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Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/01/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 16.1.2025 dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., alla luce delle conclusioni come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6951/2022 R.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...], c.f. rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
per procura in atti, dall'avv. Salvatore Torrisi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in TA, via G. D'Annunzio n. 125; Ricorrente
CONTRO
, c.f. , con sede in Roma viale Trastevere n. 76/A, Controparte_1 P.IVA_1
in persona del patrocinato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di TA , presso CP_2
i cui uffici siti in Via Vecchia Ognina n. 149 è ex lege domiciliato;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.7.2022, il ricorrente in epigrafe indicato, in qualità di assistente tecnico di laboratorio di cucina presso il plesso distaccato di Trecastagni (CT) dell'Istituto
Professionale Statale per i Servizi Alberghieri e Turistici “Rocco Chinnici”, con sede legale in Nicolosi
(CT), ha adito il Tribunale di TA, in funzione di giudice del lavoro, esponendo: a) che con lettera dell'11.4.2022 gli è stato contestato dal dirigente scolastico che il giorno 24.3.2022, precisamente alle ore 12:50, si era allontanato dall'istituto scolastico senza preventiva autorizzazione;
b) che con la medesima lettera gli è stato, altresì, contestato - in modo generico e senza alcun riferimento di tempo e di luogo - un presunto comportamento negligente, inossequioso, carente di professionalità
e avente scarso rispetto nei confronti dei colleghi, dei docenti e degli studenti;
c) che, formalmente invitato a comparire presso l'ufficio del dirigente scolastico, onde far valer le proprie giustificazioni, in sede di audizione, confortata dal contestuale deposito di apposita memoria difensiva, ha contestato ogni addebito, negando recisamente di essersi allontanato dall'istituto nel giorno ed all'orario suddetti e precisando che nello specifico frangente, oramai libero da ogni attività di compresenza in aula e disponibile comunque sino alle ore 14:00, si era soffermato per pochissimi minuti innanzi all'ingresso dell'Istituto scolastico in compagnia di un conoscente, lasciato volontariamente sulla soglia per via della normativa anti Covid-19 all'epoca dei fatti ancora in vigore;
d) che all'esito dell'istruttoria espletata in sede di comparizione è risultata la conferma che lo stesso, ormai libero dall'impegno delle lezioni e della compresenza in aula, terminato esattamente alle ore
12:30, in occasione dell'episodio contestatogli si era trattenuto innanzi l'ingresso senza mai realmente allontanarsi dalla scuola, mentre alcunchè è stato rilevato di più preciso in ordine a suoi presunti comportamenti contrastanti con il codice comportamentale;
per cui ha insistito per l'annullamento della contestazione di addebito mossagli e per la sua archiviazione;
e) che, con nota datata 28.5.2022, malgrado le superiori difese avessero ampiamente chiarito tutto quanto occorso nell'occasione contestata, escludendo la sua assenza dal posto di lavoro ed evidenziando la genericità ed inammissibilità di questa siccome delle ulteriori contestazioni contestualmente mossegli, a conclusione del procedimento disciplinare avviato gli è stata ugualmente comminata la sanzione del rimprovero scritto impugnata con la proposizione del presente giudizio.
In diritto il ricorrente ha eccepito l'illegittimità, sotto diversi profili, del provvedimento disciplinare inflittogli, stante l'asserita inesistenza materiale e giuridica del fatto dell'allontanamento non autorizzato specificamente contestatogli, la sua irrilevanza disciplinare, oltre che la genericità delle ulteriori contestazioni disciplinari contestualmente ascrittegli. Ha eccepito, altresì, la violazione del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 55, comma 2, nella parte in cui prevede che nel pubblico impiego contrattualizzato il datore di lavoro dia pubblicità, mediante affissione, al codice disciplinare.
Tanto premesso, parte ricorrente ha quindi chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “- dichiarare nulla, inefficace, annullabile, illegittima, invalida ed illecita la sanzione disciplinare del rimprovero scritto intimata al ricorrente in data 28/05/2022 dal Dirigente Scolastico dell'Istituto
Professionale Statale per i Servizi Alberghieri e Turistici “Rocco Chinnici”, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Nicolosi, via F.lli Gemmellaro snc, poiché fondata su circostante inesistenti e comunque disciplinarmente irrilevanti con la conseguente condanna del
, in persona del Ministro pro tempore, alla rimozione degli effetti della Controparte_1
sanzione; - in via subordinata dichiarare nulla, inefficace, annullabile, illegittima, invalida ed illecita la sanzione disciplinare del rimprovero scritto intimata al ricorrente in data 28/05/2022 dal Dirigente
Scolastico dell'Istituto Professionale Statale per i Servizi Alberghieri e Turistici “Rocco Chinnici”, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Nicolosi, via F.lli Gemmellaro snc, poiché intimata in violazione del disposto dell'art. 55 del d.lgs. n. 150 del 2009 e del procedimento disciplinare relativo al pubblico impiego contrattualizzato con la conseguente condanna del
, in persona del Ministro pro tempore, alla rimozione degli effetti della Controparte_1
sanzione; - Con vittoria di spese e compensi del giudizio, da distrarre, ai sensi e per gli effetti dell'art.
93 c.p.c., a favore del sottoscritto avvocato, il quale dichiara di avere anticipato le prime e senza avere percepito i secondi”.
Il , sebbene ritualmente evocato in giudizio, si è costituito Controparte_1
tardivamente, contestando il fondamento della domanda attorea e chiedendone il rigetto, con la consequenziale conferma, per l'effetto, della sanzione disciplinare irrogata al dipendente.
Nessuno si è costituito, invece, per l'Istituto Professionale Statale per i Servizi Alberghieri e Turistici
“Rocco Chinnici”, del quale parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la contumacia.
La causa è stata istruita documentalmente ed a mezzo dell'audizione dei testimoni indicati da parte del ricorrente e, sostituita l'udienza del 16.1.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, viene definita nei termini che seguono.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento della legittimità o meno della sanzione disciplinare conservativa del rimprovero scritto comminata a carico del docente ricorrente il 20.5.2022.
In via preliminare, va ritenuto il difetto di legittimazione passiva dell'Istituto scolastico convenuto.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, “anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59/1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli Istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato,
a cui l'art. 15 del D.P.R. n. 275/1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale,
e non con i singoli Istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del
, mentre difetta la legittimazione passiva del singolo Istituto” (Cass. 21.3.2011 n. 6372; CP_1
nello stesso senso, v. Cass. 15.10.2010 n. 21276; Cass. 28.7.2008 n. 20521; Cass. 10.5.2005 n. 9752;
App. Torino n. 61/2012; App. Torino n. 940/12).
Deve, pertanto, essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'Istituto Professionale
Statale per i Servizi Alberghieri e Turistici “Rocco Chinnici”, per essere unicamente legittimato al presente giudizio il . Controparte_1
Nel merito, il ricorso appare fondato e va accolto per quanto di ragione. La sanzione disciplinare oggetto del presente giudizio si manifesta illegittima, stante l'irrilevanza disciplinare del fatto specificamente contestato al ricorrente.
L'episodio che ha determinato la contestazione in questione è costituito dal denunciato allontanamento del dipendente dal posto di lavoro, peraltro per pochissimi minuti, senza la preventiva autorizzazione da parte del dirigente scolastico.
Sostiene il ricorrente di non avere realmente mai abbandonato il posto di lavoro, essendosi semplicemente soffermato con un conoscente dinanzi all'ingresso della scuola, e non al suo interno del perimetro dell'istituto per motivi peraltro strettamente sanitari legati alla situazione emergenziale pandemica ancora in corso in quel periodo, e per non più di cinque minuti, senza comunque che con il suo comportamento possa avere arrecato il benché nocumento all'attività didattica, che, nello specifico frangente non gli era più neppure richiesto di svolgere, né, data la brevità dell'allontanamento, a quell'ulteriore attività che dalle ore 12:30 fino alle ore 14:00 è tenuto a svolgere al termine delle lezioni pratiche in cucina.
Ebbene, tale ricostruzione - che, per quanto concerne più specificamente l'entità, in termini prettamente di distanza, dell'allontanamento fisico del lavoratore dal posto di lavoro, non appare smentita neppure dal dirigente scolastico, il quale, in sede di contestazione dell'episodio, ha affermato di avere visto il dipendente “prima dell'accesso al plesso ………….che discuteva con un'altra persona” - è stata confermata dai testi escussi all'udienza del 24.10.2023, dalle cui dichiarazioni è emersa la verosimiglianza della tesi propugnata dal ricorrente circa il suo allontanamento dall'aula di lezione solo per pochissimi minuti. Infatti, entrambi i testi hanno concordemente attestato la perdurante presenza in Istituto (teste : “D.R. sull'art. 1 Testimone_1
del capitolato di prova di cui al ricorso introduttivo. E' vero che il signor il giorno 24 marzo Parte_1
2022 era presente nel plesso dell'Istituto resistente …. Di ciò sono sicuro in quanto ricordo che era un giovedì ed anche io mi trovavo nel plesso. Non ricordo che sia successo qualche cosa in particolare.”; “D.R. sull'art. 2 del capitolato di prova di cui al ricorso introduttivo. Ricordo bene che il signor quel giorno non si è assentato né si è allontanato dal plesso dell'Istituto, ricordo Parte_1
che egli era sempre davanti alla porta in cucina, essendoci quel giorno esercitazione.”; teste
[...]
: “D.R. sull'art. 1 del capitolato di prova di cui al ricorso introduttivo. Premetto che ricordo la Tes_2
data del 24 marzo 2022, in quanto vi è stato un episodio che ha riguardato il preside e il Parte_2
SI : è successo cioè che il preside appena arrivato ha cercato il signor e il Parte_1 Parte_1
collaboratore scolastico aveva risposto che si trovava nel laboratorio cucina, confermata Tes_1
anche da me, entrato in tale laboratore il preside ed il signor avevano parlato a voce alta, Parte_1 cosa mai verificatasi in altra occasione. Il signor quindi nella data in questione era presso il Parte_1
plesso dell'Istituto in Trecastagni.”), non essendosi neppure accorti, data evidentemente l'esiguità del tempo dell'allontanamento in questione, che egli possa avere abbandonato l'aula, anche per il brevissimo frangente ammesso dal ricorrente, per scambiare qualche battuta con chicchessia davanti all'ingresso della Scuola.
A tal ultimo riguardo è significativo quanto riferito sul punto dal teste , all'epoca dei fatti Tes_1
collaboratore scolastico presso lo stesso istituto scolastico: “D.R. sull'art. 3 del capitolato di prova di cui al ricorso introduttivo. Non ho visto il signor soffermarsi sulla porta dell'Istituto con Parte_1
qualche persona. Io per la verità sono sempre rimasto nella mia postazione che si trova proprio all'ingresso della scuola”. Se il ricorrente si fosse effettivamente trattenuto per un tempo superiore rispetto ai pochi minuti ammessi innanzi all'ingresso della scuola, il teste , per motivi di servizio Tes_1
stazionando prevalentemente proprio in quel contesto di luogo, non avrebbe potuto non riscontrarne la presenza.
È, dunque, evidente come, nel caso in esame, non si sia verificato un vero e proprio ingiustificato abbandono del posto di lavoro, bensì unicamente un brevissimo allontanamento dalla postazione assegnata per il tempo strettamente necessario a recarsi all'ingresso della Scuola;
tale spostamento ha avuto luogo, secondo quanto prospettato in ricorso e non smentito dalla prova orale, dalle ore
12:50 alle ore 12:55, peraltro solo dopo il termine delle attività didattiche, avvenuto alle ore 12:30, con la conseguenza che non ha inciso sull'attività di controllo degli alunni.
Né, tantomeno, data l'esiguità del tempo dell'allontanamento dall'aula d'esercitazione, talmente breve da non essere stato neppure rilevato dai collaboratori scolastici ascoltati, il comportamento del dipendente ha potuto incidere in qualche modo sull'ulteriore attività che sistematicamente lo stesso è chiamato a svolgere dalle ore 12:30 alle ore 14:00, nella specifica occasione regolarmente espletata dal ricorrente.
Pure quest'ultima circostanza è risultata confermata all'esito dell'escussione testimoniale (teste
: “D.R. sull'art. 4 del capitolato di prova di cui al ricorso introduttivo. E' vero che il Testimone_1
ricorrente finisce le lezioni alle ore 12.30 e rimane a disposizione dell'Istituto fino alle ore 14.00, dove rimane regolarmente. Ricordo che quel giorno ha fatto la stessa cosa. Voglio aggiungere che il
ha il compito di sistemare tutto il laboratorio cucina, pulendola e sistemando tutto Parte_1
l'occorrente per le lezioni dell'indomani.”; teste : “sull'art. 4 del capitolato di prova di Testimone_2
cui al ricorso introduttivo. Non ricordo la circostanza, ricordo solo che quel giorno vi era in cucina esercitazioni;
comunque posso dire che il ogni giorno quando finiva la lezione il Parte_1 Parte_1
rimaneva nell'Istituto e si metteva in sala e organizzava il lavoro sul pc per i giorni successivi”.
Orbene, all'esito della complessiva istruttoria espletata è emerso che non solo il ricorrente non si è effettivamente assentato da scuola il giorno 24.3.2022, segnatamente alle ore 12:50, ma, altresì, che già esaurita l'attività di compresenza alle ore 12:30, lo stesso, fatto salvo il brevissimo frangente in cui ha sostanto innanzi all'ingresso della Scuola con il conoscente, è rimasto come sempre disponibile sino alle ore 14:00, senza che il brevissimo allontanamento dall'aula d'esercitazione per il tempo strettamente necessario a conferire con il conoscente abbia comportato la benchè “minima riduzione dell'attività lavorativa”, che, come testimoniato dai collaboratori, anche nella giornata in consederazione ha espletato regolarmente.
E' risultata, così, smentita anche l'affermazione della convenuta che ha sostenuto, in assenza di qualsiasi prova che sulla stessa incombeva fornire, che il ricorrente avrebbe anche cagionato un grave danno all'istituzione scolastica, per la conseguente riduzione della sua prestazione lavorativa.
Si tratta, dunque, di circostanza, quella relativa al contestato allontanamento ed agli effetti deleteri che ne sarebbero conseguiti per l'Istituto, tale da evidenziare, in mancanza della prova precisa da parte dell'amministrazione scolastica resistente dei danni asseritamente patiti per via di quel comportamento, la totale irrilevanza disciplinare della condotta posta in essere dal ricorrente, con conseguente illegittimità della sanzione che va, dunque, revocata con ogni conseguente provvedimento.
In definitiva, è difficile scorgere nel comportamento del ricorrente un fatto disciplinarmente rilevante, ancorché poi sanzionato in maniera minima dal dirigente.
In ragione di tutto quanto sopra esposto, va dunque dichiarata l'illegittimità della sanzione irrogata al ricorrente con provvedimento del 28 maggio 2022 Prot. Ris. N. 10751, che va annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo ai sensi del
D.M. 55/2014 (come modificato ex D.M. 147/2022), vanno poste a carico del resistente e CP_1
distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente;
nulla sulle spese nei confronti del contumace Istituto Professionale Statale per i Servizi Alberghieri e Turistici “Rocco Chinnici”.
P.Q.M.
Il Tribunale di TA, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella contumacia, che dichiara, dell'Istituto Professionale Statale per i Servizi Alberghieri e Turistici “Rocco
Chinnici”; dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'Istituto Professionale Statale per i Servizi Alberghieri
e Turistici “Rocco Chinnici”; dichiara illegittima e, per l'effetto, annulla la sanzione disciplinare del rimprovero scritto irrogata prot. ris. n. 10751 del 28 maggio 2022 comminata a dal Dirigente Scolastico Parte_1
dell'Istituto Professionale Statale per i Servizi Alberghieri e Turistici “Rocco Chinnici”, con sede legale in Nicolosi (CT); condanna il a rifondere le spese di lite in favore di parte Controparte_1
ricorrente, con distrazione ex art. 93 c.p.c., spese che si liquidano in € 2.695,00 per compensi, oltre contributo unificato (se dovuto e versato) ed oltre spese generali al 15%, IVA e CPA;
nulla dispone sulle spese nei confronti del contumace Istituto Professionale Statale per i Servizi
Alberghieri e Turistici “Rocco Chinnici”.
TA, 18.1.2025.
Il giudice del lavoro
dott. Marco A. Pennisi