CA
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 12/06/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Salvatore Grillo Presidente dott. Paola Barracchia Consigliere avv. Luigi Carmine Chiarelli Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 355/2024 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F. ), tutti con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI MARTINO,
[...] C.F._4 elettivamente domiciliati in VIA BOVIO 11 a SPINAZZOLA, presso il difensore, Appellanti contro
(C.F. ) e (C:F: Controparte_1 C.F._5 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO SCAGLIARINI, elettivamente C.F._6 domiciliati in VIA DANTE n. 7 a MILANO, presso il difensore, Appellati
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza numero 837/2024, il Tribunale di Bari, definitivamente pronunziandosi sull'opposizione a decreto ingiuntivo, contenente domanda riconvenzionale proposta da Parte_1 [...]
e con ricorso depositato il 18.03.2024, nei confronti di Parte_5 Parte_4
e la accoglieva in parte e revocava il decreto ingiuntivo Controparte_1 Controparte_2 opposto condannando gli opponenti alla minor somma di € 2.158,79 oltre accessori. Rigettava la domanda riconvenzionale e condannava gli opponenti al pagamento delle spese di lite, con distrazione.
Con ricorso depositato il 18.03.2024 proponevano appello Parte_1 Parte_5
e , chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, alla Corte: 1) in
[...] Parte_4 via principale, ferma la revoca del D.I. n.3620/2021 del Tribunale di Bari, depositato in data 13.09.21 e rettificato con ordinanza dell'8.11.21, di riconoscere e dichiarare la risoluzione del rapporto locativo de quo a decorrere dagli inizi di marzo 2020 per impossibilità sopravvenuta ai sensi dell'art.1463 c.c., stante l'incolpevole perdita dell'utilità e dell'interesse ex latere conductoris a conseguire l'altrui prestazione, quale esigenza, causa e funzione del contratto di locazione de quo;
2) per l'effetto ed in via riconvenzionale, di riconoscere e dichiarare i locatori e Controparte_1 Parte_6
e quindi condannarli solidalmente, alla restituzione sia della somma di € 1.380,00 - di cui €
[...] 460,00 a favore di entrambi i Sigg.ri e ed € 230,00 a favore di Parte_1 Parte_4 ciascuno dei Sigg. e - a titolo dei canoni percepiti Parte_5 Parte_5 indebitamente in relazione ai mesi di marzo ed aprile 2020, e sia del deposito cauzionale pari ad € 1.878,36, quest'ultimo decurtato dell'importo di € 61,64 quale saldo degli oneri accessori imputabili ai conduttori fino al mese di febbraio 2020: il tutto per il complessivo importo di € 3.258,36 ed in aggiunta agli interessi moratori ex art. 1284/4 c.c.; 3) di condannare i medesimi appellati al pagamento delle spese e competenze del doppio grado del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito antistatario. Insistevano nell'ammissione dell'interrogatorio formale e della prova testimoniale richiesti ma non ammessi in primo grado.
Con comparsa di costituzione del 6.9.2024, depositata lo stesso giorno, si costituivano gli appellati. Chiedendo di rigettare l'appello proposto avverso la sentenza n.837/2024 resa in udienza ex art.429 c.p.c. in data 16.02.24 dal Tribunale di Bari, in persona del G.O. Dott. Vincenzo Lullo, e notificata il 20.02.24, che ha così deciso nel procedimento n.2566/22 R.G. - di opposizione al D.I. n.3620/2021, in quanto inammissibile, immotivato e infondato in fatto e in diritto, oltre che non provato, confermando la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio oltre oneri accessori come per legge. Si opponevano all'ammissione delle prove richieste ex adversoo, insistendo nelle proprie, formulate in primo grado, chiedendo, in caso di ammissione delle prime, prova contraria.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è discussa e decisa con lettura del dispositivo all'udienza del 12.3.2025.
L'appello è, ad avviso della Corte infondato e deve essere rigettato, con le conseguenze in materia di spese.
