Sentenza 9 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 09/06/2021, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2021
N. 00787/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00550/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 550 del 2014, proposto da
MA IA AT, RI RU e AR RU, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Stoppa, Giovanni Daniele Toffanin, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Daniele Toffanin in Rovigo, via G. Mazzini, 24/6;
contro
il Comune di Pettorazza Grimani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giacomo Quarneti e Davide Vianello, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
per
il risarcimento dei danno a causa ritardo nel rilascio titolo edilizio e conseguente perdita di finanziamento ammesso da parte di AVEPA per recupero, riqualificazione e valorizzazione patrimonio storico architettonico — Misura 323/A azione 2./413 GAL — Delib. N. 84 del 12.12.2012 GAL Polesine RO-N). Azione ex art. 30 cod. proc. amm.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pettorazza Grimani;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2021 la dottoressa MAgiovanna Amorizzo e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La sig.ra MA IA AT è proprietaria di due immobili, siti nel Comune di Pettorazza Grimani, ubicati sul mappale 50 del foglio 12 del catasto fabbricati (edificio A) e sul mappale n. 12 del foglio 12 (edificio B).
In forza di distinti contratti di comodato gratuito, i sig.ri AR e RI RU detengono, rispettivamente, parte dell’edificio A e l’intero edificio B.
Intendendo accedere ai contributi pubblici previsti dalla misura 323/A azione 2/413, volta al “recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storico-architettonico” nell’ambito del programma di sviluppo locale 2007-2013: “percorsi rurali tra centuriazioni, ville, abbazie e santuari - Sviluppo degli itinerari rurali nelle terre dell’Adigetto”, i ricorrenti in data 1 agosto 2013 presentavano al Comune di Pettorazza Grimani, due distinte istanze di rilascio di permesso di costruire per la ristrutturazione dei sopra indicati edifici (le sig.re AT e RU presentavano istanza per il fabbricato “A”, il sig. RU per il fabbricato “B”).
Il bando prevedeva, a pena di inammissibilità, che gli interessati presentassero ad AVEPA, contestualmente all’istanza di accesso ai contributi, o, al massimo, entro il 28 novembre 2013, i titoli edilizi relativi agli interventi per i quali avevano chiesto il finanziamento.
Presentavano, poi, in data 28 agosto 2013, domanda di partecipazione al bando.
Deducono i ricorrenti di essere stati esclusi dal finanziamento per non aver presentato i titoli edilizi entro il termine previsto dal bando e ciò in quanto il Comune ha rilasciato i titoli solo in data 16 dicembre 2013, ben oltre la scadenza del termine di conclusione del procedimento.
Hanno, quindi, agito per sentir condannare il Comune di Pettorazza Grimani al risarcimento dei danni subiti a causa del ritardo con il quale sono state definite le istanze edilizie dagli stessi proposte. Deducono che, ove il Comune avesse rilasciato per tempo i titoli avrebbero con certezza conseguito i finanziamenti richiesti e che, pertanto, il danno subìto ammonta all’intero importo dei contributi richiesti, ovvero per le sig.re AT e RU, € 84.915,24, per il sig. RU, €18.500,00.
Si è costituito il Comune di Pettorazza Grimani che, in via preliminare, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso presentato collettivamente dai ricorrenti in assenza dei relativi presupposti.
Nel merito hanno chiesto il rigetto del ricorso, in ragione del difetto di legittimazione dei ricorrenti alla presentazione delle istanze di permesso di costruire, nonchè del tecnico incaricato. Hanno, inoltre, affermato l’infondatezza della domanda in forza dell’art. 1227 cod. civ. avendo i ricorrenti omesso di porre in essere qualsivoglia azione per evitare il danno.
All’udienza del 15 aprile 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Si può prescindere dall’esame delle questioni preliminari sollevate dal Comune ed, in particolare, da quella di inammissibilità del ricorso collettivo per l’insussistenza dei presupposti della sua proposizione, essendo il ricorso infondato nel merito.
