Decreto presidenziale 21 maggio 2024
Ordinanza cautelare 5 giugno 2024
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 30/01/2025, n. 2007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2007 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02007/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05595/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5595 del 2024, proposto da VI LI, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
LE MI, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della nota di rigetto del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, a firma del Direttore Generale, Dott. Fabrizio Manca, datata 16.04.2024, registro ufficiale U. 0015089;
- di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, anche non conosciuti e successivi tramite i quali si evince il rigetto dell'istanza presentata da parte ricorrente;
- di ogni altro atto e/o provvedimento comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2024 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Visto il deposito del provvedimento prot. DPIT n. 3163 del 17 dicembre 2024, con il quale l’Amministrazione ha provveduto al riesame della richiesta di riconoscimento del titolo estero presentata dal ricorrente, con esito positivo quanto all’accoglimento dell’istanza per cui è causa.
Ritenuto pertanto che, pur se intervenuto successivamente al passaggio in decisione della controversia, ossia il 20 dicembre, il deposito che precede consente di poter pronunziare sentenza in forma semplificata, ma non di accertare la sopravvenuta carenza di interesse in quanto alla data del passaggio in decisione l’interesse sussisteva.
Ritenuto che il ricorso sia da accogliere per le ragioni già espresse nella ordinanza cautelare intervenuta in corso di causa, i.e. : “ Premesso che il diniego impugnato si fonda sulla circostanza per cui “l’Acreditaciòn”, “prodotta in sede di istanza, rilasciata dal “Ministerìo de Ciencia, Innovación y Universidades” il 04/12/2023, le consente di partecipare a un processo selettivo indetto dalle autorità educative e, nel caso di superamento dello stesso, potrà esercitare la professione di Docente nelle Scuole di Istruzione Secondaria di I e II Grado, nella fascia d’età compresa tra i dodici e i diciotto anni. Tuttavia, dal citato certificato, non si evince l’abilitazione da Lei ottenuta per l’esercizio della professione regolamentata di Docente, e soprattutto la disciplina che Lei può insegnare in Spagna”;
Considerato che il rigetto impugnato, basato su una carenza meramente formale, non appare conforme ai principi della Adunanza Plenaria (in particolare n. 18/2022), posta la necessità di una verifica in concreto dei livelli di competenza professionale sottesi ai certificati e ai diplomi conseguiti, allegati dall’istante (cfr. TAR Lazio, IV-bis, nn. 7304 e 89/2024);
Ritenuto, nel bilanciamento degli interessi coinvolti, che sia meritevole di apprezzamento il pregiudizio potenzialmente derivante al ricorrente dal diniego impugnato, in quanto suscettibile di riverberarsi sugli incarichi lavorativi in essere, risolutivamente condizionati al mancato riconoscimento del titolo (cfr. ordinanza di questa Sezione n. 1606/2024);
Ritenuto, pertanto, che ad una delibazione sommaria tipica di questa fase processuale la domanda di misure cautelari collegiali debba trovare accoglimento, con conseguente sospensione del provvedimento con cui il Ministero intimato ha rigettato l’istanza di parte ricorrente intesa ad ottenere il riconoscimento in Italia dell’abilitazione all’esercizio della professione di docente acquisita in Spagna;
Ritenuto di dover compensare le spese dell’odierna fase processuale attesa la novità e la peculiarità delle questioni trattate ;”.
Considerato che qualora il ricorrente volesse contestare le misure compensative imposte con il provvedimento sopra richiamato lo stesso potrà agire con separato giudizio, senza alcun pregiudizio per alcuna delle parti, e che pertanto la causa vada decisa, e non rimessa sul ruolo, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo e di economia dei mezzi processuali.
Ritenuto di dover compensare le spese attesa la peculiarità della materia (notevole numero di richieste di riconoscimento, giurisprudenza non univoca, ect.) e l’intervento seppure intempestivo in sede di riesame del Ministero.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei termini e limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Giovanni Caputi, Referendario, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Caputi | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO