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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 04/02/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 130 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: spettanze retributive,
TRA
elettivamente domiciliato in Napoli, via Torino 118, presso lo studio degli avv. Parte_1
Antonio Panico e Lucia Rambone, i quali lo rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
E in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla CP_1 memoria di costituzione, dall'avv. Valerio Di Stasio, presso il cui studio in Napoli, Centro
Direzionale Isola G1, elettivamente domicilia,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/01/2024 il ricorrente ha esposto:
- di essere stato assunto alle dipendenze della resistente, operante nel settore servizi ambientali, dall'1/05/2023, per passaggio di cantiere;
- di essere addetto al cantiere di San Giorgio del Sannio;
- di svolgere mansioni di operatore ecologico, inquadrato nel livello 3A del CCNL FISE, con contratto a tempo pieno e indeterminato;
- di percepire mensilmente le somme riportate in busta paga, comprensive dei ratei di 13^ e 14^ mensilità;
- di aver maturato, alla data dell'1/07/2023, il diritto al passaggio al successivo scatto di anzianità, con aumento della retribuzione mensile di € 19,11;
- che il mancato adeguamento dello scatto di anzianità si riverberava negativamente anche sul corretto calcolo del TFR, nonché sul corretto calcolo della retribuzione per festività lavorate, lavoro notturno e straordinario e mensilità aggiuntive, tenuto conto delle previsioni del CCNL di settore.
Tanto premesso in fatto, ha convenuto in giudizio la al fine di sentire accogliere le seguenti CP_1 conclusioni: “1. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi adeguare l'aumento periodico
1 di anzianità, c.d. “scatto”, nella misura di € 19,11 a far data dal 01.07.2023 a tutt'oggi e, conseguentemente, condannare la resistente , cf. in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. per la carica domiciliato presso la sede della società sita in Arcugnano (VI) alla via A. Meucci n. 46, all'incremento della anzianità periodica c.d. “scatto” nella misura di € 19,11 a far data dal 01.07.2023 a tutt'oggi, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo;
2. Conseguentemente, previo accertamento del diritto all'incremento dell'anzianità periodica c.d. “scatto” e di cui al capo 1) delle presenti conclusioni, condannare in via generica la resistente , cf. in persona del CP_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t. per la carica domiciliato presso la sede della società sita in Arcugnano (VI) alla via A. Meucci n. 46, al pagamento delle differenze retributive per scatto maturato e non goduto dal 01.07.2023 a tutt'oggi, nonché, delle differenze retributive derivanti dall'incidenza di tali aumenti sugli istituti sopra dettagliatamente riportati, ovvero, TFR, lavoro straordinario, festivo e notturno, ratei mensili di 13ma e 14ma, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione all'effettivo soddisfo, da quantificarsi in separata sede 3. condannare la resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione ai procuratori che ne hanno fatto anticipo”.
Si è ritualmente costituita la chiedendo dichiararsi inammissibile la domanda di CP_1 condanna generica proposta dal ricorrente e, nel merito, rigettarsi la stessa stante la sua infondatezza, con vittoria delle spese.
La causa, di natura documentale, è stata rinviata per la discussione con sostituzione dell'udienza mediante note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa all'esito del deposito delle note.
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilità della domanda di condanna generica sollevata dalla società resistente.
L'art. 278 c.p.c., comma 1, stabilisce che quando è già accertata la sussistenza di un diritto, ma è ancora controversa la quantità della prestazione dovuta il giudice, su istanza di parte, può limitarsi a pronunciare con sentenza la condanna generica alla prestazione, disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione.
Per costante giurisprudenza, gli stessi principi si applicano al caso in cui l'attore proponga una domanda limitata alla sola condanna generica, riservando ad un separato giudizio la richiesta di determinazione della prestazione dovuta.
La Corte di Cassazione ha più volte affermato che la possibilità di una sentenza di condanna generica non deve intendersi contenuta entro i limiti di cui agli artt. 278 c.p.c. e 279 c.p.c., n. 4 (sentenza non definitiva con rinvio della liquidazione del quantum alla prosecuzione del giudizio), perché nulla osta a che, anche nel rito del lavoro, la domanda sia limitata fin dall'inizio, o anche a seguito di modificazione della domanda stessa da parte dell'attore, purché con la adesione anche implicita della controparte, all'ottenimento di una pronunzia sull'an, con conseguente rinvio dell'eventuale pronunzia sul quantum ad un diverso e separato giudizio (così Cass. 10 gennaio 1983 n. 153, cui adde tra le altre
Cass. 1 agosto 2001 n. 10453; Cass. 16 ottobre 1998 n. 10256; Cass. 23 novembre 1995 n. 12103;
Cass. Sez. L, Sentenza n. 15154 del 05/07/2007).
Nulla, dunque, impedisce che, anche nel rito del lavoro, la domanda sia limitata sin dall'inizio (ed eventualmente nel corso del giudizio, se alla modificazione aderisca – anche omettendo di opporvisi
– la controparte) all'accertamento dell'an, con conseguente pronunzia di condanna generica, che definisce il giudizio, e connesso onere della parte interessata di introdurre (ex art. 414 c.p.c.) autonomo giudizio per la liquidazione (cfr. Cass. 20 marzo 1992 n. 3503; Cass., Sez. Un., 22 maggio
2 1985 n. 3106, richiamate da Cass. Sez. L, Sentenza n. 8576 del 05/05/2004; Cass. Sez. L, Sentenza
n. 7888 del 22/08/1997; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21620 del 16/10/2007; Cass. Sez. L,
Ordinanza n. 23855 del 05/09/2024).
I suddetti principi hanno trovato ulteriore conferma nella sentenza – a Sezioni Unite – n. 29862 del
12/10/2022, la quale evidenzia che “il nostro ordinamento costituzionale e processuale è imperniato sui principi di libertà del diritto di azione (art. 24 Cost.), e la libertà del diritto di azione si manifesta ovviamente con la facoltà dell'attore di stabilire, in totale libertà, cosa chiedere, quanto chiedere e quando chiedere, con l'unico limite del divieto di abuso del diritto”, ed espressamente supera e sconfessa, in quanto contrastante con tale previsione, con il "diritto vivente" e con quello comunitario, il precedente (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 17984 del 03/06/2022) richiamato dall'odierna resistente
(nel quale, peraltro, l'affermazione del principio secondo cui l'attore non potrebbe chiedere ab origine una condanna generica costituisce un mero obiter dictum).
In definitiva, deve ritenersi che, anche nel rito del lavoro, la domanda possa essere legittimamente rivolta ab origine ad ottenere una condanna generica, senza che sia necessario il consenso del convenuto.
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.
Il ricorrente è stato assunto dalla resistente in data 1/05/2023, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, per svolgere mansioni di operatore ecologico sul cantiere di San Giorgio del Sannio.
L'assunzione è avvenuta per passaggio di cantiere dal precedente appaltatore (circostanza, questa, incontestata).
Il rapporto di lavoro è pacificamente regolato dal CCNL FISE Assoambiente, richiamato dal contratto di assunzione.
L'art. 28 del CCNL, rubricato “Aumenti periodici di anzianità”, stabilisce quanto segue:
“1. A decorrere dal 1° luglio 2023, per ogni consecutivo triennio di anzianità di servizio il lavoratore assunto a tempo indeterminato matura dal 1° luglio di ogni triennio un aumento periodico nelle misure di seguito indicate per ciascun livello di appartenenza, indipendentemente dalla posizione parametrale:
Livello Importo
1° € 15,24
2° € 17,66
3° € 19,11
4° € 20,92
5° € 21,83
6° € 24,65
7° € 26,04
8° € 29,05 Q € 39,17
Per i lavoratori già in forza nel settore alla data della firma del presente accordo di rinnovo sono mantenuti gli importi stabiliti ai sensi dell'art. 28 del c.c.n.l. 6 dicembre 2016, fermi rimanendo gli importi massimi di cui al comma 7 del presente articolo.
2. L'importo dell'aumento periodico, calcolato in trentaseiesimi, spetta ai dipendenti in servizio al 1° luglio di ogni triennio in relazione ai mesi di servizio prestato tra il 1° luglio del primo anno del triennio e il 30 giugno del terzo anno del medesimo triennio.
3 3. Ai fini di cui ai precedenti commi le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni valgono come mese intero, trascurandosi le frazioni inferiori.
4. In caso di passaggio di livello il lavoratore mantiene l'importo in cifra degli aumenti periodici maturati nel livello di provenienza e la frazione del triennio in corso è utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico. […]
Nota a verbale
In considerazione della data di cui al primo comma del presente articolo, le Parti confermano che le prossime scadenze triennali per la corresponsione dell' sono le seguenti: 1° luglio 2023; 1° CP_2 luglio 2026;1° luglio 2029, e così via, con la medesima progressione triennale”.
Gli aumenti periodici di anzianità di cui all'art. 28 rientrano nella “retribuzione individuale mensile”
(art. 27, co. 3), che a propria volta è una componente della “retribuzione globale mensile” (art. 27, co. 4).
La retribuzione individuale di cui al comma 3 è utile, fra l'altro, ai fini del trattamento per straordinario, festivo, notturno di cui all'art. 20, mentre la retribuzione globale di cui al comma 4 è utile ai fini del trattamento per 13ª mensilità e 14ª mensilità di cui agli artt. 31 e 32.
Ai sensi dell'art. 6, co. 9 del CCNL, infine, “Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 2, assunto "ex novo" dall'azienda subentrante nella gestione dell'appalto/affidamento, è regolato integralmente dal presente c.c.n.l. dei servizi ambientali, con riconoscimento del valore degli aumenti periodici di anzianità in essere e dell'anzianità di servizio determinata dall'effettivo periodo di lavoro prestato ininterrottamente alle dipendenze delle precedenti imprese applicanti i cc.cc.nn.l. dei servizi ambientali specifici del settore del ciclo integrato dei rifiuti”.
Tornando al caso di specie, il sig. è stato assunto per passaggio di cantiere dal 1° maggio 2023 Pt_1
e al momento dell'assunzione gli è stato riconosciuto a titolo di scatti di anzianità l'importo di € 17,68
(v. contratto di assunzione), corrispondente a scatti 1, con indicazione della maturazione dello scatto successivo alla data del 1° luglio 2023 (cfr. buste paga da maggio a giugno 2023).
Alla data del 1° luglio 2023, pertanto, in considerazione dell'inquadramento nel livello 3° avrebbe dovuto essergli riconosciuto un aumento mensile di € 19,11. La , la quale non ha in alcun modo contestato il diritto dell'istante di percepire gli aumenti CP_1 periodici nella misura e con le tempistiche indicate, non ha offerto alcuna prova di aver provveduto all'adeguamento retributivo.
Invero, la busta paga di luglio 2023 (così come le successive), pur aggiornando la data di maturazione dello scatto successivo (07/2026), non contiene alcun adeguamento né del numero di scatti (continua a riportare scatti anz. 1) né del relativo importo, che rimane fisso a € 17,68.
La società si appella all'incremento della retribuzione mensile riscontrabile nelle buste paga da luglio
2023.
Tuttavia, come è agevolmente evincibile dalle buste paga stesse e dal confronto con le tabelle salariali del CCNL applicato al rapporto, l'incremento è riconducibile all'adeguamento al nuovo minimo tabellare, che per il personale inquadrato nel livello 3° è passato, a decorrere dall'1/07/2023, da €
1.929,19 a € 1.954,19.
Il mancato adeguamento della retribuzione mensile individuale spettante al ricorrente a decorrere dall'1/07/2023, con inclusione del secondo scatto di anzianità, ha determinato la corresponsione di somme inferiori al dovuto a titolo di lavoro straordinario, festivo, notturno, 13^ e 14^ mensilità, con conseguenti riflessi sull'importo accantonato a titolo di TFR.
4 Ne discende la condanna della resistente ad operare l'adeguamento della retribuzione individuale mensile del ricorrente a decorrere dall'1/07/2023, mediante riconoscimento dell'aumento periodico di anzianità pari a € 19,11 e a corrispondergli le correlate differenze retributive anche a titolo di incidenza di tale adeguamento su lavoro straordinario, festivo e notturno e ratei mensili di 13^ e 14^ mensilità, nonché ad adeguare di conseguenza l'importo accantonato a titolo di TFR.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, nella misura minima per lo scaglione di valore fino a € 1.100 in considerazione dell'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto, e dell'opera difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento, a decorrere dall'1/07/2023, del secondo aumento periodico di anzianità, nella misura di € 19,11 mensili;
2) per l'effetto, condanna la ad operare l'adeguamento della retribuzione individuale CP_1 mensile del ricorrente a decorrere dall'1/07/2023, mediante riconoscimento dell'aumento periodico di anzianità di cui al punto 1), e a corrispondergli le correlate differenze retributive anche a titolo di incidenza di tale adeguamento su lavoro straordinario, festivo e notturno e ratei mensili di 13^ e 14^ mensilità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste attive del credito al saldo effettivo, nonché ad adeguare di conseguenza l'importo accantonato a titolo di TFR;
3) condanna la resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 321,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avv. Panico e
Rambone dichiaratisi antistatari.
Benevento, 4 febbraio 2025.
