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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 16/04/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 15.04.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 1682 / 2022;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 10/04/2022 ed iscritto al n 1682 - 2022 RG , vertente tra
- , c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' avv. Massimiliano Pezzani (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._2
Legale Pezzani sito in Palmi via Mazzini n.20, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
- nata il [...] a San Pietro a [...] - Controparte_1
CF , titolare della ditta individuale Onoranze Funebri C.F._3
RI con sede legale in Villa San Giovanni, via San Filippo Neri – Trav.
Privata – p. IVA , con domicilio eletto in Reggio Calabria, via P.IVA_1
Domenico Muratori n.8, presso lo studio dell'avv. Ferdinando Salmeri – CF
, pec: - C.F._4 Email_1 che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- resistente- nonchè
(C.F. Controparte_2 P.IVA_2
– P. IVA ) con Sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, costituito P.IVA_3 ai sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio
Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e
1 difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio di Roma il 21 luglio Persona_1
2015, Repertorio 80974 - Rogito 21569, agli avvocati Angelo Labrini
( ), Angela Fazio ( , Dario C.F._5 C.F._6
Adornato ( ), nonché dal difensore successivamente C.F._7 costituitosi Avv. Ettore Triolo ( ); C.F._8
- convenuto- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il ricorrente ha lavorato alle dipendenze dell'odierna resistente titolare della ditta individuale Onoranze Funebri Controparte_1
RI, assunto il 13.02.2020 con regolare contratto part-time di 30 ore settimanali, orario ridotto con successivo contratto dal 1/1/21 in 24 ore settimanali, con mansioni di necroforo/add.lab.lapideo ed inquadramento nel
5° livello previsto dal CCNL – Imprese Pompe Funebri, sino al 12/10/2021 data del provvedimento di licenziamento ricevuto dal lavoratore il
13.10.2021.
Il ricorso ha ad oggetto due domande: - l'impugnazione del licenziamento;
- differenze retributive.
Si è costituita parte datoriale eccependo l'infondatezza del ricorso e concludendo per l'integrale rigetto. Si è proceduto, su richiesta della difesa del ricorrente, all'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , quale litisconsorte per quanto attiene CP_2 alla connessa domanda di condanna al versamento dei contributi previdenziali in relazione alle maggiori somme da accertare per differenze retributive ed in relazione al licenziamento. L'ente previdenziale si è regolarmente costituito. E' risultato vano ogni tentativo di conciliazione giudiziale, nonostante la disponibilità manifestata dal ricorrente.
§ 2. Sul licenziamento.
Il ricorrente espone:
- che ha sempre svolto le proprie mansioni con diligenza e rigore, dalla data di assunzione fino alla data del licenziamento;
- che, come fulmine a ciel sereno, in data 30.09.2021, riceveva missiva di contestazione disciplinare da parte della datrice di lavoro, con cui gli si contestava che alle ore 21:00 della sera di sabato 25 settembre 2021, durante il periodo di malattia, l'odierno ricorrente veniva avvistato intento a svolgere tranquillamente il lavoro di pizzaiolo in un locale pubblico “Mood Loungeclub” di Villa San Giovanni;
detta comunicazione si concludeva
2 invitando il ricorrente a formulare entro 5 giorni dal ricevimento le previste giustificazioni e disponendo la sospensione cautelare dal lavoro;
-che con missiva pec e raccomandata a/r del 4/10/2021, ricevuta dalla RI in pari data, il ricorrente eccepiva l'illegittimità della contestazione disciplinare;
- che con comunicazione ricevuta a mezzo del servizio postale in data
13/10/2021, la datrice di lavoro comunicava al ricorrente provvedimento di licenziamento per giusta causa recante il seguente tenore "posto che svolgendo attivita' lavorativa in altra azienda ed in costanza di periodo di malattia, Lei ha pregiudicato il regolare decorso per una pronta guarigione tant'è che Lei prolungava la sua assenza per malattia dal 25/09/2021 fino al 02/10/2021, non potendo ulteriormente procedere in un rapporto di lavoro ormai completamente privo del vincolo fiduciario, Le comunichiamo il licenziamento per giusta causa ,… nessun preavviso Le deve essere riconosciuto, sicche' il rapporto cessa con effetto immediato contestualmente al ricevimento della presente comunicazione”;
-che con missiva pec del 21/10/2021, contestava ed impugnava il provvedimento di licenziamento notificatogli, perché ritenuto illegittimo ed ingiusto, chiedendone la revoca e la riassunzione.
Eccepisce l'illegittimità del licenziamento in quanto “la circostanza contestata del lavoro presso altra azienda in data 25/09/2021, è mendace non avendo il prestato nessuna attività lavorativa come pizzaiolo nel Pt_1 periodo di malattia. Invero, nelle circostanze di tempo e di luogo indicati, il ricorrente si trovava presso la pizzeria Mood Lounge Club, quale cliente intento a cenare con la propria famiglia, tale circostanza che verrà confermata in giudizio, è stata rappresentata in sede di risposta alla contestazione disciplinare con missiva del 4/10/2021”.
§ 2.1. Trattandosi di licenziamento disciplinare occorre attenersi al fatto contestato come addebito nella lettera di contestazione disciplinare, contestazione richiamata e confermata nella successiva lettera di licenziamento.
Nella contestazione disciplinare si legge quanto segue:
3
§ 2.2. E' opportuna a questo punto una breve premessa di ordine generale in ordine al riparto dell'onere probatorio. A tal riguardo devono richiamarsi i principi di diritto statuiti dalla giurisprudenza di legittimità proprio con riferimento al licenziamento per attività svolta dal dipendente in costanza di malattia e ribaditi di recente da
Cass. Sez. L - , Sentenza n.13063 del 26/04/2022 nei seguenti termini così sintetizzati nella massima:
“In materia di licenziamento disciplinare intimato per lo svolgimento di altra attività, lavorativa o extralavorativa, durante l'assenza per malattia del dipendente, grava sul datore di lavoro la prova che la malattia in questione sia simulata ovvero che la predetta attività sia potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio del dipendente medesimo, atteso che l'art. 5 della l. n. 604 del 1966 pone a carico del datore di lavoro l'onere della prova di tutti gli elementi di fatto che integrano la
4 fattispecie che giustifica il licenziamento e, dunque, di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, idonee a connotare l'illecito disciplinare contestato.”
§ 2.3. Il lavoratore odierno ricorrente nega in radice il fatto contestato ed ha sempre sostenuto che si trovava nella pizzeria a cenare come cliente insieme alla sua famiglia.
Pertanto permane intatto sul datore di lavoro l'onere probatorio in ordine alla sussistenza del fatto di cui alla contestazione disciplinare e cioè che la sera di sabato 25 settembre 2021, alle ore 21,00 circa, il sig. fosse Pt_1
“tranquillamente intento a svolgere l'attività di pizzaiolo” presso il locale Mood Loungeclub di Villa San Giovanni.
Nella memoria di costituzione il datore di lavoro ha articolato specifico capitolo di prova: “D).- vero che il sig. la sera del 25 Parte_1 settembre 2021 prestava l'attività di pizzaiolo presso il locale Mood
Loungeclub sito in Villa San Giovanni.
Su questa circostanza può riferire il sig. .” Testimone_1
La prova richiesta è stata ammessa ed espletata.
Il teste indicato, sig. , ha dichiarato: Testimone_1
5 Dunque il teste Tes_1
a) non ha visto il sig. svolgere alcuna attività lavorativa e tantomeno Pt_1 quella di pizzaiolo;
b) ha precisato che il sig. “non aveva abiti da lavoro né era nella tipica Pt_1 tenuta da pizzaiolo (maglietta bianca, grembiule, cappellino), né aveva le mani sporche di farina”; c) ha dichiarato che sarebbe stato il sig. a dirgli di sua iniziativa che Pt_1 era lì a “dare una mano”; d) ha dichiarato che il giorno successivo trovandosi a pranzo dalla suocera (l'odierna resistente sig.ra ) e presente pure suo cognato Controparte_1
nella conversazione avrebbe riferito “che la sera prima Controparte_3 ero andato a mangiare una pizza al “MoodLounge club”, e dissi che lì c'era anche . A quel punto mio cognato si stupì e disse “ ma come Parte_1 se è in malattia!” e a domanda di mio cognato, io gli riferii quello che ho detto sopra, cioè che il sig. mi aveva detto che era lì a “dare una Pt_1 mano””.
A questo punto possono farsi le seguenti considerazioni:
a) – premesso che grava sul datore di lavoro l'onere della prova di tutti gli elementi di fatto che integrano la fattispecie che giustifica il licenziamento e, dunque, di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, idonee a connotare l'illecito disciplinare contestato;
b) – viene contestato al sig. che la sera del 25 settembre 2021, alle ore Pt_1
21.00 circa, sarebbe stato “avvistato in un locale pubblico “MoodLounge club” di Villa San Giovanni, tranquillamente intento a svolgere il lavoro di pizzaiolo” . Nella memoria di costituzione la difesa della resistente aggiunge:
“In sostanza, in quella occasione, provvedeva alla lavorazione della pasta della pizza che poi stendeva farcendola con vari ingredienti e ne curava la cottura al forno”.
c) - il datore di lavoro non ha assolto l'onere probatorio in ordine al contestato svolgimento del “lavoro di pizzaiolo”.
6 Infatti l'unico teste indicato (in disparte lo stretto rapporto di affinità del teste con la resistente sig.ra che è sua suocera) non ha mai Controparte_1 detto di aver visto il “tranquillamente intento a svolgere il lavoro di Pt_1 pizzaiolo”. Anzi il teste ha precisato che il “non aveva abiti da lavoro né era nella Pt_1 tipica tenuta da pizzaiolo (maglietta bianca, grembiule, cappellino), né aveva le mani sporche di farina”, circostanze queste che rendono assolutamente inverosimile che il fosse intento a svolgere il presunto Pt_1
“lavoro di pizzaiolo”; d) - quand'anche fosse vero il ricordo del teste secondo il quale il gli Pt_1 avrebbe spontaneamente detto di essere lì (inteso nel locale “MoodLounge club”) “per dare una mano”, si tratta di affermazione talmente generica che nulla prova ai fini di causa. Tra il “dare una mano” (non è dato sapere a
“chi” e per fare “cosa” questa “mano” sarebbe stata data) e la contestazione di addebito disciplinare di essere stato “avvistato …tranquillamente intento a svolgere il lavoro di pizzaiolo” intercorre un vuoto probatorio assoluto. La Suprema Corte di Cassazione ha ribadito come il datore di lavoro abbia l'onere di provare l'inadempimento del lavoratore senza potersi limitare a fornire “indizi” delle asserite violazioni, imponendo al lavoratore di fornire la prova contraria, poiché ciò darebbe luogo ad un'ingiustificata inversione dell'onere probatorio (cfr., tra le altre, Cass. n. 13380 del 2015). e) - non essendo stato provato il presunto “lavoro di pizzaiolo” viene meno anche l'ulteriore collegato elemento contestato del pregiudizio che “il lavoro di pizzaiolo” avrebbe cagionato alla guarigione ed al rientro in servizio del ricorrente.
Solo per completezza espositiva si rileva come risulti documentalmente smentito l'assunto difensivo della resistente secondo il Controparte_1 quale: “Il ricorrente lunedì 27 settembre 2021 non ha potuto riprendere servizio per un riacutizzarsi della malattia avvenuta proprio per l'attività da lui svolta sabato 25 settembre 2021, come attestato dal suo medico curante che ne ha prorogato la guarigione al 2 ottobre 2021.” Dai due certificati medici del 23.9.2025 e del 27.9.2025 risulta che:
-nel primo certificato medico n. prot. 288194481 data visita 23.9.2021, viene assegnata prognosi fino al 24.9.2021, e nelle “NOTE DI DIAGNOSI” viene riportata la malattia “Faringotracheite acuta”;
- nel secondo certificato medico n. prot. 288384139 data visita 27.9.2021, viene assegnata prognosi fino al 02.10.2021, viene spuntata dal medico la casella “Trattasi di: Inizio”, e nelle “NOTE DI DIAGNOSI” viene riportata la malattia “lombosciatalgia dx”. Pertanto il medico curante non ha “prorogato la guarigione al 2 ottobre 2021” (come dedotto dalla resistente) ma ha visitato il paziente lunedì 27 settembre ed ha diagnosticato l'inizio di nuova e diversa malattia.
7 In ogni caso, stante la mancata prova del “lavoro di pizzaiolo”, resta assorbita ogni ulteriore questione, eccezione e deduzione.
§ 2.4. Per completezza espositiva dell'attività istruttoria espletata, fermo restando quanto sopra detto sul mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante in via esclusiva sul datore di lavoro, deve darsi atto che dalle dichiarazioni rese dagli altri testi escussi è emerso che il la sera in Pt_1 contestazione si trovava nel locale MoodLounge club per mangiare la pizza insieme alla sua famiglia (la moglie ed i bambini, nonché il padre del sig.
). Ciò è stato confermato anche dal teste che non ha Pt_1 Tes_2 rapporti di parentela/affinità con nessuna delle parti e che all'epoca dei fatti lavorava come responsabile di sala presso la pizzeria in questione. Il teste ha escluso che il abbia mai lavorato presso il locale “dove Tes_2 Pt_1 tuttavia “era di casa” per la sua amicizia con i proprietari e capitava che il sig. entrasse anche in cucina magari quando arrivava per un saluto.”. Pt_1
§ 2.5. In conclusione il datore di lavoro non ha assolto il suo onere probatorio ed il fatto di cui alla contestazione d'addebito disciplinare è risultato essere del tutto insussistente, pertanto il licenziamento è stato illegittimamente irrogato.
§ 2.6. E' pacifico che la resistente , titolare della ditta Controparte_1 individuale Onoranze Funebri RI, al momento del licenziamento occupava solo tre dipendenti compreso il ricorrente.
Pertanto quanto alle conseguenze del licenziamento illegittimamente irrogato deve applicarsi l'art. 9, c. 1, del D. Lgs. n. 23/2015 a mente del quale:
“
1. Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica l'articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità.” Il richiamato art. 3, comma 1, del citato D. Lgs. n. 23/2015, dispone nella parte qui di interesse: “nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità.”.
Quindi, in applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 9, c. 1, e
3, c. 1, del D. Lgs. n. 23/2015, nel caso di specie:
8 - deve darsi atto che non ricorrono gli estremi del licenziamento impugnato ed il rapporto di lavoro deve dichiararsi estinto alla data del licenziamento;
- il datore di lavoro deve essere condannato al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a complessive tre mensilità (limite al di sotto del quale non si può andare per espressa previsione di legge) dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Più precisamente l'importo dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto è stato calcolato dal consulente tecnico d'Ufficio in misura pari ad euro € 1.101,75, importo che deve essere moltiplicato per tre mensilità giungendosi così all'importo di € 3.305,25 che il datore di lavoro deve essere condannato a pagare al lavoratore, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data del licenziamento (13.10.2021) e fino al soddisfo.
§ 2.7. Deve essere rigettata la generica domanda del ricorrente di
“condannare, ulteriormente, la resistente, al risarcimento del danno non patrimoniale equitativamente determinato, in euro 3.000,00 con rivalutazione ed interessi al soddisfo”. Tale domanda formulata solo nelle conclusioni è priva di qualsiasi allegazione prima ancora che priva di prova;
né la carenza di allegazione e di prova può essere colmata dalla richiesta di liquidazione equitativa, in quanto quest'ultima attiene solo al “quantum” e presuppone l'accertamento di un pregiudizio risarcibile che il ricorrente ha l'onere di allegare e provare. Infatti in tema di risarcimento dei danni da licenziamento illegittimo, l'indennità spettante ex legge al dipendente illegittimamente licenziato è destinata a risarcire il danno intrinsecamente connesso alla impossibilità materiale per il lavoratore non reintegrato di eseguire la propria prestazione lavorativa. La previsione e la corresponsione di tale indennità non escludono in astratto che il lavoratore licenziato e non reintegrato possa avere subito danni ulteriori alla propria professionalità o alla propria immagine a causa del licenziamento e della mancata reintegrazione, ma il relativo onere di allegazione e prova grava sul lavoratore e nel caso di specie non è stato assolto.
§ 3. La domanda per pagamento di differenze retributive.
In sintesi, il ricorrente espone che, nonostante fosse contrattualizzato come lavoratore part-time, prestava attività lavorativa dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 19:00, mentre il sabato dalle ore 08:30 alle ore 12:30, che tali orari venivano “sforati” quando vi erano salme da ritirare e preparare o trasporti di malati in ambulanza, con reperibilità anche di notte e dei festivi, inoltre, e quando vi erano funerali, era incaricato di incollare i manifesti funebri nelle ore notturne dalla ore 23 con seguito in tutto il territorio comunale;
che il datore di lavoro gli faceva svolgere ulteriori e diverse mansioni che esulavano dal contratto di lavoro,
9 (quali conducente ambulanza e barelliere, conducente auto medica, nei ritagli di tempo e quando rientrava prima dai trasporti con ambulanza o dai funerali e sino alle ore 19:00 , gli venivano assegnati lavori di pulizia del piazzale dell'azienda, lavori di operaio ed elettricista per sistemazione dell'impianto elettrico esterno dell'azienda , lavori di pulizia del giardino dell'abitazione del figlio della titolare e altre mansioni varie);
-che percepiva uno stipendio mensile medio di euro 900,00, inferiore alla retribuzione spettante per le mansioni e le ore di lavoro effettivamente svolte;
- che inutili erano state le diffide volte ad ottenere le differenze retributive quantificate dal proprio consulente di parte in € 21.638,72 comprensive anche del TFR.
§ 3.1. In sintesi, la difesa del datore di lavoro contesta l'assunto di controparte. Richiama la peculiarità del rapporto di lavoro in questione e del contratto di assunzione del 13.2.2020 elastica”>, mansioni di necroforo/addetto al laboratorio lapideo, con un orario di lavoro articolato in 130 ore ordinarie mensili di norma svolto dal lunedì al sabato;
in ciascun giorno l'orario di lavoro è stabilito dalle ore 08:00 alle ore 13:00> pari a 30 ore settimanali, con inquadramento nel 5° livello previsto dal CCNL – Imprese Pompe Funebri e con una retribuzione lorda mensile di € 1.064,31. Il contratto di assunzione prevedeva che relativamente all'orario di lavoro le parti concordano nel voler applicare il disposto dell'art. 3 del d.lgs. 61/2000> in forza del quale il sig. Pt_1 assicurava al datore la più ampia disponibilità nell'esecuzione della prestazione lavorativa> e a tal fine dichiarava che si renderà sempre e comunque disponibile ad effettuare la prestazione lavorativa legata ai servizi funebri>. Con comunicazione di assunzione ex d.lgs. 152/1997 del 13 febbraio 2020, anche questa sottoscritta dall'odierno ricorrente, veniva riconosciuta al datore di lavoro la possibilità di adibirlo in maniera fungibile a tutte le attività previste per il medesimo livello di inquadramento>. Successivamente, con contratto del 01.01.2021 l'orario settimanale di lavoro è stato ridotto a 24 ore, articolato da lunedì a sabato dalle ore 08:30 alle ore 12:30 con una retribuzione riproporzionata sulla base dell'orario sopra concordato> , sempre previste clausole elastiche> con riferimento alle quali l'odierno ricorrente accetta la possibilità che la collocazione temporale della Sua prestazione lavorativa, nell'ambito della giornata, della settimana, del mese o dell'anno, possa essere oggetto di variazione> che potrà trovare origine da esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo> .
In sostanza, per effetto delle clausole elastiche inserite in ciascuno dei due contratti, fermo restando l'osservanza del pattuito orario di lavoro, il ricorrente talvolta veniva utilizzato per più di sei o di cinque ore lavorative in un giorno della settimana ma poi in un altro giorno non prestava alcuna
10 attività lavorativa. Allega che l'orario di lavoro prestato risulta dai fogli di presenza mensili quotidianamente da lui firmati (di cui all' “all.
4- all. 24 fogli di presenza”), che da tali fogli si evince altresì che il sig. da Pt_1 lunedì a sabato spesso prestava la propria attività lavorativa per meno di sei ore al giorno fino al 31.12.20 e per non più di quattro ore al giorno fino al
12.10.21. Il ricorrente, in sostanza, con notevole frequenza osservava un orario di lavoro inferiore a quello pattuito e ciò anche per la particolare attività cui era addetto con riferimento alla quale si presentava sul posto di lavoro quando si effettuavano i servizi funebri. Che anche dai frequenti messaggi quasi quotidianamente inviati dal ricorrente al sig. CP_3
figlio della sig.ra che si occupava della gestione
[...] _1 dell'Impresa, risultava come l'orario di lavoro osservato dal ricorrente era alquanto flessibile, intermittente nel senso che egli si recava in azienda quando fosse chiamato>, quando fosse necessaria la sua presenza (come significato dai numerosi messaggi con i quali più volte chiedeva al sig.
RI a che ora domani ?>, il funerale a che ora è ?>, domani mattina che faccio ?>, se hai bisogno chiamami>, domani a che ora devo venire
?> E così via.).
Ribadisce che al ricorrente non è dovuta alcuna somma a titolo di differenze retributive essendo stato sempre compensato come dai prospetti paga rilasciati al ricorrente che li ha sottoscritti, ciò a smentita anche di quella parte del ricorso in cui si afferma che il ricorrente percepiva uno stipendio mensile medio di euro 900,00>.
Contesta il contenuto della CTP del ricorrente evidenziando che ha quantificato le presunte differenze retributive come se le prestazioni lavorative fossero state rese full time, che inoltre nella CTP si è tenuto conto della retribuzione prevista per il lavoratore inquadrato nel liv. CP_4 anziché di quella prevista per il lavoratore di liv.5 in cui era inquadrato il ricorrente, inquadramento che con il ricorso l'istante non ha contestato né ha chiesto l'accertamento di mansioni superiori, che nella CTP non si è tenuto conto dei periodi di malattia. Eccepisce la genericità delle allegazioni di parte ricorrente sottese alla presunta attività lavorativa eccedente che viene contestata, ribadendo la peculiarità del lavoro di necroforo che non necessitava di una presenza sistematica, continua in azienda e che certamente non poteva richiedere la sua permanenza in azienda per l'orario asserito dal ricorrente.
§ 3.2. In punto di diritto deve osservarsi che per il rapporto di lavoro in questione le parti hanno stipulato due regolari contratti di lavoro part-time (il secondo modificativo dell'orario part-time), con clausola elastica in ragione della peculiare attività lavorativa di necroforo. Ciò comporta che grava sul lavoratore l'onere probatorio rigoroso in ordine alla dedotta prestazione dell'attività lavorativa in eccedenza oltre l'orario di
11 lavoro contrattuale. La giurisprudenza di legittimità precisa che tale onere probatorio esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento dei detti oneri di allegazione e prova possa supplire la valutazione equitativa del giudice.
Il primo contratto (a far data dal 13.02.2020) di “assunzione a tempo parziale misto con clausola elastica” fissava l'articolazione dell'orario di lavoro “su 130 ore ordinarie mensili, di norma svolto dal Lunedì al Sabato;
in ciascun giorno l'orario di lavoro è stabilito dalle ore 8.00 alle ore 13.00”. La clausola elastica richiamata nel contratto e sottoscritta con apposito patto scritto prevedeva la più ampia disponibilità nell'esecuzione della prestazione lavorativa, per cui si rendeva sempre e comunque disponibile, ad effettuare la prestazione lavorativa legata ai servizi funebri. Il contratto prevedeva che nel caso di mancato raggiungimento nel mese delle 130 ore mensili le ore mancanti sarebbero state attribuite a permessi e ferie.
Con successivo contratto di lavoro sempre part-time, le parti si davano atto della riduzione dal 01.01.2021 da complessive 30 ore settimanali a 24 ore settimanali, articolato dal lunedì al sabato, dalle 8,30 alle 12,30; si confermava qualifica, mansioni e livello. Le parti approvavano anche clausole elastiche, con facoltà del datore di lavoro di variare, nell'ambito della giornata/settimana/mese o anno, la collocazione temporale o la durata della prestazione lavorativa che poteva essere estesa per periodi prolungati e continuativi entro il limite della durata normale del lavoro a tempo pieno.
Rispetto ad una prestazione lavorativa così articolata contrattualmente nell'orario di lavoro part-time, mista a clausole elastiche funzionali alla specificità della prestazione lavorativa di necroforo di una ditta di onoranze funebri, il ricorrente allegava: “Nello specifico, il ricorrente prestava attività lavorativa dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e dalle ore
14:30 alle ore 19:00, mentre il sabato dalle ore 08:30 alle ore 12:30, tali orari venivano sforati quando vi erano salme da ritirare e preparare o trasporti di malati in ambulanza, con reperibilità anche di notte e dei festivi, inoltre , e quando vi erano funerali, era incaricato di incollare i manifesti funebri nelle ore notturne dalla ore 23 con seguito in tutto il territorio comunale”. Orbene che la prestazione lavorativa fosse resa la mattina, compreso il sabato, corrisponde alla previsione contrattuale, per altro il ricorrente allega un orario sempre di quattro ore, laddove per il periodo dall'assunzione a febbraio 2020 e fino al 31.12.2020 il contratto prevedeva cinque ore. Del tutto generica è l'allegazione “tali orari venivano sforati quando …”, così come quella di aver “lavorato ininterrottamente” in alcuni mesi svolgendo mansioni di conducente ambulanza e auto medica.
12 Inoltre, come eccepito anche dalla resistente, la relazione tecnica di parte ricorrente ha considerato per il calcolo “circa le spettanze o meno differenze retributive in ogni natura maturate” in relazione al rapporto di lavoro per l'intero periodo contrattualizzato il livello 4 S, laddove invece il lavoratore era contrattualizzato al livello 5. Per altro il ricorrente non ha articolato domanda di riconoscimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica formale, sicchè deve tenersi conto del 5° livello corrispondente all'inquadramento contrattuale del ricorrente. Dall'istruttoria svolta non è emerso con il dovuto rigore l'orario di lavoro supplementare asseritamente svolto.
Le dichiarazioni del teste (le dichiarazioni degli altri testi non Testimone_3 forniscono elementi significativi), che ha detto di aver svolto le stesse mansioni di necroforo del ricorrente, vanno ricondotte alle circostanze di cui il teste poteva avere conoscenza diretta. Infatti il teste ha dichiarato: “ Io lavoravo “ a chiamata”, invece il sig. era dipendente part-time, mi Pt_1 sembra che all'inizio il suo part-time fosse per un maggior numero di ore, cinque o sei ore da contratto che, successivamente nello stesso primo anno, venne ridotto a quattro ore giornaliere, ma non so essere più preciso. ; “Io invece venivo chiamato solo quando c'era il decesso di una persona e quindi proprio con il ci recavamo sul luogo (domicilio, ospedale) per Pt_1 provvedere a tutte le operazioni di preparazione della salma e di trasporto fino alla nostra struttura.”; “mediamente io venivo chiamato due, tre volte alla settimana, ma poteva anche passare una settimana senza che mi chiamassero”. Lo stesso teste ha dichiarato: “Proprio per la specificità del nostro lavoro, dovendo intervenire nell'immediatezza del decesso, l'orario di lavoro non poteva essere rigidamente fissato e all'occorrenza si lavorava non solo in qualsiasi ora della giornata lavorativa ma anche di notte”. Il teste poi ha riferito di ricordare di essere stato utilizzato con il per Pt_1 due trasferte “al nord”. Sulle circostanze (presunto lavoro ininterrotto dal 1.9. al 30.10.2020 per trasporto paziente da Villa San Giovanni all'ospedale
Morelli per radioterapia e chemioterapia con orario dalle 8 alle 17) di cui al capo 7 , il teste ha riferito “Non posso esserne a conoscenza perché ripeto io lavoravo a chiamata. Ribadisco che quando venivo chiamato, era Pt_1 sempre lì a lavorare insieme a me”. Poi ha aggiunto di ricordare di aver accompagnato un paziente “con l'ambulanza privata dall'abitazione del paziente al GOM (per effettuare radioterapia) o dall'abitazione al Morelli (per la Chemioterapia). L'attività di accompagno di questo paziente avveniva una volta ogni 10 -15 giorni, dipendeva dalle prescrizioni dell'ospedale. Lo accompagnavamo un po' prima dell'orario che gli era stato fissato, perché occorreva fare la registrazione al CUP e lo attendavamo fino alla fine, mediamente impiegavamo, considerando il
13 tempo a partire dall'abitazione, 4 o 5 ore … Non ricordo per quante volte abbiamo accompagnato questo paziente, però ricordo che all'inizio era allettato e alla fine delle cure era riuscito a stare seduto sulla sedia a rotelle.” Il teste riferiva: “è capitato con l'ambulanza di accompagnare pazienti no covid da Nuova Salus ad Ecorad e ritorno, oppure da Nuova
Salus all'Ospedale Riuniti e si trattava di pazienti che dovevano sottoporsi ad esami radiologici. Il tempo necessario, tutto compreso era di circa due- tre ore”. Non ricordo con esattezza quante volte sono stato chiamato a svolgere tale attività, che comunque svolgevo sempre con il , preciso Pt_1 che poteva capitare di essere chiamato per più giorni consecutivi, come poteva capitare che anche per una settimana o più non venissi chiamato. Il teste nulla sapeva di trasporto di pazienti dall'Ospedale Riuniti all'Ospedale di Melito o Gioia Tauro. Il teste ricordava di un trasferimento di un paziente dall'Ospedale di Reggio a un centro di riabilitazione a Crotone
“ci saranno volute circa 8 ore” e di un altro trasferimento di paziente ad un centro di riabilitazione a Cinquefrondi per il quale avevano impiegato “circa 3-4 ore”. Ordunque, considerato che il teste lavorava solo “a chiamata” qualche giorno alla settimana e neppure tutte le settimane, considerata la “flessibilità” oraria intrinseca all'attività, considerata la specifica “clausola elastica” pattuita nel contratto di lavoro part time del ricorrente, manca la prova che il ricorrente abbia lavorato come se fosse full-time. Nè il teste (che, se e quando capitava che fosse chiamato di pomeriggio, ha dichiarato “lo trovavo già lì perché lavoravamo in coppia”) poteva essere a conoscenza dell'orario effettivamente espletato dal ricorrente non solo nella giornata in cui lavoravano in coppia, ma anche dell'orario effettivamente espletato dal ricorrente nella settimana e nel mese. La “messaggistica” tra il ricorrente ed il figlio della titolare che di fatto gestiva il rapporto, conferma che l'orario di lavoro era gestito in modo assai flessibile, anche nella stessa giornata, proprio in ragione delle esigenze della ditta di onoranze funebri (ad es. “se” c'era un funerale nel pomeriggio), nonché all'occorrenza venendo incontro alle richieste personali del ricorrente.
Per altro anche dalle dichiarazioni testimoniali rese dalla moglie del ricorrente è emerso che l'orario di lavoro era flessibile secondo la chiamata a necessità (“Quanto all'orario di lavoro, mio marito era sempre reperibile per cui quando lo chiamavano perché avevano necessità lui andava.”), e poi ha precisato che dal lunedì al sabato ogni mattina si doveva presentare sul luogo di lavoro con inizio flessibile dalle ore 8:00 alle 8:30 e la fine dell'orario che doveva essere alle ore 13:00 di fatto spesso variava a seconda delle esigenze e di quello che succedeva , certi giorni tornava alle
13:00, altri giorni ad esempio alle 14:00, altri giorni ad esempio non
14 tornava proprio. Comunque, per la maggior parte dei giorni, lavorava anche di pomeriggio perché c'erano sempre attività che gli venivano richieste e mio marito si occupava di fare un po' di tutto.” In altri termini neppure la moglie ha fatto riferimento al presunto orario fisso nel pomeriggio “dalle ore 14,30 alle 19,00” che era stato dedotto in ricorso. Si ricordi che l'orario mattutino era quello previsto dal contratto di lavoro, fatte salve le variazioni per la clausola elastica.
In conclusione, manca la prova che il ricorrente abbia lavorato con orario fisso non solo la mattina (come previsto nel contratto di lavoro) ma anche ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì e come se fosse full time. L'accertamento demandato al CTU contabile è stato limitato quindi al seguente quesito: “b) sulla scorta della documentazione in atti (contratti di lavoro, buste/prospetti paga, fogli presenza di cui all'all. 4 della memoria di costituzione di , certificati di malattia) e del CCNL per il Controparte_1 personale dipendente da imprese esercenti l'attività funebre applicato al rapporto, verifichi per l'intero periodo di lavoro dal 13.2.2020 al 12.10.2021 se la retribuzione mensile corrisposta al lavoratore corrisponda alla prestazione mensile dallo stesso resa e le eventuali differenze retributive
a favore del lavoratore per tutte le voci e istituti contrattuali, ivi compreso il TFR. Si precisa al CTU che dovrà considerare l'inquadramento contrattuale (5° livello) di cui ai due contratti di lavoro stipulati tra le parti a tempo parziale misto con clausola elastica.” Successivamente al deposito peritale si è richiesta un'integrazione al CTU con ordinanza del seguente tenore: premesso “ -che nel quesito era stato precisato che il CTU avrebbe dovuto elaborare le eventuali differenze retributive “sulla scorta della documentazione in atti (contratti di lavoro, buste/prospetti paga, fogli presenza di cui all'all. 4 della memoria di costituzione di , certificati di malattia) e del CCNL per Controparte_1 il personale dipendente da imprese esercenti l'attività funebre applicato al rapporto, verifichi per l'intero periodo di lavoro dal 13.2.2020 al 12.10.2021 se la retribuzione mensile corrisposta al lavoratore corrisponda alla prestazione mensile dallo stesso resa e le eventuali differenze retributive
a favore del lavoratore per tutte le voci e istituti contrattuali, ivi compreso il TFR.”;
- che il rapporto di lavoro in esame è stato regolato da due contratti di lavoro a tempo parziale misto con clausola elastica e l'orario di lavoro giornaliero era stabilito nel primo contratto dalle 8 alle 13 dal lunedì al sabato, nel secondo contratto (dal 1° gennaio 2021) dalle 8,30 alle 12,30 dal lunedì al sabato;
- che l'art. 17 “Lavoro a tempo parziale”, del CCNL applicato al rapporto (e prodotto in stralcio dal resistente datore di lavoro) contiene un paragrafo
15 dedicato al “Lavoro supplementare”: “1. In considerazione delle specifiche esigenze tecnico organizzative e produttive del settore, è consentito lo svolgimento di lavoro supplementare. Per lavoro supplementare si intende quello prestato fino al raggiungimento dell'orario di lavoro del personale a tempo pieno. … e saranno retribuite con la quota oraria della retribuzione globale mensile e la maggiorazione forfetariamente e convenzionalmente determinata nella misura del 28% da calcolare sulla quota oraria della retribuzione globale mensile.
2. Le maggiorazioni di cui ai precedenti commi sono comprensive degli istituti legali e contrattuali a carattere differito ivi compreso anche il TFR.;
- che il cit art. 17 regola anche l'eventuale lavoro straordinario;
- che il cit. art. 17 prevede anche la disciplina per le “Clausole flessibili ed elastiche” “che consentano la variabilità della collocazione temporale della prestazione lavorativa” e prevede una maggiorazione (
4. Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell'applicazione di clausole flessibili o elastiche verranno maggiorate, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, del 10% da calcolarsi sulla quota oraria di retribuzione globale mensile. Tale maggiorazione è comprensiva di tutti gli istituti differiti, ivi compreso il trattamento di fine rapporto);
- che il cit. art. 17 dispone : “Il personale a tempo parziale è compensato in base alla retribuzione stabilita per il personale a tempo pieno, riproporzionata in funzione della ridotta durata della prestazione lavorativa”, che quindi dovrebbero calcolarsi anche le maggiorazioni per le ore di lavoro notturno (compreso tra le 22 e le 6), festivo e domenicale;
- che dalla lettura dell'elaborato peritale non emerge che il consulente abbia tenuto conto (per elaborarle con riferimento a tutte le voci e istituti contrattuali applicabili) delle annotazioni degli orari di lavoro (dalle quali emergono ore di lavoro supplementare, ore con diversa collocazione temporale, ore notturne, qualche trasferta, lavoro domenicale/festivo) fatte dallo stesso datore di lavoro nei “fogli presenza di cui all'all. 4 della memoria di costituzione di ”; Controparte_1
p.q.m.
- invita il CTU, dr. , a rendere chiarimenti ed integrare Persona_2 la relazione con conteggi che tengano conto delle indicazioni sopra specificate, conteggi da esaminare nel contraddittorio delle parti alla prossima udienza,…”.
Il CTU ha quindi tempestivamente provveduto a rielaborare i conteggi che sono risultati essere alla fine così determinati in totale: Differenze retributive
€ 3.356,57; Trattamento fine rapporto € 355,18; Totale € 3.711,75. L'elaborato peritale come integrato, al quale si rinvia e da ritenersi qui interamente riportato e trascritto, appare adeguatamente e logicamente motivato, il CTU ha pure dato motivatamente conto delle osservazioni delle
16 parti, per cui le conclusioni peritali vengono condivise e fatte proprie dal giudicante.
Pertanto l'importo complessivo quantificato dal CTU in complessivi €
3.711,75 deve essere riconosciuto come spettante al ricorrente ed il datore di lavoro deve essere condannato al pagamento della predetta somma da maggiorare di interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo.
§ 3.4. Tutto ciò premesso e considerato, deve trovare accoglimento la domanda volta ad ottenere la condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali sulle accertate differenze retributive, domanda fatta propria dall' nelle sue conclusioni “previo accertamento di quanto CP_2 chiesto da parte ricorrente a titolo di differenze retributive nonché TFR, per i periodi e le causali indicati in ricorso, nei confronti del datore di lavoro, condannare la ditta ON FU EP di _1
, al pagamento in favore dell' dei contributi previdenziali e
[...] CP_2 sanzioni dovuti nella misura che sarà determinata in corso di giudizio, con interessi legali fino all'effettivo soddisfo”. Pertanto il datore di lavoro deve essere condannato a versare all' i CP_2 contributi dovuti sulle differenze retributive come sopra accertate, oltre sanzioni e accessori di legge.
§ 4. Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
p.q.m.
A) accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto:
- dichiara che non ricorrono gli estremi del licenziamento impugnato, dichiara che il rapporto di lavoro deve dichiararsi estinto alla data del licenziamento (13.10.2021) e condanna la resistente sig.ra _1 al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità, non
[...] assoggettata a contribuzione previdenziale, dell'importo complessivo di € 3.305,25 pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data del licenziamento (13.10.2021) e fino al soddisfo;
- condanna la resistente sig.ra al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente dell'importo complessivo pari ad € 3.711,75, di cui € 3.356,57 per differenze retributive ed € 355,18 per Trattamento fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo;
- condanna la resistente sig.ra al pagamento in favore Controparte_1 dell' dei contributi previdenziali dovuti sulle differenze retributive e di CP_2
TFR di cui al capo che precede, oltre sanzioni come per legge ed interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
B) rigetta nel resto il ricorso;
17 C) condanna la resistente sig.ra al pagamento in favore Controparte_1 del ricorrente delle spese legali che si liquidando in € 5.388,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge, il tutto da distrarsi a favore dell'avv. Massimiliano Pezzani dichiaratosi procuratore antistatario;
D) condanna la resistente sig.ra al pagamento in favore Controparte_1 dell' , in persona del legale Controparte_2 rapp.te p.t., delle spese legali che si liquidando in € 1.310,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva se dovuti come per legge;
E) condanna la resistente sig.ra al pagamento del costo Controparte_1 della consulenza tecnica d'Ufficio, liquidato come da separato decreto in € 582,00, oltre CP e IVA, a favore del consulente tecnico d'Ufficio dr.
Persona_2
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 16/4/2025.
