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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/12/2024, n. 3230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3230 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6407/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Arianna D'Addabbo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6407/2023 avente ad oggetto: mutamento di sesso.
promossa da:
) (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 Parte_2 C.F._1 dell'avv. COZZA ANTONIETTA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI N. 7 40124 BOLOGNApresso il difensore avv. COZZA ANTONIETTA
ATTORE/I contro
PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA (C.F. Controparte_1
), contumace P.IVA_1
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 26-11-2024 con rinuncia a termini per difese conclusive.
F A T T O E DI R I T T O
L'attore, celibe e senza figli, esponeva di aver sempre manifestato una sua natura psicologica e comportamentale tipicamente femminile, pur essendo un individuo di sesso maschile;
di aver assunto l'aspetto e mantenuto gli atteggiamenti di una donna;
di aver intrapreso un percorso di adeguamento pagina 1 di 10 dei propri caratteri sessuali sì da ottenere la corrispondenza dei tratti somatici a quelli del sesso femminile percepito come quello di appartenenza, manifestando altresì di riconoscersi nel nome di piuttosto che in quello anagrafico di . Parte_2 Parte_1 Ritualmente notificato l'atto di citazione al Pubblico Ministero, questi non si costituiva in giudizio. L'attore compariva personalmente all'udienza e veniva sentito dal Giudice Istruttore. Il difensore dell'attore chiedeva che la causa, istruita documentalmente, fosse posta in decisione con rinuncia a termini per memorie conclusive. La presente decisione recepisce i principi sanciti, nella materia in esame, dalla sentenza della Corte di
Cass., Sez. I n. 15138/2015, che ha stabilito la non obbligatorietà di un intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile. Questa la massima: “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art.1 della L. n.164 del 1982, nonché del successivo art.3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art.31, comma 4, del d.lgs. n.150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.” (Sez. 1, Sentenza n.15138 del 20.07.2015). Il caso esaminato dalla Cassazione nella pronuncia richiamata (Sez. I 20 luglio 2015, n. 15138) riguardava un soggetto che, dopo avere richiesto ed ottenuto dal Tribunale l'autorizzazione al trattamento medico chirurgico per la modificazione definitiva dei propri caratteri sessuali primari, al fine di ottenere la rettificazione dei caratteri anagrafici, aveva, successivamente, richiesto la rettificazione dei propri atti anagrafici senza sottoporsi al trattamento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari al genere femminile. Le sostanziali ragioni di una sua tale diversa determinazione, erano da ricercarsi nel timore per le possibili complicanze di natura sanitaria e nel fatto che, nel frattempo, egli aveva ormai raggiunto un'armonia con il proprio corpo che lo aveva portato a sentirsi donna a prescindere dal trattamento anzidetto.
La Cassazione nella sentenza citata ha, per prima cosa, esaminato il complesso delle norme interessate.
Ricordano, in primo luogo, i giudici del S.C. come il diritto al cambiamento di sesso rientri nell'area dei diritti inviolabili della persona, come sancito dalla sentenza n.161 del 1985 della Corte costituzionale, secondo la quale “la legge n.164 del 1982 si colloca nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale”. Ne discende che l'interpretazione della L. n. 164 del 1982 deve tener conto dell'iscrizione del diritto al riconoscimento dell'identità di genere in “una civiltà giuridica in continua evoluzione” in quanto soggetta alle modificazioni dell'approccio scientifico, culturale ed etico rispetto alle questioni inerenti il mutamento di sesso ed il fenomeno del transessualismo e, più in generale, le scelte relative al genere e alla sfera dell'identità personale. Tornando al dato normativo, l'art.1 della L. n. 164 del 1982 stabilisce che la rettificazione di sesso si fonda su un accertamento giudiziale, passato in giudicato, che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita “a seguito d'intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. L'art. 3 – abrogato nella sua formulazione originaria per effetto dell'art. 34, comma 39, del d.lgs. n.150 del 2011, trasfuso, senza variazioni testuali, nel comma 4° dell'art. 31 del d.lgs. n.150 del 2011 – stabilisce che, "quando risulta necessario" un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza.
pagina 2 di 10 Il procedimento, come ne risulta delineato, non è più bifasico, in quanto, non richiede, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, due pronunce: una, volta all'autorizzazione sopra indicata, e l'altra, finalizzata dalla modificazione dell'attribuzione di sesso.
A fronte di un simile dato normativo rappresentato dalla nuova disciplina, di carattere fortemente innovativo rispetto alla precedente, la sentenza evidenzia come, fin dall'entrata in vigore della L. n. 164 del 1982, la dottrina, sottolineando unanimemente quell'elemento di novità, si sia interrogata sull'effettivo contenuto delle due norme, dal momento che, sul piano testuale, non contenevano l'obbligo di procedere alla mutazione dei caratteri sessuali anatomici primari mediante trattamento chirurgico come, invece, poteva riscontrarsi nelle normative di altri paesi europei.
I giudici della S.C hanno proceduto, allora, ad una analitica verifica circa la possibilità di prospettare soluzioni interpretative diverse ed alternative, in ordine alla necessità della modifica preventiva per via chirurgica dei caratteri sessuali primari, oppure, se – nonostante l'espresso richiamo a clausole "in bianco" (quali "quando risulti necessario") e onnicomprensive (quali "caratteri sessuali") - le norme abbiano comunque un contenuto precettivo univoco. Nella seconda ipotesi, se tale contenuto fosse compatibile con i parametri costituzionali e convenzionali che sorreggono il riconoscimento del diritto all'identità di genere. Partendo, allora, dall'esame di legislazioni vigenti in altri Paesi dell'Unione Europea (con particolare riguardo alla Germania ed all'Austria), si coglieva l'occasione di ricordare come La Corte Edu, nella pronuncia 10 marzo 2015 (Caso XY
contro
IA) avesse stabilito che non può porsi come condizione al cambiamento di sesso la preventiva incapacità di procreare da realizzarsi ove necessario mediante intervento chirurgico di sterilizzazione ostandovi il diritto alla vita privata e familiare e alla salute. Decisione alla quale la Corte Edu era giunta dopo un'ampia panoramica delle normative dei paesi aderenti e rilevando come anche grazie ai rapporti delle Nazioni Unite (17 marzo 2011) e dello stesso Consiglio d'Europa (nel 2009 e nel 2011) si fosse data sempre maggiore rilevanza al profilo del diritto alla salute nel riconoscimento del diritto al mutamento di sesso e nell'operazione di bilanciamento d'interessi da svolgere.
Ora, nella legge n. 164 del 1982 non sono previste precondizioni espresse relative allo stato (libero) del richiedente o all'incapacità procreativa. Il mutamento richiesto riguarda i "caratteri sessuali" senza specificazioni, nonostante la conoscenza al momento della sua entrata in vigore, dell'esistenza delle due tipologie dei caratteri sessuali, i primari ed i secondari. Nel successivo art. 3 (attualmente confluito nel quarto comma dell'art. 31 del d.lgs. n. 150 del 2011), è stabilito che l'adeguamento di tali caratteri mediante trattamento medico chirurgico deve essere autorizzato "quando risulta necessario". L'esame congiunto delle due norme consente, quanto meno sul piano testuale, di escludere che (al contrario di quanto riscontrato in altri ordinamenti europei), si possano identificare limitazioni normative preventive al riconoscimento del diritto.
Nel sistema creato con la L. n. 162 del 1984 la correzione "chirurgica" non è imposta dal testo delle norme, essendo sufficiente procedere ad un'interpretazione di esse che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche.
Ciò si può ottenere anche senza ricorrere a trattamenti che verrebbero a dimostrarsi ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dai risultati attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica.
Di conseguenza, per prima cosa, la Cassazione ha escluso, anche in sede d'interpretazione logica, che l'esame integrato degli artt. 1 e 3 della L. n. 162 del 1984 conducesse a ritenere necessaria la preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari. La diversa conclusione (alla quale la Corte di Appello aveva aderito nel caso in esame) non era condivisa per due ragioni. Prima ragione: non può ritenersi che l'art.1, non specificando se i caratteri pagina 3 di 10 sessuali da mutare siano primari o secondari, si sia riferito soltanto ai primi perché anche i secondari richiedono interventi modificativi, anche incisivi (trattamenti ormonali di lungo periodo, interventi di chirurgia estetica modificativi di tratti somatici appartenenti al genere originario, interventi additivi o ricostruttivi quali quelli relativi al seno, in caso di mutamento dal genere maschile o femminile). Tale lettura risultava peraltro logicamente coerente con la successiva previsione dell'intervento chirurgico demolitivo dei caratteri sessuali anatomici primari "solo quando risulti necessario". Seconda ragione:
l'interpretazione definita "storico-sistematica" (fatta propria dalla Corte d'Appello) non era condivisibile risultando fondata su una lettura esclusivamente storico-originalista, di carattere del tutto statico, del complesso normativo costituito dagli artt. 1 e 3 della legge n. 164 del 1982, in contrasto con l'indicazione contenuta nella citata sentenza n.161 del 1985 della Corte costituzionale secondo la quale i diritti in gioco costituiscono parte integrante di una civiltà giuridica in continua evoluzione.
I giudici della Prima Sez. della Cassazione sostengono che la percezione di una "disforia di genere" – non a caso il disturbo dell'identità di genere non è più menzionato nel manuale statistico diagnostico delle malattie mentali - determini l'esigenza di un percorso individuale di riconoscimento della propria identità personale né breve né privo d'interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie. In questa prospettiva, il profilo diacronico e dinamico ne costituisce una caratteristica ineludibile e la conclusione del processo di ricongiungimento tra "soma e psiche" non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell'intervento chirurgico. Nella materia in esame non può ignorarsi l'evoluzione degli ultimi decenni, sia legata al progressivo sviluppo della scienza medica (in cui ricomprendere anche la psicologia e la psichiatria), che alla crescita culturale, largamente condivisa a livello europeo, secondo cui si tratta di diritti della persona, espressione delle libertà individuali e relazionali che compongono la vita privata e familiare.
Effettivamente, nel momento in cui è entrata in vigore la legge n. 164 del 1982 il mutamento dei caratteri anatomici era ritenuto un requisito necessario per poter portare a termine il processo di mutamento del sesso. La stessa sentenza della Corte Costituzionale n. 161 del 1985 ne riconosceva l'importanza, ma come mezzo rivolto a porre fine ad una situazione di "disperazione od angoscia"; pertanto entro tali limitati confini soggettivi, poteva essere ritenuto uno strumento “liberatorio”. Nella sua articolazione, la pronuncia della Consulta sottolinea ripetutamente il profilo di drammaticità individuale che scaturiva dalla condizione discriminatoria nella quale versava il transessuale prima dell'entrata in vigore della legge, evidenziando, nel contempo, l'esigenza di ripristinare la pluralità dei diritti costituzionali violati (di cui agli artt.2, 3, 32 Cost.). Ma, come detto in precedenza, si deve ormai tener conto dell'evoluzione progressiva della scienza medica e dell'evoluzione culturale che hanno interessato il tema del transessualismo. Tale movimento culturale ha influenzato l'emersione ed il riconoscimento dei diritti delle persone transessuali, alle quali è stato possibile (diversamente che in passato), poter scegliere il percorso medico-psicologico più coerente con il personale processo di mutamento dell'identità di genere. Ne risulta un momento conclusivo di tale percorso prettamente individuale, certamente non standardizzabile, proprio perché attinente alla sfera più esclusiva della personalità.
Nondimeno, il punto d'arrivo (il desiderio di realizzare la coincidenza tra soma e psiche) risulta, anche in mancanza dell'intervento di demolizione chirurgica, il risultato di un'elaborazione “sofferta e personale della propria identità di genere” realizzata con il sostegno di trattamenti medici e psicologici corrispondenti ai diversi profili di personalità e di condizione individuale e si compone di terapie ormonali, di chirurgia estetica, sostegno psicoterapeutico.
Il momento conclusivo è profondamente influenzato da caratteristiche di tipo individuale, frutto di un processo di autodeterminazione verso l'obiettivo del mutamento di sesso, realizzato mediante i trattamenti medici e psicologici necessari ma, al tempo stesso, sottoposto a rigoroso controllo giudiziale.
pagina 4 di 10 La complessità del ricordato percorso mette ulteriormente in luce l'appartenenza del diritto in questione al nucleo costitutivo dello sviluppo della personalità individuale e sociale, in modo da consentire un adeguato bilanciamento con l'interesse pubblico alla certezza delle relazioni giuridiche, che costituisce il limite indicato dal nostro ordinamento al suo riconoscimento. L'individuazione del punto di equilibrio tra le due sfere di diritti in conflitto (oltre che su un criterio di preminenza e di sovra- ordinazione) può essere ancorata al “principio di proporzionalità”. Tale parametro, elaborato dalla giurisprudenza della CEDU al fine di stabilire il limite dell'ingerenza dello Stato all'esplicazione del diritto alla vita privata e familiare (art.8 CEDU) si fonda sulla comparazione tra il complesso dei diritti della persona e l'interesse pubblico da preservare mediante la compressione o la limitazione di essi. In particolare, si richiede la valutazione della necessità del sacrificio di tali diritti al fine di realizzare l'obiettivo della certezza della distinzione tra i generi e delle relazioni giuridico¬-sociali. Proprio il canone della “proporzionalità” è stato individuato dalla Cassazione come utile indicatore ermeneutico nella scelta dell'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata degli artt.1 e 3 della L. n.164 del 1982.
Le caratteristiche del percorso individuale rivolto a comporre un carattere distintivo costitutivo dell'identità personale inducono a ritenere, anche alla stregua delle coincidenti indicazioni della scienza medica e psicologica, che il mutamento di sesso sia una scelta personale tendenzialmente immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari (estetico-somatici ed ormonali).
Il S.C. ha poi precisato che, in ogni caso, il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta.
Tali caratteristiche – ponderate insieme al dato rappresentato dalla dimensione del tutto limitata del transessualismo – hanno indotto la Cassazione a ritenere coerente con i principi costituzionali e convenzionali un'interpretazione degli artt.1 e 3 della L. 164 del 1982 che non imponga l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, valorizzando in questa lettura la formula normativa "quando risulti necessario". In questo contesto, viene precisato che: “L'interesse pubblico alla definizione certa dei generi … non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psico-fisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell'avvicinamento del soma alla psiche. L'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale”. In ordine di tempo, è poi importante segnalare come la Corte Cost. – con la sentenza interpretativa di rigetto n.221 del 21.10.2015 – abbia dichiarato non fondata la questione di illegittimità dell'art.1, 1° co.
L. n.164/1982 sul dirimente rilievo che il difetto di qualunque riferimento testuale alle modalità di adeguamento del sesso, esclude la necessità del preventivo trattamento chirurgico, che costituisce soltanto una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri stessi. Tanto premesso sotto il profilo generale della ricognizione normativa e giurisprudenziale della materia di cui si tratta, in merito specificamente al caso in esame, si osserva quanto segue.
Il caso in esame
Premessa Il transessualismo è l'atteggiamento psicologico di quegli individui che provano il desiderio irresistibile di appartenere al sesso opposto e compiono ogni sforzo per modificare le proprie fattezze corporee per vivere in modo conforme all'altro sesso. Ne consegue che il transessuale rifiuta decisamente il suo pagina 5 di 10 sesso e vuole cambiarlo. Egli vive il suo stato considerando l'aspetto esterno del proprio corpo come una limitazione che impedisce alla psiche di potersi realizzare nel senso desiderato. Il transessuale, in definitiva, si identifica nel sesso opposto e vuole essere considerato, in tutto e per tutto, come appartenente a quest'ultimo.