Con un primo motivo d'appello è stata dedotta l'insufficiente ed errata disamina della domanda e della causa petendi costituente le ragioni dell'opposizione al provvedimento monitorio in violazione pagina 2 di 5 dell'art.112 c.p.c. nonché l'insufficiente, contraddittoria ed errata motivazione circa l'insussistenza dell'invocata risoluzione contrattuale per impossibilita sopravvenuta in violazione dell'art.1463 c.c.. La questione sottoposta all'esame della Corte è fondamentalmente quella di stabilire se, a seguito della pandemia che ha comportato, per alcuni mesi, una serie di restrizioni alle libertà individuali, tra cui quelle di spostarsi liberamente sul territorio e la possibilità di frequentare scuole e corsi universitari, i contratti di locazione stipulati, come nel nostro caso, per poterli frequentare più comodamente, si risolvano per impossibilità sopravvenuta o meno.
Per quel che concerne gli appellati è risultato che, a seguito delle limitazioni agli spostamenti sul territorio tutti, tranne uno, rimasto bloccato per un certo periodo nell'immobile oggetto di causa, non avevano più potuto raggiungerlo dal mese di aprile, in quanto costretti a restare nelle proprie città di provenienza, quindi non usufruendone. La norma invocata per sostenere la tesi dell'avvenuta risoluzione il 28.2.2020, cioè l'art. 1463 c.c., prevede che la parte liberata per sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non possa chiedere la controprestazione, come invece hanno fatto i locatori appellati, chiedendo ed ottenendo decreto ingiuntivo per i canoni di aprile (in parte) e dei mesi successivi fino alla scadenza del contratto.
Necessario presupposto per l'applicazione della norma, di ristretto spazio, è che la prestazione (nel nostro caso il godimento dell'immobile oggetto di locazione) sia divenuta completamente e definitivamente irrealizzabile, ineseguibile o inottenibile per cause esterne, impreviste ed oggettive, che impediscono totalmente il godimento del bene. Non bastano quindi difficoltà soggettive o personali della parte conduttrice per liberarla dagli obblighi contrattuali.
Nel caso delle locazioni, comprese quelle di beni produttivi, durante la pandemia la prestazione di concessione in godimento rimaveva possibile e poteva continuare ad essere eseguita anche se per factum principis la facoltà di godimento risultava, temporaneamente, affievolita. La prestazione del locatore, che lasciava a disposizione il bene, continuava ad essere resa anche se l'utilità per il conduttore è, temporaneamente, depressa.
In linea con il surrichiamato principio appare la prima giurisprudenza di merito pronunziatasi su casi analoghi che questa Corte condivide.
Pere tutte si richiama la Sentenza del Tribunale di Roma, sezione VI, n, 16527 del 22.12.2022 che ha chiarito un aspetto cruciale nel contesto dei contratti di locazione e della loro possibile risoluzione per impossibilità sopravvenuta.
Pronunziandosi su un'opposizione a decreto ingiuntivo per canoni scaduti e non pagati relativi al periodo aprile-agosto 2020 (proprio quello del caso che ci occupa) per un immobile anch'esso preso in locazione per motivi di studio da una studentessa universitaria e fondata anch'essa sull'applicabilità dell'art. 1463 c.c., che avrebbe liberato l'opponente dall'obbligo di corrispondere i canoni, la decisione del giudice capitolino sulla nullità per mancanza di causa in concreto (parte conduttrice anche in quel giudizio sosteneva che la pandemia aveva frustrato lo scopo per cui era stato stipulato il contratto, ovvero la sua necessità di frequentare l'università in presenza) ha chiarito che la causa del contratto di locazione non è la specifica ragione per cui uno o più soggetti decidono di togliere in locazione l'immobile, ma il godimento stesso di questo in cambio del pagamento di un corrispettivo. La sospensione delle lezioni, ovvero l'impossibilità di seguirle in presenza, non altera il diritto di godere dell'immobile in quanto la causa negoziale, intesa come scopo oggettivo del contratto, non può essere identificata con le motivazioni personali della parte conduttrice.
