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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/05/2025, n. 1654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1654 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6590/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 6590/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. IANDOLO Pierluigi, giusta procura in Parte_1
atti;
RICORRENTE
Contro contumace;
Controparte_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., l'iter del processo e le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1. – Con ricorso ex art. 281 decies ss. c.p.c., ha adito il Parte_1
Tribunale di Bari, chiedendo, previa declaratoria dell'intervenuta risoluzione del contratto di appalto stipulato con in data 24.02.2021 e successive integrazioni, la Parte_2
condanna della controparte al risarcimento dei danni riconducibili al grave inadempimento imputabile alla resistente, per complessivi € 61.933,87, di cui € 45.483,87 a titolo di corrispettivo, attualizzato dal
CTU in sede di consulenza tecnica preventiva per lavori già pagati e non eseguiti, nonché per materiale non consegnato e ripristino opere non a regola d'arte e di € 16.450 a titolo risarcimento danno non patrimoniale (pari ad € 50 per ogni giorno lavorativo di ritardo), a titolo di risarcimento per mancato pagina 1 di 6 godimento dell'immobile, con condanna al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio e della procedura relativa all'accertamento tecnico preventivo;
infine la condanna della parte resistente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
I.2. – La società resistente, pur ritualmente citata, è rimasta contumace.
I.3. – Acquisiti gli atti del procedimento di accertamento tecnico preventivo attivato dalla ricorrente (iscritto al n. 10910/2023 R.G.), la causa è infine pervenuta all'udienza del 02/04/2025, all'esito della quale è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
II. – La domanda di parte ricorrente merita parziale accoglimento, nei termini e nei limiti di seguito esposti.
II.1.– Dagli atti emerge che il ricorrente ha concluso un contratto di appalto in data 24.02.2021, con il General Contractor avente ad oggetto l'esecuzione dei Controparte_1 lavori di ristrutturazione presso l'unità immobiliare abitativa di sua proprietà, sita in Bari al Viale Papa
Pio XII n. 9 piano quarto, distinta catastalmente al Fg. 39 p.lla 808 sub. 10 Cat. A/2.
A tale contratto sono seguiti accordi per la realizzazione di opere aggiuntive, analiticamente indicati in atti.
In sede di A.T.P., il C.T.U. incaricato ing. ha accertato che: Persona_1
- gli interventi di ristrutturazione erano stati pattuiti per complessivi € 101.365,85 e avrebbero dovuto essere eseguiti in 182 giorni lavorativi, e dunque da ultimarsi entro il 30.05.2022;
- in esecuzione degli accordi, il ricorrente ha corrisposto anticipatamente la complessiva somma di €
56.352,28 (cfr. doc. 7, prod. attore);
- tuttavia, a quasi un anno dalla prevista fine di esecuzione dei lavori, gli stessi erano stati eseguiti solo parzialmente e non a regola d'arte;
- con diffida del 4.04.2023 il ricorrente ha intimato l'ultimazione dei lavori entro il 31.07.2023 (cfr. doc. 8, prod. attore), diffida che tuttavia non ha sortito gli effetti sperati, atteso che la società di ristrutturazione è rimasta inadempiente.
A conclusione delle operazioni peritali, il C.T.U. ha verificato l'incompleta realizzazione dei lavori appaltati e ha determinato l'ammontare dei costi stimati per il completamento delle opere e dei lavori di cui al contratto oggetto di causa in euro in € 45.483,87 (cfr. relazione C.T.U. Ing. depositata nel procedimento di A.T.P. iscritto al n. 10910/2023 R.G.).
Così ricostruite le emergenze processuali, dalla documentazione prodotta dall'attrice e dalla relazione del C.T.U. in atti risulta che la società appaltatrice non ha completato i lavori oggetto del contratto di appalto nei termini contrattualmente pattuiti.
pagina 2 di 6 L'invito al completamento dei lavori non è stato ottemperato, come pure cristallizzato nella relazione tecnica del C.T.U., che ha verificato la parziale realizzazione delle opere e stimato i lavori ancora da eseguirsi.
