Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 12/06/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 701/2025 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ) nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. De Pascalis e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno introdotto in data 10.04.2025 il presente giudizio con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver contratto matrimonio civile in data 05.06.2004 ad Arcola (SP), optando per il regime della comunione dei beni;
che dall'unione sono nati due figli, (il Per_1
17.11.1999) e (il 23.05.2007), affetto da disturbo dello spettro autistico;
che è venuta R_ definitivamente meno “l'affectio coniugalis”; di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata (come successivamente integrata).
I coniugi hanno quindi chiesto al Tribunale di dichiarare la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“A) SUL COLLOCAMENTO DEL FIGLIO E SUL DIRITTO DI FREQUENTAZIONE DEL CONIUGE NON COLLOCATARIO. I coniugi potranno vivere separati, portandosi reciproco rispetto, liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove riterranno opportuno: nel territorio italiano o all'estero rilasciandosi sin d'ora reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o documento equipollente utile all'espatrio per sé e per il figlio.
Il figlio , attualmente ancora minorenne (fino al 23 maggio 2025) sarà affidato ad entrambi i R_ genitori, collocato prevalentemente con la madre presso l'ex dimora familiare sita in Via Graveglia a Riccò del Golfo.
Al fine di garantire quanto più possibile la presenza di entrambi i genitori nella vita di , il R_ padre potrà tenere con sé il figlio quando lo riterrà opportuno, facendogli visita presso l'abitazione famigliare o trascorrendo del tempo esclusivo con il figlio presso la propria attuale residenza in Lerici, comunque per almeno 2 giorni a settimana (per comune volontà dei genitori di solito nella giornata del venerdì prelevandolo da scuola e riportandolo presso l'abitazione della madre il sabato dopo cena, con possibilità di prolungamento della permanenza presso il padre fino alla domenica).
Le festività quali Natale, Capodanno, Pasqua, laddove non trascorse tutti insieme, saranno trascorse dal figlio, secondo il principio dell'alternanza o col padre o con la madre, secondo preventivi accordi tra i genitori, cercando comunque di privilegiare il desiderio del minore.
Il padre, salvo diversi accordi di volta in volta intercorsi fra i genitori, potrà tenere con sé il figlio durante le vacanze estive per 30 giorni anche non continuativi. In aderenza allo spirito dell'affidamento condiviso, le decisioni di maggiore interesse per il figlio
(istruzione, educazione, salute) saranno assunte di comune accordo fra i genitori tenendo R_ conto della condizione di salute del predetto e comunque tenendo conto delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore.
Detta somma sarà rivalutata secondo gli indici ISTAT, anno per anno.
Oltre a quanto sopra il sig. si farà carico delle spese straordinarie così come indicate nel Pt_2
Protocollo del 14/12/2018 in uso presso il Tribunale della Spezia (che si allega al presente accordo e da considerarsi parte integrante e sostanziale dello stesso), nella misura del 100% (doc. 6). Del pari anche “l'assegno Unico e Universale per i figli a carico”, erogato da e verrà percepito CP_1 in via esclusiva dalla madre. C) SUL MANTENIMENTO DEL CONIUGE ECONOMICAMENTE PIU' DEBOLE. Il sig. in considerazione delle sue capacità reddituali provvederà altresì al mantenimento Pt_2 della coniuge versando la somma mensile di Euro 300,00 (trecento/00) entro il giorno 5 di ogni mese con le medesime modalità concordate per il versamento del mantenimento del figlio (doc. 7).
Oltre a quanto sopra il sig. provvederà al pagamento delle spese relative al contratto di Pt_2 locazione della casa che fu la casa famigliare sita in Via Graveglia a Riccò del Golfo, (doc. 8-9) nonché al pagamento delle spese relative alle utenze domestiche per elettrica e linea telefonica con connessione internet, mediante addebito diretto sul proprio conto corrente. Resteranno a carico della sig.ra le spese relative alle utenze domestiche del gas e dell'acqua. Pt_1
Le parti danno atto che tutti gli arredi presenti nella casa coniugale, anche se comprati con risorse comuni, resteranno ivi collocati.
Ferme le predette condizioni, con il presente accordo di separazione, i coniugi dichiarano di aver provveduto a regolamentare ogni altra reciproca pendenza economica.
D) SUL PIANO GENITORIALE. Ai sensi dell'articolo 473 bis 12 c.p.c., trattandosi di procedimento relativo a minore (sebbene ancora per pochi mesi), si acclude il seguente che indica gli impegni e le attività Parte_3 quotidiane del figlio relativamente alla scuola, al percorso educativo, alle attività extra-scolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.
Trattasi dunque di illustrazione, secondo la reciproca prospettazione dei genitori, degli elementi principali del progetto educativo e di accudimento del figlio . R_ I genitori all'uopo dichiarano di conoscere, comprendere e voler salvaguardare I PRINCIPI GENERALI DELLA GENITORIALITÀ e DELLA BIGENITORIALITÀ. Gli stessi si impegnano dunque alla condivisione delle decisioni. È nel miglior interesse del figlio, infatti, in che i genitori condividano le principali decisioni.
Ciascun genitore prenderà le decisioni relative alla cura quotidiana di quando lo tesso si R_ troverà presso di lui. Ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza del minore e informerà al più presto possibile l'altro genitore. Ogni genitore dovrà avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza del figlio e dovrà firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi. Ogni genitore dovrà attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche. Ogni genitore avrà l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti. Entrambi i genitori dovranno risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per il minore. Ogni genitore dovrà assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con lui e dovrà essere informato di eventuali cambiamenti. Si precisa che frequenta il quarto anno del dell'Istituto Einaudi Chiodo a La Spezia. R_
Attualmente nel tempo libero , per sua autonoma decisione, non svolge alcuna attività R_ extrascolastica;
tuttavia, i genitori auspicano di riuscire ad avvicinare nuovamente il figlio ad una nuova attività sportiva al fine di permettere allo stesso di sviluppare coordinazione, equilibrio e motricità fine, nonché di permettergli di imparare a gestire frustrazione e autocontrollo in un ambiente protetto. I genitori sono iscritti l'Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici ANGSA in Via Fontevivo a La Spezia.
Con la predetta associazione dal mese di aprile 2025 ha ripreso a frequentare le attività R_ territoriali. Tale associazione è impegnata a promuovere l'educazione specializzata, l'assistenza sanitaria e sociale, la ricerca scientifica e la tutela dei diritti civili a favore delle persone con autismo e con disturbi generalizzati dello sviluppo, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente, nel rispetto della loro dignità e del principio delle pari opportunità. In tale contesto associativo i genitori partecipano spesso a eventi e manifestazione che contribuiscono allo sviluppo, psico-fisico del figlio in un contesto di gruppo. R_
Come già specificato nel corpo del ricorso, al fine di garantire quanto più possibile la presenza di entrambi i genitori nella vita di , il padre potrà comunque tenere con sé il figlio quando lo R_ riterrà opportuno, facendogli visita presso l'ex dimora famigliare o trascorrendo tempo esclusivo con il figlio presso la propria attuale residenza in Lerici, comunque per almeno 2 giorni a settimana (per comune volontà dei genitori di solito nella giornata del venerdì prelevandolo da scuola e riportandolo presso l'abitazione della madre il sabato dopo cena, con possibilità di pro-lungamento della permanenza presso il padre fino alla domenica). Le festività quali Natale, Capodanno, Pasqua, lunedì dell'Angelo ecc., laddove non trascorse tutti insieme, saranno trascorse dal figlio, secondo il principio dell'alternanza o col papà o con la mamma, secondo preventivi accordi tra i genitori, cercando comunque di privilegiare il desiderio del minore.
Per quanto attiene alle vacanze regolarmente godute, il figlio minore (ancora per pochi mesi) trascorrerà con i genitori, sempre in via alternata, ogni festività religiosa o laica, tuttavia stante l'età, sarà data particolare attenzione alla volontà manifestata dallo stesso”. Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge. All'udienza del 28.05.2025, le parti sono comparse insistendo come da ricorso, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare. In tale sede le parti hanno altresì precisato ai sensi dell'art. 473.bis.9 c.p.c. che il figlio – R_ divenuto maggiorenne nelle more del procedimento – è portatore di condizione di disabilità grave. Tanto premesso, nel merito può osservarsi in termini generali che ai sensi dell'art 151 c.c. la separazione personale dei coniugi può essere richiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi di essi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
il controllo giudiziale su tale presupposto dovendo essere condotto con criteri di relatività, tenuto conto dei fatti nel loro complesso, costituiti da impedimenti morali e materiali, compresa l'assoluta incompatibilità di carattere.
Alla stregua di tali principi, il Tribunale non può che pronunciare la richiesta separazione, posto che i fatti dedotti dalle parti sono chiaramente rivelatori dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Quanto alle condizioni della separazione, può omologarsi l'accordo raggiunto, le pattuizioni concordate essendo conformi a legge, compatibilmente con la raggiunta maggiore età di e R_ tenuto conto della condizione personale dello stesso.
Poiché nel ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio in oggetto, alle condizioni ivi indicate, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore. PER TALI MOTIVI Il Tribunale della Spezia, non definendo il giudizio fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale fra e , Parte_1 Parte_2 generalizzati come in epigrafe e coniugatisi in data in data 05.06.2004 ad Arcola (SP), con atto trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune per l'anno 2004, al numero 8, parte II, serie C;
- omologa le condizioni concordate di separazione, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità e prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- spese al definitivo;
- manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza;
- provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Ettore Di Roberto. La Spezia, 29.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani