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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/11/2025, n. 4656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4656 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10854/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
-Sezione Famiglia-
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. AN IN Presidente dott. CE Rinaldi Giudice dott. AN CH Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 10854/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. MAGLI LUCA ABELE, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo Controparte_1 C.F._2 studio dell'Avv. BRACUTI GIUSEPPE, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Come da foglio di conclusioni congiunte esibito all'udienza del 12/6/2025, acquisito agli atti d'ufficio e depositato nel fascicolo telematico dalle parti rispettivamente in data 12/6/2025 e 13/6/2025, che di seguito si riportano:“1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio concordatario contratto in data
12 luglio 1997, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di AN PA (BS) al n. 10, Parte
II - Serie A in data 14 luglio 1997 e nei registri di Stato Civile del Comune di Cigole (BS) al n. 33,
Parte II, Serie B, in data 17 luglio 1997, con ordine all' Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla relativa annotazione. 2) Il sig. continuerà ad erogare alla sig.ra Parte_1
1 , fino al mese di maggio del 2027 compreso, la somma mensile di euro 500,00, Controparte_1
rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di assegno di mantenimento e conformemente a quanto previsto nel verbale di separazione personale dei coniugi del 23.5.2017, omologato in data 9.6.2017 – n. cron. 5573/2017 –. 3) A partire dal mese di giugno 2027 e fino al mese di maggio del 2028 compreso il sig. verserà alla sig.ra , a Parte_1 Controparte_1
titolo di assegno divorzile, la somma di euro 500,00 mensili fino al raggiungimento del complessivo importo di euro 6.000,00. 4) Il sig. si impegna altresì a consegnare alla sig.ra Parte_1
i seguenti beni mobili di esclusiva proprietà di quest'ultima: 1 divano di colore Controparte_1
rosso, 1 lampada da tavolo, 1 scrittoio in legno, 1 tavolo in legno, 1 mobile antico porta radio / TV che le parti danno atto di aver concordemente individuato. La sig.ra provvederà Controparte_1
a ritirare i suddetti mobili entro 15 giorni dalla pronuncia della sentenza di divorzio. 5) Con l'esatto adempimento degli obblighi sopra assunti le parti avranno definitivamente risolto tra loro ogni ragione di controversia e nulla avranno più a pretendere per qualsivoglia causa o titolo l'uno nei confronti dell'altro con riferimento alle questioni economiche derivanti dalla loro separazione personale e al successivo divorzio, in guisa che ogni diritto ed azione spettante all'uno e all'altra parte si intenderà comunque definita con il presente accordo e non più procedibile. 6) Le spese legali dovranno intendersi tra le parti interamente compensate con rinuncia dei procuratori ad avvalersi del principio di solidarietà ex art. 13 co. 8 Nuova disciplina ordinamento professione forense: per
l'effetto sottoscrivono il presente atto i rispettivi avvocati difensori”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a AN PA (BS) in data 12/7/1997, trascritto al n. 10, parte II, serie A, anno 1997, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, unione dalla quale sono nati i figli (n. 1/9/1998) e CE (n. 1/2/2003). Per_1
La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 5573/2017 emesso in data 9/6/2017.
Parte ricorrente ha chiesto la pronuncia del divorzio, alla quale parte resistente ha aderito.
All'udienza del 12/6/2025, fallito il tentativo di conciliazione, le parti hanno raggiunto un accordo a definizione della lite e hanno precisato conclusioni congiunte in conformità all'accordo, con rinuncia ai termini ex art 473 bis.28 c.p.c..
Il Giudice, dato atto, ha quindi rimesso la causa al Collegio ai fini della decisione.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi nell'ambito del procedimento di separazione consensuale.
2 Il periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa) e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lettera b) della legge
898/1970 ai fini della pronuncia del divorzio.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti e provvede in conformità ad esso.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, letto e applicato l'art. 473 bis.21 c.p.c.:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 30/10/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
AN IN AN CH
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
-Sezione Famiglia-
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. AN IN Presidente dott. CE Rinaldi Giudice dott. AN CH Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 10854/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. MAGLI LUCA ABELE, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo Controparte_1 C.F._2 studio dell'Avv. BRACUTI GIUSEPPE, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Come da foglio di conclusioni congiunte esibito all'udienza del 12/6/2025, acquisito agli atti d'ufficio e depositato nel fascicolo telematico dalle parti rispettivamente in data 12/6/2025 e 13/6/2025, che di seguito si riportano:“1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio concordatario contratto in data
12 luglio 1997, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di AN PA (BS) al n. 10, Parte
II - Serie A in data 14 luglio 1997 e nei registri di Stato Civile del Comune di Cigole (BS) al n. 33,
Parte II, Serie B, in data 17 luglio 1997, con ordine all' Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla relativa annotazione. 2) Il sig. continuerà ad erogare alla sig.ra Parte_1
1 , fino al mese di maggio del 2027 compreso, la somma mensile di euro 500,00, Controparte_1
rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di assegno di mantenimento e conformemente a quanto previsto nel verbale di separazione personale dei coniugi del 23.5.2017, omologato in data 9.6.2017 – n. cron. 5573/2017 –. 3) A partire dal mese di giugno 2027 e fino al mese di maggio del 2028 compreso il sig. verserà alla sig.ra , a Parte_1 Controparte_1
titolo di assegno divorzile, la somma di euro 500,00 mensili fino al raggiungimento del complessivo importo di euro 6.000,00. 4) Il sig. si impegna altresì a consegnare alla sig.ra Parte_1
i seguenti beni mobili di esclusiva proprietà di quest'ultima: 1 divano di colore Controparte_1
rosso, 1 lampada da tavolo, 1 scrittoio in legno, 1 tavolo in legno, 1 mobile antico porta radio / TV che le parti danno atto di aver concordemente individuato. La sig.ra provvederà Controparte_1
a ritirare i suddetti mobili entro 15 giorni dalla pronuncia della sentenza di divorzio. 5) Con l'esatto adempimento degli obblighi sopra assunti le parti avranno definitivamente risolto tra loro ogni ragione di controversia e nulla avranno più a pretendere per qualsivoglia causa o titolo l'uno nei confronti dell'altro con riferimento alle questioni economiche derivanti dalla loro separazione personale e al successivo divorzio, in guisa che ogni diritto ed azione spettante all'uno e all'altra parte si intenderà comunque definita con il presente accordo e non più procedibile. 6) Le spese legali dovranno intendersi tra le parti interamente compensate con rinuncia dei procuratori ad avvalersi del principio di solidarietà ex art. 13 co. 8 Nuova disciplina ordinamento professione forense: per
l'effetto sottoscrivono il presente atto i rispettivi avvocati difensori”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a AN PA (BS) in data 12/7/1997, trascritto al n. 10, parte II, serie A, anno 1997, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, unione dalla quale sono nati i figli (n. 1/9/1998) e CE (n. 1/2/2003). Per_1
La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 5573/2017 emesso in data 9/6/2017.
Parte ricorrente ha chiesto la pronuncia del divorzio, alla quale parte resistente ha aderito.
All'udienza del 12/6/2025, fallito il tentativo di conciliazione, le parti hanno raggiunto un accordo a definizione della lite e hanno precisato conclusioni congiunte in conformità all'accordo, con rinuncia ai termini ex art 473 bis.28 c.p.c..
Il Giudice, dato atto, ha quindi rimesso la causa al Collegio ai fini della decisione.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi nell'ambito del procedimento di separazione consensuale.
2 Il periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa) e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lettera b) della legge
898/1970 ai fini della pronuncia del divorzio.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti e provvede in conformità ad esso.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, letto e applicato l'art. 473 bis.21 c.p.c.:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 30/10/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
AN IN AN CH
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