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Sentenza 23 febbraio 2025
Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/02/2025, n. 1867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1867 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Luisa Buono, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19041/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto opposizione agli atti esecutivi (art. 617co.2 c.p.c.) e vertente
TRA
C.F. (C.F.: ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Rascio (C.F.: ) per procura in atti C.F._1
-opponente -
E
(C.F.: ), in persona del legale r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Pugliese (C.F.: ) per procura in atti C.F._2
-opposta-
NONCHE'
C.F.: ), in persona del l.r.p.t Controparte_2 P.IVA_3
-opposta contumace-
Conclusioni per la parte opponente:
a) l'ordinanza opposta sia annullata, quantomeno nella parte in cui fa obbligo al Terzo Pignorato di corrispondere la somma assegnata nel termine di gg. 20 dalla comunicazione anziché nei tempi
e nei limiti del/i riparto/i in cui dovesse trovare capienza il credito del Debitore Esecutato;
b) con vittoria di spese, auspicando una severa condanna (anche ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.) del
Creditore Opposto, per non aver riscontrato la comunicazione 19.07.2020 della Curatela, imponendo così l'instaurazione del presente giudizio, altrimenti evitabile;
e per aver resistito
(almeno) con evidente colpa grave ad un'opposizione manifestamente fondata.
Conclusioni per la parte opposta (d'ora in avanti anche : Controparte_1 CP_3
- rigettare, per i motivi di cui in premessa, la domanda principale formulata nella proposta opposizione ai sensi dell'art. 618 2° comma di annullamento dell'ordinanza di assegnazione del
06/07/2020, resa dal G.E. della procedura esecutiva n. 8248/18 R.G.E. del Tribunale di Napoli
1 Sezione XIV, in quanto inammissibile, ancorché infondata in fatto e diritto, ovvero, rigettare la domanda proposta in via subordinata in quanto carente di interesse atteso che alcuna contestazione è stata formulata avverso il provvedimento che ha deciso la fase cautelare;
- Condannare la parte soccombente al pagamento di spese e competenze del presente giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.L' , con atto notificato in data 21/05/2018, ha pignorato tutte Controparte_1
le somme dovute a qualunque titolo dal (proc. Fall. Parte_1
n. 8/2009 presso il Tribunale di Nola)alla debitrice esecutata Il pignoramento Controparte_2
è stato iscritto al n. 8248/2018 RGE dinnanzi a questo Tribunale. In detta procedura la Curatela fallimentare ha reso dichiarazione ex art. 547 c.p.c. con la quale ha comunicato che la CP_2
debitrice esecutata, era stata ammessa al passivo della società fallita per la somma di euro
[...]
250.275,46 “in chirografo” e che “Ad oggi alcun riparto è previsto per i creditori chirografari”.
Il G.E., nel giudizio prima citato, con ordinanza pronunciata il 06/07/2020 così ha provveduto:
“assegna al creditore pignorante, salvo esazione, la somma dovuta dal terzo al debitore esecutato, come di seguito indicato:
-- € 1.100,00 a totale soddisfazione delle spese della presente procedura;
-- € 250.275,46 -
1.100,00 assegnate per le spese, a parziale soddisfazione del credito in executivis;
il tutto oltre imposta di registrazione della presente ordinanza, ove ne sia documentato l'anticipo, nei limiti della somma pignorata innanzi indicata;
fa obbligo al terzo pignorato di corrispondere la somma sopra assegnata nel termine di gg 20 dalla comunicazione della presente ordinanza, con esonero di ogni responsabilità ed effetto liberatorio nei confronti del debitore esecutato”.
Il sollecitato al pagamento dall' con pec Parte_1 CP_3 dell'08/07/2020, ha invitato il 19/07/2020 la medesima a rendere dichiarazione sulla natura condizionata del credito al buon esito della procedura fallimentare, dopodiché, spirato infruttuosamente il termine assegnato, ha proposto ricorso in opposizione ex art. 617, 2° comma,
c.p.c. avverso la citata ordinanza del 06/07/2020, deducendone la illegittimità “quantomeno nella parte in cui fa obbligo al Terzo Pignorato di corrispondere la somma assegnata nel termine di gg.
20 dalla comunicazione anziché nei tempi e nei limiti del/i riparto/i in cui dovesse trovare capienza il credito del Debitore Esecutato”.
Sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva dell'ordinanza con provvedimento del
30/7/2020, si è costituita l' che, con memoria depositata il 26/10/2020, ha chiesto la revoca CP_3 della disposta sospensione, deducendo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione, difettando ogni contestazione circa l'esistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata e stante, comunque, l'infondatezza dell'iniziativa dell'opponente che nulla aveva dichiarato “in
2 relazione agli importi immediatamente esigibili ovvero alla predisposizione dei riparti nel rispetto di quanto dichiarato e come previsto dall'art. 547 c.p.c.”, con conseguente erroneità e/o incompletezza della dichiarazione.
Il G.E., con ordinanza del 23/06/2021, ha confermato il provvedimento inaudita altera parte adottato il 30/07/2020, precisando che il credito risultante dall'ordinanza di assegnazione del
6/07/2020 doveva considerarsi esigibile “se e nella misura in cui potrà trovare soddisfazione il credito di per il quale v'è stata insinuazione al passivo del fallimento Controparte_2 [...]
e ha concesso i termini per l'instaurazione del giudizio di merito. Parte_1
L'opponente, pertanto, ha introdotto il presente giudizio di merito instando per l'annullamento dell'ordinanza di assegnazione opposta quantomeno nella parte in cui fa obbligo al Terzo
Pignorato di corrispondere la somma assegnata nel termine di gg. 20 dalla comunicazione anziché nei tempi e nei limiti del/i riparto/i in cui dovesse trovare capienza il credito del Debitore
Esecutato, vinte le spese.
Si è costituita l' la quale ha eccepito l'inammissibilità e/o infondatezza dell'opposizione, per CP_3
carenza di interesse ad agire, sia in relazione alla domanda principale di annullamento dell'ordinanza di assegnazione opposta del 06/07/2020, per assenza di contestazione sull'esistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata, sia in relazione alla domanda subordinata di annullamento dell'ordinanza de qua nella parte in cui fa obbligo al terzo pignorato di corrispondere la somma assegnata nel termine di giorni 20 dalla relativa comunicazione del provvedimento, per assenza di contestazione e/o reclamo avverso il provvedimento che ha definito la fase cautelare.
Con vittoria di spese.
L' non si è costituita nonostante la ritualità della citazione. Controparte_2
Rassegnate le conclusioni, la causa è stata riservata in decisione.
2. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del presente giudizio sollevata dall' CP_3
A tal fine occorre rilevare che, secondo la struttura bifasica (fase sommaria e di merito) in cui si articolano le opposizioni agli atti esecutivi, in base all'art. 618 c.p.c. il giudice dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura, fissando in ogni caso un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, come avvenuto nel caso di specie.
La fase di merito è certamente eventuale in caso di sospensione dell'esecuzione, in quanto, nel caso di mancata instaurazione del giudizio di merito, si produce l'estinzione del processo ex art. 624, comma 3, c.p.c. e l'opposizione viene definita senza passare al merito della controversia. La
3 disposizione citata si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell'articolo 618 c.p.c..
Si discute, però, se il provvedimento indilazionabile reso dal giudice dell'esecuzione all'esito della fase cautelare sia destinato a consolidarsi in caso di mancata introduzione del giudizio di merito, analogamente a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 624 c.p.c. per il provvedimento di sospensione dell'esecuzione, ovvero sia destinato a perdere la propria efficacia, alla stessa stregua di quanto previsto, in tema di rito cautelare uniforme, dall' art. 669-novies primo comma c.p.c. per il provvedimento cautelare cui non faccia seguito l'introduzione del giudizio di merito.
Questo giudice ritiene di aderire all'orientamento secondo il quale è necessario introdurre il giudizio di merito per consolidare il provvedimento cautelare, stante la natura precaria propria dei provvedimenti cautelari e l'assenza di una espressa previsione del legislatore di segno opposto.
Va, pertanto, rigettata l'eccezione di inammissibilità del presente giudizio di merito per carenza di interesse ad agire, sollevata dall' avendo interesse l'opponente alla definitività del CP_3
provvedimento cautelare adottato dal GE nella parte in cui è stata anche modificata parzialmente l'ordinanza di assegnazione del 6.07.2020.
Va osservato che l'opponente è risultato totalmente vittorioso in fase cautelare, in quanto il G.E. ha statuito con l'ordinanza del 23/06/2021 la conferma del provvedimento di sospensione adottato inaudita altera parte il 30/7/2020, “precisando che il credito risultante dall'ordinanza di assegnazione in data 6.7.2020 deve considerarsi esigibile se e nella misura in cui potrà trovare soddisfazione il credito di per il quale v'è stata insinuazione al passivo del Controparte_2 fallimento . Parte_1
Va evidenziato in proposito che è chiaro dal tenore complessivo dell'ordinanza che il GE non ha inteso adottare un provvedimento di modifica dell'ordinanza resa in data 6.07.2020 ai sensi dell'art. 487 c.p.c., ma solo un provvedimento cautelare nell'esercizio dei suoi poteri, non avendo altrimenti senso la sospensione dell'ordinanza così come modificata.
Pertanto correttamente il terzo pignorato ha introdotto il giudizio a cognizione piena, proponendo, pedissequamente, le domande già avanzate innanzi al G.E. finalizzate all'annullamento dell'ordinanza di assegnazione opposta quantomeno nella parte in cui fa obbligo al Terzo
Pignorato di corrispondere la somma assegnata nel termine di gg. 20 dalla comunicazione anziché nei tempi e nei limiti del/i riparto/i in cui dovesse trovare capienza il credito del Debitore
Esecutato.
3. Ciò premesso, nel merito l 'opposizione è fondata.
4 In merito va rilevato di condividere quanto già argomentato dal GE laddove ha ritenuto fondato l'assunto del circa la natura condizionata del credito vantato dall' nei confronti Parte_1 CP_3 della debitrice esecutata ( , essendo l'esigibilità dello stesso subordinata al buon Controparte_2
esito della procedura fallimentare.
Il GE ha argomentato sul punto quanto segue
“Non può condividersi l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata dall' CP_1 atteso che, se è pacifica l'esistenza del credito dell'esecutata verso l'odierna opponente, il
ha tuttavia lamentato l'erroneità dell'ordinanza nella parte in cui la stessa Parte_1
(sull'assunto dell'immediata esigibilità del credito) ha assegnato il termine di 20 giorni per
l'esecuzione del dovuto pagamento. Un simile termine, tuttavia, non tiene conto delle peculiari regole alla luce delle quali -sole- è possibile, per il fallimento, procedere al pagamento dei crediti per i quali vi sia stata insinuazione. Deve pertanto, allo stato, ritenersi che il pagamento dovuto sulla base dell'ordinanza ex art. 553 c.p.c. potrà essere effettivamente eseguito dal debitor debitoris in quanto, nel rispetto della disciplina fallimentare, vi siano effettivamente somme disponibili.
Né è possibile, in questa sede, condividere l'assunto svolto dall'opposta secondo il quale
l'ordinanza ex art. 553 c.p.c. sarebbe conseguenza di un'erronea/incompleta dichiarazione del terzo. Secondo quanto risulta dalla documentazione depositata, infatti, il fallimento ha, ai sensi dell'art. 547 c.p.c., dichiarato l'esistenza di un credito (al chirografo) di pari ad Controparte_2 euro 250.275,46, ma ha anche precisato che “Ad oggi alcun riparto è previsto per i creditori chirografari”. Tale precisazione è, secondo questo Giudice, indice della inesigibilità (al tempo della dichiarazione) del credito dell'esecutata”.
In altri termini, il Curatore del Fallimento- terzo pignorato potrà soddisfare il credito oggetto dell'ordinanza di assegnazione solo se c'è capienza nella procedura concorsuale e solo nei limiti di quanto riconosciuto ad nel piano di riparto all'esito della procedura fallimentare. CP_2
Il creditore procedente non può ottenere dal il pagamento integrale ed CP_3 Parte_1 immediato dell'importo del credito assegnatogli con l'ordinanza di assegnazione Controparte_2
del 6.07.2020, prescindendo dal piano di riparto approvato in sede concorsuale, in quanto ciò implicherebbe la violazione della par condicio creditorum e dell'ordine di priorità dei crediti previsto per legge.
Pertanto, correttamente la Curatela ha impugnato l'ordinanza del 06/07/2020, chiedendone l'annullamento quantomeno nella parte in cui fa obbligo al Terzo Pignorato di corrispondere la somma assegnata nel termine di gg. 20 dalla comunicazione anziché nei tempi e nei limiti del/i riparto/i in cui dovesse trovare capienza il credito del Debitore Esecutato”.
5 Per come posta la domanda di annullamento dell'ordinanza opposta, implicitamente contiene anche quella di modifica della ordinanza stessa,
Deve, dunque, alla luce di quanto evidenziato, disporsi la modifica dell'ordinanza di assegnazione del 6.07.2020 nella parte in cui “fa obbligo al terzo pignorato di corrispondere la somma sopra assegnata nel termine di gg 20 dalla comunicazione della presente ordinanza, con esonero di ogni responsabilità ed effetto liberatorio nei confronti del debitore esecutato” con il seguente periodo
“fa obbligo al terzo pignorato di corrispondere la somma sopra assegnata se e nella misura in cui potrà trovare soddisfazione, in sede di riparto nella procedura concorsuale
[...]
il credito di per il quale v'è stata già insinuazione Parte_1 Controparte_2
al passivo del Parte_1
4.Infine, va esaminata anche la domanda avanzata dall'opponente che, nel rassegnare le proprie conclusioni, ha auspicato una severa condanna (anche ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.) del creditore opposto, per non aver riscontrato la comunicazione 19.07.2020 della Curatela, imponendo così l'instaurazione del presente giudizio, altrimenti evitabile;
e per aver resistito
(almeno) con evidente colpa grave ad un'opposizione manifestamente fondata.
Siffatta domanda, quale accessoria alla domanda di opposizione, risulta consentita in questa sede dal momento che essa non costituisce un nuovo motivo di opposizione della legittimità dell'atto impugnato ma attiene solo al profilo della regolamentazione delle spese. E' infatti esclusa nella fase di merito solo la proposizione di ulteriori motivi di opposizione estranei all'ambito dell'originaria opposizione e/o che non riguardino direttamente l'atto in origine contestato e abbiano ad oggetto altri e diversi atti del processo esecutivo, non incisi dalle modifiche adottate dal giudice dell'esecuzione nel corso della fase sommaria (Corte di Cassazione n. 37751/2022).
Ciò chiarito va rilevato che la condanna, prevista dal 3° comma dell'art. 96 c.p.c., applicabile anche d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2,
c.p.c. e con queste cumulabile e per la cui applicazione è richiesta una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente
(Cass. n. 27623/2017). Occorre, cioè, che sia realizzato un vero e proprio abuso della “potestas agendi” con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite o resistere, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la parte avversa, circostanza che nel caso di specie non è dato rilevare.
6 Anzi, tenuto conto dell'esito complessivo della procedura esecutiva e dei diversi orientamenti circa l'efficacia del provvedimento cautelare in caso di omessa instaurazione del giudizio di merito, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
Vanno, dunque, compensate le spese di lite tra le parti e rigettata la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 co.3 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1)accoglie la domanda e per l'effetto modifica la ordinanza pronunciata dal G.E. in data
06/07/2020 nei termini precisati in parte motiva.
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Napoli, così deciso il 22.02.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Luisa Buono
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Luisa Buono, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19041/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto opposizione agli atti esecutivi (art. 617co.2 c.p.c.) e vertente
TRA
C.F. (C.F.: ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Rascio (C.F.: ) per procura in atti C.F._1
-opponente -
E
(C.F.: ), in persona del legale r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Pugliese (C.F.: ) per procura in atti C.F._2
-opposta-
NONCHE'
C.F.: ), in persona del l.r.p.t Controparte_2 P.IVA_3
-opposta contumace-
Conclusioni per la parte opponente:
a) l'ordinanza opposta sia annullata, quantomeno nella parte in cui fa obbligo al Terzo Pignorato di corrispondere la somma assegnata nel termine di gg. 20 dalla comunicazione anziché nei tempi
e nei limiti del/i riparto/i in cui dovesse trovare capienza il credito del Debitore Esecutato;
b) con vittoria di spese, auspicando una severa condanna (anche ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.) del
Creditore Opposto, per non aver riscontrato la comunicazione 19.07.2020 della Curatela, imponendo così l'instaurazione del presente giudizio, altrimenti evitabile;
e per aver resistito
(almeno) con evidente colpa grave ad un'opposizione manifestamente fondata.
Conclusioni per la parte opposta (d'ora in avanti anche : Controparte_1 CP_3
- rigettare, per i motivi di cui in premessa, la domanda principale formulata nella proposta opposizione ai sensi dell'art. 618 2° comma di annullamento dell'ordinanza di assegnazione del
06/07/2020, resa dal G.E. della procedura esecutiva n. 8248/18 R.G.E. del Tribunale di Napoli
1 Sezione XIV, in quanto inammissibile, ancorché infondata in fatto e diritto, ovvero, rigettare la domanda proposta in via subordinata in quanto carente di interesse atteso che alcuna contestazione è stata formulata avverso il provvedimento che ha deciso la fase cautelare;
- Condannare la parte soccombente al pagamento di spese e competenze del presente giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.L' , con atto notificato in data 21/05/2018, ha pignorato tutte Controparte_1
le somme dovute a qualunque titolo dal (proc. Fall. Parte_1
n. 8/2009 presso il Tribunale di Nola)alla debitrice esecutata Il pignoramento Controparte_2
è stato iscritto al n. 8248/2018 RGE dinnanzi a questo Tribunale. In detta procedura la Curatela fallimentare ha reso dichiarazione ex art. 547 c.p.c. con la quale ha comunicato che la CP_2
debitrice esecutata, era stata ammessa al passivo della società fallita per la somma di euro
[...]
250.275,46 “in chirografo” e che “Ad oggi alcun riparto è previsto per i creditori chirografari”.
Il G.E., nel giudizio prima citato, con ordinanza pronunciata il 06/07/2020 così ha provveduto:
“assegna al creditore pignorante, salvo esazione, la somma dovuta dal terzo al debitore esecutato, come di seguito indicato:
-- € 1.100,00 a totale soddisfazione delle spese della presente procedura;
-- € 250.275,46 -
1.100,00 assegnate per le spese, a parziale soddisfazione del credito in executivis;
il tutto oltre imposta di registrazione della presente ordinanza, ove ne sia documentato l'anticipo, nei limiti della somma pignorata innanzi indicata;
fa obbligo al terzo pignorato di corrispondere la somma sopra assegnata nel termine di gg 20 dalla comunicazione della presente ordinanza, con esonero di ogni responsabilità ed effetto liberatorio nei confronti del debitore esecutato”.
Il sollecitato al pagamento dall' con pec Parte_1 CP_3 dell'08/07/2020, ha invitato il 19/07/2020 la medesima a rendere dichiarazione sulla natura condizionata del credito al buon esito della procedura fallimentare, dopodiché, spirato infruttuosamente il termine assegnato, ha proposto ricorso in opposizione ex art. 617, 2° comma,
c.p.c. avverso la citata ordinanza del 06/07/2020, deducendone la illegittimità “quantomeno nella parte in cui fa obbligo al Terzo Pignorato di corrispondere la somma assegnata nel termine di gg.
20 dalla comunicazione anziché nei tempi e nei limiti del/i riparto/i in cui dovesse trovare capienza il credito del Debitore Esecutato”.
Sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva dell'ordinanza con provvedimento del
30/7/2020, si è costituita l' che, con memoria depositata il 26/10/2020, ha chiesto la revoca CP_3 della disposta sospensione, deducendo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione, difettando ogni contestazione circa l'esistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata e stante, comunque, l'infondatezza dell'iniziativa dell'opponente che nulla aveva dichiarato “in
2 relazione agli importi immediatamente esigibili ovvero alla predisposizione dei riparti nel rispetto di quanto dichiarato e come previsto dall'art. 547 c.p.c.”, con conseguente erroneità e/o incompletezza della dichiarazione.
Il G.E., con ordinanza del 23/06/2021, ha confermato il provvedimento inaudita altera parte adottato il 30/07/2020, precisando che il credito risultante dall'ordinanza di assegnazione del
6/07/2020 doveva considerarsi esigibile “se e nella misura in cui potrà trovare soddisfazione il credito di per il quale v'è stata insinuazione al passivo del fallimento Controparte_2 [...]
e ha concesso i termini per l'instaurazione del giudizio di merito. Parte_1
L'opponente, pertanto, ha introdotto il presente giudizio di merito instando per l'annullamento dell'ordinanza di assegnazione opposta quantomeno nella parte in cui fa obbligo al Terzo
Pignorato di corrispondere la somma assegnata nel termine di gg. 20 dalla comunicazione anziché nei tempi e nei limiti del/i riparto/i in cui dovesse trovare capienza il credito del Debitore
Esecutato, vinte le spese.
Si è costituita l' la quale ha eccepito l'inammissibilità e/o infondatezza dell'opposizione, per CP_3
carenza di interesse ad agire, sia in relazione alla domanda principale di annullamento dell'ordinanza di assegnazione opposta del 06/07/2020, per assenza di contestazione sull'esistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata, sia in relazione alla domanda subordinata di annullamento dell'ordinanza de qua nella parte in cui fa obbligo al terzo pignorato di corrispondere la somma assegnata nel termine di giorni 20 dalla relativa comunicazione del provvedimento, per assenza di contestazione e/o reclamo avverso il provvedimento che ha definito la fase cautelare.
Con vittoria di spese.
L' non si è costituita nonostante la ritualità della citazione. Controparte_2
Rassegnate le conclusioni, la causa è stata riservata in decisione.
2. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del presente giudizio sollevata dall' CP_3
A tal fine occorre rilevare che, secondo la struttura bifasica (fase sommaria e di merito) in cui si articolano le opposizioni agli atti esecutivi, in base all'art. 618 c.p.c. il giudice dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura, fissando in ogni caso un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, come avvenuto nel caso di specie.
La fase di merito è certamente eventuale in caso di sospensione dell'esecuzione, in quanto, nel caso di mancata instaurazione del giudizio di merito, si produce l'estinzione del processo ex art. 624, comma 3, c.p.c. e l'opposizione viene definita senza passare al merito della controversia. La
3 disposizione citata si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell'articolo 618 c.p.c..
Si discute, però, se il provvedimento indilazionabile reso dal giudice dell'esecuzione all'esito della fase cautelare sia destinato a consolidarsi in caso di mancata introduzione del giudizio di merito, analogamente a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 624 c.p.c. per il provvedimento di sospensione dell'esecuzione, ovvero sia destinato a perdere la propria efficacia, alla stessa stregua di quanto previsto, in tema di rito cautelare uniforme, dall' art. 669-novies primo comma c.p.c. per il provvedimento cautelare cui non faccia seguito l'introduzione del giudizio di merito.
Questo giudice ritiene di aderire all'orientamento secondo il quale è necessario introdurre il giudizio di merito per consolidare il provvedimento cautelare, stante la natura precaria propria dei provvedimenti cautelari e l'assenza di una espressa previsione del legislatore di segno opposto.
Va, pertanto, rigettata l'eccezione di inammissibilità del presente giudizio di merito per carenza di interesse ad agire, sollevata dall' avendo interesse l'opponente alla definitività del CP_3
provvedimento cautelare adottato dal GE nella parte in cui è stata anche modificata parzialmente l'ordinanza di assegnazione del 6.07.2020.
Va osservato che l'opponente è risultato totalmente vittorioso in fase cautelare, in quanto il G.E. ha statuito con l'ordinanza del 23/06/2021 la conferma del provvedimento di sospensione adottato inaudita altera parte il 30/7/2020, “precisando che il credito risultante dall'ordinanza di assegnazione in data 6.7.2020 deve considerarsi esigibile se e nella misura in cui potrà trovare soddisfazione il credito di per il quale v'è stata insinuazione al passivo del Controparte_2 fallimento . Parte_1
Va evidenziato in proposito che è chiaro dal tenore complessivo dell'ordinanza che il GE non ha inteso adottare un provvedimento di modifica dell'ordinanza resa in data 6.07.2020 ai sensi dell'art. 487 c.p.c., ma solo un provvedimento cautelare nell'esercizio dei suoi poteri, non avendo altrimenti senso la sospensione dell'ordinanza così come modificata.
Pertanto correttamente il terzo pignorato ha introdotto il giudizio a cognizione piena, proponendo, pedissequamente, le domande già avanzate innanzi al G.E. finalizzate all'annullamento dell'ordinanza di assegnazione opposta quantomeno nella parte in cui fa obbligo al Terzo
Pignorato di corrispondere la somma assegnata nel termine di gg. 20 dalla comunicazione anziché nei tempi e nei limiti del/i riparto/i in cui dovesse trovare capienza il credito del Debitore
Esecutato.
3. Ciò premesso, nel merito l 'opposizione è fondata.
4 In merito va rilevato di condividere quanto già argomentato dal GE laddove ha ritenuto fondato l'assunto del circa la natura condizionata del credito vantato dall' nei confronti Parte_1 CP_3 della debitrice esecutata ( , essendo l'esigibilità dello stesso subordinata al buon Controparte_2
esito della procedura fallimentare.
Il GE ha argomentato sul punto quanto segue
“Non può condividersi l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata dall' CP_1 atteso che, se è pacifica l'esistenza del credito dell'esecutata verso l'odierna opponente, il
ha tuttavia lamentato l'erroneità dell'ordinanza nella parte in cui la stessa Parte_1
(sull'assunto dell'immediata esigibilità del credito) ha assegnato il termine di 20 giorni per
l'esecuzione del dovuto pagamento. Un simile termine, tuttavia, non tiene conto delle peculiari regole alla luce delle quali -sole- è possibile, per il fallimento, procedere al pagamento dei crediti per i quali vi sia stata insinuazione. Deve pertanto, allo stato, ritenersi che il pagamento dovuto sulla base dell'ordinanza ex art. 553 c.p.c. potrà essere effettivamente eseguito dal debitor debitoris in quanto, nel rispetto della disciplina fallimentare, vi siano effettivamente somme disponibili.
Né è possibile, in questa sede, condividere l'assunto svolto dall'opposta secondo il quale
l'ordinanza ex art. 553 c.p.c. sarebbe conseguenza di un'erronea/incompleta dichiarazione del terzo. Secondo quanto risulta dalla documentazione depositata, infatti, il fallimento ha, ai sensi dell'art. 547 c.p.c., dichiarato l'esistenza di un credito (al chirografo) di pari ad Controparte_2 euro 250.275,46, ma ha anche precisato che “Ad oggi alcun riparto è previsto per i creditori chirografari”. Tale precisazione è, secondo questo Giudice, indice della inesigibilità (al tempo della dichiarazione) del credito dell'esecutata”.
