Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 08/05/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R. G. n. 20068 / 2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Nel procedimento iscritto al n. RG 20068/2013, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall' avv. Nunziata Giuffrida, nell'interesse del convenuto dott. , dagli avv. Melangela Scolaro e Elena Moro Controparte_1 nell'interesse dell'attrice sulla scorta del decreto di Parte_1 regolamentazione dell'udienza adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 29.01.2025, (fissata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc con provvedimento del 09.12.2021 poi reiterato), pronuncia la seguente
SENTENZA tra
(c. f.: ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...]8, elettivamente domiciliata in Terme Vigliatore via XXVIII giugno 1966, presso e nello studio dell'avv. Elena Moro, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, all'avv. Melangela Scolaro per procura in atti
-attrice– Contro
(c. f.: nato a [...] il [...] ed Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Gianluca Carrozza in Barcellona P. G. via J.F. Kennedy 66, recapito professionale dell'avv. Nunziata Giuffrida che lo rappresenta e difende per procura in atti.
-convenuto– Oggetto: servitù. - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del
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riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte. Con atto di citazione datato 22 aprile 2013 parte attrice affermava di essere proprietaria del fabbricato “…individuato alla particelle 337 e 345, foglio 15 del comune di Santa Marina AL … nonché della particella 755 foglio 15 catasto terreni comune di santa Marina AL …”. Precisava “… più in particolare, la succitata particella 347 foglio 15 comprende il fabbricato e la corte annessa … - e che- … con la predetta proprietà, confina la proprietà del sig. , Controparte_1 individuata al foglio 15 partt. 338,342, 343, 344 comune di Santa Marina AL”. Asseriva, inoltre, che “…il fabbricato di proprietà della sig.ra Parte_1 indentificato alle particelle 337 e 345 foglio 15 … confina con il fabbricato di proprietà del sig. , identificato al foglio 15 particella 338 sub 2 e Controparte_1 sub 3 …”. Lamentava, quindi, che il predetto da diversi anni esercitasse “…senza CP_1 alcun titolo il passaggio sul finitimo terreno di proprietà dell'attrice onde raggiungere il fabbricato predetto…”, risultando vani i tentativi della attrice per evitare il presente giudizio. Esponendo poi le vicende relative all'immobile del convenuto, denunciava di essere costretta “…contro la propria volontà … a subire un continuo via vai di gente estranea e rumorosa che attraversa la corte annessa al proprio fabbricato, transita negli spazi adiacenti la propria abitazione invade in maniera intollerabile la propria privacy, a volte confondendo addirittura i confini delle relative proprietà e giungendo a sostare, introducendosi nella veranda di sua proprietà…” il tutto causato a suo dire dalla attività di “club” svolta dal convenuto nel proprio immobile oltre che quella di affittacamere esercitata al primo piano del fabbricato. In diritto poi osservava che “… il possesso in favore dell'odierno convenuto della servitù di passaggio all'interno della proprietà della sig.ra risulti privo di qualsivoglia titolo e/o fondamento di diritto” e, Parte_1 in quanto tale “… non può che soccombere dinanzi all'accertamento petitorio quivi azionato dalla sig.ra ”, non corrispondendo, tale situazione Parte_2 di fatto, alla “…titolarità di alcun diritto reale da legittimarla”. Chiedeva quindi: “1) preliminarmente accertare e dichiarare l'inesistenza di un diritto di servitù di passaggio e di qualsiasi altro diritto reale sul fondo di Pag. 2 a 15 R. G. n. 20068 / 2013
proprietà dell'attrice sito in santa Marina AL, catastato al foglio 15, particelle 337, 345 e 755 ed a favore del terreno con annesso fabbricato del convenuto, catastato al foglio 15 partt. 338 sub 2 e sub 3, 342, 343, 344 comune di Santa Marina AL;
