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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/03/2025, n. 2099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2099 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli, DOTT.SSA MARIA PIA MAZZOCCA, in funzione di
Giudice del Lavoro, all' udienza del 11.3.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 17946/2022
Tra
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Miccoli n.6, cod. fisc. - rapp.to e difeso dall'Avv. Stabilito C.F._1
Achille Reccia cod. fisc. e dall'avv. Cipriano Di Tella cod. fisc. C.F._2
, e con questi elett.te dom.to in San Cipriano d'Aversa (CE) alla C.F._3
via Togliatti n.1.
RICORRENTE
E
( ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Giovangiuseppe Bilancio del foro di Controparte_2
Napoli Nord e con lo stesso domiciliata in Frattamaggiore alla Via XXXI Maggio, 29,
PEC: Email_1
RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.10.2022 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe agiva in giudizio, deducendo:
1) di aver prestato la propria attività di lavoratore subordinato alle dipendenze di
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Napoli alla via Controparte_1
Cervantes n. 55/5, p.iva n. , con qualifica di personale viaggiante, livello P.IVA_1
C3, con mansione di autista;
2) che la , in persona del Controparte_1
legale rapp.te p.t., con sede legale in Napoli alla via Cervantes n. 55/5, p.iva n.
, operava nel settore del trasporto merci alimentari e elettrodomestici;
P.IVA_1
3) che aveva lavorato alle dipendenze della senza soluzione Controparte_1
di continuità, dal 13/02/2019 al 31/12/2020, prestando la propria attività dal lunedì al venerdì, dalle ore 06:00 alle ore 20:00 (nelle ore di lavoro era compresa l'attività di guida, carico e scarico); specificamente, per lo svolgimento di tutti i compiuti a lui assegnati, effettuava 6 ore al giorno di lavoro straordinario (dalle ore 14:00 alle ore
20:00);
4) che, nel corso del rapporto di lavoro, aveva percepito parzialmente la retribuzione mensile prevista per le ore ordinarie di lavoro dal contratto collettivo di categoria e che tali somme venivano corrisposte sempre il giorno dieci del mese, senza subire aumenti e diminuzioni in base ai risultati ottenuti;
5) che al rapporto di lavoro de quo, avente natura subordinata, era applicabile il C.C.N.L.
“Autotrasporto merci – industria”;
6) che la sua prestazione lavorativa era sottoposta all'attività di vigilanza, controllo e direzione dei sig.ri e (amministratore unico della Persona_1 Controparte_2
, ai quali doveva rivolgersi per qualsiasi problematica e per Controparte_1
sapere dove recarsi per caricare e scaricare;
ove eseguiva prestazioni difformi rispetto alle direttive ricevute, i sigg.ri intervenivano, pretendendo una esecuzione della CP_1
prestazione conforme alle istruzioni impartitegli;
7) che, per l'attività lavorativa espletata, in virtù delle norme previste dal contratto collettivo nazionale di settore “Metalmeccanica industria”, aveva diritto alla corresponsione della somma complessiva di euro 61.133,60, a titolo di retribuzione mensile, tredicesima e ratei, quattordicesima e ratei, ferie non godute, permessi non goduti, trattamento di fine rapporto, lavoro straordinario, mentre aveva ricevuto in pagamento soltanto l'importo di euro 29.880,00;
8) di essere, pertanto, creditore dell'importo di euro 31.253,60, così ripartito:
a) euro 7.193,02 a titolo di retribuzione mensile, in quanto aveva ricevuto una retribuzione ordinaria inferiore a quella prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
in particolare, risultavano dovute le seguenti differenze retributive: febbraio 2019 euro 176,03, marzo 2019 euro 276,62, aprile 2019 euro 276,62, maggio 2019 euro
300,02, giugno 2019 euro 300,02, luglio 2019 euro 300,02, agosto 2019 euro 300,02, settembre 2019 euro 300,02, ottobre 2019 euro 330,91, novembre 2019 euro 330,91, dicembre euro 330,91, gennaio 2020 euro 330,91, febbraio 2020 euro 330,91, marzo
2020 euro 330,91, aprile 2020 euro 330,91, maggio 2020 euro 330,91, giugno 2020 euro
330,91, luglio 2020 euro 330,91, agosto 2020 euro 330,91, settembre 2020 euro 330,91, ottobre 2020 euro 330,91, novembre 2020 euro 330,91, dicembre 2020 euro 330,91;
b) euro 3.974,96 a titolo di trattamento di fine rapporto (Retribuzione imponibile di riferimento: anno 2019 euro 25.832,62, anno 2020 euro 31.326,02), non avendo percepito nulla a tale titolo;
c)euro 1.664,37 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute (euro 770,13 anno
2019, euro 894,24 anno 2020), non avendo percepito nulla a titolo di ferie;
d)euro 1.280,77 a titolo di permessi non goduti (euro 612,54 anno 2019, euro 668,23 anno 2020).
e) euro 1.650,91 a titolo di tredicesima mensilità;
f) euro 1.513,33 a titolo di ratei tredicesima mensilità;
g) euro 1.650,91 a titolo di quattordicesima mensilità;
h) euro 1.500,46 a titolo di ratei quattordicesima mensilità;
i)euro 10.824,86 a titolo di lavoro straordinario, in quanto lavorava 14 ore al giorno, ovvero 6 ore al giorno in più rispetto al normale orario di lavoro, composto di 8 ore, avendo pertanto diritto agli importi di seguito indicati: febbraio 2019 euro 222,39, marzo
2019 euro 469,48, aprile 2019 euro 469,48, maggio 2019 euro 476,36, giugno 2019 euro
476,36, luglio 2019 euro 476,36, agosto 2019 euro 476,36, settembre 2019 euro 476,36, ottobre 2019 euro 485,45, novembre 2019 euro 485,45, dicembre euro 485,45, gennaio 2020 euro 485,45, febbraio 2020 euro 485,45, marzo 2020 euro 485,45, aprile 2020 euro
485,45, maggio 2020 euro 485,45, giugno 2020 euro 485,45, luglio 2020 euro 485,45, agosto 2020 euro 485,45, settembre 2020 euro 485,45, ottobre 2020 euro 485,45, novembre 2020 euro 485,45, dicembre 2020 euro 485,45;
9) che, in data 04/02/2022, veniva recapitata alla una Controparte_1
richiesta di pagamento e costituzione in mora, che non sortiva alcun effetto;
successivamente, veniva richiesto l'intervento dei servizi ispettivi presso la direzione provinciale del lavoro di Napoli, ma le parti non venivano mai convocate.
Concludeva: Perché il sig. Giudice, in accoglimento del presente ricorso, voglia cosi provvedere : A)Accertare e dichiararsi l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno tra il ricorrente e in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., con sede legale in Napoli alla via Cervantes n. 55/5, p.iva n p.iva n. a P.IVA_1 partire dal 13/02/2019 al 31/12/2020; B)Accertare e dichiararsi che l'inquadramento del ricorrente è quello di personale viaggiante, livello 3S con mansione di autista(CCNL
“Autotrasporto merci – industria”; C)per l'effetto, condannarsi Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Napoli alla via Cervantes n.
[...]
55/5, p.iva n. al pagamento della somma complessiva di euro 31.253,60 P.IVA_1
oltre interessi e rivalutazione in favore del sig. determinata secondo Parte_1
le modalità indicate in premessa. D)Con vittoria di spese (comprese quelle sostenute dalla ricorrente per la redazione della perizia tecnica di parte), diritti ed onorari di giudizio.
Ritualmente evocata in giudizio, si costituiva parte resistente Controparte_1
eccependo:
[...]
- che il ricorrente veniva correttamente inquadrato nel livello rispondente a quanto previsto dal mansionario;
- che non venivano mai superate le 39 ore di lavoro settimanali, posto che l'attività lavorativa aveva inizio alle 6:30 e terminava entro le 16:00, dovendosi scomputare dall'orario complessivo i periodi di interruzione e le pause;
- l'infondatezza della pretesa di € 7.193,02 per retribuzione ordinaria non percepita, in quanto al lavoratore veniva sempre corrisposta la retribuzione relativa all'attività prestata, come rilevabile dai prospetti paga (agli atti), che evidenziavano la discontinuità della prestazione, soprattutto in determinati periodi dell'anno;
- che il lavoratore aveva percepito il T.F.R. nella misura prevista e, specificamente, con la busta paga relativa al mese di dicembre 2020, a conclusione del rapporto di lavoro, riceveva la somma di € 2.286,89;
- che il lavoratore aveva usufruito di ferie e permessi, ed era stato indennizzato per quelli non utilizzati, come rilevabile dai cedolini allegati;
- che, in relazione alla tredicesima ed alla quattordicesima mensilità, vi era accordo sindacale aziendale (all. 5) che prevedeva, in ragione della crisi del settore, la non erogazione dei ratei di tredicesima e di quattordicesima per il periodo che va dal
1/7/2019 al 30/6/2020; per i periodi non coperti dall'accordo, i ratei erano stati regolarmente versati, come rilevabile dalle buste paga allegate.
Concludeva: Si chiede, contestando integralmente quanto dedotto da controparte, che il
Giudice, rigetti la domanda spiegata in quanto inammissibile, improcedibile, ed infondata, in fatto ed in diritto, con condanna del ricorrente al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Espletata l'istruttoria e ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del
11.3.2025, tenutasi ex art. 127ter c.p.c., il Giudice decideva con sentenza.
Il ricorrente, invocando l'applicazione del C.C.N.L. “Autotrasporto merci – industria”, agiva per vedersi accertare il rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra lo stesso e la resistente per il periodo dal 13/02/2019 al 31/12/2020, con conseguente condanna della resistente al pagamento delle differenze retributive a titolo di retribuzione mensile, anche per maggiore orario;
tredicesima e quattordicesima mensilità; ferie e permessi non goduti;
TFR.
Nel caso di specie, è pacifica la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, per il periodo dedotto in ricorso, ossia dal 13/02/2019 al 31/12/2020, come si evince dall'analisi della documentazione prodotta dalle parti in causa.
Ed invero, dall'esame delle buste paga e dall'estratto conto previdenziale risulta che era stato assunto alle dipendenze della Parte_1 Controparte_1 con qualifica di Autista, in data 13.2.19 e che il rapporto di lavoro era cessato in data
31.12.2020.
Tanto premesso, parte ricorrente ha assunto di non aver ricevuto dalla società datrice gli importi spettanti, come da buste paga, a titolo di retribuzione mensile, lavoro straordinario, tredicesima e ratei, quattordicesima e ratei, ferie non godute, permessi non goduti, trattamento di fine rapporto, per un totale di euro 31.253,60, importo così ricavato:
- euro 7.193,02 per differenze su paga giornaliera;
- euro 1.650,91 per tredicesima;
- euro 1.513,33 per ratei tredicesima;
- euro 1.650,91 per quattordicesima;
- euro 1.500,46 per ratei quattordicesima;
- euro 1.664,37 per ferie non godute;
- euro 1.280,77 per permessi non goduti;
- euro 10.824,86 per straordinario diurno;
- euro 3.974,96 lordi per TFR.
Orbene, una volta accertati la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e le modalità attraverso le quali esso si è svolto, compete al datore di lavoro, in virtù di un principio generale di presunzione di persistenza delle situazioni giuridiche, fornire la prova dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento delle spettanze.
A tal proposito, essendo il rito del lavoro ispirato al principio di circolarità degli oneri di allegazione e prova (Cass. sez. lav., 09/02/2012, n. 1878: “Nel processo del lavoro il thema decidendum deve essere informato al rispetto del rigido schema della cd. necessaria circolarità di cui al combinato disposto degli art. 414 n. 4 e 5, 416 comma 3,
c.p.c., la cui dinamica è circoscritta tra gli oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova”), il lavoratore, che si assuma creditore nei confronti del datore di lavoro, non è tenuto a dimostrare il fatto (negativo) del mancato pagamento, ma resterà assoggettato ad un mero onere di allegazione.
Ciò detto, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento di tali voci di credito, ovvero di un altro fatto estintivo, modificativo o impeditivo del vantato diritto di credito, grava sul datore di lavoro (Cass. lav., 27/10/2020, n. 23607: “Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto mentre non è tenuto a dare la prova, negativa, che il pagamento non sia avvenuto anche perché, quale fatto estintivo del diritto del presunto creditore, la prova del pagamento incombe sul debitore”).
Nel caso di specie, si osserva che il ricorrente ha assolto l'onere di allegazione, indicando con precisione le mansioni svolte, la retribuzione percepita, l'orario di lavoro osservato, producendo altresì le buste paga, dalle quali si evincono le voci retributive in contestazione.
D'altro lato, parte resistente ha eccepito l'insussistenza del diritto a percepire differenze retributive a titolo di straordinario, in quanto mai espletato dal ricorrente, nonché
l'avvenuto pagamento delle altre spettanze richieste dal lavoratore, come evincibile dai cedolini paga, agli atti.
La soluzione della controversia presuppone, dunque, un'attenta analisi delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi.
Il teste di parte ricorrente, , dichiarava:Sono amico del ricorrente che ho Testimone_1
conosciuto a marzo 2019, lui scaricava alla Conad a corso Malta dove io andavo a fare la spesa, lo conoscevo di vista e gli ho chiesto se c'erano opportunità di lavoro anche per me. Ha lavorato per la fino alla fine del 2020. Quando andavo a fare la CP_1
spesa lo vedevo li scaricare, io andavo a fare la spesa di pomeriggio qualche volta lo vedevo. Non so cosa trasportava, non vedevo cosa scaricava perché lui si allontanava dal furgone per parlare con me. Essendo diventati amici ci sentivamo la sera mai prima delle 20:30 perché lui doveva lavorare, non so a che ora cominciava la mattina. Non so nulla sugli orari, ma so che finiva sempre dopo le 20:00. Non conosco la retribuzione e le modalità di pagamento. So che lavorava per QU e , ma non so Controparte_2
chi lo dirigeva. Doveva rispettare le direttive dei datori di lavoro, doveva comunicare preventivamente assenze, come riferitomi da lui. Lavorava dal lunedì al venerdì. Nulla so sulle ferie non conosco l'orario preciso di lavoro. Non so se prestava lavoro straordinario.
Il teste di parte ricorrente, , dichiarava: Ho lavorato per Expert Gruppo Testimone_2
Somma dal 2015 al 2021 e la era il nostro trasportatore. Non ho Controparte_1
giudizi in corso. Ora sono magazziniere presso la ITALDUE S.r.l. Il ricorrente era
l'autista che consegnava le merci nel nostro punto vendita. Per quanto ricordo, il ricorrente ha lavorato tra il 2018 e il 2021 per la . Quando lavorava per noi, il CP_1
ricorrente partiva da Castellammare e arrivava fino a Battipaglia che era il punto vendita più lontano dove lavoravo io. Confermo il capo 2: trasportava alimentari e per noi elettrodomestici. Sul capo 3: consegnava le merci dal lunedì al venerdì, non conosco
l'orario ma posso dire che consegnava a Battipaglia alle 18 e andava via da Battipaglia alle 19. Sul capo 4: non so se gli orari di lavoro erano sempre gli stessi ma, quado era presso di noi, arrivavano telefonate dal datore per l'organizzazione del suo lavoro per il giorno successivo. Essendo io addetto al carico e allo scarico sentivo le telefonate. Sul
Capo 5: veniva pagato intorno al 10 del mese, l'importo era sempre lo stesso a prescindere dai risultati e dalle ore effettuate. Sul capo 6: in ordine ai poteri di controllo dei sig.ri , posso dire che sentivo le telefonate che arrivavano con le quali CP_1
venivano date le direttive. Sul Capo 7: ho assistito a telefonate nelle quali veniva invitato
a fare in fretta le consegne. Sul capo 8. Non so riferire, ovvero se dovesse giustificare assenze. Sul capo 9: non ha mai lavorato da noi sabato o domenica, ma poiché siamo sempre aperti non ha mai goduto delle ferie effettuando le consegne tutto l'anno. Sul capo 10: non so riferire. ADR: Io usufruivo delle ferie ma il collega mi Testimone_3
diceva che il ricorrente aveva continuato a fare le consegne. ADR: nei festivi non scaricava.
Quanto alle dichiarazioni dei testi di parte resistente, ex colleghi del ricorrente, il teste riferiva: Sono dipendente della dal 2017, sono autista. Testimone_4 CP_1
Conosco il ricorrente lavoravamo insieme anche per un'altra ditta, anche lui era autista.
Comunicava a lavorare alle 6:30 del mattino. Uscivamo dal garage con l'automezzo già carico e effettuavamo le consegne, ciò avveniva fino ad un orario compreso dalle 11 alle
14 a seconda del giro che dovevamo fare. Alcuni autisti alle 9:30 dovevano prelevare un altro carico, io no, il ricorrente non lo so. Non so dire lui a che ora si fermava perché non stavo con lui, né a che ora faceva la pausa, non c'era un terzo carico. L'automezzo ripartiva per Casoria a volte alle 16 a volte alle 18 qualche rara volta anche alle 19.
Quando terminavamo dopo le 16 avevamo qualcosa in più in busta paga, non so dire quanto prendevamo. Quando facevamo delle ore in più, poiché erano ore di attesa e non di lavoro ci dava qualcosa fuori busta paga o aumentava un po' la busta paga, a volte io ricevevo una 100 euro 50 euro per delle ore prestate in più, non so dire il ricorrente quanto ricevesse e quante ore prestasse in più. ADR quando tornavamo a Casoria io posavo il camion e me ne andavo, non so il ricorrente cosa facesse, eravamo 10/12 autisti. Non so riferire sulle modalità di lavoro del ricorrente, perché pur essendo tutti dipendenti della effettuavamo consegne per ditte diverse, io per la . CP_1 CP_3
Tutti quelli che consegnavano per la più o meno avevano gli stessi orari. Se CP_3 tornavamo a Casoria non vi era l'attività di scarico perché caricavamo precedentemente
a Carinaro, a volte lì c'era l'attesa perché la merce da caricare non era ancora pronta.
Io il secondo carico a Carinaro non lo facevo, se non quando finivo presto l'attività della consegna mattutina. A volte il lo caricavano altri a volte lo caricavamo noi CP_4 trasportatori, se non c'era nessuno lo caricavo io.
Il secondo teste di parte resistente, dichiarava:Sono dipendente della Tes_5
società resistente da 6 anni, ovvero dal 2018. Sono autista. Il ricorrente era un nostro collega. Eravamo nello stesso capannone ma con mezzi diversi. Sul capo 1: noi autisti cominciavamo a lavorare alle 6. Sul Capo 2: l'automezzo era già caricato, per lo più di merce della e le consegne avvenivano prevalentemente nella provincia di CP_3
Napoli. I tempi di durata del trasporto variavano in base al traffico, in genere finivamo alle 13 massimo 14. Verso le 13 andavamo a Carinaro a caricare altra merce per il giorno dopo, sempre dolciumi. Non caricavamo mai frutta. Dopo avere caricato, andavamo a Casoria, parcheggiavamo i camion e la nostra giornata lavorativa finisce.
Arrivavamo a Casoria, ove parcheggiavamo l'automezzo, alle 15.30/16.00. Lavoravamo dalle 6 alle 16 con una pausa pranzo di mezz'ora. Raramente effettuavamo straordinario, regolarmente retribuito. ADR: raramente abbiamo fatto consegne per la
Expert, io però non le ho mai fatte, le faceva il ricorrente per poco tempo. Prestava attività prevalentemente insieme a noi. Non conosco gli orari di quando andava a
Battipaglia. ADR: Eravamo divisi per aziende, io e lui consegnavamo alla . Lui CP_3 all'occorrenza anche ad altre ditte. ADR: Non so a che ora effettuasse le consegne a
Battipaglia, lo vedevo solo quando lavorava con noi. ADR: Lavoravamo dal lunedì al venerdì. Abbiamo usufruito di 15 giorni di ferie a rotazione. Tutti, anche il ricorrente.
ADR: non effettuavamo consegne alla Conad, perché ha un collegamento diretto con la
. ADR: non abbiamo mai lavorato nei festivi. CP_3
Tirando le somme delle dichiarazioni rese dai testimoni, si osserva quanto segue.
Il teste, , amico del ricorrente, confermava le circostanze dedotte nel Testimone_1
ricorso introduttivo in ordine a mansioni svolte e orario di lavoro, rappresentando, in particolare, che il ricorrente lavorava dal lunedì al venerdì e che la sua giornata lavorativa terminava sicuramente dopo le ore 20:00. Nulla sapeva riferire in ordine a retribuzione, modalità di pagamento, ferie.
Il teste, , che nel periodo in contestazione lavorava all'Expert Gruppo Testimone_2
Somma, presso il punto vendita di Battipaglia, ove il ricorrente consegnava le merci in qualità di autista, rappresentava che quest'ultimo effettuava l'attività di consegna dal lunedì al venerdì, mai il sabato e la domenica. Pur non conoscendo con precisione l'orario di lavoro osservato dal ricorrente, poteva dire con certezza che costui ripartiva dalla località di Battipaglia alle ore 19:00. Riferiva, altresì, che la società corrispondeva sempre lo stesso importo, a prescindere dalle ore effettuate. Dichiarava, infine, che il ricorrente aveva effettuato le consegne tutto l'anno presso il punto vendita ove egli lavorava, per cui non aveva certamente usufruito di ferie, e che nei giorni festivi non effettuava l'attività di scarico.
Il teste, , autista ed ex collega del ricorrente, riferiva che la loro giornata Testimone_4
lavorativa iniziava alle ore 06:30 e che effettuavano le consegne in un arco temporale compreso dalle ore 11:00 alle ore 14:00, a seconda dei casi. Non sapeva a che ora il ricorrente era solito fermarsi, né sapeva a che ora facesse abitualmente la pausa, poiché effettuavano consegne per ditte diverse. Rappresentava che l'automezzo ripartiva per
Casoria talvolta alle ore 16:00, a volte alle 18:00, altre volte alle ore 19:00 e che, ogniqualvolta gli autisti terminavano l'attività lavorativa dopo le ore 16:00, veniva loro corrisposto un supplemento in busta paga, ma non sapeva indicare l'importo con precisione. Riferiva che il maggiore orario lavorativo era costituito da ore di attesa, non già di lavoro effettivo, per cui ai lavoratori veniva corrisposta un'integrazione salariale, fuori busta paga o in busta paga. Il teste dichiarava che, talvolta, aveva ricevuto dai 50,00 euro ai 100,00 euro per aver lavorato fuori orario. Tuttavia, nulla sapeva riferire in merito all'eventuale svolgimento, e al relativo pagamento, di lavoro straordinario da parte del ricorrente.
Il secondo teste di parte resistente, rappresentava che la giornata lavorativa Tes_5
degli autisti iniziava alle ore 06:00 del mattino e terminava alle ore 16:00, con una pausa pranzo di mezz'ora. Riferiva che la settimana lavorativa si svolgeva dal lunedì al venerdì, che non avevano mai lavorato nei festivi e che tutti, a rotazione, compreso il ricorrente, avevano usufruito di 15 giorni di ferie. Dichiarava di non essere a conoscenza dell'orario osservato dal ricorrente allorquando costui doveva effettuare consegne presso Battipaglia. Rappresentava, infine, che solo di rado effettuavano lavoro straordinario, che comunque veniva loro regolarmente retribuito.
In ordine allo svolgimento di lavoro straordinario, l'onere probatorio dell'assolvimento di prestazioni per un monte orario eccedente quello ordinario grava sul lavoratore;
è quest'ultimo che deve fornire la prova dell'esecuzione della prestazione oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti. Ciò in conformità ai principi espressi in tema dalla giurisprudenza di legittimità, per cui: “a carico del lavoratore, che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario, grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento di quello di specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice” (v. Cass. n. 16150/2018; Cass. n. 4408/2021).
Orbene, le dichiarazioni rilasciate dai testi e hanno fornito positivo Tes_1 Tes_2 riscontro alle pretese avanzate dall'istante in relazione all'espletamento di lavoro straordinario, mentre le dichiarazioni rese dai testi di parte resistente non sono risultate idonee a scalfire la prospettazione attorea.
Ed invero, i testi, e , confermavano che Testimone_1 Testimone_2 Parte_1
prestava attività lavorativa anche dopo le ore 16:00. In particolare, il teste
[...]
lo vedeva ripartire dalla località di Battipaglia dopo le ore 19:00. Testimone_2
Che la giornata di lavoro del ricorrente iniziasse alle ore 06:00/06:30 veniva riferito, invece, dai testi di parte resistente, i quali, d'altro canto, pur confermando lo svolgimento di lavoro straordinario da parte degli autisti, riferivano concordemente che lo stesso veniva regolarmente retribuito.
Tuttavia, pur volendo aderire alla versione fornita dai testi di parte resistente, sarebbe stata la società datrice, a quel punto, a dover provare di aver corrisposto quanto dovuto al ricorrente a titolo di lavoro straordinario.
Tanto premesso, atteso che nulla è stato provato dal datore a riguardo, va riconosciuto al ricorrente il diritto al pagamento delle differenze retributive per lavoro straordinario. Al contrario, devono essere rigettate le domande relative all'indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti.
Ed invero, la società datrice ha prodotto le buste paga dalle quali si evince l'avvenuto pagamento dell'indennità sostitutiva per ferie e permessi non goduti.
Le contestazioni del ricorrente circa il soltanto parziale pagamento dell'indennità per ferie non godute non assumono alcun rilievo, atteso che la domanda non poteva comunque essere accolta, alla luce della giurisprudenza di legittimità, secondo cui al lavoratore spetta il diritto a un'indennità per le ferie non godute, quando il mancato godimento dipende da causa a lui non imputabile (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, nell'ordinanza 15 giugno 2022, n. 19330).
In ossequio al suddetto principio, grava sul lavoratore l'onere di provare di aver presentato richiesta per fruire di ferie e che tale richiesta sia stata respinta. Tale onere non era stato in questa sede assolto.
Va invece riconosciuto il diritto, in capo al ricorrente, a vedersi riconoscere la corresponsione di tredicesima, quattrodicesima, TFR, nei limiti di seguito specificati.
Con riferimento al mancato pagamento della 13sima mensilità, bisogna rilevare, come osservato anche di recente dalla Suprema Corte, (Cass. Civile Ord. Sez. L Num. 115
Anno 2020), che spetta al datore di lavoro, il quale non possa provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente anche mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste-paga recanti la firma dell'accipiente, l'onere di provare rigorosamente i relativi pagamenti eseguiti in riferimento ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione (Cass. 6 marzo 1986, n. 1484; Cass. 13 aprile 1992, n. 4512).
Sul punto, viene in rilievo che la società resistente ha dedotto e provato che, in ragione della crisi del settore, era intervenuto accordo sindacale che prevedeva la non erogazione dei ratei di tredicesima e di quattordicesima per il periodo dal 1/7/2019 al 30/6/2020 (cfr. accordo sindacale dell'8.7.2019).
In relazione al TFR, giova premettere che la disciplina dello stesso è contenuta nel
Codice Civile. In particolare, il comma 1 dell'art. 2120 prevede quanto segue: “In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.”
Costante giurisprudenza ha chiarito che il diritto al trattamento di fine rapporto sorge, a norma dell'art. 2120 c.c., al momento della cessazione del rapporto ed in conseguenza di essa (Cass. civ. n. 11579/2014; Cass. civ. n. 3894/2010).
Dunque, in conseguenza della conclusione del rapporto di lavoro, il ricorrente, a far data dalla cessazione, ha maturato il diritto al trattamento di fine rapporto, che la società resistente asseriva di aver già corrisposto.
Stante le contestazioni sollevate dalla resistente circa l'avvenuto pagamento delle suddette spettanze, alla luce delle buste paga, veniva nominato CTU, al fine di accertare le differenze retributive dovute al ricorrente, per l'attività lavorativa prestata nel periodo compreso tra il marzo 2019 e il dicembre 2020, per 5 giorni a settimana, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria compresa dalle ore 6.30 alle ore 20.00, con una pausa di trenta minuti.
In considerazione del maggiore orario accertato nel corso del procedimento, il CTU provvedeva al calcolo delle differenze retributive dovute al ricorrente, anche a titolo di
TFR, tredicesima e quattordicesima - queste ultime limitatamente al periodo dall'01/07/2020 al 31/12/2020 - detraendo dal dovuto quanto già corrisposto dalla società datrice, secondo gli importi risultanti dalle buste paga.
Il CTU, sulla base del CCNL di riferimento e della documentazione acquisita, ha determinato un credito complessivo, in favore di , pari a € Parte_1
27.986,38, così suddiviso: € 27.533,35 per differenze retributive non corrisposte;
€
453,03 per differenze su TFR, atteso il maggiore orario accertato, risultando per il resto sull' orario contrattuale il TFR già corrisposto .
A fronte delle contestazioni alla consulenza tecnica mosse dalla parte resistente, il CTU ha fornito una replica chiara, puntuale, precisa, immune da profili di censurabilità, alla quale, quindi, questo Giudice ritiene di prestare adesione.
In conclusione, va riconosciuto il diritto, in capo al ricorrente, a vedersi riconoscere la corresponsione di differenze retributive a titolo di straordinario, tredicesima, quattordicesima, TFR, per un importo di € 27.986,38. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dalla maturazione fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite vanno compensate per 1/3 e per i residui 2/3 seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
In merito la Suprema Corte ha statuito (Cass. SS.UU. n. 32061/2022) ”In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Pia Mazzocca, definitivamente pronunciando:
1. Accerta l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno tra e a partire dal 13/02/2019 al Parte_1 Controparte_1
31/12/2020, con inquadramento di personale viaggiante, livello 3S, con mansione di autista (CCNL “Autotrasporto merci – industria”) e, per l'effetto, condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 27.986,38, a titolo di differenze retributive, per straordinario, tredicesima, quattordicesima e
TFR (quest' ultimo pari ad euro 453,03), il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dalla maturazione al saldo;
2. Rigetta nel resto il ricorso;
3. Pone le spese di CTU a carico della da liquidarsi con Controparte_1
separato decreto;
4 Compensa per 1/3 le spese di giudizio e condanna la resistente al pagamento dei residui 2/3 in favore della ricorrente, quantificate in € 2.500,00 oltre IVA CPA e rimborso generale come per legge. Si comunichi.
Napoli, 11.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Pia Mazzocca