Il Giudice dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 130 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: spettanze retributive,
TRA
elettivamente domiciliato in Napoli, via Torino 118, presso lo studio degli avv. Parte_1
Antonio Panico e Lucia Rambone, i quali lo rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
E in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla CP_1 memoria di costituzione, dall'avv. Valerio Di Stasio, presso il cui studio in Napoli, Centro
Direzionale Isola G1, elettivamente domicilia,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/01/2024 il ricorrente ha esposto:
- di essere stato assunto alle dipendenze della resistente, operante nel settore servizi ambientali, dall'1/05/2023, per passaggio di cantiere;
- di essere addetto al cantiere di San Giorgio del Sannio;
- di svolgere mansioni di operatore ecologico, inquadrato nel livello 3A del CCNL FISE, con contratto a tempo pieno e indeterminato;
- di percepire mensilmente le somme riportate in busta paga, comprensive dei ratei di 13^ e 14^ mensilità;
- di aver maturato, alla data dell'1/07/2023, il diritto al passaggio al successivo scatto di anzianità, con aumento della retribuzione mensile di € 19,11;
- che il mancato adeguamento dello scatto di anzianità si riverberava negativamente anche sul corretto calcolo del TFR, nonché sul corretto calcolo della retribuzione per festività lavorate, lavoro notturno e straordinario e mensilità aggiuntive, tenuto conto delle previsioni del CCNL di settore.
Tanto premesso in fatto, ha convenuto in giudizio la al fine di sentire accogliere le seguenti CP_1 conclusioni: “1. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi adeguare l'aumento periodico
1 di anzianità, c.d. “scatto”, nella misura di € 19,11 a far data dal 01.07.2023 a tutt'oggi e, conseguentemente, condannare la resistente , cf. in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. per la carica domiciliato presso la sede della società sita in Arcugnano (VI) alla via A. Meucci n. 46, all'incremento della anzianità periodica c.d. “scatto” nella misura di € 19,11 a far data dal 01.07.2023 a tutt'oggi, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo;
2. Conseguentemente, previo accertamento del diritto all'incremento dell'anzianità periodica c.d. “scatto” e di cui al capo 1) delle presenti conclusioni, condannare in via generica la resistente , cf. in persona del CP_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t. per la carica domiciliato presso la sede della società sita in Arcugnano (VI) alla via A. Meucci n. 46, al pagamento delle differenze retributive per scatto maturato e non goduto dal 01.07.2023 a tutt'oggi, nonché, delle differenze retributive derivanti dall'incidenza di tali aumenti sugli istituti sopra dettagliatamente riportati, ovvero, TFR, lavoro straordinario, festivo e notturno, ratei mensili di 13ma e 14ma, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione all'effettivo soddisfo, da quantificarsi in separata sede 3. condannare la resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione ai procuratori che ne hanno fatto anticipo”.
Si è ritualmente costituita la chiedendo dichiararsi inammissibile la domanda di CP_1 condanna generica proposta dal ricorrente e, nel merito, rigettarsi la stessa stante la sua infondatezza, con vittoria delle spese.
La causa, di natura documentale, è stata rinviata per la discussione con sostituzione dell'udienza mediante note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa all'esito del deposito delle note.
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilità della domanda di condanna generica sollevata dalla società resistente.
L'art. 278 c.p.c., comma 1, stabilisce che quando è già accertata la sussistenza di un diritto, ma è ancora controversa la quantità della prestazione dovuta il giudice, su istanza di parte, può limitarsi a pronunciare con sentenza la condanna generica alla prestazione, disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione.
Per costante giurisprudenza, gli stessi principi si applicano al caso in cui l'attore proponga una domanda limitata alla sola condanna generica, riservando ad un separato giudizio la richiesta di determinazione della prestazione dovuta.
La Corte di Cassazione ha più volte affermato che la possibilità di una sentenza di condanna generica non deve intendersi contenuta entro i limiti di cui agli artt. 278 c.p.c. e 279 c.p.c., n. 4 (sentenza non definitiva con rinvio della liquidazione del quantum alla prosecuzione del giudizio), perché nulla osta a che, anche nel rito del lavoro, la domanda sia limitata fin dall'inizio, o anche a seguito di modificazione della domanda stessa da parte dell'attore, purché con la adesione anche implicita della controparte, all'ottenimento di una pronunzia sull'an, con conseguente rinvio dell'eventuale pronunzia sul quantum ad un diverso e separato giudizio (così Cass. 10 gennaio 1983 n. 153, cui adde tra le altre
Cass. 1 agosto 2001 n. 10453; Cass. 16 ottobre 1998 n. 10256; Cass. 23 novembre 1995 n. 12103;
Cass. Sez. L, Sentenza n. 15154 del 05/07/2007).
