Sentenza 16 luglio 1999
Massime • 1
L'art. 9 della legge 14 febbraio 1990 n. 29 ha ricondotto tutte le controversie in materia di contratti agrari sia sotto il profilo della genesi, che del funzionamento e della cessazione, nella competenza esclusiva della sezione specializzata agraria, la quale pertanto è competente per l'opposizione all'esecuzione per il rilascio di fondo rustico, con la quale si faccia valere il diritto all'indennità per i miglioramenti e le addizioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/07/1999, n. 7518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7518 |
| Data del deposito : | 16 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Consigliere -
Dott. Ugo FAVARA - Consigliere -
Dott. Michele LO PIANO - Consigliere -
Dott. Giovanni Battista PETTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
AM AN, AM IR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA M MERCATI 51, presso lo studio dell'avvocato SERGIO COMO, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato ALFONSO PROCACCI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
AV LI;
- intimata -
avverso l'ordinanza della Pretura di Berra, emessa il 04/03/98 e depositata il 09/03/98 (R.G. 1888/97);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 16/03/99 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
lette le conclusioni dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha chiesto si rigetti il ricorso e si dichiari la competenza della Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Napoli, con le pronunce di legge.
IN FATTO E IN DIRITTO
MM RD e MM RO hanno proposto, dinanzi al Pretore di Napoli, sezione distaccata di Barra, opposizione all'esecuzione per il rilascio di un fondo rustico, a seguito della sentenza della Corte d'Appello di Napoli, sezione specializzata agraria, chiedendo che venisse dichiarata la inesistenza del diritto dell'opposta di procedere all'esecuzione forzata, giacché il titolo per il quale si agiva non conteneva alcun riferimento alla restituzione e comunque perché intendevano avvalersi del diritto di ritenzione del fondo per non essere stato soddisfatto il loro credito per miglioramenti, addizioni e trasformazioni apportate al fondo agricolo.
Il Pretore adito declinava la propria competenza a favore del giudice specializzato agrario, con provvedimento del 8 marzo 1998, avverso il quale gli opponenti hanno opposto istanza di regolamento di competenza.
Il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso e la dichiarazione di competenza della sezione specializzata agraria del Tribunale di Napoli.
Tanto premesso, in diritto devono condividersi le considerazioni svolte dal P.G., il quale ha ritenuto che la censura dei ricorrenti, secondo cui il giudice specializzato non sarebbe competente per la determinazione del "quantum" delle opere di addizione, bensì solo sulla indennità per migliorie, non ha fondamento, atteso che la giurisprudenza di questa S.Corte è costante nel ritenere che l'art.9 della legge 14 febbraio 1990 n. 29 ha ricondotto tutte le controversie in materia di contratti agrari, sia sotto il profilo della genesi che del funzionamento e della cessazione, alla competenza esclusiva della sezione specializzata agraria, la quale è, pertanto, competente per l'opposizione all'esecuzione per il rilascio del fondo rustico, con la quale si faccia valere il diritto all'indennità per i miglioramenti e le addizioni (cfr. Cass. 1998 n. 10343 tra le tante). Al rigetto del ricorso segue la dichiarazione della competenza della sezione specializzata agraria come chiesto dal P.G., nulla per le spese nona vendo svolto difese la controparte.
P.Q.M.
rigetta il ricorso, dichiara la competenza della sezione specializzata agraria del Tribunale di Napoli;
nulla per le spese. Così deciso in Roma, 16 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 1999