TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 04/06/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME in persona del Giudice dott. Salvatore Regasto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1134 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2017, trattenuta in decisione all'udienza del 17.2.2025 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
(C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, via C. Colombo n. 20, presso lo studio dell'avv. Rossella
Bonaddio, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
ATTRICE
E
C.F./P.I. , elettivamente domiciliata Controparte_1 P.IVA_2 in Lamezia Terme (CZ), via Colelli n. 8, presso lo studio dell'avv. Gaetano Nicotera, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: contratti bancari – anatocismo – azione di ripetizione di indebito.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in Cancelleria il 27.6.2017 la adiva Parte_1 il Tribunale di Lamezia Terme al fine di far accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e comunque l'illegittimità e l'inefficacia delle condizioni generali del contratto di conto corrente n. 6310589.90, con conseguente condanna della alla restituzione delle somme Controparte_1 illegittimamente addebitate e/o riscosse ai danni della ricorrente a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi, anatocismo, interessi ultra legali e spese e commissioni di massimo scoperto, il tutto, nella misura di euro 72.219,48 o comunque in quella diversa minore misura ritenuta dovuta e/o di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, nonché con ulteriore condanna della banca resistente al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla società ricorrente;
il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
A supporto della domanda la società ricorrente esponeva: di avere intrattenuto con l'istituto di credito il rapporto di conto corrente bancario (n. 10579H) in forza di contratto stipulato in Controparte_2 data 20.3.2000; che, a seguito della fusione della nella Controparte_2 Controparte_1
il conto corrente bancario veniva trasformato, a partire dal quarto trimestre del 2009, in
[...] quello n. 6310589.90; che la banca convenuta aveva gestito il rapporto di conto corrente in modo anomalo e illegittimo;
che, nello specifico, nel corso del rapporto, la resistente aveva applicato CP_2 interessi, corrispettivi e moratori, usurari;
che, ancora più in particolare, la parte convenuta aveva applicato e preteso interessi passivi, competenze, remunerazioni e costi non concordati ovvero non dovuti ed in ogni caso superiori a quelli nominali;
che, nonostante il divieto di cui all'art. 1283 c.c., l'istituto di
1 credito aveva preteso dalla società attrice l'accettazione della pattuizione dell'anatocismo; che la perizia di parte aveva accertato un diverso saldo reale del conto corrente bancario in oggetto;
che vani erano risultati i tentativi di composizione stragiudiziale della vertenza essendosi reso necessario il ricorso all'autorità giudiziaria.
Sulla scorta di tali deduzioni la parte ricorrente concludeva come sopra riportato e trascritto.
1.1. Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio la che, in Controparte_1 via preliminare, eccepiva l'inammissibilità della domanda attorea perché relativa ad un conto corrente ancora in essere tra le parti;
nel merito, contrastava tutte le deduzioni della controparte ed evidenziava, in particolare, la mancata applicazione di interessi usurari, anatocistici e la prescrizione del diritto di credito di controparte, nonché la determinazione contrattuale della commissione di massimo scoperto, delle valute e delle altre spese di tenuta del conto, concludendo, quindi, per il rigetto della domanda attrice, con liquidazione a proprio vantaggio delle spese processuali.
1.2. Con provvedimento del 4.1.2018 il Tribunale disponeva il mutamento del rito da sommario ad ordinario e fissava l'udienza ex art 183 c.p.c. di comparizione delle parti e di trattazione della lite.
1.3. La controversia era istruita esclusivamente mediante le produzioni documentali delle parti perché ritenuta di natura documentale.
La causa, dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo ed alla necessità di trattenere in decisione cause di maggiore urgenza e risalenza di iscrizione secondo le prescrizioni dei decreti presidenziali organizzativi sullo smaltimento dell'arretrato del settore civile, sulle conclusioni in epigrafe indicate, era trattenuta in decisione all'udienza del 17.2.2025, svoltasi in via cartolare, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. In via preliminare, ritiene il Tribunale che l'azione di ripetizione di indebito, per come proposta, sia inammissibile.
2.1. La parte attrice, infatti, non ha dedotto, né allegato uno dei presupposti essenziali per l'esercizio dell'azione di ripetizione dell'indebito, ossia di aver effettuato dei pagamenti solutori, potendosi considerare tali i versamenti del correntista solo una volta estinto il conto corrente. Solo in quel momento, infatti, il titolare del conto è chiamato a saldare alla banca l'eventuale passività esposta dal conto corrente.
Infatti, nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista – se intende, previa contestazione delle risultanze del saldo di conto corrente, domandare la ripetizione dell'indebito – è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi del diritto alla ripetizione d'indebito, ossia la nullità del titolo, l'avvenuta annotazione delle poste contestate e l'avvenuta chiusura del conto corrente. La domanda di ripetizione di indebito è inammissibile se il conto non è ancora chiuso, perché solo con la cessazione di ogni rimessa può definirsi esattamente il saldo finale e conseguentemente l'entità dell'indebito: l'azione non è proponibile dal correntista fin quando non sia avvenuta la chiusura dei conti in relazione ai quali ha agito in giudizio, non potendosi configurare, sino ad allora, pagamenti aventi natura solutoria di cui chiedere la restituzione (v.
Corte Appello Lecce, 10.12.2019 n. 1356).
Peraltro, si rileva che l'inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito è rilevabile anche d'ufficio, ovvero anche senza alcuna sollecitazione della controparte, se dagli atti emerge che il rapporto è ancora in corso (Corte di Appello di Bari, sentenza n. 1035/2018, pubblicata l'11.6.2018).
La società attrice, nel caso di specie, non ha allegato la chiusura del conto corrente in questione, mentre dalle deduzioni della convenuta è possibile inferire che esso risultava essere ancora in corso al CP_2 tempo della proposizione della domanda.
2 Anche la giurisprudenza di legittimità, sin dalla pronuncia della Cassazione (3^ Sezione Civile Sentenza
n. 798/2013) ha avallato la sopra illustrata impostazione: "di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto".
In un primo momento nella giurisprudenza di merito era maturato un orientamento più rigido, che riteneva che la pendenza di rapporto comportasse l'inammissibilità ed improponibilità di ogni domanda di ripetizione (cfr. ex multis Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sent. n. 2993 del 13.09.2016), mentre un secondo indirizzo, poi fatto proprio dalla Suprema Corte (cfr. ex multis ordinanza n. 21646 del 5 settembre 2018), aveva ammesso la possibilità per il correntista di agire anche con il conto aperto senza che ciò comportasse l'inammissibilità della domanda, ma in questo caso, si era precisato come l'azione fosse idonea a far valere le nullità contrattuali allo scopo di depurare il rapporto, e quindi il saldo da esso prodotto, degli addebiti illegittimi e comportasse solo ed esclusivamente la rettifica del saldo, ma non anche la ripetizione dell'indebito.
