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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/03/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R.G: 3984/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanna Caso - Presidente - dott. Luigia Franzese - Giudice - dott. Maria Rita Guarino - Giudice Relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. RG 3984/2024 avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio promosso da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Razzano Modestino presso cui elettivamente Parte_1 domicilia;
RICORRENTE contro
; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in Maddaloni (CE) in data 09.06.1994 e dalla loro unione sono nati i figli il 08.06.1995, il 02.01.1997, ed il 12.03.2001. Per_1 Per_2 Persona_3
In data 10.01.2007 il Tribunale ha recepito l'accordo sulle condizioni del divorzio tra i coniugi, ove hanno concordato l'affido condiviso dei minori collocati presso la madre con facoltà per il padre di vederli e averli con sé una volta alla settimana, l'obbligo per il marito di corrispondere un assegno di euro 250,00 a titolo di mantenimento per la moglie e un assegno di euro 450,00 a titolo di mantenimento per i figli.
Successivamente, nelle more della separazione, in data 08.09.2013 è nato il figlio , e le parti, in Per_4 occasione dell'udienza di prima comparizione delle parti nell'ambito del procedimento di divorzio (cfr.
RG 4059/2019), hanno dichiarato di essersi riconciliate e di aver convissuto solo in occasione dele periodo della gravidanza di parte ricorrente.
Avendo pertanto raggiunto un accordo nell'ambito del predetto procedimento, è stata pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio N. 2113/2020 (cfr. passaggio in giudicato attestato in data
21.11.2024) alle condizioni concordate, che qui vengono integralmente richiamate: Per_
“il figlio, rimarrà affidato ad entrambi i genitori con domicilio presso la madre… i coniugi, in accordo tra loro hanno stabilito il tempo che il figlio trascorrerà con il padre: il di potrà avere con sé il figlio ogni martedì, giovedì, venerdì CP_1
e sabato dalle ore 17.00 alle 20.00(periodo ottobre – maggio) e dalle 18.00 alle 21.00 ( periodo giugno – settembre); in caso di malattia del figlio durante i giorni stabiliti per il padre, quest'ultimo potrà contattarlo telefonicamente. Nei giorni di visita del padre il minore sarà prelevato presso la casa materna, previo accordo tra i genitori;
altresì il minore trascorrerà con il padre quindici giorni nel periodo estivo ,periodo che sarà definito entro il 30 giugno di ogni anno, compatibilmente con le ferie estive di entrambi i genitori.
Le festività di Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua e lunedì in Albis verranno trascorsi dal minore alternativamente con uno dei genitori, ovvero, previo accordo di entrambi dalle ore 11.00 alle ore 23.00; per le altre festività i genitori concorderanno di anno in anno;
il minore trascorrerà con il papà a settimane alterne, anche un fine settimana ( dalle ore 13.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica) con pernotto. Il sig. di verserà alla moglie, entro e non oltre i primi 5 giorni del mese, un assegno d euro CP_1
200,00, rivalutabile secondo l'indice Istat a titolo di contributo per il mantenimento e il sostentamento del figlio, verserà inoltre il
50% delle spese straordinarie per la salute, l'istruzione e la socializzazione del medesimo, il tutto a partire dal mese della comparizione in sede Presidenziale…”
Con ricorso ritualmente depositato in data 20.06.2024, parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di adottare provvedimenti in relazione all'affidamento del figlio minore , nato nelle Persona_5 more della separazione dall'unione con l'odierno resistente. Il resistente non si è costituito in giudizio, pertanto va preliminarmente dichiarata la sua contumacia.
La ricorrente ha chiesto disporsi l'affido esclusivo del figlio alla madre, deducendo che il resistente non ha mai versato alcunché a titolo di mantenimento in favore del figlio minore, oltre ad essere totalmente assente dalla sua vita. All'udienza del 15.11.2024, è stata dichiarata la contumacia di parte resistente.
All'esito dell'udienza a trattazione cartolare del 24.12.2024, il G.I. la causa è stata introitata per la decisione al Collegio.
