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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 18/02/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 112/2020
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA
sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati:
dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott NATALINO SAPONE Consigliere
dott.ssa FEDERICA RENDE Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n.112/2020vertente
TRA
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Sarino Parte_1 C.F._1
Melissari, (C.F.: ) - pec: C.F._2 Email_1
-appellante
CONTRO
(C.F.: ),in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
quale impresa designata ex art. 283 D. Lgs. 07/11/2005 n. 209 per la gestione del Fondo di Garanzia
Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'Avv. Attilio Bandiera, (C.F.:
)– pec: -appellato C.F._3 Email_2
OGGETTO: Lesione personale da sinistro stradale -appello alla la Sentenza n.823/2019 del
Tribunale di Palmi pubblicata il 16/09/2019 nel procedimento recante N.R.G. 182/2015.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in primo grado iscritto a ruolo in data 18/02/2015 parte attrice
[...]
adiva il Tribunale di Palmi al fine di ottenere la condanna della – n.q. Pt_1 Controparte_1
di FGVS - dei danni dallo stesso subiti a seguito del sinistro stradale occorso lungo la SS 18 direzione
1 S. Elia - Palmi in data 25/08/2010. In tale occasione l'attore percorreva a bordo del proprio motoveicolo Yamaha tg. RC073442 la SS 18 dir. S. Elia – Palmi (strada a doppio senso di circolazione), allorquando alle ore 18.30 c.a. sopraggiungeva dall'opposto senso di marcia un veicolo ignoto il quale – all'atto di effettuare una manovra di sorpasso – invadeva la corsia riservata all'attore; questi, nel tentativo di evitare l'impatto, sterzava verso destra e andava ad impattare contro il muro posto alla destra della carreggiata cadendo per terra e riportando importanti lesioni.
Attribuendo la causa del sinistro alla condotta di guida del veicolo rimasto ignoto, chiedeva la condanna della n.q. di Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada al Controparte_1 risarcimento dei danni non patrimoniali causati dall'occorso sinistro, nonché i danni relativi alla perdita da capacità lavorativa generica e/o specifica.
Con comparsa di costituzione e risposta in primo grado 18/06/2015 si costituiva , Controparte_1
la quale contestava quanto ex adverso dedotto, negando la compatibilità della dinamica così come prospettate da parte attrice.
La causa veniva istruita a mezzo prove orali, segnatamente prova per testi del sig. Testimone_1
(vedi verbale udienza del 29/03/2016), e successivamente a mezzo di CC.TT.UU. tecnica e poi medico-legale, tramite il CTU dr che riconosceva invalidità temporanea pari a Persona_1
130 giorni e poi postumi permanenti pari al 65%
La causa era decisa con sentenza n. 823/2019 con la quale il Tribunale di Palmi accoglieva parzialmente la domanda, accertando il nesso di causalità tra il sinistro ed i danni subiti;
ravvisando tuttavia un rilevante concorso di colpa del danneggiato ex art. 2054 c.c. quantificato nella misura del
60% a carico del perché dalla ricostruzione dei fatti era emerso che l'attore alla guida della Pt_1 motocicletta aveva tenuto “…una velocità di molto superiore al limite e per tali motivi, seppure avesse una visuale libera, trovandosi di fronte il veicolo in sorpasso che invadeva parte della sua carreggiata, non è stato nelle condizioni ( proprio a causa della eccessiva velocità) di controllare il veicolo nella manovra ed in ogni caso ad arrestarlo.” (così a pag. 5 della sentenza).
Condividendo l'esito della CTU giudice di prime cure riconosceva il risarcimento per le lesioni subite dall'attore in € 243.014,00 , pari al 40% dell'intero, ( intero determinato in totale in euro
607.536,00, di cui euro 600.431,00 per risarcimento danno permanente già attualizzato alla data della decisione , ed ulteriori euro 7.105,00 per invalidità temporanea , in ragione di euro 96,00 giornaliere), oltre interessi dalla data di pubblicazione della sentenza.
Il Tribunale rigettava la domanda relativa al risarcimento del danno da perdita da capacità lavorativa in quanto non supportata da idonei elementi probatori, infatti deduceva che “A tale somma non viene aggiunto alcun importo a titolo di c.d. “aumento personalizzato” né ulteriore danno patrimoniale in quanto non provato.”
2 Compensava, in ultimo, le spese della CTU e di lite, revocando l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in favore del attesa la richiesta di distrazione ex art. 93 c.p.c. proposta dal Pt_1
difensore in itinere al giudizio.
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 20/02/2020 impugnava la Parte_1
sentenza n. 823/2019 del Tribunale di Palmi per i seguenti motivi :
1) Con primo motivo contestava il mancato riconoscimento del risarcimento del danno alla capacità lavorativa generica e/o specifica.
Sosteneva che la sentenza di prime cure non aveva preso in considerazione la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, in quanto il Tribunale si limitava a dedurre che non era provato il danno patrimoniale
A sostegno della propria pretesa, l'appellante affermava di avere chiesto sin dall'atto introduttivo del giudizio il ristoro di “tutti i danni subiti” , espressamente richiedendo il danno patrimoniale per la diminuzione della capacità lavorativa generica e specifica;
di avere altresì chiarito che aveva svolto attività di autista e di bracciante agricolo, e che a seguito dell'occorso sinistro non era più in grado dio attendere ad altre occupazioni, né ad altre similari.
Aggiungeva che anche la CTU medico – legale aveva concluso per “Per quanto attiene alla specifica incidente sulla capacità lavorativa dichiarata dal p., nella qualità di autista, è possibile ammettere che le lesioni riportate in diagnosi abbiano pregiudicato totalmente la possibilità di svolgere le attività lavorativa dichiarata n.q. di autista.”.
Chiedeva la condanna della al pagamento della somma ritenuta di giustizia a Controparte_1
titolo di risarcimento danni per perdita da capacità lavorativa specifica e/o generica, che data la macrolesione doveva determinarsi equitativamente ai sensi dell'art 1226 cod civ .
