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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 06/07/2025, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 2339/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a n. 2339/2019 R.G., passata in decisione all'udienza del 17.12.2024.
Oggetto: - Risarcimento danni -
TRA
(cod. fisc.: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. M. Pagliara
ATTRICE
E
(p.i.: Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. L. Miranda
DELL'AQUILA
[...]
Parte_2
CONTUMACI
CONVENUTI
All'udienza del 17.12.2024 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e alle rispettive deduzioni contenute nei verbali di udienza;
____________________ IN FATTO
Con atto di citazione notificato in data 16-17.05.2019, la Sig.ra Parte_1 riferiva di essere rimasta vittima di un sinistro stradale il giorno 04.05.2017 in Brindisi, alle ore 16,45 circa, in Via Indipendenza (strada a senso unico di marcia) in corrispondenza dei civici 30-30°. Precisava che, dopo aver parcheggiato la propria auto in uno stallo blu, sul lato sinistro di Via Indipendenza, era scesa per attraversare la strada e raggiungere il marciapiedi opposto, allorché era stata investita dalla Ford targata DB640CY, di proprietà di , assicurata per la Parte_2 [...]
con e nell'occasione condotta da , che CP_2 Controparte_1 Parte_2 procedeva a marcia indietro, pur essendo la strada a senso unico. Lamentava che, in conseguenza dell'investimento subito, aveva riportato la frattura del piatto tibiale del ginocchio sinistro, che da tale lesione le erano derivate innumerevoli complicazioni e che aveva subito danno biologico permanente pari al 10% e di giorni 300 di ITP. Tanto premesso, citava a comparire davanti a questo Tribunale , Controparte_1
e , chiedendo condannarsi i convenuti in Parte_2 Parte_2 solido al pagamento in proprio favore, a titolo di risarcimento dei danni, della somma di € 49.036,16 oltre accessori, nonchè alla rifusione delle spese processuali. I signori e , regolarmente Parte_2 Parte_2 citati in giudizio rimanevano contumaci. Si costituiva quale compagnia di assicurazione responsabile Controparte_1 per la r.c. auto del veicolo Ford targato DB640CY, e contestava la ricostruzione del sinistro, assumendo che la sig.ra fosse quanto meno corresponsabile nella Pt_1 causazione del sinistro, per non avere prestato la dovuta attenzione nell'attraversare la strada a piedi;
inoltre, contestava nel quantum le pretese risarcitorie di parte attrice.
Prodotta varia documentazione, esperite prove orali e CTU medico legale;
da ultimo la causa era trattenuta per la decisione definitiva, previa assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
IN DIRITTO
Dalla deposizione della teste (figlia dell'attrice) presente a bordo Tes_1 dell'auto condotta dalla stessa attrice, è emerso che la signora Parte_1
“scendeva dalla macchina e passava dalla parte anteriore della vettura e quindi, dopo avere guardato alla propria destra se provenivano veicoli, iniziava ad attraversare la strada, che era ed è ancora a senso unico, per raggiungere il parchimetro ubicato sul marciapiede opposto…la vettura Ford che ha attinto mia madre era in doppia fila davanti alla nostra autovettura e, al momento dell'attraversamento di mia madre detta autovettura procedeva in retromarcia senza avvedersi della presenza di mia madre e la investiva. Mia madre, una volta colpita alla gamba sinistra, cadeva per terra”.
