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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 04/12/2024, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4094/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di LU, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 27/11/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 11/9/2024 da
C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato ALESSANDRA GIGLI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in LU (LU), viale G. Carducci n. 139, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi vivranno separati;
la GN manterrà la residenza anagrafica in LU Parte_2
– Traversa Prima di Via dello Stadio n. 59 ed il Signor trasferirà la propria Controparte_1 residenza anagrafica in LU – Frazione San Vito – Viale Corsica n. 333. ER 2) Le figlie minori e restano affidate ad entrambi i genitori con residenza anagrafica ER2 presso la casa familiare in LU (LU) – Traversa Prima di Via dello Stadio n. 59. Ex art. 337 ter
C.C., la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle minori saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente durante i periodi di permanenza con le figlie.
1 3) La casa familiare, posta al piano primo dell'immobile sito in LU (LU) – Traversa Prima di Via dello Stadio n. 59 in comproprietà tra i ricorrenti e e tra i Signori Controparte_1 Parte_2
e per i diritti di un quarto ciascuno ove i ricorrenti si alterneranno Parte_3 Parte_4 secondo il calendario dei tempi di permanenza con le figlie come articolato al successivo punto 4), resta nella loro disponibilità durante i rispettivi periodi di permanenza con le figlie. Entrambi i ricorrenti si impegnano a lasciare la casa familiare pulita e in ordine al momento del rientro dell'altro genitore nel regime di alternanza concordato. I beni mobili, gli arredi e corredi della casa familiare restano all'interno della stessa per mantenere l'habitat domestico alle figlie durante i tempi di permanenza con ciascun genitore con la precisazione che alcuni di tali beni mobili, arredi e corredi restano attribuiti in proprietà esclusiva di ciascun ricorrente e altri restano attribuiti in comproprietà tra i ricorrenti, come da separato elenco che si produce (doc. n. 26). ER 4) I tempi di permanenza delle figlie minori e con ciascun genitore nella casa familiare ER2 sono regolati nel modo seguente: le figlie minori trascorreranno con il padre i giorni dal lunedì pomeriggio al giovedì sera e con la madre i giorni dal giovedì sera al lunedì pomeriggio. I genitori concordano che per eventuali esigenze di lavoro della madre, che la stessa comunicherà al padre con preavviso di una settimana, i suddetti giorni di loro alternanza nella casa familiare potranno subire variazioni. I genitori concordano altresì che le figlie potranno trascorrere con il padre presso la sua abitazione sita in LU – Frazione San Vito – Viale Corsica n. 333 un fine settimana al mese dal sabato alla domenica oppure un sabato e una domenica al mese quando vorranno secondo i loro ER desideri atteso che compirà diciassette anni nel mese di ottobre 2024 e quindici anni nel ER2 ER mese di novembre 2024. La figlia continuerà a frequentare il Liceo Classico presso l'Istituto
“N. Machiavelli” di LU (LU) e come attività extrascolastiche continuerà a frequentare i consueti corsi di danza;
la figlia continuerà a frequentare il Liceo Classico presso l'Istituto “N. ER2
Machiavelli” di LU (LU) e come attività extrascolastiche continuerà a frequentare i consueti corsi che i genitori concorderanno presso la Palestro EGO di LU. Le figlie, ove possibile trascorreranno con entrambi i genitori le festività Natalizie e Pasquali, in difetto di ciò, alterneranno di anno in anno presso ciascun genitore i giorni del 24, 25 e 26 dicembre, i giorni del 31 dicembre e
1 gennaio e il giorno del 6 gennaio, nonché il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo. Per le ulteriori principali Festività verrà seguito il criterio dell'alternanza tra i genitori. Durante le vacanze estive le figlie potranno trascorrere, come di consueto, il periodo dalla fine dell'anno scolastico all'inizio del successivo presso l'appartamento di proprietà della madre sito in Viareggio
(LU) – Via Edmondo De Amicis n. 10 e nei giorni in cui la madre per ragioni di lavoro non sarà presente le figlie permarranno con la nonna materna, GN , e, in caso di sua Parte_4 impossibilità, con il padre. Durante l'anno le figlie trascorreranno con i genitori due settimane di vacanza anche non consecutive nel periodo che gli stessi si comunicheranno con un preavviso di almeno 30 giorni. Sono salvi ulteriori e diversi accordi che i genitori potranno prendere nell'interesse delle figlie minori, nel rispetto degli impegni lavorativi di entrambi e delle esigenze e dei desideri delle figlie. ER 5) I genitori provvederanno in modo diretto al mantenimento delle figlie e e dunque ER2 provvederanno direttamente alla corresponsione di tutte le voci di spesa che soddisfano le esigenze della vita quotidiana delle figlie ivi compreso il pagamento delle spese per le utenze relative all'energia elettrica, al gas, all'acqua e alla telefonia, per la tassa sui rifiuti (TARI), delle spese per la collaboratrice domestica a cui verrà mantenuto l'attuale impegno lavorativo, delle spese relative all'acquisto dei prodotti per l'igiene della casa familiare ove si alterneranno, nonché delle spese
2 relative all'abbigliamento delle figlie, che concorderanno espressamente di volta in volta. I ricorrenti si impegnano a volturare e intestare l'utenza GEAL e la tassa TARI a nome della GN
[...]
