Sentenza 12 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/05/2025, n. 2932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2932 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE La Corte così composta: dr.ssa Maria Grazia Serafin Presidente dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliere rel. dr.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 288/20 e vertente TRA Parte_1
(Avv. Marco Ciaralli) PARTE APPELLANTE E
Controparte_1
(Avv. Fabio Alberici) PARTE APPELLATA E
Controparte_2
PARTE APPELLATA CONTUMACE OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 12236/19 emessa dal Tribunale di Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 12236/19, ha definito i giudizi riuniti (r.g. n. 101216/2012 e r.g. n. 77204/2015) intercorsi il primo tra e Parte_2 [...]
in proprio e quali eredi di ei confronti di , di CP_3 R_ Controparte_2
, della di assicurazione, di Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, l'altro tra l'attore nei confronti di e della
[...] Parte_1 Controparte_2
e ha così statuito “dichiara estinto il processo nel Controparte_7 rapporto e , e la Parte_2 CP_3 Parte_1 Controparte_6 per rinuncia agli atti del giudizio;
rigetta le domande svolte da e Parte_2
in proprio e quali eredi di nonché quella svolta da CP_3 R_ [...]
nei confronti di , e della soc. Pt_1 Controparte_2 Controparte_4 coop. CATTOLICA di assicurazione s.p.a.; pone definitivamente a carico del Pt_1
l'esborso della ctu medica. compensa tra tutte le parti le spese di lite.”. ha proposto appello e ha chiesto, in riforma della sentenza, Parte_1
“accogliere integralmente la domanda di parte appellante in considerazione della sentenza n. 414/2006 della Corte di Appello penale di Roma, con la quale veniva accertata la responsabilità di conducente del mezzo coinvolto nel Controparte_4 sinistro nella misura del 25%, condannare in solido tra loro, Controparte_2
[...]
al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni Controparte_8 subiti dal sig. della somma di euro 204.996,00 (pari al 25% di euro Parte_1
1.499.680,00, già decurtati di quanto corrisposto dalla nel Controparte_8 corso del primo grado del giudizio per euro 169.924,00), o a quella somma maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia, nonché il risarcimento del danno alla vita di relazione e ludico-sportiva. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici ISTAT dall'evento fino al soddisfo essendo l'istante un abituale risparmiatore che reinveste il proprio denaro in Borsa ed in Titoli di Stato. In via subordinata, qualora la Corte di Appello dovesse ritenere di non poter fondare la propria decisione sulla base della sentenza della Corte di Appello penale di Roma n. 414/2006, accertare e dichiarare la responsabilità della sig.ra in Controparte_4 ordine alla produzione dell'evento dannoso come descritto nella premessa in fatto del presente atto e per l'effetto condannare le parti convenute in solido tra loro al risarcimento dei danni subiti dal sig. nella percentuale di colpa che verrà Parte_1 quantificata nel corso del giudizio. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge per entrambi i gradi di giudizio. “ .
Instaurato il contraddittorio si è costituita la
[...] che ha domandato “rigettare integralmente l'appello Controparte_1 proposto dal Sig. avverso la sentenza n. 12236/2019, pubblicata il Parte_1
10.06.2019, emessa dal Tribunale Civile di Roma perché inammissibile e comunque perché infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nel presente atto;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell'avverso gravame e nella altrettanto deprecata e non creduta ipotesi in cui la Ecc.ma Corte di Appello adita dovesse accertare i danni pur in difetto di allegazione, Voglia pronunciarsi su tutte le eccezioni e domande tempestivamente formulate dalla odierna comparente nel giudizio di primo grado e reiterate nel presente atto;
conseguentemente e per l'effetto: a) nel merito, in via principale, rigettare integralmente ogni e qualsiasi domanda proposta dal Sig. nei Parte_1 confronti della per essersi il diritto Controparte_9 azionato estinto per il decorso del termine prescrizionale previsto dalla Legge e comunque perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti nel presente atto, inammissibile e non provata;
b) in via subordinata, accertato e dichiarato che l'evento per cui è causa si è verificato per colpa esclusiva del Sig. rigettare Parte_1 integralmente ogni e qualsiasi domanda proposta nei confronti della
[...]
