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Sentenza 24 aprile 2024
Sentenza 24 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 24/04/2024, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 424/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 424/2019 promossa da:
(CF ), con il patrocinio dell'avv. PIERLUIGI PUCCI e Parte_1 C.F._1 dall'avv. ANDREA BINI
ATTRICE IN OPPOSIZIONE contro
(CF ), con il patrocinio dell'avv. GIAMPAOLO BORGIOLI Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA OPPOSTA
(CF ) in proprio e quale l.r. della cessata Controparte_2 C.F._2 società (CF ), con il TE P.IVA_2 patrocinio dell'avv. SIMONCINI SIMONA
TERZO CHIAMATO
sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate nel termine ex art. 127 ter c.p.c. assegnato con provvedimento del 3 ottobre 2023:
Il procuratore di , con note depositato il 30.10.23 ha concluso come da prima Parte_1 memoria istruttoria, chiedendo, pertanto: «IN VIA PRELIMINARE DI RITO “Piaccia all'Ecc.mo
Tribunale di Prato, Giudice monocratico, in forza dei motivi preliminari di opposizione in fatto ed in diritto esposti nel giudizio: -dichiarare, occorrendo ed in via preliminare ed assorbente, inammissibile
e/o nullo e/o improcedibile il D.I. n° 1606/2018, R.G. 3618/2018 emesso il 18.12.2018 dal Tribunale di
Prato poiché in violazione degli artt. 633 e 634 c.p.c.; 23 gennaio 2004; L. n° 2 del Org_1
28.01.2009; art. 2215 e 2215 bis c.c., con ogni consequenziale provvedimento di legge e di rito del presente giudizio. Vinte le spese, diritti ed onorari di lite, anche ai sensi degli artt. 92 e 96 c.p.c.” NEL
pagina 1 di 8 MERITO in tesi “Piaccia all'Ecc.mo Giudice unico del Tribunale di Prato, contrariis rejectis ed in forza dei motivi tutti di opposizione in fatto ed in diritto esposti in atti di causa: - dichiarare in via preliminare di merito il difetto di legittimazione passiva in capo alla odierna opponente per le somme tutte così come richieste con Decreto Ingiuntivo opposto 1606/2018 Trib. Prato R.G. 3618/2018 emesso in data
18.12.2018 dal Tribunale di Prato e, per l'effetto della costituzione in causa del terzo chiamato sig.
, dichiarare quest'ultimo tenuto, in manleva della opponente , al Controparte_2 Parte_1 pagamento delle somme che risulteranno dovute al termine dell'espletanda istruttoria, per tutti i motivi dedotti in giudizio dalla opponente, con ogni consequenziale pronuncia di rito e di legge;
- rigettare comunque ed in ogni caso la domanda di pagamento somma formulata dalla convenuta opposta in sede monitoria nei confronti dell'odierna attrice opponente, in forza di quanto esposto nei propri atti defensionali, poiché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto revocare nei propri confronti in ogni sua parte il Decreto Ingiuntivo opposto n. 1606/2018, R.G. 3618/2018 emesso in data 18.12.2018 dal
Tribunale di Prato;
- ordinare, occorrendo e conseguentemente, a carico della come Controparte_4 in atti generalizzata, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, l'emissione delle conseguenti note di credito in favore della attrice opponente per i documenti fiscali relativi indicati subb doc. da 02 a 15 del fascicolo monitorio avversario R.G. 3618/2018, per ogni titolo e/o ragione conseguente al rapporto dedotto col presente giudizio;
- rigettare comunque, occorrendo, ogni eventuale avversa richiesta di emissione di provvedimenti anticipatori ex art. 186 bis e ter c.p.c. che siano articolati in corso di causa dalle avverse parti costituite e/costituende in forza di quanto esposto nei propri atti defensionali. Vinte le spese, diritti ed onorari di lite, anche ai sensi degli artt. 92 e 96 c.p.c.” NEL
MERITO, in subordinata ipotesi “Piaccia all'Ecc.mo Giudice Unico del Tribunale di Prato, contrariis rejectis ed in forza dei motivi in fatto ed in diritto emersi ed emergendi in sede processuale, nella deprecata ipotesi di comunque emissione di condanna residuale a carico dell'attrice opponente all'esito dell'espletanda istruttoria, dichiararla tenuta al pagamento delle minori somme che risulteranno dovute nei limiti del giusto e del provato, avuto comunque riguardo al contegno preprocessuale e processuale delle parti. Con parziale compensazione di spese ed onorari di giudizio a favore della opponente, in base al contegno preprocessuale e processuale delle parti”. Salvis juribus».
Il procuratore di , con note depositata il 3.10.23 ha concluso chiedendo: «IN Controparte_1
TESI: Confermare il decreto opposto essendo l'opposizione infondata in fatto ed in diritto. IN IPOTESI: condannare la opponente a pagare alla opposta la somma di € 7.463,92 oltre agli interessi indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo dal dì del dovuto al saldo o quella diversa maggiore o minore somma dovesse risultare di giustizia. Vinte le spese di lite».
