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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/03/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo in esito all'udienza del 25 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1025/2024 R.G. e vertente
TRA
, c.f.: nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Teresa Notaro, giusta procura in atti. RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Sergio Alessi giusta procura in notaio dr.ssa di Palermo del 19.1.2023, repertorio Persona_1
n. 2536 raccolta n. 1915. RESISTENTE
OGGETTO: malattia professionale
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.2.2024 esponeva di svolgere, sin Parte_1
dall'1.11.1990, attività lavorativa come operaio specializzato, ferraiolo, piastrellista, carpentiere e muratore. Riferiva di essere affetto da spondilodiscoartrosi del rachide assile scheletrico con protrusioni discali multiple ed ernie L3- L4 e L4-L5 e L5-S1, oltre a ginocchio varo artrosico bilaterale e che, per tali patologie, aveva presentato in data 28.11.2022 denuncia di malattia professionale. Lamentava che l' a seguito di visita medica, con nota del CP_1
5.3.2023, aveva rigettato la richiesta di riconoscimento delle patologie denunciate come malattia professionale. Esponeva che in data 5.7.2023 aveva presentato ricorso contro il superiore provvedimento di rigetto, allegando una certificazione medica aggiornata, redatta dal
Dott. , che quantificava il danno biologico nella misura del 35% e che in data Persona_2
17.1.2024, era stato sottoposto a visita medica collegiale che si era conclusa con un esito discorde. Rilevava che l' con provvedimento del 20.1.2024, aveva confermato il CP_1
rigetto del riconoscimento delle patologie denunciate come malattie di natura professionale.
Contestava l'erroneità della decisione, sottolineando che per oltre 30 anni aveva espletato attività lavorative come operaio specializzato, ferraiolo, piastrellista, carpentiere e muratore.
Precisava che nell'espletamento delle proprie mansioni, per oltre otto ore al giorno, era stato costretto ad assumere posture scomode e innaturali, sollevare carichi pesanti e utilizzare strumenti particolarmente gravosi e che, inoltre, aveva subito frequenti sbalzi di temperatura, lavorando in ambienti sia esterni che interni. Assumeva che le patologie dalle quali era affetto erano strettamente correlate alle gravose mansioni svolte come operaio specializzato, ferraiolo, piastrellista, carpentiere e muratore, come attestato dalla documentazione medica prodotta.
Aggiungeva che tali mansioni e le condizioni lavorative, caratterizzate da fattori di rischio specifici, avevano significativamente contribuito all'insorgenza delle patologie denunciate e che tali fattori rappresentavano l'elemento eziologico che collegava l'attività lavorativa alle malattia denunciate.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertato e dichiarato che le patologie dalle quali era affetto costituissero malattia professionale direttamente collegata all'attività lavorativa svolta, con un grado di invalidità pari al 16% e che, conseguentemente, l' venisse condannato alla CP_1
costituzione della rendita in suo favore;
in subordine, nel caso di accertamento di un grado di menomazione tra il 6% e il 16%, chiedeva di condannare l' alla costituzione in suo CP_1
favore di un indennizzo in capitale commisurato all'entità del danno biologico, oltre al pagamento dei ratei maturati a far tempo dalla domanda amministrativa, con interessi e rivalutazione monetaria;
instava per le spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
2.- L' costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 29.4.2024, CP_1
eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità della domanda in quanto sfornita di idonei elementi probatori circa la eziologia professionale della lamentata patologia. Nel merito, ne contestava la fondatezza, chiedendone conseguentemente il rigetto, con vittoria di spese e compensi difensivi.
3.- La causa veniva istruita a mezzo prova testimoniale. Veniva quindi disposta c.t.u. tecnico contabile.
2 Depositata la relazione di consulenza tecnica, l'udienza del 25.3.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte, in esito alle quali la causa veniva decisa.
