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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 18/04/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 582/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di BARI
Seconda Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati:
Filippo Labellarte Presidente - relatore
Maria Angela Marchesiello Consigliere
Alberto Binetti Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di appello, iscritta nel registro generale con numero d'ordine 582 del 2023
T R A
(C.F.: ), residente a [...], rappresentato e difeso, Parte_1 CodiceFiscale_1
giusta procura conferita con foglio separato e congiunto materialmente alla comparsa di costituzione e risposta, depositata nel primo grado di giudizio, dall'Avv. Raffaele Fiore, presso il cui studio è
elettivamente domiciliato in Barletta (BT), alla via Imbriani n. 13, nonché presso il suo domicilio digitale Email_1
APPELLANTE
E
; CP_1
APPELLATO CONTUMACE
avverso la sentenza n. 1815/2022 del 22.11.2022, emessa dal Tribunale di Trani, in composizione
monocratica, nel giudizio portante il numero di R.G. 928/2018.
****
pagina 1 di 10 All'udienza del 28.02.2025, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'articolo 352, 1° comma,
c.p.c., previa assegnazione alle parti dei termini perentori di sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle note di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 13/2/2018, l'Arch. aveva convenuto in giudizio davanti al CP_1
Tribunale di Trani l'Ing. per sentirlo riconoscere inadempiente rispetto alla obbligazione Parte_1
di pagamento del compenso per la prestazione professionale, resa in relazione ai lavori di manutenzione straordinaria, realizzati nell'appartamento di proprietà del convenuto, alla via F.
D'Aragona n. 135, in Barletta, e sentirlo conseguentemente condannare al pagamento della somma complessiva di € 6.000,00, con gli accessori di legge, o della diversa somma a determinarsi in corso di causa.
A fondamento della domanda, l'attore, Arch. aveva dedotto che: - a) all' Arch. era CP_1 CP_1
stata commissionata la progettazione e la direzione dei lavori nell'appartamento in questione e che egli aveva adempiuto alla prestazione professionale oggetto dell'incarico; - b) l'importo dei lavori indicato nella comunicazione inizio Lavori Asseverata ammontava ad € 50.000,00 e, sulla base degli accordi verbali intervenuti tra le parti, il compenso era stato determinato in € 6.500,00. oltre agli accessori;
- c)
a seguito della revoca dell'incarico da parte del committente, intervenuta in data 12/7/2017, l'Arch. aveva richiesto, senza ottenerlo, il più ridotto importo di € 6.000,00 per l'opera professionale CP_1
svolta sino alla revoca;
- d) la prestazione non era stata contestata, e la quantificazione dell'importo era stata parametrata a norma di legge;
- e) pertanto esso attore aveva diritto a percepire i compensi professionali come concordati, nella misura di €.6.000,00 oltre accessori o, in subordine, nella diversa somma risultante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti, in considerazione della quantità e natura delle prestazioni rese, o, in via più gradata, ai sensi dell'art. 2225 c.c.
Si era costituito regolarmente in giudizio il convenuto Ing. il quale aveva contestato Parte_1
l'avversa pretesa, instando per il rigetto della domanda, con vittoria in spese di lite.
La causa era stata istruita con prove orali e C.T.U., volta a stabilire il contenuto delle prestazioni professionali rese utilmente dall'attore in favore dello Ing. vale a dire: - i compensi Parte_1
dovuti al professionista per tali prestazioni;
- i profili di inadempimento dell'arch. - gli eventuali CP_1
errori nelle fasi di progettazione e di direzione lavori;
- le eventuali difformità rispetto a quanto pagina 2 di 10 concordato con il committente e le obbligazioni professionali assunte con quantificazione dei danni derivati dall'inadempimento.
La causa veniva decisa con sentenza n. 1815/2022 del 22.11.2022, con la quale il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, così definitivamente provvedeva: “1) condanna a pagare in Parte_1
favore di , a titolo di compensi professionali, la somma di euro 4.858,35, oltre oneri di CP_1
legge; - condanna inoltre il convenuto a rifondere all'attore le spese di lite , che si liquidano in euro
851,00 per la procedura di mediazione e in euro 2.552,00 per il presente giudizio, in entrambi i casi per compensi ed oltre il rimborso forfettario delle spese generali, CPA e IVA, come per legge;
- pone a definitivo carico del convenuto soccombente le spese di C.T.U., già liquidate a parte.
In particolare, il Tribunale aveva accertato che l'Ing. avesse commissionato all'arch. la Pt_1 CP_1 progettazione e la direzione lavori di manutenzione straordinaria dell'unità immobiliare sita a Barletta in via F. D'Aragona 135, tanto emergendo dalle risultanze della copia della C.I.L.A.1, protocollata in data 21/6/2017, oltre che dalla ulteriore documentazione, depositata dalle parti e non disconosciuta: era pacifico che l'attore avesse adempiuto alle proprie prestazioni professionali fino al 12.7.2017, data in cui gli era stato revocato l'incarico, che, pertanto, non era stato portato a compimento.
In merito alle prestazioni professionali effettivamente eseguite, rese utilmente dall'arch. CP_1 in favore dell'ing. il C.T.U., nella relazione peritale, ne aveva individuato il contenuto, Pt_1 estrapolato “dalla lettura e dall'analisi della documentazione depositata in atti dalle parti”. Il C.T.U., aveva accertato, invero, come non fosse ravvisabile alcuna colpa professionale nell'operato dell'Arch.
affermando che emergeva esclusivamente un profilo di inadempimento con riguardo al CP_1
posizionamento dei nuovi collettori termo-idraulici, profilo, che, tuttavia, non aveva inciso sull'efficacia ed utilità della prestazione, valutata nel suo complesso, motivo per il quale non poteva in alcun modo escludersi il diritto al compenso dell'arch. CP_1
In relazione alla quantificazione del compenso spettante alla parte attrice, rilevata l'assenza di accordo tra le parti, il C.T.U. aveva determinato le somme dovute in base al D.M. 17 giugno 2016, contenente le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione e adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del d. lgs. 50/2016.
La quantificazione calcolata era stata integralmente recepita a seguito di disamina analitica del lavoro svolto ed, infine, rimodulata sulla base delle osservazioni di parte convenuta, formulate al C.T.U., che così definitivamente aveva stabilito: “alla luce di quanto sopra emarginato nonché delle osservazioni pervenute da parte convenuta, si intendeva accogliere solo parzialmente la relativa tesi rimodulando nel seguente modo i compensi spettanti alla parte attrice: prestazioni concluse sino alla data del 1 Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata. pagina 3 di 10 12.07.2017= euro 3.538,62, Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata= euro 500,00, prestazioni in corso alla data del 12.07.2017= euro 819,73”,
I compensi complessivamente dovuti dal convenuto ammontavano ad € 4.858,35, oltre oneri di legge.
Tale ammontare finale e i criteri di calcolo non erano stati contestati dall'attore, che aveva aderito integralmente alle conclusioni del C.T.U.
Da tale importo, il Giudice aveva ritenuto di non detrarre la somma di euro 814,84, pari al danno conseguente all'inadempimento del professionista e quantificato dal C.T.U., non avendo il convenuto eccepito la compensazione tra i due crediti. Né, tantomeno, proposto domanda riconvenzionale di risarcimento.
Avverso tale pronuncia, con atto di citazione del 28.04.2023 proponeva appello evocando Parte_1 in giudizio l'Arch. , chiedendo riformarsi l'impugnata sentenza, nei sensi qui di seguito CP_1
indicati: 1) “rigettarsi la domanda proposta dall'arch. con l'atto di citazione notificato CP_1 il 13/2/2018 e per l'effetto condannarsi lo stesso appellato alla restituzione in favore CP_2 dell'appellante dell'importo di €.10.198,50 corrisposto dallo stesso in esecuzione Parte_1 Pt_1 di quanto disposto nella sentenza impugnata e dell'atto di precetto conseguentemente notificati allo stesso .“Vinte e rifuse le spese e competenze del doppio grado di giudizio con gli accessori di Pt_1
legge e con accollo in via definitiva al delle spese della consulenza tecnica di ufficio esperita in CP_1 primo grado”.
Regolarmente citato nel presente giudizio, l'appellato depositava in data 20.09.2023 in luogo della comparsa di costituzione e risposta, l'atto di appello notificatogli, non perfezionando la propria costituzione in giudizio.
Solo in sede di memorie conclusionali di replica, con atto rubricato “memorie di replica (ed eventuale costituzione in giudizio) del 13.02.2025 l'appellato depositava agli atti la propria comparsa di costituzione e risposta.
All'udienza del 28/2/2025, la causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'articolo 352, 1° comma,
c.p.c., con la concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali ed eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, questo Collegio deve pronunciarsi in merito alla costituzione in giudizio dell'appellato, avvenuta irritualmente e con contestuale deposito delle memorie conclusionali di replica di parte.
pagina 4 di 10 In fatto, in data 21.09.2023, nel fascicolo telematico veniva depositato un atto non corrispondente all'atto costitutivo e introduttivo del giudizio da parte dell'odierno appellato, bensì un atto corrispondente all'atto di appello notificato.
Conseguentemente, l'appellato non ha affatto perfezionato la propria costituzione nel procedimento di secondo grado.
La difesa dell'appellante ha, infatti, evidenziato nella propria comparsa conclusionale recante la data del 23.01.2025: “Nel fascicolo telematico non risulta esserci il deposito della comparsa di costituzione dell'appellato. Là dove, nel fascicolo telematico, si indica, tra gli atti, la “comparsa di costituzione” dell'appellato si rinviene infatti l'atto di appello del Per il Pede, però, sempre nel CP_1 Pt_1
fascicolo telematico, nonostante la mancata costituzione, risulta depositata in data 19/12/2024 la nota di precisazione delle conclusioni, che implicherebbe la costituzione del invece insussistente.” CP_1
Orbene, rileva questa Corte che, in conseguenza delle doglianze dell'appellante, con successiva produzione del 13.02.2025, la difesa del depositava testualmente “memorie di replica (ed CP_1 eventuale costituzione in giudizio)”, ammettendo l'errore in cui era incorsa, ma sostenendo la validità della propria costituzione in giudizio - pur se tardiva - non avendo formulato appello incidentale o richiesto la rinnovazione istruttoria.
In particolare, l'appellato si è costituito, con la memoria conclusionale di replica depositata il
13/2/2025, mentre l'appellante ha depositato la propria memoria conclusionale di replica, datata
7/2/2025, in data 10/2/2025, prima del deposito della comparsa di costituzione.
Conseguentemente, l'appellante non è stato posto nelle condizioni di svolgere le sue difese sul punto.
Tanto premesso, questa Corte osserva che, secondo il disposto normativo dell'art. 293 c.p.c., la costituzione dell'appellato può essere utilmente effettuata solo fino alla udienza di precisazione delle conclusioni, e non oltre;
pertanto la costituzione dell'Arch. ben avrebbe potuto essere utilmente CP_1
effettuata, ma solo fino alla udienza di precisazione delle conclusioni, che costituisce il termine ultimo e preclusivo.
E' vero infatti che “La determinazione di un limite temporale per il contumace di costituirsi tardivamente in giudizio (individuato nell'udienza di precisazione delle conclusioni) è volta a soddisfare l'esigenza di comporre gli opposti interessi delle parti costituite e del contumace nonché a garantire, in ogni caso, la speditezza del processo. Poiché questa norma tutela anche esigenze di speditezza del processo aventi carattere pubblicistico, non è consentito derogare alle stesse mediante un diverso accordo delle parti;
ciò significa che la preclusione qui prevista non potrà venir meno per effetto del consenso della controparte alla costituzione tardiva del contumace” Ne consegue che sia da escludersi che il giudice possa consentire al contumace una costituzione successiva all'udienza di
pagina 5 di 10 rimessione (qualunque sia la ragione che ne abbia impedito la tempestiva costituzione, e senza che possa attribuirsi rilevanza neppure all'eventuale consenso prestato dalla controparte alla costituzione tardiva), non spiegando, all'uopo, alcuna influenza la circostanza che, nel corso dell'istruttoria, sia mancata una formale dichiarazione di contumacia (attesane la natura di mero accertamento della situazione processuale della parte non costituita o irregolarmente costituita)” (cfr. Cass. civ. sent. n.
3363/1998 del 1° aprile 1998; conforme, Cass. civ., Sez. II, 08/10/2001, n. 12326).
Uniformandosi a tale consolidato principio giuridico, stante il deposito tardivo dell'atto costitutivo in giudizio oltre i termini processuali previsti, deve essere dichiarata la contumacia dell'appellato CP_1
[...]
Ciò posto, passando al vaglio dell'unico motivo di gravame formulato dall'appellante, si evidenzia qui che censura sotto più aspetti, il capo della sentenza in cui il è stato condannato al pagamento del Pt_1 compenso professionale in favore dell'Arch. nella misura di €.4.858,35, oltre oneri di legge e CP_1
spese e competenze relative al giudizio, C.T.U. e mediazione, chiedendo, pertanto la restituzione delle somme già corrisposte a seguito di precetto.
Sotto un primo profilo, l'appellante lamenta l'erroneità della statuizione con la quale il Giudice asserisce come condizione incontestata che vi sarebbe stato un patto relativo alla misura del compenso tra le parti pari ad € 6.500,00. La mancata contestazione si appaleserebbe come un'affermazione difforme dal vero, ove la medesima asserzione era stata immediatamente avversata dall'odierno appellante, già con la comparsa di costituzione di risposta in primo grado. Secondo altro profilo, l'appellante confuta la consulenza tecnica d'ufficio e le sue risultanze che, non avrebbero meritato la loro pedissequa trasfusione in sentenza: in primo luogo, oggetto di censura è la quantificazione del valore delle opere commissionate, pari ad un valore di €.50.000.00, riportata in sentenza ed in linea con quanto indicato dal C.T.U. “La quantificazione infatti sarebbe frutto di un invenzione del C.T.U., il quale dopo aver affermato che l'importo così determinato era stato indicato nella CILA, ha modificato la sua deduzione, precisando che: “ non ricompresa nella CILA, bensì all'interno della Notifica Preliminare Part trasmessa alla , all'Ispettorato del Lavoro ed agli Enti competenti”. In particolare, con riguardo alla
Notifica Preliminare, l'appellante segnala - come elemento di novità – che, in data 26/4/2023, il avrebbe proposto atto di denunzia - querela, segnalando elementi di falsità della copia della Pt_1
Notifica prodotta in giudizio dal Pede, sia in quella che sarebbe stata inviata allo - organismo Tes_1
Parte della - ad opera del geom. “Coordinatore per la sicurezza del Progetto e della CP_3
realizzazione - denunciando che quest'ultimo - mittente della Notifica Preliminare - sarebbe soggetto sconosciuto al e la Notifica Preliminare non recherebbe firma alcuna del Pt_1 Pt_1
pagina 6 di 10 In secondo luogo, sempre con riguardo alla C.T.U., l'appellante ha proposto una serie di censure alla relazione peritale elaborata in primo grado, avversando anche la statuizione con la quale, in sentenza, il
Tribunale ha rilevato l'assenza di colpa professionale e di responsabilità nell'attività svolta dall'Arch.
in buona sostanza, l'appellante afferma che, nella C.T.U., vi sarebbe una serie di errori ed CP_1
inesattezze che avrebbero dovuto indurre il Giudice a ritenerla non condivisibile, e, quindi, a non recepirne le risultanze in sentenza.
Il motivo è infondato e merita il rigetto.
La Corte osserva in primis che la statuizione contenuta nella sentenza circa l'esistenza o meno di un accordo verbale intervenuto tra le parti sulla determinazione dei compensi, nei termini in cui viene sollevata dall'appellante risulta del tutto irrilevante;
E' evidente che il decisum non sia stato in alcun modo condizionato dall'accertamento dell'esistenza di tale accordo: il Tribunale ha infatti determinato il compenso spettante all'architetto CP_1
facendo proprie le risultanze della C.T.U., nelle quali in modo puntuale e preciso il consulente tecnico incaricato ha rilevato che per la liquidazione delle somme spettanti all'Arch. dandosi atto CP_1 dell'“l'assenza di accordo tra le parti” si è determinato “congruamente le somme dovute in base al
D.M 17/6/2016 …” .
Passando al profilo riguardante le deduzioni di falsità lamentate dalla difesa dell'appellante con riferimento al documento denominato Notifica Preliminare, questa Corte osserva preliminarmente che il mero deposito di una denuncia – querela, depositata il 25/4/2023, al fine di far rilevare la falsità materiale di un documento non costituisce in re ipsa accertamento della falsità del documento medesimo.
Infatti, non risulta essere stata esercitata l'azione penale in relazione ai fatti denunziati.
L'art. 405 c.p.p., rubricato: “Inizio dell'azione penale. Forme e termini”, stabilisce che il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio.
La mera presentazione di denunzia, o querela, non comporta affatto l'inizio dell'azione penale.
Invero, “La sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., nell'ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell'imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricolleghi un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, è subordinata alla condizione della contemporanea pendenza dei due processi, civile e penale, e, quindi, dell'avvenuto esercizio dell'azione penale da parte del P.M. nei modi previsti dall'art. 405 cod. proc. pen., mediante la formulazione dell'imputazione o la richiesta di rinvio a giudizio, sicché tale
pagina 7 di 10 sospensione non può essere disposta sul presupposto della mera presentazione di una denuncia e della conseguente apertura di indagini preliminari” (Cass. civ., Sez. VI - 2, 13/01/2015, n. 313).
In secondo luogo, con riferimento alla questione sottoposta al vaglio di questa Corte, è rilevante stabilire, se per la determinazione dei compensi elaborata dal C.T.U., quest'ultimo abbia utilizzato come esclusivo parametro il valore dichiarato nella Notifica Preliminare come “importo lavori”.
Orbene, da un attento esame della produzione agli atti del giudizio di primo grado, emerge come, già nelle “controdeduzioni C.T.U.” il consulente tecnico d'ufficio incaricato, Ing. , aveva Per_1 espressamente precisato, in relazione alle osservazioni mosse dall'allora convenuto sui Pt_1
parametri utilizzati per la quantificazione dei compensi “… Per quanto riguarda la contestazione portata avanti dall'avv. Fiore circa l'assunzione del valore di €. 50.000,00, quale importo dei lavori non rinviene solo dalla mera somma delle prestazioni di mano d'opera, ovvero dei preventivi delle singole imprese esecutrici, ma deve tener conto anche delle relative forniture, quali pavimenti, rivestimenti, infissi, porte ecc…Tenuto conto dei preventivi di spesa delle varie imprese coinvolte nonché la qualità e il grado di finiture dell'appartamento di cui si è preso atto durante il sopralluogo tecnico, confermati dai preventivi di spesa depositati in atti, si ritiene congruo l'importo di €.50.000,00 adottato per il calcolo delle prestazioni professionali rese da parte attrice”.2
Dalle citate asserzioni emerge chiaramente che nel calcolo delle competenze da riconoscersi all'Arch.
contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, il C.T.U. abbia basato il calcolo non solo CP_1
sul documento di cui si asserisce – ma non si prova- la falsità, quanto piuttosto su una valutazione autonoma e critica che ha tenuto conto di molteplici fattori.
Né risulta che siano state in altro modo dedotte censure relative ad altri fatti o valutazioni posti a base della quantificazione del consulente.
Per quanto riguarda le altre censure che l'appellante muove all'elaborato peritale, come ulteriore motivo di gravame, si evidenzia che le medesime sono state già proposte in primo grado dal Pt_1
come controdeduzioni alla relazione peritale nella bozza iniziale, per poi essere in parte accolte dal
C.T.U. e recepite nell'elaborato finale e in altra parte disattese con puntuale risposta tecnica;
circostanze quest'ultime che ne appalesano la totale inconferenza nell'odierna sede.
Infine, l'appellante muove un'ultima censura alla avversata sentenza, in relazione alla liquidazione delle competenze di mediazione, quantificate dal Giudice in misura di € 851,00 in favore del CP_1
evidenziando che il procedimento di mediazione non risulterebbe affatto esperito nel giudizio di prime cure.
Orbene, emerge chiaramente dagli atti di causa che il Giudice, in sentenza, abbia liquidato le 2 Pag. 5 Controdeduzioni C.T.U. - Controdeduzione n.
3. pagina 8 di 10 competenze per la mediazione, per mero errore, perché egli intendeva, chiaramente, invece, liquidare quelle dovute per la negoziazione assistita, unica procedura esperita in prime cure.
Si rileva, al riguardo che le due diverse procedure di risoluzione alternativa delle controversie soggiacciono alla medesima finalità deflattiva del contenzioso, ovvero non differiscono in nulla sotto il profilo funzionale;
a riprova di tanto il D.M. 55/2014 “Tabelle Parametri Ministeriali forensi” nella indicazione dei compensi spettanti per attività stragiudiziali, agli artt. 1, 3 e 18 che determinano in modo specifico i compensi dovuti per la mediazione e per la negoziazione assistita prevede le stesse tariffe per entrambe le procedure, in completa e perfetta equiparazione tra loro.
E' di tutta evidenza, pertanto, che il Giudice in prime cure, pur avendo commesso un errore nella qualificazione nel nome iuris della procedura di risoluzione alternativa delle controversie esperita, relativamente alla quale provvedeva a liquidare i compensi, ponendoli a carico del convenuto, non abbia errato nella loro determinazione quantitativa, essendo la medesimo per entrambe le procedure.
Pertanto anche tale censura deve essere disattesa e restano assorbite le altre.
La sentenza impugnata va, quindi, integralmente confermata.
Nessuna pronuncia va adottata in ordine alle spese, perché la parte vittoriosa è contumace (Cass. civ.,
Sez. lavoro, 13/06/2014, n. 13491), mentre sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma dell'art. 13comma 1 bis del D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la sentenza n.1815 del 22.11.2022, Parte_1 CP_1
emessa dal Tribunale di Trani, in composizione monocratica, pubblicata in data 25.11.2022, nel giudizio portante il numero di R.G. 928/2018, così provvede:
- 1) Dichiara la contumacia dell'appellato ; CP_1
- 2) Rigetta appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- 3) Nulla per le spese di questo grado;
4) - ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, co.
1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso il 2 aprile 2025, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Presidente relatore - estensore pagina 9 di 10 dott. Filippo Labellarte
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di BARI
Seconda Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati:
Filippo Labellarte Presidente - relatore
Maria Angela Marchesiello Consigliere
Alberto Binetti Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di appello, iscritta nel registro generale con numero d'ordine 582 del 2023
T R A
(C.F.: ), residente a [...], rappresentato e difeso, Parte_1 CodiceFiscale_1
giusta procura conferita con foglio separato e congiunto materialmente alla comparsa di costituzione e risposta, depositata nel primo grado di giudizio, dall'Avv. Raffaele Fiore, presso il cui studio è
elettivamente domiciliato in Barletta (BT), alla via Imbriani n. 13, nonché presso il suo domicilio digitale Email_1
APPELLANTE
E
; CP_1
APPELLATO CONTUMACE
avverso la sentenza n. 1815/2022 del 22.11.2022, emessa dal Tribunale di Trani, in composizione
monocratica, nel giudizio portante il numero di R.G. 928/2018.
****
pagina 1 di 10 All'udienza del 28.02.2025, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'articolo 352, 1° comma,
c.p.c., previa assegnazione alle parti dei termini perentori di sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle note di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 13/2/2018, l'Arch. aveva convenuto in giudizio davanti al CP_1
Tribunale di Trani l'Ing. per sentirlo riconoscere inadempiente rispetto alla obbligazione Parte_1
di pagamento del compenso per la prestazione professionale, resa in relazione ai lavori di manutenzione straordinaria, realizzati nell'appartamento di proprietà del convenuto, alla via F.
D'Aragona n. 135, in Barletta, e sentirlo conseguentemente condannare al pagamento della somma complessiva di € 6.000,00, con gli accessori di legge, o della diversa somma a determinarsi in corso di causa.
A fondamento della domanda, l'attore, Arch. aveva dedotto che: - a) all' Arch. era CP_1 CP_1
stata commissionata la progettazione e la direzione dei lavori nell'appartamento in questione e che egli aveva adempiuto alla prestazione professionale oggetto dell'incarico; - b) l'importo dei lavori indicato nella comunicazione inizio Lavori Asseverata ammontava ad € 50.000,00 e, sulla base degli accordi verbali intervenuti tra le parti, il compenso era stato determinato in € 6.500,00. oltre agli accessori;
- c)
a seguito della revoca dell'incarico da parte del committente, intervenuta in data 12/7/2017, l'Arch. aveva richiesto, senza ottenerlo, il più ridotto importo di € 6.000,00 per l'opera professionale CP_1
svolta sino alla revoca;
- d) la prestazione non era stata contestata, e la quantificazione dell'importo era stata parametrata a norma di legge;
- e) pertanto esso attore aveva diritto a percepire i compensi professionali come concordati, nella misura di €.6.000,00 oltre accessori o, in subordine, nella diversa somma risultante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti, in considerazione della quantità e natura delle prestazioni rese, o, in via più gradata, ai sensi dell'art. 2225 c.c.
Si era costituito regolarmente in giudizio il convenuto Ing. il quale aveva contestato Parte_1
l'avversa pretesa, instando per il rigetto della domanda, con vittoria in spese di lite.
La causa era stata istruita con prove orali e C.T.U., volta a stabilire il contenuto delle prestazioni professionali rese utilmente dall'attore in favore dello Ing. vale a dire: - i compensi Parte_1
dovuti al professionista per tali prestazioni;
- i profili di inadempimento dell'arch. - gli eventuali CP_1
errori nelle fasi di progettazione e di direzione lavori;
- le eventuali difformità rispetto a quanto pagina 2 di 10 concordato con il committente e le obbligazioni professionali assunte con quantificazione dei danni derivati dall'inadempimento.
La causa veniva decisa con sentenza n. 1815/2022 del 22.11.2022, con la quale il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, così definitivamente provvedeva: “1) condanna a pagare in Parte_1
favore di , a titolo di compensi professionali, la somma di euro 4.858,35, oltre oneri di CP_1
legge; - condanna inoltre il convenuto a rifondere all'attore le spese di lite , che si liquidano in euro
851,00 per la procedura di mediazione e in euro 2.552,00 per il presente giudizio, in entrambi i casi per compensi ed oltre il rimborso forfettario delle spese generali, CPA e IVA, come per legge;
- pone a definitivo carico del convenuto soccombente le spese di C.T.U., già liquidate a parte.
In particolare, il Tribunale aveva accertato che l'Ing. avesse commissionato all'arch. la Pt_1 CP_1 progettazione e la direzione lavori di manutenzione straordinaria dell'unità immobiliare sita a Barletta in via F. D'Aragona 135, tanto emergendo dalle risultanze della copia della C.I.L.A.1, protocollata in data 21/6/2017, oltre che dalla ulteriore documentazione, depositata dalle parti e non disconosciuta: era pacifico che l'attore avesse adempiuto alle proprie prestazioni professionali fino al 12.7.2017, data in cui gli era stato revocato l'incarico, che, pertanto, non era stato portato a compimento.
In merito alle prestazioni professionali effettivamente eseguite, rese utilmente dall'arch. CP_1 in favore dell'ing. il C.T.U., nella relazione peritale, ne aveva individuato il contenuto, Pt_1 estrapolato “dalla lettura e dall'analisi della documentazione depositata in atti dalle parti”. Il C.T.U., aveva accertato, invero, come non fosse ravvisabile alcuna colpa professionale nell'operato dell'Arch.
affermando che emergeva esclusivamente un profilo di inadempimento con riguardo al CP_1
posizionamento dei nuovi collettori termo-idraulici, profilo, che, tuttavia, non aveva inciso sull'efficacia ed utilità della prestazione, valutata nel suo complesso, motivo per il quale non poteva in alcun modo escludersi il diritto al compenso dell'arch. CP_1
In relazione alla quantificazione del compenso spettante alla parte attrice, rilevata l'assenza di accordo tra le parti, il C.T.U. aveva determinato le somme dovute in base al D.M. 17 giugno 2016, contenente le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione e adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del d. lgs. 50/2016.
La quantificazione calcolata era stata integralmente recepita a seguito di disamina analitica del lavoro svolto ed, infine, rimodulata sulla base delle osservazioni di parte convenuta, formulate al C.T.U., che così definitivamente aveva stabilito: “alla luce di quanto sopra emarginato nonché delle osservazioni pervenute da parte convenuta, si intendeva accogliere solo parzialmente la relativa tesi rimodulando nel seguente modo i compensi spettanti alla parte attrice: prestazioni concluse sino alla data del 1 Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata. pagina 3 di 10 12.07.2017= euro 3.538,62, Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata= euro 500,00, prestazioni in corso alla data del 12.07.2017= euro 819,73”,
I compensi complessivamente dovuti dal convenuto ammontavano ad € 4.858,35, oltre oneri di legge.
Tale ammontare finale e i criteri di calcolo non erano stati contestati dall'attore, che aveva aderito integralmente alle conclusioni del C.T.U.
Da tale importo, il Giudice aveva ritenuto di non detrarre la somma di euro 814,84, pari al danno conseguente all'inadempimento del professionista e quantificato dal C.T.U., non avendo il convenuto eccepito la compensazione tra i due crediti. Né, tantomeno, proposto domanda riconvenzionale di risarcimento.
Avverso tale pronuncia, con atto di citazione del 28.04.2023 proponeva appello evocando Parte_1 in giudizio l'Arch. , chiedendo riformarsi l'impugnata sentenza, nei sensi qui di seguito CP_1
indicati: 1) “rigettarsi la domanda proposta dall'arch. con l'atto di citazione notificato CP_1 il 13/2/2018 e per l'effetto condannarsi lo stesso appellato alla restituzione in favore CP_2 dell'appellante dell'importo di €.10.198,50 corrisposto dallo stesso in esecuzione Parte_1 Pt_1 di quanto disposto nella sentenza impugnata e dell'atto di precetto conseguentemente notificati allo stesso .“Vinte e rifuse le spese e competenze del doppio grado di giudizio con gli accessori di Pt_1
legge e con accollo in via definitiva al delle spese della consulenza tecnica di ufficio esperita in CP_1 primo grado”.
Regolarmente citato nel presente giudizio, l'appellato depositava in data 20.09.2023 in luogo della comparsa di costituzione e risposta, l'atto di appello notificatogli, non perfezionando la propria costituzione in giudizio.
Solo in sede di memorie conclusionali di replica, con atto rubricato “memorie di replica (ed eventuale costituzione in giudizio) del 13.02.2025 l'appellato depositava agli atti la propria comparsa di costituzione e risposta.
All'udienza del 28/2/2025, la causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'articolo 352, 1° comma,
c.p.c., con la concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali ed eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, questo Collegio deve pronunciarsi in merito alla costituzione in giudizio dell'appellato, avvenuta irritualmente e con contestuale deposito delle memorie conclusionali di replica di parte.
pagina 4 di 10 In fatto, in data 21.09.2023, nel fascicolo telematico veniva depositato un atto non corrispondente all'atto costitutivo e introduttivo del giudizio da parte dell'odierno appellato, bensì un atto corrispondente all'atto di appello notificato.
Conseguentemente, l'appellato non ha affatto perfezionato la propria costituzione nel procedimento di secondo grado.
La difesa dell'appellante ha, infatti, evidenziato nella propria comparsa conclusionale recante la data del 23.01.2025: “Nel fascicolo telematico non risulta esserci il deposito della comparsa di costituzione dell'appellato. Là dove, nel fascicolo telematico, si indica, tra gli atti, la “comparsa di costituzione” dell'appellato si rinviene infatti l'atto di appello del Per il Pede, però, sempre nel CP_1 Pt_1
fascicolo telematico, nonostante la mancata costituzione, risulta depositata in data 19/12/2024 la nota di precisazione delle conclusioni, che implicherebbe la costituzione del invece insussistente.” CP_1
Orbene, rileva questa Corte che, in conseguenza delle doglianze dell'appellante, con successiva produzione del 13.02.2025, la difesa del depositava testualmente “memorie di replica (ed CP_1 eventuale costituzione in giudizio)”, ammettendo l'errore in cui era incorsa, ma sostenendo la validità della propria costituzione in giudizio - pur se tardiva - non avendo formulato appello incidentale o richiesto la rinnovazione istruttoria.
In particolare, l'appellato si è costituito, con la memoria conclusionale di replica depositata il
13/2/2025, mentre l'appellante ha depositato la propria memoria conclusionale di replica, datata
7/2/2025, in data 10/2/2025, prima del deposito della comparsa di costituzione.
Conseguentemente, l'appellante non è stato posto nelle condizioni di svolgere le sue difese sul punto.
Tanto premesso, questa Corte osserva che, secondo il disposto normativo dell'art. 293 c.p.c., la costituzione dell'appellato può essere utilmente effettuata solo fino alla udienza di precisazione delle conclusioni, e non oltre;
pertanto la costituzione dell'Arch. ben avrebbe potuto essere utilmente CP_1
effettuata, ma solo fino alla udienza di precisazione delle conclusioni, che costituisce il termine ultimo e preclusivo.
E' vero infatti che “La determinazione di un limite temporale per il contumace di costituirsi tardivamente in giudizio (individuato nell'udienza di precisazione delle conclusioni) è volta a soddisfare l'esigenza di comporre gli opposti interessi delle parti costituite e del contumace nonché a garantire, in ogni caso, la speditezza del processo. Poiché questa norma tutela anche esigenze di speditezza del processo aventi carattere pubblicistico, non è consentito derogare alle stesse mediante un diverso accordo delle parti;
ciò significa che la preclusione qui prevista non potrà venir meno per effetto del consenso della controparte alla costituzione tardiva del contumace” Ne consegue che sia da escludersi che il giudice possa consentire al contumace una costituzione successiva all'udienza di
pagina 5 di 10 rimessione (qualunque sia la ragione che ne abbia impedito la tempestiva costituzione, e senza che possa attribuirsi rilevanza neppure all'eventuale consenso prestato dalla controparte alla costituzione tardiva), non spiegando, all'uopo, alcuna influenza la circostanza che, nel corso dell'istruttoria, sia mancata una formale dichiarazione di contumacia (attesane la natura di mero accertamento della situazione processuale della parte non costituita o irregolarmente costituita)” (cfr. Cass. civ. sent. n.
3363/1998 del 1° aprile 1998; conforme, Cass. civ., Sez. II, 08/10/2001, n. 12326).
Uniformandosi a tale consolidato principio giuridico, stante il deposito tardivo dell'atto costitutivo in giudizio oltre i termini processuali previsti, deve essere dichiarata la contumacia dell'appellato CP_1
[...]
Ciò posto, passando al vaglio dell'unico motivo di gravame formulato dall'appellante, si evidenzia qui che censura sotto più aspetti, il capo della sentenza in cui il è stato condannato al pagamento del Pt_1 compenso professionale in favore dell'Arch. nella misura di €.4.858,35, oltre oneri di legge e CP_1
spese e competenze relative al giudizio, C.T.U. e mediazione, chiedendo, pertanto la restituzione delle somme già corrisposte a seguito di precetto.
Sotto un primo profilo, l'appellante lamenta l'erroneità della statuizione con la quale il Giudice asserisce come condizione incontestata che vi sarebbe stato un patto relativo alla misura del compenso tra le parti pari ad € 6.500,00. La mancata contestazione si appaleserebbe come un'affermazione difforme dal vero, ove la medesima asserzione era stata immediatamente avversata dall'odierno appellante, già con la comparsa di costituzione di risposta in primo grado. Secondo altro profilo, l'appellante confuta la consulenza tecnica d'ufficio e le sue risultanze che, non avrebbero meritato la loro pedissequa trasfusione in sentenza: in primo luogo, oggetto di censura è la quantificazione del valore delle opere commissionate, pari ad un valore di €.50.000.00, riportata in sentenza ed in linea con quanto indicato dal C.T.U. “La quantificazione infatti sarebbe frutto di un invenzione del C.T.U., il quale dopo aver affermato che l'importo così determinato era stato indicato nella CILA, ha modificato la sua deduzione, precisando che: “ non ricompresa nella CILA, bensì all'interno della Notifica Preliminare Part trasmessa alla , all'Ispettorato del Lavoro ed agli Enti competenti”. In particolare, con riguardo alla
Notifica Preliminare, l'appellante segnala - come elemento di novità – che, in data 26/4/2023, il avrebbe proposto atto di denunzia - querela, segnalando elementi di falsità della copia della Pt_1
Notifica prodotta in giudizio dal Pede, sia in quella che sarebbe stata inviata allo - organismo Tes_1
Parte della - ad opera del geom. “Coordinatore per la sicurezza del Progetto e della CP_3
realizzazione - denunciando che quest'ultimo - mittente della Notifica Preliminare - sarebbe soggetto sconosciuto al e la Notifica Preliminare non recherebbe firma alcuna del Pt_1 Pt_1
pagina 6 di 10 In secondo luogo, sempre con riguardo alla C.T.U., l'appellante ha proposto una serie di censure alla relazione peritale elaborata in primo grado, avversando anche la statuizione con la quale, in sentenza, il
Tribunale ha rilevato l'assenza di colpa professionale e di responsabilità nell'attività svolta dall'Arch.
in buona sostanza, l'appellante afferma che, nella C.T.U., vi sarebbe una serie di errori ed CP_1
inesattezze che avrebbero dovuto indurre il Giudice a ritenerla non condivisibile, e, quindi, a non recepirne le risultanze in sentenza.
Il motivo è infondato e merita il rigetto.
La Corte osserva in primis che la statuizione contenuta nella sentenza circa l'esistenza o meno di un accordo verbale intervenuto tra le parti sulla determinazione dei compensi, nei termini in cui viene sollevata dall'appellante risulta del tutto irrilevante;
E' evidente che il decisum non sia stato in alcun modo condizionato dall'accertamento dell'esistenza di tale accordo: il Tribunale ha infatti determinato il compenso spettante all'architetto CP_1
facendo proprie le risultanze della C.T.U., nelle quali in modo puntuale e preciso il consulente tecnico incaricato ha rilevato che per la liquidazione delle somme spettanti all'Arch. dandosi atto CP_1 dell'“l'assenza di accordo tra le parti” si è determinato “congruamente le somme dovute in base al
D.M 17/6/2016 …” .
Passando al profilo riguardante le deduzioni di falsità lamentate dalla difesa dell'appellante con riferimento al documento denominato Notifica Preliminare, questa Corte osserva preliminarmente che il mero deposito di una denuncia – querela, depositata il 25/4/2023, al fine di far rilevare la falsità materiale di un documento non costituisce in re ipsa accertamento della falsità del documento medesimo.
Infatti, non risulta essere stata esercitata l'azione penale in relazione ai fatti denunziati.
L'art. 405 c.p.p., rubricato: “Inizio dell'azione penale. Forme e termini”, stabilisce che il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio.
La mera presentazione di denunzia, o querela, non comporta affatto l'inizio dell'azione penale.
Invero, “La sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., nell'ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell'imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricolleghi un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, è subordinata alla condizione della contemporanea pendenza dei due processi, civile e penale, e, quindi, dell'avvenuto esercizio dell'azione penale da parte del P.M. nei modi previsti dall'art. 405 cod. proc. pen., mediante la formulazione dell'imputazione o la richiesta di rinvio a giudizio, sicché tale
pagina 7 di 10 sospensione non può essere disposta sul presupposto della mera presentazione di una denuncia e della conseguente apertura di indagini preliminari” (Cass. civ., Sez. VI - 2, 13/01/2015, n. 313).
In secondo luogo, con riferimento alla questione sottoposta al vaglio di questa Corte, è rilevante stabilire, se per la determinazione dei compensi elaborata dal C.T.U., quest'ultimo abbia utilizzato come esclusivo parametro il valore dichiarato nella Notifica Preliminare come “importo lavori”.
Orbene, da un attento esame della produzione agli atti del giudizio di primo grado, emerge come, già nelle “controdeduzioni C.T.U.” il consulente tecnico d'ufficio incaricato, Ing. , aveva Per_1 espressamente precisato, in relazione alle osservazioni mosse dall'allora convenuto sui Pt_1
parametri utilizzati per la quantificazione dei compensi “… Per quanto riguarda la contestazione portata avanti dall'avv. Fiore circa l'assunzione del valore di €. 50.000,00, quale importo dei lavori non rinviene solo dalla mera somma delle prestazioni di mano d'opera, ovvero dei preventivi delle singole imprese esecutrici, ma deve tener conto anche delle relative forniture, quali pavimenti, rivestimenti, infissi, porte ecc…Tenuto conto dei preventivi di spesa delle varie imprese coinvolte nonché la qualità e il grado di finiture dell'appartamento di cui si è preso atto durante il sopralluogo tecnico, confermati dai preventivi di spesa depositati in atti, si ritiene congruo l'importo di €.50.000,00 adottato per il calcolo delle prestazioni professionali rese da parte attrice”.2
Dalle citate asserzioni emerge chiaramente che nel calcolo delle competenze da riconoscersi all'Arch.
contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, il C.T.U. abbia basato il calcolo non solo CP_1
sul documento di cui si asserisce – ma non si prova- la falsità, quanto piuttosto su una valutazione autonoma e critica che ha tenuto conto di molteplici fattori.
Né risulta che siano state in altro modo dedotte censure relative ad altri fatti o valutazioni posti a base della quantificazione del consulente.
Per quanto riguarda le altre censure che l'appellante muove all'elaborato peritale, come ulteriore motivo di gravame, si evidenzia che le medesime sono state già proposte in primo grado dal Pt_1
come controdeduzioni alla relazione peritale nella bozza iniziale, per poi essere in parte accolte dal
C.T.U. e recepite nell'elaborato finale e in altra parte disattese con puntuale risposta tecnica;
circostanze quest'ultime che ne appalesano la totale inconferenza nell'odierna sede.
Infine, l'appellante muove un'ultima censura alla avversata sentenza, in relazione alla liquidazione delle competenze di mediazione, quantificate dal Giudice in misura di € 851,00 in favore del CP_1
evidenziando che il procedimento di mediazione non risulterebbe affatto esperito nel giudizio di prime cure.
Orbene, emerge chiaramente dagli atti di causa che il Giudice, in sentenza, abbia liquidato le 2 Pag. 5 Controdeduzioni C.T.U. - Controdeduzione n.
3. pagina 8 di 10 competenze per la mediazione, per mero errore, perché egli intendeva, chiaramente, invece, liquidare quelle dovute per la negoziazione assistita, unica procedura esperita in prime cure.
Si rileva, al riguardo che le due diverse procedure di risoluzione alternativa delle controversie soggiacciono alla medesima finalità deflattiva del contenzioso, ovvero non differiscono in nulla sotto il profilo funzionale;
a riprova di tanto il D.M. 55/2014 “Tabelle Parametri Ministeriali forensi” nella indicazione dei compensi spettanti per attività stragiudiziali, agli artt. 1, 3 e 18 che determinano in modo specifico i compensi dovuti per la mediazione e per la negoziazione assistita prevede le stesse tariffe per entrambe le procedure, in completa e perfetta equiparazione tra loro.
E' di tutta evidenza, pertanto, che il Giudice in prime cure, pur avendo commesso un errore nella qualificazione nel nome iuris della procedura di risoluzione alternativa delle controversie esperita, relativamente alla quale provvedeva a liquidare i compensi, ponendoli a carico del convenuto, non abbia errato nella loro determinazione quantitativa, essendo la medesimo per entrambe le procedure.
Pertanto anche tale censura deve essere disattesa e restano assorbite le altre.
La sentenza impugnata va, quindi, integralmente confermata.
Nessuna pronuncia va adottata in ordine alle spese, perché la parte vittoriosa è contumace (Cass. civ.,
Sez. lavoro, 13/06/2014, n. 13491), mentre sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma dell'art. 13comma 1 bis del D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la sentenza n.1815 del 22.11.2022, Parte_1 CP_1
emessa dal Tribunale di Trani, in composizione monocratica, pubblicata in data 25.11.2022, nel giudizio portante il numero di R.G. 928/2018, così provvede:
- 1) Dichiara la contumacia dell'appellato ; CP_1
- 2) Rigetta appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- 3) Nulla per le spese di questo grado;
4) - ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, co.
1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso il 2 aprile 2025, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Presidente relatore - estensore pagina 9 di 10 dott. Filippo Labellarte
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