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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/05/2025, n. 1351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1351 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2050/2022 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), nella qualità di genitore esercente la potestà su Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Messina presso lo Controparte_1 C.F._2
studio dell'avv. Teresa Notaro che la rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
e
(c.f. ), con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_2 P.IVA_1
domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Valeria
Giroldi e Antonello Monoriti del ruolo professionale per procura in atti,
resistente
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3
resistente contumace
oggetto: indennità di frequenza e handicap minore – fase di opposizione ATP.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 26 settembre 2019 nella qualità di genitore esercente la Parte_2
potestà su , lamentando l'ingiusta revoca a seguito della visita di revisione del Controparte_1
23 aprile 2019, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il godimento dell'indennità di frequenza e dei benefici in favore delle persone con handicap, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (proc. n. 4678/2019 r.g.). Nella resistenza dell'Istituto, contumace l' CP_3
veniva disposta ed espletata c.t.u. che escludeva il suddetto requisito. Parte ricorrente contestava
[...] tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, il 12 aprile 2022, proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della ctu e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento del beneficio. Nella resistenza dell' e contumacia dell' sostituita l'udienza del 15 maggio 2025 CP_2 CP_3
dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre premettere che secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, che si ritiene di condividere, nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva all' , avendo l'art. 20 del d.l. n. 78/2009 (conv. con l. n. CP_2
102/2009) trasferito all' sia la responsabilità ultima degli accertamenti sanitari in materia di invalidità CP_4
civile, sordità civile, handicap e disabilità, sia la legittimazione esclusiva a resistere alle domande aventi ad oggetto lo status di invalidità non riconosciuto in sede amministrativa (v. da ultimo Cass. n. 2433/2023).
2.1.- Inoltre, va pure chiarito che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario (v. da ultimo Cass. n. 30926/2022).
Invero nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222/1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, u.c., c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. Resta quindi avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi
“extrasanitari” (se non ai limitati fini della verifica dell'interesse ad agire) e, quindi, anche il potere del giudice di emettere sentenza di accertamento del diritto e di condanna alla prestazione (v. in termini Cass. n.
31164/2022).
3.- Nel merito, il c.t.u. nominato in ATP e richiamato in questa fase ha infine accertato che la minore è affetta da “disturbo misto della capacità scolastiche (dislessia-disortografia-discalculia)”, precisando che
“La periziata sottoposta a visita neuropsichiatrica infantile presenta un profilo di funzionamento per quanto riguarda le competenze cognitive, le capacità di ragionamento, linguistiche, mnestiche, attentive, ecc. che si colloca nei limiti della media pertanto ci consente di poter dichiarare che in essa non persiste una compromissione nell'espletamento dei compiti e delle funzioni proprie della sua età ,e pertanto a mio avviso in atto la periziata non è meritevole della indennità di frequenza ed inoltre non le Controparte_1
compete il benefico della L.104/92 art. 3 comma 1 poiché non presenta una minorazione psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.”
In merito ai motivi di opposizione, ha precisato che “… la patologia della ricorrente che aveva dato luogo al riconoscimento delle prestazioni precedenti alla verifica non erano presenti alla data della visita di verifica del 23-4-2019 effettuata dalla Commissione Medica Legale dell' La ricorrente presentava una CP_2
patologia che riguarda l'apparato neuropsichico che è data da: “Disturbo specifico dello dell'apprendimento della lettura, scrittura e calcolo (dislessia, disortografia, discalculia) di grado moderato”.
Dal riesame dell'elaborato si evidenzia che la ricorrente è stata sottoposta in data 5-9-19 a visita neuropsichiatrica infantile e presentava un profilo di funzionamento per quanto riguarda le competenze cognitive, linguistiche e meta-fonologiche, visuo-spaziali, attentive, mnestiche, ecc. nei limiti della media pertanto ci consente di poter dichiarare che in essa non persisteva una compromissione nell'espletamento dei compiti e delle funzioni proprie della sua età, pertanto a mio avviso posso affermare che la ricorrente presentava un “ Disturbo specifico dell'apprendimento della lettura, scrittura e calcolo (dislessia, disortografia, discalculia) di grado moderato” ed inoltre tutto ciò confermato dalla visita neuropsichiatrica infantile con test rilasciata il 30-8-2021 dal DSM dell' Dott. con CP_3 Persona_1
diagnosi di: “disturbo misto delle capacità scolastiche (dislessia, disortografia, discalculia)”.
Concludendo possiamo confermare che la SI.ra non presentava i requisiti Controparte_1
sanitari per la conferma dei benefici richiesti (indennità di frequenza e benefici della L.104/92 art.3 comma
1) a far data dalla sospensione (23-4-2019).”.
L'accertamento effettuato dal dr. persuasivo perché basato su dati oggettivi e sorretto da Per_2
congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso.
In mancanza di nuove certificazioni che attestino eventuali aggravamenti, non si ritiene dunque di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né disporre il rinnovo delle indagini (sul punto v. Cass m.
5277/2006 e n. 23413/2011). Non si ravvisano invero errori diagnostici nè la mancata valutazione di patologie esistenti (cfr. sul punto Cass. n. 30522/2024).
La domanda va quindi respinta, con assorbimento di ogni altra eccezione.
3.- Ricorrendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. c.p.c. alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di entrambe le fasi del giudizio. Restano quindi a definitivo carico dell' le CP_2
spese della c.t.u., liquidate separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la contumacia dell' CP_3
2) rigetta la domanda;
3) compensa le spese del giudizio.
Messina, 16.5.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro