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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/03/2025, n. 4282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4282 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15600/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
- – in proprio e quale titolare Parte_1 C.F._1 dell'omonima azienda agricola con sede in Gottolengo, Via Cascina Baldone n. 7, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Giulio Cesare n. 51/a, e rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele PROIETTI DANIELE del foro di Roma come da procura in atti.
Attore
CONTRO
- - in Controparte_1 P.IVA_1 persona del l.r. p.t. con sede in Roma, Via Palestro n. 81
Convenuta contumace.
oggetto: richiesta corresponsione del diritto all'aiuto di cui all'articolo 4 comma 6 e comma
7 di cui al D.M. MIPAAF n. 9021200 del 23.07.2020.
conclusioni: “Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, reietta ogni contraria istanza e deduzione: - accertare e dichiarare l'inadempimento di relativo al parziale pagamento dell'aiuto CP_1 richiesto ed al mancato recepimento dell'istanza di riesame presentata dall'attore ai sensi delle Istruzioni Operative n. 101/2021 e, per l'effetto, condannare l'Ente, in persona CP_1
pagina1 di 4 del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento del saldo dell'aiuto indicato in premessa, ai sensi del D.M. n. 9021200/2020 e sue succ. mod. ed integrazioni, per l'importo complessivo di € 15.724,40 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
con vittoria di onorari, spese e competenze di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e
52 della L. n. 69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Con atto di citazione del 01.03.2023 ritualmente notificato, , nella Parte_1 qualità di titolare dell'omonima impresa agricola zoootecnica, ha convenuto in giudizio l' e premesso di aver inoltrato Controparte_1 debitamente domanda per la corresponsione dell'aiuto di stato riconosciuto alle aziende per far fronte all'emergenza pandemica meglio individuato in oggetto, lamentando l'inadempimento parziale ed ingiustificato dell' ha formulato le conclusioni in CP_1 epigrafe.
Ha precisato che la propria Azienda Agricola (P.Iva ubicata in agro del P.IVA_2
Comune di Gottolengo) è impresa mista la cui attività afferisce alle coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali, svolta anche in qualità di soccidario in virtù del contratto agrario di soccida all'uopo stipulato con l'Azienda soccidante “Zoogamma
S.p.A.”, con UU UU2 . P.IVA_3
L'azienda era risultata ammessa a ricevere i benefici e gli aiuti previsti dalle norme comunitarie in materia di Politica Agricola Comune (P.A.C.) ed aiuti di Stato , concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale autorizzati dalla
Commissione Europea.
Tra questi, v'era l'aiuto di cui all'articolo 4 comma 6 del Decreto MIPAAF 9021200 che su legittimazione della Commissione nell'ambito del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia afflitta dalla pandemia, ha riconosiuto concedibile alle imprese agricole di allevamento di vitelli da carne, un aiuto fino all'importo di € 110,00 per ogni capo di età inferiore ad otto mesi, nato ed allevato in Italia
(giusta registrazione in BDN del Ministero della Salute) ove macellato nel periodo compreso tra il 01.03.2020 ed il 30.06.2020. ( si consideri che l'importo è stato successivamente aumentato, dal D.L. n. 4/2022 convertito con L. n. 25/2022, sino a 165,52 euro per ogni capo abbattuto).
Con la presentazione della domanda di pagamento n. 00060 427879 del 25 ottobre
2020 trasmessa ad dal in data 26/10/2020 ricevuta da CP_1 Controparte_2 CP_1
pagina2 di 4 in pari data ed acquisita con il numero di protocollo .ADU.2020.13 24909 l'azienda CP_1 chiedeva l'aiuto per complessivi 590 vitelli macellati dal 01.03.2020 al 30.06.2020
(individuati con codice 0800BS055). Nella stessa domanda si precisava la presenza dell'autorizzazione del soccidante alla presentazione della Controparte_3 domanda di aiuto per la filiera del vitello a carne bianca. Il pagamento dell'aiuto, in ragione di quanto previsto, sarebbe stato effettuato integralmente a favore del soccidario.
Ha lamentato che non avesse fornito riscontro al numero di capi ammessi al CP_1 contributo, quantificato nella domanda precompilata di aiuto in complessivi n. 491 vitelli, di età inferiore agli otto mesi.