Tale ultimo orientamento della Suprema Corte è quello recepito dalla più recente giurisprudenza di merito la quale ha evidenziato che “nella pendenza del rapporto di conto corrente i versamenti di danaro eseguiti su di esso dal correntista non costituiscono pagamenti ma costituiscono semplici rimesse che hanno il carattere di ripristinare il fido concesso dalla banca al cliente, laddove eseguite su di un conto affidato e nell'ambito dell'affidamento concesso. Dunque, l'azione di ripetizione dell'indebito per pagamenti eseguiti dal correntista in virtù di annotazioni in conto illegittimamente eseguite dalla banca può essere esercitata solo una volta estinto il conto corrente. Solo in questo momento, infatti, il correntista è chiamato a saldare alla banca l'eventuale passività esposta dal conto corrente. In sostanza, in presenza di un conto corrente ancora aperto, al cliente è consentita la sola azione di nullità delle clausole negoziali relative agli interessi, commissioni e spese, o quella di accertamento dell'esatto saldo contabile. Se pendente l'apertura di credito, se il correntista non si sia avvalso della facoltà di effettuare versamenti, è indubbio che non vi sia stato alcun pagamento da parte sua, prima del momento in cui, chiuso il rapporto, egli provveda a restituire alla banca il denaro in concreto utilizzato;
nel caso, invece, che, durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti, ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione, in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto “scoperto” e non, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere. L'annotazione in conto di una posta di interessi (o di CMS) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione dei credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria nei termini sopra indicati in favore della banca;
con la conseguenza che il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa, circostanza questa non avvenuta nel caso di specie, ma non potrà agire por la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo. Di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto” (vedi così Tribunale Lagonegro n. 104 del 9.2.2021).
3 Secondo la giurisprudenza di merito, quindi, “le azioni proponibili da parte del correntista nelle more del rapporto sono esclusivamente quelle di accertamento, non potendosi invece esperire l'azione di ripetizione dell'indebito prima della chiusura del conto corrente, non essendo configurabile prima di tale momento un effettivo pagamento da parte del correntista, deve affermarsi il principio secondo cui anche nelle azioni di accertamento della nullità totale o parziale di un contratto grava sulla parte attrice l'onere di provare l'esistenza ed in particolare la pattuizione delle clausole di cui si chiede accertarsi la nullità parziale, secondo il principio generale in materia di ripartizione dell'onere probatorio di cui all'articolo 2697 c.c..” (cfr. Tribunale Roma sez. XVII, 11/01/2019, n.796).
In sostanza, in presenza di un conto corrente ancora aperto, al cliente è consentita la sola azione di nullità delle clausole negoziali relative agli interessi, commissioni e spese, o quella di accertamento dell'esatto saldo contabile, essendo irrilevante la successiva estinzione del rapporto di conto corrente intervenuta durante la pendenza del procedimento.
Ne discende che nel caso di specie è inammissibile l'azione di ripetizione dell'indebito essendo stata proposta quando ancora il rapporto era in essere tra le parti. In tal senso cristallizzata giurisprudenza di merito anche di questo Tribunale (cfr. Tribunale Vicenza sez. I, 11/02/2022, (ud. 07/02/2022, dep.
11/02/2022), n.249; Tribunale Ascoli Piceno sez. I, 20/01/2022, (ud. 20/01/2022, dep. 20/01/2022), n.32;
Corte appello Napoli sez. IX, 18/11/2021, (ud. 12/11/2021, dep. 18/11/2021), n.4301; Tribunale Lamezia
Terme sez. I, 05/11/2021, n.665).
3. Tanto doverosamente premesso, si sottolinea che anche seguendo l'indirizzo adottato dalla giurisprudenza di legittimità prevalente e a riqualificare le domande attoree alla stregua di domande di nullità delle clausole negoziali relative agli interessi, commissioni e spese, o di accertamento dell'esatto saldo contabile, la richiesta attorea deve essere respinta, non avendo la parte adempiuto integralmente agli oneri probatori sulla stessa gravanti in applicazione degli ordinari principi vigenti in materia e desumibili dall'art. 2697 c.c., comma 1.
3.1. La parte attrice ha proposto azione di ripetizione di indebito (inammissibile) e di accertamento negativo della propria posizione di debito-credito in relazione al rapporto negoziale indicato in citazione, oltre che di nullità di alcune clausole negoziali.
La difesa dell'attore, come già detto, ha dedotto che la banca convenuta avrebbe applicato e preteso interessi passivi e usurari, competenze, remunerazioni e costi non concordati ovvero non dovuti e, in particolare, che avrebbe imposto l'inserimento di una clausola contrattuale prevedente l'applicazione degli interessi anatocistici, clausola da ritenersi nulla per contrasto con il disposto dell'art. 1283 c.c., come evidenziato dalla ormai consolidata giurisprudenza sul punto.
3.2. Così delineato in estrema sintesi il thema decidendum ed il conseguente thema probandum, devono essere cristallizzati i principi essenziali in materia di onere della prova nell'ambito del contenzioso bancario con riguardo specifico alle azioni di accertamento negativo del credito e di ripetizione dell'indebito.
Al riguardo, giova rammentare che con specifico riferimento ai rapporti bancari di conto corrente, l'onere di produrre i documenti contrattuali e contabili necessari alla ricostruzione del credito che si voglia far valere grava sul correntista o, invece, sulla banca, secondo che sia l'uno o l'altra ad agire per il pagamento e nei limiti della domanda proposta.
Dunque il correntista che propone domanda di accertamento di nullità parziale del contratto bancario e di rettificazione del saldo (come nel caso di specie) e/o di ripetizione dell'indebito ha l'onere di provare i fatti posti a fondamento della domanda, producendo la documentazione contrattuale e contabile necessaria alla ricostruzione della disciplina convenzionale e dello svolgersi del rapporto di conto
4 corrente (contratti, estratti conto analitici e scalari): in particolare, la produzione del contratto di conto corrente è necessaria al fine di dimostrare le pattuizioni che si assumono illegittime e la nullità delle pattuizioni relative a costi e condizioni che si assumono applicate dalla banca in assenza di accordo, quali interessi ultralegali, cms, spese, ius variandi;
uguale onere grava sull'attore, ove pure la nullità parziale dei contratti sia in tutto o in parte accertata, quanto alla produzione degli estratti conto analitici, per la dettagliata ricostruzione delle poste accreditate e addebitate sul conto corrente e la determinazione del saldo finale (e per la sua esatta rideterminazione, in caso di accoglimento totale o parziale delle contestazioni mosse).
La giurisprudenza, infatti, con riguardo alle azioni di accertamento negativo del credito o di ripetizione dell'indebito oggettivo ha precisato che l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare positivamente i fatti costitutivi della sua pretesa e, pertanto, sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi ovvero il suo successivo venir meno (cfr., Cassazione civile, sez. lav., 13 novembre 2003, n. 17146; Cassazione civile, 21 luglio 2000, n. 9604).
Pertanto, in materia bancaria l'onere della prova gravante sull'attore è assolto attraverso la produzione dei contratti bancari che si contestano (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico.
Più nel dettaglio, quando la domanda riguardi un contratto di mutuo è necessaria la produzione in giudizio del contratto sottoscritto dalle parti e del piano di ammortamento aggiornato. Quando invece la domanda riguardi pretese derivanti da un contratto di conto corrente l'attore assolve il proprio onere documentale depositando sia il contratto sottoscritto, che gli estratti conto completi dall'inizio del rapporto, essendo essi indispensabili per la ricostruzione dell'andamento del rapporto nel corso del tempo e per ricalcolare correttamente il rapporto di dare-avere tra le parti: soltanto la produzione degli estratti a partire dall'apertura del conto corrente - considerato che, in virtù dell'unitarietà del rapporto, da tale momento decorre la prescrizione del credito di restituzione per somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi (Cass. 2262/1984, nonché la sentenza a Sezioni Unite n. 24418 del 2 dicembre 2010) - consente, attraverso una integrale ricostruzione del dare e dell'avere, di determinare l'eventuale credito della banca (cfr., ex multiis, Cass. civ. sez. I, Sent. 14 giugno 2012, n. 9768, Cass. civ., sez. I, 10 maggio
2007, n. 10692).
