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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 17/07/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 17.7.2025, alle ore 12.23 compaiono i procuratori delle parti l'Avv. LEONCINI Giorgio per la parte ricorrente e la Dr.ssa CATINARI Francesca per la parte resistente. È pure presente il funzionario UPP Dr.ssa che provvede Persona_1 all'assistenza del magistrato e all'odierna verbalizzazione.
IL GIUDICE Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie.
Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
Il funzionario termina la propria attività alle ore 12.25.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica
in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Rossella Soffio all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro proc. n. 311/2023 promossa da:
assistito dagli Avv.ti PICCHI Sergio e LEONCINI Giorgio Parte_1
CONTRO
1 , assistito dalla dr.ssa Francesca FINI Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato in data 11.5.2023, conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Massa in funzione di Giudice del Lavoro, il
[...]
esponendo di essere docente in ruolo, in servizio, alla data di Controparte_2 presentazione del ricorso, presso l'I.C. “ di Carrara. Controparte_3
Rappresentava di avere, negli anni precedenti, sottoscritto con il Controparte_2 vari contratti di lavoro a tempo determinato, in qualità di docente, per gli aa.ss.
2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022.
Tanto premesso, il ricorrente allegava che, per gli anni in cui aveva prestato servizio in virtù di supplenze brevi e saltuarie come docente, il non gli avesse corrisposto CP_1 la “retribuzione professionale docenti” (RPD). Lamentava altresì che, per l'anno scolastico 2020/2021, il non gli aveva corrisposto la “Carta elettronica per CP_1
l'aggiornamento e la formazione del docente”.
Ciò premesso, il ricorrente assumeva che la mancata erogazione dei predetti emolumenti ai docenti assunti con supplenze brevi e saltuarie costituisse violazione del principio contenuto nella clausola 4 dell'Accordo quadro attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del
Consiglio dell'Unione Europea del 28 giugno 1999, che stabilisce il principio di non discriminazione tra lavoratori con contratto a tempo indeterminato e lavoratori a termine.
Così concludeva:
“Voglia accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il per gli aa.ss. 2018 – 2019 e 2021 – 2022 e sopra Controparte_2 specificati,e per l'effetto, condannare il , in persona del pro- Controparte_2 CP_4 tempore (C.F.: ), al pagamento delle differenze retributive quantificate, in € 1.430,10, ovvero P.IVA_1 nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
2- Voglia, altresì, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista e riconosciuta dall'art. 1 comma 121 L.
107/2015, in relazione al servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato stipulato nell'a.s.
2020 – 2021 e precedentemente specificato e, per l'effetto, condannare il Controparte_5
[..
[...] (C.F.: ), in persona del Ministro pro-tempore, alla corresponsione della suddetta
[...] P.IVA_1
Carta Elettronica con l'accredito della somma complessiva di € 500,00 quale contributo alla formazione prevista e riconosciuta dall'art. 1 comma 121 L. 107/2015.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
In data 8.9.2023 si costituiva in giudizio il contestando in fatto e Controparte_2 in diritto le pretese attoree e chiedendo il rigetto del ricorso.
Quanto alla domanda di riconoscimento della retribuzione professionale docenti, assumeva -anche richiamando il parere ARAN-, che il ricorrente non aveva diritto a quanto richiesto riservato soltanto a docenti in ruolo e non in ruolo con contratto annuale e dunque non a chi avesse svolto solo supplenze brevi e saltuarie.
Quanto alla domanda di riconoscimento della c.d. Carta Docenti, sosteneva non sussisterne i presupposti e argomentava circa la conformità al quadro normativo vigente della condotta del . CP_1
Fissata la prima udienza al 26.9.2023, la causa veniva rinviata per discussione, da ultimo, al
17.7.2025.
È documentalmente provato che il ricorrente abbia prestato servizio alle dipendenze del convenuto, nel corso degli aa.ss. 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022 come CP_1 docente, con i seguenti contratti a tempo determinato, per i periodi così specificati:
a)a.s. 2018/2019, con decorrenza dal 24.01.2019 al 01.02.2019 per n. 18 ore settimanali presso Istituto Superiore “Galilei – Artiglio” di Viareggio: con decorrenza dal 27.02.2019 al 25.03.2019 per n. 15 ore settimanali presso il Liceo
Scientifico “U. Dini” di Pisa: con decorrenza dal 26.03.2019 al 05.04.2019 per n. 15 ore settimanali presso il Liceo Scientifico “U. Dini” di Pisa: con decorrenza dal
06.04.2019 al 08.05.2019 per n. 15 ore settimanali presso il Liceo Scientifico “U.
Dini” di Pisa: con decorrenza dal 09.05.2019 al 24.05.2019 per n. 15 ore settimanali presso il Liceo Scientifico “U. Dini” di Pisa: con decorrenza dal 25.05.2019 al
27.05.2019 per n. 15 ore settimanali presso il Liceo Scientifico “U. Dini” di Pisa: con decorrenza dal 28.05.2019 al 11.06.2019 per n. 15 ore settimanali presso il Liceo
Scientifico “U. Dini” di Pisa;
3 b)a.s. 2020/2021, con decorrenza dal 23.09.2020 al 30.06.2021 per n. 12 ore settimanali presso il Liceo Scientifico “F. Buonarroti” di Pisa;
c)a.s. 2021/2022, con decorrenza dal 13.01.2022 al 31.03.2022 per n. 18 ore settimanali presso il Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Catania: con decorrenza dal 01.04.2022 al 10.06.2022 per n. 18 ore settimanali presso il Liceo Scientifico
“Galileo Galilei” di Catania: con decorrenza dal 13.06.2022 al 14.06.2022 per n. 18 ore settimanali presso il Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Catania.
Risulta altresì pacifico che il ricorrente ha prestato servizio senza percepire la cd. retribuzione professionale docenti istituita dall'art. 7 del CCNL del 2001.
Ciò posto, formula domanda di riconoscimento della retribuzione Parte_1 professionale docenti per i predetti periodi di supplenze brevi e saltuarie, assumendo la violazione della Direttiva 1999/70/CE che stabilisce il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a termine.
La domanda è fondata.
L'art. 7 del CCNL del 2001 introduce la retribuzione professionale docenti “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”. Prevede, inoltre, che “ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del
CCNL 4.8.1995”.
La clausola 4 dell'Accordo quadro attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 28 giugno 1999, come interpretata dalla corte di Giustizia dell'Unione Europea stabilisce “il principio di non discriminazione tra lavoratori con contratto a tempo indeterminato e lavoratori a termine i quali non devono essere trattati in modo meno favorevole dei
4 lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Sulla questione oggetto di causa si è espressa la Suprema Corte che, con ord. n.
20015/2018, ha affermato il seguente principio di diritto, da cui questo giudice non ha ragione alcuna di discostarsi: « l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio».
All'orientamento espresso dalla Suprema Corte nella sopra citata Ordinanza n. 20015 del
27/07/2018 hanno dato continuità le più recenti pronunce Cass. Sez. L., Ord. n. 6293 del
2020 e Cass. sez. Lav. ord. n. 6435 del 2020.
Ciò premesso e in attuazione dei principi testè richiamati, il ricorrente, assunto -pur a tempo determinato ma per svolgere la stessa attività di insegnamento-, ha effettuato, al pari degli altri docenti, una prestazione lavorativa dello stesso contenuto e della stessa valenza sotto il profilo professionale di quella del docente sostituito.
Ora, non essendo il compenso agganciato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, come evidenziato dalla Suprema Corte nell'ordinanza n 20015 del 2018, non vi è alcuna ragione oggettiva che giustifichi il datore di lavoro ad attuare un trattamento economico differente tra docenti di ruolo o con supplenze annuali e docenti assunti a tempo determinato con supplenze saltuarie.
Ne discende che il ricorrente ha diritto, alla stregua dei docenti a tempo indeterminato o titolari di supplenza annuale, alla valorizzazione della funzione docente con l'erogazione della retribuzione accessoria introdotta dall'art. 7 del CCNL del 2001.
In accoglimento della domanda, il va pertanto condannato al Controparte_2 pagamento delle relative differenze retributive che devono essere liquidate sulla scorta dei conteggi sviluppati in ricorso.
Il infatti nella memoria di costituzione chiedeva termine per poterli esaminare e CP_1 successivamente, in data 19.6.2025, depositava note scritte in cui, fermo restando le
5 contestazioni in ordine all'an del domandato, confermava la correttezza della procedura di calcolo dei conteggi operata da parte ricorrente.
Venendo quindi alla domanda volta al riconoscimento della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015 per l' a.s. 2020/2021, si osserva quanto segue.
L'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni
e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, CP_1 inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
Il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
Il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (così l'art. 3).
6 Infine, l'art. 15 DL 69/2023, come convertito nella LEGGE 10 agosto 2023, n. 103, ha previsto che : “La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge
13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
È evidente quindi che la normativa positiva esclude dalla fruizione della Carta Docenti il personale non di ruolo, ad accezione, per il solo a.s. 2023/24, dei docenti con contratto di supplenza al 31.8.
Sennonché tale scelta normativa risulta in contrasto con il diritto dell'U.E., come recentemente statuito dalla CGUE, con la ord. 18.5.2022 emessa nella causa C-450/21, ove è stato affermato il seguente principio, qui condiviso:
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di tale il beneficio Controparte_2 CP_1 di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per
l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
In questo senso anche la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022 del Consiglio di Stato che ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma,
Sezione Terza Bis (sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016) affermando che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a CP_1 tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò sostenendo, quindi, l'illegittimità
7 degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost., distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Sul tema è poi intervenuta la pronuncia della Corte di Cassazione n. 29961 del 2023 che ha affermato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo
o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema
8 telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Da ultimo, peraltro, è intervenuta anche, nella causa C-268/24, la sentenza pronunciata il
3.7.2025 della CGUE, Decima sezione, la quale ha espresso il seguente principio di diritto:
“la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”.
Precisando che “…… la differenza di trattamento in parola nel procedimento principale sembra eccedere quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito, nella misura in cui tutti i docenti di ruolo hanno il diritto di beneficiare dell'attribuzione della carta elettronica di cui si tratta, indipendentemente dal fatto che essi esercitino effettivamente un'attività che può rientrare nella didattica annua. Del resto, come sostenuto dalla i docenti che effettuano supplenze di breve durata potrebbero persino CP_6 avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole”.
E dunque, in applicazione dei principi richiamati, deve concludersi che il beneficio è erogabile relativamente all'anno scolastico 2020/2021, -in quanto supplenza fino al termine delle attività didattiche ad orario settimane di 12 ore su scuola secondaria di secondo grado (cfr. stato matricolare prodotto da parte resistente sub 13 e 19).
Dunque conclusivamente: sulla base della giurisprudenza della CGUE e della S.C. la norma scrutinata deve essere parzialmente disapplicata in quanto confliggente con la norma eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro.
9 Poiché il ricorrente è in servizio quale insegnante, immesso in ruolo, nulla osta, all'accoglimento della domanda di adempimento in forma specifica.
Come chiarito dalla Suprema Corte nell'arresto sopra citato, infatti, “in presenza di condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”; il meccanismo antidiscriminatorio comporta infatti il diritto del soggetto discriminato al medesimo trattamento vantato dal soggetto non discriminato e, dunque, la somma riconosciuta alla parte ricorrente non sarà una somma “libera” dal punto di vista dello scopo, ma dovrà essere accreditata al docente e potrà essere fruita dallo stesso nei limiti e con le stesse regole valevoli per i docenti a tempo indeterminato.
Per tali ragioni, il va pertanto condannato al versamento al ricorrente, tramite CP_1 accredito su carta docente, dell'importo di €. 500,00.
Sulla somma come sopra determinata, sono altresì dovuti gli interessi o la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo
(vedasi, sul punto, Cass. 29961/23).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 147/2022, scaglione di valore fino a 5.200,00 euro, valori minimi attesa la serialità della causa per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, nulla per la fase istruttoria in quanto non esperita.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo;
1) in accoglimento del ricorso, dichiara che la ricorrente ha diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.3.2001 in ragione del servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione resistente quale docente con i contratti a tempo determinato meglio descritti in ricorso;
2) per l'effetto condanna il al pagamento, in favore della ricorrente, degli CP_1
importi di € 1.430,11 a titolo di “retribuzione professionale docenti”, oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo;
3) accerta e dichiara che parte ricorrente ha diritto a ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del docente” di cui all'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 e, quindi, del
10 relativo bonus di € 500,00 per l'a.s. 2020/2021, alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo;
4) per l'effetto condanna il a riconoscere in favore della ricorrente, tramite CP_7
accredito sulla “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, la somma di €.500,00 oltre rivalutazione monetaria o interessi dal dovuto al saldo;
5) condanna il alla rifusione in favore della ricorrente delle spese del CP_1
processo che liquida in €. 1.030,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA, CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Massa, 17 luglio 2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Soffio
11
IL GIUDICE Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie.
Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
Il funzionario termina la propria attività alle ore 12.25.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica
in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Rossella Soffio all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro proc. n. 311/2023 promossa da:
assistito dagli Avv.ti PICCHI Sergio e LEONCINI Giorgio Parte_1
CONTRO
1 , assistito dalla dr.ssa Francesca FINI Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato in data 11.5.2023, conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Massa in funzione di Giudice del Lavoro, il
[...]
esponendo di essere docente in ruolo, in servizio, alla data di Controparte_2 presentazione del ricorso, presso l'I.C. “ di Carrara. Controparte_3
Rappresentava di avere, negli anni precedenti, sottoscritto con il Controparte_2 vari contratti di lavoro a tempo determinato, in qualità di docente, per gli aa.ss.
2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022.
Tanto premesso, il ricorrente allegava che, per gli anni in cui aveva prestato servizio in virtù di supplenze brevi e saltuarie come docente, il non gli avesse corrisposto CP_1 la “retribuzione professionale docenti” (RPD). Lamentava altresì che, per l'anno scolastico 2020/2021, il non gli aveva corrisposto la “Carta elettronica per CP_1
l'aggiornamento e la formazione del docente”.
Ciò premesso, il ricorrente assumeva che la mancata erogazione dei predetti emolumenti ai docenti assunti con supplenze brevi e saltuarie costituisse violazione del principio contenuto nella clausola 4 dell'Accordo quadro attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del
Consiglio dell'Unione Europea del 28 giugno 1999, che stabilisce il principio di non discriminazione tra lavoratori con contratto a tempo indeterminato e lavoratori a termine.
Così concludeva:
“Voglia accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il per gli aa.ss. 2018 – 2019 e 2021 – 2022 e sopra Controparte_2 specificati,e per l'effetto, condannare il , in persona del pro- Controparte_2 CP_4 tempore (C.F.: ), al pagamento delle differenze retributive quantificate, in € 1.430,10, ovvero P.IVA_1 nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
2- Voglia, altresì, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista e riconosciuta dall'art. 1 comma 121 L.
107/2015, in relazione al servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato stipulato nell'a.s.
2020 – 2021 e precedentemente specificato e, per l'effetto, condannare il Controparte_5
[..
[...] (C.F.: ), in persona del Ministro pro-tempore, alla corresponsione della suddetta
[...] P.IVA_1
Carta Elettronica con l'accredito della somma complessiva di € 500,00 quale contributo alla formazione prevista e riconosciuta dall'art. 1 comma 121 L. 107/2015.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
In data 8.9.2023 si costituiva in giudizio il contestando in fatto e Controparte_2 in diritto le pretese attoree e chiedendo il rigetto del ricorso.
Quanto alla domanda di riconoscimento della retribuzione professionale docenti, assumeva -anche richiamando il parere ARAN-, che il ricorrente non aveva diritto a quanto richiesto riservato soltanto a docenti in ruolo e non in ruolo con contratto annuale e dunque non a chi avesse svolto solo supplenze brevi e saltuarie.
Quanto alla domanda di riconoscimento della c.d. Carta Docenti, sosteneva non sussisterne i presupposti e argomentava circa la conformità al quadro normativo vigente della condotta del . CP_1
Fissata la prima udienza al 26.9.2023, la causa veniva rinviata per discussione, da ultimo, al
17.7.2025.
È documentalmente provato che il ricorrente abbia prestato servizio alle dipendenze del convenuto, nel corso degli aa.ss. 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022 come CP_1 docente, con i seguenti contratti a tempo determinato, per i periodi così specificati:
a)a.s. 2018/2019, con decorrenza dal 24.01.2019 al 01.02.2019 per n. 18 ore settimanali presso Istituto Superiore “Galilei – Artiglio” di Viareggio: con decorrenza dal 27.02.2019 al 25.03.2019 per n. 15 ore settimanali presso il Liceo
Scientifico “U. Dini” di Pisa: con decorrenza dal 26.03.2019 al 05.04.2019 per n. 15 ore settimanali presso il Liceo Scientifico “U. Dini” di Pisa: con decorrenza dal
06.04.2019 al 08.05.2019 per n. 15 ore settimanali presso il Liceo Scientifico “U.
