Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/10/2023, n. 29961
CASS
Sentenza 27 ottobre 2023

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, emessa il 4 ottobre 2023, riguardante il diritto alla Carta Docente per i docenti precari. Il ricorrente, un insegnante a tempo indeterminato, ha contestato l'esclusione dei docenti a tempo determinato dal beneficio della Carta Docente, sostenendo che tale esclusione violasse i principi di parità di trattamento e non discriminazione previsti dal diritto dell'Unione Europea. Il Ministero dell'Istruzione ha difeso la legittimità della normativa vigente, che riserva il beneficio solo ai docenti di ruolo.

La Corte ha accolto le argomentazioni del ricorrente, affermando che la normativa italiana, limitando l'accesso alla Carta Docente ai soli docenti di ruolo, contrasta con il principio di non discriminazione sancito dalla Direttiva 1999/70/CE. La Corte ha stabilito che anche i docenti precari, che svolgono un lavoro comparabile, hanno diritto alla Carta Docente, riconoscendo l'obbligo del Ministero di attribuire il beneficio in misura piena. Inoltre, ha chiarito che il diritto all'adempimento si prescrive in cinque anni, mentre il diritto al risarcimento ha un termine decennale. La sentenza rappresenta un importante passo verso l'uguaglianza di trattamento nel settore educativo, estendendo i diritti formativi anche ai docenti precari.

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Massime4

La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche; in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione; di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.

Nel procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., la cancelleria della Corte di cassazione deve dare comunicazione, nel termine indicato dall'art. 377, comma 2, c.p.c., del decreto di ammissibilità della questione del Primo Presidente e di quello di fissazione dell'udienza pubblica alle parti che risultano costituite nel giudizio di merito in base ai dati acquisiti ai sensi dell'art. 137-bis, comma 2, disp. att. c.p.c., sia perché il procedimento costituisce una fase incidentale del giudizio, in cui i principi di diritto regolanti la fattispecie sono espressi con effetto vincolante, sia perché le parti devono poter svolgere le proprie difese nel termine di cui all'art. 378 c.p.c., il quale, decorrendo a ritroso dalla data dell'udienza, presuppone la sua conoscenza.

L'azione di adempimento in forma specifica volta ad ottenere la carta del docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4, c.c., decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito (per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica); invece, l'azione risarcitoria, stante la sua natura contrattuale, si prescrive in dieci anni, decorrenti dalla data di uscita dell'insegnante dal sistema scolastico.

Nel procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., la mancata comunicazione alle parti costituite nel giudizio di merito, nel termine indicato dall'art. 377, comma 2, c.p.c., del decreto del Primo Presidente e di quello di fissazione dell'udienza pubblica rende necessario il rinvio ad altra udienza, salvo che le parti stesse, concordemente, richiedano la discussione immediata sulla base delle difese già sviluppate, anche nelle memorie eventualmente depositate oltre il termine previsto dall'art. 378 c.p.c., stante il pieno raggiungimento di ogni scopo processualmente rilevante, con conseguente sanatoria, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., di tutte le difformità nella conduzione del processo.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/10/2023, n. 29961
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29961
Data del deposito : 27 ottobre 2023

Testo completo