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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/11/2024, n. 2229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2229 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3171/2023 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Messina presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Francesco Micali che lo rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
e
con sede a Roma (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero Atzeni del ruolo professionale,
resistente
oggetto: indennità di accompagnamento, handicap grave – fase di opposizione ATP.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 26 maggio 2022 , lamentando l'ingiusto rigetto della Parte_2
domanda presentata in via amministrativa, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il godimento dell'indennità di accompagnamento (n.
2876/2022 r.g.) e con ricorso depositato l'8 giugno 2022 proponeva analoga istanza per il godimento dei benefici in favore delle persone con handicap grave – recte disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato secondo la nuova terminologia introdotta dall'art. 4 d.lgs. n. 62/2024 (n.
3068/2022 r.g.), ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.. Nella resistenza dell' , riuniti i giudizi per ragioni CP_2 di connessione, veniva disposta ed espletata c.t.u. che escludeva i suddetti requisiti. Parte ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, il 12 giugno 2023, proponeva ricorso per insistere nel riconoscimento del diritto alla prestazione e nella condanna al pagamento della stessa. Nella resistenza dell' , sostituita l'udienza del 22 novembre 2024 dal deposito telematico di CP_1
note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario (v. da ultimo Cass. n. 30926/2022).
Invero nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della L. n. 222/1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, u.c., c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. Resta quindi avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi «extrasanitari» (se non ai limitati fini della verifica dell'interesse ad agire) e, quindi, anche il potere del giudice di emettere sentenza di accertamento del diritto e di condanna alla prestazione (v. in termini Cass. n. 31164/2022).
3.- Nel merito non vi è ragione per disattendere le conclusioni persuasivamente motivate del consulente nominato nell'ambito dell'a.t.p..
Invero, i motivi di opposizione consistono sostanzialmente in una diversa valutazione delle certificazioni sanitarie già prodotte e da questi analiticamente esaminate.
La dr.ssa ha, infatti, rilevato che il ricorrente è affetto da “Esiti di frattura arto Per_1
inferiore destro da frattura in epoca giovanile consistenti in zoppia con eterometria a lieve incidenza funzionale;
ipertrofia prostatica benigna, ipertensione arteriosa e dislipidemia” che però non comportano la necessità di assistenza continua né di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, nella sfera individuale e nella vita di relazione.
In merito alle osservazioni della parte, corrispondenti ai motivi di opposizione, ha precisato che
“L'esame clinico da me effettuato in sede di visita ha mostrato una modesta estrinsecazione funzionale delle sopracitate patologie, ed è per tale ragione che ho ritenuto che il ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della connotazione di gravità della legge 104/92 art. 3 comma 3.
Tra l'altro non mi posso esimere dal sottolineare non solo che la documentazione sanitaria in atti è estremamente datata, ma che le certificazioni prodotte fanno riferimento a patologie ad assai modesto impatto funzionale.
Per i suesposti motivi ritengo che il sig. , sin dalla data di presentazione della Parte_2
domanda in via amministrativa (31/12/2020) non presenti i requisiti sanitari necessari né per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi delle L. 18/80 e 508/88 nè per il riconoscimento della connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 Comma 3 della Legge 104/92.”.
L'accertamento effettuato dal CTU, persuasivo perché basato su dati oggettivi e sorretto da congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso.
In mancanza di nuove certificazioni che attestino eventuali aggravamenti, non si ritiene dunque di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né disporre il rinnovo delle indagini (sul punto v. Cass
m. 5277/2006 e n. 23413/2011).
La domanda va conseguentemente respinta.
3.- Ricorrendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. c.p.c. alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di entrambe le fasi del giudizio. Restano, quindi, a definitivo carico dell' le spese di c.t.u., liquidate separatamente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa:
1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese del giudizio.
Messina, 23.11.2024
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro
Alla redazione del presente atto ha collaborato la dott.ssa Nazzarena Bonaccorso, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro