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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 12/08/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 329/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Michele Fornaciari Presidente
Alice Croci Giudice
Michela Boi Giudice Relatore est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 329/2025 promossa da:
(C.F. ), con l'Avv. Francesca LORENZETTI Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
(C.F. , con l'Avv. Romano ZIPOLINI CP_1 C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO
Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Per le parti congiuntamente: (come da verbale di udienza del 23.7.2025) “a parziale modifica delle condizioni di divorzio, il padre verserà alla madre, entro il giorno venti di ogni mese, un contributo al mantenimento dei tre figli determinato in complessivi 640 euro, oltre rivalutazione ISTAT;
la madre si farà carico del 100% delle spese straordinarie con esclusione di: -visite mediche/esami specialistici o interventi non coperti dal SSN, -corso di scuola guida;
-spese di istruzione con esclusione del materiale didattico e libri di testo e trasporti. Spese di lite compensate”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.2.2025 presso l'intestato Tribunale, ha chiesto la Parte_1 modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. 1990/2017 del 30.10.2017 (RG n.
1425/2017), emessa dal Tribunale di Lucca, ed in particolare l'aumento del contributo mensile al mantenimento dei tre figli posto a carico del padre, proponendosi, viceversa, di farsi carico del 100% delle spese straordinarie, con eccezione di quelle più ingenti. A sostegno del ricorso, ha dedotto che:
- dalla pronuncia di divorzio, il padre si era totalmente disinteressato dei tre figli, dei quali si occupava esclusivamente la madre, provvedendo egli esclusivamente al versamento della somma mensile di €
550,00 per il mantenimento ordinario e, sporadicamente, di alcune spese straordinarie;
- ella non percepiva più l'assegno familiare per il figlio , mentre quello per la figlia divenuta Per_1 Per_2 maggiorenne, ma non autosufficiente, era stato ridotto;
- aveva subito una drastica riduzione del proprio reddito lavorativo.
Per resistere al ricorso e chiedere il rigetto della domanda, con comparsa depositata il 5.5.2025, si è costituito il quale ha osservato che: - dal divorzio, i rapporti con i figli erano CP_1 proseguiti nel pieno rispetto di quanto convenuto e stabilito;
- aveva rispettato le pattuizioni economiche stabilite in sentenza tanto da non aver mai ricevuto contestazione alcuna dalla ricorrente;
- le proprie condizioni economiche erano cambiate rispetto al divorzio perché, pur avendo mantenuto la medesima posizione lavorativa, si era nuovamente sposato e dall'unione coniugale erano nati due figli.
All'udienza del 23.6.2025, davanti al giudice delegato, le parti sono comparse personalmente, è stato esperito il tentativo di conciliazione e, all'esito, hanno raggiunto un accordo come in premessa.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, senza concessione di ulteriori termini.
***
Ritiene il Collegio che, a parziale modifica della precedente regolamentazione, possano essere recepite le condizioni concordate dalle parti in udienza, siccome conformi all'interesse dei figli e non contrarie alla legge.
L'esito della lite e la natura delle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione delle spese relative al presente giudizio, come da conclusioni delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 1990/2017 del 30.10.2017 del Tribunale di Lucca che ha definito il procedimento n. 1425/2017, recepisce l'accordo delle parti come da verbale di udienza del 23.7.2025 da intendersi qui integralmente trascritto e dispone pertanto in conformità al medesimo;
- compensa integralmente le spese di lite.
Lucca, così deciso nella camera di consiglio in data 12.8.2025
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Michela Boi Michele Fornaciari
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Michele Fornaciari Presidente
Alice Croci Giudice
Michela Boi Giudice Relatore est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 329/2025 promossa da:
(C.F. ), con l'Avv. Francesca LORENZETTI Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
(C.F. , con l'Avv. Romano ZIPOLINI CP_1 C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO
Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Per le parti congiuntamente: (come da verbale di udienza del 23.7.2025) “a parziale modifica delle condizioni di divorzio, il padre verserà alla madre, entro il giorno venti di ogni mese, un contributo al mantenimento dei tre figli determinato in complessivi 640 euro, oltre rivalutazione ISTAT;
la madre si farà carico del 100% delle spese straordinarie con esclusione di: -visite mediche/esami specialistici o interventi non coperti dal SSN, -corso di scuola guida;
-spese di istruzione con esclusione del materiale didattico e libri di testo e trasporti. Spese di lite compensate”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.2.2025 presso l'intestato Tribunale, ha chiesto la Parte_1 modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. 1990/2017 del 30.10.2017 (RG n.
1425/2017), emessa dal Tribunale di Lucca, ed in particolare l'aumento del contributo mensile al mantenimento dei tre figli posto a carico del padre, proponendosi, viceversa, di farsi carico del 100% delle spese straordinarie, con eccezione di quelle più ingenti. A sostegno del ricorso, ha dedotto che:
- dalla pronuncia di divorzio, il padre si era totalmente disinteressato dei tre figli, dei quali si occupava esclusivamente la madre, provvedendo egli esclusivamente al versamento della somma mensile di €
550,00 per il mantenimento ordinario e, sporadicamente, di alcune spese straordinarie;
- ella non percepiva più l'assegno familiare per il figlio , mentre quello per la figlia divenuta Per_1 Per_2 maggiorenne, ma non autosufficiente, era stato ridotto;
- aveva subito una drastica riduzione del proprio reddito lavorativo.
Per resistere al ricorso e chiedere il rigetto della domanda, con comparsa depositata il 5.5.2025, si è costituito il quale ha osservato che: - dal divorzio, i rapporti con i figli erano CP_1 proseguiti nel pieno rispetto di quanto convenuto e stabilito;
- aveva rispettato le pattuizioni economiche stabilite in sentenza tanto da non aver mai ricevuto contestazione alcuna dalla ricorrente;
- le proprie condizioni economiche erano cambiate rispetto al divorzio perché, pur avendo mantenuto la medesima posizione lavorativa, si era nuovamente sposato e dall'unione coniugale erano nati due figli.
All'udienza del 23.6.2025, davanti al giudice delegato, le parti sono comparse personalmente, è stato esperito il tentativo di conciliazione e, all'esito, hanno raggiunto un accordo come in premessa.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, senza concessione di ulteriori termini.
***
Ritiene il Collegio che, a parziale modifica della precedente regolamentazione, possano essere recepite le condizioni concordate dalle parti in udienza, siccome conformi all'interesse dei figli e non contrarie alla legge.
L'esito della lite e la natura delle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione delle spese relative al presente giudizio, come da conclusioni delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 1990/2017 del 30.10.2017 del Tribunale di Lucca che ha definito il procedimento n. 1425/2017, recepisce l'accordo delle parti come da verbale di udienza del 23.7.2025 da intendersi qui integralmente trascritto e dispone pertanto in conformità al medesimo;
- compensa integralmente le spese di lite.
Lucca, così deciso nella camera di consiglio in data 12.8.2025
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Michela Boi Michele Fornaciari