Articolo 7 della Legge 5 marzo 1963, n. 366
Articolo 6Articolo 8
Versione
17 aprile 1963
Art. 7.
Oltre alle acque dolci, siano di fiume o di scolo, che entrano attualmente in laguna o per non essere mai state divertite da essa, o per esservi state condotte con apposite concessioni, e' vietato introdurne altre, siano torbide o chiare, senza un'apposita concessione del Magistrato alle acque il quale sentito il parere del medico provinciale, e salva l'osservanza delle norme sulle derivazioni delle acque pubbliche, prescrivera' gli oneri da imporre al concessionario nei riguardi igienici e idraulici, per rendere la concessione il piu' possibile innocua alla laguna.
Lo scarico delle acque che attualmente si versano in laguna dovra' essere gradualmente sistemato nei riguardi idraulici ed igienici, sentito il parere del medico provinciale.
Entrata in vigore il 17 aprile 1963
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