Il procuratore di , con note depositate il TE
28.10.23 ha concluso chiedendo: «- in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo al sig. per le somme richieste per la fornitura di energia elettrica presso l'immobile CP_3 sito in Monsummano Terme Via Orlandini 945, - nel merito per la reiezione della domanda attrice poiché infondata in fatto e in diritto nonché della chiamata in causa in quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi indicati in premessa e in particolare per non avere il Sig. usufruito dell'energia CP_3 elettrica erogata da presso l'immobile de quo;
- in via riconvenzionale accertare che Controparte_5 la sig.ra è debitrice nei confronti del sig. della somma di Euro 1.500,00 per il T_ CP_3 mancato pagamento di tre canoni di affitto di azienda di cui la stessa si riconosce debitrice nel rogito notarile di risoluzione del contratto di azienda del 31.12.2014 e per l'effetto condannare la stessa a
pagina 2 di 8 pagare la somma di Euro 1500,00 oltre interessi dal dì del dovuto al saldo o quella diversa maggiore o minore somma dovesse risultare di giustizia;
- nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accolta in tutto o in parte la domanda attorea di manleva, accertato il numero effettivo dei giorni di consumo dell'energia elettrica da parte del chiamato in causa, compensare gli eventuali importi con quanto l'attrice opponente deve nei confronti del sig. per i canoni di affitto non pagati e di cui si è CP_3 riconosciuta debitrice nel rogito notarile stipulato il 31.12.2014. Il tutto con vittoria di spese e onorari del giudizio.».
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha ottenuto dal Tribunale di Prato la pronuncia nei confronti di Parte_2 T_
dell'ingiunzione di pagamento, nel termine di 40 gg., della somma di € 7.463,92 oltre interessi,
[...] spese della procedura liquidate in € 850,00 per compensi, € 145,50 per esborsi, rimborso spese generali,
IVA, CPA.
A fondamento della propria pretesa, ha allegato e dedotto: Parte_2
- di aver fornito energia elettrica al , con sede in Monsummano Parte_3
Terme, via Orlandini 945, in forza del contratto di somministrazione relativo all'utenza 311 6975;
- che l'ingiunta era inadempiente al pagamento delle bollette per la somma di € 7.463,92.
Ha proposto opposizione , chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa di Parte_1 [...]
e concludendo per la sospensione del TE procedimento ex art. 295 c.p.c., essendo stata sporta querela in sede penale, per la declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva, il rigetto della domanda nel merito, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, per la riduzione del quantum.
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto ed eccepito: Parte_1
- la carenza della documentazione prodotta a corredo del ricorso monitorio,
- il proprio difetto di legittimazione passiva giacché il contratto di affitto di azienda era stato risolto, con atto iscritto al registro delle imprese di Pistoia il 12.1.15, a far data dal 1.1.15, circostanza comunicata alla CCIAA, all' al SUA del Comune di Monsummano Terme;
Org_2
- che il contratto di fornitura aveva avuto esecuzione dal 1.12.14;
- di aver dato la disdetta dal contratto di fornitura dapprima il 28.12.14 telefonicamente e poi il
5.1.15;
- di aver reso i locali a che aveva TE affidato l'attività a terze persone, a lei sconosciute;
- di aver appreso che “una signora non identificata” il 23.1.15 aveva contattato , ottenendo Pt_2
l'interruzione della pratica di disdetta, dichiarando di aver intenzione di ottenere la voltura del contratto;
- che, pertanto, solo la fattura n. 151600006410 di € 351,98, relativa al mese di dicembre, le era addebitabile;
- che le comunicazioni pervenute presso il locale non erano mai giunte nella sua disponibilità.
pagina 3 di 8 Si è costituito in giudizio la convenuta opposta , che ha esposto: Controparte_1
- che non era stata prodotta prova della formalizzazione della disdetta;
- che non era stato comunque permesso l'accesso al contatore per interrompere l'erogazione.
La convenuta opposta ha, quindi, chiesto il rigetto dell'opposizione e, in ipotesi, la condanna al pagamento della somma già oggetto di ingiunzione.
Accolta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rigettata l'istanza ex art. 295 c.p.c. e autorizzata la chiamata del terzo, si è costituito in giudizio il terzo chiamato esponendo: Controparte_2
- di essere stato chiamato in causa nonostante l'opponente fosse al corrente che egli non aveva la detenzione dell'immobile;
- che l'attività di ristorante era stata immediatamente affidata, con contratto di affitto di azienda ad
, che, come prima di lei, aveva assunto l'obbligo Parte_4 Parte_1 di stipulare a proprio nome i contratti di somministrazione;
- che il contratto con era cessato a fine luglio 2015; Parte_4
- di aver cessato in quel momento l'attività di ristorazione, risolvendo il contratto di locazione del fondo a far data dal 31.7.2015;
- che difettava, pertanto, il proprio difetto di legittimazione passiva.
a, altresì, proposto domanda riconvenzionale nei confronti di TE T_
, allegando e deducendo:
[...]
