Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/01/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente dott. Ezio Cannata Baratta Giudice dott. Mariaconcetta Gennaro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1974/2021 R.G. promossa da:
, n. a CATANIA (CT) il 20/05/1978 (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappr. e dif. dall'avv. CASTIGLIA PILAR MARIA DOLORES, presso il cui studio legale in
Catania è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
, n. a CATANIA (CT) il 12/04/1966 (C.F.: ), rappr. Controparte_1 C.F._2
E dif. dall'avv. GRECO MAURIZIO, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'udienza del 23/12/2024 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
del matrimonio contratto con in Gravina di Catania il 06.06.2012 e Controparte_1
dal quale sono nati i figli (nato il [...]) e (nato il [...]); Per_1 Per_2
chiedeva, altresì, l'affidamento congiunto dei due figli minori con collocamento presso di lei, regolamentando il diritto di visita come da ricorso;
il mantenimento a carico del padre nella misura ritenuta da giustizia, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva con comparsa del 19.11.2021 non contestando la Controparte_1
domanda di divorzio e chiedendo, altresì, il mantenimento dell'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre alle condizioni dedotte in seno alla memoria di costituzione, e di stabilire la misura del mantenimento per i figli ed nel quantum indicato nella sentenza di separazione. Per_1 Per_2
Transitata la causa per le incombenze istruttorie, all'udienza del 23.12.2024 le parti, avendo trovato un accordo sulle condizioni di divorzio, precisavano congiuntamente le conclusioni chiedendo la decisione della causa senza ulteriori termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1 [...]
per il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della CP_1
sentenza di separazione del 25.05.2018.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Quanto alle statuizioni relative all'affidamento ed al mantenimento della prole minore, le parti in seno all'udienza di precisazione delle conclusioni dichiaravano di aver raggiunto un accordo alle seguenti condizioni: “ 1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sig.ri e in data 06.06.2002, iscritto Controparte_1 Pt_1 Parte_1 nel registro degli atti civili del matrimonio presso il Comune di Gravina di Catania (CT) al n. 228 P.2 s. C uff 1 anno 2007;
2) mantenere l'affidamento condiviso della prole con collocamento prevalente presso la madre,
3) mantenere l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, proprietaria in via esclusiva della stessa, quale collocataria dei figli minori.
4) mantenere il diritto del padre di tenerli con sé, due pomeriggi settimanali feriali (martedì dalle ore 1.30 sino alle ore 21.30, e venerdì a settimane alterne dalle ore 15.30 sino alle ore 21,30 o alle ore 20.30 della domenica). Eventuali ritardi – per motivi di lavoro – da parte dello nel riaccompagnare i figli la sera, saranno tollerati dalla CP_1 sig.ra purché brevi e comunque previamente comunicati. Pt_1
Nel periodo delle festività natalizie e pasquali i genitori adotteranno di anno in anno per i giorni di festa principale i criteri dell'alternanza (il giorno di Natale con il giorno di Capodanno e il giorno di Pasqua con il giorno del Lunedì dell'Angelo).
I figli trascorreranno i compleanni, gli onomastici e le altre feste in calendario, in coincidenza con il giorno di pertinenza, rispettivamente dell'uno o dell'altro genitore.
Durante l'estate (mesi di luglio e agosto) il padre – e così anche la madre nel caso di vacanza fuori sede – potrà trascorrere con i figli un periodo esclusivo di dieci giorni, da concordare preventivamente, in considerazione con gli impegni lavorativi, entro il 31 maggio di ogni anno e comunque in tempo utile al fine di consentire a ciascun genitore di programmare per tempo i rispettivi periodi di ferie ed in mancanza di accordo, ad anni alterni, una volta dal 6 luglio al 15 luglio ed una volta dal 6 al 15 agosto.
5) Confermare a carico del Sig. ed in favore della sig.ra Controparte_1
, un obbligo di mantenimento per un importo di euro 200,00 per Parte_1 ogni figlio, oggi euro 235,00 in virtù degli adeguamenti ISTAT, per un importo complessivo di € 470,00, da pagarsi anticipatamente entro il giorno cinque di ogni mese, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie, medico sanitarie non dispensate dal S.S.N, scolastiche, di istruzione e sportive, previa esibizione delle relative pezze d'appoggio; ”.
Tutto ciò premesso, le condizioni contenute nell'accordo depositato dalle parti vanno confermate, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguate a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006,
n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al D.lgs n. 154/2013. Valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Stante l'esito concordato del giudizio, le spese vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1974/2021
R.G.:
- PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio celebrato in Gravina di Catania il
06.06.2002 tra e , matrimonio trascritto Controparte_1 Parte_1
nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Gravina di
Catania (CT) dell'anno 2002, al n. 12, della parte 2 serie C, alle condizioni di cui in parte motiva;
- Dispone l'affidamento condiviso dei due figli minori e con Per_1 Per_2
collocamento prevalente presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale, e regola il diritto di visita del padre come in parte motiva;
- del pagamento della somma di € 470,00 per il Controparte_2
mantenimento dei due figli minori (€ 235,00 per ciascuno) da versare alla madre ogni 5 del mese e rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come in parte motiva;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Gravina di Catania (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Dichiara compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, il 10/01/2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice est. Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Massimo Escher