, in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi Controparte_9 esposti nel presente atto e comunque perché inammissibile e non provata anche in punto al quantum debeatur ed al nesso causale con l'evento; c) in via ulteriormente subordinata e nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda proposta nei confronti della odierna concludente, voglia graduare le rispettive responsabilità come per legge e secondo giustizia, liquidando il risarcimento eventualmente ritenuto dovuto dalla nei Controparte_9 limiti del danno che risulterà effettivamente provato ed in nesso causale con l'evento e nella sola misura percentuale di responsabilità che dovesse essere ascritta alla Sig.ra detratta la quota di responsabilità ascrivibile al comportamento Controparte_4 del Sig. detratte in ogni caso le somme già versate e/o da versare da parte Parte_1 dell' detratta altresì la somma di Euro 169.924,00 offerta e versata dalla odierna concludente, e comunque entro il limite del massimale della polizza RCA n.
00024933006193 relativa al motociclo RA targato 5HXZH ripartito come per legge e secondo giustizia tra i vari danneggiati, rigettando ogni superiore e/o diversa domanda in quanto infondata sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in questa comparsa e comunque perché inammissibile e non provata;
d) Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio.”. L'altra parte appellata ha optato per la contumacia. Controparte_11
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 24 aprile 2025, senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. essendo stata rinviata a detta udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con concessione delle note nelle quali le parti hanno potuto formulare le loro richieste e conclusioni. Il fatto è così narrato in sentenza e negli atti “ Parte_2 CP_3 in proprio e quali eredi di in relazione al sinistro ..che aveva visto il R_ decesso della loro figlia e sorella..agivano in giudizio nei confronti dei convenuti ..(i due e l'assicuratore soc. , e l'assicuratore soc. ) CP_4 CP_9 Pt_1 CP_6 chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni patiti. Allegavano che era trasportata sul ciclomotore di proprietà di e R_ Controparte_2 condotto dalla minore assicurato con la soc. coop. Controparte_4 CP_9 di assicurazione e che si era verificato scontro con la moto di proprietà e condotta da assicurata con la . In sede penale vi era stata Parte_1 Controparte_6 condanna di e di per concorso di colpa...Si Controparte_4 Parte_1 costituiva la soc. coop. CATTOLICA di assicurazione eccependo la pendenza presso il
Tribunale di Verona prima ed ora presso la Corte di appello di Venezia di giudizio civile intrapreso dalla madre e da altro fratello di er cui chiedeva sospendersi il R_ presente processo ex art. 295 c.p.c.. ..Eccepiva poi la prescrizione biennale..allegava che in sede penale era emerso che la moto antagonista procedeva a 120 kmh quando aveva colpito il ciclomotore che a moderata velocità si trovava già al centro dell'incrocio…altresì un concorso di colpa della stessa Contestava poi il R_ quantum…La - assicuratrice della moto Yamaha di – Controparte_6 Pt_1 deduceva esser intervenuta nel luglio 2006 transazione..per i due genitori di R_ per euro 258.720 complessivi. Detta transazione coinvolgeva anche i due fratelli e (fratellastri) di .Eccepiva poi l'intervenuta prescrizione CP_12 CP_3 R_ biennale del diritto... Evidenziava ..che aveva pagato a euro Parte_3
446.724…allegava l'esistenza di un concorso di colpa della conducente del ciclomotore, . Contestava in via gradata il quantum richiesto nelle varie voci CP_4 dedotte dagli attori.”.