Dini” di Pisa: con decorrenza dal 09.05.2019 al 24.05.2019 per n. 15 ore settimanali presso il Liceo Scientifico “U. Dini” di Pisa: con decorrenza dal 25.05.2019 al
27.05.2019 per n. 15 ore settimanali presso il Liceo Scientifico “U. Dini” di Pisa: con decorrenza dal 28.05.2019 al 11.06.2019 per n. 15 ore settimanali presso il Liceo
Scientifico “U. Dini” di Pisa;
3 b)a.s. 2020/2021, con decorrenza dal 23.09.2020 al 30.06.2021 per n. 12 ore settimanali presso il Liceo Scientifico “F. Buonarroti” di Pisa;
c)a.s. 2021/2022, con decorrenza dal 13.01.2022 al 31.03.2022 per n. 18 ore settimanali presso il Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Catania: con decorrenza dal 01.04.2022 al 10.06.2022 per n. 18 ore settimanali presso il Liceo Scientifico
“Galileo Galilei” di Catania: con decorrenza dal 13.06.2022 al 14.06.2022 per n. 18 ore settimanali presso il Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Catania.
Risulta altresì pacifico che il ricorrente ha prestato servizio senza percepire la cd. retribuzione professionale docenti istituita dall'art. 7 del CCNL del 2001.
Ciò posto, formula domanda di riconoscimento della retribuzione Parte_1 professionale docenti per i predetti periodi di supplenze brevi e saltuarie, assumendo la violazione della Direttiva 1999/70/CE che stabilisce il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a termine.
La domanda è fondata.
L'art. 7 del CCNL del 2001 introduce la retribuzione professionale docenti “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”. Prevede, inoltre, che “ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del
CCNL 4.8.1995”.
La clausola 4 dell'Accordo quadro attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 28 giugno 1999, come interpretata dalla corte di Giustizia dell'Unione Europea stabilisce “il principio di non discriminazione tra lavoratori con contratto a tempo indeterminato e lavoratori a termine i quali non devono essere trattati in modo meno favorevole dei
4 lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Sulla questione oggetto di causa si è espressa la Suprema Corte che, con ord. n.
20015/2018, ha affermato il seguente principio di diritto, da cui questo giudice non ha ragione alcuna di discostarsi: « l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio».
All'orientamento espresso dalla Suprema Corte nella sopra citata Ordinanza n. 20015 del
27/07/2018 hanno dato continuità le più recenti pronunce Cass. Sez. L., Ord. n. 6293 del
2020 e Cass. sez. Lav. ord. n. 6435 del 2020.
Ciò premesso e in attuazione dei principi testè richiamati, il ricorrente, assunto -pur a tempo determinato ma per svolgere la stessa attività di insegnamento-, ha effettuato, al pari degli altri docenti, una prestazione lavorativa dello stesso contenuto e della stessa valenza sotto il profilo professionale di quella del docente sostituito.
Ora, non essendo il compenso agganciato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, come evidenziato dalla Suprema Corte nell'ordinanza n 20015 del 2018, non vi è alcuna ragione oggettiva che giustifichi il datore di lavoro ad attuare un trattamento economico differente tra docenti di ruolo o con supplenze annuali e docenti assunti a tempo determinato con supplenze saltuarie.
Ne discende che il ricorrente ha diritto, alla stregua dei docenti a tempo indeterminato o titolari di supplenza annuale, alla valorizzazione della funzione docente con l'erogazione della retribuzione accessoria introdotta dall'art. 7 del CCNL del 2001.
In accoglimento della domanda, il va pertanto condannato al Controparte_2 pagamento delle relative differenze retributive che devono essere liquidate sulla scorta dei conteggi sviluppati in ricorso.
Il infatti nella memoria di costituzione chiedeva termine per poterli esaminare e CP_1 successivamente, in data 19.6.2025, depositava note scritte in cui, fermo restando le
5 contestazioni in ordine all'an del domandato, confermava la correttezza della procedura di calcolo dei conteggi operata da parte ricorrente.
Venendo quindi alla domanda volta al riconoscimento della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015 per l' a.s. 2020/2021, si osserva quanto segue.
L'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni
e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, CP_1 inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
Il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
Il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (così l'art. 3).