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
18
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 15.04.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 1682 / 2022;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 10/04/2022 ed iscritto al n 1682 - 2022 RG , vertente tra
- , c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' avv. Massimiliano Pezzani (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._2
Legale Pezzani sito in Palmi via Mazzini n.20, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
- nata il [...] a San Pietro a [...] - Controparte_1
CF , titolare della ditta individuale Onoranze Funebri C.F._3
RI con sede legale in Villa San Giovanni, via San Filippo Neri – Trav.
Privata – p. IVA , con domicilio eletto in Reggio Calabria, via P.IVA_1
Domenico Muratori n.8, presso lo studio dell'avv. Ferdinando Salmeri – CF
, pec: - C.F._4 Email_1 che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- resistente- nonchè
(C.F. Controparte_2 P.IVA_2
– P. IVA ) con Sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, costituito P.IVA_3 ai sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio
Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e
1 difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio di Roma il 21 luglio Persona_1
2015, Repertorio 80974 - Rogito 21569, agli avvocati Angelo Labrini
( ), Angela Fazio ( , Dario C.F._5 C.F._6
Adornato ( ), nonché dal difensore successivamente C.F._7 costituitosi Avv. Ettore Triolo ( ); C.F._8
- convenuto- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il ricorrente ha lavorato alle dipendenze dell'odierna resistente titolare della ditta individuale Onoranze Funebri Controparte_1
RI, assunto il 13.02.2020 con regolare contratto part-time di 30 ore settimanali, orario ridotto con successivo contratto dal 1/1/21 in 24 ore settimanali, con mansioni di necroforo/add.lab.lapideo ed inquadramento nel
5° livello previsto dal CCNL – Imprese Pompe Funebri, sino al 12/10/2021 data del provvedimento di licenziamento ricevuto dal lavoratore il
13.10.2021.
Il ricorso ha ad oggetto due domande: - l'impugnazione del licenziamento;
- differenze retributive.
Si è costituita parte datoriale eccependo l'infondatezza del ricorso e concludendo per l'integrale rigetto. Si è proceduto, su richiesta della difesa del ricorrente, all'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , quale litisconsorte per quanto attiene CP_2 alla connessa domanda di condanna al versamento dei contributi previdenziali in relazione alle maggiori somme da accertare per differenze retributive ed in relazione al licenziamento. L'ente previdenziale si è regolarmente costituito. E' risultato vano ogni tentativo di conciliazione giudiziale, nonostante la disponibilità manifestata dal ricorrente.
§ 2. Sul licenziamento.
Il ricorrente espone:
- che ha sempre svolto le proprie mansioni con diligenza e rigore, dalla data di assunzione fino alla data del licenziamento;
- che, come fulmine a ciel sereno, in data 30.09.2021, riceveva missiva di contestazione disciplinare da parte della datrice di lavoro, con cui gli si contestava che alle ore 21:00 della sera di sabato 25 settembre 2021, durante il periodo di malattia, l'odierno ricorrente veniva avvistato intento a svolgere tranquillamente il lavoro di pizzaiolo in un locale pubblico “Mood Loungeclub” di Villa San Giovanni;
detta comunicazione si concludeva
2 invitando il ricorrente a formulare entro 5 giorni dal ricevimento le previste giustificazioni e disponendo la sospensione cautelare dal lavoro;
-che con missiva pec e raccomandata a/r del 4/10/2021, ricevuta dalla RI in pari data, il ricorrente eccepiva l'illegittimità della contestazione disciplinare;
- che con comunicazione ricevuta a mezzo del servizio postale in data
13/10/2021, la datrice di lavoro comunicava al ricorrente provvedimento di licenziamento per giusta causa recante il seguente tenore "posto che svolgendo attivita' lavorativa in altra azienda ed in costanza di periodo di malattia, Lei ha pregiudicato il regolare decorso per una pronta guarigione tant'è che Lei prolungava la sua assenza per malattia dal 25/09/2021 fino al 02/10/2021, non potendo ulteriormente procedere in un rapporto di lavoro ormai completamente privo del vincolo fiduciario, Le comunichiamo il licenziamento per giusta causa ,… nessun preavviso Le deve essere riconosciuto, sicche' il rapporto cessa con effetto immediato contestualmente al ricevimento della presente comunicazione”;
-che con missiva pec del 21/10/2021, contestava ed impugnava il provvedimento di licenziamento notificatogli, perché ritenuto illegittimo ed ingiusto, chiedendone la revoca e la riassunzione.
Eccepisce l'illegittimità del licenziamento in quanto “la circostanza contestata del lavoro presso altra azienda in data 25/09/2021, è mendace non avendo il prestato nessuna attività lavorativa come pizzaiolo nel Pt_1 periodo di malattia. Invero, nelle circostanze di tempo e di luogo indicati, il ricorrente si trovava presso la pizzeria Mood Lounge Club, quale cliente intento a cenare con la propria famiglia, tale circostanza che verrà confermata in giudizio, è stata rappresentata in sede di risposta alla contestazione disciplinare con missiva del 4/10/2021”.
§ 2.1. Trattandosi di licenziamento disciplinare occorre attenersi al fatto contestato come addebito nella lettera di contestazione disciplinare, contestazione richiamata e confermata nella successiva lettera di licenziamento.
Nella contestazione disciplinare si legge quanto segue:
3
§ 2.2. E' opportuna a questo punto una breve premessa di ordine generale in ordine al riparto dell'onere probatorio. A tal riguardo devono richiamarsi i principi di diritto statuiti dalla giurisprudenza di legittimità proprio con riferimento al licenziamento per attività svolta dal dipendente in costanza di malattia e ribaditi di recente da
Cass. Sez. L - , Sentenza n.13063 del 26/04/2022 nei seguenti termini così sintetizzati nella massima:
“In materia di licenziamento disciplinare intimato per lo svolgimento di altra attività, lavorativa o extralavorativa, durante l'assenza per malattia del dipendente, grava sul datore di lavoro la prova che la malattia in questione sia simulata ovvero che la predetta attività sia potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio del dipendente medesimo, atteso che l'art. 5 della l. n. 604 del 1966 pone a carico del datore di lavoro l'onere della prova di tutti gli elementi di fatto che integrano la
4 fattispecie che giustifica il licenziamento e, dunque, di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, idonee a connotare l'illecito disciplinare contestato.”
§ 2.3. Il lavoratore odierno ricorrente nega in radice il fatto contestato ed ha sempre sostenuto che si trovava nella pizzeria a cenare come cliente insieme alla sua famiglia.
Pertanto permane intatto sul datore di lavoro l'onere probatorio in ordine alla sussistenza del fatto di cui alla contestazione disciplinare e cioè che la sera di sabato 25 settembre 2021, alle ore 21,00 circa, il sig. fosse Pt_1
“tranquillamente intento a svolgere l'attività di pizzaiolo” presso il locale Mood Loungeclub di Villa San Giovanni.
Nella memoria di costituzione il datore di lavoro ha articolato specifico capitolo di prova: “D).- vero che il sig. la sera del 25 Parte_1 settembre 2021 prestava l'attività di pizzaiolo presso il locale Mood
Loungeclub sito in Villa San Giovanni.
Su questa circostanza può riferire il sig. .” Testimone_1
La prova richiesta è stata ammessa ed espletata.
Il teste indicato, sig. , ha dichiarato: Testimone_1
5 Dunque il teste Tes_1
a) non ha visto il sig. svolgere alcuna attività lavorativa e tantomeno Pt_1 quella di pizzaiolo;
b) ha precisato che il sig. “non aveva abiti da lavoro né era nella tipica Pt_1 tenuta da pizzaiolo (maglietta bianca, grembiule, cappellino), né aveva le mani sporche di farina”; c) ha dichiarato che sarebbe stato il sig. a dirgli di sua iniziativa che Pt_1 era lì a “dare una mano”; d) ha dichiarato che il giorno successivo trovandosi a pranzo dalla suocera (l'odierna resistente sig.ra ) e presente pure suo cognato Controparte_1
nella conversazione avrebbe riferito “che la sera prima Controparte_3 ero andato a mangiare una pizza al “MoodLounge club”, e dissi che lì c'era anche . A quel punto mio cognato si stupì e disse “ ma come Parte_1 se è in malattia!” e a domanda di mio cognato, io gli riferii quello che ho detto sopra, cioè che il sig. mi aveva detto che era lì a “dare una Pt_1 mano””.
A questo punto possono farsi le seguenti considerazioni:
a) – premesso che grava sul datore di lavoro l'onere della prova di tutti gli elementi di fatto che integrano la fattispecie che giustifica il licenziamento e, dunque, di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, idonee a connotare l'illecito disciplinare contestato;
b) – viene contestato al sig. che la sera del 25 settembre 2021, alle ore Pt_1
21.00 circa, sarebbe stato “avvistato in un locale pubblico “MoodLounge club” di Villa San Giovanni, tranquillamente intento a svolgere il lavoro di pizzaiolo” . Nella memoria di costituzione la difesa della resistente aggiunge:
“In sostanza, in quella occasione, provvedeva alla lavorazione della pasta della pizza che poi stendeva farcendola con vari ingredienti e ne curava la cottura al forno”.
c) - il datore di lavoro non ha assolto l'onere probatorio in ordine al contestato svolgimento del “lavoro di pizzaiolo”.
6 Infatti l'unico teste indicato (in disparte lo stretto rapporto di affinità del teste con la resistente sig.ra che è sua suocera) non ha mai Controparte_1 detto di aver visto il “tranquillamente intento a svolgere il lavoro di Pt_1 pizzaiolo”. Anzi il teste ha precisato che il “non aveva abiti da lavoro né era nella Pt_1 tipica tenuta da pizzaiolo (maglietta bianca, grembiule, cappellino), né aveva le mani sporche di farina”, circostanze queste che rendono assolutamente inverosimile che il fosse intento a svolgere il presunto Pt_1
“lavoro di pizzaiolo”; d) - quand'anche fosse vero il ricordo del teste secondo il quale il gli Pt_1 avrebbe spontaneamente detto di essere lì (inteso nel locale “MoodLounge club”) “per dare una mano”, si tratta di affermazione talmente generica che nulla prova ai fini di causa. Tra il “dare una mano” (non è dato sapere a
“chi” e per fare “cosa” questa “mano” sarebbe stata data) e la contestazione di addebito disciplinare di essere stato “avvistato …tranquillamente intento a svolgere il lavoro di pizzaiolo” intercorre un vuoto probatorio assoluto. La Suprema Corte di Cassazione ha ribadito come il datore di lavoro abbia l'onere di provare l'inadempimento del lavoratore senza potersi limitare a fornire “indizi” delle asserite violazioni, imponendo al lavoratore di fornire la prova contraria, poiché ciò darebbe luogo ad un'ingiustificata inversione dell'onere probatorio (cfr., tra le altre, Cass. n. 13380 del 2015). e) - non essendo stato provato il presunto “lavoro di pizzaiolo” viene meno anche l'ulteriore collegato elemento contestato del pregiudizio che “il lavoro di pizzaiolo” avrebbe cagionato alla guarigione ed al rientro in servizio del ricorrente.
Solo per completezza espositiva si rileva come risulti documentalmente smentito l'assunto difensivo della resistente secondo il Controparte_1 quale: “Il ricorrente lunedì 27 settembre 2021 non ha potuto riprendere servizio per un riacutizzarsi della malattia avvenuta proprio per l'attività da lui svolta sabato 25 settembre 2021, come attestato dal suo medico curante che ne ha prorogato la guarigione al 2 ottobre 2021.” Dai due certificati medici del 23.9.2025 e del 27.9.2025 risulta che:
-nel primo certificato medico n. prot. 288194481 data visita 23.9.2021, viene assegnata prognosi fino al 24.9.2021, e nelle “NOTE DI DIAGNOSI” viene riportata la malattia “Faringotracheite acuta”;
- nel secondo certificato medico n. prot. 288384139 data visita 27.9.2021, viene assegnata prognosi fino al 02.10.2021, viene spuntata dal medico la casella “Trattasi di: Inizio”, e nelle “NOTE DI DIAGNOSI” viene riportata la malattia “lombosciatalgia dx”. Pertanto il medico curante non ha “prorogato la guarigione al 2 ottobre 2021” (come dedotto dalla resistente) ma ha visitato il paziente lunedì 27 settembre ed ha diagnosticato l'inizio di nuova e diversa malattia.
7 In ogni caso, stante la mancata prova del “lavoro di pizzaiolo”, resta assorbita ogni ulteriore questione, eccezione e deduzione.
§ 2.4. Per completezza espositiva dell'attività istruttoria espletata, fermo restando quanto sopra detto sul mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante in via esclusiva sul datore di lavoro, deve darsi atto che dalle dichiarazioni rese dagli altri testi escussi è emerso che il la sera in Pt_1 contestazione si trovava nel locale MoodLounge club per mangiare la pizza insieme alla sua famiglia (la moglie ed i bambini, nonché il padre del sig.
). Ciò è stato confermato anche dal teste che non ha Pt_1 Tes_2 rapporti di parentela/affinità con nessuna delle parti e che all'epoca dei fatti lavorava come responsabile di sala presso la pizzeria in questione. Il teste ha escluso che il abbia mai lavorato presso il locale “dove Tes_2 Pt_1 tuttavia “era di casa” per la sua amicizia con i proprietari e capitava che il sig. entrasse anche in cucina magari quando arrivava per un saluto.”. Pt_1
§ 2.5. In conclusione il datore di lavoro non ha assolto il suo onere probatorio ed il fatto di cui alla contestazione d'addebito disciplinare è risultato essere del tutto insussistente, pertanto il licenziamento è stato illegittimamente irrogato.
§ 2.6. E' pacifico che la resistente , titolare della ditta Controparte_1 individuale Onoranze Funebri RI, al momento del licenziamento occupava solo tre dipendenti compreso il ricorrente.
Pertanto quanto alle conseguenze del licenziamento illegittimamente irrogato deve applicarsi l'art. 9, c. 1, del D. Lgs. n. 23/2015 a mente del quale:
“
1. Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica l'articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità.” Il richiamato art. 3, comma 1, del citato D. Lgs. n. 23/2015, dispone nella parte qui di interesse: “nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità.”.
Quindi, in applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 9, c. 1, e
3, c. 1, del D. Lgs. n. 23/2015, nel caso di specie:
8 - deve darsi atto che non ricorrono gli estremi del licenziamento impugnato ed il rapporto di lavoro deve dichiararsi estinto alla data del licenziamento;
- il datore di lavoro deve essere condannato al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a complessive tre mensilità (limite al di sotto del quale non si può andare per espressa previsione di legge) dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Più precisamente l'importo dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto è stato calcolato dal consulente tecnico d'Ufficio in misura pari ad euro € 1.101,75, importo che deve essere moltiplicato per tre mensilità giungendosi così all'importo di € 3.305,25 che il datore di lavoro deve essere condannato a pagare al lavoratore, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data del licenziamento (13.10.2021) e fino al soddisfo.
§ 2.7. Deve essere rigettata la generica domanda del ricorrente di
“condannare, ulteriormente, la resistente, al risarcimento del danno non patrimoniale equitativamente determinato, in euro 3.000,00 con rivalutazione ed interessi al soddisfo”. Tale domanda formulata solo nelle conclusioni è priva di qualsiasi allegazione prima ancora che priva di prova;
né la carenza di allegazione e di prova può essere colmata dalla richiesta di liquidazione equitativa, in quanto quest'ultima attiene solo al “quantum” e presuppone l'accertamento di un pregiudizio risarcibile che il ricorrente ha l'onere di allegare e provare. Infatti in tema di risarcimento dei danni da licenziamento illegittimo, l'indennità spettante ex legge al dipendente illegittimamente licenziato è destinata a risarcire il danno intrinsecamente connesso alla impossibilità materiale per il lavoratore non reintegrato di eseguire la propria prestazione lavorativa. La previsione e la corresponsione di tale indennità non escludono in astratto che il lavoratore licenziato e non reintegrato possa avere subito danni ulteriori alla propria professionalità o alla propria immagine a causa del licenziamento e della mancata reintegrazione, ma il relativo onere di allegazione e prova grava sul lavoratore e nel caso di specie non è stato assolto.
§ 3. La domanda per pagamento di differenze retributive.
In sintesi, il ricorrente espone che, nonostante fosse contrattualizzato come lavoratore part-time, prestava attività lavorativa dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 19:00, mentre il sabato dalle ore 08:30 alle ore 12:30, che tali orari venivano “sforati” quando vi erano salme da ritirare e preparare o trasporti di malati in ambulanza, con reperibilità anche di notte e dei festivi, inoltre, e quando vi erano funerali, era incaricato di incollare i manifesti funebri nelle ore notturne dalla ore 23 con seguito in tutto il territorio comunale;
che il datore di lavoro gli faceva svolgere ulteriori e diverse mansioni che esulavano dal contratto di lavoro,
9 (quali conducente ambulanza e barelliere, conducente auto medica, nei ritagli di tempo e quando rientrava prima dai trasporti con ambulanza o dai funerali e sino alle ore 19:00 , gli venivano assegnati lavori di pulizia del piazzale dell'azienda, lavori di operaio ed elettricista per sistemazione dell'impianto elettrico esterno dell'azienda , lavori di pulizia del giardino dell'abitazione del figlio della titolare e altre mansioni varie);
-che percepiva uno stipendio mensile medio di euro 900,00, inferiore alla retribuzione spettante per le mansioni e le ore di lavoro effettivamente svolte;
- che inutili erano state le diffide volte ad ottenere le differenze retributive quantificate dal proprio consulente di parte in € 21.638,72 comprensive anche del TFR.
§ 3.1. In sintesi, la difesa del datore di lavoro contesta l'assunto di controparte. Richiama la peculiarità del rapporto di lavoro in questione e del contratto di assunzione del 13.2.2020 elastica”>, mansioni di necroforo/addetto al laboratorio lapideo, con un orario di lavoro articolato in 130 ore ordinarie mensili di norma svolto dal lunedì al sabato;
in ciascun giorno l'orario di lavoro è stabilito dalle ore 08:00 alle ore 13:00> pari a 30 ore settimanali, con inquadramento nel 5° livello previsto dal CCNL – Imprese Pompe Funebri e con una retribuzione lorda mensile di € 1.064,31. Il contratto di assunzione prevedeva che relativamente all'orario di lavoro le parti concordano nel voler applicare il disposto dell'art. 3 del d.lgs. 61/2000> in forza del quale il sig. Pt_1 assicurava al datore la più ampia disponibilità nell'esecuzione della prestazione lavorativa> e a tal fine dichiarava che si renderà sempre e comunque disponibile ad effettuare la prestazione lavorativa legata ai servizi funebri>. Con comunicazione di assunzione ex d.lgs. 152/1997 del 13 febbraio 2020, anche questa sottoscritta dall'odierno ricorrente, veniva riconosciuta al datore di lavoro la possibilità di adibirlo in maniera fungibile a tutte le attività previste per il medesimo livello di inquadramento>. Successivamente, con contratto del 01.01.2021 l'orario settimanale di lavoro è stato ridotto a 24 ore, articolato da lunedì a sabato dalle ore 08:30 alle ore 12:30 con una retribuzione riproporzionata sulla base dell'orario sopra concordato> , sempre previste clausole elastiche> con riferimento alle quali l'odierno ricorrente accetta la possibilità che la collocazione temporale della Sua prestazione lavorativa, nell'ambito della giornata, della settimana, del mese o dell'anno, possa essere oggetto di variazione> che potrà trovare origine da esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo> .
In sostanza, per effetto delle clausole elastiche inserite in ciascuno dei due contratti, fermo restando l'osservanza del pattuito orario di lavoro, il ricorrente talvolta veniva utilizzato per più di sei o di cinque ore lavorative in un giorno della settimana ma poi in un altro giorno non prestava alcuna
10 attività lavorativa. Allega che l'orario di lavoro prestato risulta dai fogli di presenza mensili quotidianamente da lui firmati (di cui all' “all.
4- all. 24 fogli di presenza”), che da tali fogli si evince altresì che il sig. da Pt_1 lunedì a sabato spesso prestava la propria attività lavorativa per meno di sei ore al giorno fino al 31.12.20 e per non più di quattro ore al giorno fino al
12.10.21. Il ricorrente, in sostanza, con notevole frequenza osservava un orario di lavoro inferiore a quello pattuito e ciò anche per la particolare attività cui era addetto con riferimento alla quale si presentava sul posto di lavoro quando si effettuavano i servizi funebri. Che anche dai frequenti messaggi quasi quotidianamente inviati dal ricorrente al sig. CP_3
figlio della sig.ra che si occupava della gestione
[...] _1 dell'Impresa, risultava come l'orario di lavoro osservato dal ricorrente era alquanto flessibile, intermittente nel senso che egli si recava in azienda quando fosse chiamato>, quando fosse necessaria la sua presenza (come significato dai numerosi messaggi con i quali più volte chiedeva al sig.
RI a che ora domani ?>, il funerale a che ora è ?>, domani mattina che faccio ?>, se hai bisogno chiamami>, domani a che ora devo venire
?> E così via.).
Ribadisce che al ricorrente non è dovuta alcuna somma a titolo di differenze retributive essendo stato sempre compensato come dai prospetti paga rilasciati al ricorrente che li ha sottoscritti, ciò a smentita anche di quella parte del ricorso in cui si afferma che il ricorrente percepiva uno stipendio mensile medio di euro 900,00>.
Contesta il contenuto della CTP del ricorrente evidenziando che ha quantificato le presunte differenze retributive come se le prestazioni lavorative fossero state rese full time, che inoltre nella CTP si è tenuto conto della retribuzione prevista per il lavoratore inquadrato nel liv. CP_4 anziché di quella prevista per il lavoratore di liv.5 in cui era inquadrato il ricorrente, inquadramento che con il ricorso l'istante non ha contestato né ha chiesto l'accertamento di mansioni superiori, che nella CTP non si è tenuto conto dei periodi di malattia. Eccepisce la genericità delle allegazioni di parte ricorrente sottese alla presunta attività lavorativa eccedente che viene contestata, ribadendo la peculiarità del lavoro di necroforo che non necessitava di una presenza sistematica, continua in azienda e che certamente non poteva richiedere la sua permanenza in azienda per l'orario asserito dal ricorrente.
§ 3.2. In punto di diritto deve osservarsi che per il rapporto di lavoro in questione le parti hanno stipulato due regolari contratti di lavoro part-time (il secondo modificativo dell'orario part-time), con clausola elastica in ragione della peculiare attività lavorativa di necroforo. Ciò comporta che grava sul lavoratore l'onere probatorio rigoroso in ordine alla dedotta prestazione dell'attività lavorativa in eccedenza oltre l'orario di
11 lavoro contrattuale. La giurisprudenza di legittimità precisa che tale onere probatorio esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento dei detti oneri di allegazione e prova possa supplire la valutazione equitativa del giudice.
Il primo contratto (a far data dal 13.02.2020) di “assunzione a tempo parziale misto con clausola elastica” fissava l'articolazione dell'orario di lavoro “su 130 ore ordinarie mensili, di norma svolto dal Lunedì al Sabato;
in ciascun giorno l'orario di lavoro è stabilito dalle ore 8.00 alle ore 13.00”. La clausola elastica richiamata nel contratto e sottoscritta con apposito patto scritto prevedeva la più ampia disponibilità nell'esecuzione della prestazione lavorativa, per cui si rendeva sempre e comunque disponibile, ad effettuare la prestazione lavorativa legata ai servizi funebri. Il contratto prevedeva che nel caso di mancato raggiungimento nel mese delle 130 ore mensili le ore mancanti sarebbero state attribuite a permessi e ferie.
Con successivo contratto di lavoro sempre part-time, le parti si davano atto della riduzione dal 01.01.2021 da complessive 30 ore settimanali a 24 ore settimanali, articolato dal lunedì al sabato, dalle 8,30 alle 12,30; si confermava qualifica, mansioni e livello. Le parti approvavano anche clausole elastiche, con facoltà del datore di lavoro di variare, nell'ambito della giornata/settimana/mese o anno, la collocazione temporale o la durata della prestazione lavorativa che poteva essere estesa per periodi prolungati e continuativi entro il limite della durata normale del lavoro a tempo pieno.
Rispetto ad una prestazione lavorativa così articolata contrattualmente nell'orario di lavoro part-time, mista a clausole elastiche funzionali alla specificità della prestazione lavorativa di necroforo di una ditta di onoranze funebri, il ricorrente allegava: “Nello specifico, il ricorrente prestava attività lavorativa dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e dalle ore
14:30 alle ore 19:00, mentre il sabato dalle ore 08:30 alle ore 12:30, tali orari venivano sforati quando vi erano salme da ritirare e preparare o trasporti di malati in ambulanza, con reperibilità anche di notte e dei festivi, inoltre , e quando vi erano funerali, era incaricato di incollare i manifesti funebri nelle ore notturne dalla ore 23 con seguito in tutto il territorio comunale”. Orbene che la prestazione lavorativa fosse resa la mattina, compreso il sabato, corrisponde alla previsione contrattuale, per altro il ricorrente allega un orario sempre di quattro ore, laddove per il periodo dall'assunzione a febbraio 2020 e fino al 31.12.2020 il contratto prevedeva cinque ore. Del tutto generica è l'allegazione “tali orari venivano sforati quando …”, così come quella di aver “lavorato ininterrottamente” in alcuni mesi svolgendo mansioni di conducente ambulanza e auto medica.
12 Inoltre, come eccepito anche dalla resistente, la relazione tecnica di parte ricorrente ha considerato per il calcolo “circa le spettanze o meno differenze retributive in ogni natura maturate” in relazione al rapporto di lavoro per l'intero periodo contrattualizzato il livello 4 S, laddove invece il lavoratore era contrattualizzato al livello 5. Per altro il ricorrente non ha articolato domanda di riconoscimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica formale, sicchè deve tenersi conto del 5° livello corrispondente all'inquadramento contrattuale del ricorrente. Dall'istruttoria svolta non è emerso con il dovuto rigore l'orario di lavoro supplementare asseritamente svolto.
Le dichiarazioni del teste (le dichiarazioni degli altri testi non Testimone_3 forniscono elementi significativi), che ha detto di aver svolto le stesse mansioni di necroforo del ricorrente, vanno ricondotte alle circostanze di cui il teste poteva avere conoscenza diretta. Infatti il teste ha dichiarato: “ Io lavoravo “ a chiamata”, invece il sig. era dipendente part-time, mi Pt_1 sembra che all'inizio il suo part-time fosse per un maggior numero di ore, cinque o sei ore da contratto che, successivamente nello stesso primo anno, venne ridotto a quattro ore giornaliere, ma non so essere più preciso. ; “Io invece venivo chiamato solo quando c'era il decesso di una persona e quindi proprio con il ci recavamo sul luogo (domicilio, ospedale) per Pt_1 provvedere a tutte le operazioni di preparazione della salma e di trasporto fino alla nostra struttura.”; “mediamente io venivo chiamato due, tre volte alla settimana, ma poteva anche passare una settimana senza che mi chiamassero”. Lo stesso teste ha dichiarato: “Proprio per la specificità del nostro lavoro, dovendo intervenire nell'immediatezza del decesso, l'orario di lavoro non poteva essere rigidamente fissato e all'occorrenza si lavorava non solo in qualsiasi ora della giornata lavorativa ma anche di notte”. Il teste poi ha riferito di ricordare di essere stato utilizzato con il per Pt_1 due trasferte “al nord”. Sulle circostanze (presunto lavoro ininterrotto dal 1.9. al 30.10.2020 per trasporto paziente da Villa San Giovanni all'ospedale
Morelli per radioterapia e chemioterapia con orario dalle 8 alle 17) di cui al capo 7 , il teste ha riferito “Non posso esserne a conoscenza perché ripeto io lavoravo a chiamata. Ribadisco che quando venivo chiamato, era Pt_1 sempre lì a lavorare insieme a me”. Poi ha aggiunto di ricordare di aver accompagnato un paziente “con l'ambulanza privata dall'abitazione del paziente al GOM (per effettuare radioterapia) o dall'abitazione al Morelli (per la Chemioterapia). L'attività di accompagno di questo paziente avveniva una volta ogni 10 -15 giorni, dipendeva dalle prescrizioni dell'ospedale. Lo accompagnavamo un po' prima dell'orario che gli era stato fissato, perché occorreva fare la registrazione al CUP e lo attendavamo fino alla fine, mediamente impiegavamo, considerando il
13 tempo a partire dall'abitazione, 4 o 5 ore … Non ricordo per quante volte abbiamo accompagnato questo paziente, però ricordo che all'inizio era allettato e alla fine delle cure era riuscito a stare seduto sulla sedia a rotelle.” Il teste riferiva: “è capitato con l'ambulanza di accompagnare pazienti no covid da Nuova Salus ad Ecorad e ritorno, oppure da Nuova
Salus all'Ospedale Riuniti e si trattava di pazienti che dovevano sottoporsi ad esami radiologici. Il tempo necessario, tutto compreso era di circa due- tre ore”. Non ricordo con esattezza quante volte sono stato chiamato a svolgere tale attività, che comunque svolgevo sempre con il , preciso Pt_1 che poteva capitare di essere chiamato per più giorni consecutivi, come poteva capitare che anche per una settimana o più non venissi chiamato. Il teste nulla sapeva di trasporto di pazienti dall'Ospedale Riuniti all'Ospedale di Melito o Gioia Tauro. Il teste ricordava di un trasferimento di un paziente dall'Ospedale di Reggio a un centro di riabilitazione a Crotone
“ci saranno volute circa 8 ore” e di un altro trasferimento di paziente ad un centro di riabilitazione a Cinquefrondi per il quale avevano impiegato “circa 3-4 ore”. Ordunque, considerato che il teste lavorava solo “a chiamata” qualche giorno alla settimana e neppure tutte le settimane, considerata la “flessibilità” oraria intrinseca all'attività, considerata la specifica “clausola elastica” pattuita nel contratto di lavoro part time del ricorrente, manca la prova che il ricorrente abbia lavorato come se fosse full-time. Nè il teste (che, se e quando capitava che fosse chiamato di pomeriggio, ha dichiarato “lo trovavo già lì perché lavoravamo in coppia”) poteva essere a conoscenza dell'orario effettivamente espletato dal ricorrente non solo nella giornata in cui lavoravano in coppia, ma anche dell'orario effettivamente espletato dal ricorrente nella settimana e nel mese. La “messaggistica” tra il ricorrente ed il figlio della titolare che di fatto gestiva il rapporto, conferma che l'orario di lavoro era gestito in modo assai flessibile, anche nella stessa giornata, proprio in ragione delle esigenze della ditta di onoranze funebri (ad es. “se” c'era un funerale nel pomeriggio), nonché all'occorrenza venendo incontro alle richieste personali del ricorrente.
