Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 22/04/2026, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00305/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00664/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 664 del 2025, proposto da
ND LL, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Romeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Palmi, sezione lavoro, n. 390/2025, notificata in data 12.04.2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, dell’Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. PE CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IT
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Palmi - Sezione Civile - Controversie di lavoro e previdenza sociale, in accoglimento del ricorso proposto dall’odierno ricorrente, ha « dichiara(to) il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, L. n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e condanna(to) il Ministero dell’istruzione all’adozione di ogni atto necessario per consentirne il godimento tramite la Carta Docente» .
La sentenza è stata notificata al Ministero dell'Istruzione e del Merito ex art. 14 d.l. n. 669/1996 conv. in l. n. 30/1997 in data 12/04/2025 ed è passata in giudicato, come da attestazione del medesimo Tribunale di Palmi del 15/10/2025.
Non avendo il Ministero provveduto a darvi esecuzione, con ricorso notificato il 24/11/2025 e depositato in data 25/11/2025 la parte ricorrente ha agito per la sua integrale ottemperanza.
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio, con atto di mero stile, in data 2/12/2025.
Con una documentata istanza depositata in data 6/02/2026, parte ricorrente ha chiesto che sia dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere, allegando la nota del Ministero che comunica aall'avvocato Stefano Romeo «che OG S.p.A. (Società Generale d’Informatica), gestore della procedura di erogazione del servizio “Carta del docente”, ha provveduto ad accreditare nel “Borsellino elettronico” l’importo riconosciuto» al ricorrente nella sentenza ottemperanda in data 12/01/2026, tramite accredito del voucher.
Alla camera di consiglio del 25/03/2026, la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
Al Collegio non resta che dichiarare la cessata materia del contendere, risultando documentata l’effettiva soddisfazione del credito per il quale il ricorrente ha agito in ottemperanza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario, atteso l’ingiustificato ritardo con cui è stata data esecuzione della sentenza pubblicata l’11/4/2025 soltanto dopo la notifica del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio, che si liquidano in € 250,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell’Avv. Stefano Romeo, dichiaratosi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI CR, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
PE CA, Referendario, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| PE CA | RI CR |
IL SEGRETARIO