- che la società di cui era stato legale rappresentante, TE era cessata;
- che in sede di risoluzione del contratto di affitto d'azienda, stipulato il 31.12.14, le parti avevano dichiarato di nulla avere a che pretendere reciprocamente, salva il credito di i CP_3
€ 1.500,00 per tre mensilità, da corrispondersi entro il 30.6.15;
- che non aveva adempiuto. Parte_1
ha, quindi, concluso chiedendo la declaratoria del proprio difetto di TE legittimazione passiva, il rigetto della domanda attorea, la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 1.500,00, con eventuale compensazione delle poste reciprocamente dovute.
Concessi i termini per lo scambio delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa è stata istruita sulle produzioni documentali e mediante prova per testi.
Infruttuosamente esperito un tentativo di mediazione demandato dal giudice, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 6.11.24, previo scambio degli scritti conclusivi.
* * *
1. L'opposizione è infondata e deve, pertanto essere rigettata.
pagina 4 di 8 1.1. Deve, in primo luogo, segnalarsi che l'opponente, eccependo il proprio “difetto di legittimazione passiva” — legittimazione che, tuttavia, sussiste in tutti i casi in cui sia convenuto in giudizio il soggetto che si afferma essere debitore — in realtà nega, nel merito, di essere debitrice, indicando quale “vero debitore” Tale difesa, che attiene al merito del giudizio, deve, pertanto, TE scrutinarsi assieme a questo.
1.2. In secondo luogo, deve segnalarsi, in fatto, che fatti rilevanti ai fini del presente giudizio risultano provati o, comunque, non appaiono contestati.
È, invero, pacifico, oltre che documentato, che , affittuaria dell'azienda, l'abbia Parte_1 detenuta sino al 31 dicembre 2014, che poi, a seguito di risoluzione consensuale del contratto di affitto, questa sia stata retrocessa alla soc. e TE successivamente affittata ad con atto delli 8 gennaio 2015. Parte_4
Emerge poi dalla stessa prospettazione dell'opponente che la disdetta del contratto non si perfezionò, a cagione dell'intervento di una persona sconosciuta, successivamente individuata dall'opponente, presumibilmente, in . Parte_4
Non v'è poi (tempestiva) contestazione della fornitura da parte di , essendosi l'opponente limitata Pt_2
a contestare diffusamente l'idoneità della documentazione prodotta in sede monitoria a far prova nel giudizio di merito — e a monte, per vero, nella fase sommaria — senza, tuttavia, contestare i fatti che, con le produzioni documentali nel procedimento per ingiunzione, il creditore aveva inteso provare.
1.3. In diritto, deve rammentarsi che, ai sensi dell'art. 2558 c.c., in caso di affitto di azienda (ipotesi espressamente contemplata all'ultimo comma), «se non è pattuito diversamente, [il cessionario] dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale», con facoltà per il terzo di recedere entro tre mesi dalla notizia del trasferimento.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che l'automatico subentro del cessionario in tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale si applica sia ai cosiddetti "contratti di azienda", aventi ad oggetto il godimento di beni aziendali non appartenenti all'imprenditore e da lui acquisiti per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale, sia ai cosiddetti "contratti di impresa", non aventi ad oggetto diretto beni aziendali, ma attinenti alla organizzazione dell'impresa stessa, come i contratti di somministrazione, i contratti di assicurazione, i contratti di appalto e simili (v. Cass. civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 15065 del 11/06/2018).
La Corte di legittimità non ha, poi, mancato di affermare, traendo le debite conseguenze dal riferimento alla produzione dell'effetto di cui all'art. 2558 “per la durata dell'affitto” (co. 3), che la disciplina dettata dall'art. 2558 cod. civ., in tema di subentro dell'affittuario dell'azienda nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale, trova applicazione anche con riguardo agli aspetti collegati alla restituzione dell'azienda dall'affittuario al locatore a seguito di cessazione dell'affitto (v.
Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 11318 del 16/06/2004).
Deve, inoltre, osservarsi che i contratti di cessione d'azienda, ai sensi dell'art. 2556, co. 2, c.c., devono essere iscritti nel registro delle imprese nel termine di 30 giorni, adempimento prescritto ai fini dell'opponibilità ai terzi (cfr. Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 18066 del 05/07/2019), da cui consegue l'applicazione del disposto dell'art. 2193 c.c., ai sensi del quale «l'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta». pagina 5 di 8 1.4. Tanto premesso, mette conto osservare che la cessione dei contratti è un effetto di legge, derogabile solo dalle parti del contratto di cessione di azienda — o, come nel caso di specie, nell'atto di risoluzione consensuale, da cui consegue la retrocessione dell'azienda — il che non risulta pattuito tra le parti, che si sono limitate a dare disciplina alla sorte dei crediti e dei debiti.
Ciò che più rileva è che, nel caso che qui occupa, non v'è prova che la retrocessione dell'azienda sia stata iscritta al registro delle imprese, non risultando dalle visure camerali della propria ditta individuale prodotte dall'opponente (doc. 3 e 4 fascicolo ), da cui emerge, semmai, la comunicazione della T_ cessazione della ditta individuale (doc. 3 fascicolo ). Non è stata, poi, prodotta documentazione T_ camerale concernente la locataria, e la successiva affittuaria, da cui risulti l'iscrizione del contratto di cessione.