Aggiungasi che, anche in quel caso, come nel nostro, il contratto non prevede il collegamento del pagamento dei canoni all'effettiva presenza di parte conduttrice nell'immobile o alla sua frequenza pagina 3 di 5 delle lezioni in aula. Prova indiretta ne è che anche in altri periodi dell'anno in cui le lezioni sono sospese (es. periodo natalizio) il canone era comunque dovuto.
Più specificatamente in ordine all'applicabilità dell'art. 1463, e sull'opinione dell'opponente in quella sede, la stessa fatta propria dagli appellanti in questo giudizio, secondo cui la pandemia aveva reso impossibile la prestazione contrattuale perché parte conduttrice non poteva usufruire dell'immobile per il motivo originariamente pattuito (la frequentazione in presenza dell'università), il precedente citato obbietta, richiamando il summenzionato principio generale, che l'impossibilità sopravvenuta contemplata dalla norma invocata si verifica solo in caso di impossibilità oggettiva e totale della prestazione.
Anche nel caso che ci riguarda l'immobile locato è rimasto sempre agibile e utilizzabile. Il fatto che alcuni dei conduttori abbiano da subito deciso di rientrare presso i propri luoghi di residenza e restarvi, mentre l'ultimo lo ha fatto solo qualche tempo dopo non può configurarsi come una impossibilità sopravvenuta con la conseguente possibilità di non pagare più i canoni locativi. L'immobile avrebbe comunque potuto essere utilizzato e la scelta di non abitarlo, maturata in tempi diversi da conduttore a conduttore, è stata una decisione soggettiva e non imposta da fattori esterni.
In conclusione, l'evento straordinario della pandemia, pur avendo inciso significativamente su molti aspetti della vita dei conduttori non ha determinato una impossibilità oggettiva di godimento dell'immobile concesso in locazione.
Gli stessi avvenimenti, come già riconosciuto nella sentenza di primo grado, potevano costituire gravi motivi per risolvere anticipatamente il contratto alla scadenza del termine di tre mesi di preavviso, avvalendosi della apposita clausola. Il rigetto del primo motivo condiziona l'accoglimento del secondo con cui si adduce l'errato ed immotivato rigetto della domanda riconvenzionale avanzata in primo grado di rimborso di canoni locativi e del deposito cauzionale, in violazione degli articoli 1463 e 2003 c.c..
Non dovendosi il contratto ritenere risolto per quanto già detto circa l'inapplicabilità dell'art. 1463 c.c.,
i canoni di marzo ed aprile andavano regolarmente corrisposti mentre l'importo del deposito cauzionale di € 1.940,00 risulta già detratto da quello richiesto con il decreto ingiuntivo opposto (Vedi punto n. 7 della narrativa del ricorso in sede monitoria) e quindi è come se fosse già stato restituito.
Anche il secondo motivo non può essere accolto.
Le richieste istruttorie su cui gli appellanti hanno insistito, di interrogatorio e prova testimoniale, indipendentemente da quello che potrebbe essere il loro esito, non presentano alcuna rilevanza vertendo si circostante irrilevanti ai fini della decisione della causa.
Le spese di lite di questo grado di giudizio, stante l'integrale rigetto del gravame, seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/22, con applicazione dello scaglione da € 1.101,00 ad € 5.200,00 e compensi medi per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
Si dà atto che ai sensi del D.P.R. n.155 del 2002 art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n.
228 del 2012, ricorrono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti dell'ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e con ricorso depositato il 18.03.2024 Parte_5 Parte_4 pagina 4 di 5 nei confronti di e avverso la sentenza n. 837/2024 del Controparte_1 Controparte_2
Tribunale di Bari, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna gli appellanti alle spese e competenze del presente grado di giudizio, che liquida in favore degli appellati, in complessivi Euro 2.915,00 per compensi oltre R.S.G., i.v.a e c.a.p., come per legge;
3) Dà atto che ai sensi del D.P.R. n.155 del 2002 art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, in data 12.3.2025.