Sull'affido super esclusivo del figlio minore Per_4
Ritiene il Tribunale che in ragione della mancanza totale di relazione tra il padre e il figlio, dell'assenza dello stesso in tutte le decisioni di vita del minore e del disinteresse manifestato anche dal punto di vista economico, il figlio vada affidato solo alla madre in ossequio ai principi di cui all'art. 337 quater primo comma c.c., interpretato in conformità all'orientamento prevalente della Suprema Corte.
Si osserva infatti che l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo. Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.
Nel caso di specie, la previsione dell'affido super esclusivo alla madre appare conforme agli interessi del minore, in quanto è dimostrato il disinteresse del padre verso le esigenze di vita e il sostentamento del figlio.
La scelta della madre, quale unico genitore affidatario del minore, scaturisce dunque dalla capacità genitoriale dimostrata nella crescita, di fatto, da sola, del figlio dopo l'allontanamento del padre atteso che
è emerso il disinteresse del padre nelle scelte di vita del minore.
Pertanto, il minore va affidato alla madre, la quale è autorizzata a prendere tutte le decisioni, anche di maggiore rilevanza, nell'interesse del figlio ai sensi dell'art. 337 quater c.c.
Si dispone inoltre che in caso di istanza del resistente volta all'attivazione degli incontri con il figlio, questi si tengano in forma assistita sotto il monitoraggio del Consultorio familiare e con l'ausilio di personale specializzato presso i Servizi Sociali, ove tali incontri siano conformi alla volontà del minore, in modalità assistita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
1. Dichiara la contumacia del resistente;
Controparte_1
2. Dispone, a parziale modifica della sentenza di divorzio, l'affidamento super esclusivo del figlio minore alla madre con residenza presso quest'ultima e con regolamentazione Persona_5 del diritto di visita del genitore non convivente, il padre, come delineato in motivazione;
3. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in favore dell'Erario nella misura di euro 1300,00 oltre Iva e cpa come per legge;
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 28/1/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanna Caso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanna Caso - Presidente - dott. Luigia Franzese - Giudice - dott. Maria Rita Guarino - Giudice Relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. RG 3984/2024 avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio promosso da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Razzano Modestino presso cui elettivamente Parte_1 domicilia;
RICORRENTE contro
; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in Maddaloni (CE) in data 09.06.1994 e dalla loro unione sono nati i figli il 08.06.1995, il 02.01.1997, ed il 12.03.2001. Per_1 Per_2 Persona_3
In data 10.01.2007 il Tribunale ha recepito l'accordo sulle condizioni del divorzio tra i coniugi, ove hanno concordato l'affido condiviso dei minori collocati presso la madre con facoltà per il padre di vederli e averli con sé una volta alla settimana, l'obbligo per il marito di corrispondere un assegno di euro 250,00 a titolo di mantenimento per la moglie e un assegno di euro 450,00 a titolo di mantenimento per i figli.
Successivamente, nelle more della separazione, in data 08.09.2013 è nato il figlio , e le parti, in Per_4 occasione dell'udienza di prima comparizione delle parti nell'ambito del procedimento di divorzio (cfr.
RG 4059/2019), hanno dichiarato di essersi riconciliate e di aver convissuto solo in occasione dele periodo della gravidanza di parte ricorrente.
Avendo pertanto raggiunto un accordo nell'ambito del predetto procedimento, è stata pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio N. 2113/2020 (cfr. passaggio in giudicato attestato in data
21.11.2024) alle condizioni concordate, che qui vengono integralmente richiamate: Per_
“il figlio, rimarrà affidato ad entrambi i genitori con domicilio presso la madre… i coniugi, in accordo tra loro hanno stabilito il tempo che il figlio trascorrerà con il padre: il di potrà avere con sé il figlio ogni martedì, giovedì, venerdì CP_1
e sabato dalle ore 17.00 alle 20.00(periodo ottobre – maggio) e dalle 18.00 alle 21.00 ( periodo giugno – settembre); in caso di malattia del figlio durante i giorni stabiliti per il padre, quest'ultimo potrà contattarlo telefonicamente. Nei giorni di visita del padre il minore sarà prelevato presso la casa materna, previo accordo tra i genitori;
altresì il minore trascorrerà con il padre quindici giorni nel periodo estivo ,periodo che sarà definito entro il 30 giugno di ogni anno, compatibilmente con le ferie estive di entrambi i genitori.
Le festività di Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua e lunedì in Albis verranno trascorsi dal minore alternativamente con uno dei genitori, ovvero, previo accordo di entrambi dalle ore 11.00 alle ore 23.00; per le altre festività i genitori concorderanno di anno in anno;
il minore trascorrerà con il papà a settimane alterne, anche un fine settimana ( dalle ore 13.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica) con pernotto. Il sig. di verserà alla moglie, entro e non oltre i primi 5 giorni del mese, un assegno d euro CP_1
200,00, rivalutabile secondo l'indice Istat a titolo di contributo per il mantenimento e il sostentamento del figlio, verserà inoltre il
50% delle spese straordinarie per la salute, l'istruzione e la socializzazione del medesimo, il tutto a partire dal mese della comparizione in sede Presidenziale…”
Con ricorso ritualmente depositato in data 20.06.2024, parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di adottare provvedimenti in relazione all'affidamento del figlio minore , nato nelle Persona_5 more della separazione dall'unione con l'odierno resistente. Il resistente non si è costituito in giudizio, pertanto va preliminarmente dichiarata la sua contumacia.
La ricorrente ha chiesto disporsi l'affido esclusivo del figlio alla madre, deducendo che il resistente non ha mai versato alcunché a titolo di mantenimento in favore del figlio minore, oltre ad essere totalmente assente dalla sua vita. All'udienza del 15.11.2024, è stata dichiarata la contumacia di parte resistente.
All'esito dell'udienza a trattazione cartolare del 24.12.2024, il G.I. la causa è stata introitata per la decisione al Collegio.
Sull'affido super esclusivo del figlio minore Per_4
Ritiene il Tribunale che in ragione della mancanza totale di relazione tra il padre e il figlio, dell'assenza dello stesso in tutte le decisioni di vita del minore e del disinteresse manifestato anche dal punto di vista economico, il figlio vada affidato solo alla madre in ossequio ai principi di cui all'art. 337 quater primo comma c.c., interpretato in conformità all'orientamento prevalente della Suprema Corte.
Si osserva infatti che l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo. Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.
Nel caso di specie, la previsione dell'affido super esclusivo alla madre appare conforme agli interessi del minore, in quanto è dimostrato il disinteresse del padre verso le esigenze di vita e il sostentamento del figlio.
La scelta della madre, quale unico genitore affidatario del minore, scaturisce dunque dalla capacità genitoriale dimostrata nella crescita, di fatto, da sola, del figlio dopo l'allontanamento del padre atteso che
è emerso il disinteresse del padre nelle scelte di vita del minore.
Pertanto, il minore va affidato alla madre, la quale è autorizzata a prendere tutte le decisioni, anche di maggiore rilevanza, nell'interesse del figlio ai sensi dell'art. 337 quater c.c.
Si dispone inoltre che in caso di istanza del resistente volta all'attivazione degli incontri con il figlio, questi si tengano in forma assistita sotto il monitoraggio del Consultorio familiare e con l'ausilio di personale specializzato presso i Servizi Sociali, ove tali incontri siano conformi alla volontà del minore, in modalità assistita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
1. Dichiara la contumacia del resistente;
Controparte_1
2. Dispone, a parziale modifica della sentenza di divorzio, l'affidamento super esclusivo del figlio minore alla madre con residenza presso quest'ultima e con regolamentazione Persona_5 del diritto di visita del genitore non convivente, il padre, come delineato in motivazione;
3. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in favore dell'Erario nella misura di euro 1300,00 oltre Iva e cpa come per legge;
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 28/1/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanna Caso