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Sentenza 6 febbraio 2024
Sentenza 6 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 06/02/2024, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Composta dai signori
Dott.ssa Donatella Aru Presidente
Dott.ssa Emanuela Cugusi Consigliere
Dott. Giacomo Dominijanni Giudice ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 242/2021 r.g. vertente tra nato in [...] l'[...], rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1
procura in calce all'atto di riassunzione ex art. 392 c.p.c., dall'Avv. Liliana Pintus, presso il suo studio, in Sassari, in Via Cavour, 65 ha eletto domicilio, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del 13
novembre 2019;
appellante
CONTRO
Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore;
[...]
appellato
CONCLUSIONI nell'interesse dell'appellante, riassumente il giudizio ex art. 392 c.p.c.: Si chiede che la Corte
D' Appello intestata, quale Giudice del rinvio, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, alla luce delle motivazioni esposte e in ottemperanza a quanto disposto dalla
Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 4583/2021 del 16.12.2020, depositata il
19.02.2021, voglia riconoscere il permesso di soggiorno per motivi umanitari, ex art. 5,
comma 6 del D. Lgs. 286/2008. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario,
CPA e IVA come per legge;
nell'interesse dell'appellato costituito nel giudizio di riassunzione: in via pregiudiziale, dichiarare l'estinzione del processo;
nel merito, respingere l'appello proposto da controparte e le conclusioni proposte nel ricorso in riassunzione. Con vittoria di spese ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha impugnato, davanti al Tribunale di Cagliari, il provvedimento Parte_1
della di Controparte_1
Cagliari con il quale gli era stata denegata la protezione internazionale, richiesta,
gradatamente, nelle forme del riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Il Tribunale di Cagliari ha rigettato la domanda con ordinanza avverso la quale
[...]
ha proposto appello, rigettato dalla Corte di Appello di Cagliari con sentenza Parte_1
impugnata dal ricorrente con ricorso per cassazione.
La Corte di Cassazione ha respinto il primo motivo di ricorso, proposto contro il diniego della protezione sussidiaria, e accolto il secondo, relativo al rigetto della protezione umanitaria, rinviando alla Corte di Appello di Cagliari in diversa composizione, cui spetterà
altresì di provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Il giudizio è stato riassunto ai sensi dell'art. 392 c.p.c. da che ha Parte_1
ribadito la domanda di protezione umanitaria.
Si è costituito, nel giudizio riassunto, il , che ha eccepito, in via Controparte_1
preliminare, la tardività della riassunzione e, nel merito, ha sostenuto che non ricorrono i presupposti per la concessione del permesso di soggiorno ex art. 5, comma 6 del d.lgs. n.
286/1998.
Sulle conclusioni sopra trascritte la causa è stata trattenuta in decisione nella udienza del 16 settembre 2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere rigettata l'eccezione di estinzione del giudizio di rinvio per tardiva riassunzione in quanto, anche a voler ritenere che esso doveva essere introdotto non con atto di citazione ma con ricorso, l'atto introduttivo è stato depositato in cancelleria il 19 maggio 2021 nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza. Si richiama Cass., n. 21255/2010.
Nel merito, l'appello è fondato, relativamente alla invocata protezione umanitaria.