A ciò si aggiunga che l'inadempimento imputabile all'appaltatore non è neanche valutabile come di scarsa importanza, atteso che, come emerge dalle risultanze probatorie, all'atto della interruzione dei lavori, una parte significativa delle opere doveva essere ancora eseguita.
La ricorrente ha poi provato di aver corrisposto buona parte della somma pattuita, mentre di contro la convenuta, nonostante i solleciti, non ha concluso i lavori che le erano stati commissionati.
Il contratto di appalto va quindi dichiarato risolto per inadempimento della appaltatrice.
Inoltre, rimanendo contumace nel presente giudizio, l'odierna convenuta non ha neanche provato di aver correttamente adempiuto alle obbligazioni contrattuali su di essa gravanti.
Quanto alla richiesta risarcitoria proposta in giudizio dal ricorrente, si osserva quanto segue.
Fermo restando, nel caso di risoluzione del contratto di appalto, il diritto dell'appaltatore al riconoscimento di compenso per le opere già effettuate, e delle quali comunque il committente stesso si sia giovato (v. Cass. 13/12/1977 n. 5444), parte attrice quantifica innanzitutto il danno patito nella somma di € 45.483,87, corrispondente all'importo al totale delle opere di completamento attualizzate, al netto delle somme non versate dal committente in favore di così come Controparte_1
stabilito dal C.T.U. in sede di A.T.P.
Tuttavia, come è evidente, le somme da spendersi per il completamento dell'opera non possono essere considerate quale voce di danno, giacché non sono state versate alla resistente.
Non può invero esservi voce di danno allorquando non sia stato subito alcun depauperamento patrimoniale (in argomento, cfr. Cass., n. 9961 del 2016).
Può invece riconoscersi, quale voce di danno, l'aggravio dei costi da sostenersi all'attualità per l'ultimazione dei lavori non eseguiti dall'appaltatrice, stimato dal C.T.U. in € 4.600,00.
Quanto all'ulteriore danno fatto valere dalla ricorrente per materiale non consegnato, si osserva che, in sede di istruzione preventiva, il C.T.U. ha verificato la fondatezza della doglianza relativa ai materiali che la D.L. ha indicato mancanti in cantiere alla data del sopralluogo, rispetto alla fornitura indicata nell'elaborato peritale, ma che dal fornitore risultano consegnati e quindi pagati dal committente, per un controvalore di € 12.716,00.
Di tale somma il committente ha dunque diritto al ristoro.
Non può invece trovare spazio il risarcimento del danno per le opere eseguite non a regola d'arte, essendo la prova di tale pregiudizio esclusivamente fondata sulle scarne considerazioni dell'ausiliario giudiziale, che non ha tuttavia effettuato sul punto un'autonoma e ponderata valutazione pagina 3 di 6 in sede di indagine peritale (la quale si è limitata, in definitiva, in parte qua, a recepire le valutazioni espresse dal riguardo dal C.T.P., neanche versate in atti).
In difetto di ulteriori risultanze istruttorie (e a fronte, peraltro, di un quadro allegativo connotato da assoluta genericità assertiva), non può dunque essere riconosciuta l'invocata voce di danno, gravando sul committente il relativo onere probatorio (Cass., n. 1701/2025).
Per quanto invece riguardo il danno derivato dal mancato utilizzo dell'immobile, deve innanzitutto evidenziarsi che “Quando, nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, sia stato mutato l'originario piano dei lavori, il termine di consegna e la penale per il ritardo, pattuiti nel detto contratto, vengono meno. Pertanto, perché la penale conservi efficacia, occorre che le parti di comune accordo fissino un nuovo termine, incombendo, in mancanza, al committente, che persegua il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova delle concrete ricadute pregiudizievoli subite” (cfr. Cass. n. 8405/19).
Nella specie, è indiscusso che all'originario contratto di appalto siano seguiti ulteriori accordi relativi alla realizzazione di altri interventi edilizi sull'immobile per cui è causa.
Ciò detto, l'invocato pregiudizio collegato al mancato godimento dell'immobile, nei termini di mancato guadagno o danno emergente è rimasto del tutto privo di allegazione, oltre che di prova, e quindi non può trovare riconoscimento nemmeno in via equitativa, non essendo stato neppure precisato l'utilizzo cui era destinato l'immobile di cui trattasi e i costi sostenuti in ragione di tale mancato utilizzo.
Per quanto attiene, infine, all'eventuale risarcimento del danno non patrimoniale (neanche compiutamente allegato), non può presumersi l'esistenza di un danno non patrimoniale collegato alla mancata, tempestiva consegna dell'abitazione, circostanza che rappresenta oggettivamente un disagio ma, anche in astratto, non è idonea a profilare un pregiudizio risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c.
Spetta dunque al ricorrente, a titolo risarcitorio, il solo importo complessivo di euro 17.316,00.
Trattandosi di credito risarcitorio e quindi di valore, l'importo indicato deve essere assoggettato a rivalutazione monetaria dalla data dell'accertamento consulenziale (13/04/2024) sino alla pubblicazione della presente sentenza nonché agli interessi legali da calcolarsi sulla somma di anno in anno rivalutata.
Vanno inoltre rimborsate al ricorrente le spese sostenute per il compenso del C.T.U. come liquidate in sede di A.T.P.
La domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dal ricorrente va respinta, non sussistendone i presupposti.
pagina 4 di 6 Riaffermato il principio secondo il quale tra le spese che devono esser regolate in seguito alla definizione del processo sono ricomprese quelle che la parte abbia sostenuto anteriormente all'inizio del medesimo, e ad esso collegate da un nesso di pertinenza e rilevanza, tra cui quelle, di ufficio e di parte, sostenute nella fase di accertamento tecnico preventivo, acquisito al processo di merito (Cass., n.
15672/2005; Cass., n. 14268 del 2017 ), le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della resistente.
Alla liquidazione degli onorari spettanti deve provvedersi tenuto conto del valore della causa
(determinato in base al cd. criterio del decisum: cfr., per tutti, Cass., n. 8849/2023), con esclusione delle voci di compenso spettanti per la fase istruttoria del presente giudizio, non espletata, e con riduzione del 50% di quelle relative alla fase decisoria stante l'adozione del modulo procedimentale semplificato
(procedimento di A.T.P., valori minimi, fase di studio: euro 284; fase introduttiva euro 355; fase istruttoria: euro 531; giudizio di merito, valori medi: fase di studio: euro 919,00; fase introduttiva: euro
777; fase decisionale: euro 851).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- ACCOGLIE per quanto di ragione il ricorso proposto da e, per Parte_1
l'effetto,
1) dichiara l'avvenuta risoluzione per inadempimento della società appaltatrice del contratto di appalto oggetto del giudizio;
2) condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 17.316 a titolo risarcitorio, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT a decorrere dal 13/04/2024 ed interessi in misura legale sulla somma anno per anno rivalutata e successivamente e fino al saldo dei soli interessi legali;
- condanna la resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, liquidate
1) in euro 4.190,62, oltre IVA, per compensi del C.T.U. come liquidati in sede di A.T.P. con decreto in data 03/05/2024;
2) in euro 286,00 per esborsi ed euro 1170,00 per compensi in relazione al procedimento di A.T.P. iscritto al n. 10910/2023 R.G.;
2) in euro 759,00 per esborsi e in euro 2.547 per compensi difensivi in relazione al presente giudizio, il tutto oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA se dovuti.
Bari, 2 maggio 2025
pagina 5 di 6 Il Giudice
dott. Andrea Chibelli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 6590/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. IANDOLO Pierluigi, giusta procura in Parte_1
atti;
RICORRENTE
Contro contumace;
Controparte_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., l'iter del processo e le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1. – Con ricorso ex art. 281 decies ss. c.p.c., ha adito il Parte_1
Tribunale di Bari, chiedendo, previa declaratoria dell'intervenuta risoluzione del contratto di appalto stipulato con in data 24.02.2021 e successive integrazioni, la Parte_2
condanna della controparte al risarcimento dei danni riconducibili al grave inadempimento imputabile alla resistente, per complessivi € 61.933,87, di cui € 45.483,87 a titolo di corrispettivo, attualizzato dal
CTU in sede di consulenza tecnica preventiva per lavori già pagati e non eseguiti, nonché per materiale non consegnato e ripristino opere non a regola d'arte e di € 16.450 a titolo risarcimento danno non patrimoniale (pari ad € 50 per ogni giorno lavorativo di ritardo), a titolo di risarcimento per mancato pagina 1 di 6 godimento dell'immobile, con condanna al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio e della procedura relativa all'accertamento tecnico preventivo;
infine la condanna della parte resistente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
I.2. – La società resistente, pur ritualmente citata, è rimasta contumace.
I.3. – Acquisiti gli atti del procedimento di accertamento tecnico preventivo attivato dalla ricorrente (iscritto al n. 10910/2023 R.G.), la causa è infine pervenuta all'udienza del 02/04/2025, all'esito della quale è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
II. – La domanda di parte ricorrente merita parziale accoglimento, nei termini e nei limiti di seguito esposti.
II.1.– Dagli atti emerge che il ricorrente ha concluso un contratto di appalto in data 24.02.2021, con il General Contractor avente ad oggetto l'esecuzione dei Controparte_1 lavori di ristrutturazione presso l'unità immobiliare abitativa di sua proprietà, sita in Bari al Viale Papa
Pio XII n. 9 piano quarto, distinta catastalmente al Fg. 39 p.lla 808 sub. 10 Cat. A/2.
A tale contratto sono seguiti accordi per la realizzazione di opere aggiuntive, analiticamente indicati in atti.
In sede di A.T.P., il C.T.U. incaricato ing. ha accertato che: Persona_1
- gli interventi di ristrutturazione erano stati pattuiti per complessivi € 101.365,85 e avrebbero dovuto essere eseguiti in 182 giorni lavorativi, e dunque da ultimarsi entro il 30.05.2022;
- in esecuzione degli accordi, il ricorrente ha corrisposto anticipatamente la complessiva somma di €
56.352,28 (cfr. doc. 7, prod. attore);
- tuttavia, a quasi un anno dalla prevista fine di esecuzione dei lavori, gli stessi erano stati eseguiti solo parzialmente e non a regola d'arte;
- con diffida del 4.04.2023 il ricorrente ha intimato l'ultimazione dei lavori entro il 31.07.2023 (cfr. doc. 8, prod. attore), diffida che tuttavia non ha sortito gli effetti sperati, atteso che la società di ristrutturazione è rimasta inadempiente.
A conclusione delle operazioni peritali, il C.T.U. ha verificato l'incompleta realizzazione dei lavori appaltati e ha determinato l'ammontare dei costi stimati per il completamento delle opere e dei lavori di cui al contratto oggetto di causa in euro in € 45.483,87 (cfr. relazione C.T.U. Ing. depositata nel procedimento di A.T.P. iscritto al n. 10910/2023 R.G.).
Così ricostruite le emergenze processuali, dalla documentazione prodotta dall'attrice e dalla relazione del C.T.U. in atti risulta che la società appaltatrice non ha completato i lavori oggetto del contratto di appalto nei termini contrattualmente pattuiti.
pagina 2 di 6 L'invito al completamento dei lavori non è stato ottemperato, come pure cristallizzato nella relazione tecnica del C.T.U., che ha verificato la parziale realizzazione delle opere e stimato i lavori ancora da eseguirsi.
