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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 24/06/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
RG 2971/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Crudo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2971/2024 promossa da:
(p.iva ), con il patrocinio dell'avv. Alessia Parte_1 P.IVA_1
Loffredo, elettivamente domiciliato presso lo studio delle stessa in Vignola via per Spilamberto n. 1631
- ATTRICE OPPONENTE -
C o n t r o
(p.iva ), in persona del lrpt, con il patrocinio degli avv.ti Federica CP_1 P.IVA_2
Ferrari del foro di Bolzano e Irene Cristofori, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Parma Piazzale Boito n. 1/1
- CONVENUTA OPPOSTA -
Causa Civile iscritta al 2971/2024 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza ex art. 281 sexies cpc sulle conclusioni rassegnate in udienza tenutasi in modalità di trattazione cartolare.
pagina 1 di 3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nella presente causa la ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo n. 886/24 Parte_1 emesso dal Tribunale di Parma in data 24.7.2024 in quanto ritenuto infondato ed inammissibile;
in particolare, parte opponente poneva in rilievo la circostanza che la convenuta opposta, impegnata nella registrazione di una gara ciclistica, avesse causato la caduta di due partecipanti con conseguente danno per gli organizzatori della manifestazione.
Si costituiva la chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma del decreto Parte_2 opposto in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in particolare, sosteneva la difesa dell'opposta che il servizio di registrazione della gara era stato regolarmente espletato, mettendo in rilievo, a riprova del proprio operato, che era stato successivamente messo in onda da diverse emittenti locali
Veniva concessa la provvisoria esecutorietà del decreto opposto (nelle more l'opponente sanava integralmente il debito contratto), non veniva espletata alcuna istruttoria in quanto ritenuta superflua e con ordinanza del 18.2.2025 si rinviava ex art. 281 sexies cpc per la discussione finale (tenutasi in modalità di trattazione cartolare).
A parere di questo Giudicante la domanda del ricorrente va accolta per le concise motivazioni che seguono.
Come già rilevato, a seguito dell'ordinanza concessiva della provvisoria esecutorietà del decreto opposto, la ha dato prova dell'espletamento del servizio commissionatole e, soprattutto, ha CP_1 dato dimostrazione che tale materiale sia stato poi utilizzato e messo in onda da diverse emittenti televisive, tra cui la RAI senza specifiche contestazioni sulla qualità del prodotto editoriale reso
(peraltro, tale circostanza non è contestata dall'opponente ; l'opponente Controparte_2 fonda le proprie ragioni esclusivamente su di una eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc. in quanto, a suo dire, il comportamento negligente tenuto nell'occorso dagli operatori addetti alle riprese incaricati dall'opposta avesse provocato un grave incidente di gara. L'opponente non formula né alcuna domanda riconvenzionale né dimostra di aver subito alcun danno diretto nell'occorso (neppure è dimostrato che la fosse l'organizzatrice dell'evento ciclistico). Parte_1
Si ribadisce che questo giudicante non è tenuto a decidere sulle responsabilità del sinistro occorso o su altre ipotesi di danno ma unicamente sull'ammissibilità e fondatezza del decreto opposto;
sul punto, la ha dato prova che il decreto fosse fondato su prova scritta (contratto di servizio sottoscritto CP_1 tra le parti, prezzo concordato nello stesso con conseguente emissione della relativa fattura e regolare espletamento dell'incarico) e, pertanto, il credito liquido ed esigibile. pagina 2 di 3 La contestata eccezione di inadempimento non rileva nel caso di specie anche in ragione del fatto che la prestazione è stata già resa da tempo e l'opponente ne ha direttamente usufruito concedendo alle emittenti televisivi la messa in onda del servizio. Inoltre, nessun danno a carico dell'opponente è stato documentalmente dimostrato (peraltro, come già detto, neppure richiesto).
La Suprema Corte sul punto rileva che “l'istituto previsto dall'art. 1460 cc è soggetto alla condizione che il rifiuto di adempiere, opposto da chi solleva l'eccezione di inadempimento, non sia contrario a buona fede avuto riguardo alle circostanze… il rifiuto del pagamento integrale delle spettanze è conforme a buona fede solo nell'ipotesi in cui la prestazione non abbia alcuna utilità ed impedisca del tutto il godimento integrale del bene o nell'ipotesi in cui il committente non abbia tratto alcun vantaggio oppure quando la prestazione sia priva di qualunque utilità…”. Ancora la Corte ritiene doveroso che il Giudice di merito verifichi se l'eccezione di inadempimento sia stata svolta solo a seguito della richiesta di pagamento o in precedenza, essendo quest'ultimo un criterio rilevante di valutazione in concreto della sussistenza o meno della buona fede (sent. Cass. n. 36295/23). In estrema sintesi, pertanto, la giurisprudenza della Corte statuisce che l'eccezione di inadempimento ex art. 1440cc non è un diritto assoluto ma deve essere esercitata nel rispetto del principio di proporzionalità e buona fede con riferimento alla situazione oggettiva e non alla percezione soggettiva delle parti.
Pertanto, la domanda dell'opponente va respinta e le spese del giudizio, tenuto conto della soccombenza, devono porsi a carico di parte opponente e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: respinge la domanda dell' opponente e per l'effetto conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 886/24 emesso dal Tribunale di Parma in data 24.7.2024, il quale diviene definitivamente esecutivo;
condanna l'opponente in persona del lrpt, alla rifusione delle spese Parte_1 processuali in favore dell'opposta in persona del lrpt, che si liquidano in complessivi euro CP_1
5.077,00=, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata ed allegata al verbale.
Parma, 24/6/2025
Il Giudice Unico
Dott. Massimiliano Crudo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Crudo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2971/2024 promossa da:
(p.iva ), con il patrocinio dell'avv. Alessia Parte_1 P.IVA_1
Loffredo, elettivamente domiciliato presso lo studio delle stessa in Vignola via per Spilamberto n. 1631
- ATTRICE OPPONENTE -
C o n t r o
(p.iva ), in persona del lrpt, con il patrocinio degli avv.ti Federica CP_1 P.IVA_2
Ferrari del foro di Bolzano e Irene Cristofori, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Parma Piazzale Boito n. 1/1
- CONVENUTA OPPOSTA -
Causa Civile iscritta al 2971/2024 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza ex art. 281 sexies cpc sulle conclusioni rassegnate in udienza tenutasi in modalità di trattazione cartolare.
pagina 1 di 3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nella presente causa la ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo n. 886/24 Parte_1 emesso dal Tribunale di Parma in data 24.7.2024 in quanto ritenuto infondato ed inammissibile;
in particolare, parte opponente poneva in rilievo la circostanza che la convenuta opposta, impegnata nella registrazione di una gara ciclistica, avesse causato la caduta di due partecipanti con conseguente danno per gli organizzatori della manifestazione.
Si costituiva la chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma del decreto Parte_2 opposto in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in particolare, sosteneva la difesa dell'opposta che il servizio di registrazione della gara era stato regolarmente espletato, mettendo in rilievo, a riprova del proprio operato, che era stato successivamente messo in onda da diverse emittenti locali
Veniva concessa la provvisoria esecutorietà del decreto opposto (nelle more l'opponente sanava integralmente il debito contratto), non veniva espletata alcuna istruttoria in quanto ritenuta superflua e con ordinanza del 18.2.2025 si rinviava ex art. 281 sexies cpc per la discussione finale (tenutasi in modalità di trattazione cartolare).
A parere di questo Giudicante la domanda del ricorrente va accolta per le concise motivazioni che seguono.
Come già rilevato, a seguito dell'ordinanza concessiva della provvisoria esecutorietà del decreto opposto, la ha dato prova dell'espletamento del servizio commissionatole e, soprattutto, ha CP_1 dato dimostrazione che tale materiale sia stato poi utilizzato e messo in onda da diverse emittenti televisive, tra cui la RAI senza specifiche contestazioni sulla qualità del prodotto editoriale reso
(peraltro, tale circostanza non è contestata dall'opponente ; l'opponente Controparte_2 fonda le proprie ragioni esclusivamente su di una eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc. in quanto, a suo dire, il comportamento negligente tenuto nell'occorso dagli operatori addetti alle riprese incaricati dall'opposta avesse provocato un grave incidente di gara. L'opponente non formula né alcuna domanda riconvenzionale né dimostra di aver subito alcun danno diretto nell'occorso (neppure è dimostrato che la fosse l'organizzatrice dell'evento ciclistico). Parte_1
Si ribadisce che questo giudicante non è tenuto a decidere sulle responsabilità del sinistro occorso o su altre ipotesi di danno ma unicamente sull'ammissibilità e fondatezza del decreto opposto;
sul punto, la ha dato prova che il decreto fosse fondato su prova scritta (contratto di servizio sottoscritto CP_1 tra le parti, prezzo concordato nello stesso con conseguente emissione della relativa fattura e regolare espletamento dell'incarico) e, pertanto, il credito liquido ed esigibile. pagina 2 di 3 La contestata eccezione di inadempimento non rileva nel caso di specie anche in ragione del fatto che la prestazione è stata già resa da tempo e l'opponente ne ha direttamente usufruito concedendo alle emittenti televisivi la messa in onda del servizio. Inoltre, nessun danno a carico dell'opponente è stato documentalmente dimostrato (peraltro, come già detto, neppure richiesto).
La Suprema Corte sul punto rileva che “l'istituto previsto dall'art. 1460 cc è soggetto alla condizione che il rifiuto di adempiere, opposto da chi solleva l'eccezione di inadempimento, non sia contrario a buona fede avuto riguardo alle circostanze… il rifiuto del pagamento integrale delle spettanze è conforme a buona fede solo nell'ipotesi in cui la prestazione non abbia alcuna utilità ed impedisca del tutto il godimento integrale del bene o nell'ipotesi in cui il committente non abbia tratto alcun vantaggio oppure quando la prestazione sia priva di qualunque utilità…”. Ancora la Corte ritiene doveroso che il Giudice di merito verifichi se l'eccezione di inadempimento sia stata svolta solo a seguito della richiesta di pagamento o in precedenza, essendo quest'ultimo un criterio rilevante di valutazione in concreto della sussistenza o meno della buona fede (sent. Cass. n. 36295/23). In estrema sintesi, pertanto, la giurisprudenza della Corte statuisce che l'eccezione di inadempimento ex art. 1440cc non è un diritto assoluto ma deve essere esercitata nel rispetto del principio di proporzionalità e buona fede con riferimento alla situazione oggettiva e non alla percezione soggettiva delle parti.
Pertanto, la domanda dell'opponente va respinta e le spese del giudizio, tenuto conto della soccombenza, devono porsi a carico di parte opponente e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: respinge la domanda dell' opponente e per l'effetto conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 886/24 emesso dal Tribunale di Parma in data 24.7.2024, il quale diviene definitivamente esecutivo;
condanna l'opponente in persona del lrpt, alla rifusione delle spese Parte_1 processuali in favore dell'opposta in persona del lrpt, che si liquidano in complessivi euro CP_1
5.077,00=, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata ed allegata al verbale.
Parma, 24/6/2025
Il Giudice Unico
Dott. Massimiliano Crudo
pagina 3 di 3