2) Condannare il sig. al ripristino dello stato Controparte_1 originario dei luoghi, ordinandogli la cessazione di ogni turbativa al pacifico esclusivo godimento della proprietà da parte della sig.ra e Parte_1 vietandogli il passaggio nella proprietà dell'attrice. 3) Condannare il sig. CP_1
al risarcimento dei danni subiti dall'odierna attrice da liquidarsi in
[...] separata sede;
4) in subordine, nella sola remota e denegata ipotesi in cui l'ill.stre Giudice adito dovesse ritenere e dichiarare, anche incidenter tantum la sussistenza della servitù di passaggio a carico del fondo di proprietà della sig.ra ed a favore del fondo di proprietà del sig. , accertare Parte_1 Controparte_1
e dichiarare l'intervenuto aggravamento dell'esercizio della servitù per i motivi di cui in narrativa e conseguentemente condannare il convenuto alla rimozione dell'aggravio, con ripristino delle originarie modalità di esercizio del diritto e dello stato di fatto anteriore all'introduzione delle innovazioni, nonché all'estensione dal compimento di ulteriori atti di esercizio vietati, ordinandogli, altresì, la cessazione di ogni turbativa al pacifico esclusivo godimento della proprietà da parte della sig.ra 5) Conseguentemente, condannare Parte_1
al risarcimento dei danni subiti dall'odierna attrice da liquidarsi Controparte_1 in separata sede. 6) In via ulteriormente subordinata, Voglia l'ill.stre Giudice adito accertare e dichiarare le modalità di esercizio della servitù di passaggio in modo da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente. 7) Condannare il convenuto alle spese del presente giudizio”. Con comparsa del 24.09.2013 si costituiva il convenuto Controparte_1 rilevando e confermando che le parti in causa erano proprietari di due unità immobiliari limitrofe “… che però fanno parte di un edificio realizzato alla fine '800 primi del '900…”. Rilevava, quindi, che l'ingresso ad entrambi i fabbricati, sin dalla data della loro realizzazione, “…è avvenuto dalla via Tagliamento, attraverso un vicolo, quello da cui ancora oggi il convenuto, come prima di lui suo padre ed ancor prima i suoi avi accede alla sua proprietà, originariamente denominato “via Picone”, quella porzione della particella 347 del fg. 15 destinata a strada di passaggio per l'accesso al fabbricato censito alla particella 338”. Pag. 3 a 15 R. G. n. 20068 / 2013
Il convenuto rilevato che “…la porzione di terreno sulla quale il convenuto esercita il diritto di passaggio è stata asservita da tempo immemorabile al fondo intercluso dagli originari proprietari degli edifici limitrofi oggi di proprietà rispettivamente di per averlo acquistato giusta atto pubblico di Parte_1 vendita e per averlo ereditato dal proprio padre…” chiedeva Controparte_1 quindi di: “ – rigettare ogni domanda avversa in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- in via riconvenzionale, ritenuti verosimili i fatti allegati ritenere che è apparente la servitù di passaggio a favore dell'edificio sito in S. Marina AL via tagliamento 4 di proprietà di sulla quella porzione di terreno che Controparte_1 dalla via Tagliamento finisce all'ingresso della suddetta proprietà ; - CP_1 riconoscere e dichiarare che comunque il sig. anche in Controparte_1 continuazione dei suoi danti causa esercita da oltre 50 anni il diritto di passaggio su quella porzione della particella 347 del foglio di mappa n. 15 in comune di Santa Marina AL contrada Pozzo D'Agnello che dalla via Tagliamento conduce all'ingresso della sua proprietà; - che da oltre 50 anni è apparente la servitù per non essere mai stata mutata la destinazione della porzione di terreno su cui viene esercitata anche quando sono state realizzate di opere di ristrutturazione e/o modificazione della proprietà rimanendo immutata la Pt_1 sua apparenza di strada;
- riconoscere e dichiarare che il comportamento tenuto dall'attrice nel mese di agosto 2013 ha determinato un aggravio nell'esercizio della servitù; - condannare la al ripristino dello stato Parte_1 originario dei luoghi ordinandole la cessazione di ogni turbativa al pacifico esclusivo godimento della servitù da parte del;
- Riconoscere e Controparte_1 dichiarare che il non ha posto in essere atti volti a turbare il Controparte_1 pacifico godimento della proprietà e pertanto rigettare qualsiasi domanda Pt_1 di risarcimento danni da ciò derivanti;
- con vittoria di spese e compensi di giudizio”. Concessi i termini per depositare le memorie ex art. 183 comma 6 cpc, seguivano dei rinvii per trattative fra le parti per bonario componimento che però non si concludevano e così la causa era istruita con la audizione di testimoni e CTU la cui decisione era poi revocata con la conseguente rimessione della causa per la precisazione delle conclusioni alla udienza dell'8.10.2020 e successivamente anche per la discussione ex art. 281 sexies cpc alla udienza del 20.06.2022. Pag. 4 a 15 R. G. n. 20068 / 2013
Seguivano una serie di rinvii per il carico di ruolo. Alla udienza del 06.03.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) è stata incamerata così in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Le domande di parte attrice formulata ai punti 1) “preliminarmente accertare e dichiarare l'inesistenza di un diritto di servitù di passaggio e di qualsiasi altro diritto reale sul fondo di proprietà dell'attrice sito in santa Marina AL, catastato al foglio 15, particelle 337, 345 e 755 ed a favore del terreno con annesso fabbricato del convenuto, catastato al foglio 15 partt. 338 sub 2 e sub 3, 342, 343, 344 comune di Santa Marina AL” e 2) “Condannare il sig. CP_1
al ripristino dello stato originario dei luoghi, ordinandogli la cessazione di
[...] ogni turbativa al pacifico esclusivo godimento della proprietà da parte della sig.ra e vietandogli il passaggio nella proprietà dell'attrice” dell'atto Parte_1 introduttivo del giudizio sono fondate e vanno accolte per le ragioni di seguito illustrate. Ai sensi dell'art. 949, comma 1, c.c.: “Il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio”. L'actio negatoria servitutis presuppone che il proprietario abbia la disponibilità della cosa e lamenti delle “ingerenze” o “interferenze” da parte di terzi nel pacifico godimento del diritto di proprietà. Nell'actio negatoria servitutis, a differenza della rivendicazione, il proprietario non ha l'onere di fornire la prova rigorosa della proprietà, atteso che tale azione è volta soltanto al riconoscimento della libertà del fondo è, pertanto, sufficiente che l'attore dimostri di possedere in base ad un titolo valido, mentre il convenuto ha l'onere, se intende ottenere il rigetto dell'azione, di dimostrare il diritto che vanta. Sul punto: “in tema di azione negatoria poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce in giudizio non ha l'onere di fornire la prova rigorosa della proprietà, come accade nell'azione di rivendica, essendo sufficiente la dimostrazione con ogni mezzo, anche in via presuntiva, del possesso del fondo in forze di un titolo valido, mentre incombe sul convenuto l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere l'attività lamentata come Pag. 5 a 15 R. G. n. 20068 / 2013
lesiva dall'attore” (Cass. sentenza 15.10.2014 n. 21851; in senso conforme: Cass. n. 4803/1992; Cass. n. 2838/1999; Cass. n. 24028/2004; Cass. sentenza n. 472 11.01.2017; Cass., sez. II Civile, ordinanza 3.12.2019, n. 31510; Cass. n. 21648/2021). Recentemente la Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 1905 del 23.01.2023 ha ribadito che “in tema di azione negatoria, la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, sicché la parte che agisce in giudizio per far accertare l'inesistenza dell'altrui diritto di servitù su un fondo del quale affermi di essere proprietario ha l'onere non già di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà del fondo, ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possederlo in forza di un titolo valido, atteso che detta azione non tende necessariamente all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva, spettando, invece, al convenuto