La Corte di legittimità ha recentemente affermato quanto segue (Ord. n. 13654/2023) : “Le
Sezioni Unite di questa Corte, nella predetta sentenza (24413/2021, ndr), hanno evidenziato che il focus della valutazione comparativa tra la condizione del richiedente protezione nel Paese di accoglienza e quello di origine va centrato sul rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo, quali definiti nella Carte sovranazionali e nella Costituzione italiana, venendo, in primo luogo, in rilievo il disposto dell'art. 8 CEDU, che è centrale per valutare il profilo di vulnerabilità legato alla comparazione tra il contesto economico, lavorativo, relazionale che il ricorrente troverebbe rientrando nel Paese di origine e la condizione di integrazione dal medesimo raggiunta in Italia nel tempo necessario al compimento dell'esame della sua domanda di protezione in sede amministrativa e giudiziaria;
profilo la cui protezione concerne l'intera rete di relazioni che il ricorrente si è costituito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (si pensi alle esperienze di carattere associativo che il richiedente abbia coltivato) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche
(si pensi ai rapporti di locazione immobiliare). In particolare, la sentenza ha precisato che il giudice di merito, nell'effettuare il giudizio comparativo, deve valutare, ai fini dell'individuazione della condizione di vulnerabilità, non solo il rischio di danni futuri – legati alle condizioni oggettive e soggettive che il migrante ritroverà nel Paese d'origine – ma anche il rischio di un danno attuale da perdita di relazioni affettive, di professionalità maturate, di osmosi culturale riuscita. Alla luce di tali considerazioni, le S.U. n.24413/2021 hanno enunciato il principio di diritto secondo cui, quando si accerti che un apprezzabile livello di integrazione sia stato raggiunto dal richiedente protezione, se il ritorno nel Paese d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione Edu,
le condizioni oggettive e soggettive del Paese di origine assumeranno una rilevanza proporzionalmente minore e deve ritenersi sussistente un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U.I., per il riconoscimento del permesso di soggiorno”. La sentenza n. 24413 del 9 settembre 2021 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite aveva statuito che “in base alla normativa del Testo Unico dell'Immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini della protezione umanitaria, è necessario effettuare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente facendo riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione di integrazione raggiunta in Italia. Questa valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Condizioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in
Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi di origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 del Testo Unico citato, per riconoscere il permesso di soggiorno”.
Applicando i principi enucleati dalla Corte di Cassazione alla fattispecie in esame, occorre innanzitutto tratteggiare la situazione in Senegal, Paese di provenienza del ricorrente,
attualizzandola.
Dai siti internet “Viaggiare sicuri” della e “ ” si apprende che le Org_1 Org_2
prossime elezioni presidenziali si terranno il 25 febbraio 2024 in un clima che potrebbe essere caratterizzato – come è già avvenuto nella scorsa estate con vittime e feriti - da scontri tra manifestanti e forze di sicurezza.
La attuale situazione politica, in prossimità delle suddette elezioni presidenziali, è connotata da una minore stabilità rispetto al passato, in quanto il duello tra attuale Presidente, e Parte_2
leader del partito di opposizione è intriso di violenze, abusi, distruzioni e Persona_1 CP_2
morti, reciprocamente rivolgendosi, le due fazioni, varie accuse, tra cui quelle di incostituzionalità
del terzo mandato di l'opposizione promette una stagione di riscatto contro il malgoverno, la Pt_2 corruzione e il parassitismo, con il sostegno soprattutto della frangia più giovane della popolazione,
esasperata anche dalla scarse prospettive di lavoro.
Il governo ha recentemente attuato il blocco della connessione internet e sospeso il segnale di alcune televisioni e sono in aumento i detenuti politici, ciò facendo assumere all'attuale situazione la connotazione quasi di un regime totalitario.
Tali eventi hanno offuscato, recentemente, l'immagine del Paese, che era stato da sempre qualificato dagli osservatori come “eccezione africana” e “vetrina di democrazia” nonché considerato modello di pluralismo etnico e religioso.
I gruppi terroristici provenienti dalla regione del Sahel stanno ampliando il loro raggio di azione in Senegal, essendo, peraltro, bene organizzati poiché in contatto con formazioni locali.
In diverse zone di frontiera vi è rischio di sequestro di persona, come, in tutto il territorio nazionale, quello di attentati.
Nelle zone di confine con Mali esiste il rischio di sequestro, meno intenso, ma da non escludere a priori, in quelle ( , al confine con la UR . Per_2 Persona_3
Nel Casamance, il “cessate il fuoco” proclamato unilateralmente dal movimento indipendentista (Movimento delle Forze Democratiche del Casamance) ha migliorato la CP_3
situazione, evoluta verso un accordo di pace stipulato dal Governo con il Movimento il 4 agosto
2022: permane, in tale contesto territoriale, qualche focolaio di instabilità, in quanto persistono alcune zone minate e i ribelli si sono ritirati in aree al confine con Guinea – Bissau e Gambia, ove abbattono alberi e sono dediti al contrabbando nonché, a volte, ad attacchi contro i civili.
In generale nel Paese si verificano casi di aggressioni a scopo di rapina, soprattutto a CP_4
e nelle regioni turistiche, nonché di reati a sfondo sessuale.