Ritenendo il conteggio dei vitelli sottostimato per quanto emergente dalla Contr consultazione della stessa ne conseguiva la diminuzione del premio erogato, quantificato, secondo le evidenze contabili di , nella misura di € 81.270,32, a fronte CP_1 di un premio atteso di € 97.656,80, con richiesta di pagamento del saldo invece da corrispondere, pari ad € 16.386,48 (conclusioni in citazione) e di cui chiedeva il pagamento.
Formulate in tal modo le conclusioni, rimanendo contumace nonostante la CP_1 rituale notifica dell'atto introduttivo, con ordinanza del 11.10.2023 veniva disposta una consulenza tecnica di ufficio e veniva nominato allo scopo il c.t.u. dr. agronomo
[...]
, affinché, esaminati gli atti, ed effettuati i più opportuni accertamenti, Per_1 confermasse o meno la mancata corresponsione del diritto all'aiuto nei termini rappresentati dalla parte attrice.
Depositata la relazione di consulenza tecnica la causa è stata rinviata per le conclusioni e trattenuta a sentenza.
Dato atto di quanto premesso la domanda proposta dalla parte attrice è fondata e dev'esser accolta.
Il consulente tecnico dr. , previo richiamo alla normativa ed alla qualifica Per_1 dell'impresa agricola di , ha effettuato l'accertamento previa ricognizione Parte_1 preliminare di tutti gli animali che presentavano le caratteristiche richieste per accedere al beneficio dell'aiuto di stato, come risultanti dall'interrogazione del database della BDN dell'anagrafe zootecnica di Teramo e poi tramite il riscontro e controllo del registro di stalla per il codice di stalla 080 BS 055.
Sono state redatte delle tabelle riassuntive riportando per la domanda di aiuto dall'azienda zootecnica ( domanda di pagamento n. 00060427879), e per il singolo capo bovino, ( incluso nel registro di stalla aziendale e regolarmente iscritto) i dati anagrafici salienti (razza, sesso, data di nascita, data di ingresso in stalla) l'epoca e l'età della macellazione, conseguendone – in automatico – l'eleggibilità o meno dell'animale all'aiuto richiesto ed il calcolo eseguito per la definizione del premio totale. Il raffronto tra la griglia in tal modo costruita, la domanda proposta, ed i termini di riconoscimento di cui al DM citato, ha consentito al consulente tecnico di confermare, in buona sostanza (sono state pagina3 di 4 rinvenute lievi discrasie in relazione a singoli capi) la fondatezza della pretesa vantata dalla parte attrice, quantificando il consulente in € 96.994,72 l'ammontare totale dell'aiuto di Stato dovuto da all' ( (pari a € 165,52 x 95 capi) CP_1 Parte_2 attestando, invece, in complessivi 81.270,32 euro l'aiuto di Stato effettivamente erogato da in favore dell' , nella qualità di soccidaria della CP_1 Parte_2
Controparte_3
La relazione è chiara, comprensibile e ben motivata e non vi sono ragioni di individuare errori o vizi di ordine logico. La contumacia di parte convenuta non consente di dare adito a diverse valutazioni, e nei termini riferiti la domanda va accolta: va CP_1 condannata al pagamento in favore di parte attrice, del saldo residuo della somma dovuta pari ad € 15.724,40 oltre interessi come in dispositivo sino all'effettivo soddisfo. Le spese processuali seguono la soccombenza e le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono a carico di parte convenuta
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella persona del G.U. dr. Claudio Patruno, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. di R.G. 15600/2023 nella contumacia di : CP_1
a) Accoglie la domanda proposta da , in proprio e nella qualità di titolare Parte_1 dell'omonima azienda, e condanna al pagamento, in favore di parte attrice, CP_1 della somma di € 15.724,40, oltre interessi nella misura legale dal 13.02.2022 sino alla proposizione della domanda, nonché interessi ex art 1284 comma IV c.c. dal
03.05.2023 sino all'effettivo soddisfo.
b) Visti gli artt. 91 e 93 c.p.c. condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte attrice che quantifica nella misura di € 7.052,00, oltre rimborso forfettario spese generali, nonché IVA e Cp.A. che distrae in favore dell'avvocato Daniele Proietti, qualificatosi antistatario. Le spese di consulenza tecnica, per come liquidate al c.t.u. Dr. si pongono Persona_1 definitivamente a carico di parte convenuta.
Roma lì 20/03/2025.
Il GIUDICE Dr Claudio Patruno
firmato digitalmente.
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
- – in proprio e quale titolare Parte_1 C.F._1 dell'omonima azienda agricola con sede in Gottolengo, Via Cascina Baldone n. 7, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Giulio Cesare n. 51/a, e rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele PROIETTI DANIELE del foro di Roma come da procura in atti.
Attore
CONTRO
- - in Controparte_1 P.IVA_1 persona del l.r. p.t. con sede in Roma, Via Palestro n. 81
Convenuta contumace.
oggetto: richiesta corresponsione del diritto all'aiuto di cui all'articolo 4 comma 6 e comma
7 di cui al D.M. MIPAAF n. 9021200 del 23.07.2020.
conclusioni: “Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, reietta ogni contraria istanza e deduzione: - accertare e dichiarare l'inadempimento di relativo al parziale pagamento dell'aiuto CP_1 richiesto ed al mancato recepimento dell'istanza di riesame presentata dall'attore ai sensi delle Istruzioni Operative n. 101/2021 e, per l'effetto, condannare l'Ente, in persona CP_1
pagina1 di 4 del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento del saldo dell'aiuto indicato in premessa, ai sensi del D.M. n. 9021200/2020 e sue succ. mod. ed integrazioni, per l'importo complessivo di € 15.724,40 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
con vittoria di onorari, spese e competenze di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e
52 della L. n. 69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Con atto di citazione del 01.03.2023 ritualmente notificato, , nella Parte_1 qualità di titolare dell'omonima impresa agricola zoootecnica, ha convenuto in giudizio l' e premesso di aver inoltrato Controparte_1 debitamente domanda per la corresponsione dell'aiuto di stato riconosciuto alle aziende per far fronte all'emergenza pandemica meglio individuato in oggetto, lamentando l'inadempimento parziale ed ingiustificato dell' ha formulato le conclusioni in CP_1 epigrafe.
Ha precisato che la propria Azienda Agricola (P.Iva ubicata in agro del P.IVA_2
Comune di Gottolengo) è impresa mista la cui attività afferisce alle coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali, svolta anche in qualità di soccidario in virtù del contratto agrario di soccida all'uopo stipulato con l'Azienda soccidante “Zoogamma
S.p.A.”, con UU UU2 . P.IVA_3
L'azienda era risultata ammessa a ricevere i benefici e gli aiuti previsti dalle norme comunitarie in materia di Politica Agricola Comune (P.A.C.) ed aiuti di Stato , concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale autorizzati dalla
Commissione Europea.
Tra questi, v'era l'aiuto di cui all'articolo 4 comma 6 del Decreto MIPAAF 9021200 che su legittimazione della Commissione nell'ambito del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia afflitta dalla pandemia, ha riconosiuto concedibile alle imprese agricole di allevamento di vitelli da carne, un aiuto fino all'importo di € 110,00 per ogni capo di età inferiore ad otto mesi, nato ed allevato in Italia
(giusta registrazione in BDN del Ministero della Salute) ove macellato nel periodo compreso tra il 01.03.2020 ed il 30.06.2020. ( si consideri che l'importo è stato successivamente aumentato, dal D.L. n. 4/2022 convertito con L. n. 25/2022, sino a 165,52 euro per ogni capo abbattuto).
Con la presentazione della domanda di pagamento n. 00060 427879 del 25 ottobre
2020 trasmessa ad dal in data 26/10/2020 ricevuta da CP_1 Controparte_2 CP_1
pagina2 di 4 in pari data ed acquisita con il numero di protocollo .ADU.2020.13 24909 l'azienda CP_1 chiedeva l'aiuto per complessivi 590 vitelli macellati dal 01.03.2020 al 30.06.2020
(individuati con codice 0800BS055). Nella stessa domanda si precisava la presenza dell'autorizzazione del soccidante alla presentazione della Controparte_3 domanda di aiuto per la filiera del vitello a carne bianca. Il pagamento dell'aiuto, in ragione di quanto previsto, sarebbe stato effettuato integralmente a favore del soccidario.
Ha lamentato che non avesse fornito riscontro al numero di capi ammessi al CP_1 contributo, quantificato nella domanda precompilata di aiuto in complessivi n. 491 vitelli, di età inferiore agli otto mesi.