Dalla documentazione clinica in atti risulta che l'attrice, subito dopo essere stata investita, era stata accompagnata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Perrino di Brindisi, ove era stata affidata alle cure dei sanitari i quali, dopo avere eseguito gli esami diagnostici, avevano disposto il ricovero con la seguente diagnosi: ”frattura piatto tibiale ginocchio sinistro”. L'attrice produceva la seguente documentazione sanitaria: 1) Referto visita ortopedica a cura del dott. e relativa ricevuta n. 487/19 del Pt_3
19.09.2019; referto raggi al ginocchio e relativa fattura n. 7102 del 25.09.2019; fattura n. 205/2019 del 18.10.2019 per sedute kinesiterapia;
2) Referto visita ortopedica a cura del dott. e relativa ricevuta n. 558/19 del Pt_3
23.10.2019; scontrino fiscale del 13.11.2019; fattura n. 219/19 del 28.11.2019 per sedute tecarterapia e kinesiterapia;
3) Referto visita ortopedica a cura del dott. e relativa ricevuta n. 644/19 del Pt_3
10.12.2019; scontrino fiscale del 14.12.2019; ricevuta n. 6/20 del 24.01.2020 per sedute kinesiterapia;
4) Referto visita ortopedica a cura del dott. e relativa ricevuta n. 72/2020 del Pt_3
18.02.2020; fattura n. 767/20 del 31.12.2020 per sedute di rinforzo;
5) Referto visita ortopedica a cura del dott. e relativa ricevuta n. 17/21 del Pt_3
21.01.2021.
Nessun dubbio sulla esclusiva responsabilità del conducente della vettura Ford targata DB640CY il quale, essendo fermo in doppia fila sul margine della strada, nel partire improvvisamente in retromarcia, non si accorgeva che proprio in quel momento, nelle immediate vicinanze del lato posteriore della sua vettura, l'attrice stava attraversando la strada. La colpa del conducente della suddetta vettura Ford consiste nella grave imprudenza di avere omesso di verificare (prima di partire in retromarcia) che dietro alla sua vettura non vi fosse la presenza di pedoni.
Nessuna colpa è invece ascrivibile all'attrice, atteso che (come riferito dalla teste escussa) la stessa, nell'attraversare la strada, aveva prestato la dovuta attenzione, in quanto aveva iniziato l'attraversamento solo “dopo avere guardato alla propria destra se provenivano veicoli”; d'altra parte l'attrice non poteva assolutamente prevedere che l'auto Ford targata DB640CY (ferma in doppia fila) sarebbe partita in retromarcia proprio in quel frangente e cioè mentre essa si stava accingendo a transitare a piedi passando nelle immediate vicinanze del lato posteriore di detta vettura.
Pertanto, deve essere affermata la responsabilità esclusiva e solidale dei convenuti rispetto al sinistro oggetto di causa.
La CTU medico legale, esperita a cura del dott. , ha consentito Persona_1 di accertare che vi è perfetta compatibilità fra la dinamica del sinistro (come innanzi ricostruita) e la tipologia di lesioni riportate dall'attrice, come certificate nella documentazione sanitaria innanzi richiamata. Inoltre, il CTU ha verificato che le suddette lesioni hanno determinato il seguente danno biologico: 1) In occasione del sinistro stradale di cui è causa riportò trauma contusivo di ginocchio sn con frattura di emipiatto tibiale
2) Dall'anamnesi raccolta non sono emerse condizioni patologiche particolari tali da incidere sull'attuale valutazione.
3) Le lesioni descritte hanno comportato un periodo di una incapacità temporanea di attendere alle ordinarie occupazioni (danno biologico temporaneo) che può essere quantificato e qualificato come segue: • ITT 15 (quindici) giorni relativi ai ricoveri ospedalieri
• • ITP 75% 60(sessanta) giorni
• • ITP 50% 60(sessanta)giorni
• • ITP 25% 60 (sessanta) giorni Sempre in conseguenza del trauma deriva un'attendibile sindrome algodisfunzionale di ginocchio sn valutabile come danno biologico nella misura del 9 % (nove punti percentuali). 4) I postumi permanenti descritti NON pregiudicano la capacità lavorativa dichiara casalinga
5) Presenti spese mediche da ritenere congrue come da richiesta
Tenuto conto che l'attrice all'epoca del sinistro aveva l'età di 43 anni e applicando le tabelle di valutazione delle lesioni micro-permanenti previste dall'art. 139 co. 5 del codice delle assicurazioni private, come aggiornate con D.M. 16/07/2024 del Ministero delle Imprese pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 173 del 25/07/2024 in vigore dal 9 agosto 2024, si perviene alla seguente liquidazione dei danni oggetto di esame:
Calcolo Danno Biologico di Lieve Entità
Tabella di riferimento 2024-2025
Età del danneggiato alla data del sinistro 43 anni Percentuale di invalidità permanente 9% Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 60 Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 16.373,61
Invalidità temporanea totale € 828,60
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.485,80
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.657,20
Invalidità temporanea parziale al 25% € 828,60 Totale danno biologico temporaneo € 5.800,20
Spese mediche € 5.109,33
TOTALE GENERALE: € 27.283,14 La liquidazione che precede deve intendersi attualizzata ad oggi e pertanto ad essa vanno aggiunti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali di mora con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.
