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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/06/2025, n. 1948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1948 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 3089/2025 R.G.A.C., avente come oggetto:
“cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa da:
nato a [...] l'[...], elettivamente domiciliato presso Parte_1
l'Avv. Roberto Andrea Fivizzani che lo rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso
contro
:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Controparte_1 presso l'Avv. Filippo Ciampolini che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva-
con l'intervento del Pubblico Ministero. pagina 1 di 5 conclusioni per entrambe le parti: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Per_ confermare l'affido condiviso di con domiciliazione prevalente presso la madre, frequentazione paterna per 10 giorni consecutivi durante le vacanze natalizie in periodo che ad anni alterni comprenda i giorni 24-25-26 dicembre;
due mesi durante le vacanze estive in periodo da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
e ogni volta che il padre potrà tornare in Italia, con congruo preavviso;
il padre verserà la somma di € 600,00 mensili oltre rivalutazione maturata e maturanda dal febbraio 2025; la madre percepirà interamente l'assegno unico;
il padre sosterrà per intero le spese straordinarie scolastiche, le spese di trasporto, il costo dell'abbonamento TV e del Per_ telefono di;
pagherà in via esclusiva i prossimi tre trattamenti laser;
i genitori ripartiranno in pari misura le restanti spese straordinarie come da linee guida del CNF 2017; con spese compensate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 5.3.2025 ha adito il Tribunale di Firenze per Parte_1
ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 10.1.2009 in San IG (SI) con dalla cui unione Controparte_1
l'11.5.2009 era nata la figlia . A fondamento della domanda il ricorrente ha dedotto _1
che i coniugi si erano separati con sentenza emessa dal Tribunale di Firenze il 5.2.2024, e da allora non si erano più riconciliati. Adducendo, poi, il peggioramento della propria situazione economica rispetto all'epoca della separazione, ha chiesto la ripartizione in pari misura fra i genitori anche del costo dei trattamenti laser attuati dalla minore, fermo restando il pagamento integrale a carico del padre delle spese di istruzione, di trasporto, di abbonamento telefonico e TV, come già previsto in sede di separazione.
Costituitasi in giudizio ha contestato il presunto peggioramento delle Controparte_1
condizioni economiche del ricorrente e, lamentando la minor frequentazione attuata rispetto a quanto previsto in sede di separazione, ha chiesto l'aumento del contributo paterno ad €
1.000,00 mensili e la conferma delle restanti disposizioni di cui alla sentenza di separazione
All'udienza del 5.6.2025, all'esito del tentativo di conciliazione, le parti hanno raggiunto un accordo ed i procuratori hanno concluso in conformità come in epigrafe riportato.
Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge
6.5.2015 n. 55, ricorrono i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la quale può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui, per quel che qui interessa, “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno pagina 2 di 5 dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione”.
Infatti, dalla copia degli atti della separazione, prodotti dalla ricorrente, risulta che le parti comparvero davanti al Presidente del Tribunale in data 20.12.2023. Pertanto, alla data del deposito del ricorso (5.3.2025) erano già trascorsi ben oltre i dodici mesi richiesti dalla norma sopra riportata. La sentenza di separazione, datata 5-14.2.24 risulta, passata in giudicato per mancata impugnazione nel termine di sei mesi dalla pubblicazione, circostanza pacifica.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre un anno, durante il quale essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Per il resto, non sussistono motivi per discostarsi dalle restanti richieste conformi delle parti in quanto non contrarie all'ordine pubblico e rispondenti all'interesse della figlia , la _1
quale continuerà a vivere con la madre, mantenendo un rapporto equilibrato e continuativo anche con il padre, stabilmente residente negli USA - Arlington (Washington DC), la cui frequentazione è concentrata nei periodi extrascolastici.
Inoltre, le previsioni economiche risultano idonee a garantire un adeguato mantenimento della minore, in ragione delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, come emergenti dagli atti.
Le spese vengono integralmente compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 10.1.2009 in San
IG (SI) tra nato a [...] l'[...], e Parte_1
nata a [...] il [...], trascritto nei Registri del Controparte_1
Comune di San IG (SI), atto n. 2, parte 2, serie A, anno 2009;
dispone l'affido condiviso della figlia , con domiciliazione prevalente presso la madre;
_1
starà con il padre per 10 giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, in periodo _1
che ad anni alterni comprenda i giorni 24-25-26 dicembre;
due mesi durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
e ogni volta che il padre potrà tornare in Italia, con congruo preavviso;
pagina 3 di 5 pone a carico di la somma mensile di € 600,00 a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento della figlia , da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre _1
rivalutazione annuale maturata dal febbraio 2025 e maturanda in base agli indici ISTAT;
pone interamente a carico di le spese straordinarie scolastiche, le spese di Parte_1 trasporto, il costo dell'abbonamento TV, e del telefono di , e i prossimi tre trattamenti _1
laser;
pone a carico dei genitori in pari misura le restanti spese straordinarie come da linee guida del CNF 2017;
la madre percepirà interamente l'assegno unico;
la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
compensa fra le parti le spese di lite.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 5 giugno 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 3089/2025 R.G.A.C., avente come oggetto:
“cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa da:
nato a [...] l'[...], elettivamente domiciliato presso Parte_1
l'Avv. Roberto Andrea Fivizzani che lo rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso
contro
:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Controparte_1 presso l'Avv. Filippo Ciampolini che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva-
con l'intervento del Pubblico Ministero. pagina 1 di 5 conclusioni per entrambe le parti: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Per_ confermare l'affido condiviso di con domiciliazione prevalente presso la madre, frequentazione paterna per 10 giorni consecutivi durante le vacanze natalizie in periodo che ad anni alterni comprenda i giorni 24-25-26 dicembre;
due mesi durante le vacanze estive in periodo da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
e ogni volta che il padre potrà tornare in Italia, con congruo preavviso;
il padre verserà la somma di € 600,00 mensili oltre rivalutazione maturata e maturanda dal febbraio 2025; la madre percepirà interamente l'assegno unico;
il padre sosterrà per intero le spese straordinarie scolastiche, le spese di trasporto, il costo dell'abbonamento TV e del Per_ telefono di;
pagherà in via esclusiva i prossimi tre trattamenti laser;
i genitori ripartiranno in pari misura le restanti spese straordinarie come da linee guida del CNF 2017; con spese compensate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 5.3.2025 ha adito il Tribunale di Firenze per Parte_1
ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 10.1.2009 in San IG (SI) con dalla cui unione Controparte_1
l'11.5.2009 era nata la figlia . A fondamento della domanda il ricorrente ha dedotto _1
che i coniugi si erano separati con sentenza emessa dal Tribunale di Firenze il 5.2.2024, e da allora non si erano più riconciliati. Adducendo, poi, il peggioramento della propria situazione economica rispetto all'epoca della separazione, ha chiesto la ripartizione in pari misura fra i genitori anche del costo dei trattamenti laser attuati dalla minore, fermo restando il pagamento integrale a carico del padre delle spese di istruzione, di trasporto, di abbonamento telefonico e TV, come già previsto in sede di separazione.
Costituitasi in giudizio ha contestato il presunto peggioramento delle Controparte_1
condizioni economiche del ricorrente e, lamentando la minor frequentazione attuata rispetto a quanto previsto in sede di separazione, ha chiesto l'aumento del contributo paterno ad €
1.000,00 mensili e la conferma delle restanti disposizioni di cui alla sentenza di separazione
All'udienza del 5.6.2025, all'esito del tentativo di conciliazione, le parti hanno raggiunto un accordo ed i procuratori hanno concluso in conformità come in epigrafe riportato.
Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge
6.5.2015 n. 55, ricorrono i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la quale può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui, per quel che qui interessa, “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno pagina 2 di 5 dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione”.
Infatti, dalla copia degli atti della separazione, prodotti dalla ricorrente, risulta che le parti comparvero davanti al Presidente del Tribunale in data 20.12.2023. Pertanto, alla data del deposito del ricorso (5.3.2025) erano già trascorsi ben oltre i dodici mesi richiesti dalla norma sopra riportata. La sentenza di separazione, datata 5-14.2.24 risulta, passata in giudicato per mancata impugnazione nel termine di sei mesi dalla pubblicazione, circostanza pacifica.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre un anno, durante il quale essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Per il resto, non sussistono motivi per discostarsi dalle restanti richieste conformi delle parti in quanto non contrarie all'ordine pubblico e rispondenti all'interesse della figlia , la _1
quale continuerà a vivere con la madre, mantenendo un rapporto equilibrato e continuativo anche con il padre, stabilmente residente negli USA - Arlington (Washington DC), la cui frequentazione è concentrata nei periodi extrascolastici.
Inoltre, le previsioni economiche risultano idonee a garantire un adeguato mantenimento della minore, in ragione delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, come emergenti dagli atti.
Le spese vengono integralmente compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 10.1.2009 in San
IG (SI) tra nato a [...] l'[...], e Parte_1
nata a [...] il [...], trascritto nei Registri del Controparte_1
Comune di San IG (SI), atto n. 2, parte 2, serie A, anno 2009;
dispone l'affido condiviso della figlia , con domiciliazione prevalente presso la madre;
_1
starà con il padre per 10 giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, in periodo _1
che ad anni alterni comprenda i giorni 24-25-26 dicembre;
due mesi durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
e ogni volta che il padre potrà tornare in Italia, con congruo preavviso;
pagina 3 di 5 pone a carico di la somma mensile di € 600,00 a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento della figlia , da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre _1
rivalutazione annuale maturata dal febbraio 2025 e maturanda in base agli indici ISTAT;
pone interamente a carico di le spese straordinarie scolastiche, le spese di Parte_1 trasporto, il costo dell'abbonamento TV, e del telefono di , e i prossimi tre trattamenti _1
laser;
pone a carico dei genitori in pari misura le restanti spese straordinarie come da linee guida del CNF 2017;
la madre percepirà interamente l'assegno unico;
la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
compensa fra le parti le spese di lite.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 5 giugno 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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