Ritenendo il conteggio dei vitelli sottostimato per quanto emergente dalla Contr consultazione della stessa ne conseguiva la diminuzione del premio erogato, quantificato, secondo le evidenze contabili di , nella misura di € 81.270,32, a fronte CP_1 di un premio atteso di € 97.656,80, con richiesta di pagamento del saldo invece da corrispondere, pari ad € 16.386,48 (conclusioni in citazione) e di cui chiedeva il pagamento.
Formulate in tal modo le conclusioni, rimanendo contumace nonostante la CP_1 rituale notifica dell'atto introduttivo, con ordinanza del 11.10.2023 veniva disposta una consulenza tecnica di ufficio e veniva nominato allo scopo il c.t.u. dr. agronomo
[...]
, affinché, esaminati gli atti, ed effettuati i più opportuni accertamenti, Per_1 confermasse o meno la mancata corresponsione del diritto all'aiuto nei termini rappresentati dalla parte attrice.
Depositata la relazione di consulenza tecnica la causa è stata rinviata per le conclusioni e trattenuta a sentenza.
Dato atto di quanto premesso la domanda proposta dalla parte attrice è fondata e dev'esser accolta.
Il consulente tecnico dr. , previo richiamo alla normativa ed alla qualifica Per_1 dell'impresa agricola di , ha effettuato l'accertamento previa ricognizione Parte_1 preliminare di tutti gli animali che presentavano le caratteristiche richieste per accedere al beneficio dell'aiuto di stato, come risultanti dall'interrogazione del database della BDN dell'anagrafe zootecnica di Teramo e poi tramite il riscontro e controllo del registro di stalla per il codice di stalla 080 BS 055.
Sono state redatte delle tabelle riassuntive riportando per la domanda di aiuto dall'azienda zootecnica ( domanda di pagamento n. 00060427879), e per il singolo capo bovino, ( incluso nel registro di stalla aziendale e regolarmente iscritto) i dati anagrafici salienti (razza, sesso, data di nascita, data di ingresso in stalla) l'epoca e l'età della macellazione, conseguendone – in automatico – l'eleggibilità o meno dell'animale all'aiuto richiesto ed il calcolo eseguito per la definizione del premio totale. Il raffronto tra la griglia in tal modo costruita, la domanda proposta, ed i termini di riconoscimento di cui al DM citato, ha consentito al consulente tecnico di confermare, in buona sostanza (sono state pagina3 di 4 rinvenute lievi discrasie in relazione a singoli capi) la fondatezza della pretesa vantata dalla parte attrice, quantificando il consulente in € 96.994,72 l'ammontare totale dell'aiuto di Stato dovuto da all' ( (pari a € 165,52 x 95 capi) CP_1 Parte_2 attestando, invece, in complessivi 81.270,32 euro l'aiuto di Stato effettivamente erogato da in favore dell' , nella qualità di soccidaria della CP_1 Parte_2
Controparte_3
La relazione è chiara, comprensibile e ben motivata e non vi sono ragioni di individuare errori o vizi di ordine logico. La contumacia di parte convenuta non consente di dare adito a diverse valutazioni, e nei termini riferiti la domanda va accolta: va CP_1 condannata al pagamento in favore di parte attrice, del saldo residuo della somma dovuta pari ad € 15.724,40 oltre interessi come in dispositivo sino all'effettivo soddisfo. Le spese processuali seguono la soccombenza e le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono a carico di parte convenuta
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella persona del G.U. dr. Claudio Patruno, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. di R.G. 15600/2023 nella contumacia di : CP_1
a) Accoglie la domanda proposta da , in proprio e nella qualità di titolare Parte_1 dell'omonima azienda, e condanna al pagamento, in favore di parte attrice, CP_1 della somma di € 15.724,40, oltre interessi nella misura legale dal 13.02.2022 sino alla proposizione della domanda, nonché interessi ex art 1284 comma IV c.c. dal
03.05.2023 sino all'effettivo soddisfo.
b) Visti gli artt. 91 e 93 c.p.c. condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte attrice che quantifica nella misura di € 7.052,00, oltre rimborso forfettario spese generali, nonché IVA e Cp.A. che distrae in favore dell'avvocato Daniele Proietti, qualificatosi antistatario. Le spese di consulenza tecnica, per come liquidate al c.t.u. Dr. si pongono Persona_1 definitivamente a carico di parte convenuta.
Roma lì 20/03/2025.
Il GIUDICE Dr Claudio Patruno
firmato digitalmente.
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