4.- Ordine logico di trattazione impone di esaminare in primo luogo l'eccezione di inammissibilità della domanda sollevata dall' resistente. CP_2
Essa è destituita di fondamento, considerando che il ricorso riporta le infermità denunciate, corredate dalla relativa certificazione medica, la continuità dell'attività lavorativa del ricorrente, gli orari di lavoro rispettati e le mansioni da egli svolte, rimettendosi alla chiesta prova per testi l'accertamento della eziologia professionale.
5.- Così disattesa l'eccezione preliminare e passando all'esame del merito, al fine di valutare la fondatezza delle pretese attoree, occorre dare conto dell'attività istruttoria svolta in corso di causa.
Avuto riguardo al caso di specie, i testimoni hanno confermato l'esperienza lavorativa trentennale del ricorrente, l'orario di lavoro osservato e le mansioni da lui espletate.
Ed invero, il teste , ex collega di lavoro del ricorrente, ha dichiarato: Testimone_1
“Ho lavorato assieme al Sig. nello stesso cantiere e per la stessa impresa dal 2010 Parte_1
fino al 2021”. Il teste ha dimostrato di avere conoscenza piena e diretta dei fatti di causa per avervi assistito personalmente, avendo dichiarato: “eravamo quasi sempre insieme nello stesso cantiere”. In relazione alle posture viziate ed innaturali, alla assunzione di movimenti e di posture di compensazione per il mantenimento dell'equilibrio, il teste ha precisato che accadeva
“soprattutto quando si stuccavano le pareti o si lavorava il ferro ed anche quando si sistemavano le pietre che sono molto pesanti all'interno dei gabbioni”. Relativamente ai periodi di lavoro, ha inoltre precisato che “Lavoravamo sia d'estate che d'inverno.”
Analogamente il teste , anch'egli ex collega del ricorrente, ha confermato Tes_2
l'anzianità lavorativa del ricorrente e il tipo di mansioni, riferendo: “ho lavorato assieme al ricorrente negli anni 2004 e 2005, 2007 fino a 2008 ed ora lavoro ancora con lui, da circa 4 mesi;
il lavoro è molto pesante….lavoravamo otto ore al giorno e qualche volta anche di più….. si lavorava sia all'interno che all'esterno e nel passare si subivano sbalzi di temperatura.”.
Anche il teste ha confermato gli assunti di parte ricorrente: “abbiamo Testimone_3
lavorato insieme dal 2016 fino al 2021… tagliavamo il ferro, impastavamo il cemento, trasportavamo materiale;
capitava che si effettuavano scavi con pala e pico .. nei sottobalconi si doveva stare piegati…. lavoravamo sia d'estate che d'inverno”.
Sull'attendibilità dei testimoni non vi è ragione di dubitare, avendo essi dimostrato di avere conoscenza piena e diretta dei fatti di causa ed avendo reso dichiarazioni precise, puntuali e concordanti tra loro.
3 Così accertate la continuità trentennale dell'attività lavorativa del ricorrente, gli orari di lavoro osservati e le mansioni svolte, il c.t.u. nominato in corso di causa, il dott. Per_3
specialista in medicina del lavoro, ha accertato che il ricorrente è affetto da
[...]
“spondiloartrosi con limitazione funzionale, gonartrosi bilaterale con note di limitazione della flessione a sinistra”, confermandone l'eziologia professionale, ed ha motivatamente concluso affermando che la percentuale di invalidità riconducibile in capo al predetto è pari al 6%.
Il c.t.u. ha poi ribadito, in maniera analitica e convincente tali conclusioni nel rispondere alle osservazioni formulate dall' resistente, affermando che “A dire del consulente il CP_2
paziente non sarebbe stato esposto a rischi idonei a determinare la patologia di che trattasi.
Tale tesi non è condivisibile. La attività lavorativa svolta dal paziente comportava un sollevamento e trasporto di materiali particolarmente pesanti. I movimenti di carico e scarico, spesso comportavano il sollevamento di pesi con movimenti a strappo e la assunzione di movimenti e di posture di compensazione del rachide per il mantenimento dell'equilibrio E' di tutta evidenza pertanto, che l'attività fisica svolta dal paziente abbia esposto l'apparato osteoarticolare a sollecitazioni significative che non possono essere assimilate, contrariamente da quanto asserito dal consulente di parte, neanche in via ipotetica a condizioni cliniche, in rapporto di causa ed effetto, quali obesità ed artropatia da senescenza e quant'altro Non vi è altresì dubbio che, quand'anche il paziente abbia lavorato con soluzione di continuità, l'effetto lesivo descritto precedentemente è stato idoneo a causare un danno permanente a carico dell'apparato osteoarticolare”.