Tale il contesto aggiornato, doverosamente illustrato, del Paese di provenienza del ricorrente,
è necessario analizzare, secondo le prescrizioni contenute nell'ordinanza della Cassazione che ha cassato la sentenza di questa Corte territoriale, se l'eventuale rimpatrio del ricorrente lederebbe il nucleo minimo dei diritti fondamentali della persona, per come delineati dall'art. 8 della Convenzione
Cedu, anche in carente o scadente suo livello di integrazione socioeconomica in Italia, ipotesi,
questa, che - ha statuito la Corte di Cassazione - non esonera il giudice da tale incombente.
Quantunque avara, sul tema, in punto di allegazioni, la difesa del ricorrente ha, comunque,
documentato, in sede di precisazioni delle conclusioni nel giudizio di rinvio, con la produzione della comunicazione del Modello Unilav, di diverse buste paga e proroghe, l'esistenza, nel 2022, di un rapporto di lavoro a termine con la società con la qualifica di fattorino. Organizzazione_3
È stato altresì prodotto un attestato, dell di Siena, del conseguimento, Organizzazione_4
da parte del ricorrente, del “Livello A2 Integrazione in Italia Parlato” di apprendimento della lingua italiana.
Il ricorrente, quindi, ha provato di avere prodotto un notevole sforzo per ottenere una buona integrazione nel tessuto economico e sociale italiano.
Ciò posto, e quantunque il suddetto percorso di inserimento nel contesto del Paese di destinazione non possa dirsi, allo stato, perfettamente consolidato con un rapporto di lavoro a tempo determinato, è da ritenere, all'esito del giudizio comparativo da effettuarsi secondo il dictum della
Corte di legittimità, che il rientro del ricorrente nel Paese natio lo esporrebbe a vulnus dei diritti fondamentali della persona in quanto interromperebbe nel momento cruciale e, quindi,
vanificherebbe, l'iter di sua definitiva integrazione, costringendolo, dopo circa dieci anni, a reinserirsi in un Paese, il Senegal, sebbene non più dilaniato, nel Casamance da cui egli proviene, dal sanguinoso conflitto esistente sino all'armistizio, comunque, tuttavia, dalla descritta situazione istituzionale generale instabile e connotata da una dinamica, tra forze di governo e opposizione,
aliena dalle regole di una normale democrazia, nonché dall'economia precaria e dalle scarse prospettive occupazionali e dalla permeabilità al terrorismo del Sahel,.
Il ricorrente ha narrato, con racconto già valutato intrinsecamente credibile - poiché coerente e scevro da palesi illogicità - da questa Corte nella originaria composizione, le cui considerazioni si condividono, di non avere alcuno, parente o amico, che possa aiutarlo nel Paese natio (dal quale era fuggito nel 2013 perché il suo villaggio era stato attaccato dai ribelli del Casamance) nel quale,
quindi, egli si troverebbe ad affrontare, da solo e dopo molti anni di assenza, un percorso di reinserimento in un contesto strutturale, economico e istituzionale, molto più fragile di quello italiano,
con contestuale, improvvisa frustrazione dei progressi compiuti nel radicamento nel tessuto produttivo e relazionale italiano e della professionalità ivi costruita con il lavoro svolto: il che non può
non costituire un vulnus rilevante ai fini della protezione umanitaria.
Dalle superiori considerazioni deriva il diritto del ricorrente alla protezione umanitaria.
Nulla sulle spese. Si richiama Cass., n. 18.162/2023: “In tema di patrocinio a spese dello
Stato, poiché l'art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può
riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale, in tal caso il compenso e le spese spettanti al difensore della parte privata vittoriosa contro un'Amministrazione dello Stato vanno liquidati con istanza rivolta ex art. 83, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 al giudice del procedimento che, nel caso di giudizio di cassazione, si individua nel giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, nel giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Cagliari:
1)Accerta e dichiara il diritto di al permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, Parte_1
comma 6 del d.lgs. n. 286/1998.
2)Ordina la trasmissione della presente sentenza al Questore competente per i provvedimenti di competenza.
3) Nulla sulle spese.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio tenutasi il 15 dicembre 2023
Il Presidente Il Giudice Ausiliario Estensore
Dott. Giacomo Dominijanni
Dott.ssa Donatella Aru
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Composta dai signori
Dott.ssa Donatella Aru Presidente
Dott.ssa Emanuela Cugusi Consigliere
Dott. Giacomo Dominijanni Giudice ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 242/2021 r.g. vertente tra nato in [...] l'[...], rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1
procura in calce all'atto di riassunzione ex art. 392 c.p.c., dall'Avv. Liliana Pintus, presso il suo studio, in Sassari, in Via Cavour, 65 ha eletto domicilio, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del 13
novembre 2019;
appellante
CONTRO
Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore;
[...]
appellato
CONCLUSIONI nell'interesse dell'appellante, riassumente il giudizio ex art. 392 c.p.c.: Si chiede che la Corte
D' Appello intestata, quale Giudice del rinvio, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, alla luce delle motivazioni esposte e in ottemperanza a quanto disposto dalla
Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 4583/2021 del 16.12.2020, depositata il
19.02.2021, voglia riconoscere il permesso di soggiorno per motivi umanitari, ex art. 5,
comma 6 del D. Lgs. 286/2008. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario,
CPA e IVA come per legge;
nell'interesse dell'appellato costituito nel giudizio di riassunzione: in via pregiudiziale, dichiarare l'estinzione del processo;
nel merito, respingere l'appello proposto da controparte e le conclusioni proposte nel ricorso in riassunzione. Con vittoria di spese ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha impugnato, davanti al Tribunale di Cagliari, il provvedimento Parte_1
della di Controparte_1
Cagliari con il quale gli era stata denegata la protezione internazionale, richiesta,
gradatamente, nelle forme del riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Il Tribunale di Cagliari ha rigettato la domanda con ordinanza avverso la quale
[...]
ha proposto appello, rigettato dalla Corte di Appello di Cagliari con sentenza Parte_1
impugnata dal ricorrente con ricorso per cassazione.
La Corte di Cassazione ha respinto il primo motivo di ricorso, proposto contro il diniego della protezione sussidiaria, e accolto il secondo, relativo al rigetto della protezione umanitaria, rinviando alla Corte di Appello di Cagliari in diversa composizione, cui spetterà
altresì di provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Il giudizio è stato riassunto ai sensi dell'art. 392 c.p.c. da che ha Parte_1
ribadito la domanda di protezione umanitaria.
Si è costituito, nel giudizio riassunto, il , che ha eccepito, in via Controparte_1
preliminare, la tardività della riassunzione e, nel merito, ha sostenuto che non ricorrono i presupposti per la concessione del permesso di soggiorno ex art. 5, comma 6 del d.lgs. n.
286/1998.
Sulle conclusioni sopra trascritte la causa è stata trattenuta in decisione nella udienza del 16 settembre 2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere rigettata l'eccezione di estinzione del giudizio di rinvio per tardiva riassunzione in quanto, anche a voler ritenere che esso doveva essere introdotto non con atto di citazione ma con ricorso, l'atto introduttivo è stato depositato in cancelleria il 19 maggio 2021 nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza. Si richiama Cass., n. 21255/2010.
Nel merito, l'appello è fondato, relativamente alla invocata protezione umanitaria.