Nulla, dunque, impedisce che, anche nel rito del lavoro, la domanda sia limitata sin dall'inizio (ed eventualmente nel corso del giudizio, se alla modificazione aderisca – anche omettendo di opporvisi
– la controparte) all'accertamento dell'an, con conseguente pronunzia di condanna generica, che definisce il giudizio, e connesso onere della parte interessata di introdurre (ex art. 414 c.p.c.) autonomo giudizio per la liquidazione (cfr. Cass. 20 marzo 1992 n. 3503; Cass., Sez. Un., 22 maggio
2 1985 n. 3106, richiamate da Cass. Sez. L, Sentenza n. 8576 del 05/05/2004; Cass. Sez. L, Sentenza
n. 7888 del 22/08/1997; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21620 del 16/10/2007; Cass. Sez. L,
Ordinanza n. 23855 del 05/09/2024).
I suddetti principi hanno trovato ulteriore conferma nella sentenza – a Sezioni Unite – n. 29862 del
12/10/2022, la quale evidenzia che “il nostro ordinamento costituzionale e processuale è imperniato sui principi di libertà del diritto di azione (art. 24 Cost.), e la libertà del diritto di azione si manifesta ovviamente con la facoltà dell'attore di stabilire, in totale libertà, cosa chiedere, quanto chiedere e quando chiedere, con l'unico limite del divieto di abuso del diritto”, ed espressamente supera e sconfessa, in quanto contrastante con tale previsione, con il "diritto vivente" e con quello comunitario, il precedente (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 17984 del 03/06/2022) richiamato dall'odierna resistente
(nel quale, peraltro, l'affermazione del principio secondo cui l'attore non potrebbe chiedere ab origine una condanna generica costituisce un mero obiter dictum).
In definitiva, deve ritenersi che, anche nel rito del lavoro, la domanda possa essere legittimamente rivolta ab origine ad ottenere una condanna generica, senza che sia necessario il consenso del convenuto.
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.
Il ricorrente è stato assunto dalla resistente in data 1/05/2023, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, per svolgere mansioni di operatore ecologico sul cantiere di San Giorgio del Sannio.
L'assunzione è avvenuta per passaggio di cantiere dal precedente appaltatore (circostanza, questa, incontestata).
Il rapporto di lavoro è pacificamente regolato dal CCNL FISE Assoambiente, richiamato dal contratto di assunzione.
L'art. 28 del CCNL, rubricato “Aumenti periodici di anzianità”, stabilisce quanto segue:
“1. A decorrere dal 1° luglio 2023, per ogni consecutivo triennio di anzianità di servizio il lavoratore assunto a tempo indeterminato matura dal 1° luglio di ogni triennio un aumento periodico nelle misure di seguito indicate per ciascun livello di appartenenza, indipendentemente dalla posizione parametrale:
Livello Importo
1° € 15,24
2° € 17,66
3° € 19,11
4° € 20,92
5° € 21,83
6° € 24,65
7° € 26,04
8° € 29,05 Q € 39,17
Per i lavoratori già in forza nel settore alla data della firma del presente accordo di rinnovo sono mantenuti gli importi stabiliti ai sensi dell'art. 28 del c.c.n.l. 6 dicembre 2016, fermi rimanendo gli importi massimi di cui al comma 7 del presente articolo.
2. L'importo dell'aumento periodico, calcolato in trentaseiesimi, spetta ai dipendenti in servizio al 1° luglio di ogni triennio in relazione ai mesi di servizio prestato tra il 1° luglio del primo anno del triennio e il 30 giugno del terzo anno del medesimo triennio.
3 3. Ai fini di cui ai precedenti commi le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni valgono come mese intero, trascurandosi le frazioni inferiori.
4. In caso di passaggio di livello il lavoratore mantiene l'importo in cifra degli aumenti periodici maturati nel livello di provenienza e la frazione del triennio in corso è utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico. […]
Nota a verbale
In considerazione della data di cui al primo comma del presente articolo, le Parti confermano che le prossime scadenze triennali per la corresponsione dell' sono le seguenti: 1° luglio 2023; 1° CP_2 luglio 2026;1° luglio 2029, e così via, con la medesima progressione triennale”.