6 Infine, l'art. 15 DL 69/2023, come convertito nella LEGGE 10 agosto 2023, n. 103, ha previsto che : “La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge
13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
È evidente quindi che la normativa positiva esclude dalla fruizione della Carta Docenti il personale non di ruolo, ad accezione, per il solo a.s. 2023/24, dei docenti con contratto di supplenza al 31.8.
Sennonché tale scelta normativa risulta in contrasto con il diritto dell'U.E., come recentemente statuito dalla CGUE, con la ord. 18.5.2022 emessa nella causa C-450/21, ove è stato affermato il seguente principio, qui condiviso:
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di tale il beneficio Controparte_2 CP_1 di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per
l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
In questo senso anche la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022 del Consiglio di Stato che ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma,
Sezione Terza Bis (sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016) affermando che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a CP_1 tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò sostenendo, quindi, l'illegittimità
7 degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost., distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Sul tema è poi intervenuta la pronuncia della Corte di Cassazione n. 29961 del 2023 che ha affermato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo
o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema
8 telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Da ultimo, peraltro, è intervenuta anche, nella causa C-268/24, la sentenza pronunciata il
3.7.2025 della CGUE, Decima sezione, la quale ha espresso il seguente principio di diritto:
“la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”.
Precisando che “…… la differenza di trattamento in parola nel procedimento principale sembra eccedere quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito, nella misura in cui tutti i docenti di ruolo hanno il diritto di beneficiare dell'attribuzione della carta elettronica di cui si tratta, indipendentemente dal fatto che essi esercitino effettivamente un'attività che può rientrare nella didattica annua. Del resto, come sostenuto dalla i docenti che effettuano supplenze di breve durata potrebbero persino CP_6 avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole”.
E dunque, in applicazione dei principi richiamati, deve concludersi che il beneficio è erogabile relativamente all'anno scolastico 2020/2021, -in quanto supplenza fino al termine delle attività didattiche ad orario settimane di 12 ore su scuola secondaria di secondo grado (cfr. stato matricolare prodotto da parte resistente sub 13 e 19).
Dunque conclusivamente: sulla base della giurisprudenza della CGUE e della S.C. la norma scrutinata deve essere parzialmente disapplicata in quanto confliggente con la norma eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro.
9 Poiché il ricorrente è in servizio quale insegnante, immesso in ruolo, nulla osta, all'accoglimento della domanda di adempimento in forma specifica.
Come chiarito dalla Suprema Corte nell'arresto sopra citato, infatti, “in presenza di condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”; il meccanismo antidiscriminatorio comporta infatti il diritto del soggetto discriminato al medesimo trattamento vantato dal soggetto non discriminato e, dunque, la somma riconosciuta alla parte ricorrente non sarà una somma “libera” dal punto di vista dello scopo, ma dovrà essere accreditata al docente e potrà essere fruita dallo stesso nei limiti e con le stesse regole valevoli per i docenti a tempo indeterminato.
Per tali ragioni, il va pertanto condannato al versamento al ricorrente, tramite CP_1 accredito su carta docente, dell'importo di €. 500,00.
Sulla somma come sopra determinata, sono altresì dovuti gli interessi o la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo
(vedasi, sul punto, Cass. 29961/23).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 147/2022, scaglione di valore fino a 5.200,00 euro, valori minimi attesa la serialità della causa per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, nulla per la fase istruttoria in quanto non esperita.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo;
1) in accoglimento del ricorso, dichiara che la ricorrente ha diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.3.2001 in ragione del servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione resistente quale docente con i contratti a tempo determinato meglio descritti in ricorso;
2) per l'effetto condanna il al pagamento, in favore della ricorrente, degli CP_1
importi di € 1.430,11 a titolo di “retribuzione professionale docenti”, oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo;
3) accerta e dichiara che parte ricorrente ha diritto a ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del docente” di cui all'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 e, quindi, del
10 relativo bonus di € 500,00 per l'a.s. 2020/2021, alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo;
4) per l'effetto condanna il a riconoscere in favore della ricorrente, tramite CP_7
accredito sulla “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, la somma di €.500,00 oltre rivalutazione monetaria o interessi dal dovuto al saldo;
5) condanna il alla rifusione in favore della ricorrente delle spese del CP_1
processo che liquida in €. 1.030,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA, CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Massa, 17 luglio 2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Soffio
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