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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 11/06/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 988/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza e Assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca, ha pronunciato all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127ter cpc la presente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 988/2022 promossa da:
on il patrocinio dell'Avv. Luigi Silvestrini Parte_1
ricorrente contro
con il patrocinio dell'Avv. Antonio Porpora Controparte_1
resistente
LE in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore e con il patrocinio dell'avv. Marco Tortorella
chiamata in garanzia
Oggetto: violazione dell'art. 2087 malattia contratta sul luogo di lavoro
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via preliminare deve dichiararsi l'inammissibilità delle note depositate da parte ricorrente in data 6.6.25 nella parte eccedente le mere conclusioni in quanto eccedenti rispetto alla previsione di cui all'art. 127 ter c.p.c..
Il lavoratore riferisce di essere dipendente di dal 18 febbraio 2013 e che all'epoca del Controparte_1 fatto contestato ricopriva la carica di addetto all'ufficio postale di Viareggio 4 come supervisor.
1 Rappresenta che in data 29 marzo 2021, dopo aver svolto la propria attività lavorativa, la sig.ra , Parte_2 collega dell'ufficio postale, manifestava i sintomi del covid e che successivamente il ricorrente provvedeva ad informare la società dello stato di salute della collega, senza ricevere risposta, ragion per cui provvedeva a tenere aperto l'ufficio postale.
Il ricorrente fa presente di essere stato contattato, in un secondo momento, da una responsabile della società, la quale si limitava a richiedere il certificato della collega, mentre il giorno successivo (30 marzo 2021) quest'ultima comunicava di essere positiva al covid, producendo copia del relativo test antigene.
A questo punto il ricorrente riferisce di aver contattato, prontamente, il responsabile delle risorse umane di Lucca, anche al fine di ricevere puntuali istruzioni circa l'eventuale chiusura dell'ufficio postale. Non ricevendo alcuna istruzione il ricorrente provvedeva, in data 31 marzo 2021, a tenere aperto l'ufficio che veniva sanificato il giorno stesso.
Deduce che, in data 9 aprile 2021, sia stato anch'egli colto dai sintomi tipici del covid, patologia successivamente confermata da esami diagnostici comunicati in data 12 aprile 2021.
Lamenta che l'insorgere della patologia di cui sopra nonché di altre patologie, meglio indicate in atti, siano riconducibili e pertanto addebitabili al comportamento negligente della società, tenuto in violazione di quanto disposto dall'art. 2087 c.c. nonché di quanto previsto nel protocollo sottoscritto dalla stessa in materia di misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.
Il ricorrente, per il comportamento tenuto dalla società, adiva questo Giudice al fine di ottenere il corrispondente risarcimento del danno.
Si costituiva la società contestando tutto quanto dedotto e rivendicato da controparte. CP_1
In particolare, rappresenta che la società presta un servizio essenziale a beneficio della collettività, servizio che non è mai stato sospeso durante la pandemia e che nel periodo in contestazione la circolazione del virus era attenuata dalla presenza dei vaccini.
Rappresenta che il ricorrente ricopriva la figura di direttore dell'ufficio postale e che egli non ha più avuto contatti con la sig.ra a far data dal 24 marzo 2021 in poi e che durante il periodo successivo al Pt_2 contagio della collega rrente è venuto a contatto con altre persone nel tempo libero e nei propri momenti di svago.
Contesta che il ricorrente abbia contattato la responsabile delle risorse umane il giorno 30 marzo 2021, egli ha mandato una mail per informare la società della patologia contratta dalla sua collega soltanto alle ore 20:22, mentre la sanificazione dei locali è avvenuta tempestivamente a distanza di 24 ore dalla comunicazione della positività al covid della . Pt_2
Infine, contesta la sussistenza delle violazioni datoriali antinfortunistiche rivendicate dal ricorrente e la loro riconducibilità alle patologie contratte dal ricorrente;
contesta le risultanze della relazione medica prodotta in quanto atto a formazione unilaterale;
contesta la domanda risarcitoria in quanto priva di fondamento.
Si costituiva di in qualità di terza chiamata chiedendo il rigetto del ricorso e della CP_2 CP_2 domanda di manleva.
La causa è stata decisa, sulla base della documentazione versata in atti e mediante lo scambio di note scritte, come di seguito.
Il ricorso è infondato
2 *** Sulla violazione dell'art. 2087 c.c. e conseguente richiesta di risarcimento del danno.
Giova rappresentare fin da subito come l'art. 2087, posto a presidio e a tutela delle condizioni di lavoro, recita che: “l'imprenditore e' tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarita' del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrita' fisica e la personalita' morale dei prestatori di lavoro.”
Orbene, per quanto concerne la ripartizione degli oneri probatori e la natura della responsabilità gravante sul datore di lavoro, gli da tempo hanno statuito chiaramente che: ” l'articolo 2087 c.c. non configura Parte_3 un'ipotesi di responsabilita' quanto la responsabilita' del datore di lavoro - di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento;
ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attivita' lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocivita' dell'ambiente di lavoro, nonche' il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (Cass. n. 10115/2022, Cass. n. 15112 del 2020, Cass. n. 26495 del 2018, Cass. n. 12808 del 2018, Cass. n. 14865/2017, Cass. n. 2038 del 2013, Cass. 12467 del 2003).
Da quanto sopra rappresentato in punto di fatto è risultato che la sig.ra collega del ricorrente ha Pt_2 contratto il covid in data 30 marzo 2021 e che il ricorrente direttore dell' postale 4 di Viareggio ha comunicato alla società la positività della collega alle 20:21 del giorno stesso.
Si rileva, altresì, atteso che è pacifico e documentato (si veda a tal proposito il documento 4 allegato alla memoria difensiva), come la società abbia provveduto a sanificare i locali interessanti, in meno di 24 ore dalla comunicazione del contagio della propria dipendente.
Risulta, quale circostanza pacifica, in quanto non contestata, il fatto che gli altri dipendenti presenti nell'ufficio non siano stati interessati dal contagio e come il ricorrente non sia stato a contatto con la Pt_2 sin dal 24 marzo 2021, inoltre, l'insorgenza della patologia, da lui comprovata, è stata riscontrata solo alcune settimane dopo e nello specifico il 12 aprile 2021.
Quanto alle concrete circostanze e la complessità della situazione che ha determinato l'esposizione al pericolo, da parte del lavoratore, non si rinviene in atti, alla luce dei fatti sin qui descritti, alcuna prova circa un'inottemperanza da parte del datore di lavoro collegata/riconducibile ai danni sofferti dal ricorrente.
Anzi, la società ha agito nel pieno rispetto di quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 5443 /2020 la quale stabilisce che in caso di contagio gli ambienti di lavoro devono essere debitamente sanificati entro 48 ore, e nessuna criticità nelle procedure di igienizzazione è stata segnalata dal ricorrente nella sua qualità di preposto. Ad ogni modo non vi è alcuna evidenza scientifica che comprovi che la patologia contratta dal ricorrente sia stata favorita e/o veicolata all'interno dell'ambiente di lavoro.
Anche qualora fosse stata raggiunta la prova dell'inosservanza di una regola posta a presidio della sicurezza sul lavoro, mancherebbe comunque la prova del nesso causale tra la patologia riscontrata e l'ipotetica omissione astrattamente imputabile al datore di lavoro, che nel caso di specie manca del tutto.
Giocoforza, non essendo stata riscontrata alcuna violazione in tema di norme poste a tutela e a presidio della sicurezza sui luoghi di lavoro e tantomeno la correlazione tra la stessa e il danno patito dal ricorrente a causa della patologia, non può essere presa in considerazione neppure la patologia di natura depressiva di cui è affetto il ricorrente, in quanto manca alcuna evidenza che possa ricondurre la stessa all'ambiente lavorativo, nonché a una condotta commissiva o omissiva da parte del datore di lavoro.
Conclusivamente, stante l'onere probatorio (sopra citato) che grava sul lavoratore, da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 13763/2024, dall'esame della documentazione presente in atti non
3 emerge la prova del danno patito a causa dell'attività svolta nonché il nesso di causalità tra l'uno e l'altra.
Pertanto, per i motivi sopra esposti il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo con applicazione della riduzione del 30% ai sensi dell'art. 4 comma.. Quanto alla chiamata del terzo occorre, tuttavia, precisare che in ossequio a quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione nella ordinanza n. 6144/2024 :"in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa". Pertanto, visto l'esito della causa, anche le stesse devono essere addebitate alla parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente e del terzo chiamato, le quali sono liquidate in euro 2.582,00 oltre iva, cpa e occorrende come per legge in favore di ciascuna delle suddette parti;
Lucca, 11 giugno 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza e Assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca, ha pronunciato all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127ter cpc la presente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 988/2022 promossa da:
on il patrocinio dell'Avv. Luigi Silvestrini Parte_1
ricorrente contro
con il patrocinio dell'Avv. Antonio Porpora Controparte_1
resistente
LE in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore e con il patrocinio dell'avv. Marco Tortorella
chiamata in garanzia
Oggetto: violazione dell'art. 2087 malattia contratta sul luogo di lavoro
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via preliminare deve dichiararsi l'inammissibilità delle note depositate da parte ricorrente in data 6.6.25 nella parte eccedente le mere conclusioni in quanto eccedenti rispetto alla previsione di cui all'art. 127 ter c.p.c..
Il lavoratore riferisce di essere dipendente di dal 18 febbraio 2013 e che all'epoca del Controparte_1 fatto contestato ricopriva la carica di addetto all'ufficio postale di Viareggio 4 come supervisor.
1 Rappresenta che in data 29 marzo 2021, dopo aver svolto la propria attività lavorativa, la sig.ra , Parte_2 collega dell'ufficio postale, manifestava i sintomi del covid e che successivamente il ricorrente provvedeva ad informare la società dello stato di salute della collega, senza ricevere risposta, ragion per cui provvedeva a tenere aperto l'ufficio postale.
Il ricorrente fa presente di essere stato contattato, in un secondo momento, da una responsabile della società, la quale si limitava a richiedere il certificato della collega, mentre il giorno successivo (30 marzo 2021) quest'ultima comunicava di essere positiva al covid, producendo copia del relativo test antigene.
A questo punto il ricorrente riferisce di aver contattato, prontamente, il responsabile delle risorse umane di Lucca, anche al fine di ricevere puntuali istruzioni circa l'eventuale chiusura dell'ufficio postale. Non ricevendo alcuna istruzione il ricorrente provvedeva, in data 31 marzo 2021, a tenere aperto l'ufficio che veniva sanificato il giorno stesso.
Deduce che, in data 9 aprile 2021, sia stato anch'egli colto dai sintomi tipici del covid, patologia successivamente confermata da esami diagnostici comunicati in data 12 aprile 2021.
Lamenta che l'insorgere della patologia di cui sopra nonché di altre patologie, meglio indicate in atti, siano riconducibili e pertanto addebitabili al comportamento negligente della società, tenuto in violazione di quanto disposto dall'art. 2087 c.c. nonché di quanto previsto nel protocollo sottoscritto dalla stessa in materia di misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.
Il ricorrente, per il comportamento tenuto dalla società, adiva questo Giudice al fine di ottenere il corrispondente risarcimento del danno.
Si costituiva la società contestando tutto quanto dedotto e rivendicato da controparte. CP_1
In particolare, rappresenta che la società presta un servizio essenziale a beneficio della collettività, servizio che non è mai stato sospeso durante la pandemia e che nel periodo in contestazione la circolazione del virus era attenuata dalla presenza dei vaccini.
Rappresenta che il ricorrente ricopriva la figura di direttore dell'ufficio postale e che egli non ha più avuto contatti con la sig.ra a far data dal 24 marzo 2021 in poi e che durante il periodo successivo al Pt_2 contagio della collega rrente è venuto a contatto con altre persone nel tempo libero e nei propri momenti di svago.
Contesta che il ricorrente abbia contattato la responsabile delle risorse umane il giorno 30 marzo 2021, egli ha mandato una mail per informare la società della patologia contratta dalla sua collega soltanto alle ore 20:22, mentre la sanificazione dei locali è avvenuta tempestivamente a distanza di 24 ore dalla comunicazione della positività al covid della . Pt_2
Infine, contesta la sussistenza delle violazioni datoriali antinfortunistiche rivendicate dal ricorrente e la loro riconducibilità alle patologie contratte dal ricorrente;
contesta le risultanze della relazione medica prodotta in quanto atto a formazione unilaterale;
contesta la domanda risarcitoria in quanto priva di fondamento.
Si costituiva di in qualità di terza chiamata chiedendo il rigetto del ricorso e della CP_2 CP_2 domanda di manleva.
La causa è stata decisa, sulla base della documentazione versata in atti e mediante lo scambio di note scritte, come di seguito.
Il ricorso è infondato
2 *** Sulla violazione dell'art. 2087 c.c. e conseguente richiesta di risarcimento del danno.
Giova rappresentare fin da subito come l'art. 2087, posto a presidio e a tutela delle condizioni di lavoro, recita che: “l'imprenditore e' tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarita' del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrita' fisica e la personalita' morale dei prestatori di lavoro.”
Orbene, per quanto concerne la ripartizione degli oneri probatori e la natura della responsabilità gravante sul datore di lavoro, gli da tempo hanno statuito chiaramente che: ” l'articolo 2087 c.c. non configura Parte_3 un'ipotesi di responsabilita' quanto la responsabilita' del datore di lavoro - di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento;
ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attivita' lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocivita' dell'ambiente di lavoro, nonche' il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (Cass. n. 10115/2022, Cass. n. 15112 del 2020, Cass. n. 26495 del 2018, Cass. n. 12808 del 2018, Cass. n. 14865/2017, Cass. n. 2038 del 2013, Cass. 12467 del 2003).
Da quanto sopra rappresentato in punto di fatto è risultato che la sig.ra collega del ricorrente ha Pt_2 contratto il covid in data 30 marzo 2021 e che il ricorrente direttore dell' postale 4 di Viareggio ha comunicato alla società la positività della collega alle 20:21 del giorno stesso.
Si rileva, altresì, atteso che è pacifico e documentato (si veda a tal proposito il documento 4 allegato alla memoria difensiva), come la società abbia provveduto a sanificare i locali interessanti, in meno di 24 ore dalla comunicazione del contagio della propria dipendente.
Risulta, quale circostanza pacifica, in quanto non contestata, il fatto che gli altri dipendenti presenti nell'ufficio non siano stati interessati dal contagio e come il ricorrente non sia stato a contatto con la Pt_2 sin dal 24 marzo 2021, inoltre, l'insorgenza della patologia, da lui comprovata, è stata riscontrata solo alcune settimane dopo e nello specifico il 12 aprile 2021.
Quanto alle concrete circostanze e la complessità della situazione che ha determinato l'esposizione al pericolo, da parte del lavoratore, non si rinviene in atti, alla luce dei fatti sin qui descritti, alcuna prova circa un'inottemperanza da parte del datore di lavoro collegata/riconducibile ai danni sofferti dal ricorrente.
Anzi, la società ha agito nel pieno rispetto di quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 5443 /2020 la quale stabilisce che in caso di contagio gli ambienti di lavoro devono essere debitamente sanificati entro 48 ore, e nessuna criticità nelle procedure di igienizzazione è stata segnalata dal ricorrente nella sua qualità di preposto. Ad ogni modo non vi è alcuna evidenza scientifica che comprovi che la patologia contratta dal ricorrente sia stata favorita e/o veicolata all'interno dell'ambiente di lavoro.
Anche qualora fosse stata raggiunta la prova dell'inosservanza di una regola posta a presidio della sicurezza sul lavoro, mancherebbe comunque la prova del nesso causale tra la patologia riscontrata e l'ipotetica omissione astrattamente imputabile al datore di lavoro, che nel caso di specie manca del tutto.
Giocoforza, non essendo stata riscontrata alcuna violazione in tema di norme poste a tutela e a presidio della sicurezza sui luoghi di lavoro e tantomeno la correlazione tra la stessa e il danno patito dal ricorrente a causa della patologia, non può essere presa in considerazione neppure la patologia di natura depressiva di cui è affetto il ricorrente, in quanto manca alcuna evidenza che possa ricondurre la stessa all'ambiente lavorativo, nonché a una condotta commissiva o omissiva da parte del datore di lavoro.
Conclusivamente, stante l'onere probatorio (sopra citato) che grava sul lavoratore, da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 13763/2024, dall'esame della documentazione presente in atti non
3 emerge la prova del danno patito a causa dell'attività svolta nonché il nesso di causalità tra l'uno e l'altra.
Pertanto, per i motivi sopra esposti il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo con applicazione della riduzione del 30% ai sensi dell'art. 4 comma.. Quanto alla chiamata del terzo occorre, tuttavia, precisare che in ossequio a quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione nella ordinanza n. 6144/2024 :"in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa". Pertanto, visto l'esito della causa, anche le stesse devono essere addebitate alla parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente e del terzo chiamato, le quali sono liquidate in euro 2.582,00 oltre iva, cpa e occorrende come per legge in favore di ciascuna delle suddette parti;
Lucca, 11 giugno 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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