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Sentenza 26 gennaio 2025
Sentenza 26 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 26/01/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
n. 555/24 R.G.
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente relatore
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Federico Ria Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado tra
, assistito e difeso dall'Avv. Sergio Della Rocca, elettivamente Parte_1
domiciliato presso il Suo studio in Pescara, alla via Tirino n. 8 giusta procura estesa in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
e
Controparte_1
[...]
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 638/24 emessa dal Tribunale di Pescara
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Pescara accogliendo parzialmente la domanda proposta da , volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti Parte_2
dallo stesso in conseguenza del sinistro stradale avvenuto in data 3.10.2010, ha condannato i convenuti e in solido, al pagamento Controparte_1 CP_1
del complessivo danno patrimoniale e non patrimoniale pari ad € 114.810,53, già decurtato della quota di responsabilità a lui stesso attribuita e dell'acconto ricevuto in corso di causa, oltre accessori e spese di lite.
2. Nel proporre appello, il ha censurato la decisione affidando il gravame a tre Parte_1
motivi, concernenti, in sintesi: 1) il mancato riconoscimento della c.d. personalizzazione del danno non patrimoniale, 2) l'errata determinazione del quantum debeatur e3)
l'errato calcolo del danno da ritardo.
3. Entrambi gli appellati, ritualmente convenuti in giudizio non si sono costituiti.
4. L'appello deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348 2° comma c.p.c., che recita: “Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”.
5. Nella specie, invero, nell'udienza dell'11.12.2024, fissata per la prima udienza di comparizione delle parti, con modalità cartolare, ex art. 127 ter c.p.c., così come disposto con decreto presidenziale del 6.11.2024 e correttamente comunicato alla parte costituita, in data 7.11.2024, nessuno è comparso, così come nessuno è comparso per l'appellante nell'udienza successiva del 22.1.2025, fissata con le medesime modalità, cui la causa è stata rinviata ex art. 348 c.p.c. previa rituale comunicazione telematica del rinvio al difensore della parte appellante costituitasi.
6. Le cause di improcedibilità dell'appello si collegano sempre a comportamenti colpevoli dell'appellante, cioè a condotte a lui imputabili sotto il profilo dell'inerzia o dell'imprudenza, (vedi, per tutte, Cass. 25 luglio 2006, n. 16938 e nello stesso senso
Cass. 19 luglio 2010, n. 16821), senza che assuma rilievo, di per sé, il comportamento dell'appellato. Del resto, è l'appellante l'unico soggetto destinatario e fruitore delle disposizioni dettate dall'art. 348 cod. proc. civ., escludenti ogni decadenza a suo danno per l'ipotesi di mancata comparizione all'udienza di discussione, attraverso la facoltà di essere posto in condizione di comparire all'udienza successiva a quella disertata (Cass. 5 maggio 2001, n. 6326; Cass. 6 marzo 2007, n. 5125; Cass. 28 marzo 2007, n. 7586).
7. La dichiarazione di improcedibilità del gravame comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012), posto che detta sanzione (costituita dal versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione) si applica (comma 18 dello stesso art.
1. l cit) “ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data (1/1/2013 n.d.r. ) di entrata in vigore della presente legge”, locuzione che va interpretata (Cass. n. 26566/2013) come riferita anche alle impugnazioni proposte, come nel caso di specie, in epoca successiva al
31/1/2013.
8. Stante la mancata costituzione in giudizio degli appellati, nulla è dovuto per le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello, come sopra proposto, così decide:
1) dichiara l'appello improcedibile;
2) nulla sulle spese.
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, legge 228/2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
Il Presidente est.
Silvia Rita Fabrizio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
n. 555/24 R.G.
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente relatore
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Federico Ria Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado tra
, assistito e difeso dall'Avv. Sergio Della Rocca, elettivamente Parte_1
domiciliato presso il Suo studio in Pescara, alla via Tirino n. 8 giusta procura estesa in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
e
Controparte_1
[...]
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 638/24 emessa dal Tribunale di Pescara
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Pescara accogliendo parzialmente la domanda proposta da , volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti Parte_2
dallo stesso in conseguenza del sinistro stradale avvenuto in data 3.10.2010, ha condannato i convenuti e in solido, al pagamento Controparte_1 CP_1
del complessivo danno patrimoniale e non patrimoniale pari ad € 114.810,53, già decurtato della quota di responsabilità a lui stesso attribuita e dell'acconto ricevuto in corso di causa, oltre accessori e spese di lite.
2. Nel proporre appello, il ha censurato la decisione affidando il gravame a tre Parte_1
motivi, concernenti, in sintesi: 1) il mancato riconoscimento della c.d. personalizzazione del danno non patrimoniale, 2) l'errata determinazione del quantum debeatur e3)
l'errato calcolo del danno da ritardo.
3. Entrambi gli appellati, ritualmente convenuti in giudizio non si sono costituiti.
4. L'appello deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348 2° comma c.p.c., che recita: “Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”.
5. Nella specie, invero, nell'udienza dell'11.12.2024, fissata per la prima udienza di comparizione delle parti, con modalità cartolare, ex art. 127 ter c.p.c., così come disposto con decreto presidenziale del 6.11.2024 e correttamente comunicato alla parte costituita, in data 7.11.2024, nessuno è comparso, così come nessuno è comparso per l'appellante nell'udienza successiva del 22.1.2025, fissata con le medesime modalità, cui la causa è stata rinviata ex art. 348 c.p.c. previa rituale comunicazione telematica del rinvio al difensore della parte appellante costituitasi.
6. Le cause di improcedibilità dell'appello si collegano sempre a comportamenti colpevoli dell'appellante, cioè a condotte a lui imputabili sotto il profilo dell'inerzia o dell'imprudenza, (vedi, per tutte, Cass. 25 luglio 2006, n. 16938 e nello stesso senso
Cass. 19 luglio 2010, n. 16821), senza che assuma rilievo, di per sé, il comportamento dell'appellato. Del resto, è l'appellante l'unico soggetto destinatario e fruitore delle disposizioni dettate dall'art. 348 cod. proc. civ., escludenti ogni decadenza a suo danno per l'ipotesi di mancata comparizione all'udienza di discussione, attraverso la facoltà di essere posto in condizione di comparire all'udienza successiva a quella disertata (Cass. 5 maggio 2001, n. 6326; Cass. 6 marzo 2007, n. 5125; Cass. 28 marzo 2007, n. 7586).
7. La dichiarazione di improcedibilità del gravame comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012), posto che detta sanzione (costituita dal versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione) si applica (comma 18 dello stesso art.
1. l cit) “ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data (1/1/2013 n.d.r. ) di entrata in vigore della presente legge”, locuzione che va interpretata (Cass. n. 26566/2013) come riferita anche alle impugnazioni proposte, come nel caso di specie, in epoca successiva al
31/1/2013.
8. Stante la mancata costituzione in giudizio degli appellati, nulla è dovuto per le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello, come sopra proposto, così decide:
1) dichiara l'appello improcedibile;
2) nulla sulle spese.
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, legge 228/2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
Il Presidente est.
Silvia Rita Fabrizio