Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 08/05/2025, n. 393
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Sentenza 8 maggio 2025

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Il provvedimento in esame è stato emesso dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con il giudice Francesco Montera. Le parti in causa hanno presentato richieste contrapposte riguardanti l'esistenza di un diritto di servitù di passaggio. L'attrice ha chiesto di accertare l'inesistenza di tale diritto sul proprio fondo, lamentando interferenze e turbative al pacifico godimento della proprietà, e ha richiesto il ripristino dello stato originario dei luoghi. Il convenuto, al contrario, ha sostenuto di esercitare un diritto di passaggio da oltre 50 anni, chiedendo il riconoscimento della servitù e il rigetto delle domande avverse.

Il giudice ha accolto le domande dell'attrice, dichiarando l'inesistenza del diritto di servitù e ordinando al convenuto di cessare ogni turbativa. La decisione si basa sull'art. 949 c.c., che consente al proprietario di agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti altrui, e sull'onere probatorio a carico del convenuto, che non ha dimostrato l'esistenza di un titolo valido per la servitù. La domanda di risarcimento danni dell'attrice è stata rigettata per mancanza di prova del danno subito. Le domande riconvenzionali del convenuto sono state anch'esse rigettate, in quanto non supportate da evidenze sufficienti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 08/05/2025, n. 393
    Giurisdizione : Trib. Barcellona Pozzo di Gotto
    Numero : 393
    Data del deposito : 8 maggio 2025

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