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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 28/03/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova Sezione del Lavoro in persona del dott. Francesca Maria Parodi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
Parte_1
elettivamente domiciliato in Genova Piazza della Vittoria n.14/18, presso e nello studio dell'Avv. Iside
B. Storace (Codice Fiscale: ) la quale lo rappresenta e difende in forza di procura C.F._1 speciale allegata ai sensi di legge al presente ricorso depositato in via telematica (indirizzo PEC ove eseguire le comunicazioni di Cancelleria: Email_1
RICORRENTE CONTRO
CP_1
rappresentato e difeso, per procura generale alle liti depositata presso il notaio dr. Persona_1 iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari al repertorio n. 91537, raccolta n. 6036 dall'Avv. Claudia Consorte (C.F.: ) ed elettivamente domiciliato in C.F._2 Genova Via D'annunzio n.76.Si chiede, ai sensi dell'art. 170 c.p.c., che le comunicazioni e gli avvisi di legge siano effettuati P.E.C.: ovvero per e.mail: Email_2 Email_3
Oggetto: indennizzo per danno biologico da malattia professionale Conclusioni: come da rispettivi atti
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato l' 11.7.2024 Parte_1
chiedeva di accertare il suo diritto a percepire l'indennizzo del danno biologico ex Dlgs
38/2000 in relazione all'ernia discale lombare da cui è affetto, avendo questa origine professionale determinativa di un danno biologico del 12%, con condanna dell' al CP_1
pagamento della prestazione richiesta.
L' , costituendosi , ha contrasto la richiesta del lavoratore sulla base della CP_1
documentazione depositata dal datore di lavoro, comprovante l'insussistenza del rischio professionale paventato.
Sulla base delle mansioni del ricorrente allegate in ricorso e non specificamente contestate dall'Istituto Convenuto, ovvero mansioni di facchino e magazziniere dapprima di materiali per ufficio (quali fotocopiatrici , stampanti, toner, risme di carta) e poi di elettrodomestici, quindi di lamiere tubi e componenti metallici vari per conto di Fincantieri spa, il giudice ha ritenuto di poter procedere immediatamente a CTU, in ragione dei pesi trasportati dal ricorrente, della ripetitività e dell'impegno della forza ragionevolmente impiegate per la movimentazione delle merci descritte.
Il CTU nominato . dr, , ha accertato la sussistenza di una patologia Persona_2 tabellata con postumi nella misura del 6%. Tali conclusioni non paiono specificamente contestate e vanno fatte proprie da questo Giudice. Sussistono pertanto i presupposti per il riconoscimento dell'indennizzo per danno biologico ex art 13 dlgs 38/3000 con pagamento dei ratei maturati a partire dalla domanda, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo .
La soccombenza dell' comporta la sua condanna al pagamento delle spese di lite CP_1
secondo i parametri minimi ex dm 55/2014 aggiornati dal dm 153/2022, stante la modesta difficoltà del contenzioso.
Spese di CTU, come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, 1) dichiara che il ricorrente, affetto da malattia professionale MP 47 , ha conseguito un danno biologico permanente nella misura del 6% con decorrenza dalla domanda amministrativa;
2) conseguentemente condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro CP_1
tempore, a corrispondere al ricorrente l'indennizzo di cui all'art. 13 comma 2 lett.
A del D. Lvo 38 del 2000;
3) condanna altresì L' convenuto, ut supra, al pagamento dei ratei maturati e CP_2
non riscossi , con interessi legali dalla maturazione del diritto sino al saldo;
.
4) Condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore , a rifondere il CP_1
ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 2.697,00, oltre spese generali, oltre IVA e Cpa, con distrazione in favore del difensore antistatario;
5) Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate come da separato CP_1
decreto.
Genova, 28.3.2025 Il Giudice
Francesca Maria Parodi