Ne consegue che la retrocessione dell'azienda non risulta opponibile alla terzo, odierna parte opposta, che legittimamente poteva ignorarla.
Non essendovi, come sopra visto, idonea contestazione dei fatti posti a fondamento della pretesa originariamente azionata in via monitoria, risultando tardiva, e comunque esplorativa, la richiesta di
CTU, formulata in sede di seconda memoria istruttoria, l'opposizione deve essere rigettata, risultando pienamente accoglibile, all'esito del giudizio di opposizione, la domanda di . Pt_2
1.5. A fronte del rigetto dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto diviene definitivamente esecutivo.
2. La domanda di “manleva” formulata da nei confronti di Parte_1 [...]
infondata. CP_3
2.1. Osservato che la “manleva” è dizione, sia pur di uso corrente, priva di pregnanza giuridica, deve segnalarsi che la domanda non appare qualificabile come azione in rivalsa — non risultando invocate, e comunque non ravvisandosi in concreto previsioni normative che la legittimino — né quale domanda di risarcimento ex art. 2043 (non essendo dedotto un fatto doloso o colposo di
[...]
apprendo, invece, sussumibile nella fattispecie dell'azione generale di arricchimento CP_3 di cui all'art. 2041 c.c., ai sensi del quale «chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale».
2.2. Senonché la parte attrice — che pur dà conto di essere al corrente dell'esistenza di una successiva cessione — non ha dato prova dell'arricchimento di consistente TE nell'aver beneficiato della fornitura di energia elettrica, pur risultando il contratto ancora intestato a
. Anzi, emerge dalla documentazione prodotta dal terzo chiamato, nonché Parte_1 dall'assunzione della prova orale (udienza del 23 luglio 2020), che il locale era rimasto chiuso tra la fine dell'anno 2014 e il 9 gennaio 2015, per poi riaprire sotto la gestione dell'affittuaria dell'azienda
. Parte_4
Non v'è quindi prova che si sia arricchito con corrispondente TE diminuzione del patrimonio dell'odierna attrice, dovendosi presumere sostanzialmente inesistente il consumo di energia nel brevissimo periodo in cui è stato nella disponibilità dell'azienda, ed incombendo comunque l'onere della relativa prova su . Parte_1
pagina 6 di 8 La domanda formulata da nei confronti di eve, Parte_1 TE dunque, essere rigettata.
3. La domanda riconvenzionale formulata da ei confronti di TE T_
è fondata.
[...]
In sede di prima memoria istruttoria, l'opponente, convenuta in riconvenzionale, non ha infatti inteso contrastare la domanda avversaria — peraltro fondata sull'atto di risoluzione del contratto di affitto, nella forma di scrittura privata autenticata — limitandosi ad affermare di non essere «riuscita a versare il dovuto» ed ammettendo, quindi, il proprio inadempimento.
deve, quindi, condannarsi al pagamento nei confronti di Parte_1 [...] ella somma di € 1.500,00, oltre interessi di mora dal 1.7.15 — essendo prevista in CP_3 contratto quale scadenza il 30.6.15 ed operando l'ipotesi di mora ex re di cui all'art. 1219, m. 3 in rel. all'art. 1182, co. 3, c.c. — con riconoscimento ex lege degli interessi maggiorai ex art. 1284, co. 4, dalla domanda giudiziale, contenuta nella comparsa di risposta del terzo chiamato.
4. In ragione della soccombenza, le spese di lite sostenute da e Pt_2 TE debbono porsi a carico di . Parte_1
Con riferimento alle spese del giudizio di merito, si procede a liquidazione in dispositivo ai sensi del DM
55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022, con applicazione, in ragione del valore delle causa, prossimo all'estremo inferiore dello scaglione, ed alla semplicità dell'istruttoria (escussione di due soli tesi, ciascuno su di un capitolo), di un importo compreso tra i minimi e i medi per lo scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00.
Debbono altresì porsi a carico della soccombente le spese di lite per la fase di mediazione demandata, come documentate dall'opposta quanto alle spese esenti e, quanto ai compensi professionali, da liquidarsi secondo i parametri medi per la sola fase di attivazione, in difetto di produzione del verbale da cui si ricavi lo stato a cui è giunto il procedimento, prima di concludersi con esito negativo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara definitivamente Parte_1 esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, portante n. 1606/2018, pronunciato il 19 dicembre 2018;
- condanna al pagamento in favore di alla Parte_1 TE somma di € 1.500,00 oltre intessi al tasso legale dal 1° luglio 2015 al 14 novembre 2019 e al tasso di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. dal 15 novembre 2019 al saldo;
- condanna a rimborsare a le spese di lite che si Parte_1 Parte_2 liquidano in € 4.000,00 per compensi di avvocato per il giudizio di merito, € 65,10 per spese esenti del procedimento di mediazione, € 441,00 per compensi di avvocato per il procedimento di mediazione, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- condanna a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in Parte_1 CP_3
€ 98,00 per spese, € 4.000,00 per compensi di avvocato del giudizio di merito, € 441,00 per pagina 7 di 8 compensi di avvocato per il procedimento di mediazione, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA, come per legge.
Così deciso in Prato il giorno 23 aprile 2024.