A tale causa veniva riunita quella intrapresa dal nei confronti di Pt_1 CP_2
e della , relativa al risarcimento del danno alla persona patito
[...] CP_5 in occasione del sinistro stradale in questione, poichè nel 2006 era intervenuta la sentenza Corte appello Roma che in sede penale aveva stabilito il concorso di colpa di nella misura del 25%. In tali termini chiedeva il ristoro del danno patito di CP_4 consistente entità stanti le gravi lesioni patite con postumi permanenti molto gravi. L'ente assicurativo aveva opposto nel 2011 l'intervenuta prescrizione del diritto. La soc. costituitasi eccepiva la litispendenza con l'altro processo predetto, CP_9 nonchè la prescrizione biennale del diritto e deduceva altresì che sussisteva la responsabilità totale ed esclusiva del mentre il 25% indicato dall'attore faceva Pt_1 riferimento nella sentenza penale al verificarsi dell'evento morte di n quanto R_ trasportata contra legem su un ciclomotore e senza casco. Contestava il quantum richiesto ed evidenziava altresì che l' aveva erogato somme al con richiesta Pt_1 di rivalsa nei confronti di esso ente assicurativo. Versava, poi, al spontaneamente euro 169.924. Pt_1
Ammessa ed espletata la ctu medico-legale sul seguiva la sentenza gravata. Pt_1
Il primo giudice ha così motivato la decisione “..Nel rapporto tra i due il R_
la soc. – oggi –..sussiste atto di transazione Pt_1 CP_6 Controparte_13 del 2006... Gli attori anno formulato nel corso del processo atto di rinuncia agli R_ atti del giudizio... rispetto alle domande svolte dai da nei confronti dei R_ Pt_1
e dell'assicuratore soc. va osservato che non emergono CP_2 CP_9 elementi probatori tali per poter affermare l'esistenza di una corresponsabilità di
(conducente del ciclomotore che aveva a bordo nel verificarsi del CP_4 R_ violentissimo scontro tra i due motocicli e delle conseguenti gravissime lesioni riportate da he l'hanno condotta a morte nell'arco di circa 12 ore. La velocità R_ della moto condotta dal ra di circa 120 kmh in zona di incrocio, in ora notturna, Pt_1 laddove il limite massimo consentito era di 60 kmh. Francamente detta spropositata velocità mostra costituire l'unico elemento causale di per sé idoneo a provocare sia l'impatto violento sia, soprattutto, le gravissime lesioni riportate da e da R_
, per quel che è dato comprendere dal risarcimento operato dalla soc. per CP_4 CP_6 circa 445.000 euro).
Nella sentenza penale della Corte di appello di Roma del 2006 si afferma l'esistenza di un grado di colpa del nella misura del 75%... Detta affermazione non è Pt_1 opponibile ai atteso che non era coimputata in quel processo e CP_4 CP_4 non vi ha comunque partecipato. In tale contesto la mera presenza sul ciclomotore della trasportata on mostra aver inciso sulla dinamica del sinistro, mentre R_ quanto alla questione del casco non sono state svolte idonee concrete allegazioni dalle quali desumere l'incidenza di detta questione nel verificarsi dell'evento mortale per L'impatto è stato violentissimo, il ciclomotore è stato spezzato in due parti, R_
a riportato gravissimo politraumatismo diffuso che l'ha condotta in poche R_ ore a morte… Quanto alla posizione del la sua esclusiva responsabilità nella Pt_1 causazione dell'evento dannoso esclude in radice la fondatezza della sua domanda rivolta nei confronti del proprietario e della conducente del ciclomotore nonché del loro assicuratore per la rca. Ne consegue che entrambe le domande svolte nei due processi riuniti nei confronti dei e della vanno respinte..”. CP_4 CP_5
L'appellante ha criticato la sentenza così argomentando.
Il primo Giudice aveva affermato che non vi erano elementi probatori tali da poter affermare l'esistenza di una corresponsabilità di nel verificarsi Controparte_4 dello scontro tra i due motociclisti nel quale aveva perso la vita la minore R_ benchè il fatto che avesse impegnato l'incrocio con il rosso non Controparte_4 era stato contestato e peraltro era desumibile dal verbale di incidente stradale. La Corte di Appello penale, in sentenza, aveva riportato che il Tribunale penale si era determinato a considerare la velocità con la quale viaggiava il motociclo condotto dal prevalente, rispetto al fatto che il ciclomotore condotto dalla minore Pt_1 [...] viaggiasse con due persone a bordo e avesse impegnato il semaforo in CP_4 presenza della luce rossa.
Ed inoltre (sempre la Corte di Appello) aveva considerato l'alta velocità tenuta, addebitando in cooperazione con la minore la causa del decesso Controparte_4 della trasportata, ma graduando la sua responsabilità nella misura del 75%. Peraltro, la circostanza che l'attribuzione della corresponsabilità nella percentuale del 75% e del 25% non poteva essere opposta a Controparte_4 perché non era coimputata nel giudizio penale, non corrispondeva al vero, poiché, invece, ciò risultava dal capo di imputazione e probabilmente la mancata partecipazione al giudizio era stata determinata dal fatto che in quanto minore era stata giudicata dal Tribunale dei minori. Inoltre, l'essere stata disposta la ctu medica evidentemente aveva convinto ad una liquidazione concorsuale, tanto che l'assicurazione aveva corrisposto la somma di € 169. 924,00. L'appello avverso la sentenza è stato, dunque, proposto dal solo benchè Pt_1 la sentenza, come sopra premesso, è stata pronunciata per la definizione anche di altro giudizio a questo riunito, profilo che tuttavia deve ritenersi del tutto irrilevante poiché (Cass. 24086/2010) “La riunione di più cause originariamente separate, in ragione della connessione di "petitum" e "causa petendi" propri di ciascuna di esse o della identità delle questioni da trattare, non comporta il venir meno dell'autonomia dei singoli giudizi e dei rispettivi titoli, di modo che la sentenza che li definisce, pur se formalmente unica, consta in realtà di tante pronunce quante sono le cause riunite”. Preliminarmente, l'eccezione di prescrizione come riproposta dalla parte appellata – ovvero, la sentenza della Corte d'appello penale era divenuta irrevocabile in data 6.6.2006 e la richiesta era stata ricevuta il 2.1.2009, dunque tardivamente ex art. 2947 c.c. - va disattesa, poiché trattandosi di risarcimento del danno derivante da reato il termine più lungo previsto dall'art. 2947 comma 3 c.p.c. è applicabile, indistintamente, a tutti i possibili soggetti attivi della pretesa risarcitoria (Cass. Ordinanza 16481/17). Il dunque, con l'atto d'appello reclama il diritto al risarcimento del danno Pt_1 subito nella misura del 25%, come ritenuta in sede di giudizio penale, pari alla corresponsabilità di che conduceva il ciclomotore su cui viaggiava Controparte_4 oi deceduta). R_
Il Tribunale ha però considerato che tale accertamento del grado di colpa non poteva essere opposta a quest'ultima poiché non era stata coimputata e non era stata parte di quel giudizio. E ha così – come detto - ritenuto la responsabilità esclusiva del sul rilievo Pt_1 che procedesse ad una velocità superiore al limite consentito e che la presenza del ciclomotore su cui era trasportata oi deceduta non mostrava avere inciso R_ sulla dinamica del sinistro. Orbene, a fronte di quanto deciso vanno richiamati i seguenti principi affermati dal Giudice di legittimità. In primo luogo, con riguardo al giudicato penale di condanna il principio di diritto è che (Cass. 12901/24) “In tema di rapporti tra giudizio civile risarcitorio e giudizio penale, l'efficacia probatoria della sentenza penale dibattimentale di condanna passata in giudicato non è circoscritta all'interno dei limiti oggettivi del giudicato penale di condanna, segnati dall'art. 651 c.p.p., attinenti alla sussistenza del fatto materiale, alla sua illiceità penale ed alla sua ascrivibilità all'imputato, potendo il giudice civile utilizzare le prove assunte nel processo penale, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, ai fini dell'autonomo accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile sui quali egli è chiamato ad indagare, con particolare riferimento al nesso causale, al danno risarcibile e all'elemento soggettivo civilistico.”. E', peraltro, noto il diverso principio (Cass. Ordinanza n. 16422/2024) secondo cui “la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno (…) (cfr. anche Ordinanza n. 17708/23).
Il Giudice Civile, dunque, può porre a fondamento della propria decisione anche le prove formate in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o anche tra altre parti, purchè siano state acquisite nel giudizio civile ritualmente e sulle quali sia stato consentito il contraddittorio;
ciò che è avvenuto nel presente giudizio. Così, infatti, è stato statuito (Cass. 30298/2023) “La consulenza tecnica svolta dal pubblico ministero nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p. è utilizzabile nel giudizio civile risarcitorio, potendo il giudice civile porre a fondamento del proprio convincimento anche le prove formate in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, ritualmente acquisite al giudizio civile e sulle quali sia stato consentito il contraddittorio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto pienamente utilizzabili, nel giudizio civile risarcitorio, le risultanze di una consulenza tecnica espletata in un procedimento penale successivamente definitosi con l'archiviazione, sul presupposto che il contraddittorio tra le parti avesse avuto modo di dispiegarsi sia nella sede penalistica, nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p., sia in quella civilistica, mediante la possibilità di formulare istanze istruttorie, proporre osservazioni alla relazione del consulente e invocarne la convocazione per rendere gli opportuni chiarimenti).” (e anche Cass. 2947/2023 “In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto che la prova dell'origine dolosa di un incendio fosse stata legittimamente desunta dagli elementi precedentemente acquisiti nel procedimento penale e, in particolare, dalle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni testimoniali e dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche che ne avevano confermato il contenuto).”). Applicati i principi richiamati alla fattispecie concreta discende, in primo luogo, che il giudicato penale non ha efficacia vincolante nel giudizio civile poiché è un giudicato di condanna. Talché, questo Giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile sui quali egli è chiamato ad indagare, con particolare riferimento al nesso causale, al danno risarcibile e all'elemento soggettivo civilistico, pur potendo, utilizzare le prove assunte nel processo penale. Ciò, posto, le conclusioni cui giunge la Corte d'Appello penale è che la velocità cui procedeva il era in ogni caso di “tale sconsiderata imprudenza e pericolosità Pt_1
(soprattutto se si tiene conto dell'ora notturna e della presenza di un incrocio, cosa che impone sempre l'adozione di particolare attenzione e cautela) da impedirgli l'adozione di qualsivoglia manovra di emergenza e da assumere quindi, nella dinamica del sinistro, una efficienza causale decisamente preponderante rispetto alla pur avventata condotta di guida della minore fermo restando che per la CP_4 incontestata dinamica del sinistro nessuna incidenza causale sul medesimo può riconoscersi né alla irregolare presenza di due persone a bordo del ciclomotore
“Aprilia”, né al mancato uso del casco da parte della vittima (la potenziale rilevanza civilistica di queste circostanze potrà semmai formare oggetto di specifica valutazione in sede di liquidazione del danno). In definitiva, ..ritiene la Corte che il debba essere senz'altro chiamato a rispondere, in cooperazione colposa con la Pt_1 conducente del veicolo antagonista, della morte di e che in parziale R_ riforma dell'impugnata sentenza, limitatasi sul punto ad affermare la mera prevalenza della colpa dell'imputato – il suo grado di colpa nella causazione dell'evento debba essere determinata nella misura del 75%”. Orbene, poiché, come detto, la decisione penale costituisce documentazione, sotto un primo aspetto, valutato così il contributo all'accertamento della dinamica, ben può ritenersi che vi sia stato un concorso, “cooperazione colposa”, dell'altra conducente il veicolo antagonista. D'altro canto, a parte l'elevata velocità tenuta dal conducente della moto Yamaha oramai da ritenersi incontestata stanti i profili di doglianza limitati alla responsabilità residuata, vi è anche la mancanza di prova della dinamica del sinistro, dunque del comportamento di marcia e guida tenuto dall'altra parte, e ciò conduce all'incertezza dell'esclusiva responsabilità asserita. Nella relazione di incidente in atti della Polizia Municipale (doc. 1 fascicolo primo grado dell'appellante), è descritto che “dai rilievi effettuati il ciclomotore A (di proprietà di guidato da ) percorreva la Controparte_2 Controparte_4 carreggiata laterale della C. Colombo e giunto all'incrocio con via Pindaro stava effettuando svolta a sinistra, mentre il conducente del motociclo B (conducente il Pt_1 proveniva da Roma e percorreva la carreggiata centrale della C. Colombo diretto a Ostia”. L'incidente è stato, poi, rappresentato nella sentenza della Corte penale, come avvenuto sulla via Cristoforo Colombo all'altezza dell'incrocio regolato dall'impianto semaforico con la via Pindaro, nel mentre il percorreva la carreggiata centrale di Pt_1 detta via e il ciclomotore guidato da attraversava con una Controparte_4 manovra di svolta a sinistra la carreggiata centrale, provenendo dalla carreggiata laterale. Alla stregua di dette evidenze deve ritenersi che sia pure nella misura ritenuta, la conclusione cui giunge il Giudice sulla responsabilità esclusiva dell'appellante, è soggetta a modifica proprio perché non è stata superata la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 2 comma c.c. (“Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”). Orbene, a prescindere dal contributo causale del che non è oggetto di Pt_1 censura, e neppure nella misura indicata nella sentenza appena riportata, va comunque valutata l'incidenza causale della condotta dell'altra conducente. Ciò al fine di accertare se la stessa abbia o meno comunque contribuito al sinistro, cioè se abbia tenuto una condotta di guida tale da potersi configurare o meno la colpa esclusiva dell'altro conducente. Nella specie, in verità, mancano riscontri concreti nella dinamica dell'evento (quantomeno in relazione alla documentazione allegata in atti). Prive di efficacia probatoria appaiono le dichiarazioni rese dal teste escusso
(cfr. verbale udienza fascicolo primo grado riunito), ciò sia perché ha Testimone_1 riferito che era passato col semaforo verde dall'altra parte, cioè nell'altro senso di marcia, ma di non avere visto il fatto (ma di avere “sentito solo un botto tremendo…non so chi ha colpito chi, ho solo sentito un forte botto. Non sono tornato indietro, non ho visto i mezzi coinvolti, ho solo sentito il botto mentre passavo con il verde”), sia perché la sua presenza sul luogo del sinistro non è stata affatto rilevata dai verbalizzanti intervenuti, essendo stato rintracciato dall'imputato mediante avviso affisso (cfr. sentenza penale in appello), sia perché comunque è stata ammessa dall'appellante, con la richiesta di danno pari al 25%, una responsabilità maggiore nella misura del 75%. Né si legge nella documentazione in atti (cfr. sentenza tribunale penale pag. 5, sentenza Corte d'appello pag. 3 e relazione d'incidente) alcuna affermazione circa l'effettivo riscontro di essere passata la conducente del ciclomotore con il semaforo rosso, posto che tale circostanza sembra essere desunta dalla sola dichiarazione del teste . Tuttavia, come detto, pur tenendo conto della condotta dell'odierno appellante, “..il C.T. ha determinato in almeno 120 Km/h la velocità del motociclo Yamaha….“la velocità cui procedeva nell'occasione il era in ogni caso di tale Pt_1 sconsiderata imprudenza e pericolosità, non può non valutarsi l'incidenza causale della condotta dell'altra conducente il motociclo (“in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto ad verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta.” (Cass. n.23431/2014). Prescindendosi dalla violazione amministrativa (il conducente del ciclomotore trasportava altre persone cosa non consentita) poiché non ha avuto alcuna incidenza causale, deve ritenersi che comunque, ai sensi dell'art. 141 del Codice della Strada il conducente “deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile” e che l'art 145 1 co. C.d.S., infatti, impone a tutti i conducenti l'obbligo di osservare la massima cautela nell'approssimarsi ad un crocevia. Il criterio legale della presunzione di pari responsabilità, le evidenze documentali individuate in sede penale non possono fare escludere una corresponsabilità dell'altra conducente che ben può essere individuata nella misura del 25%. La pronuncia del Tribunale che ha ritenuto sussistente l'esclusiva responsabilità del conducente della moto va sul punto riformata. L'appellante ha richiesto la liquidazione dei danni subiti nella misura pari al 25% di euro 1.499.680, e dunque, al netto di quanto versato dalla società , in euro CP_9
204.996,00, nonché il risarcimento del danno alla vita di relazione e ludico sportiva. (cfr. conclusioni).
Tale richiesta è stata formulata in sede di conclusioni ed in tal senso la Compagnia di Assicurazione ha eccepito che in assenza di alcuna allegazione nel corpo dell'atto, né nelle conclusioni, la domanda non può essere accolta. Invero, secondo il Giudice di legittimità (Cass. 25876/24) “In tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure..” (cfr.anche Cass. 40833/21 “L'appellante che impugni la sentenza con la quale il giudice di primo grado non si sia espressamente pronunciato su una domanda condizionata di garanzia, ritenuta assorbita da un'altra decisione di carattere logicamente preliminare, non ha l'onere di formulare uno specifico motivo di gravame sulla questione assorbita, ma soltanto quello di riproporre, nel rispetto dell'articolo 346 c.p.c. - e, dunque, pur nella libertà delle forme, in modo specifico, non essendo sufficiente all'uopo un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice - tanto la domanda, quanto i mezzi di prova non ammessi in prime cure.”.