, madre della ricorrente;
le utenze relative alla fornitura dell'energia elettrica e del gas Pt_4 saranno volturate e intestate alla GN fino a quando la stessa manterrà la residenza Parte_2 anagrafica presso la casa familiare (successivamente saranno di nuovo volturate e intestate al Signor
), le utenze relative alla telefonia e ad Internet resteranno intestate al Signor Controparte_1
. Il padre corrisponderà il pagamento di tali voci di spesa e comunque di ogni Controparte_1 ulteriore spesa che si rendesse necessaria per la gestione della casa familiare nella misura del 38%
e la madre nella misura del 62%. Tale percentuale è stata concordata tra i genitori sulla base dei loro redditi lordi così come risultanti dalla dichiarazione fiscale Modello 730/2024 relativa all'anno
2023 del Signor e dalla Attestazione Stipendiale rilasciata dall'Università degli Controparte_1
Studi di Padova relativa all'anno 2023 della GN che si produce (doc. n. 27) e sarà Parte_2 aggiornata ogni anno nel mese di luglio sulla base delle variazioni del loro reddito lordo. Entrambi
i genitori restituiranno nella percentuale concordata alla GN , madre della Parte_4 ricorrente, le spese dalla stessa anticipate relative alla fornitura dell'utenza GEAL e della tassa Tari dell'appartamento adibito dai ricorrenti a casa familiare. La spesa alimentare dei prodotti di consumo nel tempo (olio, sale, spezie etc…) sarà corrisposta da ciascun genitore nella concordata percentuale;
la spesa alimentare quotidiana nei giorni di rispettiva permanenza dei genitori con le figlie resterà a carico di ciascun genitore. Nel periodo estivo, durante il quale le figlie permarranno nell'appartamento sito in Viareggio (LU) – Via Edmondo De Amicis n. 10 di proprietà della madre, entrambi i genitori provvederanno alle spese relative alle utenze del predetto appartamento e alla spesa alimentare per la quota di pertinenza delle figlie nella concordata percentuale. I genitori provvederanno ai rispettivi conguagli relativi alle spese da ciascuno anticipate entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui le hanno sostenute.
6) Le spese straordinarie relative alle figlie saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 38% il padre e del 62% la madre. Per spese straordinarie si intenderanno in via di principio quelle previste dal Tribunale di LU nel Protocollo d'Intesa 7 ottobre 2020:
a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese mediche urgenti e necessarie;
Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); Tickets e spese farmaceutiche;
Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
Libri di testo;
Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
Gite scolastiche didattiche;
Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione delle figlie;
Spese per progetti curriculari scolastici;
Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione delle figlie;
Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
Spese per regali dei compagni di scuola. b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);Ripetizioni; Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master); Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche); gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio
3 all'estero; Scuole e università private;
viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dalle figlie;
attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative; cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private. In relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, (tramite sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso per scritto entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro il silenzio si intenderà come consenso alla spesa. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
Il rimborso è dovuto al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione;
tale rimborso dovrà avvenire entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta. Le spese straordinarie saranno detraibili ai fini IRPEF da entrambi i genitori nella misura del 38% il padre e nella misura del 62% la madre.
9) I genitori concordano che l'AUU (Assegno Unico Universale), o l'equivalente misura di sostegno che dovesse sostituire tale assegno, relativo alle figlie minori sarà percepito dai genitori nella misura del 38% il padre e nella misura del 62% la madre.
10) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autonomi disponendo ciascuno di un proprio reddito e di non avere pretese da vantare reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Palermo (PA) il 9/6/2001, dal quale sono nate le due figlie ER (nata il [...]) e (nata il [...]), entrambe ancora minorenni - hanno ER2 congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia.
4 Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di LU, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi Parte_1 Pt_2
, uniti in matrimonio in Palermo (PA) in data 9/6/2001, debitamente trascritto nel Registro
[...] degli Atti di Matrimonio del Comune di Palermo (PA) all'Atto Numero 58, Parte II, Serie A, Vol.
2258, dell'Anno 2001, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Palermo (PA) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in LU, il 27/11/2024.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di LU, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 27/11/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 11/9/2024 da
C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato ALESSANDRA GIGLI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in LU (LU), viale G. Carducci n. 139, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi vivranno separati;
la GN manterrà la residenza anagrafica in LU Parte_2
– Traversa Prima di Via dello Stadio n. 59 ed il Signor trasferirà la propria Controparte_1 residenza anagrafica in LU – Frazione San Vito – Viale Corsica n. 333. ER 2) Le figlie minori e restano affidate ad entrambi i genitori con residenza anagrafica ER2 presso la casa familiare in LU (LU) – Traversa Prima di Via dello Stadio n. 59. Ex art. 337 ter
C.C., la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle minori saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente durante i periodi di permanenza con le figlie.
1 3) La casa familiare, posta al piano primo dell'immobile sito in LU (LU) – Traversa Prima di Via dello Stadio n. 59 in comproprietà tra i ricorrenti e e tra i Signori Controparte_1 Parte_2
e per i diritti di un quarto ciascuno ove i ricorrenti si alterneranno Parte_3 Parte_4 secondo il calendario dei tempi di permanenza con le figlie come articolato al successivo punto 4), resta nella loro disponibilità durante i rispettivi periodi di permanenza con le figlie. Entrambi i ricorrenti si impegnano a lasciare la casa familiare pulita e in ordine al momento del rientro dell'altro genitore nel regime di alternanza concordato. I beni mobili, gli arredi e corredi della casa familiare restano all'interno della stessa per mantenere l'habitat domestico alle figlie durante i tempi di permanenza con ciascun genitore con la precisazione che alcuni di tali beni mobili, arredi e corredi restano attribuiti in proprietà esclusiva di ciascun ricorrente e altri restano attribuiti in comproprietà tra i ricorrenti, come da separato elenco che si produce (doc. n. 26). ER 4) I tempi di permanenza delle figlie minori e con ciascun genitore nella casa familiare ER2 sono regolati nel modo seguente: le figlie minori trascorreranno con il padre i giorni dal lunedì pomeriggio al giovedì sera e con la madre i giorni dal giovedì sera al lunedì pomeriggio. I genitori concordano che per eventuali esigenze di lavoro della madre, che la stessa comunicherà al padre con preavviso di una settimana, i suddetti giorni di loro alternanza nella casa familiare potranno subire variazioni. I genitori concordano altresì che le figlie potranno trascorrere con il padre presso la sua abitazione sita in LU – Frazione San Vito – Viale Corsica n. 333 un fine settimana al mese dal sabato alla domenica oppure un sabato e una domenica al mese quando vorranno secondo i loro ER desideri atteso che compirà diciassette anni nel mese di ottobre 2024 e quindici anni nel ER2 ER mese di novembre 2024. La figlia continuerà a frequentare il Liceo Classico presso l'Istituto
“N. Machiavelli” di LU (LU) e come attività extrascolastiche continuerà a frequentare i consueti corsi di danza;
la figlia continuerà a frequentare il Liceo Classico presso l'Istituto “N. ER2
Machiavelli” di LU (LU) e come attività extrascolastiche continuerà a frequentare i consueti corsi che i genitori concorderanno presso la Palestro EGO di LU. Le figlie, ove possibile trascorreranno con entrambi i genitori le festività Natalizie e Pasquali, in difetto di ciò, alterneranno di anno in anno presso ciascun genitore i giorni del 24, 25 e 26 dicembre, i giorni del 31 dicembre e
1 gennaio e il giorno del 6 gennaio, nonché il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo. Per le ulteriori principali Festività verrà seguito il criterio dell'alternanza tra i genitori. Durante le vacanze estive le figlie potranno trascorrere, come di consueto, il periodo dalla fine dell'anno scolastico all'inizio del successivo presso l'appartamento di proprietà della madre sito in Viareggio
(LU) – Via Edmondo De Amicis n. 10 e nei giorni in cui la madre per ragioni di lavoro non sarà presente le figlie permarranno con la nonna materna, GN , e, in caso di sua Parte_4 impossibilità, con il padre. Durante l'anno le figlie trascorreranno con i genitori due settimane di vacanza anche non consecutive nel periodo che gli stessi si comunicheranno con un preavviso di almeno 30 giorni. Sono salvi ulteriori e diversi accordi che i genitori potranno prendere nell'interesse delle figlie minori, nel rispetto degli impegni lavorativi di entrambi e delle esigenze e dei desideri delle figlie. ER 5) I genitori provvederanno in modo diretto al mantenimento delle figlie e e dunque ER2 provvederanno direttamente alla corresponsione di tutte le voci di spesa che soddisfano le esigenze della vita quotidiana delle figlie ivi compreso il pagamento delle spese per le utenze relative all'energia elettrica, al gas, all'acqua e alla telefonia, per la tassa sui rifiuti (TARI), delle spese per la collaboratrice domestica a cui verrà mantenuto l'attuale impegno lavorativo, delle spese relative all'acquisto dei prodotti per l'igiene della casa familiare ove si alterneranno, nonché delle spese
2 relative all'abbigliamento delle figlie, che concorderanno espressamente di volta in volta. I ricorrenti si impegnano a volturare e intestare l'utenza GEAL e la tassa TARI a nome della GN
[...]
, madre della ricorrente;
le utenze relative alla fornitura dell'energia elettrica e del gas Pt_4 saranno volturate e intestate alla GN fino a quando la stessa manterrà la residenza Parte_2 anagrafica presso la casa familiare (successivamente saranno di nuovo volturate e intestate al Signor
), le utenze relative alla telefonia e ad Internet resteranno intestate al Signor Controparte_1
. Il padre corrisponderà il pagamento di tali voci di spesa e comunque di ogni Controparte_1 ulteriore spesa che si rendesse necessaria per la gestione della casa familiare nella misura del 38%
e la madre nella misura del 62%. Tale percentuale è stata concordata tra i genitori sulla base dei loro redditi lordi così come risultanti dalla dichiarazione fiscale Modello 730/2024 relativa all'anno
2023 del Signor e dalla Attestazione Stipendiale rilasciata dall'Università degli Controparte_1
Studi di Padova relativa all'anno 2023 della GN che si produce (doc. n. 27) e sarà Parte_2 aggiornata ogni anno nel mese di luglio sulla base delle variazioni del loro reddito lordo. Entrambi
i genitori restituiranno nella percentuale concordata alla GN , madre della Parte_4 ricorrente, le spese dalla stessa anticipate relative alla fornitura dell'utenza GEAL e della tassa Tari dell'appartamento adibito dai ricorrenti a casa familiare. La spesa alimentare dei prodotti di consumo nel tempo (olio, sale, spezie etc…) sarà corrisposta da ciascun genitore nella concordata percentuale;
la spesa alimentare quotidiana nei giorni di rispettiva permanenza dei genitori con le figlie resterà a carico di ciascun genitore. Nel periodo estivo, durante il quale le figlie permarranno nell'appartamento sito in Viareggio (LU) – Via Edmondo De Amicis n. 10 di proprietà della madre, entrambi i genitori provvederanno alle spese relative alle utenze del predetto appartamento e alla spesa alimentare per la quota di pertinenza delle figlie nella concordata percentuale. I genitori provvederanno ai rispettivi conguagli relativi alle spese da ciascuno anticipate entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui le hanno sostenute.
6) Le spese straordinarie relative alle figlie saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 38% il padre e del 62% la madre. Per spese straordinarie si intenderanno in via di principio quelle previste dal Tribunale di LU nel Protocollo d'Intesa 7 ottobre 2020:
a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese mediche urgenti e necessarie;
Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); Tickets e spese farmaceutiche;
Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
Libri di testo;
Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
Gite scolastiche didattiche;
Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione delle figlie;
Spese per progetti curriculari scolastici;
Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione delle figlie;
Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
Spese per regali dei compagni di scuola. b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);Ripetizioni; Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master); Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche); gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio
3 all'estero; Scuole e università private;
viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dalle figlie;
attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative; cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private. In relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, (tramite sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso per scritto entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro il silenzio si intenderà come consenso alla spesa. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
Il rimborso è dovuto al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione;
tale rimborso dovrà avvenire entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta. Le spese straordinarie saranno detraibili ai fini IRPEF da entrambi i genitori nella misura del 38% il padre e nella misura del 62% la madre.
9) I genitori concordano che l'AUU (Assegno Unico Universale), o l'equivalente misura di sostegno che dovesse sostituire tale assegno, relativo alle figlie minori sarà percepito dai genitori nella misura del 38% il padre e nella misura del 62% la madre.
10) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autonomi disponendo ciascuno di un proprio reddito e di non avere pretese da vantare reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Palermo (PA) il 9/6/2001, dal quale sono nate le due figlie ER (nata il [...]) e (nata il [...]), entrambe ancora minorenni - hanno ER2 congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia.
4 Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di LU, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi Parte_1 Pt_2
, uniti in matrimonio in Palermo (PA) in data 9/6/2001, debitamente trascritto nel Registro
[...] degli Atti di Matrimonio del Comune di Palermo (PA) all'Atto Numero 58, Parte II, Serie A, Vol.
2258, dell'Anno 2001, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Palermo (PA) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in LU, il 27/11/2024.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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