Il Giudice dott. Francesco Delù
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 424/2019 promossa da:
(CF ), con il patrocinio dell'avv. PIERLUIGI PUCCI e Parte_1 C.F._1 dall'avv. ANDREA BINI
ATTRICE IN OPPOSIZIONE contro
(CF ), con il patrocinio dell'avv. GIAMPAOLO BORGIOLI Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA OPPOSTA
(CF ) in proprio e quale l.r. della cessata Controparte_2 C.F._2 società (CF ), con il TE P.IVA_2 patrocinio dell'avv. SIMONCINI SIMONA
TERZO CHIAMATO
sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate nel termine ex art. 127 ter c.p.c. assegnato con provvedimento del 3 ottobre 2023:
Il procuratore di , con note depositato il 30.10.23 ha concluso come da prima Parte_1 memoria istruttoria, chiedendo, pertanto: «IN VIA PRELIMINARE DI RITO “Piaccia all'Ecc.mo
Tribunale di Prato, Giudice monocratico, in forza dei motivi preliminari di opposizione in fatto ed in diritto esposti nel giudizio: -dichiarare, occorrendo ed in via preliminare ed assorbente, inammissibile
e/o nullo e/o improcedibile il D.I. n° 1606/2018, R.G. 3618/2018 emesso il 18.12.2018 dal Tribunale di
Prato poiché in violazione degli artt. 633 e 634 c.p.c.; 23 gennaio 2004; L. n° 2 del Org_1
28.01.2009; art. 2215 e 2215 bis c.c., con ogni consequenziale provvedimento di legge e di rito del presente giudizio. Vinte le spese, diritti ed onorari di lite, anche ai sensi degli artt. 92 e 96 c.p.c.” NEL
pagina 1 di 8 MERITO in tesi “Piaccia all'Ecc.mo Giudice unico del Tribunale di Prato, contrariis rejectis ed in forza dei motivi tutti di opposizione in fatto ed in diritto esposti in atti di causa: - dichiarare in via preliminare di merito il difetto di legittimazione passiva in capo alla odierna opponente per le somme tutte così come richieste con Decreto Ingiuntivo opposto 1606/2018 Trib. Prato R.G. 3618/2018 emesso in data
18.12.2018 dal Tribunale di Prato e, per l'effetto della costituzione in causa del terzo chiamato sig.
, dichiarare quest'ultimo tenuto, in manleva della opponente , al Controparte_2 Parte_1 pagamento delle somme che risulteranno dovute al termine dell'espletanda istruttoria, per tutti i motivi dedotti in giudizio dalla opponente, con ogni consequenziale pronuncia di rito e di legge;
- rigettare comunque ed in ogni caso la domanda di pagamento somma formulata dalla convenuta opposta in sede monitoria nei confronti dell'odierna attrice opponente, in forza di quanto esposto nei propri atti defensionali, poiché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto revocare nei propri confronti in ogni sua parte il Decreto Ingiuntivo opposto n. 1606/2018, R.G. 3618/2018 emesso in data 18.12.2018 dal
Tribunale di Prato;
- ordinare, occorrendo e conseguentemente, a carico della come Controparte_4 in atti generalizzata, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, l'emissione delle conseguenti note di credito in favore della attrice opponente per i documenti fiscali relativi indicati subb doc. da 02 a 15 del fascicolo monitorio avversario R.G. 3618/2018, per ogni titolo e/o ragione conseguente al rapporto dedotto col presente giudizio;
- rigettare comunque, occorrendo, ogni eventuale avversa richiesta di emissione di provvedimenti anticipatori ex art. 186 bis e ter c.p.c. che siano articolati in corso di causa dalle avverse parti costituite e/costituende in forza di quanto esposto nei propri atti defensionali. Vinte le spese, diritti ed onorari di lite, anche ai sensi degli artt. 92 e 96 c.p.c.” NEL
MERITO, in subordinata ipotesi “Piaccia all'Ecc.mo Giudice Unico del Tribunale di Prato, contrariis rejectis ed in forza dei motivi in fatto ed in diritto emersi ed emergendi in sede processuale, nella deprecata ipotesi di comunque emissione di condanna residuale a carico dell'attrice opponente all'esito dell'espletanda istruttoria, dichiararla tenuta al pagamento delle minori somme che risulteranno dovute nei limiti del giusto e del provato, avuto comunque riguardo al contegno preprocessuale e processuale delle parti. Con parziale compensazione di spese ed onorari di giudizio a favore della opponente, in base al contegno preprocessuale e processuale delle parti”. Salvis juribus».
Il procuratore di , con note depositata il 3.10.23 ha concluso chiedendo: «IN Controparte_1
TESI: Confermare il decreto opposto essendo l'opposizione infondata in fatto ed in diritto. IN IPOTESI: condannare la opponente a pagare alla opposta la somma di € 7.463,92 oltre agli interessi indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo dal dì del dovuto al saldo o quella diversa maggiore o minore somma dovesse risultare di giustizia. Vinte le spese di lite».