3.3. Tanto detto, si rileva che la parte attrice ha prodotto in giudizio una scheda contrattuale del tutto incompleta relativa al contratto di conto corrente originariamente concluso con la n. Controparte_2
10579H (cfr. doc. 3 fascicolo di parte attrice) poi trasformato nel conto bancario n. 6310589.90 presso la
, del quale, tuttavia, non è stato allegato alcun documento contrattuale. Controparte_1
Già sotto tale aspetto, quindi, la domanda attorea si palesa infondata e indimostrata dal momento che la possibilità di addivenire alla declaratoria di nullità delle clausole negoziali e ad un ricalcolo del saldo di un conto corrente è subordinata alla valutazione del contratto intercorso tra le parti nel suo insieme.
Infatti, tutti i problemi relativi alle azioni di accertamento negativo del credito o alla domanda di ripetizione dell'indebito possono essere affrontati e risolti dal Giudice solo qualora sia portato alla sua conoscenza l'intero testo contrattuale efficace tra le parti, cosa non avvenuta nella fattispecie che qui occupa.
D'altronde, anche in caso di contratti per adesione conclusi mediante la predisposizione, su appositi moduli o formulari, di condizioni generali di contratto da parte di una delle parti – quali sono i contratti bancari – risulta notorio che una copia del contratto viene normalmente rilasciata all'atto della stipulazione al cliente che ne ottiene, quindi, la disponibilità materiale (art. 3, comma 1, l. n. 154/1992; art. 117 TUB).
5 3.4. Peraltro, anche a volere prescindere dalla precedente assorbente considerazione, tutte le contestazioni mosse dalla società attrice appaiono infondate e generiche.
Infatti, la domanda proposta è affetta da genericità e carenza di allegazione, ancor prima che di prova.
Costituisce principio generale quello per cui l'attore non può limitarsi ad una generica contestazione ma, nel caso specifico dei contratti bancari, deve precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur.
In particolare, qualora la doglianza riguardi l'applicazione di interessi usurari, occorre indicare il tasso concordato, nonché quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato unitamente ai criteri di determinazione dello stesso -, l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento nonché l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura: infine occorre indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari.
Sul punto si richiama l'orientamento pacifico in giurisprudenza, di legittimità e di merito secondo il quale:
"Il principio secondo il quale spetta al cliente di avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall'istituto di credito e comunicata in estratto comporta che tale contabilità può costituire prova del saldo attivo a favore della banca qualora il cliente si limiti ad una generica affermazione di nulla dovere, o di dovere una somma inferiore, senza muovere addebiti specifici e circostanziati sulle singole poste dalle quali discende quel saldo" (cfr., ex multiis, Cass. civ, sez. I, 16/11/2000, n. 14849; sull'onere di indicazione specifica dei fatti nell'atto di citazione, cfr. Cass. civ., sez, un., 22.5.2012, n. 8077).
Per la giurisprudenza di merito si richiama, tra le tante, la pronuncia secondo cui "Spetta al debitore avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall'istituto di credito e comunicata in estratto potendo la stessa costituire prova del saldo attivo a favore della banca qualora il debitore si limiti ad una generica affermazione di nulla dovere" (Tribunale Roma, sez. IX, 07/01/2015, n. 366). Ancora, "qualora in un rapporto di c/c bancario il cliente contesti l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, nonché degli interessi usurari, da parte della banca convenuta, limitandosi ad una generica contestazione di tali modalità di svolgimento del rapporto di conto corrente, senza indicare, nemmeno approssimativamente, l'entità delle somme esatte, né producendo documenti idonei a colmare la lacuna, la domanda non può essere accolta" (Tribunale Monza,
20/10/2006).
In assenza di tali indispensabili specificazioni, l'azione proposta si pone in contrasto, oltre che con i principi del processo civile che impongono all'attore di esporre con precisione i fatti e gli elementi di diritto a base della domanda specifica che si vuole proporre (art. 163 c.p.c.), anche con la garanzia costituzionale del diritto di difesa, ex art. 24 Cost., in quanto impedisce all'avversario una difesa giudiziale ed efficace e nel merito, rendendo altresì difficoltoso per il giudice l'apprezzamento delle ragioni poste a fondamento della domanda.
Tale assoluta genericità non mette “né il giudice, né il convenuto, in condizione di sapere di quale concreto pregiudizio si chieda il ristoro e si apprezza quale inutile, perché tale genericità non fa sorgere in capo al giudice il potere dovere di provvedere” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 30/06/2015, n. 13328, principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla materia del risarcimento del danno non patrimoniale ma afferente al principio di ordine generale concernente l'onere di specificazione dei fatti costitutivi della propria pretesa).
Si condivide inoltre l'orientamento secondo cui le carenze dal punto di vista delle allegazioni dell'atto introduttivo di un giudizio non possono essere colmate attraverso l'esame diretto della documentazione
6 allegata (ed in particolare alla perizia di parte), in quanto "il profilo assertivo e quello probatorio devono essere comunque tenuti distinti. Del resto, anche a voler ammettere la possibilità di esaminare le risultanze dell'elaborato peritale prodotto in atti, le carenze dell'esposizione dei fatti oggetto della domanda non potrebbero comunque dirsi colmate, atteso che i dati esposti non risultano in alcun modo valutabili e verificabili, in assenza di indicazione dei criteri di calcolo e liquidazione" (Tribunale di Roma ordinanza del 12 giugno 2016).
Nello stesso senso è stato affermato che "è nulla in forma insanabile la domanda di ripetizione di indebito che non indichi le singole rimesse di cui chiede la restituzione nell'atto introduttivo della lite e tale mancanza non può essere sopperita dal deposito della perizia di parte cui la domanda di indebito rinvia atteso che l'omessa esposizione dei fatti di causa pregiudica il potere di cognizione del Giudice e il diritto di difesa del convenuto" (Tribunale di Napoli Nord, n. 107 del 16.01.2017).
Pertanto, in materia di contratti bancari, nelle azioni di ripetizione d'indebito e, più in generale, ove sia dedotta la pattuizione e/o l'applicazione di un tasso usurario, l'attore è gravato di un onere di allegazione specifica dei fatti posti a fondamento delle sue prospettazioni.
Anche la più recente Cassazione civile sez. III, 13/05/2020, n. 8883 (che in contrasto con Cassazione civile sez. III, 30/01/2019, n. 2543 ha ritenuto applicabile il principio iura novit curia ai decreti ministeriali di rilevazione dove la mancata produzione in giudizio delle norme secondarie, attestanti i tassi soglia determinati nel tempo, non solleva il Giudice dal dover acquisirne diretta conoscenza) ha ribadito il principio più volte affermato per cui è onere della parte che deduca in giudizio l'applicazione del tasso usurario allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. "soglia" (cfr. Trib.
Ferrara, 5 dicembre 2013; Cass. S.U., 29 aprile 2009, n. 9941) precisando che "per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sez. U -,
Sentenza n. 7294 del 22/03/2017; Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 21243 del 09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 2489 del 29/01/2019 in tema di nullità testamentaria). In definitiva, la giurisprudenza non esonera l'attore dalla prova degli elementi fattuali necessari per valutare la nullità contrattuale dedotta".