Alla stregua di detto principio l'eccezione va disattesa. Sulla richiesta risarcitoria, nella specie, è stato omesso ogni esame;
talché, poiché è mancata una decisione anche implicita sulla fondatezza o meno della stessa poiché la questione evidentemente doveva ritenersi assorbita stante il rigetto del presupposto su cui si fondava, ovvero l'affermazione della corresponsabilità, la domanda formulata nelle conclusioni, in modo specifico e senza il generico richiamo alle difese e conclusioni del precedente grado, deve fare ritenere sufficientemente integrata la volontà di riproposizione. Ciò posto, la liquidazione del danno va fatta utilizzando le Tabelle di Milano, che rispettano il principio dettato dalla Corte di Cassazione secondo cui “in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.” (Cass. n. 10579/2021; Cass. n. 5948/2023). Nella relazione del ctu nominato in primo grado ( Dott. ) si legge Persona_2 che sussiste un nesso di causalità tra le menomazioni accertate e le modalità del sinistro descritte nell'atto; che le lesioni hanno causato un periodo di inabilità temporanea assoluta pari a mesi 15; che le lesioni hanno causato postumi permanenti che costituivano un danno biologico tali da incidere sulla complessiva validità psico- fisica della vittima per cui era possibile riconoscere un danno biologico pari al 68%; che i postumi permanenti accertati risultavano stabilizzati;
che il danno fisiognomico era stato conglobato nella valutazione totale dell'invalidità permanente. La somma spettante all'appellante, tenendo conto della liquidazione del danno biologico, temporaneo e permanente, effettuato secondo i parametri elaborati dal Tribunale di Milano nel 2024 che tiene conto del valore fissato per la liquidazione, dell'età del danneggiato (nato [...]) alla data del sinistro (22.8.2001), della percentuale d'invalidità permanente, dei giorni di invalidità temporanea sia totale e della riduzione del 75% per l'accertato concorso nella causazione del sinistro, è pari a euro 145.603,50 (25% del totale di € 582.414,00). La richiesta di risarcimento del danno alla vita di relazione e ludico sportiva, dunque la richiesta in siffatti termini evidentemente di una personalizzazione del danno, la sola riproposta espressamente in sede di conclusioni, non appare fondata.
Invero, (Cass. Ordinanza n. 5865 del 04/03/2021) “ In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento.”. L'appellante non ha provato di avere subito particolari limitazioni nelle interazioni personali o sugli aspetti dinamico-relazionali della vita e di attività socialmente rilevanti o anche ludiche. E' poi pacifica la circostanza che nel marzo 2017 è stato pagato l'importo di € 169.924,00 dalla Controparte_8
Talchè, gli importi indicati, ovvero il risarcimento liquidato in questa sede e l'importo ricevuto, devono essere devalutati alla data del fatto, sulle somme devalutate vanno poi applicati gli interessi maturati anno per anno sulle somme via via rivalutate sulla base degli indici Istat fino alla data del pagamento dell'importo di
€ 169.924,00, detratto il quale, per il periodo successivo, sulla differenza residua si applicheranno gli interessi e la rivalutazione secondo i criteri suindicati fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1995, n. 1712); a partire da tale data sugli importi maturati si applicano gli interessi legali fino al saldo, ciò alla stregua dei consolidati principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità (sentenza 9950/2017). Quanto all'argomentazione della , che sono state liquidate delle CP_9 somme dall' in favore di e per le quali l'Ente avrebbe dichiarato di agire Parte_1 in rivalsa nei suoi confronti, di cui nonostante l'ordine del giudice non era stato prodotto il dettaglio, in mancanza di alcuna specifica indicazione, allo stato, nessuna considerazione in questa sede ai fini della detrazione può essere disposta. Concludendo consegue che la sentenza va dunque parzialmente riformata e le parti appellate vanno condannate al pagamento dell'importo che risulterà individuato all'esito dei conteggi effettuati alla stregua dei parametri sopra riportati e che è superiore come ammontare, per effetto della rivalutazione ed interessi, a quanto ricevuto. Le spese di lite del presente grado possono essere compensate tra le parti costituite;
ritenendo di potere condividere anche in questo grado le considerazioni del primo giudice con riguardo alla complessità dell'intera vicenda e delle diverse pronunce rese anche in sede penale, tenuto poi conto della statuizione della Corte Costituzionale n. 77 del 19.4.18 secondo cui al criterio della soccombenza di cui all'art. 92.c.p.c. si può derogare, tra l'altro, per “gravi ed eccezionali ragioni” e queste non costituiscono oggetto di un'aprioristica tipizzazione. Mentre nessuna pronuncia deve intervenire con riguardo alla posizione della parte contumace.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello, in parziale riforma della sentenza gravata, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: liquida la somma complessiva spettante a titolo di danni pari a € 145.603,50 con rivalutazione ed interessi secondo il calcolo di parte motiva e dalla quale dovrà essere detratta la somma di € 169.924,00, con rivalutazione ed interessi secondo il calcolo di parte motiva e per l'effetto condanna le parti appellate in solido al pagamento dell'ulteriore importo ottenuto, con interessi legali dalla pronuncia al saldo;
compensa le spese di lite tra le parti costituite;
nulla per la parte contumace. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 6 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Fiorella Gozzer Dott.ssa Maria Grazia Serafin