Il procuratore di , con note depositate il TE
28.10.23 ha concluso chiedendo: «- in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo al sig. per le somme richieste per la fornitura di energia elettrica presso l'immobile CP_3 sito in Monsummano Terme Via Orlandini 945, - nel merito per la reiezione della domanda attrice poiché infondata in fatto e in diritto nonché della chiamata in causa in quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi indicati in premessa e in particolare per non avere il Sig. usufruito dell'energia CP_3 elettrica erogata da presso l'immobile de quo;
- in via riconvenzionale accertare che Controparte_5 la sig.ra è debitrice nei confronti del sig. della somma di Euro 1.500,00 per il T_ CP_3 mancato pagamento di tre canoni di affitto di azienda di cui la stessa si riconosce debitrice nel rogito notarile di risoluzione del contratto di azienda del 31.12.2014 e per l'effetto condannare la stessa a
pagina 2 di 8 pagare la somma di Euro 1500,00 oltre interessi dal dì del dovuto al saldo o quella diversa maggiore o minore somma dovesse risultare di giustizia;
- nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accolta in tutto o in parte la domanda attorea di manleva, accertato il numero effettivo dei giorni di consumo dell'energia elettrica da parte del chiamato in causa, compensare gli eventuali importi con quanto l'attrice opponente deve nei confronti del sig. per i canoni di affitto non pagati e di cui si è CP_3 riconosciuta debitrice nel rogito notarile stipulato il 31.12.2014. Il tutto con vittoria di spese e onorari del giudizio.».
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha ottenuto dal Tribunale di Prato la pronuncia nei confronti di Parte_2 T_
dell'ingiunzione di pagamento, nel termine di 40 gg., della somma di € 7.463,92 oltre interessi,
[...] spese della procedura liquidate in € 850,00 per compensi, € 145,50 per esborsi, rimborso spese generali,
IVA, CPA.
A fondamento della propria pretesa, ha allegato e dedotto: Parte_2
- di aver fornito energia elettrica al , con sede in Monsummano Parte_3
Terme, via Orlandini 945, in forza del contratto di somministrazione relativo all'utenza 311 6975;
- che l'ingiunta era inadempiente al pagamento delle bollette per la somma di € 7.463,92.
Ha proposto opposizione , chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa di Parte_1 [...]
e concludendo per la sospensione del TE procedimento ex art. 295 c.p.c., essendo stata sporta querela in sede penale, per la declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva, il rigetto della domanda nel merito, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, per la riduzione del quantum.
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto ed eccepito: Parte_1
- la carenza della documentazione prodotta a corredo del ricorso monitorio,
- il proprio difetto di legittimazione passiva giacché il contratto di affitto di azienda era stato risolto, con atto iscritto al registro delle imprese di Pistoia il 12.1.15, a far data dal 1.1.15, circostanza comunicata alla CCIAA, all' al SUA del Comune di Monsummano Terme;
Org_2
- che il contratto di fornitura aveva avuto esecuzione dal 1.12.14;
- di aver dato la disdetta dal contratto di fornitura dapprima il 28.12.14 telefonicamente e poi il
5.1.15;
- di aver reso i locali a che aveva TE affidato l'attività a terze persone, a lei sconosciute;
- di aver appreso che “una signora non identificata” il 23.1.15 aveva contattato , ottenendo Pt_2
l'interruzione della pratica di disdetta, dichiarando di aver intenzione di ottenere la voltura del contratto;
- che, pertanto, solo la fattura n. 151600006410 di € 351,98, relativa al mese di dicembre, le era addebitabile;
- che le comunicazioni pervenute presso il locale non erano mai giunte nella sua disponibilità.
pagina 3 di 8 Si è costituito in giudizio la convenuta opposta , che ha esposto: Controparte_1
- che non era stata prodotta prova della formalizzazione della disdetta;
- che non era stato comunque permesso l'accesso al contatore per interrompere l'erogazione.
La convenuta opposta ha, quindi, chiesto il rigetto dell'opposizione e, in ipotesi, la condanna al pagamento della somma già oggetto di ingiunzione.
Accolta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rigettata l'istanza ex art. 295 c.p.c. e autorizzata la chiamata del terzo, si è costituito in giudizio il terzo chiamato esponendo: Controparte_2
- di essere stato chiamato in causa nonostante l'opponente fosse al corrente che egli non aveva la detenzione dell'immobile;
- che l'attività di ristorante era stata immediatamente affidata, con contratto di affitto di azienda ad
, che, come prima di lei, aveva assunto l'obbligo Parte_4 Parte_1 di stipulare a proprio nome i contratti di somministrazione;
- che il contratto con era cessato a fine luglio 2015; Parte_4
- di aver cessato in quel momento l'attività di ristorazione, risolvendo il contratto di locazione del fondo a far data dal 31.7.2015;
- che difettava, pertanto, il proprio difetto di legittimazione passiva.
a, altresì, proposto domanda riconvenzionale nei confronti di TE T_
, allegando e deducendo:
[...]
