Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/04/2025, n. 1582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1582 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6958 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e dife- Parte_1 sa per mandato in atti dall'Avv. Sbrizzi Laura;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...] il [...], rappre- CP_1 sentato e difeso per mandato in atti dall'Avv. Li Vigni Gaetana;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 9/12/2024 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.-.
Conclusioni del P.M.: “nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il
1
il 16.04.2015 a Capaci (PA), unione dalla quale sono nati i fi- CP_1 gli: , il 28.07.2010, , nato il [...] e Persona_1 Per_2 Per_3
, il 4.12.2015, ha chiesto di pronunciare la separazione personale
[...] dei coniugi, disponendo l'affidamento condiviso dei figli minori con domici- liazione prevalente presso l'abitazione materna e prevedendo un calenda- rio di incontri con il padre da concordare con un preavviso di almeno 15 giorni, tenuto conto delle esigenze scolastiche dei minori e del fatto che il resistente risiede stabilmente in Belgio.
Quanto alle richieste economiche, ha chiesto di porre a carico del marito l'obbligo di versare la complessiva somma di euro 1600,00 mensili, di cui
400,00 euro per il suo mantenimento personale e 1200,00 euro quale so- stentamento per la prole (euro 400,00 ciascuno), oltre al pagamento nella misura del 80% delle spese straordinarie.
2. Costituitosi in giudizio con memoria depositata il 13/02/2023, CP_1
, ha offerto una diversa ricostruzione dei fatti, infatti, pur avendo ade-
[...] rito alle domande con le quali è stato chiesto pronunciarsi la separazione personale, nonché l'affidamento condiviso dei figli minori, ha contestato le richieste economiche formulate dalla controparte con riferimento al quan- tum, precisando di non poter corrispondere un assegno superiore ad euro
300,00 mensili, esclusivamente a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie.
3. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione all'udienza presi- denziale del 21/02/2023, il Presidente, con ordinanza del 13/03/2023 ri- metteva le parti davanti al Giudice Istruttore previa adozione dei seguenti provvedimenti urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole:
“autorizza i coniugi a continuare a vivere separatamente;
dispone che la Cancelleria comunichi la presente ordinanza all'Ufficio dello
Stato Civile del Comune di Capaci, ai sensi dell'art. 191 cod. civ., secondo comma (atto di matrimonio n.3, parte I, anno 2015); dispone che i figli minori , nato il [...], , na- Persona_1 Per_2 ta il 27 aprile 2014, e , nata il [...], siano affidati Persona_3 congiuntamente a entrambi i genitori, con domicilio presso la madre, con facol-
- 2 - tà per il padre di incontrarli e tenerli con sé secondo i tempi e con le modalità da concordarsi preventivamente fra i genitori con un preavviso di almeno quindici giorni, rispettandone le esigenze scolastiche e seguendo in ogni caso le indicazioni che, in caso di mancanza di accordo, verranno date dal servizio sociale del comune di RD;
autorizza la madre ad assumere le decisioni relative all'ordinaria ammini- strazione, anche senza il consenso del marito;
pone a carico di l'obbligo di versare a entro CP_1 Parte_1 il giorno 5 di ogni mese la complessiva somma di € 700,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli, somma da rivalutare annualmente secon- do gli indici Istat;
dispone che l'assegno unico per i figli sia percepito per intero dalla madre
; Parte_1 dichiara ciascuno dei genitori tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per la prole nell'accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribuna- le con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019;”
Per il prosieguo il giudizio è stato istruito mediante acquisizione della do- cumentazione prodotta dalle parti, essendo state ritenute irrilevanti ai fini del decidere le prove articolate dalle parti (cfr. ordinanza del 18/04/2024).
Infine, all'udienza del 9/12/2024 - celebrata con modalità cartolare si sensi dell'art. 127 ter c.p.c.- la causa è stata posta in decisione, con asse- gnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Sulla domanda di separazione
Occorre in primo luogo dare atto che in data 31/10/2023 è stata emessa la sentenza non definitiva n. 4871/2023, con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Restano, dunque, da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
5. Provvedimenti nell'interesse della prole
Ciò posto, venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, va rilevato che dalla coppia sono nati tre figli, , e , Persona_1 Per_2 Persona_3 che oggi hanno rispettivamente 14, 10 e 9 anni.
- 3 - La parte ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso l'abitazione mater- na;
ha, infatti, narrato che dopo aver vissuto per circa due anni in Belgio, era rientrata con i tre figli nel 2019 in Italia e si erano stabiliti definitivamen- te a RD, in provincia di Pordenone.
ha aderito alla domanda formulata dalla ricorrente, anche in CP_1 considerazione del fatto che lo stesso lavora e vive stabilmente in Belgio.
Nel caso di specie, non si ravvisano ragioni per discostarsi dal modello le- gale dell'affidamento condiviso, oggetto di domanda da parte ricorrente e a cui parte resistente ha peraltro da subito aderito, con previsione del domici- lio prevalente presso l'abitazione materna, in conformità alla situazione di fatto già da tempo consolidata.
Va, inoltre, confermata, in considerazione della considerevole distanza fra il luogo ove vive e svolge attività lavorativa il padre (in Belgio) e quello dei figli
(in provincia di Pordenone), la facoltà per il genitore collocatario di esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria am- ministrazione riguardanti i minori, onde scongiurare in radice il rischio di paralisi o ritardo nella adozione delle decisioni sul punto.
6. Regime di visita
In ordine al regime di visita per il genitore non collocatario, tenuto conto della lontananza geografica del resistente, residente per motivi di lavoro in
Belgio, vanno confermate le statuizioni adottate in via provvisoria con ordi- nanza del 13/03/2023 e va, dunque, previsto che il padre possa incontrare e tenere con sé i figli secondo i tempi e con le modalità che saranno concordate preventivamente con la ricorrente con un preavviso di almeno Parte_1 quindici giorni, rispettando le esigenze scolastiche dei figli e seguendo in ogni caso le indicazioni che, in caso di mancanza di accordo, verranno date dal Servizio Sociale del Comune di RD.
Deve, inoltre, ribadirsi che detto regime di incontri deve considerarsi libe- ramente modificabile dalle parti in senso ampliativo e rappresenta un mini- mo inderogabile per il genitore non convivente, compatibilmente con gli im- pegni scolastici della prole.
7. Provvedimenti di carattere economico
- 4 - Devono ora essere esaminate le domande di contenuto economico, atti- nenti la richiesta di corresponsione di un assegno mensile pari a 750,00 eu- ro mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli della coppia, do- vendosi intendere rinunciata l'ulteriore domanda di riconoscimento di un as- segno per il suo mantenimento personale, originariamente formulata nel ri- corso introduttivo e non riproposta nelle note scritte di precisazione delle conclusioni.
Dal canto suo, il resistente ha chiesto di essere onerato del pagamento di un contributo per i figli , , e non supe- Persona_1 Per_2 Persona_3 riore a 500,00 euro mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese straordi- narie.
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli, in- vece, si deve osservare brevemente che, a seguito della separazione per- sonale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e ma- teriale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le ne- cessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla ca- pacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che impli- ca una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cas- sazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei geni-tori sia tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da de-
- 5 - terminare considerando i parametri espressamente in-dicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale assegno deve tenere in considerazione le attuali esi- genze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le ri- sorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritenere che, per realizzare le finalità perequative cui è de-stinato l'istituto dell'assegno di mantenimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo fami- liare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle ri- sorse economiche che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva mi- sura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con riferimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimento dei genito- ri, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della con- creta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consento- no, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previ- sione di un assegno di mantenimento, nonché la misura di tale assegno, cal- colata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta ripartizione dei compiti di accudimento.
- 6 - 7.1 Facendo applicazione degli illustrati principi alla vicenda in esame, si osserva che all'udienza del 21/02/2023 la ricorrente ha dichiarato di essersi trasferita a RD (PN) nel 2019, di lavorare alle dipendenze della coope- rativa “Itaca” e di percepire una retribuzione pari a circa 670,00 euro mensili
(si vedano verbale d'ud. citato;
contratto di lavoro – all.6 alle note depositate il 17/02/2023).
Dalla documentazione versata in atti si evince che ha perce- Parte_1 pito nel 2021 un reddito di 10.534,88 euro e nel 2023 di 10.196,39 euro (cfr.
C.U. 2022 posta a corredo del ricorso introduttivo e C.U. 2024 allegata alle note depositate il 10/10/2024).
