Sentenza 3 luglio 2014
Massime • 1
In tema di speciali elargizioni per le vittime del terrorismo ed i loro familiari, non può essere considerata condotta terroristica la "spedizione punitiva", pur violenta, premeditata e tesa a diffondere il panico in una comunità territoriale, al fine di condizionarne l'orientamento politico o, quanto meno, il voto in vista dell'imminente consultazione elettorale, ove non sia riconducibile ad un programma criminoso che preveda il ricorso sistematico all'uso della forza, non risultando una siffatta azione episodica rispondente ad un progetto volto al conseguimento di obbiettivi, comprensibili per gli avversari politici e le istituzioni, trascendenti la singola vicenda (Così statuendo, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva negato i suddetti benefici ad un cittadino del comune di Sezze Romano rimasto gravemente ferito, con conseguenze invalidanti permanenti, a seguito di scontri armati provocati da un gruppo di attivisti di destra durante i quali era stato ucciso anche un altro cittadino).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/07/2014, n. 15256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15256 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2014 |
Testo completo
152567 14.G.N. 19579/2007 CONTRIBUTO UNIFICATO Cron. 15256 Rep (2624) E Ud. 30/1/2014 T N REPUBBLICA ITALIANA E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: dott. Salvatore VA Presidente dott. Maria Cristina GIANCOLA Consigliere Consigliere dott. ET CAMPANILE rel. Consigliere dott. Guido MERCOLINO OGGETTO: vittime dott. TO ET LAMORGESE Consigliere del terrorismo e- ha pronunciato la seguente largizione ed asse- SENTENZA gni vitalizi sul ricorso proposto da TO TO RE, elettivamente domiciliato in Roma, alla via della Balduina n. 7, presso l'avv. CONCETTA M. RITA TROVATO, unitamente all'avv. LUIGI FIORETTI, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al ricorso RICORRENTE
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., domiciliato per leg- ge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, dalla quale è rappresentato e difeso I CONTRORICORRENTE avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 1876/06, pubblicata il 26 ottobre 2006. 3/ 245 3 2014 NRG 19579-07 IT-Min Interno - Pag. I Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 gennaio 2014 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;
udito l'avv. Fioretti per il ricorrente;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Lucio CAPASSO, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. TO Salvatore IT convenne in giudizio il Ministero dell'Interno, chiedendo il riconoscimento dell'elargizione prevista dall'art. 1 della legge 20 ot- tobre 1990, n. 302 e degli assegni vitalizi previsti dall'art. 5, secondo comma, del- la legge 3 agosto 2004, n. 206 e dall'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 in favore delle vittime del terrorismo. A sostegno della domanda, espose di essere rimasto vittima di un grave even- to lesivo consistito nel ferimento da arma da fuoco a seguito di un episodio terro- ristico verificatosi in Sezze (LT), il 28 maggio 1976, in occasione di un comizio elettorale tenuto dal deputato del Movimento Sociale Italiano Sandro CC: nel corso dei disordini scoppiati durante il comizio, erano stati infatti esplosi colpi di arma da fuoco, alcuni dei quali avevano procurato gravi lesioni a tale LU Di RO, deceduto poche ore dopo, e seri danni fisici e psichici anche ad esso attore, progressivamente ridotto in stato d'invalidità permanente totale, con conseguente perdita della capacità lavorativa. Con sentenza del 30 luglio 1979, la Corte d'Assi- se di Latina aveva accertato che responsabile del ferimento era tale ET AL, il quale era stato condannato per i reati di porto d'arma in pubblica riunione, tenta- to omicidio nei confronti di esso attore ed omicidio nei confronti del Di RO, mentre la condanna del CC per i reati di omicidio e tentato omicidio era stata in seguito annullata dalla Corte di cassazione. NRG 19579-07 IT-Min Interno - Pag. 2 Con sentenza del 26 ottobre 2006, il Tribunale di Latina ha rigettato 1.1. la domanda. Premesso che le elargizioni richieste dall'attore, non avendo carattere risarci- torio, non presuppongono l'accertamento delle responsabilità individuali, ma solo quello della finalità terroristica dell'azione lesiva, il Tribunale ha precisato che a tal fine occorre un qualificato legame teleologico tra il fatto dannoso e la sua at- trazione nell'ambito dei reati di stampo terroristico. Rilevato inoltre che all'epoca dei fatti non esistevano nel nostro ordinamento specifiche disposizioni sul terrori- smo, ha ritenuto ininfluente la circostanza che agl'imputati non fosse stata conte- stata l'aggravante di cui all'art. 1 della legge 6 febbraio 1980, n. 15, osservando comunque che oggetto della valutazione da compiere era unicamente l'episodio riferito, e non anche i comportamenti tenuti dai responsabili in contesti diversi. Ciò posto, e dato atto che fino all'entrata in vigore dell'art. 270-sexies cod. pen. non esisteva nel nostro ordinamento una definizione di terrorismo o atto ter- roristico, ha rilevato che la stessa non era contenuta neppure nelle convenzioni in- ternazionali adottate in materia dalle Nazioni Unite, osservando tuttavia che una descrizione di condotte sicuramente espressive di un fine terroristico era contenuta nella c.d. Convenzione bombing, adottata il 15 dicembre 1997 e ratificata con leg- ge 14 febbraio 2003, n. 34, e nella c.d. Convenzione financing, adottata il 9 di- cembre 1999 e ratificata con legge 14 gennaio 2003, n. 7; ha aggiunto che la giu- risprudenza nazionale aveva ravvisato la finalità di terrorismo nello scopo di incu- tere terrore alla collettività attraverso azioni criminose indiscriminate, dirette non già contro singole persone, ma contro quello che le stesse rappresentano, ovvero dirette a turbare la fiducia nell'ordinamento e ad indebolirne la struttura;
ha preci- sato che tale metodo di lotta si caratterizza per il ricorso sistematico ad una vio- NRG 19579-07 IT-Min Interno - Pag. 3 lenza eccessiva, spietata, gratuita e dimostrativa di un assoluto disprezzo per i be- ni tutelati dall'ordinamento e tale da generare il panico nella collettività; ha evi- denziato che, secondo la giurisprudenza formatasi in relazione al terrorismo degli anni '70-'80, la finalità in esame si sostanzia nel proposito di far valere, attraverso gli atti di violenza compiuti, istanze politiche destabilizzanti, la cui affermazione deve costituire oggetto immediato e diretto delle intenzioni dell'agente. Alla stregua di tali risultanze, il Tribunale ha escluso che nel caso di specie potesse ravvisarsi un atto terroristico, osservando che nel comportamento dei re- sponsabili non era individuabile l'intento di ingenerare nella collettività il panico o un diffuso timore al fine di scuoterne la fiducia nell'ordinamento costituito e d'in- debolirne la struttura, né quello di far valere istanze politiche destabilizzanti;
ha ritenuto invece che si trattasse di un isolato atto di violenza a sfondo politico, fine a sé stesso, un criminoso atto di provocazione nei confronti dell'avversario politi- co con valenza di maggiore emotività in quanto realizzato in una cittadina dove prevaleva l'opposto orientamento politico.
2. Avverso la predetta sentenza lo IT propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo. Il Ministero resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, occorre rilevare l'inammissibilità dell'eccezione solle- 1. vata dalla difesa erariale, secondo cui l'oggetto del procedimento speciale disci- plinato dagli artt. 11 e 12 della legge n. 206 del 2004, costituito dalla mera liqui- dazione dei benefici spettanti alle vittime di azioni terroristiche o della criminalità organizzata, presupponendo che sia stata già accertata in sede amministrativa, giu- می risdizionale o contabile la dipendenza dell'invalidità dalle predette azioni, compor- ta il difetto di legittimazione dell'attore, ove, come nella specie, la domanda giudi- NRG 19579-07 IT-Min Interno - Pag. 4 ziale non sia stata preceduta da alcuna istanza volta ad ottenere il predetto accer- tamento. Benchè l'Amministrazione non si sia costituita in primo grado, la predet- ta questione è stata espressamente esaminata dalla sentenza impugnata, la quale ha escluso che la legge n. 206 cit. o la normativa precedente abbiano inteso subordi- nare la domanda giudiziale ad una condizione di proponibilità o procedibilità della domanda, in quanto tale previsione, introducendo un'eccezione al principio gene- rale dell'ammissibilità del ricorso diretto alla tutela giudiziaria, avrebbe richiesto una norma espressa. La pronuncia specificamente adottata al riguardo esclude che la questione possa essere riproposta in questa sede con il controricorso, essendo tale possibilità limitata alle questioni che non siano state esaminate neppure im- plicitamente dalla sentenza impugnata, in quanto ritenute assorbite;
nessun rilievo assume, a tal fine, la circostanza che l'improponibilità o l'improcedibilità della domanda siano rilevabili anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, doven- do la relativa statuizione costituire oggetto d'impugnazione attraverso il ricorso incidentale, e ciò anche in considerazione della struttura del giudizio di legittimi- tà, nel quale non trova applicazione la disciplina dettata per l'appello dall'art. 346 cod. proc. civ., con la conseguenza che l'onere dell'impugnazione gravante sull'in- timato dev'essere riferito non solo alla soccombenza pratica, ma anche a quella te- orica (cfr. Cass., Sez. lav., 8 gennaio 2003, n. 100; 13 aprile 2002, n. 5357; Cass., Sez. II, 30 marzo 2000, n. 3908). 1.1.-- E' conseguentemente irrilevante la questione di legittimità costituzio- nale dell'art. 11 della legge n. 206 del 2004, prospettata dalla difesa erariale in ri- ferimento all'art. 24 Cost., per l'eventualità che la norma in esame sia interpretata nel senso di escludere l'assoggettamento della domanda giudiziale alla predetta condizione di procedibilità, in tal modo consentendosi che l'accertamento della NRG 19579-07 IT-Min Interno - Pag. 5 dipendenza dell'invalidità da azioni terroristiche o di criminalità organizzata abbia luogo in unico grado di merito, salva la possibilità di proporre ricorso per cassa- zione per violazione di legge. 2.-Con l'unico motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 11 e 12 della legge n. 206 del 2004, della legge n. 302 del 1990 e della legge n. 407 del 1998, ribadendo che l'azione posta in es- sere dai responsabili dell'evento lesivo rientra nella definizione di atto terroristico risultante dalla c.d. Convenzione financing, avendo avuto un chiaro effetto intimi- datorio nei confronti della popolazione di Sezze e dell'opinione pubblica locale e nazionale, nonché un intento destabilizzante volto a condizionare la tornata eletto- rale in una località tradizionalmente caratterizzata da un opposto orientamento po- litico. Tali caratteristiche non sono state colte dalla sentenza impugnata, la quale, pur rilevando che il CC e l'AL si erano recati a Sezze armati ed intenzio- nati a punire i rossi», non ha considerato che i colpi di pistola dagli stessi esplosi non erano rivolti specificamente contro le vittime, con le quali non avevano alcun rapporto, ma contro ciò che esse rappresentavano. Nel valutare l'effetto destabiliz- zante della vicenda, il Tribunale non ha tenuto conto delle forti contrapposizioni politiche dell'epoca, del significato provocatorio del comizio, della percezione dello stesso da parte dei militanti di sinistra come un'iniziativa intimidatoria, della preordinazione dell'azione e del suo forte impatto emotivo;
esso ha inoltre trascu- rato due fatti particolarmente significativi verificatisi negli anni immediatamente successivi, e precisamente la distruzione del monumento eretto a Sezze in memo- ria delle vittime del fascismo e la profanazione della tomba del Di RO.
2.1. Il motivo non merita accoglimento, pur dovendosi procedere, ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., alla correzione della motivazione del- NRG 19579-07 IT-Min Interno - Pag. 6 la sentenza impugnata, il cui dispositivo appare invece conforme al diritto. A fondamento della decisione, il Tribunale ha correttamente richiamato la de- finizione di terrorismo emergente dall'art. 2 della Convenzione adottata dall'As- semblea generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1999 e ratificata dallo Stato italiano con legge n. 7 del 2003, con il quale gli Stati aderenti si sono impegnati a perseguire penalmente la provvista o la raccolta di fondi destinati ad essere utiliz- zati nel compimento a) di atti qualificati come terroristici da uno dei trattati an- nessi alla medesima Convenzione, b) di ogni altro atto diretto a cagionare la morte o a ferire gravemente un civile o comunque ogni altra persona che non prenda par- te ad un conflitto armato, quando lo scopo di tale atto, per la sua natura o il conte- sto nel quale si compie, sia quello d'intimidire una popolazione o di costringere un governo o un'organizzazione internazionale a fare o astenersi dal fare un qualcosa. La predetta nozione è stata recepita nel nostro ordinamento con il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, che, introducendo nel codice penale l'art. 270-sexies, ha fornito per la prima volta un'espressa definizione delle attività connotate da finalità terroristiche, quali- ficando tali «le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare gra- ve danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizza- zione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o de- stabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, eco- nomiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le al- tre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da con- venzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia». L'introdu- zione di tale definizione, com'è noto, ha avuto luogo in adempimento dell'impe- NRG 19579-07 IT-Min Interno - Pag. 7 gno derivante dalla decisione quadro del Consiglio dell'Unione Europea 2002/ 475/GAI del 13 giugno 2002, sulla lotta al terrorismo, che, al fine di ravvicinare la definizione dei reati terroristici tra gli Stati membri, ha disposto all'art. 1 che siano considerati tali «gli atti intenzionali [...] definiti reati in base al diritto nazionale che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno a un paese o a un'organizzazione internazionale, quando sono commessi al fine di intimidire gravemente la popolazione, o costringere indebitamente i poteri pubblici o un'or- ganizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi at- to, o destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche o sociali di un paese o un'organizzazione internaziona- le»; tali atti, specificamente enumerati dalla decisione, comprendono, tra l'altro, gli attentati alla vita di una persona che possono causarne il decesso e gli attentati gravi all'integrità fisica di una persona. La modificazione del quadro normativo risultante dal predetto intervento ha suscitato l'attenzione della dottrina soprattutto per i risvolti di ordine internaziona- le della nuova definizione, il cui richiamo alle convenzioni ed alle altre norme di diritto internazionale ha indotto anche questa Corte a sottolinearne l'apertura a fu- turi sviluppi collegati alla necessità di armonizzare gli ordinamenti degli Stati che compongono la collettività internazionale, anche in dipendenza dell'evolversi del fenomeno terroristico, ormai operante in una prospettiva transazionale (cfr. Cass. pen., Sez. I, 11 ottobre 2006, n. 1072, Bouyahia). Interrogativi sono stati sollevati anche in ordine alla possibilità di circoscrivere l'ambito applicativo della predetta disposizione agli atti terroristici compiuti in tempo di pace, come previsto dall'un- dicesimo considerando della decisione quadro, mentre non ha subìto sostanziali mutamenti l'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale riguardante i connotati es- NRG 19579-07 IT-Min Interno - Pag. 8 senziali della finalità di terrorismo, tuttora attestata sulla distinzione della relativa nozione da quella di eversione dell'ordine democratico e sulla necessità di un col- legamento tra l'atto commesso ed un programma di azione violenta funzionale al conseguimento di obiettivi di ordine politico. In ordine al primo aspetto, è stato costantemente ribadito che mentre la finalità di eversione si identifica nel fine di sovvertire l'ordinamento costituzionale e di travolgere l'assetto pluralistico e de- mocratico dello Stato, disarticolandone le strutture, impedendone il funzionamen- to o deviandolo dai principi fondamentali, quella di terrorismo si sostanzia nel più ampio proposito d'incutere timore nella collettività con azioni criminose indiscri- minate (cfr. Cass. pen., Sez. VI, 25 settembre 2003, n. 36776, Nerozzi;
Cass. pen., Sez. I, 11 luglio 1987, n. 11382, Benacchio); è stato anche precisato che la conno- tazione tipica degli atti di terrorismo è costituita dalla depersonalizzazione della vittima, colpita dall'azione violenta non già nella propria personale identità, ma nella qualità di rappresentante delle istituzioni, da essa in qualche modo rivestita, oppure proprio in ragione del suo anonimato, in quanto il vero obiettivo della condotta è costituito dal fine di seminare indiscriminata paura nella collettività (cfr. Cass. pen., Sez. V, 4 luglio 2013, n. 46430, Stefani;
Cass. pen., Sez. V, 25 luglio 2008, n. 31389; Bouyahia;
Cass. pen., Sez. I, 11 ottobre 2006, n. 1072, Bouyahia, cit.). Sotto il secondo profilo, pur escludendosi la necessità della costi- tuzione o dell'utilizzazione di una struttura organizzativa avente carattere di stabi- lità e permanenza e contrassegnata da una precisa distribuzione dei ruoli, si è rav- visato un tratto distintivo ulteriore del fenomeno terroristico nell'esercizio di una violenza organizzata, ovverosia nell'esistenza di un vincolo associativo, anche ru- dimentale ma comunque idoneo alla realizzazione dei delitti scopo, non circoscrit- to a singole azioni, ma esteso ad un sia pur generico programma criminoso che NRG 19579-07 IT-Min Interno - Pag. 9 contempli l'uso sistematico della violenza per fini politici (cfr. Cass. pen., Sez. VI, 8 maggio 2009, n. 25863, Scherillo;
Cass. pen., Sez. II, 31 marzo 2009, n. 18581, Frediani).
1.2. Tali essendo le caratteristiche essenziali del fenomeno in esame, nella configurazione risultante dalla disciplina interna dettata anche in attuazione degl'impegni assunti dallo Stato italiano a livello internazionale, non meritano consenso le critiche mosse dal ricorrente alla sentenza impugnata, nella parte in cui ha escluso la possibilità di ravvisare i connotati propri della condotta terrori- stica nell'azione violenta di cui egli è rimasto vittima. Benvero, non può interamente condividersi l'affermazione del Tribunale, se- condo cui la predetta azione non rispondeva né alla finalità di ingenerare nella col- lettività il panico o un timore diffuso al fine di scuoterne la fiducia nell'ordina- mento costituito ed indebolirne le strutture, né a quella di far valere istanze politi- che destabilizzanti. La sentenza impugnata ha infatti accertato, sulla base di quan- to emerso nel giudizio penale, che i disordini scoppiati il 28 maggio 1976 a Sezze nel corso del comizio elettorale tenuto dal CC non furono dovuti ad un'im- prevista reazione di persone o gruppi appartenenti ad un'avversa parte politica, ma costituirono il risultato di una vera e propria provocazione intenzionalmente posta in essere da un gruppo di attivisti di destra guidato dal predetto deputato, il quale si recò in quella cittadina preparato ad uno scontro armato ed animato dalla speci- fica intenzione di mettere in atto una spedizione punitiva nei confronti degli attivi- sti locali di sinistra. Non può quindi escludersi nella condotta del CC e dei suoi sostenitori l'intenzione di diffondere il panico nell'ambito della comunità ter- ritoriale, al fine di condizionarne l'orientamento politico o quanto meno il voto in vista dell'imminente consultazione elettorale, in tal modo producendo un effetto NRG 19579-07 IT-Min Interno - Pag. 10 oggettivamente destabilizzante nello svolgimento del'attività politica della cittadi- na. Nessun rilievo può riconoscersi alla circostanza che, a causa della ristrettezza dell'ambito territoriale interessato, non risultasse messo in pericolo l'ordinamento costituzionale né impedito il funzionamento delle istituzioni democratiche o mi- nacciato l'assetto politico-istituzionale, dal momento che, come si è detto, tale fi- nalità non costituisce un connotato specifico dell'attività terroristica, ma di quella eversiva, la quale si caratterizza a sua volta per il fatto di essere astrattamente rea- lizzabile anche con metodi che non prevedano lo spargimento del terrore tra la popolazione. Per converso, va posto in risalto il valore emblematico che il Sac- cucci ed i suoi seguaci attribuivano all'obiettivo prescelto la loro azione, essendosi realizzato, attraverso l'identificazione dell'avversario politico nell'intera cittadi- nanza di Sezze, proprio quel fenomeno di spersonalizzazione delle vittime in cui viene ravvisato uno dei tratti tipici dell'attività terroristica. L'elemento che appare invece assente, nella vicenda in esame, è la riconduci- bilità dell'episodio di violenza ad un programma criminoso che prevedesse il ri- corso sistematico all'uso della forza, non risultando dalla sentenza impugnata che la spedizione punitiva rispondesse ad un preciso progetto di azione volto al conse- guimento di finalità che trascendevano la vicenda in questione;
il Tribunale ha an- zi riconosciuto espressamente il carattere episodico della vicenda, escludendo che il gruppo di attivisti di destra avesse in mente un disegno politico volto a seminare il panico tra la popolazione per uno scopo ulteriore e sottinteso, comprensibile a- gli avversari politici ed alle istituzioni, diverso dalla delittuosa aggressione arma- ta. Ciò non significa, ovviamente, che coloro che posero in essere tale aggressione non fossero persone per lo più aduse alla violenza e pronte a servirsene a scopo di sopraffazione o d'intimidazione degli avversari politici, deponendo anzi in tal sen- NRG 19579-07 IT-Min Interno - Pag. 11 so proprio l'intento provocatorio della spedizione, l'individuazione delle modalità di azione e la scelta dei mezzi a tal fine adoperati. Non è stato tuttavia accertato, e per la verità neppure dedotto, che il ricorso alla violenza come mezzo per colpire in maniera indiscriminata e casuale un numero indeterminato di persone costituis- se espressione delle specifiche finalità perseguite dal gruppo organizzato coman- dato dal CC in vista di obiettivi trascendenti il singolo episodio: né tali fina- lità possono essere desunte dal collegamento tra la vicenda in esame e gli atti di vilipendio, anch'essi contraddistinti da uno spiccato valore simbolico, commessi nella stessa località in danno del monumento alle vittime del fascismo e della tomba del Di RO, non essendo stato accertato che questi fatti, verificatisi a note- vole distanza di tempo, fossero ascrivibili al medesimo gruppo resosi responsabile della spedizione armata, o fossero comunque alla stessa ricollegabili. Nonostante gli effetti prodotti, la condotta in questione non è pertanto annoverabile tra gli atti di terrorismo contemplati dalla disciplina interna e da quella internazionale ri- chiamata, con la conseguenza che in favore delle vittime non possono trovare ap- plicazione neppure i benefici introdotti dalle normative susseguitesi a partire dalla legge n. 302 del 1990. 3. Il ricorso dev'essere pertanto rigettato, ma la novità della questione trat- tata giustifica la dichiarazione dell'integrale compensazione delle spese processua- li tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, e dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali. NRG 19579-07 IT-Min Interno - Pag. 12 Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2014, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile Il Presidente L'Estensore Och Unch Depositato in Cancelleria 3 LUG 2014 IL CANCELLIERE Alfonso Madafferi : NRG 19579-07 IT-Min Interno - Pag. 13