- che la società di cui era stato legale rappresentante, TE era cessata;
- che in sede di risoluzione del contratto di affitto d'azienda, stipulato il 31.12.14, le parti avevano dichiarato di nulla avere a che pretendere reciprocamente, salva il credito di i CP_3
€ 1.500,00 per tre mensilità, da corrispondersi entro il 30.6.15;
- che non aveva adempiuto. Parte_1
ha, quindi, concluso chiedendo la declaratoria del proprio difetto di TE legittimazione passiva, il rigetto della domanda attorea, la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 1.500,00, con eventuale compensazione delle poste reciprocamente dovute.
Concessi i termini per lo scambio delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa è stata istruita sulle produzioni documentali e mediante prova per testi.
Infruttuosamente esperito un tentativo di mediazione demandato dal giudice, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 6.11.24, previo scambio degli scritti conclusivi.
* * *
1. L'opposizione è infondata e deve, pertanto essere rigettata.
pagina 4 di 8 1.1. Deve, in primo luogo, segnalarsi che l'opponente, eccependo il proprio “difetto di legittimazione passiva” — legittimazione che, tuttavia, sussiste in tutti i casi in cui sia convenuto in giudizio il soggetto che si afferma essere debitore — in realtà nega, nel merito, di essere debitrice, indicando quale “vero debitore” Tale difesa, che attiene al merito del giudizio, deve, pertanto, TE scrutinarsi assieme a questo.
1.2. In secondo luogo, deve segnalarsi, in fatto, che fatti rilevanti ai fini del presente giudizio risultano provati o, comunque, non appaiono contestati.
È, invero, pacifico, oltre che documentato, che , affittuaria dell'azienda, l'abbia Parte_1 detenuta sino al 31 dicembre 2014, che poi, a seguito di risoluzione consensuale del contratto di affitto, questa sia stata retrocessa alla soc. e TE successivamente affittata ad con atto delli 8 gennaio 2015. Parte_4
Emerge poi dalla stessa prospettazione dell'opponente che la disdetta del contratto non si perfezionò, a cagione dell'intervento di una persona sconosciuta, successivamente individuata dall'opponente, presumibilmente, in . Parte_4
Non v'è poi (tempestiva) contestazione della fornitura da parte di , essendosi l'opponente limitata Pt_2
a contestare diffusamente l'idoneità della documentazione prodotta in sede monitoria a far prova nel giudizio di merito — e a monte, per vero, nella fase sommaria — senza, tuttavia, contestare i fatti che, con le produzioni documentali nel procedimento per ingiunzione, il creditore aveva inteso provare.
1.3. In diritto, deve rammentarsi che, ai sensi dell'art. 2558 c.c., in caso di affitto di azienda (ipotesi espressamente contemplata all'ultimo comma), «se non è pattuito diversamente, [il cessionario] dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale», con facoltà per il terzo di recedere entro tre mesi dalla notizia del trasferimento.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che l'automatico subentro del cessionario in tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale si applica sia ai cosiddetti "contratti di azienda", aventi ad oggetto il godimento di beni aziendali non appartenenti all'imprenditore e da lui acquisiti per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale, sia ai cosiddetti "contratti di impresa", non aventi ad oggetto diretto beni aziendali, ma attinenti alla organizzazione dell'impresa stessa, come i contratti di somministrazione, i contratti di assicurazione, i contratti di appalto e simili (v. Cass. civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 15065 del 11/06/2018).
La Corte di legittimità non ha, poi, mancato di affermare, traendo le debite conseguenze dal riferimento alla produzione dell'effetto di cui all'art. 2558 “per la durata dell'affitto” (co. 3), che la disciplina dettata dall'art. 2558 cod. civ., in tema di subentro dell'affittuario dell'azienda nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale, trova applicazione anche con riguardo agli aspetti collegati alla restituzione dell'azienda dall'affittuario al locatore a seguito di cessazione dell'affitto (v.
Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 11318 del 16/06/2004).
Deve, inoltre, osservarsi che i contratti di cessione d'azienda, ai sensi dell'art. 2556, co. 2, c.c., devono essere iscritti nel registro delle imprese nel termine di 30 giorni, adempimento prescritto ai fini dell'opponibilità ai terzi (cfr. Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 18066 del 05/07/2019), da cui consegue l'applicazione del disposto dell'art. 2193 c.c., ai sensi del quale «l'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta». pagina 5 di 8 1.4. Tanto premesso, mette conto osservare che la cessione dei contratti è un effetto di legge, derogabile solo dalle parti del contratto di cessione di azienda — o, come nel caso di specie, nell'atto di risoluzione consensuale, da cui consegue la retrocessione dell'azienda — il che non risulta pattuito tra le parti, che si sono limitate a dare disciplina alla sorte dei crediti e dei debiti.
Ciò che più rileva è che, nel caso che qui occupa, non v'è prova che la retrocessione dell'azienda sia stata iscritta al registro delle imprese, non risultando dalle visure camerali della propria ditta individuale prodotte dall'opponente (doc. 3 e 4 fascicolo ), da cui emerge, semmai, la comunicazione della T_ cessazione della ditta individuale (doc. 3 fascicolo ). Non è stata, poi, prodotta documentazione T_ camerale concernente la locataria, e la successiva affittuaria, da cui risulti l'iscrizione del contratto di cessione.
Ne consegue che la retrocessione dell'azienda non risulta opponibile alla terzo, odierna parte opposta, che legittimamente poteva ignorarla.
Non essendovi, come sopra visto, idonea contestazione dei fatti posti a fondamento della pretesa originariamente azionata in via monitoria, risultando tardiva, e comunque esplorativa, la richiesta di
CTU, formulata in sede di seconda memoria istruttoria, l'opposizione deve essere rigettata, risultando pienamente accoglibile, all'esito del giudizio di opposizione, la domanda di . Pt_2
1.5. A fronte del rigetto dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto diviene definitivamente esecutivo.
2. La domanda di “manleva” formulata da nei confronti di Parte_1 [...]
infondata. CP_3
2.1. Osservato che la “manleva” è dizione, sia pur di uso corrente, priva di pregnanza giuridica, deve segnalarsi che la domanda non appare qualificabile come azione in rivalsa — non risultando invocate, e comunque non ravvisandosi in concreto previsioni normative che la legittimino — né quale domanda di risarcimento ex art. 2043 (non essendo dedotto un fatto doloso o colposo di
[...]
apprendo, invece, sussumibile nella fattispecie dell'azione generale di arricchimento CP_3 di cui all'art. 2041 c.c., ai sensi del quale «chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale».
2.2. Senonché la parte attrice — che pur dà conto di essere al corrente dell'esistenza di una successiva cessione — non ha dato prova dell'arricchimento di consistente TE nell'aver beneficiato della fornitura di energia elettrica, pur risultando il contratto ancora intestato a
. Anzi, emerge dalla documentazione prodotta dal terzo chiamato, nonché Parte_1 dall'assunzione della prova orale (udienza del 23 luglio 2020), che il locale era rimasto chiuso tra la fine dell'anno 2014 e il 9 gennaio 2015, per poi riaprire sotto la gestione dell'affittuaria dell'azienda
. Parte_4
Non v'è quindi prova che si sia arricchito con corrispondente TE diminuzione del patrimonio dell'odierna attrice, dovendosi presumere sostanzialmente inesistente il consumo di energia nel brevissimo periodo in cui è stato nella disponibilità dell'azienda, ed incombendo comunque l'onere della relativa prova su . Parte_1
pagina 6 di 8 La domanda formulata da nei confronti di eve, Parte_1 TE dunque, essere rigettata.
3. La domanda riconvenzionale formulata da ei confronti di TE T_
è fondata.
[...]
In sede di prima memoria istruttoria, l'opponente, convenuta in riconvenzionale, non ha infatti inteso contrastare la domanda avversaria — peraltro fondata sull'atto di risoluzione del contratto di affitto, nella forma di scrittura privata autenticata — limitandosi ad affermare di non essere «riuscita a versare il dovuto» ed ammettendo, quindi, il proprio inadempimento.
deve, quindi, condannarsi al pagamento nei confronti di Parte_1 [...] ella somma di € 1.500,00, oltre interessi di mora dal 1.7.15 — essendo prevista in CP_3 contratto quale scadenza il 30.6.15 ed operando l'ipotesi di mora ex re di cui all'art. 1219, m. 3 in rel. all'art. 1182, co. 3, c.c. — con riconoscimento ex lege degli interessi maggiorai ex art. 1284, co. 4, dalla domanda giudiziale, contenuta nella comparsa di risposta del terzo chiamato.
4. In ragione della soccombenza, le spese di lite sostenute da e Pt_2 TE debbono porsi a carico di . Parte_1
Con riferimento alle spese del giudizio di merito, si procede a liquidazione in dispositivo ai sensi del DM
55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022, con applicazione, in ragione del valore delle causa, prossimo all'estremo inferiore dello scaglione, ed alla semplicità dell'istruttoria (escussione di due soli tesi, ciascuno su di un capitolo), di un importo compreso tra i minimi e i medi per lo scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00.
Debbono altresì porsi a carico della soccombente le spese di lite per la fase di mediazione demandata, come documentate dall'opposta quanto alle spese esenti e, quanto ai compensi professionali, da liquidarsi secondo i parametri medi per la sola fase di attivazione, in difetto di produzione del verbale da cui si ricavi lo stato a cui è giunto il procedimento, prima di concludersi con esito negativo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara definitivamente Parte_1 esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, portante n. 1606/2018, pronunciato il 19 dicembre 2018;
- condanna al pagamento in favore di alla Parte_1 TE somma di € 1.500,00 oltre intessi al tasso legale dal 1° luglio 2015 al 14 novembre 2019 e al tasso di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. dal 15 novembre 2019 al saldo;
- condanna a rimborsare a le spese di lite che si Parte_1 Parte_2 liquidano in € 4.000,00 per compensi di avvocato per il giudizio di merito, € 65,10 per spese esenti del procedimento di mediazione, € 441,00 per compensi di avvocato per il procedimento di mediazione, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- condanna a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in Parte_1 CP_3
€ 98,00 per spese, € 4.000,00 per compensi di avvocato del giudizio di merito, € 441,00 per pagina 7 di 8 compensi di avvocato per il procedimento di mediazione, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA, come per legge.
Così deciso in Prato il giorno 23 aprile 2024.
Il Giudice dott. Francesco Delù
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