Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 05/06/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3262/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 28/5/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 16/7/2024 da
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato SARA Parte_1 C.F._1
CONSANI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), Corso Garibaldi
n. 14, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato VALENTINA Parte_2 C.F._2
MARCUCCI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Capannori (LU), frazione
Segromigno in Monte, via dei Piaggiori n.131, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte, come modificate nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, di seguito testualmente riportate:
«1) le figlie minori e restano affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocamento e residenza stabile presso la madre in Lucca, Via del Tanaro n.1464. Ai sensi dell'art. 337 ter C.C. la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente durante i periodi di permanenza delle figlie presso di sé;
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3) il signor manterrà l'obbligo di corresponsione, alla signora quale Pt_1 Parte_2 contributo al mantenimento delle figlie, della somma mensile di € 300,00 ciascuna e quindi complessivamente € 600,00 entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario IBAN
[...]: tale importo sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat prendendo come parametro di riferimento il mese in cui è stata tenuta l'udienza di comparizione delle parti in sede di separazione;
4) i genitori si suddivideranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie per le figlie da intendersi quelle di cui al Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca in data 7/10/2020:
Le spese extra assegno rimborsabili (limitatamente all'aliquota dovuta dall'altro genitore) anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordi tra i genitori sono: spese mediche sanitarie: sono le spese mediche connotate dal carattere di necessità ed urgenza, i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito del SSN, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche consequenziali. A titolo esemplificativo si annoverano in questa categoria le spese di psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche - compresi occhiali da vista e lenti a contatto – ortopediche e acustiche;
spese scolastiche: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici di ogni ordine e grado;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite didattiche scolastiche organizzate anche se solo in ambito giornaliero;
trasporto pubblico (tessera abbonamento, autobus, treno, metro e/o carburante per il mezzo utilizzato dalla prole – es. motorino); spese per progetti curricolari indetti dalla scuola;
spese extrascolastiche: tempo prolungato pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter (se già esistente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio ovvero quando la sua esigenza è sorta successivamente a causa dell'impossibilità anche dell'altro genitore e/o di altre alternative gratuite
2 da preferire, come ad esempio i nonni); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria, per meccanica e/o autocarrozzeria) relativa ai mezzi di locomozione (bicicletta, bici elettrica, mini car, ciclomotore, motociclo, auto), imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole, laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola.
Le spese straordinarie che necessitano del previo accordo e che devono essere documentate sono: spese sanitarie non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica: cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture non pubbliche, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal SSN, esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
analisi cliniche, cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati scelti di comune accordo da entrambi i genitori;
spese scolastiche: lezioni private (ripetizioni), stages, corsi di lingua, corsi di musica ed acquisto strumento musicale, corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, spese per l'università all'estero, spese per alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche, corsi di formazione post universitari (master), gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero, scuole e università private;
spese extrascolastiche: baby sitter post separazione (pre-scuola e doposcuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dalla prole;
attività sportiva anche non agonistica, compresa dell'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (ivi comprese spese di trasporto e stages); attività ludico- ricreative (centri estivi); cellulare, spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole guida private;
spese per comunione, cresima
(servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.).
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (tramite sms, email, fax, pec, ecc…) dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro giorni 10 dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro, il silenzio si intenderà come consenso alla spesa. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. Il rimborso è dovuto pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione;
tale rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni a decorrere dalla richiesta. Nel caso in cui l'importo delle spese da sostenere sia già conosciuto da uno dei due genitori (ad esempio i tickets per le visite mediche e gli esami diagnostici), lo stesso potrà richiedere almeno 7 giorni prima, il pagamento della quota parte all'altro genitore. Il genitore che percepirà in anticipo la quota parte, dovrà fornire la documentazione dell'avvenuto pagamento il giorno stesso in cui si terrà la visita/esame programmato. Nel caso in cui sia comunicato un secondo preventivo alternativo all'altro genitore, il primo genitore resta libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare solo l'importo pro quota calcolato sulla base del preventivo da lui proposto.
Le spese straordinarie sono detraibili ai fini IRPEF da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse:
5) a parziale deroga del predetto protocollo sulle spese straordinarie i coniugi concordano che anche le spese che non necessiterebbero di accordo devono essere concordate se l'importo delle stesse supera € 100;
3 6) l'assegno unico universale sarà percepito interamente dalla signora Pt_2
7) a titolo di corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno di divorzio ai sensi dell'art.5 VIII comma L.898/1970 il signor corrisponderà alla signora la somma di € 10.000,00, Pt_1 Pt_2 mediante bonifico bancario IBAN [...], al momento della firma e contestuale deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza ex artt.127- ter e 473 bis.51 c.p.c.: la signora dichiara che sono pienamente soddisfatte le sue esigenze di mantenimento e che Pt_2 non avrà più nulla a che pretendere dal signor Pt_1
8) le parti si impegnano a sottoscrivere e depositare le note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione al massimo entro tre giorni dalla data di tale udienza;
9) i coniugi danno atto di aver provveduto alla divisione del denaro comune e dichiarano di nulla più avere a pretendere l'uno nei confronti dell'altro;
10) le spese legali sono compensate tra le parti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Lucca (LU) il 22/8/2015, dal quale sono nate le due figlie
(nata l'[...]) e (nata il [...]), entrambe ancora minorenni - hanno Per_1 Per_2 congiuntamente proposto domanda di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 399/2024 pubblicata il 24/10/2024, passata in giudicato in data
5/5/2025, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, dai medesimi integralmente confermate.
Ai fini dell'ulteriore corso del giudizio, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore, rinviando all'udienza – sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte – del
28/5/2025.
Quindi, con successive note scritte i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
4 a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e n Lucca (LU) in data 22/8/2015, debitamente trascritto nel Registro degli Parte_2
Atti di Matrimonio del Comune di Lucca (LU) all'Atto Numero 74, Parte 2, Serie A, dell'Anno
2015;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Lucca (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 28/5/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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