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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 6177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6177 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1525/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
7° SEZ CIVILE
Così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 1525/2020 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 1892/2019 del Tribunale di Nola, sezione I civile, pubblicata il
17.09.2019 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Iervolino (C.F. Parte_1
) ed elettivamente domiciliato, presso il suo studio in Nola, C.F._1
alla via c.so T. Vitale, n. 84;
APPELLANTE
E
(P. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato per la carica presso la sede legale sita in Mogliano Veneto (TV) alla via Marocchesa n. 14, 31021, rappresentata e difesa dall'avv. Maria D'Aranno, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla via Cervantes n. 64;
APPELLATA
pagina 1 di 10
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Trascente (C.F. Controparte_2
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._2
Marigliano, alla via D.Morelli n.5
APPELLATO
CONCLUSIONI
Gli avvocati costituiti concludevano come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con atto di citazione notificato in data 20/07/2010 ha convenuto in Controparte_2
giudizio, dinanzi al Tribunale di Nola, e la società Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, affinché Controparte_3 Pt_1
venisse dichiarato unico responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in ogni
[...]
caso, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per il sinistro avvenuto il 20/05/2005, all'esterno dell'abitazione di e più in particolare sui gradini antistanti alla stessa. Parte_1
In particolare, l'attore assumeva che “nello scendere le scale antistanti l'abitazione del , scivolava su uno dei gradini per la presenza di materiale oleoso sul Pt_1
piano di calpestio” (pag.1 n.2 dell'atto di citazione) e si precisa che “il materiale oleoso, al momento della caduta, non era visibile poiché per le sue caratteristiche colorimetriche si mimetizzava con i gradini stessi” (pag.1 n.3 dell'atto di citazione).
Avendo riportato lesioni personali come da documentazione allegata chiedeva così provvedere: 1) “Sentire dichiarare il sig. , ai sensi dell'art. 2051 c.c., Parte_1
o, in ogni caso, ai sensi dell'art. 2043 c.c., esclusivo responsabile del sinistro de quo, regolarmente denunciato alla compagnia e la Controparte_4
conseguente responsabilità risarcitoria, in capo al medesimo, ed che delle CP_5
quale impresa che assicurava per la RCT l'abitazione medesima al momento
[...]
del sinistro a mezzo polizza n. 2433460022; 2) “sentire, per lo effetto, condannare pagina 2 di 10 in solido il sig. nonché la società in persona del Parte_1 Controparte_4
suo legale rapp.te p.t., in qualità di impresa assicuratrice per la r.c.a al pagamento,
a titolo di risarcimento per le lesioni subite dal sig. , della Controparte_2
complessiva somma di € 21.659,03 (ventunomilaseicentocinquantanove/03)”; 3)
“sentirsi condannare i convenuti, sempre in solido, al pagamento, a titolo di spese mediche sostenute per le lesioni subite a seguito del sinistro, in favore dell'attore della complessiva somma di €99,90 (novantanove/90)”; 4) “sentirsi condannare i convenuti al pagamento di quella diversa somma che sarà qualificata in corso di causa anche a mezzo CTU e che l'On.le Giudicante riterrà equo liquidare, oltre interessi e rivalutazione monetaria del fatto al soddisfo, il tutto nei limiti di
€26.000,00 (ventiseimila/00)”; 5) “sentirsi condannare i convenuti, in solido, al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione ai procuratori anticipatari”.
La società si costituiva e chiedeva così provvedere: 1) Controparte_1
“Sentire dichiarare l'improcedibilità e l'improponibilità della domanda attorea in quanto il sig. esercitava l'azione diretta nei confronti della società”; 2) CP_2
“sentirsi dichiarare l'estromissione dal presente giudizio per inoperatività della polizza”.
, con separato atto di citazione notificato in data 24 novembre 2011 Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Nola, la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, affinché, in ipotesi di soccombenza nel giudizio pendente innanzi alla medesima Autorità contrassegnato con NRG 5610/2010, la società medesima tenesse indenne l'attore da ogni effetto pregiudizievole. L'attore chiedeva così provvedere: 1) “Sentirsi, una volta accertata
l'operatività della copertura assicurativa di cui alla polizza n. 2433460022 al momento del sinistro, in caso di accoglimento della domanda proposta dal sig.
, dichiarare l'accoglimento della domanda di manleva proposta nei Controparte_2
confronti della compagnia affinché in caso di soccombenza in Controparte_4
pagina 3 di 10 lite, possa tenere l'attore indenne da effetti pregiudizievoli”; 2) “sentirsi, in via alternativa, dichiarare l'accoglimento della domanda di regresso spiegata nei confronti della compagnia , affinché quest'ultima sia tenuta a Controparte_4
corrispondere all'attore quanto, eventualmente, in caso di soccombenza in lite, sarà tenuto a versare al sig. ”; 3) “sentire, per lo effetto, condannare la Controparte_2
compagnia al pagamento della somma che eventualmente Controparte_4
l'attore dovrà versare a titolo di risarcimento del danno in favore del sig. CP_2
”; 4) “sentirsi condannare il convenuto al pagamento di spese, diritti ed
[...]
onorari del giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario”.
Si costituiva la società e chiedeva: 1) “Sentire Controparte_1
dichiarare la connessione del presente giudizio con altro pendente innanzi Questa stessa Autorità contrassegnato dal NRG 5610/2010”; 2) “Sentire dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione del combinato disposto degli artt. 163 e
164 c.p.c., e, per l'effetto, l'improcedibilità ed inammissibilità della domanda attorea”; 3) “sentire dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di garanzia e manleva”; 4) “sentire rigettare in ogni caso la domanda attorea per sua integrale infondatezza in fatto e diritto, sia in ordine all'an che al quantum debeatur, ovvero senza rinuncia alle superiori eccezioni”; 5) “sentire condannare l'attore al pagamento di spese e competenze di giudizio”. Veniva disposta la riunione dei due giudizi così incardinati.
Il Tribunale di Nola, con sentenza n. 1892/2019 del 16/09/2019 così provvedeva: 1)
Dichiara l'inammissibilità della domanda proposta da nei Controparte_2
confronti di 2) Accoglie la domanda proposta da Controparte_1
nei confronti di , e per l'effetto condanna Controparte_2 Parte_1
quest'ultimo al pagamento di € 8.403,41 (ottomilaquattrocentotre/41), all'attualità, oltre a interessi al tasso legale;
3) Rigetta la domanda di manleva proposta da
nei confronti 4) Condanna Parte_1 Controparte_1 Pt_1
al pagamento delle spese di lite nei confronti di , che si
[...] Controparte_2
pagina 4 di 10 liquidano in €190,00 (centonovanta/00) per spese e €4000,00 (quattromila/00) per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%) come per legge;
5) Condanna e , in solido, tra loro ai sensi Controparte_2 Parte_1
dell'art. 97 c.p.c., al pagamento delle spese di lite nei confronti di che si CP_4
liquidano in € 3200,00 (tremiladuecento/00) per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%) come per legge;
6) Pone definitivamente a carico dell'attore le spese dell'espletata CTU medico-legale;”. proponeva appello avverso la predetta sentenza, chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:“1) Accogliere, per i motivi di cui in premessa, il presente appello, ed in particolare, in riforma della sentenza n.
1892/2019 del Tribunale di Nola del 17/09/2019, resa nel giudizio pandettato al n.
5610/10 R.G., non notificata, appellata, accogliere tutte le domande formulate al sig. e, segnatamente: - accertare l'operatività della copertura Parte_1
assicurativa di cui alla polizza n. 2433460022 al momento del sinistro verificatosi in data 20.07.2005; conseguentemente, accogliere la domanda di manleva proposta dall'appellante nei confronti della compagnia;
per Controparte_6
l'effetto, condannare al pagamento della somma che Controparte_6
l'appellante sarà tenuto a corrispondere al sig. per le lesioni da Controparte_2
questi subite a seguito del sinistro verificatosi in data 20.07.2005; 2) condannare, in ogni caso, l'appellato al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai procuratori anticipatari”.
La società si costituiva in giudizio, eccependo Controparte_4
l'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e l'infondatezza del gravame, insistendo per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese.
, si costituiva in giudizio e chiedeva la conferma della sentenza di Controparte_2
primo grado.
pagina 5 di 10 La Corte, all'udienza del 25/09/2025 celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter
c.p.c., esaurita l'attività prevista nell'art. 350 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, co. 1, e 352, co. 1 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che non vi sono dubbi sull'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. E' noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass. 28/07/2023,
n.23100; 03/03/2022, n.7081).
In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata.
Nella specie, parte appellante, ha indicato con chiarezza e puntualità le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte a pagina 6 di 10 rivederle per ottenere la riforma della stessa e di conseguenza l'accoglimento dell'appello.
Ancora, va rilevato che non vi sono contestazioni in ordine alla decisione del
Giudice di Prime Cure circa il fatto storico (evento dannoso esposto in citazione), sul quale si è formato il giudicato interno. Peraltro, lo stesso , Controparte_2
costituitosi nel giudizio così incardinato, chiedeva la conferma della sentenza di primo grado.
Venendo all'esame del merito, rileva la Corte che l'appellante ha affidato il gravame ai seguenti motivi: 1) “erronea e/o omessa valutazione e interpretazione delle risultanze istruttorie emesse in seno al processo, erronea valutazione dei fatti processuali, omesso esame di un punto decisivo della controversia e conseguente omessa motivazione ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c.”; 2) “fondatezza della domanda di manleva.”
L'appello è infondato.
Ed invero, pur essendo pacifica tra le parti in lite (appellante e società di
, l'esistenza di una polizza assicurativa per la Controparte_1
Responsabilità Civile verso Terzi, polizza n. 2433460022, stipulata da Parte_1
ed avente ad oggetto “sinistri verificatisi all'interno dell'abitazione” di quest'ultimo
(cfr.: atto di citazione in secondo grado, pag. 10), la suddetta polizza non risulta allegata agli atti di causa né in primo grado né con il gravame.
Il tribunale in I grado e questa Corte, dunque, non hanno potuto esaminare il contenuto specifico delle pattuizioni del contratto di assicurazione sopra richiamata in ragione del quale l'appellante chiede di essere manlevato dalla società appellata.
Quanto all'onere probatorio, infatti, la giurisprudenza dalla Suprema Corte è costante nel ritenere che: “l'assicurato ha l'onere di dimostrare che: a) si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza;
b) detto fatto sia derivato da una causa prevista dalla polizza;
c) detto fatto abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza.” (Cass. Civ., sez. III, ORD. N. 31251/2023).
pagina 7 di 10 Come precisato anche dalla Suprema Corte Cassazione (cfr., sul punto, Ordinanza n.
1558 del 23/01/2018), nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore e avente a oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo, è infatti onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientri nei “rischi inclusi”. È noto, altresì, come il rischio previsto nel contratto di assicurazione sia di norma un rischio
“delimitato” da clausole pattizie che circoscrivono, in base all'accordo contrattuale ed all'entità del premio pagato, l'indennizzabilità ai sinistri derivanti solo da cause determinate, ovvero a quelli consistiti in specifici eventi, o che abbiano prodotto alcuni effetti, piuttosto che altri.
La presenza di clausole di delimitazione del rischio impone dunque la verifica dei rischi inclusi (per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo), dei rischi esclusi (ovvero quelli del tutto estranei al contratto) e dei rischi non compresi
(quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l'indennizzabilità dei quali è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio).
Ciò posto, la circostanza che l'evento dannoso rientri tra i “rischi inclusi” è fatto costitutivo della pretesa, e va senz'altro, come detto, provata dall'assicurato. La circostanza che l'evento verificatosi rientri fra i rischi “non compresi” costituisce, invece, un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore, quale fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità (cfr. sul punto, di recente, anche
Cass., ordinanza n. 7749/2020).
Con riferimento specifico alle controversie in materia di assicurazione contro i danni, il riparto dell'onere della prova si atteggia in maniera particolare e parzialmente differente rispetto alla regola generale applicabile alle azioni di inadempimento e/o responsabilità contrattuale. In subiecta materia, infatti, secondo l'orientamento ormai condiviso in giurisprudenza, incombe sull'assicurato che agisce in giudizio per vedere riconosciuto il proprio diritto all'indennizzo, l'onus di provare che si sia verificato un evento rientrante nella copertura assicurativa e che da tale evento siano scaturiti i danni di cui si chiede il ristoro (cfr., in particolare e fra le altre, Cass. civ. ordinanza n. 30656/2017, secondo cui,
pagina 8 di 10 “nell'assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro”).
Incombe, dunque, sull'assicurato la prova che l'evento si sia verificato con modalità tali da rientrare nella copertura assicurativa e che il sinistro corrisponda a quanto effettivamente indennizzabile.
Di tutto ciò, non ha dato alcuna prova perché non avendo prodotto agli atti di Pt_1
causa la polizza assicurativa, non è possibile verificare che il fatto storico, ovvero il fatto dannoso occorso al , sia derivato da una causa prevista dalla polizza e che detto CP_2
fatto abbia prodotto gli effetti dannosi coperti dalla polizza meramente indicata in atti.
Manca, dunque, come esattamente ritenuto dal tribunale in I grado, la prova del fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato.
In definitiva, per le esposte ragioni in fatto e diritto, entrambi i motivi di gravame sono infondati. L'appello, quindi, va rigettato con integrale conferma della pronuncia di primo grado.
Le spese del secondo giudizio, ex art 91 c.p.c., seguono la soccombenza tra l'appellante e la società e si provvede alla relativa liquidazione in dispositivo Controparte_6
secondo i parametri previsti dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55 come modificati dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147 (in vigore dal 23 ottobre 2022) secondo quanto chiarito di recente dalle Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Unite, ord., 14/11/2022, n. 33482) in base allo scaglione di valore individuato secondo il criterio del decisum (Cass. civ. Sez. Unite
Sent., 11/09/2007, n. 19014). Nei confronti di , che non ha formulato Controparte_2
alcun motivo di gravame, sussistono, invece, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del grado.
A norma dell'art.13, co. 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, co.
17, della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti pagina 9 di 10 introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto,
l'appellante ha l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co. 1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro la in persona del legale Parte_1 Controparte_7
rappresentante pro tempore, e , ed avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_2
Nola n. 1892/2019 pubblicata il 17.09.2019, così provvede:
A) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
B) Condanna l'appellante al pagamento in favore di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese Controparte_7
di lite del presente grado che liquida in € 80,00 per spese ed in € 3.970,00 per compenso, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. se documentate a mezzo di idonea fattura e non detraibili;
C) Compensa le spese nei confronti di;
Controparte_2
D) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13, co. 1, quater del
D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante di versare un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 13.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Monica Cacace Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
7° SEZ CIVILE
Così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 1525/2020 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 1892/2019 del Tribunale di Nola, sezione I civile, pubblicata il
17.09.2019 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Iervolino (C.F. Parte_1
) ed elettivamente domiciliato, presso il suo studio in Nola, C.F._1
alla via c.so T. Vitale, n. 84;
APPELLANTE
E
(P. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato per la carica presso la sede legale sita in Mogliano Veneto (TV) alla via Marocchesa n. 14, 31021, rappresentata e difesa dall'avv. Maria D'Aranno, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla via Cervantes n. 64;
APPELLATA
pagina 1 di 10
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Trascente (C.F. Controparte_2
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._2
Marigliano, alla via D.Morelli n.5
APPELLATO
CONCLUSIONI
Gli avvocati costituiti concludevano come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con atto di citazione notificato in data 20/07/2010 ha convenuto in Controparte_2
giudizio, dinanzi al Tribunale di Nola, e la società Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, affinché Controparte_3 Pt_1
venisse dichiarato unico responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in ogni
[...]
caso, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per il sinistro avvenuto il 20/05/2005, all'esterno dell'abitazione di e più in particolare sui gradini antistanti alla stessa. Parte_1
In particolare, l'attore assumeva che “nello scendere le scale antistanti l'abitazione del , scivolava su uno dei gradini per la presenza di materiale oleoso sul Pt_1
piano di calpestio” (pag.1 n.2 dell'atto di citazione) e si precisa che “il materiale oleoso, al momento della caduta, non era visibile poiché per le sue caratteristiche colorimetriche si mimetizzava con i gradini stessi” (pag.1 n.3 dell'atto di citazione).
Avendo riportato lesioni personali come da documentazione allegata chiedeva così provvedere: 1) “Sentire dichiarare il sig. , ai sensi dell'art. 2051 c.c., Parte_1
o, in ogni caso, ai sensi dell'art. 2043 c.c., esclusivo responsabile del sinistro de quo, regolarmente denunciato alla compagnia e la Controparte_4
conseguente responsabilità risarcitoria, in capo al medesimo, ed che delle CP_5
quale impresa che assicurava per la RCT l'abitazione medesima al momento
[...]
del sinistro a mezzo polizza n. 2433460022; 2) “sentire, per lo effetto, condannare pagina 2 di 10 in solido il sig. nonché la società in persona del Parte_1 Controparte_4
suo legale rapp.te p.t., in qualità di impresa assicuratrice per la r.c.a al pagamento,
a titolo di risarcimento per le lesioni subite dal sig. , della Controparte_2
complessiva somma di € 21.659,03 (ventunomilaseicentocinquantanove/03)”; 3)
“sentirsi condannare i convenuti, sempre in solido, al pagamento, a titolo di spese mediche sostenute per le lesioni subite a seguito del sinistro, in favore dell'attore della complessiva somma di €99,90 (novantanove/90)”; 4) “sentirsi condannare i convenuti al pagamento di quella diversa somma che sarà qualificata in corso di causa anche a mezzo CTU e che l'On.le Giudicante riterrà equo liquidare, oltre interessi e rivalutazione monetaria del fatto al soddisfo, il tutto nei limiti di
€26.000,00 (ventiseimila/00)”; 5) “sentirsi condannare i convenuti, in solido, al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione ai procuratori anticipatari”.
La società si costituiva e chiedeva così provvedere: 1) Controparte_1
“Sentire dichiarare l'improcedibilità e l'improponibilità della domanda attorea in quanto il sig. esercitava l'azione diretta nei confronti della società”; 2) CP_2
“sentirsi dichiarare l'estromissione dal presente giudizio per inoperatività della polizza”.
, con separato atto di citazione notificato in data 24 novembre 2011 Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Nola, la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, affinché, in ipotesi di soccombenza nel giudizio pendente innanzi alla medesima Autorità contrassegnato con NRG 5610/2010, la società medesima tenesse indenne l'attore da ogni effetto pregiudizievole. L'attore chiedeva così provvedere: 1) “Sentirsi, una volta accertata
l'operatività della copertura assicurativa di cui alla polizza n. 2433460022 al momento del sinistro, in caso di accoglimento della domanda proposta dal sig.
, dichiarare l'accoglimento della domanda di manleva proposta nei Controparte_2
confronti della compagnia affinché in caso di soccombenza in Controparte_4
pagina 3 di 10 lite, possa tenere l'attore indenne da effetti pregiudizievoli”; 2) “sentirsi, in via alternativa, dichiarare l'accoglimento della domanda di regresso spiegata nei confronti della compagnia , affinché quest'ultima sia tenuta a Controparte_4
corrispondere all'attore quanto, eventualmente, in caso di soccombenza in lite, sarà tenuto a versare al sig. ”; 3) “sentire, per lo effetto, condannare la Controparte_2
compagnia al pagamento della somma che eventualmente Controparte_4
l'attore dovrà versare a titolo di risarcimento del danno in favore del sig. CP_2
”; 4) “sentirsi condannare il convenuto al pagamento di spese, diritti ed
[...]
onorari del giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario”.
Si costituiva la società e chiedeva: 1) “Sentire Controparte_1
dichiarare la connessione del presente giudizio con altro pendente innanzi Questa stessa Autorità contrassegnato dal NRG 5610/2010”; 2) “Sentire dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione del combinato disposto degli artt. 163 e
164 c.p.c., e, per l'effetto, l'improcedibilità ed inammissibilità della domanda attorea”; 3) “sentire dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di garanzia e manleva”; 4) “sentire rigettare in ogni caso la domanda attorea per sua integrale infondatezza in fatto e diritto, sia in ordine all'an che al quantum debeatur, ovvero senza rinuncia alle superiori eccezioni”; 5) “sentire condannare l'attore al pagamento di spese e competenze di giudizio”. Veniva disposta la riunione dei due giudizi così incardinati.
Il Tribunale di Nola, con sentenza n. 1892/2019 del 16/09/2019 così provvedeva: 1)
Dichiara l'inammissibilità della domanda proposta da nei Controparte_2
confronti di 2) Accoglie la domanda proposta da Controparte_1
nei confronti di , e per l'effetto condanna Controparte_2 Parte_1
quest'ultimo al pagamento di € 8.403,41 (ottomilaquattrocentotre/41), all'attualità, oltre a interessi al tasso legale;
3) Rigetta la domanda di manleva proposta da
nei confronti 4) Condanna Parte_1 Controparte_1 Pt_1
al pagamento delle spese di lite nei confronti di , che si
[...] Controparte_2
pagina 4 di 10 liquidano in €190,00 (centonovanta/00) per spese e €4000,00 (quattromila/00) per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%) come per legge;
5) Condanna e , in solido, tra loro ai sensi Controparte_2 Parte_1
dell'art. 97 c.p.c., al pagamento delle spese di lite nei confronti di che si CP_4
liquidano in € 3200,00 (tremiladuecento/00) per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%) come per legge;
6) Pone definitivamente a carico dell'attore le spese dell'espletata CTU medico-legale;”. proponeva appello avverso la predetta sentenza, chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:“1) Accogliere, per i motivi di cui in premessa, il presente appello, ed in particolare, in riforma della sentenza n.
1892/2019 del Tribunale di Nola del 17/09/2019, resa nel giudizio pandettato al n.
5610/10 R.G., non notificata, appellata, accogliere tutte le domande formulate al sig. e, segnatamente: - accertare l'operatività della copertura Parte_1
assicurativa di cui alla polizza n. 2433460022 al momento del sinistro verificatosi in data 20.07.2005; conseguentemente, accogliere la domanda di manleva proposta dall'appellante nei confronti della compagnia;
per Controparte_6
l'effetto, condannare al pagamento della somma che Controparte_6
l'appellante sarà tenuto a corrispondere al sig. per le lesioni da Controparte_2
questi subite a seguito del sinistro verificatosi in data 20.07.2005; 2) condannare, in ogni caso, l'appellato al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai procuratori anticipatari”.
La società si costituiva in giudizio, eccependo Controparte_4
l'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e l'infondatezza del gravame, insistendo per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese.
, si costituiva in giudizio e chiedeva la conferma della sentenza di Controparte_2
primo grado.
pagina 5 di 10 La Corte, all'udienza del 25/09/2025 celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter
c.p.c., esaurita l'attività prevista nell'art. 350 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, co. 1, e 352, co. 1 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che non vi sono dubbi sull'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. E' noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass. 28/07/2023,
n.23100; 03/03/2022, n.7081).
In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata.
Nella specie, parte appellante, ha indicato con chiarezza e puntualità le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte a pagina 6 di 10 rivederle per ottenere la riforma della stessa e di conseguenza l'accoglimento dell'appello.
Ancora, va rilevato che non vi sono contestazioni in ordine alla decisione del
Giudice di Prime Cure circa il fatto storico (evento dannoso esposto in citazione), sul quale si è formato il giudicato interno. Peraltro, lo stesso , Controparte_2
costituitosi nel giudizio così incardinato, chiedeva la conferma della sentenza di primo grado.
Venendo all'esame del merito, rileva la Corte che l'appellante ha affidato il gravame ai seguenti motivi: 1) “erronea e/o omessa valutazione e interpretazione delle risultanze istruttorie emesse in seno al processo, erronea valutazione dei fatti processuali, omesso esame di un punto decisivo della controversia e conseguente omessa motivazione ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c.”; 2) “fondatezza della domanda di manleva.”
L'appello è infondato.
Ed invero, pur essendo pacifica tra le parti in lite (appellante e società di
, l'esistenza di una polizza assicurativa per la Controparte_1
Responsabilità Civile verso Terzi, polizza n. 2433460022, stipulata da Parte_1
ed avente ad oggetto “sinistri verificatisi all'interno dell'abitazione” di quest'ultimo
(cfr.: atto di citazione in secondo grado, pag. 10), la suddetta polizza non risulta allegata agli atti di causa né in primo grado né con il gravame.
Il tribunale in I grado e questa Corte, dunque, non hanno potuto esaminare il contenuto specifico delle pattuizioni del contratto di assicurazione sopra richiamata in ragione del quale l'appellante chiede di essere manlevato dalla società appellata.
Quanto all'onere probatorio, infatti, la giurisprudenza dalla Suprema Corte è costante nel ritenere che: “l'assicurato ha l'onere di dimostrare che: a) si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza;
b) detto fatto sia derivato da una causa prevista dalla polizza;
c) detto fatto abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza.” (Cass. Civ., sez. III, ORD. N. 31251/2023).
pagina 7 di 10 Come precisato anche dalla Suprema Corte Cassazione (cfr., sul punto, Ordinanza n.
1558 del 23/01/2018), nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore e avente a oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo, è infatti onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientri nei “rischi inclusi”. È noto, altresì, come il rischio previsto nel contratto di assicurazione sia di norma un rischio
“delimitato” da clausole pattizie che circoscrivono, in base all'accordo contrattuale ed all'entità del premio pagato, l'indennizzabilità ai sinistri derivanti solo da cause determinate, ovvero a quelli consistiti in specifici eventi, o che abbiano prodotto alcuni effetti, piuttosto che altri.
La presenza di clausole di delimitazione del rischio impone dunque la verifica dei rischi inclusi (per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo), dei rischi esclusi (ovvero quelli del tutto estranei al contratto) e dei rischi non compresi
(quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l'indennizzabilità dei quali è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio).
Ciò posto, la circostanza che l'evento dannoso rientri tra i “rischi inclusi” è fatto costitutivo della pretesa, e va senz'altro, come detto, provata dall'assicurato. La circostanza che l'evento verificatosi rientri fra i rischi “non compresi” costituisce, invece, un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore, quale fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità (cfr. sul punto, di recente, anche
Cass., ordinanza n. 7749/2020).
Con riferimento specifico alle controversie in materia di assicurazione contro i danni, il riparto dell'onere della prova si atteggia in maniera particolare e parzialmente differente rispetto alla regola generale applicabile alle azioni di inadempimento e/o responsabilità contrattuale. In subiecta materia, infatti, secondo l'orientamento ormai condiviso in giurisprudenza, incombe sull'assicurato che agisce in giudizio per vedere riconosciuto il proprio diritto all'indennizzo, l'onus di provare che si sia verificato un evento rientrante nella copertura assicurativa e che da tale evento siano scaturiti i danni di cui si chiede il ristoro (cfr., in particolare e fra le altre, Cass. civ. ordinanza n. 30656/2017, secondo cui,
pagina 8 di 10 “nell'assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro”).
Incombe, dunque, sull'assicurato la prova che l'evento si sia verificato con modalità tali da rientrare nella copertura assicurativa e che il sinistro corrisponda a quanto effettivamente indennizzabile.
Di tutto ciò, non ha dato alcuna prova perché non avendo prodotto agli atti di Pt_1
causa la polizza assicurativa, non è possibile verificare che il fatto storico, ovvero il fatto dannoso occorso al , sia derivato da una causa prevista dalla polizza e che detto CP_2
fatto abbia prodotto gli effetti dannosi coperti dalla polizza meramente indicata in atti.
Manca, dunque, come esattamente ritenuto dal tribunale in I grado, la prova del fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato.
In definitiva, per le esposte ragioni in fatto e diritto, entrambi i motivi di gravame sono infondati. L'appello, quindi, va rigettato con integrale conferma della pronuncia di primo grado.
Le spese del secondo giudizio, ex art 91 c.p.c., seguono la soccombenza tra l'appellante e la società e si provvede alla relativa liquidazione in dispositivo Controparte_6
secondo i parametri previsti dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55 come modificati dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147 (in vigore dal 23 ottobre 2022) secondo quanto chiarito di recente dalle Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Unite, ord., 14/11/2022, n. 33482) in base allo scaglione di valore individuato secondo il criterio del decisum (Cass. civ. Sez. Unite
Sent., 11/09/2007, n. 19014). Nei confronti di , che non ha formulato Controparte_2
alcun motivo di gravame, sussistono, invece, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del grado.
A norma dell'art.13, co. 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, co.
17, della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti pagina 9 di 10 introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto,
l'appellante ha l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co. 1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro la in persona del legale Parte_1 Controparte_7
rappresentante pro tempore, e , ed avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_2
Nola n. 1892/2019 pubblicata il 17.09.2019, così provvede:
A) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
B) Condanna l'appellante al pagamento in favore di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese Controparte_7
di lite del presente grado che liquida in € 80,00 per spese ed in € 3.970,00 per compenso, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. se documentate a mezzo di idonea fattura e non detraibili;
C) Compensa le spese nei confronti di;
Controparte_2
D) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13, co. 1, quater del
D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante di versare un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 13.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Monica Cacace Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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