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
Il Giudice Ausiliario Relatore
Avv. Luigi Carmine CHIARELLI
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Salvatore Grillo Presidente dott. Paola Barracchia Consigliere avv. Luigi Carmine Chiarelli Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 355/2024 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F. ), tutti con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI MARTINO,
[...] C.F._4 elettivamente domiciliati in VIA BOVIO 11 a SPINAZZOLA, presso il difensore, Appellanti contro
(C.F. ) e (C:F: Controparte_1 C.F._5 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO SCAGLIARINI, elettivamente C.F._6 domiciliati in VIA DANTE n. 7 a MILANO, presso il difensore, Appellati
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza numero 837/2024, il Tribunale di Bari, definitivamente pronunziandosi sull'opposizione a decreto ingiuntivo, contenente domanda riconvenzionale proposta da Parte_1 [...]
e con ricorso depositato il 18.03.2024, nei confronti di Parte_5 Parte_4
e la accoglieva in parte e revocava il decreto ingiuntivo Controparte_1 Controparte_2 opposto condannando gli opponenti alla minor somma di € 2.158,79 oltre accessori. Rigettava la domanda riconvenzionale e condannava gli opponenti al pagamento delle spese di lite, con distrazione.
Con ricorso depositato il 18.03.2024 proponevano appello Parte_1 Parte_5
e , chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, alla Corte: 1) in
[...] Parte_4 via principale, ferma la revoca del D.I. n.3620/2021 del Tribunale di Bari, depositato in data 13.09.21 e rettificato con ordinanza dell'8.11.21, di riconoscere e dichiarare la risoluzione del rapporto locativo de quo a decorrere dagli inizi di marzo 2020 per impossibilità sopravvenuta ai sensi dell'art.1463 c.c., stante l'incolpevole perdita dell'utilità e dell'interesse ex latere conductoris a conseguire l'altrui prestazione, quale esigenza, causa e funzione del contratto di locazione de quo;
2) per l'effetto ed in via riconvenzionale, di riconoscere e dichiarare i locatori e Controparte_1 Parte_6
e quindi condannarli solidalmente, alla restituzione sia della somma di € 1.380,00 - di cui €
[...] 460,00 a favore di entrambi i Sigg.ri e ed € 230,00 a favore di Parte_1 Parte_4 ciascuno dei Sigg. e - a titolo dei canoni percepiti Parte_5 Parte_5 indebitamente in relazione ai mesi di marzo ed aprile 2020, e sia del deposito cauzionale pari ad € 1.878,36, quest'ultimo decurtato dell'importo di € 61,64 quale saldo degli oneri accessori imputabili ai conduttori fino al mese di febbraio 2020: il tutto per il complessivo importo di € 3.258,36 ed in aggiunta agli interessi moratori ex art. 1284/4 c.c.; 3) di condannare i medesimi appellati al pagamento delle spese e competenze del doppio grado del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito antistatario. Insistevano nell'ammissione dell'interrogatorio formale e della prova testimoniale richiesti ma non ammessi in primo grado.
Con comparsa di costituzione del 6.9.2024, depositata lo stesso giorno, si costituivano gli appellati. Chiedendo di rigettare l'appello proposto avverso la sentenza n.837/2024 resa in udienza ex art.429 c.p.c. in data 16.02.24 dal Tribunale di Bari, in persona del G.O. Dott. Vincenzo Lullo, e notificata il 20.02.24, che ha così deciso nel procedimento n.2566/22 R.G. - di opposizione al D.I. n.3620/2021, in quanto inammissibile, immotivato e infondato in fatto e in diritto, oltre che non provato, confermando la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio oltre oneri accessori come per legge. Si opponevano all'ammissione delle prove richieste ex adversoo, insistendo nelle proprie, formulate in primo grado, chiedendo, in caso di ammissione delle prime, prova contraria.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è discussa e decisa con lettura del dispositivo all'udienza del 12.3.2025.
L'appello è, ad avviso della Corte infondato e deve essere rigettato, con le conseguenze in materia di spese.