Nel caso in esame, alla luce dei documenti versati in atti, è avvalorata in termini decisivi la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità percepita e vissuta dalla parte attrice, in termini tali da determinare nella stessa un atteggiamento conflittuale e di definitivo radicale rifiuto della propria morfologia anatomica, sì da rendere giustificati per la tutela della salute, per il pieno benessere psicofisico e per la realizzazione delle aspirazioni esistenziali della parte attrice la rettificazione anagrafica e l'eventuale intervento di adeguamento chirurgico.
Così come nel caso esaminato dalla S.C. anche nella fattispecie in esame l'interessato ha già raggiunto un'armonia con il proprio corpo che lo ha portato a sentirsi donna a prescindere da un qualsivoglia trattamento demolitorio e/o modificativo dei propri caratteri sessuali anatomici primari.
Questa condizione di equilibrio e benessere (fisico e psichico) – raggiunta con il tempo ed il sostegno di trattamenti medici e psicologici (terapie ormonali, di chirurgia estetica, sostegno psicoterapeutico) -
è meritevole di tutela, anche in mancanza dell'intervento di demolizione chirurgica. Al tempo stesso, vi è prova della serietà ed univocità del percorso scelto, così da poter riconoscere a tale percorso il crisma della irreversibilità, nei termini intesi dalla Cassazione, potendosi concludere che non si versa in un'ipotesi in cui risulti necessario l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari.
Sul punto, con riguardo ad un accertamento di carattere tecnico, in mancanza di documentazione medica proveniente da struttura pubblica o convenzionata, attestante la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda, è stata disposta ctu nominando una consulente specialista in psicologia che si è avvalsa della collaborazione di specialista endocrinologo, di specialista neuropsicologo nonché ha ricostruito cronologicamente i periodi di presa in carico del soggetto da parte della NPI e poi del
CSM, nonché acquisito relazione a forma Dott.ssa , sulla recente presa in carico da parte del Per_1 DSM di Imola dall'aprile 2022 che dà atto di un primo ricovero presso l'SPDC nel 2018; dalla stessa emerga, in particolare, che:
Dal 20/10/2023 non risultano ulteriori ricoveri presso l'SPDC di Imola e la paziente ha espletato solo visite di controllo ambulatoriali ad Imola o presso l'Ambulatorio periferico di Medicina.
Dal 18/09/2023 la paziente ha iniziato a frequentare il Corso di Laurea in "Educazione Sociale e Culturale" dell'Università di Bologna presso la sede di IN e ha ottenuto un alloggio presso uno Studentato di IN : da allora le visite presso il nostro Csm si sono molto diradate e la paziente ha mostrato, durante i colloqui di controllo, il raggiungimento di una maggiore stabilità dell'umore e degli aspetti relazionali/affettivi con l'accordo di scalare e sospendere la terapia psicofarmacologica precedentemente assunta e di proseguire solo con XA (alprazoalm) 0,50 mg 1 cpr al bisogno in caso di ansia. Dopo l'ultima dimissione dall'SPDC di Imola del , la paziente ha mantenuto un discreto compenso 20/10/23 psicopatologico e non ha più espresso propositi autolesivi. L'ultima visita di controllo con la scrivente psichiatra presso il CSM (Centro di Salute Mentale) di Imola risale al , data in cui la paziente riferiva un buon compenso del tono dell'umore e una positiva 26/01/2024 progettualità di vita volta alla prosecuzione degli studi universitari intrapresi a IN.
Il ctu ha altresì effettuato valutazioni testistiche. All'esito di tutte queste indagini, supportate altresì dalla relazione in data 18-1-2023 della Psicologa del MIT Dott.ssa , prodotta col ricorso, la ctu Per_2 ha concluso.
1. dica quali sono le condizioni psicosessuali di parte attrice, la possibilità di porre in capo a questa la diagnosi di disturbo dell'identità di genere, Le condizioni psicosessuali o di identità sessuale di parte attrice vedono:
pagina 6 di 10 il sesso biologico: maschile alla nascita, attualmente in condizione progressiva e avanzata di transizione verso il “femminile” tramite terapia ormonale;
il ruolo di genere: femminile per atteggiamenti, tratti di personalità e ricerca di estetica della propria immagine;
l'orientamento sessuale: verso persone di genere maschile dall'età di 13 anni quando è avvenuto il coming out in famiglia e nelle relazioni amicali;
l'identità di genere: femminile transgender o “donna trans” come riferisce la parte attrice.
“ Io ci tengo molto a definirmi una donna trans e non vorrò mai nascondere di essere trans a nessuno.” Rispetto all'identità di genere percepita fin dall'adolescenza e il sesso biologico è presente una marcata incongruenza che ha generato numerosi disagi e malesseri nel corso degli anni rispetto al proprio corpo ed il ruolo che viene ricoperto nella società, come riferito a colloquio dalla stessa parte attrice e dall'amica d'infanzia intervenuta per portare testimonianza. Questo disagio viene diagnosticato come “Disforia di Genere” in base ai criteri del DSM-V10 dal MIT11 della città di Bologna a cui la parte attrice si rivolge per intraprendere un percorso di Affermazione di genere.
“Ho iniziato il percorso definendomi più non-binary e di lì a poco ho visto che la mia espressione era molto femminile e che il mio bisogno di estetica era molto femminile. Per questo ho voluto iniziare una terapia ormonale. Dal momento in cui ho iniziato una terapia ormonale, da lì a pochi mesi ho cominciato a vedere dei cambiamenti e da lì non ho avuto più realmente problemi nel vedermi e percepirmi.” Si ritiene che i colloqui psicologici svolti al MIT abbiano accompagnato e sostenuto la parte attrice nella comprensione e accettazione della propria condizione e che l'inizio della terapia ormonale femminilizzante, producendo i cambiamenti fisici e corporei desiderati, abbia aumentato la sicurezza in se stessa e consentito una maggiore serenità.
“Ho iniziato a vedere molto bene la mia felicità dall'inizio della terapia ormonale che è stato quando ho iniziato a vedere dei cambiamenti e nell'ultimo periodo i cambiamenti sono più effettivi.
Tuttavia, ad oggi, nonostante sia aumentato l'equilibrio psico-fisico ed il benessere di parte attrice, sembrano permanere sintomi, in forma più lieve rispetto al passato, di Disforia di Genere (DSM-V). In particolare persistono i seguenti criteri del DSM: “il desiderio per le caratteristiche sessuali del genere opposto” per l'espressa volontà di migliorare ulteriormente il proprio corpo in alcune sue parti (come il seno); “il desiderio di appartenere al genere opposto” e “di essere trattato come appartenente al genere opposto” per quanto riguarda il riconoscimento all'Anagrafe della propria identità.
“Io sono molto sicura di me stessa rispetto a prima. Comunque a me disturba quando so che le altre persone potrebbero usarmi contro il mio “dead name”. Perché non mi fa piacere semplicemente. [...]Per me è problematico. A me non fa piacere esibire un documento che secondo me non mi appartiene. “ Il disagio percepito rispetto al non riconoscimento della propria identità all'Anagrafe sembra com- promettere, il funzionamento di parte attrice in diversi ambiti di vita.
2. accerti la sussistenza di una forte e persistente identificazione psicologica di parte attrice con il sesso opposto La parte attrice fin dall'età evolutiva ha presentato tratti, atteggiamenti e comportamenti socialmente connotati come femminili (giochi, attività, amicizie); nel corso dell'adolescenza queste caratteristiche si sono maggiormente sviluppate (estetica del corpo, interessi e amicizie) e hanno cominciato ad essere riconosciute anche dagli altri.
pagina 7 di 10 Nel 2019 inizia maggiormente a sentire il bisogno di affermarsi nella propria identità di genere e nel 2020 comincia a porsi agli altri al femminile.
“Sono ormai 4 anni che vivo la mia vita come una donna. Sono felice di aver iniziato questo percorso ed ormai sono due anni pieni che vivo costantemente come una donna[..]” Accerto che l'identità di parte attrice sia quella da lei riferita di “donna trans” e che sia presente una forte determinazione nel voler essere riconosciuta come tale .
“Io ci tengo molto a definirmi una donna trans e non vorrò mai nascondere di essere trans a nessuno.” Si ritiene pertanto, forte e persistente l'identificazione psicologica di parte attrice con il “sesso opposto”.
3. verifichi la sussistenza di persistente malessere o senso di estraneità riguardo al proprio sesso o al ruolo che questo comporta Come precedentemente esposto, la parte attrice si identifica nel genere “femminile transgender” e la sua identità di genere non coincide con il sesso assegnato alla nascita e con le norme di genere determinate dalla cultura di appartenenza. In passato era presente un forte e persistente malessere rispetto al proprio sesso biologico e al ruolo che socialmente comporta in linea con la diagnosi di Disforia di Genere. Attualmente il malessere si presenta in minori occasioni ed in modo meno persistente perché la parte attrice è maggiormente sicura di sé e della propria immagine corporea;
è comunque invalidante quando si presentano situazioni che rievocano la sua appartenenza originaria al genere maschile come quelle riguardanti i documenti anagrafici.
4. verifichi se sussistono patologie psichiatriche maggiori;
Attraverso le indagini effettuate presso i Servizi di Salute Mentale e le valutazioni tramite reattivi psicologici, descritte nella parte inerente la salute psico-fisica di parte attrice, è possibile escludere la presenza di patologie psichiatriche. Allo stato attuale i test effettuati non rilevano elementi di psicopatologia ed il Servizio di Salute Mentale che ha in carico la parte attrice riferisce nella relazione in allegato: “Dopo l'ultima dimissione dall'SPDC di Imola del 20/10/2023, la paziente ha mantenuto un discreto compenso psicopatologico e non ha più espresso propositi autolesivi. L'ultima visita di controllo risale al 26/01/2024 e la paziente riferiva un buon compenso del tono dell'umore e una positiva progettualità di vita volta alla prosecuzione degli studi universitari intrapresi a IN.”
5. dica a quali terapie ormonali la parte si sia sottoposta e si stia sottoponendo, se siano scrupolosamente seguite e ben tollerate, se abbiano comportato, ovvero comporteranno in futuro, cambiamenti irreversibili;
Al presente quesito ha risposto l'Ausiliario endocrinologo dott. con una relazione Persona_3 presente in allegato (Allegato A5) che riporta le seguenti conclusioni:
6. dica – per quanto possibile - se la scelta effettuata da parte attrice sia da considerarsi irreversibile. Da un punto di vista psicologico la scelta di parte attrice si può considerare irreversibile per diverse ragioni che vado ad esporre.
pagina 8 di 10
In primo luogo è necessario evidenziare la presenza di una lucida e integra capacità di pensiero (indagata attraverso test psicologici) che consente alla parte attrice di comprendere, valutare e discernere. Non ha ricevuto costrizioni o influenze dalla famiglia o da terze parti. Ha ricevuto le opportune e corrette informazioni sul percorso intrapreso da diversi professionisti e dal MIT che l'ha sostenuta nella “transizione”. Si ritiene inoltre che le azioni intraprese siano di per sé già determinate e congruenti al percorso, svolto con determinazione, di affermazione di genere e che la terapia ormonale femminilizzante sia stata intrapresa con molto desiderio e aspettative, in seguito soddisfatte. Per il futuro la parte attrice ha chiaramente espresso e manifestato la volontà di continuare la terapia ormonale per il mantenimento della sua condizione fisica e di non voler avere un corpo maschile, un'identità di genere maschile ed un nome maschile.
SI può dire, quindi, che il consolidamento della sua identità di genere femminile gli ha conferito una condizione di benessere psicofisico sempre più soddisfacente.
È emerso infatti che ella vive sempre meglio col proprio corpo, dopo aver introdotto modificazione che hanno mutato i caratteri sessuali secondari, percependo un maggiore equilibrio tra l'aspetto fisico e la percezione psicologica femminile, considerandola stabile, integrata e certamente irreversibile. L'interrogatorio libero della parte. La presenza all'udienza della parte ed il suo libero interrogatorio rappresentano preziosi elementi forniti direttamente al giudice (di cui questi può servirsi ai fini della decisione), in considerazione proprio della particolare natura del giudizio e della estrema personalizzazione di questo. L'istante, presente all'udienza, è stato sottoposto ed interrogatorio libero da parte del G.I., presentandosi come soggetto già esteriormente appartenente a sesso diverso da quello risultante dai suoi dati anagrafici. Nel corso di quello che è stato, sostanzialmente, un dialogo, tra giudice e parte, quest'ultima ha mostrato la sua, già consolidata, convinzione di appartenenza al genere nel quale si chiede giudizialmente la rettificazione, tanto da aver assunto con limpida evidenza l'immagine esteriore del sesso femminile (aspetto, voce, comportamento). La sua esperienza di vita, fin dall'infanzia, ha visto l'istante sentirsi di sesso diverso e nell'identificarsi in tale diverso genere ha riscontrato, col tempo, una sua armonia ed il raggiungimento di un equilibrio psichico che si è consolidato negli anni, fino a giungere ad un percorso univoco e diretto al mutamento del sesso. Invero, anche nei suoi rapporti sociali, in famiglia, nell'ambito dei rapporti di tipo amicale, come sul posto di lavoro e di studio (dunque in quello che, in un'espressione ampia, può definirsi nel sentire sociale), all'attore è pacificamente riconosciuta già l'identità femminile, con l'attribuzione del nome , con l'ammissione alla carriera alias da parte dell'Università. Parte_2 Allo stesso tempo, il suo complessivo stato di sereno equilibrio nell'identificazione in soggetto di genere diverso da quello anagrafico, è stato raggiunto senza che il ricorso ad un intervento chirurgico si sia mai palesato come indispensabile: anzi, l'approdo al quale l'istante è già, stabilmente, giunto, non ha richiesto se non quegli interventi di chirurgia estetica (quindi relativi a caratteri sessuali secondari).
In una simile condizione già consolidatasi, parte attrice non ha mai formulato domanda di autorizzazione all'intervento di mutamento di sesso, se non all'udienza del 26-11-2024 di precisazione delle conclusioni.
pagina 9 di 10 La domanda è inammissibile in quanto tardiva, e d'altra parte La Corte Costituzionale con la sentenza n. 143 del 2024 ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La Corte ha infatti osservato che, potendo il percorso di transizione di genere «compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico», la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che «avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione». In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost., in quanto «non corrisponde più alla ratio legis». Considerata la natura istituzionale di contraddittore necessario rivestita dal P.M., a fronte della non contestazione della domanda, si ritiene rispondente a giustizia non assumere provvedimenti sulle spese di giudizio. Invece il compenso del ctu va posto a carico dell'attore, ma, essendo l'attore ammesso al
PSS, in ultima analisi a carico dell'Erario come da separato decreto di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 - attribuisce a nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
e residente a [...], a norma degli artt.1 C.F._1 ss. Legge 14 aprile 1982, n.164, il sesso femminile, attribuendogli il nome di , così Parte_2 rettificando l'atto di nascita ove vi è enunciato il sesso maschile ed il nome , ordinando Parte_1 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto, ove l'atto di nascita è stato trascritto (Bologna), di procedere alla rettificazione nel relativo registro;
2 – dichiara inammissibile in quanto tardiva ogni altra domanda;
3 - Nulla sulle spese legali, mentre il compenso del ctu va posto a carico dell'attore, ammesso al PSS, come già liquidato in separato decreto, che prevede altresì la conseguente messa a carico dell'Erario.
Bologna, 4-12-2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Bruno Perla
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Arianna D'Addabbo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6407/2023 avente ad oggetto: mutamento di sesso.
promossa da:
) (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 Parte_2 C.F._1 dell'avv. COZZA ANTONIETTA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI N. 7 40124 BOLOGNApresso il difensore avv. COZZA ANTONIETTA
ATTORE/I contro
PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA (C.F. Controparte_1
), contumace P.IVA_1
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 26-11-2024 con rinuncia a termini per difese conclusive.
F A T T O E DI R I T T O
L'attore, celibe e senza figli, esponeva di aver sempre manifestato una sua natura psicologica e comportamentale tipicamente femminile, pur essendo un individuo di sesso maschile;
di aver assunto l'aspetto e mantenuto gli atteggiamenti di una donna;
di aver intrapreso un percorso di adeguamento pagina 1 di 10 dei propri caratteri sessuali sì da ottenere la corrispondenza dei tratti somatici a quelli del sesso femminile percepito come quello di appartenenza, manifestando altresì di riconoscersi nel nome di piuttosto che in quello anagrafico di . Parte_2 Parte_1 Ritualmente notificato l'atto di citazione al Pubblico Ministero, questi non si costituiva in giudizio. L'attore compariva personalmente all'udienza e veniva sentito dal Giudice Istruttore. Il difensore dell'attore chiedeva che la causa, istruita documentalmente, fosse posta in decisione con rinuncia a termini per memorie conclusive. La presente decisione recepisce i principi sanciti, nella materia in esame, dalla sentenza della Corte di
Cass., Sez. I n. 15138/2015, che ha stabilito la non obbligatorietà di un intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile. Questa la massima: “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art.1 della L. n.164 del 1982, nonché del successivo art.3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art.31, comma 4, del d.lgs. n.150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.” (Sez. 1, Sentenza n.15138 del 20.07.2015). Il caso esaminato dalla Cassazione nella pronuncia richiamata (Sez. I 20 luglio 2015, n. 15138) riguardava un soggetto che, dopo avere richiesto ed ottenuto dal Tribunale l'autorizzazione al trattamento medico chirurgico per la modificazione definitiva dei propri caratteri sessuali primari, al fine di ottenere la rettificazione dei caratteri anagrafici, aveva, successivamente, richiesto la rettificazione dei propri atti anagrafici senza sottoporsi al trattamento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari al genere femminile. Le sostanziali ragioni di una sua tale diversa determinazione, erano da ricercarsi nel timore per le possibili complicanze di natura sanitaria e nel fatto che, nel frattempo, egli aveva ormai raggiunto un'armonia con il proprio corpo che lo aveva portato a sentirsi donna a prescindere dal trattamento anzidetto.
La Cassazione nella sentenza citata ha, per prima cosa, esaminato il complesso delle norme interessate.
Ricordano, in primo luogo, i giudici del S.C. come il diritto al cambiamento di sesso rientri nell'area dei diritti inviolabili della persona, come sancito dalla sentenza n.161 del 1985 della Corte costituzionale, secondo la quale “la legge n.164 del 1982 si colloca nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale”. Ne discende che l'interpretazione della L. n. 164 del 1982 deve tener conto dell'iscrizione del diritto al riconoscimento dell'identità di genere in “una civiltà giuridica in continua evoluzione” in quanto soggetta alle modificazioni dell'approccio scientifico, culturale ed etico rispetto alle questioni inerenti il mutamento di sesso ed il fenomeno del transessualismo e, più in generale, le scelte relative al genere e alla sfera dell'identità personale. Tornando al dato normativo, l'art.1 della L. n. 164 del 1982 stabilisce che la rettificazione di sesso si fonda su un accertamento giudiziale, passato in giudicato, che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita “a seguito d'intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. L'art. 3 – abrogato nella sua formulazione originaria per effetto dell'art. 34, comma 39, del d.lgs. n.150 del 2011, trasfuso, senza variazioni testuali, nel comma 4° dell'art. 31 del d.lgs. n.150 del 2011 – stabilisce che, "quando risulta necessario" un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza.
pagina 2 di 10 Il procedimento, come ne risulta delineato, non è più bifasico, in quanto, non richiede, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, due pronunce: una, volta all'autorizzazione sopra indicata, e l'altra, finalizzata dalla modificazione dell'attribuzione di sesso.
A fronte di un simile dato normativo rappresentato dalla nuova disciplina, di carattere fortemente innovativo rispetto alla precedente, la sentenza evidenzia come, fin dall'entrata in vigore della L. n. 164 del 1982, la dottrina, sottolineando unanimemente quell'elemento di novità, si sia interrogata sull'effettivo contenuto delle due norme, dal momento che, sul piano testuale, non contenevano l'obbligo di procedere alla mutazione dei caratteri sessuali anatomici primari mediante trattamento chirurgico come, invece, poteva riscontrarsi nelle normative di altri paesi europei.
I giudici della S.C hanno proceduto, allora, ad una analitica verifica circa la possibilità di prospettare soluzioni interpretative diverse ed alternative, in ordine alla necessità della modifica preventiva per via chirurgica dei caratteri sessuali primari, oppure, se – nonostante l'espresso richiamo a clausole "in bianco" (quali "quando risulti necessario") e onnicomprensive (quali "caratteri sessuali") - le norme abbiano comunque un contenuto precettivo univoco. Nella seconda ipotesi, se tale contenuto fosse compatibile con i parametri costituzionali e convenzionali che sorreggono il riconoscimento del diritto all'identità di genere. Partendo, allora, dall'esame di legislazioni vigenti in altri Paesi dell'Unione Europea (con particolare riguardo alla Germania ed all'Austria), si coglieva l'occasione di ricordare come La Corte Edu, nella pronuncia 10 marzo 2015 (Caso XY
contro
IA) avesse stabilito che non può porsi come condizione al cambiamento di sesso la preventiva incapacità di procreare da realizzarsi ove necessario mediante intervento chirurgico di sterilizzazione ostandovi il diritto alla vita privata e familiare e alla salute. Decisione alla quale la Corte Edu era giunta dopo un'ampia panoramica delle normative dei paesi aderenti e rilevando come anche grazie ai rapporti delle Nazioni Unite (17 marzo 2011) e dello stesso Consiglio d'Europa (nel 2009 e nel 2011) si fosse data sempre maggiore rilevanza al profilo del diritto alla salute nel riconoscimento del diritto al mutamento di sesso e nell'operazione di bilanciamento d'interessi da svolgere.
Ora, nella legge n. 164 del 1982 non sono previste precondizioni espresse relative allo stato (libero) del richiedente o all'incapacità procreativa. Il mutamento richiesto riguarda i "caratteri sessuali" senza specificazioni, nonostante la conoscenza al momento della sua entrata in vigore, dell'esistenza delle due tipologie dei caratteri sessuali, i primari ed i secondari. Nel successivo art. 3 (attualmente confluito nel quarto comma dell'art. 31 del d.lgs. n. 150 del 2011), è stabilito che l'adeguamento di tali caratteri mediante trattamento medico chirurgico deve essere autorizzato "quando risulta necessario". L'esame congiunto delle due norme consente, quanto meno sul piano testuale, di escludere che (al contrario di quanto riscontrato in altri ordinamenti europei), si possano identificare limitazioni normative preventive al riconoscimento del diritto.
Nel sistema creato con la L. n. 162 del 1984 la correzione "chirurgica" non è imposta dal testo delle norme, essendo sufficiente procedere ad un'interpretazione di esse che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche.
Ciò si può ottenere anche senza ricorrere a trattamenti che verrebbero a dimostrarsi ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dai risultati attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica.
Di conseguenza, per prima cosa, la Cassazione ha escluso, anche in sede d'interpretazione logica, che l'esame integrato degli artt. 1 e 3 della L. n. 162 del 1984 conducesse a ritenere necessaria la preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari. La diversa conclusione (alla quale la Corte di Appello aveva aderito nel caso in esame) non era condivisa per due ragioni. Prima ragione: non può ritenersi che l'art.1, non specificando se i caratteri pagina 3 di 10 sessuali da mutare siano primari o secondari, si sia riferito soltanto ai primi perché anche i secondari richiedono interventi modificativi, anche incisivi (trattamenti ormonali di lungo periodo, interventi di chirurgia estetica modificativi di tratti somatici appartenenti al genere originario, interventi additivi o ricostruttivi quali quelli relativi al seno, in caso di mutamento dal genere maschile o femminile). Tale lettura risultava peraltro logicamente coerente con la successiva previsione dell'intervento chirurgico demolitivo dei caratteri sessuali anatomici primari "solo quando risulti necessario". Seconda ragione:
l'interpretazione definita "storico-sistematica" (fatta propria dalla Corte d'Appello) non era condivisibile risultando fondata su una lettura esclusivamente storico-originalista, di carattere del tutto statico, del complesso normativo costituito dagli artt. 1 e 3 della legge n. 164 del 1982, in contrasto con l'indicazione contenuta nella citata sentenza n.161 del 1985 della Corte costituzionale secondo la quale i diritti in gioco costituiscono parte integrante di una civiltà giuridica in continua evoluzione.
I giudici della Prima Sez. della Cassazione sostengono che la percezione di una "disforia di genere" – non a caso il disturbo dell'identità di genere non è più menzionato nel manuale statistico diagnostico delle malattie mentali - determini l'esigenza di un percorso individuale di riconoscimento della propria identità personale né breve né privo d'interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie. In questa prospettiva, il profilo diacronico e dinamico ne costituisce una caratteristica ineludibile e la conclusione del processo di ricongiungimento tra "soma e psiche" non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell'intervento chirurgico. Nella materia in esame non può ignorarsi l'evoluzione degli ultimi decenni, sia legata al progressivo sviluppo della scienza medica (in cui ricomprendere anche la psicologia e la psichiatria), che alla crescita culturale, largamente condivisa a livello europeo, secondo cui si tratta di diritti della persona, espressione delle libertà individuali e relazionali che compongono la vita privata e familiare.
Effettivamente, nel momento in cui è entrata in vigore la legge n. 164 del 1982 il mutamento dei caratteri anatomici era ritenuto un requisito necessario per poter portare a termine il processo di mutamento del sesso. La stessa sentenza della Corte Costituzionale n. 161 del 1985 ne riconosceva l'importanza, ma come mezzo rivolto a porre fine ad una situazione di "disperazione od angoscia"; pertanto entro tali limitati confini soggettivi, poteva essere ritenuto uno strumento “liberatorio”. Nella sua articolazione, la pronuncia della Consulta sottolinea ripetutamente il profilo di drammaticità individuale che scaturiva dalla condizione discriminatoria nella quale versava il transessuale prima dell'entrata in vigore della legge, evidenziando, nel contempo, l'esigenza di ripristinare la pluralità dei diritti costituzionali violati (di cui agli artt.2, 3, 32 Cost.). Ma, come detto in precedenza, si deve ormai tener conto dell'evoluzione progressiva della scienza medica e dell'evoluzione culturale che hanno interessato il tema del transessualismo. Tale movimento culturale ha influenzato l'emersione ed il riconoscimento dei diritti delle persone transessuali, alle quali è stato possibile (diversamente che in passato), poter scegliere il percorso medico-psicologico più coerente con il personale processo di mutamento dell'identità di genere. Ne risulta un momento conclusivo di tale percorso prettamente individuale, certamente non standardizzabile, proprio perché attinente alla sfera più esclusiva della personalità.
Nondimeno, il punto d'arrivo (il desiderio di realizzare la coincidenza tra soma e psiche) risulta, anche in mancanza dell'intervento di demolizione chirurgica, il risultato di un'elaborazione “sofferta e personale della propria identità di genere” realizzata con il sostegno di trattamenti medici e psicologici corrispondenti ai diversi profili di personalità e di condizione individuale e si compone di terapie ormonali, di chirurgia estetica, sostegno psicoterapeutico.
Il momento conclusivo è profondamente influenzato da caratteristiche di tipo individuale, frutto di un processo di autodeterminazione verso l'obiettivo del mutamento di sesso, realizzato mediante i trattamenti medici e psicologici necessari ma, al tempo stesso, sottoposto a rigoroso controllo giudiziale.
pagina 4 di 10 La complessità del ricordato percorso mette ulteriormente in luce l'appartenenza del diritto in questione al nucleo costitutivo dello sviluppo della personalità individuale e sociale, in modo da consentire un adeguato bilanciamento con l'interesse pubblico alla certezza delle relazioni giuridiche, che costituisce il limite indicato dal nostro ordinamento al suo riconoscimento. L'individuazione del punto di equilibrio tra le due sfere di diritti in conflitto (oltre che su un criterio di preminenza e di sovra- ordinazione) può essere ancorata al “principio di proporzionalità”. Tale parametro, elaborato dalla giurisprudenza della CEDU al fine di stabilire il limite dell'ingerenza dello Stato all'esplicazione del diritto alla vita privata e familiare (art.8 CEDU) si fonda sulla comparazione tra il complesso dei diritti della persona e l'interesse pubblico da preservare mediante la compressione o la limitazione di essi. In particolare, si richiede la valutazione della necessità del sacrificio di tali diritti al fine di realizzare l'obiettivo della certezza della distinzione tra i generi e delle relazioni giuridico¬-sociali. Proprio il canone della “proporzionalità” è stato individuato dalla Cassazione come utile indicatore ermeneutico nella scelta dell'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata degli artt.1 e 3 della L. n.164 del 1982.
Le caratteristiche del percorso individuale rivolto a comporre un carattere distintivo costitutivo dell'identità personale inducono a ritenere, anche alla stregua delle coincidenti indicazioni della scienza medica e psicologica, che il mutamento di sesso sia una scelta personale tendenzialmente immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari (estetico-somatici ed ormonali).
Il S.C. ha poi precisato che, in ogni caso, il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta.
Tali caratteristiche – ponderate insieme al dato rappresentato dalla dimensione del tutto limitata del transessualismo – hanno indotto la Cassazione a ritenere coerente con i principi costituzionali e convenzionali un'interpretazione degli artt.1 e 3 della L. 164 del 1982 che non imponga l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, valorizzando in questa lettura la formula normativa "quando risulti necessario". In questo contesto, viene precisato che: “L'interesse pubblico alla definizione certa dei generi … non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psico-fisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell'avvicinamento del soma alla psiche. L'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale”. In ordine di tempo, è poi importante segnalare come la Corte Cost. – con la sentenza interpretativa di rigetto n.221 del 21.10.2015 – abbia dichiarato non fondata la questione di illegittimità dell'art.1, 1° co.
L. n.164/1982 sul dirimente rilievo che il difetto di qualunque riferimento testuale alle modalità di adeguamento del sesso, esclude la necessità del preventivo trattamento chirurgico, che costituisce soltanto una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri stessi. Tanto premesso sotto il profilo generale della ricognizione normativa e giurisprudenziale della materia di cui si tratta, in merito specificamente al caso in esame, si osserva quanto segue.
Il caso in esame
Premessa Il transessualismo è l'atteggiamento psicologico di quegli individui che provano il desiderio irresistibile di appartenere al sesso opposto e compiono ogni sforzo per modificare le proprie fattezze corporee per vivere in modo conforme all'altro sesso. Ne consegue che il transessuale rifiuta decisamente il suo pagina 5 di 10 sesso e vuole cambiarlo. Egli vive il suo stato considerando l'aspetto esterno del proprio corpo come una limitazione che impedisce alla psiche di potersi realizzare nel senso desiderato. Il transessuale, in definitiva, si identifica nel sesso opposto e vuole essere considerato, in tutto e per tutto, come appartenente a quest'ultimo.