2) Con secondo motivo deduceva l'erroneità della sentenza di primo grado per non riconosciuto la corresponsione degli interessi a far data dalla guarigione dell'appellante, perché la sentenza di prime cure statuiva che “Gli interessi legali sulla somma sopra determinata decorrono dalla pubblicazione della sentenza.”.
Contrariamente a quanto statuito, parte appellante deduceva che gli interessi legali dovevano essere corrisposti, sulla scorta degli orientamenti giurisprudenziali di cui alla Cass. Civ. SS.UU. n.
1712/1995, a decorrere dalla guarigione del danneggiato e, dunque, a far data del 03/01/2011
(sinistro occorso il 25/08/2010, inabilità temporanea di 130gg.);
3) Con il terzo motivo contestava l'integrale compensazione delle spese di lite operata dal giudice di prime cure. Invero, deduceva segnatamente che “sin dalla proposizione dell'introduttivo della lite, non è mai stata negata la responsabilità concorsuale dell'odierno appellante;
l'atto di citazione,
3 infatti, testualmente recita: “La responsabilità del sinistro è da ascriversi, quantomeno parzialmente, al conducente del veicolo rimasto sconosciuto […] in linea con quanto appena descritto conclude con la richiesta di condanna alle somme ritenute di giustizia, chiara ed inequivocabile volontà ottativa della parte, diretta ad ottenere quanto risulterà spettante all'esito del giudizio, nulla di più.
Il Tribunale, quindi, ha errato nell'applicare la compensazione di spese e compensi di lite;
tale errore, che comporta una chiara violazione di legge, risulta assolutamente determinante ai fini della decisione impugnata.”.
Sulla scorta di quanto sopra sostenuto, parte appellante concludeva per il riconoscimento integrale delle spese del giudizio di prime cure, ovvero in subordine il riconoscimento delle stesse in compensazione parziale da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito.
Con comparsa di risposta in appello del 01/10/2020 si costituiva , in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t.,la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto chiedendo la conferma della sentenza oggetto di gravame.
Contestava il primo motivo di appello in quanto “l'appellante si è limitato sic et simpliciter a indicare le ulteriori richieste di risarcimento, senza provare minimamente ne con prove ne, soprattutto, con documenti probatori efficaci non può, con il presente gravame, dolersi della circostanza che il Giudice non li ha tenute in considerazione. […] si vuole evidenziare come la mansione di autista ( e non altro) è stata dichiarata solo dalla parte al nominato CTU Dott. , Per_1
il quale non ha fatto altro che riportare tale dichiarazione nella propria perizia. Prova ne è, che alcun documento comprovante tale mansione è stato prodotto. […] Sicché la prova della riduzione della capacità lavorativa, in conseguenza di un danno biologico, non conduce di per sé alla liquidazione automatica del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, in quanto occorre altresì dimostrare l'esistenza di una contrazione del reddito e il nesso causale tra la contrazione e la menomazione fisica sofferta.”. (Pag.
3-4 comparsa).
In ordine al motivo di appello relativo alla contestazione sulla compensazione delle spese, parte appellata deduceva la correttezza di tale decisione in conseguenza dell'accertato concorso di colpa imputabile per gran parte al infatti “A riguardo si ricorda, che è stato necessario nominare Pt_1
un Consulente del Tribunale al fine di determinare l'esatta responsabilità di quanto accaduto e solo all'esito della perizia è emerso come la gran parte della responsabilità fosse da attribuire al Sig.
” (Pag. 5 comparsa). Parte_1
Sulla scorta dei menzionati motivi, parte appellata chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, la condanna di parte appellante alle spese del giudizio. Rilevava, in ultimo,
l'avvenuto pagamento della somma di € 243.145,83, giusta quietanza in atti.
4 All'udienza del 26/11/2020, svolta nelle modalità della trattazione scritta, le parti insistevano nelle rispettive domande e parte appellante chiedeva supplemento di CTU medico – legale “volta ad accertare l'incidenza dei postumi invalidanti di carattere permanente subiti dal signor
[...] sulla sua capacità lavorativa generica.”. Pt_1
A scioglimento della riserva assunta all'udienza che precede, il Collegio rigettava la richiesta istruttoria formulata da parte appellante , ritenuta non utile ai fini del decidere;
e, dunque, rinviava per precisazione delle conclusioni
Dopo alcuni differimenti, l'udienza di precisazione delle conclusioni si celebrava effettivamente in data 12/09/2024, sostituita dalla trattazione scritta ai snsi dell'art 127 ter cpc .
A scioglimento della riserva il Collegio poneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. di cui le parti profittavano
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è solo parzialmente fondato.
Non è fondato il primo motivo, tendente ad ottenere il riconoscimento del risarcimento del danno patrimoniale, che è stato chiesto con l'atto introduttivo, ma di cui non è stata minimamente allegata la possibile misura, né è stata prodotta alcuna prova.
Pur se l'incidenza dell'esito permanente sulla capacià lavorativa futura è stato accertato dal CTU,
l'attore non ha mai fornito alcun elemento idoneo a quantificare la perdita economica, affidandosi a una quanto mai generica richiesta di valutazione “equitativa”, e alla mera indicazione di mansioni ed attività lavorative che avrebbe svolto in passato, senza però allegare né provare quali redditi avrebbe conseguito in passato e quindi avrebbe perso – o si sarebbero ridotti - a causa del sinistro.
L'attore ha omesso di ottemperare all'onere della prova che gli incombeva, e che peraltro sarebbe stato di agevole assolvimento, perché sarebbe bastato documentare i redditi percepiti negli anni di attività precedenti l'incidente.
La regola generale è che il danneggiato ha l'onere di provare il danno , prova che per il danno patrimoniale da perdita di reddito è solitamente agevole e documentale .
Non si può sollevare la parte dall'onere probatorio facilmente assolvibile e non ottemperato, utilizzando un criterio equitativo, che nella specie oltretutto non avrebbe alcun riferimento di alcun genere. Proprio con riferimento alla perdita di reddito di chi abbia già una attività lavorativa, la giurisprudenza di legittimità chiede che sia fornita la prova del reddito cfr Cass Sez. 3 - , Ordinanza
n. 25370 del 12/10/2018 “La liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa, patito in conseguenza di un sinistro stradale da un soggetto percettore di reddito da lavoro, deve avvenire
5 ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima, e non il triplo della pensione sociale (oggi, assegno sociale). Il ricorso a tale ultimo criterio, ai sensi dell'art. 137 c.ass., può essere consentito solo quando il giudice di merito accerti, con valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, che la vittima al momento dell'infortunio godeva sì un reddito, ma questo era talmente modesto o sporadico da rendere la vittima sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva liquidato il danno patrimoniale futuro da incapacità lavorativa con il criterio di cui all'art. 137 c.ass., pur percependo la vittima al momento del sinistro un reddito da tersicorea che, peraltro, verosimilmente, negli anni a venire sarebbe cresciuto).”
Il non ha mai dedotto di avere un reddito sporadico, anzi ha insistito nel sostenere che Pt_1
lavorava e guadagnava come autista e come operaio, senza mai indicare né documentare quale reddito percepisse .
Non ha prodotto alcun documento reddituale, se non un ISEE relativo al 2015, quindi ad epoca successiva alla guarigione, del tutto inutile ai fini di causa sia perché trattasi di una documentazione fondata sull'elaborazione di una “autocertficazione” , sia perché di anni successiva all'evento del lesivo del 2010.-
Non soccorrono quindi le presunzioni conseguenti alla macrolesione , né l'indicazione del CTU, se non viene prodotta né provata la consistenza reddituale che sarebbe stata persa a causa del sinistro.
La liquidazione “equitativa” del danno patrimoniale da perdita di reddito è possibile solo laddove l'accertamento dell'entità del danno sia davvero difficilissimo , come per esempio in un soggetto percettore solo occasionale di reddito (cfr Cass Sez. 3 - , Ordinanza n. 17690 del 25/08/2020 “Ai fini della liquidazione equitativa del danno patrimoniale futuro da incapacità lavorativa patito da soggetto già percettore di reddito da lavoro, può applicarsi, in difetto di prova rigorosa del reddito effettivamente perduto dalla vittima, il criterio del triplo della pensione sociale anche nel caso in cui sia accertato che la vittima, al momento del sinistro, percepiva un reddito così sporadico o modesto da renderla in sostanza equiparabile ad un disoccupato.”)
Oppure nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto manifestare la propensione ad una attività lavorativa, come accade al bambino ancora in tenera età (cfr Cass Sez. 3 - , Ordinanza n. 29815 del
19/11/2024 “La definitiva e totale perdita della capacità di svolgere qualsivoglia occupazione, conseguente a una lesione della salute di rilevante entità, integra un danno patrimoniale per la cui liquidazione, nel caso in cui il soggetto non abbia potuto manifestare alcuna propensione per una determinata attività lavorativa, può farsi riferimento al criterio del triplo della pensione sociale.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che a tale criterio aveva informato la liquidazione equitativa del danno patrimoniale futuro riconosciuto in favore di una neonata la quale
6 aveva riportato, in conseguenza dell'illecito, un'invalidità permanente del 92,5%, sul presupposto che, crescendo, non avrebbe potuto svolgere alcun lavoro)”
Ma in tutti i casi in cui il danneggiato fosse percettore di reddito, così come dichiarato dal Pt_1 sin dall'inizio della causa, ha l'onere di provare almeno quanto percepisse negli anni precedenti al fatto lesivo , al fine di offrire al giudizio la dimostrazione di quanto affermato, e al contraddittorio il parametro di valutazione ed eventualmente la base di calcolo per determinare l'incidenza dell'evento risarcibile.
L'applicabilità dell'art 1226 cc è residuale e riguarda i casi in cui la prova della misura del danno
è estremamente difficile. Ciò non è nel caso di specie, in cui la prova del danno sarebbe stata assai agevole, con la produzione di certificazioni reddituali, buste paga, o documenti facilmente disponibili al lavoratore .
La mancanza di ogni elemento sul reddito percepito prima del sinistro osta all'accoglimento dell'appello in punto di danno patrimoniale, la cui domanda è stata correttamente respinta dal
Tribunale.
*
E' invece fondato il secondo motivo, con cui l'appellante lamentava il mancato riconoscimento degli interessi a far data dalla guarigione. La sentenza, nel riconoscere solo gli interessi dalla data della decisione in poi, da calcolarsi sul risarcimento quantificato all'attualità, ha sostanzialmente negato gli interessi compensativi, senza argomentare la scelta .
Premesso che gli interessi sulla somma rivalutata sono stati chiesti con la domanda di primo grado (cfr conclusioni atto di citazione del 2015) , si fronteggiano attualmente diversi orientamenti della giurisprudenza di legittimità, taluno dei quali richiede una specifica prova dell'utilizzo del denaro .
In tal senso di recente Cass Sez. 3 - , Sentenza n. 19063 del 05/07/2023 “L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento…[omissis]”)
Ma non mancano decisioni parimenti recenti che ribadiscono il principio opposto, già affermato in epoca risalente dalla più autorevole giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il danno derivante da illecito extracontrattuale, ovvero da fatto illecito, quali nel caso di lesioni personali derivanti da sinistro stradale, integra in capo al danneggiante un'obbligazione di valore volta, in tale caso, a reintegrare il patrimonio del creditore di una somma pari a quella che avrebbe percepito al
7 verificarsi del danno. Tale somma va proporzionata e quantificata anche in relazione al potere di acquisto del medesimo periodo, da effettuarsi attraverso la rivalutazione monetaria che va disposta anche d'ufficio, ma costituisce una componente intrinseca del danno e, per l'esattezza, il danno causato dal decorso del tempo. (Cass. Civ., SS.UU. Sent. n. 1712 del 17/02/1995 “Qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche se adottata in sede di rinvio), è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio. “).