Con un primo motivo d'appello è stata dedotta l'insufficiente ed errata disamina della domanda e della causa petendi costituente le ragioni dell'opposizione al provvedimento monitorio in violazione pagina 2 di 5 dell'art.112 c.p.c. nonché l'insufficiente, contraddittoria ed errata motivazione circa l'insussistenza dell'invocata risoluzione contrattuale per impossibilita sopravvenuta in violazione dell'art.1463 c.c.. La questione sottoposta all'esame della Corte è fondamentalmente quella di stabilire se, a seguito della pandemia che ha comportato, per alcuni mesi, una serie di restrizioni alle libertà individuali, tra cui quelle di spostarsi liberamente sul territorio e la possibilità di frequentare scuole e corsi universitari, i contratti di locazione stipulati, come nel nostro caso, per poterli frequentare più comodamente, si risolvano per impossibilità sopravvenuta o meno.
Per quel che concerne gli appellati è risultato che, a seguito delle limitazioni agli spostamenti sul territorio tutti, tranne uno, rimasto bloccato per un certo periodo nell'immobile oggetto di causa, non avevano più potuto raggiungerlo dal mese di aprile, in quanto costretti a restare nelle proprie città di provenienza, quindi non usufruendone. La norma invocata per sostenere la tesi dell'avvenuta risoluzione il 28.2.2020, cioè l'art. 1463 c.c., prevede che la parte liberata per sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non possa chiedere la controprestazione, come invece hanno fatto i locatori appellati, chiedendo ed ottenendo decreto ingiuntivo per i canoni di aprile (in parte) e dei mesi successivi fino alla scadenza del contratto.
Necessario presupposto per l'applicazione della norma, di ristretto spazio, è che la prestazione (nel nostro caso il godimento dell'immobile oggetto di locazione) sia divenuta completamente e definitivamente irrealizzabile, ineseguibile o inottenibile per cause esterne, impreviste ed oggettive, che impediscono totalmente il godimento del bene. Non bastano quindi difficoltà soggettive o personali della parte conduttrice per liberarla dagli obblighi contrattuali.
Nel caso delle locazioni, comprese quelle di beni produttivi, durante la pandemia la prestazione di concessione in godimento rimaveva possibile e poteva continuare ad essere eseguita anche se per factum principis la facoltà di godimento risultava, temporaneamente, affievolita. La prestazione del locatore, che lasciava a disposizione il bene, continuava ad essere resa anche se l'utilità per il conduttore è, temporaneamente, depressa.
In linea con il surrichiamato principio appare la prima giurisprudenza di merito pronunziatasi su casi analoghi che questa Corte condivide.
Pere tutte si richiama la Sentenza del Tribunale di Roma, sezione VI, n, 16527 del 22.12.2022 che ha chiarito un aspetto cruciale nel contesto dei contratti di locazione e della loro possibile risoluzione per impossibilità sopravvenuta.
Pronunziandosi su un'opposizione a decreto ingiuntivo per canoni scaduti e non pagati relativi al periodo aprile-agosto 2020 (proprio quello del caso che ci occupa) per un immobile anch'esso preso in locazione per motivi di studio da una studentessa universitaria e fondata anch'essa sull'applicabilità dell'art. 1463 c.c., che avrebbe liberato l'opponente dall'obbligo di corrispondere i canoni, la decisione del giudice capitolino sulla nullità per mancanza di causa in concreto (parte conduttrice anche in quel giudizio sosteneva che la pandemia aveva frustrato lo scopo per cui era stato stipulato il contratto, ovvero la sua necessità di frequentare l'università in presenza) ha chiarito che la causa del contratto di locazione non è la specifica ragione per cui uno o più soggetti decidono di togliere in locazione l'immobile, ma il godimento stesso di questo in cambio del pagamento di un corrispettivo. La sospensione delle lezioni, ovvero l'impossibilità di seguirle in presenza, non altera il diritto di godere dell'immobile in quanto la causa negoziale, intesa come scopo oggettivo del contratto, non può essere identificata con le motivazioni personali della parte conduttrice.
Aggiungasi che, anche in quel caso, come nel nostro, il contratto non prevede il collegamento del pagamento dei canoni all'effettiva presenza di parte conduttrice nell'immobile o alla sua frequenza pagina 3 di 5 delle lezioni in aula. Prova indiretta ne è che anche in altri periodi dell'anno in cui le lezioni sono sospese (es. periodo natalizio) il canone era comunque dovuto.
Più specificatamente in ordine all'applicabilità dell'art. 1463, e sull'opinione dell'opponente in quella sede, la stessa fatta propria dagli appellanti in questo giudizio, secondo cui la pandemia aveva reso impossibile la prestazione contrattuale perché parte conduttrice non poteva usufruire dell'immobile per il motivo originariamente pattuito (la frequentazione in presenza dell'università), il precedente citato obbietta, richiamando il summenzionato principio generale, che l'impossibilità sopravvenuta contemplata dalla norma invocata si verifica solo in caso di impossibilità oggettiva e totale della prestazione.
Anche nel caso che ci riguarda l'immobile locato è rimasto sempre agibile e utilizzabile. Il fatto che alcuni dei conduttori abbiano da subito deciso di rientrare presso i propri luoghi di residenza e restarvi, mentre l'ultimo lo ha fatto solo qualche tempo dopo non può configurarsi come una impossibilità sopravvenuta con la conseguente possibilità di non pagare più i canoni locativi. L'immobile avrebbe comunque potuto essere utilizzato e la scelta di non abitarlo, maturata in tempi diversi da conduttore a conduttore, è stata una decisione soggettiva e non imposta da fattori esterni.
In conclusione, l'evento straordinario della pandemia, pur avendo inciso significativamente su molti aspetti della vita dei conduttori non ha determinato una impossibilità oggettiva di godimento dell'immobile concesso in locazione.
Gli stessi avvenimenti, come già riconosciuto nella sentenza di primo grado, potevano costituire gravi motivi per risolvere anticipatamente il contratto alla scadenza del termine di tre mesi di preavviso, avvalendosi della apposita clausola. Il rigetto del primo motivo condiziona l'accoglimento del secondo con cui si adduce l'errato ed immotivato rigetto della domanda riconvenzionale avanzata in primo grado di rimborso di canoni locativi e del deposito cauzionale, in violazione degli articoli 1463 e 2003 c.c..
Non dovendosi il contratto ritenere risolto per quanto già detto circa l'inapplicabilità dell'art. 1463 c.c.,
i canoni di marzo ed aprile andavano regolarmente corrisposti mentre l'importo del deposito cauzionale di € 1.940,00 risulta già detratto da quello richiesto con il decreto ingiuntivo opposto (Vedi punto n. 7 della narrativa del ricorso in sede monitoria) e quindi è come se fosse già stato restituito.
Anche il secondo motivo non può essere accolto.
Le richieste istruttorie su cui gli appellanti hanno insistito, di interrogatorio e prova testimoniale, indipendentemente da quello che potrebbe essere il loro esito, non presentano alcuna rilevanza vertendo si circostante irrilevanti ai fini della decisione della causa.
Le spese di lite di questo grado di giudizio, stante l'integrale rigetto del gravame, seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/22, con applicazione dello scaglione da € 1.101,00 ad € 5.200,00 e compensi medi per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
Si dà atto che ai sensi del D.P.R. n.155 del 2002 art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n.
228 del 2012, ricorrono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti dell'ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e con ricorso depositato il 18.03.2024 Parte_5 Parte_4 pagina 4 di 5 nei confronti di e avverso la sentenza n. 837/2024 del Controparte_1 Controparte_2
Tribunale di Bari, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna gli appellanti alle spese e competenze del presente grado di giudizio, che liquida in favore degli appellati, in complessivi Euro 2.915,00 per compensi oltre R.S.G., i.v.a e c.a.p., come per legge;
3) Dà atto che ai sensi del D.P.R. n.155 del 2002 art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, in data 12.3.2025.
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
Il Giudice Ausiliario Relatore
Avv. Luigi Carmine CHIARELLI
pagina 5 di 5