Nel caso in esame, alla luce dei documenti versati in atti, è avvalorata in termini decisivi la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità percepita e vissuta dalla parte attrice, in termini tali da determinare nella stessa un atteggiamento conflittuale e di definitivo radicale rifiuto della propria morfologia anatomica, sì da rendere giustificati per la tutela della salute, per il pieno benessere psicofisico e per la realizzazione delle aspirazioni esistenziali della parte attrice la rettificazione anagrafica e l'eventuale intervento di adeguamento chirurgico.
Così come nel caso esaminato dalla S.C. anche nella fattispecie in esame l'interessato ha già raggiunto un'armonia con il proprio corpo che lo ha portato a sentirsi donna a prescindere da un qualsivoglia trattamento demolitorio e/o modificativo dei propri caratteri sessuali anatomici primari.
Questa condizione di equilibrio e benessere (fisico e psichico) – raggiunta con il tempo ed il sostegno di trattamenti medici e psicologici (terapie ormonali, di chirurgia estetica, sostegno psicoterapeutico) -
è meritevole di tutela, anche in mancanza dell'intervento di demolizione chirurgica. Al tempo stesso, vi è prova della serietà ed univocità del percorso scelto, così da poter riconoscere a tale percorso il crisma della irreversibilità, nei termini intesi dalla Cassazione, potendosi concludere che non si versa in un'ipotesi in cui risulti necessario l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari.
Sul punto, con riguardo ad un accertamento di carattere tecnico, in mancanza di documentazione medica proveniente da struttura pubblica o convenzionata, attestante la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda, è stata disposta ctu nominando una consulente specialista in psicologia che si è avvalsa della collaborazione di specialista endocrinologo, di specialista neuropsicologo nonché ha ricostruito cronologicamente i periodi di presa in carico del soggetto da parte della NPI e poi del
CSM, nonché acquisito relazione a forma Dott.ssa , sulla recente presa in carico da parte del Per_1 DSM di Imola dall'aprile 2022 che dà atto di un primo ricovero presso l'SPDC nel 2018; dalla stessa emerga, in particolare, che:
Dal 20/10/2023 non risultano ulteriori ricoveri presso l'SPDC di Imola e la paziente ha espletato solo visite di controllo ambulatoriali ad Imola o presso l'Ambulatorio periferico di Medicina.
Dal 18/09/2023 la paziente ha iniziato a frequentare il Corso di Laurea in "Educazione Sociale e Culturale" dell'Università di Bologna presso la sede di IN e ha ottenuto un alloggio presso uno Studentato di IN : da allora le visite presso il nostro Csm si sono molto diradate e la paziente ha mostrato, durante i colloqui di controllo, il raggiungimento di una maggiore stabilità dell'umore e degli aspetti relazionali/affettivi con l'accordo di scalare e sospendere la terapia psicofarmacologica precedentemente assunta e di proseguire solo con XA (alprazoalm) 0,50 mg 1 cpr al bisogno in caso di ansia. Dopo l'ultima dimissione dall'SPDC di Imola del , la paziente ha mantenuto un discreto compenso 20/10/23 psicopatologico e non ha più espresso propositi autolesivi. L'ultima visita di controllo con la scrivente psichiatra presso il CSM (Centro di Salute Mentale) di Imola risale al , data in cui la paziente riferiva un buon compenso del tono dell'umore e una positiva 26/01/2024 progettualità di vita volta alla prosecuzione degli studi universitari intrapresi a IN.
Il ctu ha altresì effettuato valutazioni testistiche. All'esito di tutte queste indagini, supportate altresì dalla relazione in data 18-1-2023 della Psicologa del MIT Dott.ssa , prodotta col ricorso, la ctu Per_2 ha concluso.
1. dica quali sono le condizioni psicosessuali di parte attrice, la possibilità di porre in capo a questa la diagnosi di disturbo dell'identità di genere, Le condizioni psicosessuali o di identità sessuale di parte attrice vedono:
pagina 6 di 10 il sesso biologico: maschile alla nascita, attualmente in condizione progressiva e avanzata di transizione verso il “femminile” tramite terapia ormonale;
il ruolo di genere: femminile per atteggiamenti, tratti di personalità e ricerca di estetica della propria immagine;
l'orientamento sessuale: verso persone di genere maschile dall'età di 13 anni quando è avvenuto il coming out in famiglia e nelle relazioni amicali;
l'identità di genere: femminile transgender o “donna trans” come riferisce la parte attrice.
“ Io ci tengo molto a definirmi una donna trans e non vorrò mai nascondere di essere trans a nessuno.” Rispetto all'identità di genere percepita fin dall'adolescenza e il sesso biologico è presente una marcata incongruenza che ha generato numerosi disagi e malesseri nel corso degli anni rispetto al proprio corpo ed il ruolo che viene ricoperto nella società, come riferito a colloquio dalla stessa parte attrice e dall'amica d'infanzia intervenuta per portare testimonianza. Questo disagio viene diagnosticato come “Disforia di Genere” in base ai criteri del DSM-V10 dal MIT11 della città di Bologna a cui la parte attrice si rivolge per intraprendere un percorso di Affermazione di genere.
“Ho iniziato il percorso definendomi più non-binary e di lì a poco ho visto che la mia espressione era molto femminile e che il mio bisogno di estetica era molto femminile. Per questo ho voluto iniziare una terapia ormonale. Dal momento in cui ho iniziato una terapia ormonale, da lì a pochi mesi ho cominciato a vedere dei cambiamenti e da lì non ho avuto più realmente problemi nel vedermi e percepirmi.” Si ritiene che i colloqui psicologici svolti al MIT abbiano accompagnato e sostenuto la parte attrice nella comprensione e accettazione della propria condizione e che l'inizio della terapia ormonale femminilizzante, producendo i cambiamenti fisici e corporei desiderati, abbia aumentato la sicurezza in se stessa e consentito una maggiore serenità.
“Ho iniziato a vedere molto bene la mia felicità dall'inizio della terapia ormonale che è stato quando ho iniziato a vedere dei cambiamenti e nell'ultimo periodo i cambiamenti sono più effettivi.
Tuttavia, ad oggi, nonostante sia aumentato l'equilibrio psico-fisico ed il benessere di parte attrice, sembrano permanere sintomi, in forma più lieve rispetto al passato, di Disforia di Genere (DSM-V). In particolare persistono i seguenti criteri del DSM: “il desiderio per le caratteristiche sessuali del genere opposto” per l'espressa volontà di migliorare ulteriormente il proprio corpo in alcune sue parti (come il seno); “il desiderio di appartenere al genere opposto” e “di essere trattato come appartenente al genere opposto” per quanto riguarda il riconoscimento all'Anagrafe della propria identità.
“Io sono molto sicura di me stessa rispetto a prima. Comunque a me disturba quando so che le altre persone potrebbero usarmi contro il mio “dead name”. Perché non mi fa piacere semplicemente. [...]Per me è problematico. A me non fa piacere esibire un documento che secondo me non mi appartiene. “ Il disagio percepito rispetto al non riconoscimento della propria identità all'Anagrafe sembra com- promettere, il funzionamento di parte attrice in diversi ambiti di vita.
2. accerti la sussistenza di una forte e persistente identificazione psicologica di parte attrice con il sesso opposto La parte attrice fin dall'età evolutiva ha presentato tratti, atteggiamenti e comportamenti socialmente connotati come femminili (giochi, attività, amicizie); nel corso dell'adolescenza queste caratteristiche si sono maggiormente sviluppate (estetica del corpo, interessi e amicizie) e hanno cominciato ad essere riconosciute anche dagli altri.
pagina 7 di 10 Nel 2019 inizia maggiormente a sentire il bisogno di affermarsi nella propria identità di genere e nel 2020 comincia a porsi agli altri al femminile.
“Sono ormai 4 anni che vivo la mia vita come una donna. Sono felice di aver iniziato questo percorso ed ormai sono due anni pieni che vivo costantemente come una donna[..]” Accerto che l'identità di parte attrice sia quella da lei riferita di “donna trans” e che sia presente una forte determinazione nel voler essere riconosciuta come tale .
“Io ci tengo molto a definirmi una donna trans e non vorrò mai nascondere di essere trans a nessuno.” Si ritiene pertanto, forte e persistente l'identificazione psicologica di parte attrice con il “sesso opposto”.
3. verifichi la sussistenza di persistente malessere o senso di estraneità riguardo al proprio sesso o al ruolo che questo comporta Come precedentemente esposto, la parte attrice si identifica nel genere “femminile transgender” e la sua identità di genere non coincide con il sesso assegnato alla nascita e con le norme di genere determinate dalla cultura di appartenenza. In passato era presente un forte e persistente malessere rispetto al proprio sesso biologico e al ruolo che socialmente comporta in linea con la diagnosi di Disforia di Genere. Attualmente il malessere si presenta in minori occasioni ed in modo meno persistente perché la parte attrice è maggiormente sicura di sé e della propria immagine corporea;
è comunque invalidante quando si presentano situazioni che rievocano la sua appartenenza originaria al genere maschile come quelle riguardanti i documenti anagrafici.
4. verifichi se sussistono patologie psichiatriche maggiori;
Attraverso le indagini effettuate presso i Servizi di Salute Mentale e le valutazioni tramite reattivi psicologici, descritte nella parte inerente la salute psico-fisica di parte attrice, è possibile escludere la presenza di patologie psichiatriche. Allo stato attuale i test effettuati non rilevano elementi di psicopatologia ed il Servizio di Salute Mentale che ha in carico la parte attrice riferisce nella relazione in allegato: “Dopo l'ultima dimissione dall'SPDC di Imola del 20/10/2023, la paziente ha mantenuto un discreto compenso psicopatologico e non ha più espresso propositi autolesivi. L'ultima visita di controllo risale al 26/01/2024 e la paziente riferiva un buon compenso del tono dell'umore e una positiva progettualità di vita volta alla prosecuzione degli studi universitari intrapresi a IN.”
5. dica a quali terapie ormonali la parte si sia sottoposta e si stia sottoponendo, se siano scrupolosamente seguite e ben tollerate, se abbiano comportato, ovvero comporteranno in futuro, cambiamenti irreversibili;
Al presente quesito ha risposto l'Ausiliario endocrinologo dott. con una relazione Persona_3 presente in allegato (Allegato A5) che riporta le seguenti conclusioni:
6. dica – per quanto possibile - se la scelta effettuata da parte attrice sia da considerarsi irreversibile. Da un punto di vista psicologico la scelta di parte attrice si può considerare irreversibile per diverse ragioni che vado ad esporre.
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In primo luogo è necessario evidenziare la presenza di una lucida e integra capacità di pensiero (indagata attraverso test psicologici) che consente alla parte attrice di comprendere, valutare e discernere. Non ha ricevuto costrizioni o influenze dalla famiglia o da terze parti. Ha ricevuto le opportune e corrette informazioni sul percorso intrapreso da diversi professionisti e dal MIT che l'ha sostenuta nella “transizione”. Si ritiene inoltre che le azioni intraprese siano di per sé già determinate e congruenti al percorso, svolto con determinazione, di affermazione di genere e che la terapia ormonale femminilizzante sia stata intrapresa con molto desiderio e aspettative, in seguito soddisfatte. Per il futuro la parte attrice ha chiaramente espresso e manifestato la volontà di continuare la terapia ormonale per il mantenimento della sua condizione fisica e di non voler avere un corpo maschile, un'identità di genere maschile ed un nome maschile.
SI può dire, quindi, che il consolidamento della sua identità di genere femminile gli ha conferito una condizione di benessere psicofisico sempre più soddisfacente.
È emerso infatti che ella vive sempre meglio col proprio corpo, dopo aver introdotto modificazione che hanno mutato i caratteri sessuali secondari, percependo un maggiore equilibrio tra l'aspetto fisico e la percezione psicologica femminile, considerandola stabile, integrata e certamente irreversibile. L'interrogatorio libero della parte. La presenza all'udienza della parte ed il suo libero interrogatorio rappresentano preziosi elementi forniti direttamente al giudice (di cui questi può servirsi ai fini della decisione), in considerazione proprio della particolare natura del giudizio e della estrema personalizzazione di questo. L'istante, presente all'udienza, è stato sottoposto ed interrogatorio libero da parte del G.I., presentandosi come soggetto già esteriormente appartenente a sesso diverso da quello risultante dai suoi dati anagrafici. Nel corso di quello che è stato, sostanzialmente, un dialogo, tra giudice e parte, quest'ultima ha mostrato la sua, già consolidata, convinzione di appartenenza al genere nel quale si chiede giudizialmente la rettificazione, tanto da aver assunto con limpida evidenza l'immagine esteriore del sesso femminile (aspetto, voce, comportamento). La sua esperienza di vita, fin dall'infanzia, ha visto l'istante sentirsi di sesso diverso e nell'identificarsi in tale diverso genere ha riscontrato, col tempo, una sua armonia ed il raggiungimento di un equilibrio psichico che si è consolidato negli anni, fino a giungere ad un percorso univoco e diretto al mutamento del sesso. Invero, anche nei suoi rapporti sociali, in famiglia, nell'ambito dei rapporti di tipo amicale, come sul posto di lavoro e di studio (dunque in quello che, in un'espressione ampia, può definirsi nel sentire sociale), all'attore è pacificamente riconosciuta già l'identità femminile, con l'attribuzione del nome , con l'ammissione alla carriera alias da parte dell'Università. Parte_2 Allo stesso tempo, il suo complessivo stato di sereno equilibrio nell'identificazione in soggetto di genere diverso da quello anagrafico, è stato raggiunto senza che il ricorso ad un intervento chirurgico si sia mai palesato come indispensabile: anzi, l'approdo al quale l'istante è già, stabilmente, giunto, non ha richiesto se non quegli interventi di chirurgia estetica (quindi relativi a caratteri sessuali secondari).
In una simile condizione già consolidatasi, parte attrice non ha mai formulato domanda di autorizzazione all'intervento di mutamento di sesso, se non all'udienza del 26-11-2024 di precisazione delle conclusioni.
pagina 9 di 10 La domanda è inammissibile in quanto tardiva, e d'altra parte La Corte Costituzionale con la sentenza n. 143 del 2024 ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La Corte ha infatti osservato che, potendo il percorso di transizione di genere «compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico», la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che «avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione». In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost., in quanto «non corrisponde più alla ratio legis». Considerata la natura istituzionale di contraddittore necessario rivestita dal P.M., a fronte della non contestazione della domanda, si ritiene rispondente a giustizia non assumere provvedimenti sulle spese di giudizio. Invece il compenso del ctu va posto a carico dell'attore, ma, essendo l'attore ammesso al
PSS, in ultima analisi a carico dell'Erario come da separato decreto di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 - attribuisce a nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
e residente a [...], a norma degli artt.1 C.F._1 ss. Legge 14 aprile 1982, n.164, il sesso femminile, attribuendogli il nome di , così Parte_2 rettificando l'atto di nascita ove vi è enunciato il sesso maschile ed il nome , ordinando Parte_1 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto, ove l'atto di nascita è stato trascritto (Bologna), di procedere alla rettificazione nel relativo registro;
2 – dichiara inammissibile in quanto tardiva ogni altra domanda;
3 - Nulla sulle spese legali, mentre il compenso del ctu va posto a carico dell'attore, ammesso al PSS, come già liquidato in separato decreto, che prevede altresì la conseguente messa a carico dell'Erario.
Bologna, 4-12-2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Bruno Perla
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