Pertanto, i convenuti devono essere condannati al pagamento in favore di
, a titolo di risarcimento dei danni, della somma di euro 27.283,14 Parte_1 oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali di mora con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.
Alla soccombenza segue, infine, la condanna dei convenuti in solido al pagamento delle spese di CTU e alla rifusione delle spese processuali in favore di
, nella misura di complessivi euro 8.216,00 di cui euro 600,00 per Parte_1 spese ed euro 7.616,00 per compensi di avvocato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi nel giudizio promosso da contro , Parte_1 Controparte_1
e , dichiara i convenuti in solido Parte_2 Parte_2 responsabili esclusivi del sinistro stradale oggetto di causa. Per l'effetto, condanna in solido , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 [...]
e al pagamento in favore di Parte_2 Parte_2 Parte_1
(a titolo di risarcimento dei danni) della somma di euro 27.283,14, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali di mora con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo, nonchè al pagamento delle spese di CTU del presente giudizio e alla rifusione delle spese processuali in favore dell'attrice, nella misura di complessivi euro 8.216,00 di cui euro 600,00 per spese ed euro 7.616,00 per compensi di avvocato. Brindisi, 06.07.2025
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a n. 2339/2019 R.G., passata in decisione all'udienza del 17.12.2024.
Oggetto: - Risarcimento danni -
TRA
(cod. fisc.: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. M. Pagliara
ATTRICE
E
(p.i.: Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. L. Miranda
DELL'AQUILA
[...]
Parte_2
CONTUMACI
CONVENUTI
All'udienza del 17.12.2024 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e alle rispettive deduzioni contenute nei verbali di udienza;
____________________ IN FATTO
Con atto di citazione notificato in data 16-17.05.2019, la Sig.ra Parte_1 riferiva di essere rimasta vittima di un sinistro stradale il giorno 04.05.2017 in Brindisi, alle ore 16,45 circa, in Via Indipendenza (strada a senso unico di marcia) in corrispondenza dei civici 30-30°. Precisava che, dopo aver parcheggiato la propria auto in uno stallo blu, sul lato sinistro di Via Indipendenza, era scesa per attraversare la strada e raggiungere il marciapiedi opposto, allorché era stata investita dalla Ford targata DB640CY, di proprietà di , assicurata per la Parte_2 [...]
con e nell'occasione condotta da , che CP_2 Controparte_1 Parte_2 procedeva a marcia indietro, pur essendo la strada a senso unico. Lamentava che, in conseguenza dell'investimento subito, aveva riportato la frattura del piatto tibiale del ginocchio sinistro, che da tale lesione le erano derivate innumerevoli complicazioni e che aveva subito danno biologico permanente pari al 10% e di giorni 300 di ITP. Tanto premesso, citava a comparire davanti a questo Tribunale , Controparte_1
e , chiedendo condannarsi i convenuti in Parte_2 Parte_2 solido al pagamento in proprio favore, a titolo di risarcimento dei danni, della somma di € 49.036,16 oltre accessori, nonchè alla rifusione delle spese processuali. I signori e , regolarmente Parte_2 Parte_2 citati in giudizio rimanevano contumaci. Si costituiva quale compagnia di assicurazione responsabile Controparte_1 per la r.c. auto del veicolo Ford targato DB640CY, e contestava la ricostruzione del sinistro, assumendo che la sig.ra fosse quanto meno corresponsabile nella Pt_1 causazione del sinistro, per non avere prestato la dovuta attenzione nell'attraversare la strada a piedi;
inoltre, contestava nel quantum le pretese risarcitorie di parte attrice.