Secondo consolidata giurisprudenza, “in conformità ai doveri di ordinaria diligenza nelle relazioni intersoggettive che informano l’ordinamento e che richiedono di responsabilmente attivarsi nel limite di un apprezzabile sacrificio al fine di evitare che la situazione produttiva del danno si aggravi con il passare del tempo, anche in tema di danno da ritardo occorre valutare non solo il comportamento dell’amministrazione ma anche la condotta del danneggiato, il quale è parte essenziale ed attiva del procedimento e, in tale veste, dispone di capacità idonee ad incidere sulla tempistica e sull’esito del procedimento stesso, attraverso il ricorso ai rimedi amministrativi e giurisdizionali offertigli dall’ordinamento. L’indifferenza manifestata in ordine a tali rimedi rileva come comportamento causalmente orientato ai sensi dell’art. 1227 cod. civ, in ordine all’accertamento della spettanza del risarcimento, nonché alla quantificazione del danno risarcibile” (Consiglio di Stato, sez. IV, 20 ottobre 2020, n. 6351).
Ed, infatti, la disposizione dell'art. 30 comma 2, secondo periodo, c.p.a., pur non evocando in modo esplicito il disposto dell'art. 1227 comma 2, c.c. afferma che l'omessa attivazione degli strumenti di tutela previsti costituisce, nel quadro del comportamento complessivo delle parti, dato valutabile, alla stregua del canone di buona fede e del principio di solidarietà, ai fini dell'esclusione o della mitigazione del danno evitabile con l'ordinaria diligenza. Anche nel caso di risarcimento del danno causato da inerzia dell'Amministrazione (c.d. danno da ritardo), il riconoscimento del danno stesso non può desumersi semplicemente dal decorso del termine di conclusione del procedimento, dovendosi valutare anche il comportamento del presunto danneggiato ai sensi dell'art. 30 comma 2, secondo periodo. (T.A.R. Trento, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 29/06/2018, n.153).
Nella specie, i ricorrenti, pur dovendo ritenersi consapevoli delle conseguenze dell’omessa presentazione dei titoli edilizi ad AVEPA entro il 28 novembre 2013, non risultano essersi in alcun modo attivati per evitare le conseguenze dannose del ritardo dell’Amministrazione.
Il termine per il rilascio dei permessi di costruire è scaduto il 31 ottobre 2013. Il termine entro cui, a pena di inammissibilità, i concorrenti avrebbero dovuto presentare i titoli edilizi degli interventi da finanziare è scaduto il 28 novembre 2013.
Non risulta che, in tale lasso di tempo, i ricorrenti abbiano attivato i rimedi che l’ordinamento prevede a tutela del privato in caso di inerzia dell’Amministrazione, ovvero il ricorso giurisdizionale ai sensi dell’art. 31 e 116 cod. proc. amm., oppure, in alternativa e con minor aggravio, il potere sostitutivo previsto dall’art. 2, comma 9-ter, L. 241/90, alla stregua del quale “9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario”. A tale ultimo proposito, non rileva in senso contrario che il titolare del potere sostitutivo non fosse ancora stato nominato a tale data atteso che il comma 9-bis dell’art. 2, già all’epoca vigente, individua l’organo competente per il caso in cui esso non sia stato preventivamente individuato dall’Amministrazione (“Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.”).
Neppure risulta dagli atti che i ricorrenti si siano in alcun modo attivati per rendere edotto il Comune delle ragioni per le quali i titoli erano richiesti e delle conseguenze di un eventuale ritardo. La prima delle diffide al Comune documentata in atti è, infatti, datata 6 dicembre 2013 ed è, quindi, successiva alla scadenza del termine previsto dal bando per la produzione dei titoli edilizi nel procedimento di finanziamento.
Poiché il danno lamentato dai ricorrenti avrebbe potuto essere dagli stessi evitato attivando i rimedi che l’ordinamento prevede avverso l’inerzia dell’amministrazione o, almeno, rendendola edotta per tempo delle possibili conseguenze lesive del ritardo, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 1227, comma 2, cod. civ. e 30 cod. proc. amm., non è risarcibile.
Tenuto conto della peculiarità della fattispecie, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 15 aprile 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
MAgiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MAgiovanna Amorizzo | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO