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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 08/04/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
T r i b u n a l e d i B e n e v e n t o
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Il Tribunale, nella persona del Giudice dottoressa Marina Campidoglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1713/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro promossa da
, elettivamente domiciliato in VIA MELISURGO N. 4 80133 Parte_1
NAPOLI, presso lo studio dell'avv. SOPRANO ENRICO che congiuntamente e/o disgiuntamente all'avv. Enrico TEDESCHI, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato in VIA DIAZ 11 NAPOLI, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI giusta delega in atti;
- resistente - all'esito della trattazione scritta del 04/04/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
1 Con ricorso depositato in data 15.4.24 parte ricorrente ha esposto:
- che in data 21.01.1980 fu vittima di un agguato mentre, insieme ad altri colleghi, effettuava un servizio di p.g. finalizzato alla cattura di un noto latitante affiliato alla
N.C.O. di e, in tale occasione, a seguito di un conflitto a fuoco, rimase Persona_1
gravemente ferito;
- che in data 25.06.2007, veniva invitato a visita presso la Commissione Medico
Legale della CMO di Caserta la quale lo giudicava “inidoneo” al servizio con percentuale pari all'80%;
- di aver presentato in data 6.12.18 reiterandola il 13.6.22 al Controparte_1
domanda diretta ad ottenere i benefici concessi alle "vittime del terrorismo e del dovere";
- che il con atto prot. respingeva l'istanza volta al Controparte_1
riconoscimento dei benefici quali "vittime del terrorismo" riconoscendolo quale
"Vittima del dovere".
Ha sostenuto l'erroneità della decisione adottata dal sull'assunto che l'agguato CP_1
configurasse un fatto terroristico.
In particolare, ha evidenziato che "l'agguato” perpetrato ai suoi danni in data
21.01.1980, avvenne in un periodo storico nel quale nasceva e si incrementava la collaborazione tra la criminalità organizzata e le organizzazioni terroristiche (in particolare la N.C.O. di e le B.R.) che, negli anni a seguire, si Persona_1 concretizzava, fra l'altro, nel rapimento dell'assessore regionale e CP_2 nell'efferato duplice omicidio del Vice Questore e dell'Agente In Per_2 Pt_2 quegli anni, oltre che nell'episodio in questione, si era distinto per la caparbia e tenace attività volta al contrasto della criminalità organizzata e terroristica, motivo per il quale, come si evince dalla documentazione acquisita e, in particolare, dall'unita relazione di servizio prodotta dall'appuntato (cfr. doc. 9), lo stesso era entrato nel Persona_3
mirino dei predetti sodalizi criminali, i quali avrebbero progettato la sua eliminazione fisica.
Ha concluso chiedendo all'intestato Tribunale di “
1. Accogliere integralmente il ricorso
e, previa disapplicazione del provvedimento impugnato (prot.n.0010831del 14.04.2023
2 a firma del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza) accertare e dichiarare il diritto del sig. nato a [...] il Parte_1
28.03.1952 ( ) al riconoscimento della matrice CodiceFiscale_1
TERRORISTICA e dei relativi benefici di legge (ai sensi della Legge 13 agosto 1980 n.
466, Legge 20 ottobre 1990,n.302; Legge 3 agosto 204,n.206 nonché Legge 23 dicembre 2005 n. 266 art. 1, commi 562-565 e del DPR 7 luglio 2006 n. 243);
2. condannarsi, infine, il al pagamento dei compensi professionali, Controparte_1
oltre spese generali, I.V.A. e C.p.a. dovuti a termini della tariffa professionale vigente alla data di deposito della sentenza a favore dei sottoscritti procuratori dichiaratisi antistatari”.
Si è costituito il eccependo l'infondatezza della domanda Controparte_1
dovendosi ricondurre l'episodio ad atto di criminalità comune.
2.
Ciò posto, occorre innanzitutto richiamare la normativa di riferimento.
La Legge 20/10/90 n. 302, e successive modifiche ex L. 407/98 e 206/04, recante
“Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”, il cui art. 1, intitolato “casi di elargizione”, così dispone:
“
1. A chiunque subisca un'invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'art.
12 del codice di procedura penale, è corrisposta una elargizione fino a euro 200.000, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale….
3. La medesima elargizione è corrisposta anche a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi di cui ai commi 1 e 2, a condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle attività criminose oggetto delle operazioni medesime”.
3 Disposizioni da cui si desume, dunque, come correttamente posto in luce dal ricorrente, un ambito di applicabilità riferito non solo a eventi lesivi che siano conseguenza diretta di atti di terrorismo, bensì anche a quelli che si siano verificati in nesso con lo svolgimento di attività di prevenzione o repressione del terrorismo.
Trattandosi di norme speciali, ispirate dal principio costituzionale di solidarietà, è necessaria una loro rigorosa interpretazione, ancorata alla ricerca della nozione di terrorismo cui fare riferimento ai fini della loro della applicabilità.
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la definizione di terrorismo che l'interprete deve avere a mente nell'applicazione della normativa già richiamata non può che coincidere con la nozione ricavabile dall'art. 2 della
Convenzione adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1999 e ratificata dallo Stato italiano con legge n. 7 del 2003, con il quale gli Stati aderenti si sono impegnati a perseguire penalmente la provvista o la raccolta di fondi destinati ad essere utilizzati nel compimento a) di atti qualificati come terroristici da uno dei trattati annessi alla medesima Convenzione, b) di ogni altro atto diretto a cagionare la morte o a ferire gravemente un civile o comunque ogni altra persona che non prenda parte ad un conflitto armato, quando lo scopo di tale atto, per la sua natura o il contesto nel quale si compie, sia quello d'intimidire una popolazione o di costringere un governo o un'organizzazione internazionale a fare o astenersi dal fare un qualcosa (Cassazione
Civile sentenza 2014 n. 15256).
Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, tale nozione è stata recepita nel nostro ordinamento con il decreto- legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, che, introducendo nel codice penale l'art. 270-sexies, ha fornito per la prima volta un'espressa definizione delle attività connotate da finalità terroristiche, qualificando tali «le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre
4 condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti ».
L'introduzione di tale definizione, com'è noto, ha avuto luogo in adempimento dell'impegno derivante dalla decisione quadro del Consiglio dell'Unione Europea
2002/475/GA. del 13 giugno 2002, sulla lotta al terrorismo, che, al fine di ravvicinare la definizione dei reati terroristici tra gli Stati membri, ha disposto all'art. 1 che siano considerati tali «gli atti intenzionali l.. .] definiti reati in base al diritto nazionale che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno a un paese o a un'organizzazione internazionale, quando sono commessi al fine di intimidire gravemente la popolazione, o costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto,
o destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche o sociali di un paese o un'organizzazione internazionale»
Tali atti, specificamente enumerati dalla decisione, comprendono, tra l'altro gli attentati alla vita di una persona che possono causarne il decesso e gli attentati gravi all'integrità fisica di una persona.
La modificazione del quadro normativo risultante dal predetto intervento ha suscitato l'attenzione della dottrina soprattutto per i risvolti di ordine internazionale della nuova definizione, il cui richiamo alle convenzioni ed alle altre norme di diritto internazionale ha indotto anche questa Corte a sottolinearne l'apertura a futuri sviluppi collegati alla necessità di armonizzare gli ordinamenti degli Stati che compongono la collettività internazionale, anche in dipendenza dell'evolversi del fenomeno terroristico, ormai operante in una prospettiva transazionale (cfr. Cass.pen., Sez. I, 11 ottobre 2006, n.
1072, Bo.). Interrogativi sono stati sollevati anche in ordine alla possibilità di circoscrivere l'ambito applicativo della predetta disposizione agli atti terroristici compiuti in tempo di pace, come previsto dall'undicesimo considerando della decisione quadro, mentre non ha subìto sostanziali mutamenti l'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale riguardante i connotati essenziali della finalità di terrorismo, tuttora attestata sulla distinzione della relativa nozione da quella di eversione dell'ordine democratico e sulla necessità di un collegamento tra l'atto commesso ed un programma
5 di azione violenta funzionale al conseguimento di obiettivi di ordine politico. In ordine al primo aspetto, è stato costantemente ribadito che mentre la finalità di eversione si identifica nel fine di sovvertire l'ordinamento costituzionale e di travolgere l'assetto pluralistico e democratico dello Stato, disarticolandone le strutture, impedendone il funzionamento o deviandolo dai principi fondamentali, quella di terrorismo si sostanzia nel più ampio proposito d'incutere timore nella collettività con azioni criminose indiscriminate (cfr. Cass. pen., Sez. VI, 25 settembre 2003, n. 36776, Ne.; Cass. pen.,Sez. I, 11 luglio 1987, n. 11382, Be.).
E' stato anche precisato che la connotazione tipica degli atti di terrorismo è costituita dalla depersonalizzazione della vittima, colpita dall'azione violenta non già nella propria personale identità, ma nella qualità di rappresentante delle istituzioni, da essa in qualche modo rivestita, oppure proprio in ragione del suo anonimato, in quanto il vero obiettivo della condotta è costituito dal fine di seminare indiscriminata paura nella collettività
(cfr. Cass. pen., Sez. V, 4 luglio 2013, n. 46430, St.; Cass. pen., Sez. V, 25 luglio 2008,
n. 31389; Bo.; Cass. pen., Sez. I, 11 ottobre 2006, n. 1072,Bo., cit.).
Sotto il secondo profilo, pur escludendosi la necessità della costituzione o dell'utilizzazione di una struttura organizzativa avente carattere di stabilità e permanenza e contrassegnata da una precisa distribuzione dei ruoli, si è ravvisato un tratto distintivo ulteriore del fenomeno terroristico nell'esercizio di una violenza organizzata, ovverosia nell'esistenza di un vincolo associativo, anche rudimentale ma comunque idoneo alla realizzazione dei delitti scopo, non circoscritto a singole azioni, ma esteso ad un sia pur generico programma criminoso che contempli l'uso sistematico della violenza per fini politici (cfr. Cass. pen., Sez. VI, 8 maggio 2009,
n. 25863, Sc.; Cass. pen., Sez. II, 31 marzo 2009, n. 18581, Fr.).
In conclusione, affinchè un episodio criminoso possa considerarsi di matrice terroristica, è necessario, da un lato, la sussistenza di un vincolo associativo, anche rudimentale ma comunque idoneo alla realizzazione dei delitti scopo, e, dall'altro lato, la riconducibilità dell'episodio di violenza ad un programma criminoso che preveda il ricorso sistematico all'uso della forza.
6 Da ultimo il giudice di legittimità ha infatti ribadito gli elementi che caratterizzano un'azione di matrice terroristica la quale presuppone: a) l'esistenza di una struttura organizzativa, anche di carattere rudimentale;
b) un programma criminoso non necessariamente realizzato;
c) la natura terroristica della violenza di cui il sodalizio intende servirsi;
d) l'idoneità dell'organizzazione ad attuare il piano, ossia la concreta pericolosità dell'organizzazione (da ultimo Cass. n.41010/2021).
3.
Ciò posto, applicando i suddetti principi al caso di specie, alla luce delle peculiarità dell'evento storico in cui il ricorrente si trovò ad essere coinvolto il 21.1.1980, non si ritiene configurabile l'ipotesi di evento di matrice terroristica.
Risulta dalla documentazione in atti che in data 21.1.80 il ricorrente, nello svolgimento di un servizio investigativo (unitamente ad altri colleghi) finalizzato a localizzare il covo di un pericoloso latitante, esponente di spicco della NCO, colpito da un ordine di cattura della Procura della Repubblica di Napoli per associazione a delinquere, omicidio ed armi veniva gravemente ferito, a seguito di un conflitto a fuoco, tanto che veniva riconosciuto quale vittima del dovere.
La documentazione in atti, non smentita da elementi probatori di segno contrario forniti dalla parte ricorrente onerata sul punto, dimostra l'insussistenza della fattispecie di atto terroristico nell'evento che lo ha visto coinvolto.
Nel corso dell'iter amministrativo non sono emersi elementi documentali per i quali si possa affermare la sussistenza della matrice terroristica, come asserito dal ricorrente con l'odierno ricorso.
Negli atti amministrativi allegati al ricorso si legge, infatti, che “non si può escludere la matrice terroristica, ma non vi sono elementi certi per affermare tale matrice criminosa”
(v. parere prefettura Napoli del 9.3.21).
In particolare, dalla relazione della Questura di Napoli del 2.3.21 emerge che non si è in grado di fornire informazioni relative alla dinamica dell'evento in cui è rimasto ferito il ricorrente, né risulta documentazione da cui ricavare che il ricorrente fosse bersaglio delle brigate rosse o che confermi la dotazione individuale al ricorrente della moto
7 targata NA188360 annotata insieme ad altri veicoli in dotazione alla Questura di Napoli nelle agende delle B.R. per sostenere che fosse nel mirino di queste ultime.
Gli altri documenti allegati non appaiono rilevanti al fine di prova la matrice terroristica.
L'informativa della questura di Napoli del 20.7.82 fa infatti riferimento ad attività investigativa nei confronti di , e Parte_3 Controparte_3 CP_4
soggetti denunciati e poi condannati per favoreggiamento personale avendo aiutato quattro terroristi a nascondersi dopo l'agguato del 15.7.82 (doc. 10 ricorso).
La nota del 22.7.82 a firma del ricorrente fa riferimento ad attività investigative dello stesso, confermate dalla relazione servizio del 23.7.82 a firma di che attesta che Tes_1 il ricorrente era stato inseguito da un'autovettura (doc. 11 e 12 del ricorso).
Manca dunque documentazione idonea a ricondurre l'evento lesivo occorso al ricorrente nel solco dell'evento di natura terroristica, sebbene posto in essere da soggetti noti per la loro appartenenza a gruppi organizzati di carattere eversivo e camorristico, come emerso dall'estratto della sentenza della Corte di Assise di Napoli in atti (v. allegato 14 ricorso).
In definitiva, non vi è prova di un programma criminoso con l'uso sistematico della forza ben potendo trattarsi anche di un episodio isolato di criminalità comune e peraltro non vi è prova della sussistenza di un vincolo associativo.
L'azione violenta posta in essere ai danni del ricorrente non rispondeva alla finalità di ingenerare nella collettività il panico o un timore diffuso, né tale episodio di violenza appare riconducibile ad un programma criminoso.
Nè l'appartenenza di taluni dei partecipanti a "gruppi organizzati" è di per sé sufficiente connotare l'azione delittuosa come terroristica, mancando nel caso in esame, la riconducibilità dell'episodio di violenza ad un programma criminoso che prevedesse il ricorso sistematico all'uso della forza.
In particolare, contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente, si evidenzia l'assoluto difetto di qualsivoglia allegazione circa la matrice terroristica dell'episodio occorso, essendosi limitata parte istante a richiamare la situazione esistente all'epoca e relazioni di servizio da cui risultano dubbi sulla possibile matrice terroristica, senza
8 addurre, in punto di fatto, elementi idonei da cui potesse evincersi la matrice terroristica dell'accaduto.
Non vi è, modo, in assenza di allegazioni più specifiche e dettagliate, di ricondurre l'evento di cui è stato vittima il ricorrente ad un'azione di terrorismo, ossia di un atto che, per la sua natura o contesto, possa arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e che sia compiuto allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale.
La natura dell'atto ed il contesto in cui lo stesso è avvenuto (“insieme ad altri colleghi, mentre effettuava un servizio di p.g. finalizzato alla cattura di un noto latitante affiliato alla N.C.O. di e, in tale occasione, a seguito di un conflitto a fuoco, Persona_1
rimase gravemente ferito”) non sono stati delineati in modo tale da consentire di verificarne la portata e accertarne la matrice terroristica.
Il concetto di 'atto di terrorismo', si ribadisce, è ricavabile dall'esame dell'art. 270 sexies c.p. che individua l'elemento oggettivo del reato nella concreta idoneità delle condotte a cagionare un grave danno ad un Paese o ad una Organizzazione internazionale e quello soggettivo - specifico - nella finalità di intimidire la popolazione, di costringere i poteri pubblici o internazionali a compiere qualsiasi atti e nella volontà di destabilizzare istituti pubblici o internazionali.
L'atto terroristico, dunque, deve essere attuato attraverso una pressione indebita e allo stesso tempo capace di alterare le regole ordinarie del procedimento decisionale delle indicate istituzioni (cfr Cass. Pen n. 48001/2016; Cass. Pen. 47479/2015; cass. Pen. N.
28009/2014).
In particolare, per configurarsi l'attentato per finalità terroristiche o di eversione la
Suprema Corte ha precisato che “Per l'integrazione del delitto di cui all'art. 280 cod. pen. è necessario il compimento, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, di atti idonei diretti in modo non equivoco a provocare morte o lesioni in
9 danno di una persona. (Sez. 6, Sentenza n. 28009 del 15/05/2014 , Corte appello Torino sez. lav., 26/09/2024, (ud. 19/09/2024, dep. 26/09/2024), n.323).
Nel caso di specie, che vi fosse un gruppo organizzato alle spalle di chi ha sparato e un programma criminoso di cui l'episodio era un tassello di strategia della tensione non vi è alcuna prova.
Non sussistono, pertanto, i presupposti richiesti dalla legge per il riconoscimento, in capo al ricorrente, del diritto alle prestazioni assistenziali previste in favore delle vittime del terrorismo.
4.
Ne consegue che il ricorso va rigettato.
5.
Le spese di lite stante la natura della controversia vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione, in accoglimento parziale del ricorso dichiara tenuto e pertanto condanna
Co il , in persona del Ministro tempore: Controparte_1
- rigetta il ricorso
- dichiara interamente compensate le spese di lite
Così deciso in Benevento, 05/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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