Recente applicazione di tali principi è dato rinvenire in Cass Sez. 1 - , Ordinanza n. 28930 del
05/10/2022 e in Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 1627 del 19/01/2022 (in ipotesi diverse , ma entrambe relative al debito di valore)
Atteso, dunque, l' orientamento giurisprudenziale più autorevole (della Suprema Corte a Sezioni
Unite), che non può ritenersi superato dal contrasto giurisprudenziale di legittimità emerso successivamente e non composto, ritiene la Corte di accodarsi alla pronuncia delle Sezioni Unite civili con il riconoscimento degli interessi compensativi per il risarcimento del danno senza la necessità della specifica prova dell'utilizzo del denaro:
In tal caso, “Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati né sulla somma originaria, né sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno o sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza (a differenza che nell'ipotesi di responsabilità contrattuale) dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso” (Cass. Civ., Ord. n.
26641 del 15/09/2023; cfr. Cass. Civ., Ord. n. 832 del 13/01/2023; Cass. Civ., Sent. n. 9950 del
20/04/2017).
Deve quindi accogliersi l'appello avanzato sul punto della liquidazione degli interessi e , in riforma dell'impugnata decisione, condannare la al pagamento degli interessi Controparte_1
8 legali, sulla somma liquidata, e come richiesto devalutata a decorrere dal 03.01.2011 (momento della guarigione clinica e consolidamento dei postumi permanenti) e via via annualmente rivalutata, sino al soddisfo già avvenuto con il pagamento della somma liquidata in primo grado.
*
Quanto al terzo motivo di doglianza manifestato da parte appellante, in linea di principio la decisione di compensare in tutto o in parte le spese di lite in caso di accoglimento parziale di domande o di reciproca soccombenza, è discrezionale e non censurabile. (Cass Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11329 del 26/04/2019 ; Cass. Civ., SS.UU., Sent. n. 32061 del 31/10/2022).
Tuttavia il parziale accoglimento dell'appello attribuisce alla Corte la regolazione anche delle spese di primo grado, che vanno riliquidate tenendo conto dell'esito complessivo della causa .
La necessaria discrezionalità nella compensazione delle spese giustifica che nella specie si tenga conto , nella valutazione complessiva dell'esito del giudizio di primo grado, che ha visto l'attore solo parzialmente vittorioso, con l'accoglimento parziale di una delle domande ( solo il ristoro del danno non patrimoniale con rigetto della domanda di danno patrimoniale) e con un rilevante concorso di colpa, in misura prevalente, per la responsabilità del sinistro – 60%- .
Anche l'appello è risultato fondato solo in misura parziale, risultando respinto il motivo di appello principale e probabilmente di più rilevante incidenza (anche se non quantificato dall'appellante, riguardante il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa futura).
Ritiene la Corte che appaia corretta la parziale compensazione delle spese per entrambi i gradi, nella misura di 2/3 , lasciando a carico della società assicuratrice appellata e a favore dell'attore – appellante il pagamento delle spese nella misura del terzo residuo .
E' però diverso fra i due gradi il valore della causa
In primo grado il valore della causa può determinarsi in base al decisum di euro 243.014,00),, pertanto le spese di lite possono liquidarsi ai sensi del DM 55/2014, come aggiornato al DM 147/2022
e in ragione dei parametri medi della fascia di valore ( da € 52.001 a € 260.000) , per un compenso totale, nell'intero, di euro 14.103,00 (di cui fase di studio della controversia, valore medio:€
2.552,00, fase introduttiva del giudizio, valore medio:€ 1.628,00, fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.670,00, fase decisionale, valore medio: € 4.253,00).
La somma che dovrà corrispondere la a controparte è pari ad 1/3 di questa, ovvero euro CP_1
4.701,00 , restando i residui 2/3 compensati tra le parti
Per l'appello, il decisum è rappresentato invece dall'importo riconosciuto a titolo di spese di lite e degli interessi compensativi sulla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, .
Lo scaglione applicabile è quindi quello compreso tra euro 5.201,00 e 26.000,00 , i parametri medi (salvo che per la trattazione, da liquidarsi ai minimi per assenza di attività istruttoria orale in
9 appello) : nell'intero le spese sarebbero pari ad euro 4.888,00 (di cui fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00, fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00, fase istruttoria
e/o di trattazione, valore minimo: € 922,00, Fase decisionale, valore medio:€1.911,00); pertanto la società dovrà corrispondere all'appellante un terzo pari ad euro 1.630,00 (restando CP_1
compensati i residui due terzi )
Sulle somme così liquidate dovranno corrispondersi spese vive per euro 565,28, nonché spese forfetarie, IVA e CPA come per legge.
Spese tutte distratte in favore dell'avv. Sarino Melissari che ne ha fatto richiesta ex art 93 cpc
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
(C.F.: ), nei confronti di (C.F.: Parte_1 C.F._1 Controparte_1
),in persona del legale rappresentante p.t. e n.q. di FGVS, avverso la Sentenza P.IVA_1
n.823/2019 del Tribunale di Palmi pubblicata il 16/09/2019 nel procedimento di appello recante
R.G.A.C. n. 112/2020così provvede:
- Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna la al pagamento degli interessi legali al tasso per ogni periodo vigente Controparte_1
calcolati sulla somma liquidata in primo grado (euro 243.014,00) devalutata a decorrere dal
03.01.2011 e via via annualmente rivalutata, sino al momento del già avvenuto pagamento della somma liquidata;
- Rigetta nel resto l'appello
- Compensa per 2/3 fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi, e pone a carico della società appellata il terzo residuo che liquida a favore del in tal misura per euro 4.701,00 per il Pt_1
primo grado e per euro 1.630,00 per il presente , oltre spese vive e forfetarie, IVA e CPA da calcolarsi come per legge
- Spese dei due gradi distratte in favore dell'avv Sarino Melissari ex art 93 cpc
Reggio Calabria, così deciso il 14 febbraio 2025
La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito
10
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA
sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati:
dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott NATALINO SAPONE Consigliere
dott.ssa FEDERICA RENDE Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n.112/2020vertente
TRA
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Sarino Parte_1 C.F._1
Melissari, (C.F.: ) - pec: C.F._2 Email_1
-appellante
CONTRO
(C.F.: ),in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
quale impresa designata ex art. 283 D. Lgs. 07/11/2005 n. 209 per la gestione del Fondo di Garanzia
Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'Avv. Attilio Bandiera, (C.F.:
)– pec: -appellato C.F._3 Email_2
OGGETTO: Lesione personale da sinistro stradale -appello alla la Sentenza n.823/2019 del
Tribunale di Palmi pubblicata il 16/09/2019 nel procedimento recante N.R.G. 182/2015.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in primo grado iscritto a ruolo in data 18/02/2015 parte attrice
[...]
adiva il Tribunale di Palmi al fine di ottenere la condanna della – n.q. Pt_1 Controparte_1
di FGVS - dei danni dallo stesso subiti a seguito del sinistro stradale occorso lungo la SS 18 direzione
1 S. Elia - Palmi in data 25/08/2010. In tale occasione l'attore percorreva a bordo del proprio motoveicolo Yamaha tg. RC073442 la SS 18 dir. S. Elia – Palmi (strada a doppio senso di circolazione), allorquando alle ore 18.30 c.a. sopraggiungeva dall'opposto senso di marcia un veicolo ignoto il quale – all'atto di effettuare una manovra di sorpasso – invadeva la corsia riservata all'attore; questi, nel tentativo di evitare l'impatto, sterzava verso destra e andava ad impattare contro il muro posto alla destra della carreggiata cadendo per terra e riportando importanti lesioni.
Attribuendo la causa del sinistro alla condotta di guida del veicolo rimasto ignoto, chiedeva la condanna della n.q. di Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada al Controparte_1 risarcimento dei danni non patrimoniali causati dall'occorso sinistro, nonché i danni relativi alla perdita da capacità lavorativa generica e/o specifica.
Con comparsa di costituzione e risposta in primo grado 18/06/2015 si costituiva , Controparte_1
la quale contestava quanto ex adverso dedotto, negando la compatibilità della dinamica così come prospettate da parte attrice.
La causa veniva istruita a mezzo prove orali, segnatamente prova per testi del sig. Testimone_1
(vedi verbale udienza del 29/03/2016), e successivamente a mezzo di CC.TT.UU. tecnica e poi medico-legale, tramite il CTU dr che riconosceva invalidità temporanea pari a Persona_1
130 giorni e poi postumi permanenti pari al 65%
La causa era decisa con sentenza n. 823/2019 con la quale il Tribunale di Palmi accoglieva parzialmente la domanda, accertando il nesso di causalità tra il sinistro ed i danni subiti;
ravvisando tuttavia un rilevante concorso di colpa del danneggiato ex art. 2054 c.c. quantificato nella misura del
60% a carico del perché dalla ricostruzione dei fatti era emerso che l'attore alla guida della Pt_1 motocicletta aveva tenuto “…una velocità di molto superiore al limite e per tali motivi, seppure avesse una visuale libera, trovandosi di fronte il veicolo in sorpasso che invadeva parte della sua carreggiata, non è stato nelle condizioni ( proprio a causa della eccessiva velocità) di controllare il veicolo nella manovra ed in ogni caso ad arrestarlo.” (così a pag. 5 della sentenza).
Condividendo l'esito della CTU giudice di prime cure riconosceva il risarcimento per le lesioni subite dall'attore in € 243.014,00 , pari al 40% dell'intero, ( intero determinato in totale in euro
607.536,00, di cui euro 600.431,00 per risarcimento danno permanente già attualizzato alla data della decisione , ed ulteriori euro 7.105,00 per invalidità temporanea , in ragione di euro 96,00 giornaliere), oltre interessi dalla data di pubblicazione della sentenza.
Il Tribunale rigettava la domanda relativa al risarcimento del danno da perdita da capacità lavorativa in quanto non supportata da idonei elementi probatori, infatti deduceva che “A tale somma non viene aggiunto alcun importo a titolo di c.d. “aumento personalizzato” né ulteriore danno patrimoniale in quanto non provato.”
2 Compensava, in ultimo, le spese della CTU e di lite, revocando l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in favore del attesa la richiesta di distrazione ex art. 93 c.p.c. proposta dal Pt_1
difensore in itinere al giudizio.
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 20/02/2020 impugnava la Parte_1
sentenza n. 823/2019 del Tribunale di Palmi per i seguenti motivi :
1) Con primo motivo contestava il mancato riconoscimento del risarcimento del danno alla capacità lavorativa generica e/o specifica.
Sosteneva che la sentenza di prime cure non aveva preso in considerazione la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, in quanto il Tribunale si limitava a dedurre che non era provato il danno patrimoniale
A sostegno della propria pretesa, l'appellante affermava di avere chiesto sin dall'atto introduttivo del giudizio il ristoro di “tutti i danni subiti” , espressamente richiedendo il danno patrimoniale per la diminuzione della capacità lavorativa generica e specifica;
di avere altresì chiarito che aveva svolto attività di autista e di bracciante agricolo, e che a seguito dell'occorso sinistro non era più in grado dio attendere ad altre occupazioni, né ad altre similari.
Aggiungeva che anche la CTU medico – legale aveva concluso per “Per quanto attiene alla specifica incidente sulla capacità lavorativa dichiarata dal p., nella qualità di autista, è possibile ammettere che le lesioni riportate in diagnosi abbiano pregiudicato totalmente la possibilità di svolgere le attività lavorativa dichiarata n.q. di autista.”.
Chiedeva la condanna della al pagamento della somma ritenuta di giustizia a Controparte_1
titolo di risarcimento danni per perdita da capacità lavorativa specifica e/o generica, che data la macrolesione doveva determinarsi equitativamente ai sensi dell'art 1226 cod civ .
2) Con secondo motivo deduceva l'erroneità della sentenza di primo grado per non riconosciuto la corresponsione degli interessi a far data dalla guarigione dell'appellante, perché la sentenza di prime cure statuiva che “Gli interessi legali sulla somma sopra determinata decorrono dalla pubblicazione della sentenza.”.
Contrariamente a quanto statuito, parte appellante deduceva che gli interessi legali dovevano essere corrisposti, sulla scorta degli orientamenti giurisprudenziali di cui alla Cass. Civ. SS.UU. n.
1712/1995, a decorrere dalla guarigione del danneggiato e, dunque, a far data del 03/01/2011
(sinistro occorso il 25/08/2010, inabilità temporanea di 130gg.);
3) Con il terzo motivo contestava l'integrale compensazione delle spese di lite operata dal giudice di prime cure. Invero, deduceva segnatamente che “sin dalla proposizione dell'introduttivo della lite, non è mai stata negata la responsabilità concorsuale dell'odierno appellante;
l'atto di citazione,
3 infatti, testualmente recita: “La responsabilità del sinistro è da ascriversi, quantomeno parzialmente, al conducente del veicolo rimasto sconosciuto […] in linea con quanto appena descritto conclude con la richiesta di condanna alle somme ritenute di giustizia, chiara ed inequivocabile volontà ottativa della parte, diretta ad ottenere quanto risulterà spettante all'esito del giudizio, nulla di più.
Il Tribunale, quindi, ha errato nell'applicare la compensazione di spese e compensi di lite;
tale errore, che comporta una chiara violazione di legge, risulta assolutamente determinante ai fini della decisione impugnata.”.
Sulla scorta di quanto sopra sostenuto, parte appellante concludeva per il riconoscimento integrale delle spese del giudizio di prime cure, ovvero in subordine il riconoscimento delle stesse in compensazione parziale da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito.
Con comparsa di risposta in appello del 01/10/2020 si costituiva , in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t.,la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto chiedendo la conferma della sentenza oggetto di gravame.
Contestava il primo motivo di appello in quanto “l'appellante si è limitato sic et simpliciter a indicare le ulteriori richieste di risarcimento, senza provare minimamente ne con prove ne, soprattutto, con documenti probatori efficaci non può, con il presente gravame, dolersi della circostanza che il Giudice non li ha tenute in considerazione. […] si vuole evidenziare come la mansione di autista ( e non altro) è stata dichiarata solo dalla parte al nominato CTU Dott. , Per_1
il quale non ha fatto altro che riportare tale dichiarazione nella propria perizia. Prova ne è, che alcun documento comprovante tale mansione è stato prodotto. […] Sicché la prova della riduzione della capacità lavorativa, in conseguenza di un danno biologico, non conduce di per sé alla liquidazione automatica del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, in quanto occorre altresì dimostrare l'esistenza di una contrazione del reddito e il nesso causale tra la contrazione e la menomazione fisica sofferta.”. (Pag.
3-4 comparsa).
In ordine al motivo di appello relativo alla contestazione sulla compensazione delle spese, parte appellata deduceva la correttezza di tale decisione in conseguenza dell'accertato concorso di colpa imputabile per gran parte al infatti “A riguardo si ricorda, che è stato necessario nominare Pt_1
un Consulente del Tribunale al fine di determinare l'esatta responsabilità di quanto accaduto e solo all'esito della perizia è emerso come la gran parte della responsabilità fosse da attribuire al Sig.
” (Pag. 5 comparsa). Parte_1
Sulla scorta dei menzionati motivi, parte appellata chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, la condanna di parte appellante alle spese del giudizio. Rilevava, in ultimo,
l'avvenuto pagamento della somma di € 243.145,83, giusta quietanza in atti.
4 All'udienza del 26/11/2020, svolta nelle modalità della trattazione scritta, le parti insistevano nelle rispettive domande e parte appellante chiedeva supplemento di CTU medico – legale “volta ad accertare l'incidenza dei postumi invalidanti di carattere permanente subiti dal signor
[...] sulla sua capacità lavorativa generica.”. Pt_1
A scioglimento della riserva assunta all'udienza che precede, il Collegio rigettava la richiesta istruttoria formulata da parte appellante , ritenuta non utile ai fini del decidere;
e, dunque, rinviava per precisazione delle conclusioni
Dopo alcuni differimenti, l'udienza di precisazione delle conclusioni si celebrava effettivamente in data 12/09/2024, sostituita dalla trattazione scritta ai snsi dell'art 127 ter cpc .
A scioglimento della riserva il Collegio poneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. di cui le parti profittavano
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è solo parzialmente fondato.
Non è fondato il primo motivo, tendente ad ottenere il riconoscimento del risarcimento del danno patrimoniale, che è stato chiesto con l'atto introduttivo, ma di cui non è stata minimamente allegata la possibile misura, né è stata prodotta alcuna prova.
Pur se l'incidenza dell'esito permanente sulla capacià lavorativa futura è stato accertato dal CTU,
l'attore non ha mai fornito alcun elemento idoneo a quantificare la perdita economica, affidandosi a una quanto mai generica richiesta di valutazione “equitativa”, e alla mera indicazione di mansioni ed attività lavorative che avrebbe svolto in passato, senza però allegare né provare quali redditi avrebbe conseguito in passato e quindi avrebbe perso – o si sarebbero ridotti - a causa del sinistro.
L'attore ha omesso di ottemperare all'onere della prova che gli incombeva, e che peraltro sarebbe stato di agevole assolvimento, perché sarebbe bastato documentare i redditi percepiti negli anni di attività precedenti l'incidente.
La regola generale è che il danneggiato ha l'onere di provare il danno , prova che per il danno patrimoniale da perdita di reddito è solitamente agevole e documentale .
Non si può sollevare la parte dall'onere probatorio facilmente assolvibile e non ottemperato, utilizzando un criterio equitativo, che nella specie oltretutto non avrebbe alcun riferimento di alcun genere. Proprio con riferimento alla perdita di reddito di chi abbia già una attività lavorativa, la giurisprudenza di legittimità chiede che sia fornita la prova del reddito cfr Cass Sez. 3 - , Ordinanza
n. 25370 del 12/10/2018 “La liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa, patito in conseguenza di un sinistro stradale da un soggetto percettore di reddito da lavoro, deve avvenire
5 ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima, e non il triplo della pensione sociale (oggi, assegno sociale). Il ricorso a tale ultimo criterio, ai sensi dell'art. 137 c.ass., può essere consentito solo quando il giudice di merito accerti, con valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, che la vittima al momento dell'infortunio godeva sì un reddito, ma questo era talmente modesto o sporadico da rendere la vittima sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva liquidato il danno patrimoniale futuro da incapacità lavorativa con il criterio di cui all'art. 137 c.ass., pur percependo la vittima al momento del sinistro un reddito da tersicorea che, peraltro, verosimilmente, negli anni a venire sarebbe cresciuto).”
Il non ha mai dedotto di avere un reddito sporadico, anzi ha insistito nel sostenere che Pt_1
lavorava e guadagnava come autista e come operaio, senza mai indicare né documentare quale reddito percepisse .
Non ha prodotto alcun documento reddituale, se non un ISEE relativo al 2015, quindi ad epoca successiva alla guarigione, del tutto inutile ai fini di causa sia perché trattasi di una documentazione fondata sull'elaborazione di una “autocertficazione” , sia perché di anni successiva all'evento del lesivo del 2010.-
Non soccorrono quindi le presunzioni conseguenti alla macrolesione , né l'indicazione del CTU, se non viene prodotta né provata la consistenza reddituale che sarebbe stata persa a causa del sinistro.
La liquidazione “equitativa” del danno patrimoniale da perdita di reddito è possibile solo laddove l'accertamento dell'entità del danno sia davvero difficilissimo , come per esempio in un soggetto percettore solo occasionale di reddito (cfr Cass Sez. 3 - , Ordinanza n. 17690 del 25/08/2020 “Ai fini della liquidazione equitativa del danno patrimoniale futuro da incapacità lavorativa patito da soggetto già percettore di reddito da lavoro, può applicarsi, in difetto di prova rigorosa del reddito effettivamente perduto dalla vittima, il criterio del triplo della pensione sociale anche nel caso in cui sia accertato che la vittima, al momento del sinistro, percepiva un reddito così sporadico o modesto da renderla in sostanza equiparabile ad un disoccupato.”)
Oppure nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto manifestare la propensione ad una attività lavorativa, come accade al bambino ancora in tenera età (cfr Cass Sez. 3 - , Ordinanza n. 29815 del
19/11/2024 “La definitiva e totale perdita della capacità di svolgere qualsivoglia occupazione, conseguente a una lesione della salute di rilevante entità, integra un danno patrimoniale per la cui liquidazione, nel caso in cui il soggetto non abbia potuto manifestare alcuna propensione per una determinata attività lavorativa, può farsi riferimento al criterio del triplo della pensione sociale.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che a tale criterio aveva informato la liquidazione equitativa del danno patrimoniale futuro riconosciuto in favore di una neonata la quale
6 aveva riportato, in conseguenza dell'illecito, un'invalidità permanente del 92,5%, sul presupposto che, crescendo, non avrebbe potuto svolgere alcun lavoro)”
Ma in tutti i casi in cui il danneggiato fosse percettore di reddito, così come dichiarato dal Pt_1 sin dall'inizio della causa, ha l'onere di provare almeno quanto percepisse negli anni precedenti al fatto lesivo , al fine di offrire al giudizio la dimostrazione di quanto affermato, e al contraddittorio il parametro di valutazione ed eventualmente la base di calcolo per determinare l'incidenza dell'evento risarcibile.
L'applicabilità dell'art 1226 cc è residuale e riguarda i casi in cui la prova della misura del danno
è estremamente difficile. Ciò non è nel caso di specie, in cui la prova del danno sarebbe stata assai agevole, con la produzione di certificazioni reddituali, buste paga, o documenti facilmente disponibili al lavoratore .
La mancanza di ogni elemento sul reddito percepito prima del sinistro osta all'accoglimento dell'appello in punto di danno patrimoniale, la cui domanda è stata correttamente respinta dal
Tribunale.
*
E' invece fondato il secondo motivo, con cui l'appellante lamentava il mancato riconoscimento degli interessi a far data dalla guarigione. La sentenza, nel riconoscere solo gli interessi dalla data della decisione in poi, da calcolarsi sul risarcimento quantificato all'attualità, ha sostanzialmente negato gli interessi compensativi, senza argomentare la scelta .
Premesso che gli interessi sulla somma rivalutata sono stati chiesti con la domanda di primo grado (cfr conclusioni atto di citazione del 2015) , si fronteggiano attualmente diversi orientamenti della giurisprudenza di legittimità, taluno dei quali richiede una specifica prova dell'utilizzo del denaro .
In tal senso di recente Cass Sez. 3 - , Sentenza n. 19063 del 05/07/2023 “L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento…[omissis]”)
Ma non mancano decisioni parimenti recenti che ribadiscono il principio opposto, già affermato in epoca risalente dalla più autorevole giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il danno derivante da illecito extracontrattuale, ovvero da fatto illecito, quali nel caso di lesioni personali derivanti da sinistro stradale, integra in capo al danneggiante un'obbligazione di valore volta, in tale caso, a reintegrare il patrimonio del creditore di una somma pari a quella che avrebbe percepito al
7 verificarsi del danno. Tale somma va proporzionata e quantificata anche in relazione al potere di acquisto del medesimo periodo, da effettuarsi attraverso la rivalutazione monetaria che va disposta anche d'ufficio, ma costituisce una componente intrinseca del danno e, per l'esattezza, il danno causato dal decorso del tempo. (Cass. Civ., SS.UU. Sent. n. 1712 del 17/02/1995 “Qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche se adottata in sede di rinvio), è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio. “).
Recente applicazione di tali principi è dato rinvenire in Cass Sez. 1 - , Ordinanza n. 28930 del
05/10/2022 e in Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 1627 del 19/01/2022 (in ipotesi diverse , ma entrambe relative al debito di valore)
Atteso, dunque, l' orientamento giurisprudenziale più autorevole (della Suprema Corte a Sezioni
Unite), che non può ritenersi superato dal contrasto giurisprudenziale di legittimità emerso successivamente e non composto, ritiene la Corte di accodarsi alla pronuncia delle Sezioni Unite civili con il riconoscimento degli interessi compensativi per il risarcimento del danno senza la necessità della specifica prova dell'utilizzo del denaro:
In tal caso, “Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati né sulla somma originaria, né sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno o sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza (a differenza che nell'ipotesi di responsabilità contrattuale) dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso” (Cass. Civ., Ord. n.
26641 del 15/09/2023; cfr. Cass. Civ., Ord. n. 832 del 13/01/2023; Cass. Civ., Sent. n. 9950 del
20/04/2017).
Deve quindi accogliersi l'appello avanzato sul punto della liquidazione degli interessi e , in riforma dell'impugnata decisione, condannare la al pagamento degli interessi Controparte_1
8 legali, sulla somma liquidata, e come richiesto devalutata a decorrere dal 03.01.2011 (momento della guarigione clinica e consolidamento dei postumi permanenti) e via via annualmente rivalutata, sino al soddisfo già avvenuto con il pagamento della somma liquidata in primo grado.
*
Quanto al terzo motivo di doglianza manifestato da parte appellante, in linea di principio la decisione di compensare in tutto o in parte le spese di lite in caso di accoglimento parziale di domande o di reciproca soccombenza, è discrezionale e non censurabile. (Cass Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11329 del 26/04/2019 ; Cass. Civ., SS.UU., Sent. n. 32061 del 31/10/2022).
Tuttavia il parziale accoglimento dell'appello attribuisce alla Corte la regolazione anche delle spese di primo grado, che vanno riliquidate tenendo conto dell'esito complessivo della causa .
La necessaria discrezionalità nella compensazione delle spese giustifica che nella specie si tenga conto , nella valutazione complessiva dell'esito del giudizio di primo grado, che ha visto l'attore solo parzialmente vittorioso, con l'accoglimento parziale di una delle domande ( solo il ristoro del danno non patrimoniale con rigetto della domanda di danno patrimoniale) e con un rilevante concorso di colpa, in misura prevalente, per la responsabilità del sinistro – 60%- .
Anche l'appello è risultato fondato solo in misura parziale, risultando respinto il motivo di appello principale e probabilmente di più rilevante incidenza (anche se non quantificato dall'appellante, riguardante il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa futura).
Ritiene la Corte che appaia corretta la parziale compensazione delle spese per entrambi i gradi, nella misura di 2/3 , lasciando a carico della società assicuratrice appellata e a favore dell'attore – appellante il pagamento delle spese nella misura del terzo residuo .
E' però diverso fra i due gradi il valore della causa
In primo grado il valore della causa può determinarsi in base al decisum di euro 243.014,00),, pertanto le spese di lite possono liquidarsi ai sensi del DM 55/2014, come aggiornato al DM 147/2022
e in ragione dei parametri medi della fascia di valore ( da € 52.001 a € 260.000) , per un compenso totale, nell'intero, di euro 14.103,00 (di cui fase di studio della controversia, valore medio:€
2.552,00, fase introduttiva del giudizio, valore medio:€ 1.628,00, fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.670,00, fase decisionale, valore medio: € 4.253,00).
La somma che dovrà corrispondere la a controparte è pari ad 1/3 di questa, ovvero euro CP_1
4.701,00 , restando i residui 2/3 compensati tra le parti
Per l'appello, il decisum è rappresentato invece dall'importo riconosciuto a titolo di spese di lite e degli interessi compensativi sulla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, .
Lo scaglione applicabile è quindi quello compreso tra euro 5.201,00 e 26.000,00 , i parametri medi (salvo che per la trattazione, da liquidarsi ai minimi per assenza di attività istruttoria orale in
9 appello) : nell'intero le spese sarebbero pari ad euro 4.888,00 (di cui fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00, fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00, fase istruttoria
e/o di trattazione, valore minimo: € 922,00, Fase decisionale, valore medio:€1.911,00); pertanto la società dovrà corrispondere all'appellante un terzo pari ad euro 1.630,00 (restando CP_1
compensati i residui due terzi )
Sulle somme così liquidate dovranno corrispondersi spese vive per euro 565,28, nonché spese forfetarie, IVA e CPA come per legge.
Spese tutte distratte in favore dell'avv. Sarino Melissari che ne ha fatto richiesta ex art 93 cpc
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
(C.F.: ), nei confronti di (C.F.: Parte_1 C.F._1 Controparte_1
),in persona del legale rappresentante p.t. e n.q. di FGVS, avverso la Sentenza P.IVA_1
n.823/2019 del Tribunale di Palmi pubblicata il 16/09/2019 nel procedimento di appello recante
R.G.A.C. n. 112/2020così provvede:
- Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna la al pagamento degli interessi legali al tasso per ogni periodo vigente Controparte_1
calcolati sulla somma liquidata in primo grado (euro 243.014,00) devalutata a decorrere dal
03.01.2011 e via via annualmente rivalutata, sino al momento del già avvenuto pagamento della somma liquidata;
- Rigetta nel resto l'appello
- Compensa per 2/3 fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi, e pone a carico della società appellata il terzo residuo che liquida a favore del in tal misura per euro 4.701,00 per il Pt_1
primo grado e per euro 1.630,00 per il presente , oltre spese vive e forfetarie, IVA e CPA da calcolarsi come per legge
- Spese dei due gradi distratte in favore dell'avv Sarino Melissari ex art 93 cpc
Reggio Calabria, così deciso il 14 febbraio 2025
La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito
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