Il consulente ha altresì ribadito le proprie conclusioni rispondendo anche alle osservazioni formulate dal ricorrente, precisando che “Le osservazioni proposte da parte ricorrente non hanno introdotto nuovi e diversi elementi di valutazioni. Le stesse riportano i contenuti dei referti degli accertamenti clinici e strumentali acclusi ai fascicoli di causa che sono stati esaminati per le finalità della presente. Rileva altresì che la valutazione del danno è sottostimata, tenuto conto che i codici tabellari utilizzati quale bareme valutativi, presentavano un ampio intervallo tra il valore minimo e il massimo Sul punto si precisa che la entità del danno che ci occupa ha tenuto conto sia delle risultanze degli accertamenti di che trattasi ma anche del deficit funzionale evidenziato alla obiettività clinica”.
Il c.t.u. ha, pertanto, concluso affermando che “Tale infermità, valutata in riferimento a quanto esposto precedentemente, è ascrivibile a malattia professionale e configura una invalidità che, con ragionevole approssimazione può quantificarsi nella misura 6%
(seipercento) a far data dalla presentazione della domanda in via amministrativa”.
4 Tale giudizio, frutto di un'accurata analisi e sorretto da congrue argomentazioni, appare condivisibile, sicché può essere posto a fondamento della presente sentenza.
5.- Sulla base delle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento del ricorso, va riconosciuto il diritto di al conseguimento dell'indennizzo in capitale da Parte_1
danno biologico nella misura del 6% a decorrere dalla domanda amministrativa del 28.11.2022
e, conseguentemente, l' va condannato al pagamento della correlativa somma. CP_1
Competono la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, trattandosi di credito previdenziale, in virtù della sentenza n.156/1991 della Corte Costituzionale. Va ovviamente fatta salva l'applicabilità dell'art. 16, L. 30/12/1991 n. 412, che detta nuovi criteri per il risarcimento dei danni consequenziali a ritardato pagamento di prestazioni pecuniarie di natura previdenziale, che è comunque da escludere in caso di mora precedente la data di entrata in vigore della legge
(Corte Cost. n. 394 del 7.10.1992).
6.- Il limitato accoglimento della domanda attorea, avuto riguardo alla percentuale di danno biologico accertata, giustifica la compensazione tra le parti di metà delle spese giudiziali;
la restante quota si pone a carico dell' e si liquida in favore del ricorrente come da CP_1
dispositivo ex D.M. n.55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura previdenziale e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerata la semplicità delle questioni affrontate e la durata infratriennale del giudizio. Di essa va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario avv. Teresa
Notaro, sussistendo la dichiarazione di rito.
Gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati nel corso del giudizio come da separato provvedimento, si pongono definitivamente a carico dell' CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1
depositato in data 22.2.2024 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento delle domande, dichiara che è affetto da Parte_1
malattia professionale che ne determina invalidità permanente parziale come danno biologico nella misura del 6% a decorrere dalla domanda amministrativa del 28.11.2022
e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in suo favore dell'indennizzo in CP_1
capitale, da maggiorarsi con rivalutazione monetaria e interessi legali nei limiti dell'art. 16 legge n. 412/1991;
- condanna altresì l' alla rifusione di metà delle spese giudiziali in favore del CP_1
ricorrente, che liquida – già ridotte - in complessivi € 1.347,75 per metà compensi
5 professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Teresa NOTARO, compensando la restante quota;
- pone definitivamente a carico dell' resistente gli esborsi relativi alla c.t.u., CP_2
liquidati con separato decreto.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Messina, lì 26 marzo 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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