Per altro anche dalle dichiarazioni testimoniali rese dalla moglie del ricorrente è emerso che l'orario di lavoro era flessibile secondo la chiamata a necessità (“Quanto all'orario di lavoro, mio marito era sempre reperibile per cui quando lo chiamavano perché avevano necessità lui andava.”), e poi ha precisato che dal lunedì al sabato ogni mattina si doveva presentare sul luogo di lavoro con inizio flessibile dalle ore 8:00 alle 8:30 e la fine dell'orario che doveva essere alle ore 13:00 di fatto spesso variava a seconda delle esigenze e di quello che succedeva , certi giorni tornava alle
13:00, altri giorni ad esempio alle 14:00, altri giorni ad esempio non
14 tornava proprio. Comunque, per la maggior parte dei giorni, lavorava anche di pomeriggio perché c'erano sempre attività che gli venivano richieste e mio marito si occupava di fare un po' di tutto.” In altri termini neppure la moglie ha fatto riferimento al presunto orario fisso nel pomeriggio “dalle ore 14,30 alle 19,00” che era stato dedotto in ricorso. Si ricordi che l'orario mattutino era quello previsto dal contratto di lavoro, fatte salve le variazioni per la clausola elastica.
In conclusione, manca la prova che il ricorrente abbia lavorato con orario fisso non solo la mattina (come previsto nel contratto di lavoro) ma anche ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì e come se fosse full time. L'accertamento demandato al CTU contabile è stato limitato quindi al seguente quesito: “b) sulla scorta della documentazione in atti (contratti di lavoro, buste/prospetti paga, fogli presenza di cui all'all. 4 della memoria di costituzione di , certificati di malattia) e del CCNL per il Controparte_1 personale dipendente da imprese esercenti l'attività funebre applicato al rapporto, verifichi per l'intero periodo di lavoro dal 13.2.2020 al 12.10.2021 se la retribuzione mensile corrisposta al lavoratore corrisponda alla prestazione mensile dallo stesso resa e le eventuali differenze retributive
a favore del lavoratore per tutte le voci e istituti contrattuali, ivi compreso il TFR. Si precisa al CTU che dovrà considerare l'inquadramento contrattuale (5° livello) di cui ai due contratti di lavoro stipulati tra le parti a tempo parziale misto con clausola elastica.” Successivamente al deposito peritale si è richiesta un'integrazione al CTU con ordinanza del seguente tenore: premesso “ -che nel quesito era stato precisato che il CTU avrebbe dovuto elaborare le eventuali differenze retributive “sulla scorta della documentazione in atti (contratti di lavoro, buste/prospetti paga, fogli presenza di cui all'all. 4 della memoria di costituzione di , certificati di malattia) e del CCNL per Controparte_1 il personale dipendente da imprese esercenti l'attività funebre applicato al rapporto, verifichi per l'intero periodo di lavoro dal 13.2.2020 al 12.10.2021 se la retribuzione mensile corrisposta al lavoratore corrisponda alla prestazione mensile dallo stesso resa e le eventuali differenze retributive
a favore del lavoratore per tutte le voci e istituti contrattuali, ivi compreso il TFR.”;
- che il rapporto di lavoro in esame è stato regolato da due contratti di lavoro a tempo parziale misto con clausola elastica e l'orario di lavoro giornaliero era stabilito nel primo contratto dalle 8 alle 13 dal lunedì al sabato, nel secondo contratto (dal 1° gennaio 2021) dalle 8,30 alle 12,30 dal lunedì al sabato;
- che l'art. 17 “Lavoro a tempo parziale”, del CCNL applicato al rapporto (e prodotto in stralcio dal resistente datore di lavoro) contiene un paragrafo
15 dedicato al “Lavoro supplementare”: “1. In considerazione delle specifiche esigenze tecnico organizzative e produttive del settore, è consentito lo svolgimento di lavoro supplementare. Per lavoro supplementare si intende quello prestato fino al raggiungimento dell'orario di lavoro del personale a tempo pieno. … e saranno retribuite con la quota oraria della retribuzione globale mensile e la maggiorazione forfetariamente e convenzionalmente determinata nella misura del 28% da calcolare sulla quota oraria della retribuzione globale mensile.
2. Le maggiorazioni di cui ai precedenti commi sono comprensive degli istituti legali e contrattuali a carattere differito ivi compreso anche il TFR.;
- che il cit art. 17 regola anche l'eventuale lavoro straordinario;
- che il cit. art. 17 prevede anche la disciplina per le “Clausole flessibili ed elastiche” “che consentano la variabilità della collocazione temporale della prestazione lavorativa” e prevede una maggiorazione (
4. Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell'applicazione di clausole flessibili o elastiche verranno maggiorate, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, del 10% da calcolarsi sulla quota oraria di retribuzione globale mensile. Tale maggiorazione è comprensiva di tutti gli istituti differiti, ivi compreso il trattamento di fine rapporto);
- che il cit. art. 17 dispone : “Il personale a tempo parziale è compensato in base alla retribuzione stabilita per il personale a tempo pieno, riproporzionata in funzione della ridotta durata della prestazione lavorativa”, che quindi dovrebbero calcolarsi anche le maggiorazioni per le ore di lavoro notturno (compreso tra le 22 e le 6), festivo e domenicale;
- che dalla lettura dell'elaborato peritale non emerge che il consulente abbia tenuto conto (per elaborarle con riferimento a tutte le voci e istituti contrattuali applicabili) delle annotazioni degli orari di lavoro (dalle quali emergono ore di lavoro supplementare, ore con diversa collocazione temporale, ore notturne, qualche trasferta, lavoro domenicale/festivo) fatte dallo stesso datore di lavoro nei “fogli presenza di cui all'all. 4 della memoria di costituzione di ”; Controparte_1
p.q.m.
- invita il CTU, dr. , a rendere chiarimenti ed integrare Persona_2 la relazione con conteggi che tengano conto delle indicazioni sopra specificate, conteggi da esaminare nel contraddittorio delle parti alla prossima udienza,…”.
Il CTU ha quindi tempestivamente provveduto a rielaborare i conteggi che sono risultati essere alla fine così determinati in totale: Differenze retributive
€ 3.356,57; Trattamento fine rapporto € 355,18; Totale € 3.711,75. L'elaborato peritale come integrato, al quale si rinvia e da ritenersi qui interamente riportato e trascritto, appare adeguatamente e logicamente motivato, il CTU ha pure dato motivatamente conto delle osservazioni delle
16 parti, per cui le conclusioni peritali vengono condivise e fatte proprie dal giudicante.
Pertanto l'importo complessivo quantificato dal CTU in complessivi €
3.711,75 deve essere riconosciuto come spettante al ricorrente ed il datore di lavoro deve essere condannato al pagamento della predetta somma da maggiorare di interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo.
§ 3.4. Tutto ciò premesso e considerato, deve trovare accoglimento la domanda volta ad ottenere la condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali sulle accertate differenze retributive, domanda fatta propria dall' nelle sue conclusioni “previo accertamento di quanto CP_2 chiesto da parte ricorrente a titolo di differenze retributive nonché TFR, per i periodi e le causali indicati in ricorso, nei confronti del datore di lavoro, condannare la ditta ON FU EP di _1
, al pagamento in favore dell' dei contributi previdenziali e
[...] CP_2 sanzioni dovuti nella misura che sarà determinata in corso di giudizio, con interessi legali fino all'effettivo soddisfo”. Pertanto il datore di lavoro deve essere condannato a versare all' i CP_2 contributi dovuti sulle differenze retributive come sopra accertate, oltre sanzioni e accessori di legge.
§ 4. Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
p.q.m.
A) accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto:
- dichiara che non ricorrono gli estremi del licenziamento impugnato, dichiara che il rapporto di lavoro deve dichiararsi estinto alla data del licenziamento (13.10.2021) e condanna la resistente sig.ra _1 al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità, non
[...] assoggettata a contribuzione previdenziale, dell'importo complessivo di € 3.305,25 pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data del licenziamento (13.10.2021) e fino al soddisfo;
- condanna la resistente sig.ra al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente dell'importo complessivo pari ad € 3.711,75, di cui € 3.356,57 per differenze retributive ed € 355,18 per Trattamento fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo;
- condanna la resistente sig.ra al pagamento in favore Controparte_1 dell' dei contributi previdenziali dovuti sulle differenze retributive e di CP_2
TFR di cui al capo che precede, oltre sanzioni come per legge ed interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
B) rigetta nel resto il ricorso;
17 C) condanna la resistente sig.ra al pagamento in favore Controparte_1 del ricorrente delle spese legali che si liquidando in € 5.388,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge, il tutto da distrarsi a favore dell'avv. Massimiliano Pezzani dichiaratosi procuratore antistatario;
D) condanna la resistente sig.ra al pagamento in favore Controparte_1 dell' , in persona del legale Controparte_2 rapp.te p.t., delle spese legali che si liquidando in € 1.310,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva se dovuti come per legge;
E) condanna la resistente sig.ra al pagamento del costo Controparte_1 della consulenza tecnica d'Ufficio, liquidato come da separato decreto in € 582,00, oltre CP e IVA, a favore del consulente tecnico d'Ufficio dr.
Persona_2
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 16/4/2025.
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
18