In altri termini, il Curatore del Fallimento- terzo pignorato potrà soddisfare il credito oggetto dell'ordinanza di assegnazione solo se c'è capienza nella procedura concorsuale e solo nei limiti di quanto riconosciuto ad nel piano di riparto all'esito della procedura fallimentare. CP_2
Il creditore procedente non può ottenere dal il pagamento integrale ed CP_3 Parte_1 immediato dell'importo del credito assegnatogli con l'ordinanza di assegnazione Controparte_2
del 6.07.2020, prescindendo dal piano di riparto approvato in sede concorsuale, in quanto ciò implicherebbe la violazione della par condicio creditorum e dell'ordine di priorità dei crediti previsto per legge.
Pertanto, correttamente la Curatela ha impugnato l'ordinanza del 06/07/2020, chiedendone l'annullamento quantomeno nella parte in cui fa obbligo al Terzo Pignorato di corrispondere la somma assegnata nel termine di gg. 20 dalla comunicazione anziché nei tempi e nei limiti del/i riparto/i in cui dovesse trovare capienza il credito del Debitore Esecutato”.
5 Per come posta la domanda di annullamento dell'ordinanza opposta, implicitamente contiene anche quella di modifica della ordinanza stessa,
Deve, dunque, alla luce di quanto evidenziato, disporsi la modifica dell'ordinanza di assegnazione del 6.07.2020 nella parte in cui “fa obbligo al terzo pignorato di corrispondere la somma sopra assegnata nel termine di gg 20 dalla comunicazione della presente ordinanza, con esonero di ogni responsabilità ed effetto liberatorio nei confronti del debitore esecutato” con il seguente periodo
“fa obbligo al terzo pignorato di corrispondere la somma sopra assegnata se e nella misura in cui potrà trovare soddisfazione, in sede di riparto nella procedura concorsuale
[...]
il credito di per il quale v'è stata già insinuazione Parte_1 Controparte_2
al passivo del Parte_1
4.Infine, va esaminata anche la domanda avanzata dall'opponente che, nel rassegnare le proprie conclusioni, ha auspicato una severa condanna (anche ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.) del creditore opposto, per non aver riscontrato la comunicazione 19.07.2020 della Curatela, imponendo così l'instaurazione del presente giudizio, altrimenti evitabile;
e per aver resistito
(almeno) con evidente colpa grave ad un'opposizione manifestamente fondata.
Siffatta domanda, quale accessoria alla domanda di opposizione, risulta consentita in questa sede dal momento che essa non costituisce un nuovo motivo di opposizione della legittimità dell'atto impugnato ma attiene solo al profilo della regolamentazione delle spese. E' infatti esclusa nella fase di merito solo la proposizione di ulteriori motivi di opposizione estranei all'ambito dell'originaria opposizione e/o che non riguardino direttamente l'atto in origine contestato e abbiano ad oggetto altri e diversi atti del processo esecutivo, non incisi dalle modifiche adottate dal giudice dell'esecuzione nel corso della fase sommaria (Corte di Cassazione n. 37751/2022).
Ciò chiarito va rilevato che la condanna, prevista dal 3° comma dell'art. 96 c.p.c., applicabile anche d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2,
c.p.c. e con queste cumulabile e per la cui applicazione è richiesta una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente
(Cass. n. 27623/2017). Occorre, cioè, che sia realizzato un vero e proprio abuso della “potestas agendi” con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite o resistere, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la parte avversa, circostanza che nel caso di specie non è dato rilevare.
6 Anzi, tenuto conto dell'esito complessivo della procedura esecutiva e dei diversi orientamenti circa l'efficacia del provvedimento cautelare in caso di omessa instaurazione del giudizio di merito, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
Vanno, dunque, compensate le spese di lite tra le parti e rigettata la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 co.3 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1)accoglie la domanda e per l'effetto modifica la ordinanza pronunciata dal G.E. in data
06/07/2020 nei termini precisati in parte motiva.
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Napoli, così deciso il 22.02.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Luisa Buono
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