l'onere di provare l'esistenza del proprio diritto, in virtù di rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dalla controparte”. Nel caso di specie l'attrice sostenendo di essere proprietaria delle particelle 337 e 345 foglio 15 del comune di Santa Marina AL, catasto fabbricati e della particella 755 sempre del foglio 15 catasto di terreni, chiede di accertare la inesistenza di un diritto di servitù di passaggio e di qualsiasi altro diritto reale sul fondo di proprietà dell'attrice “...sito in Santa Marina AL, catastato al foglio 15 particelle 337, 345 e 755 ed a favore del terreno con annesso fabbricato del convenuto, catastato al foglio 15 partt. 338 sub 2 e sub 3, 342, 343 344, comune di Santa Marina AL ...”, domanda non modificata con la memoria depositata il 14.02.2014. Con la documentazione versata in atti, parte attrice ha provato la titolarità sulle particelle oggetto di giudizio. Occorre precisare che nel corpo dell'atto di citazione, nell'esposizione della premessa, si fa riferimento “...alla succitata particella 347, foglio 15...”, comprendente il fabbricato e la corte annessa, ma, da ultimo, nelle note di trattazione scritta datate 3.03.25 parte attrice ha precisato che: “nell'ambito dell'atto di citazione per mero errore materiale, al punto 3 del premesso, si scrive particella 347, anziché particella 337, ma le conclusioni correttamente riportano le particelle 337 e 345.” Pag. 6 a 15 R. G. n. 20068 / 2013
Parte convenuta, che non contesta il diritto di proprietà dell'attrice, dal canto suo, non ha provato l'esistenza di un titolo da cui deriverebbe il proprio diritto di servitù di passaggio sul fondo della Parte_1
Per quanto esposto, le domande di parte attrice vanno accolte. La domanda di risarcimento danni formulata al punto 3 delle conclusioni dell'atto introduttivo è infondata e va rigettata. Nel nostro ordinamento non esistono danni in re ipsa e nessun risarcimento è mai esigibile se dalla lesione del diritto o dell'interesse non sia derivato un concreto e provato pregiudizio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24474 del 18/11/2014, Sentenza n. 18812 del 05/09/2014, Sentenza n. 23194 del 11/10/2013, Ordinanza n. 21865 del 24/09/2013). Sul punto la Suprema Corte di cassazione è univoca nello statuire che oggetto di risarcimento è solamente il danno inteso come “conseguenza” della lesione di una situazione giuridica protetta, non la lesione in sé. Le conseguenze risarcibili, pertanto, devono essere oggetto di allegazione e di prova (Cass. civ., Sez. Un., 11.11.2008, n. 26972). Nel caso di specie non è stata data prova del danno subito né del nesso causale fra la condotta ritenuta illegittima e l'asserito danno. Passando all'esame delle domande riconvenzionali proposte dal convenuto
, si osserva. CP_1
Le domande volte ad ottenere: “- in via riconvenzionale, ritenuti verosimili i fatti allegati ritenere che è apparente la servitù di passaggio a favore dell'edificio sito in S. Marina AL via tagliamento 4 di proprietà di su quella Controparte_1 porzione di terreno che dalla via Tagliamento finisce all'ingresso della suddetta proprietà ; CP_1 riconoscere e dichiarare che comunque il sig. anche in Controparte_1 continuazione dei suoi danti causa esercita da oltre 50 anni il diritto di passaggio su quella porzione della particella 347 del foglio di mappa n. 15 in comune di Santa Marina AL contrada Pozzo D'Agnello che dalla via Tagliamento conduce all'ingresso della sua proprietà” sono infondate e vanno rigettate. Parte convenuta, in mancanza di un titolo costitutivo del proprio diritto di servitù sul fondo dell'attrice, chiede il riconoscimento nel caso de quo di una servitù apparente e l'acquisto per intervenuta usucapione. Ai sensi dell'art. 1031 c.c. “le servitù prediali possono essere costituite coattivamente o volontariamente. Possono anche essere costituite per Pag. 7 a 15 R. G. n. 20068 / 2013
usucapione o per destinazione del padre di famiglia". L'art.1061 c.c., stabilisce che: “le servitù non apparenti non possono acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia. Non apparenti sono le servitù quando non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio”. Affinché possa acquistarsi la servitù per usucapione o destinazione del padre di famiglia è necessario quindi il requisito dell'apparenza, che si identifica con elementi strutturali che, per natura e consistenza, rendano evidente il peso imposto su un fondo a favore di un altro, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, ma di preciso onere a carattere stabile (Cass. n. 15843/2017; Cass. n. 11825/2015; Cass. n. 8725/2015). Sul punto: “il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile, ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo invece necessario che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù” (Trib. Cagliari sentenza n. 722/2024; Cass. Civ. Sez, VI, ord. 7004/2017; Cass. Civ., sez. II, n, 25335/2017; Cass, Civ, Sez, VI, ord. 6 maggio 2021, n. 11834; Cass. Civ. Sez. II n. 1794/2022). La ratio della visibilità e permanenza delle opere va individuata nella tutela dell'acquirente del fondo servente contro vincoli ignoti o difficilmente verificabili, dovendo, pertanto, risultare in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente (Cass. n. 25355/2017; Cass. n. 24401/2014). Infatti, ai fini dell'acquisto per usucapione della servitù, non è sufficiente l'esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo, essendo viceversa "essenziale che essi mostrino di essere stati posti in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante, e, pertanto, un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù" (Cass. n. 1675/2015; Cass. n. 13238/2010). Sul punto: Pag. 8 a 15 R. G. n. 20068 / 2013
“L'acquisto per usucapione della servitù di passaggio presuppone l'esercizio del diritto per il tempo previsto dalla legge e la sussistenza di opere visibili destinate al transito, non essendo sufficiente la sola esistenza di una strada o di altro percorso ma occorrendo che le opere rivelino in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente (in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria ma di un preciso onere a carattere stabile) e la loro concreta destinazione all'esercizio della servitù (Corte di Cassazione, sezione VI-2, ordinanza 8 ottobre 2019 n. 25194; Cass. ordinanza 17 marzo 2017 n. 7004). Nel caso di specie, parte convenuta non ha provato l'esistenza di opere visibili e permanenti destinate all'esercizio della pretesa servitù di passaggio. I testi escussi si sono limitati a riferire che il percorreva la stradella di CP_1 proprietà della per accedere alla propria abitazione senza nulla Parte_1 riferire sulla presenza di opere destinate all'esercizio della predetta servitù. La teste , parente del padre del convenuto, escussa alla udienza Tes_1 del 21.06.2017, ha dichiarato: “Per arrivare a casa di bisogna Controparte_1 percorrere una stradina che parte dalla strada comunale in località Pozzo D'Agnello. Non saprei quanto lunga è la stradina da percorrere e fino ad un paio di anni fa la stradina non era asfaltata. Arrivati ad un certo punto c'è un'intersezione dove c'è una stradina di ingresso alla casa di . Controparte_1
Non so a chi appartenga la proprietà del terreno su cui la stradina di cui ho riferito. Io mi recavo in zona perché avevo un terreno e mi recavo frequentemente per raccogliere i prodotti della terra e per arrivare al mio orto facevo lo stesso percorso. Ora non mi reco più sul posto perché ho venduto la mia proprietà e comunque fin quando era proprietaria di detta area percorrevo lo stesso percorso perché era l'unica possibilità di accesso. Nulla posso riferire sulla circostanza 5 e 6 del capitolato ammesso. Si confermo che le ultime volte che sono passate da detta stradina la stessa si trovava allo stesso livello ad un terrazzo realizzato presumibilmente da Preciso altresì che prima di Parte_1 questo stato dei luoghi via era un orto nella stessa zona a livello più basso di detta stradina”. La teste , cognata di , escussa alla medesima Testimone_2 Parte_1 udienza del 21.06.2017, così si è espressa: “sì confermo che il convenuto ha adibito l'immobile sito in comune Santa Marina AL località pozzo d'Agnello a Pag. 9 a 15 R. G. n. 20068 / 2013