Ha, poi, soggiunto di aver percepito dal 2019 sussidi economici dal Co- mune di RD e di aver ricevuto complessivamente euro 4543,65 quali
“contributi economici finalizzati a sostenere le spese per i tre figli minori, in particolare per le attività sportive e il costo della mensa scolastica” (cfr. all.
n. 1 alle note depositate il 29.12.2023).
Il nucleo familiare ha, inoltre, beneficiato del supporto della di CP_2
RD, usufruendo del Banco Alimentare, dell'attività di doposcuola per i figli della coppia e del Grest estivo, nonché della donazione di alcuni capi d'abbigliamento (vedasi all. 2 alle note depositate il 29.12.2023 – comunica- zione ). CP_2
Orbene, dall'analisi degli estratti conto offerti in comunicazione risulta che percepisce una retribuzione mensile dalla Cooperativa “ITACA” Parte_1 per un importo che varia tra 700,00 e 1100,00 euro mensili (retribuzione agosto 2024: 796.93,00 euro; luglio 2024: 1.130,81 euro; giugno 2024:
1.119,52 euro; maggio 2024: 1009,76 euro; aprile 2024: 887,11 euro; marzo
2024: 789,55 euro; febbraio 2024: 758,16 euro; gennaio 2024: 834,48 euro; si vedano estratti conto UniCredit depositato il 10/10/2024).
La ricorrente ha, inoltre, precisato di percepire interamente l'assegno uni- co universale per i figli erogato dall' , pari a 695,00 euro mensili (si ve- CP_3 dano estratti conto Poste italiane, depositati il 10/10/2024).
Quanto alla sua condizione personale, la sig.ra ha dedotto di vive- Pt_1 re insieme ai tre figli in un appartamento condotto in locazione per un cano- ne di euro 433,00 (anche se dal contratto di locazione allegato al ricorso in-
- 7 - troduttivo risulta che il canone ammonta ad euro 300 mensili) e di occuparsi in via esclusiva di tutte le esigenze dei tre figli della coppia, tenuto conto del- la lontananza geografica del padre e del disinteresse mostrato dal resistente verso la prole.
7.2 Dal canto suo ha riferito di vivere in Belgio, ove ha lavo- CP_1 rato inizialmente come saldatore, di essere titolare di un'impresa individuale che si occupa di attività di montaggio, con un reddito mensile di circa
1250,00 euro con il quale deve far fronte al pagamento di un canone di loca- zione pari a 600,00 euro mensili (vedasi all. 1 – visura ordinaria dell'impresa).
Ha, poi, dichiarato di dover provvedere anche al sostentamento della pri- mogenita, nata da una precedente relazione, che vive in Ghana e alla quale versa l'importo mensile di euro 150,00 mensili.
Dall'esame della documentazione reddituale versata in atti emerge che ha dichiarato nel 2020 un reddito annuo di 13.674,00, nel 2021 di 13.566,00 euro, nel 2022 di euro 8769,00 e nel 2023 di euro 8514,00 (si vedano dichia- razioni dei redditi allegate alle note depositate l'8/12/2024).
Si tratta, invero, dei redditi relativi all'impresa individuale della quale è ti- tolare il resistente, con sede legale a Capaci, mentre nulla ha documentato egli rispetto ai redditi prodotti in Belgio, né, comunque, rispetto agli oneri abitativi che sostiene, dal momento che è stato versato agli atti un contratto di locazione in lingua tedesca, sprovvisto della traduzione giurata in italiano.
Non può, del resto, mancarsi di evidenziare che ha pure ot- CP_1 temperato solo in parte all'ordinanza del Giudice Istruttore del 18.4.2024, poiché, a differenza della ricorrente, ha omesso di depositare sia la docu- mentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mo- bili registrati, nonché di quote sociali, che gli estratti conto dei rapporti ban- cari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.
7.3 Orbene, nella vicenda in disamina, pur dovendosi certamente tener conto dell'incremento delle esigenze economiche dei figli minori - notoria- mente legato alla loro crescita- e della permanenza pressocché esclusiva de- gli stessi presso l'abitazione materna a RD (PN), dal momento che il padre solo di rado vede i figli- egli ha difatti ammesso, in occasione
- 8 - dell'udienza presidenziale, di essersi recato a Pordenone dal 2019 solamente quattro volte- nondimeno non può, nel contempo, tralasciarsi di considerare, nella determinazione del quantum dovuto dal , che la madre percepi- CP_1 sce per intero l'assegno unico universale per i figli a carico erogato dall' CP_3 pari a circa 700,00 euro mensili.