La Corte di legittimità ha recentemente affermato quanto segue (Ord. n. 13654/2023) : “Le
Sezioni Unite di questa Corte, nella predetta sentenza (24413/2021, ndr), hanno evidenziato che il focus della valutazione comparativa tra la condizione del richiedente protezione nel Paese di accoglienza e quello di origine va centrato sul rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo, quali definiti nella Carte sovranazionali e nella Costituzione italiana, venendo, in primo luogo, in rilievo il disposto dell'art. 8 CEDU, che è centrale per valutare il profilo di vulnerabilità legato alla comparazione tra il contesto economico, lavorativo, relazionale che il ricorrente troverebbe rientrando nel Paese di origine e la condizione di integrazione dal medesimo raggiunta in Italia nel tempo necessario al compimento dell'esame della sua domanda di protezione in sede amministrativa e giudiziaria;
profilo la cui protezione concerne l'intera rete di relazioni che il ricorrente si è costituito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (si pensi alle esperienze di carattere associativo che il richiedente abbia coltivato) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche
(si pensi ai rapporti di locazione immobiliare). In particolare, la sentenza ha precisato che il giudice di merito, nell'effettuare il giudizio comparativo, deve valutare, ai fini dell'individuazione della condizione di vulnerabilità, non solo il rischio di danni futuri – legati alle condizioni oggettive e soggettive che il migrante ritroverà nel Paese d'origine – ma anche il rischio di un danno attuale da perdita di relazioni affettive, di professionalità maturate, di osmosi culturale riuscita. Alla luce di tali considerazioni, le S.U. n.24413/2021 hanno enunciato il principio di diritto secondo cui, quando si accerti che un apprezzabile livello di integrazione sia stato raggiunto dal richiedente protezione, se il ritorno nel Paese d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione Edu,
le condizioni oggettive e soggettive del Paese di origine assumeranno una rilevanza proporzionalmente minore e deve ritenersi sussistente un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U.I., per il riconoscimento del permesso di soggiorno”. La sentenza n. 24413 del 9 settembre 2021 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite aveva statuito che “in base alla normativa del Testo Unico dell'Immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini della protezione umanitaria, è necessario effettuare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente facendo riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione di integrazione raggiunta in Italia. Questa valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Condizioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in
Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi di origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 del Testo Unico citato, per riconoscere il permesso di soggiorno”.
Applicando i principi enucleati dalla Corte di Cassazione alla fattispecie in esame, occorre innanzitutto tratteggiare la situazione in Senegal, Paese di provenienza del ricorrente,
attualizzandola.
Dai siti internet “Viaggiare sicuri” della e “ ” si apprende che le Org_1 Org_2
prossime elezioni presidenziali si terranno il 25 febbraio 2024 in un clima che potrebbe essere caratterizzato – come è già avvenuto nella scorsa estate con vittime e feriti - da scontri tra manifestanti e forze di sicurezza.
La attuale situazione politica, in prossimità delle suddette elezioni presidenziali, è connotata da una minore stabilità rispetto al passato, in quanto il duello tra attuale Presidente, e Parte_2
leader del partito di opposizione è intriso di violenze, abusi, distruzioni e Persona_1 CP_2
morti, reciprocamente rivolgendosi, le due fazioni, varie accuse, tra cui quelle di incostituzionalità
del terzo mandato di l'opposizione promette una stagione di riscatto contro il malgoverno, la Pt_2 corruzione e il parassitismo, con il sostegno soprattutto della frangia più giovane della popolazione,
esasperata anche dalla scarse prospettive di lavoro.
Il governo ha recentemente attuato il blocco della connessione internet e sospeso il segnale di alcune televisioni e sono in aumento i detenuti politici, ciò facendo assumere all'attuale situazione la connotazione quasi di un regime totalitario.
Tali eventi hanno offuscato, recentemente, l'immagine del Paese, che era stato da sempre qualificato dagli osservatori come “eccezione africana” e “vetrina di democrazia” nonché considerato modello di pluralismo etnico e religioso.
I gruppi terroristici provenienti dalla regione del Sahel stanno ampliando il loro raggio di azione in Senegal, essendo, peraltro, bene organizzati poiché in contatto con formazioni locali.
In diverse zone di frontiera vi è rischio di sequestro di persona, come, in tutto il territorio nazionale, quello di attentati.
Nelle zone di confine con Mali esiste il rischio di sequestro, meno intenso, ma da non escludere a priori, in quelle ( , al confine con la UR . Per_2 Persona_3
Nel Casamance, il “cessate il fuoco” proclamato unilateralmente dal movimento indipendentista (Movimento delle Forze Democratiche del Casamance) ha migliorato la CP_3
situazione, evoluta verso un accordo di pace stipulato dal Governo con il Movimento il 4 agosto
2022: permane, in tale contesto territoriale, qualche focolaio di instabilità, in quanto persistono alcune zone minate e i ribelli si sono ritirati in aree al confine con Guinea – Bissau e Gambia, ove abbattono alberi e sono dediti al contrabbando nonché, a volte, ad attacchi contro i civili.
In generale nel Paese si verificano casi di aggressioni a scopo di rapina, soprattutto a CP_4
e nelle regioni turistiche, nonché di reati a sfondo sessuale.
Tale il contesto aggiornato, doverosamente illustrato, del Paese di provenienza del ricorrente,
è necessario analizzare, secondo le prescrizioni contenute nell'ordinanza della Cassazione che ha cassato la sentenza di questa Corte territoriale, se l'eventuale rimpatrio del ricorrente lederebbe il nucleo minimo dei diritti fondamentali della persona, per come delineati dall'art. 8 della Convenzione
Cedu, anche in carente o scadente suo livello di integrazione socioeconomica in Italia, ipotesi,
questa, che - ha statuito la Corte di Cassazione - non esonera il giudice da tale incombente.
Quantunque avara, sul tema, in punto di allegazioni, la difesa del ricorrente ha, comunque,
documentato, in sede di precisazioni delle conclusioni nel giudizio di rinvio, con la produzione della comunicazione del Modello Unilav, di diverse buste paga e proroghe, l'esistenza, nel 2022, di un rapporto di lavoro a termine con la società con la qualifica di fattorino. Organizzazione_3
È stato altresì prodotto un attestato, dell di Siena, del conseguimento, Organizzazione_4
da parte del ricorrente, del “Livello A2 Integrazione in Italia Parlato” di apprendimento della lingua italiana.
Il ricorrente, quindi, ha provato di avere prodotto un notevole sforzo per ottenere una buona integrazione nel tessuto economico e sociale italiano.
Ciò posto, e quantunque il suddetto percorso di inserimento nel contesto del Paese di destinazione non possa dirsi, allo stato, perfettamente consolidato con un rapporto di lavoro a tempo determinato, è da ritenere, all'esito del giudizio comparativo da effettuarsi secondo il dictum della
Corte di legittimità, che il rientro del ricorrente nel Paese natio lo esporrebbe a vulnus dei diritti fondamentali della persona in quanto interromperebbe nel momento cruciale e, quindi,
vanificherebbe, l'iter di sua definitiva integrazione, costringendolo, dopo circa dieci anni, a reinserirsi in un Paese, il Senegal, sebbene non più dilaniato, nel Casamance da cui egli proviene, dal sanguinoso conflitto esistente sino all'armistizio, comunque, tuttavia, dalla descritta situazione istituzionale generale instabile e connotata da una dinamica, tra forze di governo e opposizione,
aliena dalle regole di una normale democrazia, nonché dall'economia precaria e dalle scarse prospettive occupazionali e dalla permeabilità al terrorismo del Sahel,.
Il ricorrente ha narrato, con racconto già valutato intrinsecamente credibile - poiché coerente e scevro da palesi illogicità - da questa Corte nella originaria composizione, le cui considerazioni si condividono, di non avere alcuno, parente o amico, che possa aiutarlo nel Paese natio (dal quale era fuggito nel 2013 perché il suo villaggio era stato attaccato dai ribelli del Casamance) nel quale,
quindi, egli si troverebbe ad affrontare, da solo e dopo molti anni di assenza, un percorso di reinserimento in un contesto strutturale, economico e istituzionale, molto più fragile di quello italiano,
con contestuale, improvvisa frustrazione dei progressi compiuti nel radicamento nel tessuto produttivo e relazionale italiano e della professionalità ivi costruita con il lavoro svolto: il che non può
non costituire un vulnus rilevante ai fini della protezione umanitaria.
Dalle superiori considerazioni deriva il diritto del ricorrente alla protezione umanitaria.
Nulla sulle spese. Si richiama Cass., n. 18.162/2023: “In tema di patrocinio a spese dello
Stato, poiché l'art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può
riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale, in tal caso il compenso e le spese spettanti al difensore della parte privata vittoriosa contro un'Amministrazione dello Stato vanno liquidati con istanza rivolta ex art. 83, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 al giudice del procedimento che, nel caso di giudizio di cassazione, si individua nel giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, nel giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Cagliari:
1)Accerta e dichiara il diritto di al permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, Parte_1
comma 6 del d.lgs. n. 286/1998.
2)Ordina la trasmissione della presente sentenza al Questore competente per i provvedimenti di competenza.
3) Nulla sulle spese.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio tenutasi il 15 dicembre 2023
Il Presidente Il Giudice Ausiliario Estensore
Dott. Giacomo Dominijanni
Dott.ssa Donatella Aru