Il principio è stato confermato anche dalla Cassazione civile sez. un., 18/09/2020, (ud. 07/07/2020, dep.
18/09/2020), n. 19597 (cfr. "onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del
T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto").
Dovendosi sottolineare, peraltro, che all'usura sopravvenuta è stato comunque negato valore dalle Sezioni
Unite della Cassazione (sentenza del 19/10/2017, n. 24675).
Tali principi non sono stati osservati dalla potendosi affermare, oltretutto, che le Parte_1 eccezioni di parte attrice relative alla presunta nullità degli interessi per usurarietà appaiono assolutamente generiche laddove invece la giurisprudenza ha chiarito che “la contestazione concernente il superamento del tasso soglia relativo al periodo di riferimento è del tutto indeterminata ove l'attore si limiti a sollevare contestazioni meramente generiche deducendo l'illegittimità del tasso pattuito ed
7 applicato dalla banca, omettendo di indicare in modo specifico in che termini sarebbe avvenuto tale superamento” (cfr. Tribunale di Napoli 25.7.2016). Dunque, la censura relativa all'applicazione di interessi usurari appare troppo generica per essere correttamente valutata, dal momento che è stata dedotta la violazione dei precetti della legge n. 108 del
1996 senza neanche indicare i periodi di riferimento e i limiti superati.
Ed invero, nel caso di specie, difetta completamente negli atti l'indicazione dei tassi di interesse applicati, dei tassi soglia nei vari periodi, del periodo di asserito superamento del tasso soglia, degli importi che sarebbero stati illegittimamente contabilizzati in correlazione all'erogazione del credito.
3.5. Anche tutte le altre contestazioni formulate dalla parte attrice sono destituite di pregio giuridico e argomentativo per quanto segue.
Sull'eccezione di illegittimità della capitalizzazione degli interessi (quindi in punto di anatocismo) si osserva innanzitutto come, nel caso di specie, il rapporto oggetto di causa sia intercorso nel periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR del 9/2/2000 sulla pari decorrenza degli interessi.
Per il periodo successivo al luglio 2000, il Legislatore ha ammesso la legittimità di una capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, a condizione che detta periodicità sia riconosciuta anche per gli interessi attivi.
In particolare, nel rapporto in questione la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi risulta quindi astrattamente legittima, purché reciproca (tanto su quelli debitori che su quelli creditori) e a condizione che la stessa sia prevista in contratto e che la relativa clausola sia stata specificamente approvata per iscritto (cfr. art. 25 D.Lgs. 342/1999 di modifica dell'art. 120 D.Lgs. n. 385/1993; Delibera del CICR
9/2/2000; Corte Cost. n. 425/2000).
Facendo applicazione di tale principio generale, nella fattispecie per cui è causa può dirsi provata la sussistenza delle predette condizioni, risultando, in particolare, dalla documentazione in atti, la specifica approvazione per iscritto da parte della società correntista della clausola in questione. Infatti, il contratto di conto corrente ordinario in oggetto, sul quale era regolata l'apertura di credito oggetto di causa, prevedeva espressamente la capitalizzazione trimestrale per gli interessi creditori e per gli interessi debitori come peraltro riconosciuto dallo stesso perito di parte attrice nel suo elaborato laddove è stato evidenziato che “..per quanto concerne i criteri utilizzati per la capitalizzazione degli interessi, si riscontra la presenza nel contratto di conto corrente della espressa accettazione della clausola di reciprocità” (v. pag. 12 CTP dott. fascicolo di parte attrice). Persona_1
Ne consegue che la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi originariamente pattuita deve ritenersi legittima con il rigetto di ogni eccezione mossa al riguardo dalla parte attrice.
3.6. Nella specie non sono stati applicati neanche tassi di interesse ultralegali dal momento che il contratto di apertura del conto corrente oggetto di causa reca la misura del tasso di interesse debitore, del tasso di interesse creditore e della commissione di massimo scoperto (cfr. contratto di conto corrente bancario fascicolo di parte convenuta).
Conseguentemente può dirsi rispettata la prescrizione di cui all'art. 1284 c.c.. Inoltre, nessun rinvio agli usi vi è stato nel caso di specie, dal momento che, come detto, sono stati determinati tutti gli elementi incidenti sul contenuto economico del contratto.
3.7. Pure infondate sono le censure relative alla illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto da parte dell'istituto di credito e alla contestazione relativa ai giorni valuta e alle altre spese applicate, considerato che le stesse sono pienamente legittime, stante la specifica e puntuale pattuizione al riguardo, come desumibile dalla seppure incompleta documentazione in atti.
8 3.8. L'evidenza delle lacune probatorie della domanda attorea ha imposto al Tribunale di disattendere la richiesta di CTU contabile della società attrice da considerarsi esplorativa ed inattendibile (cfr. in caso analogo Cass. Civ. 2435/2020). Infatti “la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (v. Cass. Civ., Sez. VI-3, ord. 7.6.2019, n. 15521 Cass. Civ., ord. 15.12.2017, n. 30218;
Cass. Civ., ord. 15.9.2017, n. 21487; Cass., 21.8.2012, n. 14577; Cass., 19.4.2011, n. 8989; Cass. Civ., ord. 8.2.2011, n. 3130).
Per tutte le ragioni appena illustrate la domanda di accertamento negativo del credito degli attori deve essere disattesa perché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata.
4. Resta assorbita dalla reiezione della domanda di ripetizione di indebito, di conseguenza, l'eccezione preliminare (di merito) di prescrizione avanzata dalla convenuta. CP_2
5. Non essendo stata accertata alcuna nullità o violazione di legge nelle pattuizioni contrattuali tra le parti oppure alcuna condotta colposa o illecita della banca convenuta non può che essere respinta anche la domanda risarcitoria della società attrice per responsabilità contrattuale dell'istituto di credito mancando l'an di qualsivoglia tipo di responsabilità. Invero, non sono state dimostrate le illegittimità contrattuali dedotte dalla che implicavano tale previa statuizione oltre a quella di rettificazione Parte_1 del saldo del conto corrente in essere tra le parti.
6. Le spese processuali vanno regolate secondo il criterio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M. n. 55/2014 (come medicato dal D.M. n. 147/2022) non ricorrendo, nel caso di specie, alcuna delle ipotesi di cui all'art. 92 c.p.c. per la compensazione delle medesime (competenza: giudizi di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della causa: euro 72.219,48; compensi determinati nei valori minimi in ragione della ripetitività delle difese rassegnate e della fase istruttoria limitata al solo deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., liquidati nel modo seguente: fase di studio della controversia, valore minimo: euro 1.276,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo: euro 814,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: euro 2.835,00; fase decisionale, valore minimo: euro 2.127,00; compenso tabellare: euro 7.052,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede:
- respinge tutte le domande avanzate dalla parte attrice;
- condanna la alla rifusione in favore della parte convenuta delle spese di lite del Parte_1 presente giudizio, che liquida in euro 7.052,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
- dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 3 Codice Privacy, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza.
Lamezia Terme, 3 giugno 2025.
Il Giudice dott. Salvatore Regasto
9
La sentenza è redatta su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.
Salvatore Regasto in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009,
n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME in persona del Giudice dott. Salvatore Regasto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1134 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2017, trattenuta in decisione all'udienza del 17.2.2025 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
(C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, via C. Colombo n. 20, presso lo studio dell'avv. Rossella
Bonaddio, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
ATTRICE
E
C.F./P.I. , elettivamente domiciliata Controparte_1 P.IVA_2 in Lamezia Terme (CZ), via Colelli n. 8, presso lo studio dell'avv. Gaetano Nicotera, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: contratti bancari – anatocismo – azione di ripetizione di indebito.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in Cancelleria il 27.6.2017 la adiva Parte_1 il Tribunale di Lamezia Terme al fine di far accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e comunque l'illegittimità e l'inefficacia delle condizioni generali del contratto di conto corrente n. 6310589.90, con conseguente condanna della alla restituzione delle somme Controparte_1 illegittimamente addebitate e/o riscosse ai danni della ricorrente a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi, anatocismo, interessi ultra legali e spese e commissioni di massimo scoperto, il tutto, nella misura di euro 72.219,48 o comunque in quella diversa minore misura ritenuta dovuta e/o di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, nonché con ulteriore condanna della banca resistente al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla società ricorrente;
il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
A supporto della domanda la società ricorrente esponeva: di avere intrattenuto con l'istituto di credito il rapporto di conto corrente bancario (n. 10579H) in forza di contratto stipulato in Controparte_2 data 20.3.2000; che, a seguito della fusione della nella Controparte_2 Controparte_1
il conto corrente bancario veniva trasformato, a partire dal quarto trimestre del 2009, in
[...] quello n. 6310589.90; che la banca convenuta aveva gestito il rapporto di conto corrente in modo anomalo e illegittimo;
che, nello specifico, nel corso del rapporto, la resistente aveva applicato CP_2 interessi, corrispettivi e moratori, usurari;
che, ancora più in particolare, la parte convenuta aveva applicato e preteso interessi passivi, competenze, remunerazioni e costi non concordati ovvero non dovuti ed in ogni caso superiori a quelli nominali;
che, nonostante il divieto di cui all'art. 1283 c.c., l'istituto di
1 credito aveva preteso dalla società attrice l'accettazione della pattuizione dell'anatocismo; che la perizia di parte aveva accertato un diverso saldo reale del conto corrente bancario in oggetto;
che vani erano risultati i tentativi di composizione stragiudiziale della vertenza essendosi reso necessario il ricorso all'autorità giudiziaria.
Sulla scorta di tali deduzioni la parte ricorrente concludeva come sopra riportato e trascritto.
1.1. Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio la che, in Controparte_1 via preliminare, eccepiva l'inammissibilità della domanda attorea perché relativa ad un conto corrente ancora in essere tra le parti;
nel merito, contrastava tutte le deduzioni della controparte ed evidenziava, in particolare, la mancata applicazione di interessi usurari, anatocistici e la prescrizione del diritto di credito di controparte, nonché la determinazione contrattuale della commissione di massimo scoperto, delle valute e delle altre spese di tenuta del conto, concludendo, quindi, per il rigetto della domanda attrice, con liquidazione a proprio vantaggio delle spese processuali.
1.2. Con provvedimento del 4.1.2018 il Tribunale disponeva il mutamento del rito da sommario ad ordinario e fissava l'udienza ex art 183 c.p.c. di comparizione delle parti e di trattazione della lite.
1.3. La controversia era istruita esclusivamente mediante le produzioni documentali delle parti perché ritenuta di natura documentale.
La causa, dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo ed alla necessità di trattenere in decisione cause di maggiore urgenza e risalenza di iscrizione secondo le prescrizioni dei decreti presidenziali organizzativi sullo smaltimento dell'arretrato del settore civile, sulle conclusioni in epigrafe indicate, era trattenuta in decisione all'udienza del 17.2.2025, svoltasi in via cartolare, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. In via preliminare, ritiene il Tribunale che l'azione di ripetizione di indebito, per come proposta, sia inammissibile.
2.1. La parte attrice, infatti, non ha dedotto, né allegato uno dei presupposti essenziali per l'esercizio dell'azione di ripetizione dell'indebito, ossia di aver effettuato dei pagamenti solutori, potendosi considerare tali i versamenti del correntista solo una volta estinto il conto corrente. Solo in quel momento, infatti, il titolare del conto è chiamato a saldare alla banca l'eventuale passività esposta dal conto corrente.
Infatti, nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista – se intende, previa contestazione delle risultanze del saldo di conto corrente, domandare la ripetizione dell'indebito – è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi del diritto alla ripetizione d'indebito, ossia la nullità del titolo, l'avvenuta annotazione delle poste contestate e l'avvenuta chiusura del conto corrente. La domanda di ripetizione di indebito è inammissibile se il conto non è ancora chiuso, perché solo con la cessazione di ogni rimessa può definirsi esattamente il saldo finale e conseguentemente l'entità dell'indebito: l'azione non è proponibile dal correntista fin quando non sia avvenuta la chiusura dei conti in relazione ai quali ha agito in giudizio, non potendosi configurare, sino ad allora, pagamenti aventi natura solutoria di cui chiedere la restituzione (v.
Corte Appello Lecce, 10.12.2019 n. 1356).
Peraltro, si rileva che l'inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito è rilevabile anche d'ufficio, ovvero anche senza alcuna sollecitazione della controparte, se dagli atti emerge che il rapporto è ancora in corso (Corte di Appello di Bari, sentenza n. 1035/2018, pubblicata l'11.6.2018).
La società attrice, nel caso di specie, non ha allegato la chiusura del conto corrente in questione, mentre dalle deduzioni della convenuta è possibile inferire che esso risultava essere ancora in corso al CP_2 tempo della proposizione della domanda.
2 Anche la giurisprudenza di legittimità, sin dalla pronuncia della Cassazione (3^ Sezione Civile Sentenza
n. 798/2013) ha avallato la sopra illustrata impostazione: "di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto".
In un primo momento nella giurisprudenza di merito era maturato un orientamento più rigido, che riteneva che la pendenza di rapporto comportasse l'inammissibilità ed improponibilità di ogni domanda di ripetizione (cfr. ex multis Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sent. n. 2993 del 13.09.2016), mentre un secondo indirizzo, poi fatto proprio dalla Suprema Corte (cfr. ex multis ordinanza n. 21646 del 5 settembre 2018), aveva ammesso la possibilità per il correntista di agire anche con il conto aperto senza che ciò comportasse l'inammissibilità della domanda, ma in questo caso, si era precisato come l'azione fosse idonea a far valere le nullità contrattuali allo scopo di depurare il rapporto, e quindi il saldo da esso prodotto, degli addebiti illegittimi e comportasse solo ed esclusivamente la rettifica del saldo, ma non anche la ripetizione dell'indebito.
Tale ultimo orientamento della Suprema Corte è quello recepito dalla più recente giurisprudenza di merito la quale ha evidenziato che “nella pendenza del rapporto di conto corrente i versamenti di danaro eseguiti su di esso dal correntista non costituiscono pagamenti ma costituiscono semplici rimesse che hanno il carattere di ripristinare il fido concesso dalla banca al cliente, laddove eseguite su di un conto affidato e nell'ambito dell'affidamento concesso. Dunque, l'azione di ripetizione dell'indebito per pagamenti eseguiti dal correntista in virtù di annotazioni in conto illegittimamente eseguite dalla banca può essere esercitata solo una volta estinto il conto corrente. Solo in questo momento, infatti, il correntista è chiamato a saldare alla banca l'eventuale passività esposta dal conto corrente. In sostanza, in presenza di un conto corrente ancora aperto, al cliente è consentita la sola azione di nullità delle clausole negoziali relative agli interessi, commissioni e spese, o quella di accertamento dell'esatto saldo contabile. Se pendente l'apertura di credito, se il correntista non si sia avvalso della facoltà di effettuare versamenti, è indubbio che non vi sia stato alcun pagamento da parte sua, prima del momento in cui, chiuso il rapporto, egli provveda a restituire alla banca il denaro in concreto utilizzato;
nel caso, invece, che, durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti, ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione, in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto “scoperto” e non, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere. L'annotazione in conto di una posta di interessi (o di CMS) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione dei credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria nei termini sopra indicati in favore della banca;
con la conseguenza che il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa, circostanza questa non avvenuta nel caso di specie, ma non potrà agire por la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo. Di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto” (vedi così Tribunale Lagonegro n. 104 del 9.2.2021).
3 Secondo la giurisprudenza di merito, quindi, “le azioni proponibili da parte del correntista nelle more del rapporto sono esclusivamente quelle di accertamento, non potendosi invece esperire l'azione di ripetizione dell'indebito prima della chiusura del conto corrente, non essendo configurabile prima di tale momento un effettivo pagamento da parte del correntista, deve affermarsi il principio secondo cui anche nelle azioni di accertamento della nullità totale o parziale di un contratto grava sulla parte attrice l'onere di provare l'esistenza ed in particolare la pattuizione delle clausole di cui si chiede accertarsi la nullità parziale, secondo il principio generale in materia di ripartizione dell'onere probatorio di cui all'articolo 2697 c.c..” (cfr. Tribunale Roma sez. XVII, 11/01/2019, n.796).
In sostanza, in presenza di un conto corrente ancora aperto, al cliente è consentita la sola azione di nullità delle clausole negoziali relative agli interessi, commissioni e spese, o quella di accertamento dell'esatto saldo contabile, essendo irrilevante la successiva estinzione del rapporto di conto corrente intervenuta durante la pendenza del procedimento.
Ne discende che nel caso di specie è inammissibile l'azione di ripetizione dell'indebito essendo stata proposta quando ancora il rapporto era in essere tra le parti. In tal senso cristallizzata giurisprudenza di merito anche di questo Tribunale (cfr. Tribunale Vicenza sez. I, 11/02/2022, (ud. 07/02/2022, dep.
11/02/2022), n.249; Tribunale Ascoli Piceno sez. I, 20/01/2022, (ud. 20/01/2022, dep. 20/01/2022), n.32;
Corte appello Napoli sez. IX, 18/11/2021, (ud. 12/11/2021, dep. 18/11/2021), n.4301; Tribunale Lamezia
Terme sez. I, 05/11/2021, n.665).
3. Tanto doverosamente premesso, si sottolinea che anche seguendo l'indirizzo adottato dalla giurisprudenza di legittimità prevalente e a riqualificare le domande attoree alla stregua di domande di nullità delle clausole negoziali relative agli interessi, commissioni e spese, o di accertamento dell'esatto saldo contabile, la richiesta attorea deve essere respinta, non avendo la parte adempiuto integralmente agli oneri probatori sulla stessa gravanti in applicazione degli ordinari principi vigenti in materia e desumibili dall'art. 2697 c.c., comma 1.
3.1. La parte attrice ha proposto azione di ripetizione di indebito (inammissibile) e di accertamento negativo della propria posizione di debito-credito in relazione al rapporto negoziale indicato in citazione, oltre che di nullità di alcune clausole negoziali.
La difesa dell'attore, come già detto, ha dedotto che la banca convenuta avrebbe applicato e preteso interessi passivi e usurari, competenze, remunerazioni e costi non concordati ovvero non dovuti e, in particolare, che avrebbe imposto l'inserimento di una clausola contrattuale prevedente l'applicazione degli interessi anatocistici, clausola da ritenersi nulla per contrasto con il disposto dell'art. 1283 c.c., come evidenziato dalla ormai consolidata giurisprudenza sul punto.
3.2. Così delineato in estrema sintesi il thema decidendum ed il conseguente thema probandum, devono essere cristallizzati i principi essenziali in materia di onere della prova nell'ambito del contenzioso bancario con riguardo specifico alle azioni di accertamento negativo del credito e di ripetizione dell'indebito.
Al riguardo, giova rammentare che con specifico riferimento ai rapporti bancari di conto corrente, l'onere di produrre i documenti contrattuali e contabili necessari alla ricostruzione del credito che si voglia far valere grava sul correntista o, invece, sulla banca, secondo che sia l'uno o l'altra ad agire per il pagamento e nei limiti della domanda proposta.
Dunque il correntista che propone domanda di accertamento di nullità parziale del contratto bancario e di rettificazione del saldo (come nel caso di specie) e/o di ripetizione dell'indebito ha l'onere di provare i fatti posti a fondamento della domanda, producendo la documentazione contrattuale e contabile necessaria alla ricostruzione della disciplina convenzionale e dello svolgersi del rapporto di conto
4 corrente (contratti, estratti conto analitici e scalari): in particolare, la produzione del contratto di conto corrente è necessaria al fine di dimostrare le pattuizioni che si assumono illegittime e la nullità delle pattuizioni relative a costi e condizioni che si assumono applicate dalla banca in assenza di accordo, quali interessi ultralegali, cms, spese, ius variandi;
uguale onere grava sull'attore, ove pure la nullità parziale dei contratti sia in tutto o in parte accertata, quanto alla produzione degli estratti conto analitici, per la dettagliata ricostruzione delle poste accreditate e addebitate sul conto corrente e la determinazione del saldo finale (e per la sua esatta rideterminazione, in caso di accoglimento totale o parziale delle contestazioni mosse).
La giurisprudenza, infatti, con riguardo alle azioni di accertamento negativo del credito o di ripetizione dell'indebito oggettivo ha precisato che l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare positivamente i fatti costitutivi della sua pretesa e, pertanto, sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi ovvero il suo successivo venir meno (cfr., Cassazione civile, sez. lav., 13 novembre 2003, n. 17146; Cassazione civile, 21 luglio 2000, n. 9604).
Pertanto, in materia bancaria l'onere della prova gravante sull'attore è assolto attraverso la produzione dei contratti bancari che si contestano (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico.
Più nel dettaglio, quando la domanda riguardi un contratto di mutuo è necessaria la produzione in giudizio del contratto sottoscritto dalle parti e del piano di ammortamento aggiornato. Quando invece la domanda riguardi pretese derivanti da un contratto di conto corrente l'attore assolve il proprio onere documentale depositando sia il contratto sottoscritto, che gli estratti conto completi dall'inizio del rapporto, essendo essi indispensabili per la ricostruzione dell'andamento del rapporto nel corso del tempo e per ricalcolare correttamente il rapporto di dare-avere tra le parti: soltanto la produzione degli estratti a partire dall'apertura del conto corrente - considerato che, in virtù dell'unitarietà del rapporto, da tale momento decorre la prescrizione del credito di restituzione per somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi (Cass. 2262/1984, nonché la sentenza a Sezioni Unite n. 24418 del 2 dicembre 2010) - consente, attraverso una integrale ricostruzione del dare e dell'avere, di determinare l'eventuale credito della banca (cfr., ex multiis, Cass. civ. sez. I, Sent. 14 giugno 2012, n. 9768, Cass. civ., sez. I, 10 maggio
2007, n. 10692).
3.3. Tanto detto, si rileva che la parte attrice ha prodotto in giudizio una scheda contrattuale del tutto incompleta relativa al contratto di conto corrente originariamente concluso con la n. Controparte_2
10579H (cfr. doc. 3 fascicolo di parte attrice) poi trasformato nel conto bancario n. 6310589.90 presso la
, del quale, tuttavia, non è stato allegato alcun documento contrattuale. Controparte_1
Già sotto tale aspetto, quindi, la domanda attorea si palesa infondata e indimostrata dal momento che la possibilità di addivenire alla declaratoria di nullità delle clausole negoziali e ad un ricalcolo del saldo di un conto corrente è subordinata alla valutazione del contratto intercorso tra le parti nel suo insieme.
Infatti, tutti i problemi relativi alle azioni di accertamento negativo del credito o alla domanda di ripetizione dell'indebito possono essere affrontati e risolti dal Giudice solo qualora sia portato alla sua conoscenza l'intero testo contrattuale efficace tra le parti, cosa non avvenuta nella fattispecie che qui occupa.
D'altronde, anche in caso di contratti per adesione conclusi mediante la predisposizione, su appositi moduli o formulari, di condizioni generali di contratto da parte di una delle parti – quali sono i contratti bancari – risulta notorio che una copia del contratto viene normalmente rilasciata all'atto della stipulazione al cliente che ne ottiene, quindi, la disponibilità materiale (art. 3, comma 1, l. n. 154/1992; art. 117 TUB).
5 3.4. Peraltro, anche a volere prescindere dalla precedente assorbente considerazione, tutte le contestazioni mosse dalla società attrice appaiono infondate e generiche.
Infatti, la domanda proposta è affetta da genericità e carenza di allegazione, ancor prima che di prova.
Costituisce principio generale quello per cui l'attore non può limitarsi ad una generica contestazione ma, nel caso specifico dei contratti bancari, deve precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur.
In particolare, qualora la doglianza riguardi l'applicazione di interessi usurari, occorre indicare il tasso concordato, nonché quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato unitamente ai criteri di determinazione dello stesso -, l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento nonché l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura: infine occorre indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari.
Sul punto si richiama l'orientamento pacifico in giurisprudenza, di legittimità e di merito secondo il quale:
"Il principio secondo il quale spetta al cliente di avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall'istituto di credito e comunicata in estratto comporta che tale contabilità può costituire prova del saldo attivo a favore della banca qualora il cliente si limiti ad una generica affermazione di nulla dovere, o di dovere una somma inferiore, senza muovere addebiti specifici e circostanziati sulle singole poste dalle quali discende quel saldo" (cfr., ex multiis, Cass. civ, sez. I, 16/11/2000, n. 14849; sull'onere di indicazione specifica dei fatti nell'atto di citazione, cfr. Cass. civ., sez, un., 22.5.2012, n. 8077).
Per la giurisprudenza di merito si richiama, tra le tante, la pronuncia secondo cui "Spetta al debitore avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall'istituto di credito e comunicata in estratto potendo la stessa costituire prova del saldo attivo a favore della banca qualora il debitore si limiti ad una generica affermazione di nulla dovere" (Tribunale Roma, sez. IX, 07/01/2015, n. 366). Ancora, "qualora in un rapporto di c/c bancario il cliente contesti l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, nonché degli interessi usurari, da parte della banca convenuta, limitandosi ad una generica contestazione di tali modalità di svolgimento del rapporto di conto corrente, senza indicare, nemmeno approssimativamente, l'entità delle somme esatte, né producendo documenti idonei a colmare la lacuna, la domanda non può essere accolta" (Tribunale Monza,
20/10/2006).
In assenza di tali indispensabili specificazioni, l'azione proposta si pone in contrasto, oltre che con i principi del processo civile che impongono all'attore di esporre con precisione i fatti e gli elementi di diritto a base della domanda specifica che si vuole proporre (art. 163 c.p.c.), anche con la garanzia costituzionale del diritto di difesa, ex art. 24 Cost., in quanto impedisce all'avversario una difesa giudiziale ed efficace e nel merito, rendendo altresì difficoltoso per il giudice l'apprezzamento delle ragioni poste a fondamento della domanda.
Tale assoluta genericità non mette “né il giudice, né il convenuto, in condizione di sapere di quale concreto pregiudizio si chieda il ristoro e si apprezza quale inutile, perché tale genericità non fa sorgere in capo al giudice il potere dovere di provvedere” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 30/06/2015, n. 13328, principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla materia del risarcimento del danno non patrimoniale ma afferente al principio di ordine generale concernente l'onere di specificazione dei fatti costitutivi della propria pretesa).
Si condivide inoltre l'orientamento secondo cui le carenze dal punto di vista delle allegazioni dell'atto introduttivo di un giudizio non possono essere colmate attraverso l'esame diretto della documentazione
6 allegata (ed in particolare alla perizia di parte), in quanto "il profilo assertivo e quello probatorio devono essere comunque tenuti distinti. Del resto, anche a voler ammettere la possibilità di esaminare le risultanze dell'elaborato peritale prodotto in atti, le carenze dell'esposizione dei fatti oggetto della domanda non potrebbero comunque dirsi colmate, atteso che i dati esposti non risultano in alcun modo valutabili e verificabili, in assenza di indicazione dei criteri di calcolo e liquidazione" (Tribunale di Roma ordinanza del 12 giugno 2016).
Nello stesso senso è stato affermato che "è nulla in forma insanabile la domanda di ripetizione di indebito che non indichi le singole rimesse di cui chiede la restituzione nell'atto introduttivo della lite e tale mancanza non può essere sopperita dal deposito della perizia di parte cui la domanda di indebito rinvia atteso che l'omessa esposizione dei fatti di causa pregiudica il potere di cognizione del Giudice e il diritto di difesa del convenuto" (Tribunale di Napoli Nord, n. 107 del 16.01.2017).
Pertanto, in materia di contratti bancari, nelle azioni di ripetizione d'indebito e, più in generale, ove sia dedotta la pattuizione e/o l'applicazione di un tasso usurario, l'attore è gravato di un onere di allegazione specifica dei fatti posti a fondamento delle sue prospettazioni.
Anche la più recente Cassazione civile sez. III, 13/05/2020, n. 8883 (che in contrasto con Cassazione civile sez. III, 30/01/2019, n. 2543 ha ritenuto applicabile il principio iura novit curia ai decreti ministeriali di rilevazione dove la mancata produzione in giudizio delle norme secondarie, attestanti i tassi soglia determinati nel tempo, non solleva il Giudice dal dover acquisirne diretta conoscenza) ha ribadito il principio più volte affermato per cui è onere della parte che deduca in giudizio l'applicazione del tasso usurario allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. "soglia" (cfr. Trib.
Ferrara, 5 dicembre 2013; Cass. S.U., 29 aprile 2009, n. 9941) precisando che "per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sez. U -,
Sentenza n. 7294 del 22/03/2017; Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 21243 del 09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 2489 del 29/01/2019 in tema di nullità testamentaria). In definitiva, la giurisprudenza non esonera l'attore dalla prova degli elementi fattuali necessari per valutare la nullità contrattuale dedotta".