A ciò si aggiunga che l'inadempimento imputabile all'appaltatore non è neanche valutabile come di scarsa importanza, atteso che, come emerge dalle risultanze probatorie, all'atto della interruzione dei lavori, una parte significativa delle opere doveva essere ancora eseguita.
La ricorrente ha poi provato di aver corrisposto buona parte della somma pattuita, mentre di contro la convenuta, nonostante i solleciti, non ha concluso i lavori che le erano stati commissionati.
Il contratto di appalto va quindi dichiarato risolto per inadempimento della appaltatrice.
Inoltre, rimanendo contumace nel presente giudizio, l'odierna convenuta non ha neanche provato di aver correttamente adempiuto alle obbligazioni contrattuali su di essa gravanti.
Quanto alla richiesta risarcitoria proposta in giudizio dal ricorrente, si osserva quanto segue.
Fermo restando, nel caso di risoluzione del contratto di appalto, il diritto dell'appaltatore al riconoscimento di compenso per le opere già effettuate, e delle quali comunque il committente stesso si sia giovato (v. Cass. 13/12/1977 n. 5444), parte attrice quantifica innanzitutto il danno patito nella somma di € 45.483,87, corrispondente all'importo al totale delle opere di completamento attualizzate, al netto delle somme non versate dal committente in favore di così come Controparte_1
stabilito dal C.T.U. in sede di A.T.P.
Tuttavia, come è evidente, le somme da spendersi per il completamento dell'opera non possono essere considerate quale voce di danno, giacché non sono state versate alla resistente.
Non può invero esservi voce di danno allorquando non sia stato subito alcun depauperamento patrimoniale (in argomento, cfr. Cass., n. 9961 del 2016).
Può invece riconoscersi, quale voce di danno, l'aggravio dei costi da sostenersi all'attualità per l'ultimazione dei lavori non eseguiti dall'appaltatrice, stimato dal C.T.U. in € 4.600,00.
Quanto all'ulteriore danno fatto valere dalla ricorrente per materiale non consegnato, si osserva che, in sede di istruzione preventiva, il C.T.U. ha verificato la fondatezza della doglianza relativa ai materiali che la D.L. ha indicato mancanti in cantiere alla data del sopralluogo, rispetto alla fornitura indicata nell'elaborato peritale, ma che dal fornitore risultano consegnati e quindi pagati dal committente, per un controvalore di € 12.716,00.
Di tale somma il committente ha dunque diritto al ristoro.
Non può invece trovare spazio il risarcimento del danno per le opere eseguite non a regola d'arte, essendo la prova di tale pregiudizio esclusivamente fondata sulle scarne considerazioni dell'ausiliario giudiziale, che non ha tuttavia effettuato sul punto un'autonoma e ponderata valutazione pagina 3 di 6 in sede di indagine peritale (la quale si è limitata, in definitiva, in parte qua, a recepire le valutazioni espresse dal riguardo dal C.T.P., neanche versate in atti).
In difetto di ulteriori risultanze istruttorie (e a fronte, peraltro, di un quadro allegativo connotato da assoluta genericità assertiva), non può dunque essere riconosciuta l'invocata voce di danno, gravando sul committente il relativo onere probatorio (Cass., n. 1701/2025).
Per quanto invece riguardo il danno derivato dal mancato utilizzo dell'immobile, deve innanzitutto evidenziarsi che “Quando, nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, sia stato mutato l'originario piano dei lavori, il termine di consegna e la penale per il ritardo, pattuiti nel detto contratto, vengono meno. Pertanto, perché la penale conservi efficacia, occorre che le parti di comune accordo fissino un nuovo termine, incombendo, in mancanza, al committente, che persegua il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova delle concrete ricadute pregiudizievoli subite” (cfr. Cass. n. 8405/19).
Nella specie, è indiscusso che all'originario contratto di appalto siano seguiti ulteriori accordi relativi alla realizzazione di altri interventi edilizi sull'immobile per cui è causa.
Ciò detto, l'invocato pregiudizio collegato al mancato godimento dell'immobile, nei termini di mancato guadagno o danno emergente è rimasto del tutto privo di allegazione, oltre che di prova, e quindi non può trovare riconoscimento nemmeno in via equitativa, non essendo stato neppure precisato l'utilizzo cui era destinato l'immobile di cui trattasi e i costi sostenuti in ragione di tale mancato utilizzo.
Per quanto attiene, infine, all'eventuale risarcimento del danno non patrimoniale (neanche compiutamente allegato), non può presumersi l'esistenza di un danno non patrimoniale collegato alla mancata, tempestiva consegna dell'abitazione, circostanza che rappresenta oggettivamente un disagio ma, anche in astratto, non è idonea a profilare un pregiudizio risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c.
Spetta dunque al ricorrente, a titolo risarcitorio, il solo importo complessivo di euro 17.316,00.
Trattandosi di credito risarcitorio e quindi di valore, l'importo indicato deve essere assoggettato a rivalutazione monetaria dalla data dell'accertamento consulenziale (13/04/2024) sino alla pubblicazione della presente sentenza nonché agli interessi legali da calcolarsi sulla somma di anno in anno rivalutata.
Vanno inoltre rimborsate al ricorrente le spese sostenute per il compenso del C.T.U. come liquidate in sede di A.T.P.
La domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dal ricorrente va respinta, non sussistendone i presupposti.
pagina 4 di 6 Riaffermato il principio secondo il quale tra le spese che devono esser regolate in seguito alla definizione del processo sono ricomprese quelle che la parte abbia sostenuto anteriormente all'inizio del medesimo, e ad esso collegate da un nesso di pertinenza e rilevanza, tra cui quelle, di ufficio e di parte, sostenute nella fase di accertamento tecnico preventivo, acquisito al processo di merito (Cass., n.
15672/2005; Cass., n. 14268 del 2017 ), le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della resistente.
Alla liquidazione degli onorari spettanti deve provvedersi tenuto conto del valore della causa
(determinato in base al cd. criterio del decisum: cfr., per tutti, Cass., n. 8849/2023), con esclusione delle voci di compenso spettanti per la fase istruttoria del presente giudizio, non espletata, e con riduzione del 50% di quelle relative alla fase decisoria stante l'adozione del modulo procedimentale semplificato
(procedimento di A.T.P., valori minimi, fase di studio: euro 284; fase introduttiva euro 355; fase istruttoria: euro 531; giudizio di merito, valori medi: fase di studio: euro 919,00; fase introduttiva: euro
777; fase decisionale: euro 851).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- ACCOGLIE per quanto di ragione il ricorso proposto da e, per Parte_1
l'effetto,
1) dichiara l'avvenuta risoluzione per inadempimento della società appaltatrice del contratto di appalto oggetto del giudizio;
2) condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 17.316 a titolo risarcitorio, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT a decorrere dal 13/04/2024 ed interessi in misura legale sulla somma anno per anno rivalutata e successivamente e fino al saldo dei soli interessi legali;
- condanna la resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, liquidate
1) in euro 4.190,62, oltre IVA, per compensi del C.T.U. come liquidati in sede di A.T.P. con decreto in data 03/05/2024;
2) in euro 286,00 per esborsi ed euro 1170,00 per compensi in relazione al procedimento di A.T.P. iscritto al n. 10910/2023 R.G.;
2) in euro 759,00 per esborsi e in euro 2.547 per compensi difensivi in relazione al presente giudizio, il tutto oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA se dovuti.
Bari, 2 maggio 2025
pagina 5 di 6 Il Giudice
dott. Andrea Chibelli
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