Pertanto, alla stregua delle suddette considerazioni, sulla scorta dei dati acquisiti e delle rispettive condizioni economiche delle parti, appare equo de- terminare la misura del contributo al mantenimento dei figli , Persona_1
, e , dovuto dal resistente in favore della sig.ra Per_2 Persona_3 Pt_1 in complessivi euro 600,00 mensili (euro 200 per ognuno dei figli), da
[...] versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale se- condo gli indici ISTAT F.O.I.
La decorrenza delle superiori statuizioni economiche va individuata nel mese successivo alla pubblicazione della presente decisione, essendo la pre- sente pronunzia fondata su emergenze probatorie acquisite in corso di cau- sa.
Il medesimo va obbligato, altresì, a contribuire al 50% delle spese c.d. straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie firmato da questo Tribunale
e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Palermo in data 2 luglio 2019. Pers 7.4 Va, altresì, attribuito in aggiunta all'assegno di mantenimento ad quah per intero l'assegno unico universale per i figli a carico erogato Pt_1 dall' quale genitore presso cui sono collocati i figli minori e che, dunque, CP_3 provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di questi ultimi, come pure previsto con Circolare dell' n. 23/22 (si veda, sul punto, di recente, CP_3
Cass. n. 4672 del 22/02/2025, che ha precisato che l'attribuzione della somma al genitore collocatario avviene di fatto nell'ambito di un mandato ex lege, seppure tacito, riguardante l'utilizzo dell'intera somma nell'esclusivo in- teresse della prole).
Nel caso in esame è, infatti, pacifico che tiene con sé i figli CP_1 soltanto nel mese di agosto.
8. Spese del giudizio
In considerazione, infine, del complessivo esito del giudizio, in assenza di
- 9 - addebito della separazione, si ritengono sussistere fondati motivi per dispor- re l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, udito il Pubblico Ministero, definitiva- mente pronunciando nel contraddittorio delle parti così provvede:
1) richiama la sentenza non definitiva n. 4871/2023, con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
IN (Ghana), il 18/11/1981, e , nato a [...] CP_1
d'Avorio) il 06/05/1979;
2) dispone l'affidamento condiviso dei figli minori della coppia _1
, nato il 28.07.2010, , il [...] e , il
[...] Per_2 Persona_3
04.12.2015, ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso l'abitazione materna e con regime di visita determinato di comune accordo da entrambi i genitori ed, in caso di permanente disaccordo e fatti salvi, pertanto, diversi accordi liberamente stretti dalle medesime, dispone che il genitore non convivente abbia facoltà di incontrare e di tenere con sé i figli minori secondo le modalità indicate in parte motiva;
3) autorizza la ricorrente ai sensi del terzo comma dell'art. Parte_1
337 ter cod. civ., ad assumere le decisioni relative all'ordinaria ammini- strazione per la prole senza il consenso del marito;
4) dichiara rinunciata la domanda con la quale nel ricorso introduttivo ha chiesto di porre a carico del coniuge un assegno per il Parte_1 suo mantenimento personale;
5) pone a carico di , a far data dal mese successivo alla pub- CP_1 blicazione della presente sentenza e fermo restando quanto già stabilito per il periodo antecedente con l'ordinanza presidenziale, l'obbligo di corrispondere in favore di la complessiva somma di euro Parte_1
600,00 mensili (euro 200 per ognuno dei figli), a titolo di contributo al mantenimento dei figli della coppia, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.;
6) dichiara tenuto al pagamento del 50% delle spese straor- CP_1 dinarie da sostenere in favore dei figli, nella accezione e secondo le mo- dalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie approvato in da-
- 10 - ta 2 luglio 2019;
7) dispone che l' eroghi per intero ad l'assegno unico CP_3 Parte_1 universale per i figli a carico ai sensi dell'art. 6 co.4 d.lgs. 230/2021, quale del genitore presso cui sono collocate i figli minori;
8) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribu- nale di Palermo, il 26/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.
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