Gli aumenti periodici di anzianità di cui all'art. 28 rientrano nella “retribuzione individuale mensile”
(art. 27, co. 3), che a propria volta è una componente della “retribuzione globale mensile” (art. 27, co. 4).
La retribuzione individuale di cui al comma 3 è utile, fra l'altro, ai fini del trattamento per straordinario, festivo, notturno di cui all'art. 20, mentre la retribuzione globale di cui al comma 4 è utile ai fini del trattamento per 13ª mensilità e 14ª mensilità di cui agli artt. 31 e 32.
Ai sensi dell'art. 6, co. 9 del CCNL, infine, “Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 2, assunto "ex novo" dall'azienda subentrante nella gestione dell'appalto/affidamento, è regolato integralmente dal presente c.c.n.l. dei servizi ambientali, con riconoscimento del valore degli aumenti periodici di anzianità in essere e dell'anzianità di servizio determinata dall'effettivo periodo di lavoro prestato ininterrottamente alle dipendenze delle precedenti imprese applicanti i cc.cc.nn.l. dei servizi ambientali specifici del settore del ciclo integrato dei rifiuti”.
Tornando al caso di specie, il sig. è stato assunto per passaggio di cantiere dal 1° maggio 2023 Pt_1
e al momento dell'assunzione gli è stato riconosciuto a titolo di scatti di anzianità l'importo di € 17,68
(v. contratto di assunzione), corrispondente a scatti 1, con indicazione della maturazione dello scatto successivo alla data del 1° luglio 2023 (cfr. buste paga da maggio a giugno 2023).
Alla data del 1° luglio 2023, pertanto, in considerazione dell'inquadramento nel livello 3° avrebbe dovuto essergli riconosciuto un aumento mensile di € 19,11. La , la quale non ha in alcun modo contestato il diritto dell'istante di percepire gli aumenti CP_1 periodici nella misura e con le tempistiche indicate, non ha offerto alcuna prova di aver provveduto all'adeguamento retributivo.
Invero, la busta paga di luglio 2023 (così come le successive), pur aggiornando la data di maturazione dello scatto successivo (07/2026), non contiene alcun adeguamento né del numero di scatti (continua a riportare scatti anz. 1) né del relativo importo, che rimane fisso a € 17,68.
La società si appella all'incremento della retribuzione mensile riscontrabile nelle buste paga da luglio
2023.
Tuttavia, come è agevolmente evincibile dalle buste paga stesse e dal confronto con le tabelle salariali del CCNL applicato al rapporto, l'incremento è riconducibile all'adeguamento al nuovo minimo tabellare, che per il personale inquadrato nel livello 3° è passato, a decorrere dall'1/07/2023, da €
1.929,19 a € 1.954,19.
Il mancato adeguamento della retribuzione mensile individuale spettante al ricorrente a decorrere dall'1/07/2023, con inclusione del secondo scatto di anzianità, ha determinato la corresponsione di somme inferiori al dovuto a titolo di lavoro straordinario, festivo, notturno, 13^ e 14^ mensilità, con conseguenti riflessi sull'importo accantonato a titolo di TFR.
4 Ne discende la condanna della resistente ad operare l'adeguamento della retribuzione individuale mensile del ricorrente a decorrere dall'1/07/2023, mediante riconoscimento dell'aumento periodico di anzianità pari a € 19,11 e a corrispondergli le correlate differenze retributive anche a titolo di incidenza di tale adeguamento su lavoro straordinario, festivo e notturno e ratei mensili di 13^ e 14^ mensilità, nonché ad adeguare di conseguenza l'importo accantonato a titolo di TFR.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, nella misura minima per lo scaglione di valore fino a € 1.100 in considerazione dell'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto, e dell'opera difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento, a decorrere dall'1/07/2023, del secondo aumento periodico di anzianità, nella misura di € 19,11 mensili;
2) per l'effetto, condanna la ad operare l'adeguamento della retribuzione individuale CP_1 mensile del ricorrente a decorrere dall'1/07/2023, mediante riconoscimento dell'aumento periodico di anzianità di cui al punto 1), e a corrispondergli le correlate differenze retributive anche a titolo di incidenza di tale adeguamento su lavoro straordinario, festivo e notturno e ratei mensili di 13^ e 14^ mensilità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste attive del credito al saldo effettivo, nonché ad adeguare di conseguenza l'importo accantonato a titolo di TFR;
3) condanna la resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 321,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avv. Panico e
Rambone dichiaratisi antistatari.
Benevento, 4 febbraio 2025.
Il Giudice dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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