Il principio è stato confermato anche dalla Cassazione civile sez. un., 18/09/2020, (ud. 07/07/2020, dep.
18/09/2020), n. 19597 (cfr. "onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del
T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto").
Dovendosi sottolineare, peraltro, che all'usura sopravvenuta è stato comunque negato valore dalle Sezioni
Unite della Cassazione (sentenza del 19/10/2017, n. 24675).
Tali principi non sono stati osservati dalla potendosi affermare, oltretutto, che le Parte_1 eccezioni di parte attrice relative alla presunta nullità degli interessi per usurarietà appaiono assolutamente generiche laddove invece la giurisprudenza ha chiarito che “la contestazione concernente il superamento del tasso soglia relativo al periodo di riferimento è del tutto indeterminata ove l'attore si limiti a sollevare contestazioni meramente generiche deducendo l'illegittimità del tasso pattuito ed
7 applicato dalla banca, omettendo di indicare in modo specifico in che termini sarebbe avvenuto tale superamento” (cfr. Tribunale di Napoli 25.7.2016). Dunque, la censura relativa all'applicazione di interessi usurari appare troppo generica per essere correttamente valutata, dal momento che è stata dedotta la violazione dei precetti della legge n. 108 del
1996 senza neanche indicare i periodi di riferimento e i limiti superati.
Ed invero, nel caso di specie, difetta completamente negli atti l'indicazione dei tassi di interesse applicati, dei tassi soglia nei vari periodi, del periodo di asserito superamento del tasso soglia, degli importi che sarebbero stati illegittimamente contabilizzati in correlazione all'erogazione del credito.
3.5. Anche tutte le altre contestazioni formulate dalla parte attrice sono destituite di pregio giuridico e argomentativo per quanto segue.
Sull'eccezione di illegittimità della capitalizzazione degli interessi (quindi in punto di anatocismo) si osserva innanzitutto come, nel caso di specie, il rapporto oggetto di causa sia intercorso nel periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR del 9/2/2000 sulla pari decorrenza degli interessi.
Per il periodo successivo al luglio 2000, il Legislatore ha ammesso la legittimità di una capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, a condizione che detta periodicità sia riconosciuta anche per gli interessi attivi.
In particolare, nel rapporto in questione la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi risulta quindi astrattamente legittima, purché reciproca (tanto su quelli debitori che su quelli creditori) e a condizione che la stessa sia prevista in contratto e che la relativa clausola sia stata specificamente approvata per iscritto (cfr. art. 25 D.Lgs. 342/1999 di modifica dell'art. 120 D.Lgs. n. 385/1993; Delibera del CICR
9/2/2000; Corte Cost. n. 425/2000).
Facendo applicazione di tale principio generale, nella fattispecie per cui è causa può dirsi provata la sussistenza delle predette condizioni, risultando, in particolare, dalla documentazione in atti, la specifica approvazione per iscritto da parte della società correntista della clausola in questione. Infatti, il contratto di conto corrente ordinario in oggetto, sul quale era regolata l'apertura di credito oggetto di causa, prevedeva espressamente la capitalizzazione trimestrale per gli interessi creditori e per gli interessi debitori come peraltro riconosciuto dallo stesso perito di parte attrice nel suo elaborato laddove è stato evidenziato che “..per quanto concerne i criteri utilizzati per la capitalizzazione degli interessi, si riscontra la presenza nel contratto di conto corrente della espressa accettazione della clausola di reciprocità” (v. pag. 12 CTP dott. fascicolo di parte attrice). Persona_1
Ne consegue che la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi originariamente pattuita deve ritenersi legittima con il rigetto di ogni eccezione mossa al riguardo dalla parte attrice.
3.6. Nella specie non sono stati applicati neanche tassi di interesse ultralegali dal momento che il contratto di apertura del conto corrente oggetto di causa reca la misura del tasso di interesse debitore, del tasso di interesse creditore e della commissione di massimo scoperto (cfr. contratto di conto corrente bancario fascicolo di parte convenuta).
Conseguentemente può dirsi rispettata la prescrizione di cui all'art. 1284 c.c.. Inoltre, nessun rinvio agli usi vi è stato nel caso di specie, dal momento che, come detto, sono stati determinati tutti gli elementi incidenti sul contenuto economico del contratto.
3.7. Pure infondate sono le censure relative alla illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto da parte dell'istituto di credito e alla contestazione relativa ai giorni valuta e alle altre spese applicate, considerato che le stesse sono pienamente legittime, stante la specifica e puntuale pattuizione al riguardo, come desumibile dalla seppure incompleta documentazione in atti.
8 3.8. L'evidenza delle lacune probatorie della domanda attorea ha imposto al Tribunale di disattendere la richiesta di CTU contabile della società attrice da considerarsi esplorativa ed inattendibile (cfr. in caso analogo Cass. Civ. 2435/2020). Infatti “la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (v. Cass. Civ., Sez. VI-3, ord. 7.6.2019, n. 15521 Cass. Civ., ord. 15.12.2017, n. 30218;
Cass. Civ., ord. 15.9.2017, n. 21487; Cass., 21.8.2012, n. 14577; Cass., 19.4.2011, n. 8989; Cass. Civ., ord. 8.2.2011, n. 3130).
Per tutte le ragioni appena illustrate la domanda di accertamento negativo del credito degli attori deve essere disattesa perché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata.
4. Resta assorbita dalla reiezione della domanda di ripetizione di indebito, di conseguenza, l'eccezione preliminare (di merito) di prescrizione avanzata dalla convenuta. CP_2
5. Non essendo stata accertata alcuna nullità o violazione di legge nelle pattuizioni contrattuali tra le parti oppure alcuna condotta colposa o illecita della banca convenuta non può che essere respinta anche la domanda risarcitoria della società attrice per responsabilità contrattuale dell'istituto di credito mancando l'an di qualsivoglia tipo di responsabilità. Invero, non sono state dimostrate le illegittimità contrattuali dedotte dalla che implicavano tale previa statuizione oltre a quella di rettificazione Parte_1 del saldo del conto corrente in essere tra le parti.
6. Le spese processuali vanno regolate secondo il criterio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M. n. 55/2014 (come medicato dal D.M. n. 147/2022) non ricorrendo, nel caso di specie, alcuna delle ipotesi di cui all'art. 92 c.p.c. per la compensazione delle medesime (competenza: giudizi di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della causa: euro 72.219,48; compensi determinati nei valori minimi in ragione della ripetitività delle difese rassegnate e della fase istruttoria limitata al solo deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., liquidati nel modo seguente: fase di studio della controversia, valore minimo: euro 1.276,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo: euro 814,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: euro 2.835,00; fase decisionale, valore minimo: euro 2.127,00; compenso tabellare: euro 7.052,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede:
- respinge tutte le domande avanzate dalla parte attrice;
- condanna la alla rifusione in favore della parte convenuta delle spese di lite del Parte_1 presente giudizio, che liquida in euro 7.052,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
- dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 3 Codice Privacy, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza.
Lamezia Terme, 3 giugno 2025.
Il Giudice dott. Salvatore Regasto
9
La sentenza è redatta su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.
Salvatore Regasto in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009,
n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
10