civile abitazione il predetto immobile sino all'estate 2012. Io frequento i luoghi dal 2005 circa preciso di non conoscere personalmente il SI ma so CP_1 che lo stesso ha una casa accanto a mia cognata. Si è vero che il SI CP_1
passava a piedi sulla proprietà della SIa per accedere
[...] Parte_1 alla propria casa attraversando un cancello che era aperto, ciò lo posso riferire fino all'estate 2016. Si confermo che fino all'estate 2012 il passaggio era esercitato solo dal e comunque da poche persone per raggiungere la sua CP_1 abitazione. Penso che il cancello di cui ho detto sia stato apposto nel 2004. Sì confermo che da circa due o tre anni gli avventori dell' Parte_3 transitano a tutte le ore del giorno e della notte facendo lo stesso percorso fatto in precedenza dal . Si confermo che detti avventori dell' Controparte_1
lasciano sul posto bicchieri e bottiglie vuote. Da due anni circa Parte_3
l'attività dell' è cessata” Parte_3
La teste , escussa alla udienza del 16.04.2018, ha dichiarato: Testimone_3
“Sì confermo che il fabbricato del convenuto ricadente nel Controparte_1 catasto foglio 15 particella 338 sub 2 e 3 è stato adibito a civile abitazione fino all'estate 2012. Ciò lo posso dire perché io ho le chiavi dell'abitazione del dottor presso la quale mi recavo al suo interesse. Preciso che la casa è Tes_2 adiacente a quella del SI . Ciò lo faccio da circa 15 anni con Controparte_1 una frequenza bisettimanale. Confermo altresì che il per Controparte_1 raggiungere la propria abitazione passa da alcuni anni sul terreno della SIa
Ciò lo posso dire dall'epoca in cui frequento i luoghi come sopra Parte_1 riferito ed aggiungo che il passaggio è esercitato anche dalle persone che prendevano in affitto la casa. Confermo pure la circostanza di cui alla lettera c del capitolato ammesso. Preciso che il cancello da quando io ho avuto le chiavi in consegna c'è sempre stato ma non ricordo in che anno fu installato. Preciso che gli avventori dell' per accedere al detto club transitano a Parte_3 tutte le ore del giorno nella proprietà Israele Margot, ciò avviene anche di recente dove gli avventori del detto club affittano le camere;
preciso altresì che a volte ho trovato i detti avventori anche stazionare nel terrazzino della Pt_1
Confermo quanto già detto con riferimento all' che sino
[...] Parte_3
l'anno scorso svolgeva l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e serate musicali associando a tale attività quella di affittacamere;
preciso che l'attività di somministrazione di bevande l'anno scorso non è stata svolta Pag. 10 a 15 R. G. n. 20068 / 2013
mentre è proseguita quella di affittacamere”. La teste , sorella del convenuto, escussa all'udienza del Testimone_4
16.04.2018 ha riferito: “il capitolato che mi viene letto si riferisce alla stradina di accesso sia all'abitazione di mio fratello sia quella della SIa . Preciso Pt_1 che detta stradina esiste fin da quando sono stati realizzati gli edifici e conosco i luoghi poiché io sin da piccola li frequentavo, appartenendo ai miei nonni, aggiungo altresì che il lato mare di detta stradina vi era un'area adibita ad orto mentre lato Monte ci sono le dette abitazioni. La stradina in questione è rimasta immutata da circa cinquant'anni l'unica modifica riguarda il fatto che prima era in terra battuta mentre successivamente dopo la ristrutturazione dell'edificio
è stata realizzata in cemento. Preciso che oggi nella parte corrispondente Pt_1 alla proprietà lato mare della stradina è stato realizzato un locale e sopra Pt_1 un terrazzo a copertura adiacente alla stradina. Sì, è vero che dal 2012 al 2014 l'edificio di mio fratello limitatamente al piano terra unitamente al giardino è stato concesso in locazione all'associazione di cui io ero Parte_3 presidente. Quando era aperto lo stesso era frequentato dalle Parte_3
18 fino alle tre o 02:00 am. Confermo che l'edificio ora diviso tra le due proprietà
ed è stato sempre servito dalla detta stradina che a quanto mi CP_1 Pt_1 risulta è l'unico accesso all'immobile di mio fratello”. La teste escussa alla udienza del 17.09.2018 ha riferito: “sì Testimone_5 confermo che il fabbricato del SI sito in Comune di Santa Controparte_1
Marina AL via Tagliamento, se non ricordo male, è stato adibito a civile abitazione sino al 2012. Ciò lo posso dire perché ho frequentato e frequento sia d'estate che d'inverno l'abitazione della che è confinante con Parte_1 quella del SI . Si confermo che per accedere alla casa del SI CP_1
bisogna passare per forza attraverso una striscia di passaggio Controparte_1 ricadente nel terreno della SIa . Si confermo che sino al 2012 ho visto Pt_1 transitare da detto passaggio solo il SI e comunque poche persone. CP_1
Ciò lo posso dire con riferimento ai periodi cui io frequentavo l'abitazione della SIa ad agosto riguardava quasi tutto il mese nonché nei periodi Parte_1 invernali, nei fine settimana e nei festivi tipo Pasqua. Preciso altresì che in un periodo prima del 2012, risalente al 2010 presso l'abitazione del SI CP_1 soggiornava un mio amico il quale per accedere a detta abitazione transitava sulla striscia in questione. Preciso che io ho cominciato o a frequentare la casa Pag. 11 a 15 R. G. n. 20068 / 2013
della SIa prima del 2004 e all'epoca non vi era nessun cancello che Pt_1 impedisse l'ingresso sia sulla proprietà della SIa sia sulla proprietà del Pt_1 SI . Successivamente il cancello è stato apposto ma è rimasto CP_1 sempre aperto. In ogni caso entrambi i SIi e si sono scambiati CP_1 Pt_1 le chiavi. Sì posso confermare che verso il 2014, se non ricordo male, nel fabbricato del SI e stata attivata l'attività dell' per CP_1 Parte_3 circa due anni e durante transitavano sulla striscia di terrano sia il personale del predetto club sia gli avventori di sera. Posso confermare che la striscia di terreno e la proprietà della non erano ben delimitate e quindi Parte_1 spesso capitava di sera che gli avventori dell' transitassero e Parte_3 sostassero in aree di pertinenza esclusiva della stessa ”. Parte_2
Dalle risultanze istruttorie, non può certamente ritenersi quale opera permanente il cancello apposto nell'anno 2004 non essendo stato provato che lo stesso sia stato collocato al preciso fine di esercitare la pretesa servitù di passaggio. Nella comparsa di costituzione e risposta, testualmente si legge: “… la ricorrente si faceva lecita, nel mese di agosto 2013, di intervenire sui luoghi per due giorni, per far apporre arbitrariamente un dispositivo di chiusura al cancelletto collocato nel 2004, concordemente tra l'odierna attrice e l'odierno convenuto, all'ingresso del vicolo di ingresso alle rispettive proprietà, con la reciproca raccomandazione che quando gli immobili fossero stati entrambi liberi, lo avrebbero chiuso con un lucchetto per ragioni di sicurezza…”. Lapalissiano è che il cancello sia stato apposto per finalità di sicurezza. Da ultimo, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 12 novembre 2024, n. 29174, ha ribadito che: “La servitù di passaggio, ai fini dell'usucapione, deve essere caratterizzata da segni visibili di opere permanenti che siano destinate al suo esercizio, devono dimostrare l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere evidente che non si tratta di un'attività compiuta in via precaria, ma “di preciso onere a carattere stabile”. In ogni caso, ammesso che il cancello sia stato posizionato nel 2004 ed ammesso pure -pur solo in via ipotetica che possa avere rilievo ai fini decisori- dimostrerebbe che al momento della pendenza del giudizio non sarebbe maturato il termine ventennale ai fini dell'usucapione della vantata servitù il che rafforza il convincimento di rigettare la domanda. Pag. 12 a 15 R. G. n. 20068 / 2013
In assenza del requisito dell'apparenza, il mero passaggio del UF sul fondo di proprietà della confermato dall'istruttoria, non consente Parte_1
l'accoglimento delle domande riconvenzionali. Inoltre, va evidenziato che il convenuto chiedendo di: “riconoscere e CP_1 dichiarare che comunque il sig. anche in continuazione dei suoi Controparte_1 danti causa esercita da oltre 50 anni il diritto di passaggio su quella porzione della particella 347 del foglio di mappa n. 15 in comune di Santa Marina AL contrada Pozzo D'Agnello che dalla via Tagliamento conduce all'ingresso della sua proprietà” indica una particella inesistente, se è pur probabile che la indicazione del numero di particella in 347 può essere conseguente alla indicazione di parte attrice, è anche vero che il convenuto si doveva fare carico, almeno entro le preclusioni processuali, di accertare la esattezza della propria domanda e a differenza di parte attrice non ha mai fatto alcuna precisazione sul punto. Per le suesposte ragioni segue il rigetto della successiva domanda riconvenzionale volta ad ottenere: “- che da oltre 50 anni è apparente la servitù per non essere mai stata mutata la destinazione della porzione di terreno su cui viene esercitata anche quando sono state realizzate di opere di ristrutturazione e/o modificazione della proprietà rimanendo immutata la sua apparenza di Pt_1 strada”. Anche le successive domande “- riconoscere e dichiarare che il comportamento tenuto dall'attrice nel mese di agosto 2013 ha determinato un aggravio nell'esercizio della servitù; - condannare la al ripristino Parte_1 dello stato originario dei luoghi ordinandole la cessazione di ogni turbativa al pacifico esclusivo godimento della servitù da parte del ” vanno Controparte_1 rigettate non avendo parte convenuta provato alcun diritto di servitù sul fondo dell'attrice. Infine, si rileva che la richiesta reiterata da parte convenuta, da ultimo, nelle note di trattazione scritta datate 03.03.2025, di nomina di CTU è infondata e va rigettata non risultando sopravvenienze tali da giustificare la rimessione della causa sul ruolo. Si ribadisce che seppure parte convenuta abbia articolato i mezzi istruttori che riteneva dovessero fornire adeguato supporto probatorio alle proprie richieste, detti mezzi, sottoposti al vaglio del Tribunale, non sono stati reputati Pag. 13 a 15 R. G. n. 20068 / 2013
ammissibili, giusto provvedimento reso all'udienza del 18.11.2019 al quale si rimanda. Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee. Sulle spese. In considerazione dell'accoglimento delle domande attoree, del rigetto delle domande riconvenzionali del convenuto, le spese processuali vengono poste a carico di quest'ultimo in favore di parte attrice nella misura indicata in dispositivo con applicazione dei parametri minimi delle tariffe vigenti ex DM 147/2022 dello scaglione di riferimento individuato in quello fino a 52.000, come indicato da parte attrice.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n. 20068/2013 R. G., ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara l'inesistenza di un diritto di servitù di passaggio e di qualsiasi altro diritto reale sul fondo di proprietà dell'attrice sito in santa Marina AL, catastato al foglio 15, particelle 337, 345 e 755 ed a favore del terreno con annesso fabbricato del convenuto, catastato al foglio 15 partt. 338 sub 2 e sub 3, 342, 343, 344 comune di Santa Marina AL;
2) Condanna, per l'effetto, il al ripristino dello stato Controparte_1 originario dei luoghi, con ordine di cessazione di ogni turbativa e divieto di passaggio nella proprietà dell'attrice;
3) Rigetta la domanda di risarcimento danni avanzata dall'attrice;
4) Rigetta le domande riconvenzionali per le ragioni di cui in parte motiva;
5) Rigetta nel resto;
6) Condanna il convenuto , al pagamento delle spese di Controparte_1 giudizio in favore della attrice che liquida, secondo i criteri indicati, in Pag. 14 a 15 R. G. n. 20068 / 2013
€. 3.809,00 per compensi, € 450,00 per spese, oltre spese generali e oneri fiscali di legge;
Così deciso in Barcellona P. G., il giorno 08/05/2025.
Il G. I. in funzione di giudice unico
Got Francesco Montera
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