Prodotta varia documentazione, esperite prove orali e CTU medico legale;
da ultimo la causa era trattenuta per la decisione definitiva, previa assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
IN DIRITTO
Dalla deposizione della teste (figlia dell'attrice) presente a bordo Tes_1 dell'auto condotta dalla stessa attrice, è emerso che la signora Parte_1
“scendeva dalla macchina e passava dalla parte anteriore della vettura e quindi, dopo avere guardato alla propria destra se provenivano veicoli, iniziava ad attraversare la strada, che era ed è ancora a senso unico, per raggiungere il parchimetro ubicato sul marciapiede opposto…la vettura Ford che ha attinto mia madre era in doppia fila davanti alla nostra autovettura e, al momento dell'attraversamento di mia madre detta autovettura procedeva in retromarcia senza avvedersi della presenza di mia madre e la investiva. Mia madre, una volta colpita alla gamba sinistra, cadeva per terra”.
Dalla documentazione clinica in atti risulta che l'attrice, subito dopo essere stata investita, era stata accompagnata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Perrino di Brindisi, ove era stata affidata alle cure dei sanitari i quali, dopo avere eseguito gli esami diagnostici, avevano disposto il ricovero con la seguente diagnosi: ”frattura piatto tibiale ginocchio sinistro”. L'attrice produceva la seguente documentazione sanitaria: 1) Referto visita ortopedica a cura del dott. e relativa ricevuta n. 487/19 del Pt_3
19.09.2019; referto raggi al ginocchio e relativa fattura n. 7102 del 25.09.2019; fattura n. 205/2019 del 18.10.2019 per sedute kinesiterapia;
2) Referto visita ortopedica a cura del dott. e relativa ricevuta n. 558/19 del Pt_3
23.10.2019; scontrino fiscale del 13.11.2019; fattura n. 219/19 del 28.11.2019 per sedute tecarterapia e kinesiterapia;
3) Referto visita ortopedica a cura del dott. e relativa ricevuta n. 644/19 del Pt_3
10.12.2019; scontrino fiscale del 14.12.2019; ricevuta n. 6/20 del 24.01.2020 per sedute kinesiterapia;
4) Referto visita ortopedica a cura del dott. e relativa ricevuta n. 72/2020 del Pt_3
18.02.2020; fattura n. 767/20 del 31.12.2020 per sedute di rinforzo;
5) Referto visita ortopedica a cura del dott. e relativa ricevuta n. 17/21 del Pt_3
21.01.2021.
Nessun dubbio sulla esclusiva responsabilità del conducente della vettura Ford targata DB640CY il quale, essendo fermo in doppia fila sul margine della strada, nel partire improvvisamente in retromarcia, non si accorgeva che proprio in quel momento, nelle immediate vicinanze del lato posteriore della sua vettura, l'attrice stava attraversando la strada. La colpa del conducente della suddetta vettura Ford consiste nella grave imprudenza di avere omesso di verificare (prima di partire in retromarcia) che dietro alla sua vettura non vi fosse la presenza di pedoni.
Nessuna colpa è invece ascrivibile all'attrice, atteso che (come riferito dalla teste escussa) la stessa, nell'attraversare la strada, aveva prestato la dovuta attenzione, in quanto aveva iniziato l'attraversamento solo “dopo avere guardato alla propria destra se provenivano veicoli”; d'altra parte l'attrice non poteva assolutamente prevedere che l'auto Ford targata DB640CY (ferma in doppia fila) sarebbe partita in retromarcia proprio in quel frangente e cioè mentre essa si stava accingendo a transitare a piedi passando nelle immediate vicinanze del lato posteriore di detta vettura.
Pertanto, deve essere affermata la responsabilità esclusiva e solidale dei convenuti rispetto al sinistro oggetto di causa.
La CTU medico legale, esperita a cura del dott. , ha consentito Persona_1 di accertare che vi è perfetta compatibilità fra la dinamica del sinistro (come innanzi ricostruita) e la tipologia di lesioni riportate dall'attrice, come certificate nella documentazione sanitaria innanzi richiamata. Inoltre, il CTU ha verificato che le suddette lesioni hanno determinato il seguente danno biologico: 1) In occasione del sinistro stradale di cui è causa riportò trauma contusivo di ginocchio sn con frattura di emipiatto tibiale
2) Dall'anamnesi raccolta non sono emerse condizioni patologiche particolari tali da incidere sull'attuale valutazione.
3) Le lesioni descritte hanno comportato un periodo di una incapacità temporanea di attendere alle ordinarie occupazioni (danno biologico temporaneo) che può essere quantificato e qualificato come segue: • ITT 15 (quindici) giorni relativi ai ricoveri ospedalieri
• • ITP 75% 60(sessanta) giorni
• • ITP 50% 60(sessanta)giorni
• • ITP 25% 60 (sessanta) giorni Sempre in conseguenza del trauma deriva un'attendibile sindrome algodisfunzionale di ginocchio sn valutabile come danno biologico nella misura del 9 % (nove punti percentuali). 4) I postumi permanenti descritti NON pregiudicano la capacità lavorativa dichiara casalinga
5) Presenti spese mediche da ritenere congrue come da richiesta
Tenuto conto che l'attrice all'epoca del sinistro aveva l'età di 43 anni e applicando le tabelle di valutazione delle lesioni micro-permanenti previste dall'art. 139 co. 5 del codice delle assicurazioni private, come aggiornate con D.M. 16/07/2024 del Ministero delle Imprese pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 173 del 25/07/2024 in vigore dal 9 agosto 2024, si perviene alla seguente liquidazione dei danni oggetto di esame:
Calcolo Danno Biologico di Lieve Entità
Tabella di riferimento 2024-2025
Età del danneggiato alla data del sinistro 43 anni Percentuale di invalidità permanente 9% Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 60 Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 16.373,61
Invalidità temporanea totale € 828,60
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.485,80
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.657,20
Invalidità temporanea parziale al 25% € 828,60 Totale danno biologico temporaneo € 5.800,20
Spese mediche € 5.109,33
TOTALE GENERALE: € 27.283,14 La liquidazione che precede deve intendersi attualizzata ad oggi e pertanto ad essa vanno aggiunti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali di mora con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.
Pertanto, i convenuti devono essere condannati al pagamento in favore di
, a titolo di risarcimento dei danni, della somma di euro 27.283,14 Parte_1 oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali di mora con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.
Alla soccombenza segue, infine, la condanna dei convenuti in solido al pagamento delle spese di CTU e alla rifusione delle spese processuali in favore di
, nella misura di complessivi euro 8.216,00 di cui euro 600,00 per Parte_1 spese ed euro 7.616,00 per compensi di avvocato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi nel giudizio promosso da contro , Parte_1 Controparte_1
e , dichiara i convenuti in solido Parte_2 Parte_2 responsabili esclusivi del sinistro stradale oggetto di causa. Per l'effetto, condanna in solido , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 [...]
e al pagamento in favore di Parte_2 Parte_2 Parte_1
(a titolo di risarcimento dei danni) della somma di euro 27.283,14, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali di mora con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo, nonchè al pagamento delle spese di CTU del presente giudizio e alla rifusione delle spese processuali in favore dell'attrice, nella misura di complessivi euro 8.216,00 di cui euro 600,00 per spese ed euro 7.616,00 per compensi di avvocato. Brindisi, 06.07.2025
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo