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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/09/2025, n. 3592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3592 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Giudice unico nella persona della Dott.ssa Valentina Ferrara, all'udienza del 11-
09-2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta;
visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 3662/2021 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Adelina Bianco, giusta procura alle liti agli atti,
elettivamente domiciliato in Salerno presso Affari Legali Territoriali Macro Area Sud
–Dislocazione di Salerno - alla via Paradiso di Pastena snc;
- Opponente–
CONTRO
(C.F. inabilitato, assistito dal germano CP_1 C.F._1
nella sua qualità di curatore (C.F. , CP_1 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv.to Gianluca Fusco, giusta procura alle liti agli atti,
elettivamente domiciliati in Salerno presso lo studio di quest'ultimo alla Piazza
Gennaro De Crescenzo, n. 2; - Opposti –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 647/2021 con cui il Tribunale di Salerno,
in accoglimento del ricorso proposto da a mezzo del curatore Parte_2
germano , la condannava al pagamento di € 7.961,40, oltre interessi e CP_1
spese quale controvalore del buono fruttifero postale settennale di € CP_2
8.000,00 dematerializzato e confluito sul libretto nominativo ordinario nr. 38474090
cointestato ad (deceduta), e . Persona_1 Persona_2 Parte_2
Eccepiva: in via preliminare la nullità del decreto ingiuntivo per duplicazione del titolo, violazione del principio di correttezza e buona fede e frazionamento del credito;
l'insussistenza delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo;
il mancato ottemperamento all'onere della prova nel giudizio monitorio e la relativa nullità del decreto ingiuntivo.
Concludeva chiedendo: revocare e porre nel nulla il decreto ingiuntivo nr. 647/2021
perché trattasi di titolo duplicato;
con condanna al pagamento delle spese legali di giudizio.
Con comparsa depositata in data 27.10.2021 si costituiva in giudizio Parte_2
chiedendo: il rimborso del Buono Fruttifero Postale per cui è causa del 14.02.2012
quale dato contabile del libretto postale n.38474090 quale conto di regolamento dell'acquisto e della liquidazione del titolo.
Deduceva: che il era una semplice scrittura contabile e veniva personalmente sottoscritta dal sig. quale inabilitato, in data 14.02.2012 con addebito Parte_2
sul libretto postale n. 38474090 (conto di regolamento) cointestato
[...]
; che sullo stesso libretto in data 08.06.2012 la sorella Persona_3
aveva sottoscritto altro BFP settennale BFP7INSIEME di € 6.000,00, Persona_2
con un controvalore ad oggi di € 5.973,68; che in data 11.01.2019 Parte_1 a seguito del decesso della cointestataria , disponeva il blocco delle Persona_1
somme pari ad € 15.732,72; che il sig. con il D.I. n. 575/2020 – R.G. Parte_2
1806/2020 del Tribunale di Salerno ingiungeva a il pagamento Parte_1
della somma €15.732,72 giacente sul conto di regolamento n. 38474090, in quanto legittimato dalla cointestazione e della clausola PFR di pari facoltà di rimborso;
che in violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., per illegittima e scorretta prassi Parte_1
aziendale, impediva da oltre due anni all'inabilitato di accedere alle Parte_2
proprie provviste;
che non trattavasi di duplicazione del titolo e parcellizzazione dello stesso.
Instaurato il contraddittorio, ritenuto non opportuno disporre la riunione con il giudizio recante rg n.3325/2020 e rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, precisate le conclusioni all'udienza del 9.07.2025 ove veniva la causa era rinviata alla presente udienza con concessione termine sino al 31 luglio 2025 per il deposito di note conclusive, sostituita da termine per il deposito di note scritte sostitutive ex art. 127 ter c.p.c., per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Questo Giudice, in via preliminare, nel sottolineare che la presente decisione è
adottata ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., dichiara di non ravvisare alcuna incompatibilità tra il modulo decisionale qui adottato e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di note scritte e ciò condividendo il principio di diritto di recente enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 19/12/2022, n. 37137,
secondo cui: “l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note
scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), deve ritenersi una
forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la
trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale
(o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di
merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che
determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori,
non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni
legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili. Di conseguenza, nel periodo di emergenza
pandemica, nella vigenza dell'art. 83, comma 7, lettera h, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18,
convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020 n. 37, deve ritenersi legittimo lo svolgimento
dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta,
mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data
dell'udienza per il deposito di note scritte”.
Invero, pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, questo Giudice ritiene che lo stesso ben possa essere applicato anche a cause trattate ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
tenuto conto della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e della maggiore garanzia di ragionevole durata del processo consentita da tale modulo decisorio rispetto a quello di cui all'art. 190 c.p.c..
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
In punto di diritto si osserva che per ormai consolidata giurisprudenza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340). Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004,
f. 5), mentre, sotto altro aspetto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. In applicazione dei principi generali ex art. 2697 c.c., secondo cui chi intende azionare un diritto deve provarne i fatti costitutivi - quindi produrre in giudizio i documenti rilevanti a sostenere la propria pretesa - l'onere della prova gravante sull'attore è assolto attraverso la produzione dei contratti bancari che si contestano (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico.
Nel merito, il giudizio de quo trae origine dalla richiesta di ingiunzione fatta dal sig.
inabilitato, a mezzo del germano sig. con cui veniva Parte_2 CP_1
ingiunto alle il pagamento in suo favore dell'importo quale 7.961,40 Parte_1
quale controvalore relativo al Buono Fruttifero Postale settennale BFP7INSIEME di
€ 8.000,00 dematerializzato e confluito sul libretto nominativo ordinario nr. 38474090
cointestato ad (deceduta), e . Persona_1 Persona_2 Parte_2
In punto di diritto occorre premettere che i Buoni emessi in forma dematerializzata sono rappresentati esclusivamente da una scrittura contabile effettuata su un conto di regolamento (Libretto di risparmio postale o conto corrente Bancoposta); tali
Buoni devono recare la medesima intestazione del relativo conto di regolamento e nel caso di richiesta di rimborso del Buono, a scadenza o anticipato, l'accredito del montante maturato avviene automaticamente sul conto di regolamento, pertanto,
quest'ultimo non può essere estinto in presenza di Buoni in essere.
Fatta tale premessa, occorre evidenziare che l'art. 3 comma 3 delle “Condizioni generali
di contratto e regolamento del prestito per la sottoscrizione di buoni fruttiferi postali
dematerializzati” prevede: “Per la sottoscrizione dei Buoni dematerializzati è necessaria la
titolarità di un conto corrente BancoPosta e/o di un libretto di risparmio postale (di seguito,
indifferentemente, “Conto di Regolamento”), sul quale vengono regolate le operazioni di
collocamento, gestione e rimborso. I Buoni dematerializzati recano la medesima intestazione
del Conto di Regolamento”. Il successivo art. 4 co. 3 delle stesse condizioni generali prevede: “Il rimborso anticipato di Buoni cointestati avviene nel rispetto delle norme che
disciplinano il Conto di Regolamento”. Pertanto, sulla base della normativa appena citata, il rimborso del suddetto buono dematerializzato potrà avvenire solo con accredito sul conto di regolamento ovvero sul libretto di risparmio intestato al de
cuius che risulta bloccato per successione;
ne deriva che tutte le somme ivi presenti potranno essere liquidate solo a seguito di istruzione e chiusura di idonea pratica di successione dei rapporti presso l'ufficio postale.
Orbene, relativamente al libretto di risparmio sul quale confluiva il controvalore del buono oggetto di causa, va precisato che per lo stesso trova applicazione la normativa di cui all'art. 187 DPR 256/1989 secondo cui “Il rimborso a saldo del credito
del libretto intestato a persona defunta oppure cointestato anche con la clausola della pari
facolta' a due o piu' persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di
tutti gli aventi diritto”.
Invero, nel caso di specie il buono fruttifero postale, dematerializzato e confluito per l'effetto sul libretto d'appoggio, prevedeva la clausola di “pari facoltà di rimborso”, per cui, l'opposto a seguito della morte della sig.ra quale cointestataria del Per_1
libretto de qua, visto il blocco delle somme ivi presenti da parte di in Parte_1
attesa della pratica di successione, provvedeva ad ingiungere quest'ultima dapprima al pagamento del saldo del libretto con D.I. n. 575/2020, iscritto al Ruolo Generale n.
1806/2020 emesso dal Tribunale di Salerno, opposto e revocato nel procedimento iscritto al Rg. 3325/2020 e già definito con sentenza n. 946/2023 del 02.03.2023 e, nelle more nuovamente al pagamento del controvalore del buono Parte_1
dematerializzato anche questo opposto con l'odierno giudizio.
Sul punto è opportuno fare una precisazione: non è rilevante che il buono fruttifero postale per cui è causa recasse la clausola di “pari facoltà di rimborso”, perché l'art. 187
DPR 256/1989 si riferisce espressamente anche ai libretti intestati a due o più persone
“con pari facoltà”: dunque la pari facoltà di rimborso non impedisce che per rimborsare titoli cointestati a persona deceduta, debba esservi la quietanza di tutti gli aventi diritto.
L'art. 208.1 DPR 256/1989 stabilisce che: “I buoni sono rimborsabili a vista presso l'ufficio
di emissione, per capitale ed interessi, previo confronto dei titoli con le corrispondenti
registrazioni operate all'atto dell'emissione”, ma la rimborsabilità a vista non è
incompatibile con la necessità di acquisire il consenso di tutti gli aventi diritto: l'art. 208 non è un caso in cui il titolo VI “dispone diversamente”. Infatti, anche ai sensi dell'art. 152, che fa sempre parte del titolo V, “Normalmente i rimborsi sono eseguiti a vista” (si riferisce ai rimborsi dei libretti); il fatto che normalmente i libretti siano rimborsati a vista non impedisce che, ai sensi dell'art. 187, il libretto cointestato con persona deceduta possa essere riscosso solo con quietanza di tutti gli aventi diritto;
ne consegue che l'art. 208 non dispone diversamente rispetto all'art. 187: il rimborso a vista è compatibile con la necessità di acquisire il consenso di tutti gli aventi diritto.
Inoltre, essendo il buono ormai dematerializzato è confluito nel libretto di appoggio non ha più una propria identità; peraltro deve ritenersi formato un giudicato che impedisce di pronunciarsi nuovamente in virtù del principio del ne bis in idem.
Infine, ad oggi non è data prova alcuna della definizione della pratica di successione della de cuius cointestataria del libretto, pertanto, sul solco Persona_1 dell'Ordinanza emessa l'11.05.2022 (cfr.) con cui veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in virtù della previsione contenuta nell'art. 12 comma 6 delle condizioni generali di contratto del Libretto di
Risparmio Postale :” Il libretto, anche se intestato a più persone, si estingue in caso di
decesso dell'intestatario o di uno dei cointestatari, previo espletamento della pratica di
successione volta a verificare la legittimazione ad agire degli eredi. Il predetto evento, decesso
dell'intestatario o di uno dei cointestatari, deve essere comunicato per iscritto a . Parte_1
In ogni caso di decesso dell'intestatario o di uno dei cointestatari del libretto, anche a firma
disgiunta – nelle more dell'espletamento della pratica di successione – il libretto stesso verrà
bloccato al fine di consentire la verifica da parte di della legittimazione ad agire Parte_1
degli eredi. Nel caso di libretto cointestato a più persone con facoltà per le medesime di
compiere operazioni disgiuntamente, nel periodo intercorrente dalla data di comunicazione
del decesso a alla data di estinzione del libretto stesso, viene comunque meno il Parte_1
diritto del cointestatario superstite di disporre separatamente.”, l'opposizione può dirsi fondata con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 647/2021.
Quanto alla regolamentazione delle spese, queste seguono il criterio generale della soccombenza e sono poste a carico del sig. assistito dal germano Parte_2
nella sua qualità di curatore, liquidate nella misura minima dello CP_1
scaglione di riferimento di cui al DM 55/2014 e successive modifiche.
PQM
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull' opposizione proposta da , avverso il decreto ingiuntivo n. 647/2021, disattesa ogni Parte_1
contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il D.I. n. 647/2021 .
2) Condanna parte opposta al pagamento delle spese processuali in favore di parte opponente che liquida in € 1.700 (Fase Studio € 460, Fase Introduttiva € 389, Fase Decisionale 851), oltre € 118,50 per contributo unificato, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Giudice unico nella persona della Dott.ssa Valentina Ferrara, all'udienza del 11-
09-2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta;
visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 3662/2021 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Adelina Bianco, giusta procura alle liti agli atti,
elettivamente domiciliato in Salerno presso Affari Legali Territoriali Macro Area Sud
–Dislocazione di Salerno - alla via Paradiso di Pastena snc;
- Opponente–
CONTRO
(C.F. inabilitato, assistito dal germano CP_1 C.F._1
nella sua qualità di curatore (C.F. , CP_1 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv.to Gianluca Fusco, giusta procura alle liti agli atti,
elettivamente domiciliati in Salerno presso lo studio di quest'ultimo alla Piazza
Gennaro De Crescenzo, n. 2; - Opposti –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 647/2021 con cui il Tribunale di Salerno,
in accoglimento del ricorso proposto da a mezzo del curatore Parte_2
germano , la condannava al pagamento di € 7.961,40, oltre interessi e CP_1
spese quale controvalore del buono fruttifero postale settennale di € CP_2
8.000,00 dematerializzato e confluito sul libretto nominativo ordinario nr. 38474090
cointestato ad (deceduta), e . Persona_1 Persona_2 Parte_2
Eccepiva: in via preliminare la nullità del decreto ingiuntivo per duplicazione del titolo, violazione del principio di correttezza e buona fede e frazionamento del credito;
l'insussistenza delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo;
il mancato ottemperamento all'onere della prova nel giudizio monitorio e la relativa nullità del decreto ingiuntivo.
Concludeva chiedendo: revocare e porre nel nulla il decreto ingiuntivo nr. 647/2021
perché trattasi di titolo duplicato;
con condanna al pagamento delle spese legali di giudizio.
Con comparsa depositata in data 27.10.2021 si costituiva in giudizio Parte_2
chiedendo: il rimborso del Buono Fruttifero Postale per cui è causa del 14.02.2012
quale dato contabile del libretto postale n.38474090 quale conto di regolamento dell'acquisto e della liquidazione del titolo.
Deduceva: che il era una semplice scrittura contabile e veniva personalmente sottoscritta dal sig. quale inabilitato, in data 14.02.2012 con addebito Parte_2
sul libretto postale n. 38474090 (conto di regolamento) cointestato
[...]
; che sullo stesso libretto in data 08.06.2012 la sorella Persona_3
aveva sottoscritto altro BFP settennale BFP7INSIEME di € 6.000,00, Persona_2
con un controvalore ad oggi di € 5.973,68; che in data 11.01.2019 Parte_1 a seguito del decesso della cointestataria , disponeva il blocco delle Persona_1
somme pari ad € 15.732,72; che il sig. con il D.I. n. 575/2020 – R.G. Parte_2
1806/2020 del Tribunale di Salerno ingiungeva a il pagamento Parte_1
della somma €15.732,72 giacente sul conto di regolamento n. 38474090, in quanto legittimato dalla cointestazione e della clausola PFR di pari facoltà di rimborso;
che in violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., per illegittima e scorretta prassi Parte_1
aziendale, impediva da oltre due anni all'inabilitato di accedere alle Parte_2
proprie provviste;
che non trattavasi di duplicazione del titolo e parcellizzazione dello stesso.
Instaurato il contraddittorio, ritenuto non opportuno disporre la riunione con il giudizio recante rg n.3325/2020 e rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, precisate le conclusioni all'udienza del 9.07.2025 ove veniva la causa era rinviata alla presente udienza con concessione termine sino al 31 luglio 2025 per il deposito di note conclusive, sostituita da termine per il deposito di note scritte sostitutive ex art. 127 ter c.p.c., per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Questo Giudice, in via preliminare, nel sottolineare che la presente decisione è
adottata ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., dichiara di non ravvisare alcuna incompatibilità tra il modulo decisionale qui adottato e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di note scritte e ciò condividendo il principio di diritto di recente enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 19/12/2022, n. 37137,
secondo cui: “l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note
scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), deve ritenersi una
forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la
trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale
(o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di
merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che
determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori,
non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni
legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili. Di conseguenza, nel periodo di emergenza
pandemica, nella vigenza dell'art. 83, comma 7, lettera h, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18,
convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020 n. 37, deve ritenersi legittimo lo svolgimento
dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta,
mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data
dell'udienza per il deposito di note scritte”.
Invero, pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, questo Giudice ritiene che lo stesso ben possa essere applicato anche a cause trattate ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
tenuto conto della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e della maggiore garanzia di ragionevole durata del processo consentita da tale modulo decisorio rispetto a quello di cui all'art. 190 c.p.c..
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
In punto di diritto si osserva che per ormai consolidata giurisprudenza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340). Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004,
f. 5), mentre, sotto altro aspetto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. In applicazione dei principi generali ex art. 2697 c.c., secondo cui chi intende azionare un diritto deve provarne i fatti costitutivi - quindi produrre in giudizio i documenti rilevanti a sostenere la propria pretesa - l'onere della prova gravante sull'attore è assolto attraverso la produzione dei contratti bancari che si contestano (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico.
Nel merito, il giudizio de quo trae origine dalla richiesta di ingiunzione fatta dal sig.
inabilitato, a mezzo del germano sig. con cui veniva Parte_2 CP_1
ingiunto alle il pagamento in suo favore dell'importo quale 7.961,40 Parte_1
quale controvalore relativo al Buono Fruttifero Postale settennale BFP7INSIEME di
€ 8.000,00 dematerializzato e confluito sul libretto nominativo ordinario nr. 38474090
cointestato ad (deceduta), e . Persona_1 Persona_2 Parte_2
In punto di diritto occorre premettere che i Buoni emessi in forma dematerializzata sono rappresentati esclusivamente da una scrittura contabile effettuata su un conto di regolamento (Libretto di risparmio postale o conto corrente Bancoposta); tali
Buoni devono recare la medesima intestazione del relativo conto di regolamento e nel caso di richiesta di rimborso del Buono, a scadenza o anticipato, l'accredito del montante maturato avviene automaticamente sul conto di regolamento, pertanto,
quest'ultimo non può essere estinto in presenza di Buoni in essere.
Fatta tale premessa, occorre evidenziare che l'art. 3 comma 3 delle “Condizioni generali
di contratto e regolamento del prestito per la sottoscrizione di buoni fruttiferi postali
dematerializzati” prevede: “Per la sottoscrizione dei Buoni dematerializzati è necessaria la
titolarità di un conto corrente BancoPosta e/o di un libretto di risparmio postale (di seguito,
indifferentemente, “Conto di Regolamento”), sul quale vengono regolate le operazioni di
collocamento, gestione e rimborso. I Buoni dematerializzati recano la medesima intestazione
del Conto di Regolamento”. Il successivo art. 4 co. 3 delle stesse condizioni generali prevede: “Il rimborso anticipato di Buoni cointestati avviene nel rispetto delle norme che
disciplinano il Conto di Regolamento”. Pertanto, sulla base della normativa appena citata, il rimborso del suddetto buono dematerializzato potrà avvenire solo con accredito sul conto di regolamento ovvero sul libretto di risparmio intestato al de
cuius che risulta bloccato per successione;
ne deriva che tutte le somme ivi presenti potranno essere liquidate solo a seguito di istruzione e chiusura di idonea pratica di successione dei rapporti presso l'ufficio postale.
Orbene, relativamente al libretto di risparmio sul quale confluiva il controvalore del buono oggetto di causa, va precisato che per lo stesso trova applicazione la normativa di cui all'art. 187 DPR 256/1989 secondo cui “Il rimborso a saldo del credito
del libretto intestato a persona defunta oppure cointestato anche con la clausola della pari
facolta' a due o piu' persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di
tutti gli aventi diritto”.
Invero, nel caso di specie il buono fruttifero postale, dematerializzato e confluito per l'effetto sul libretto d'appoggio, prevedeva la clausola di “pari facoltà di rimborso”, per cui, l'opposto a seguito della morte della sig.ra quale cointestataria del Per_1
libretto de qua, visto il blocco delle somme ivi presenti da parte di in Parte_1
attesa della pratica di successione, provvedeva ad ingiungere quest'ultima dapprima al pagamento del saldo del libretto con D.I. n. 575/2020, iscritto al Ruolo Generale n.
1806/2020 emesso dal Tribunale di Salerno, opposto e revocato nel procedimento iscritto al Rg. 3325/2020 e già definito con sentenza n. 946/2023 del 02.03.2023 e, nelle more nuovamente al pagamento del controvalore del buono Parte_1
dematerializzato anche questo opposto con l'odierno giudizio.
Sul punto è opportuno fare una precisazione: non è rilevante che il buono fruttifero postale per cui è causa recasse la clausola di “pari facoltà di rimborso”, perché l'art. 187
DPR 256/1989 si riferisce espressamente anche ai libretti intestati a due o più persone
“con pari facoltà”: dunque la pari facoltà di rimborso non impedisce che per rimborsare titoli cointestati a persona deceduta, debba esservi la quietanza di tutti gli aventi diritto.
L'art. 208.1 DPR 256/1989 stabilisce che: “I buoni sono rimborsabili a vista presso l'ufficio
di emissione, per capitale ed interessi, previo confronto dei titoli con le corrispondenti
registrazioni operate all'atto dell'emissione”, ma la rimborsabilità a vista non è
incompatibile con la necessità di acquisire il consenso di tutti gli aventi diritto: l'art. 208 non è un caso in cui il titolo VI “dispone diversamente”. Infatti, anche ai sensi dell'art. 152, che fa sempre parte del titolo V, “Normalmente i rimborsi sono eseguiti a vista” (si riferisce ai rimborsi dei libretti); il fatto che normalmente i libretti siano rimborsati a vista non impedisce che, ai sensi dell'art. 187, il libretto cointestato con persona deceduta possa essere riscosso solo con quietanza di tutti gli aventi diritto;
ne consegue che l'art. 208 non dispone diversamente rispetto all'art. 187: il rimborso a vista è compatibile con la necessità di acquisire il consenso di tutti gli aventi diritto.
Inoltre, essendo il buono ormai dematerializzato è confluito nel libretto di appoggio non ha più una propria identità; peraltro deve ritenersi formato un giudicato che impedisce di pronunciarsi nuovamente in virtù del principio del ne bis in idem.
Infine, ad oggi non è data prova alcuna della definizione della pratica di successione della de cuius cointestataria del libretto, pertanto, sul solco Persona_1 dell'Ordinanza emessa l'11.05.2022 (cfr.) con cui veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in virtù della previsione contenuta nell'art. 12 comma 6 delle condizioni generali di contratto del Libretto di
Risparmio Postale :” Il libretto, anche se intestato a più persone, si estingue in caso di
decesso dell'intestatario o di uno dei cointestatari, previo espletamento della pratica di
successione volta a verificare la legittimazione ad agire degli eredi. Il predetto evento, decesso
dell'intestatario o di uno dei cointestatari, deve essere comunicato per iscritto a . Parte_1
In ogni caso di decesso dell'intestatario o di uno dei cointestatari del libretto, anche a firma
disgiunta – nelle more dell'espletamento della pratica di successione – il libretto stesso verrà
bloccato al fine di consentire la verifica da parte di della legittimazione ad agire Parte_1
degli eredi. Nel caso di libretto cointestato a più persone con facoltà per le medesime di
compiere operazioni disgiuntamente, nel periodo intercorrente dalla data di comunicazione
del decesso a alla data di estinzione del libretto stesso, viene comunque meno il Parte_1
diritto del cointestatario superstite di disporre separatamente.”, l'opposizione può dirsi fondata con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 647/2021.
Quanto alla regolamentazione delle spese, queste seguono il criterio generale della soccombenza e sono poste a carico del sig. assistito dal germano Parte_2
nella sua qualità di curatore, liquidate nella misura minima dello CP_1
scaglione di riferimento di cui al DM 55/2014 e successive modifiche.
PQM
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull' opposizione proposta da , avverso il decreto ingiuntivo n. 647/2021, disattesa ogni Parte_1
contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il D.I. n. 647/2021 .
2) Condanna parte opposta al pagamento delle spese processuali in favore di parte opponente che liquida in € 1.700 (Fase Studio € 460, Fase Introduttiva € 389, Fase Decisionale 851), oltre € 118,50 per contributo unificato, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara