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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/04/2025, n. 2665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2665 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANÌ consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 967 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 16 dicembre 2024 e vertente
TRA
(c.f.: Parte_1
) P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Santucci
APPELLANTE
E
(c.f.: Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Fontanella
APPELLATA
OGGETTO: querela di falso
1 CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La di (d'ora in poi Parte_1 Pt_1 anche ) ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 256/2018 Pt_2 che ha accolto la querela di falso in via incidentale proposta da - nell'ambito Controparte_1 del giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 2014/189628 svoltosi davanti al Giudice di Pace di - avverso l'avviso di ricevimento del verbale di accertamento Pt_1 presupposto n. 2009/3127-1, notificato su impulso della CCIAA.
L'appellante ha dedotto al riguardo che la sentenza impugnata ha erroneamente condannato la al pagamento delle spese di lite, senza motivare la propria decisione e Pt_2 in violazione del principio di causalità, secondo cui la parte soccombente tenuta al rimborso delle spese processuali è soltanto quella che con il proprio comportamento ha dato causa al processo o al suo protrarsi.
L'appellante ha concluso domandando, in parziale riforma della sentenza impugnata, la compensazione delle spese processuali relative al giudizio di primo grado.
Si è costituita in giudizio , domandando il rigetto dell'appello. Controparte_1
L'appello è infondato e va pertanto respinto.
Premesso che legittimato passivo rispetto alla querela di falso è solo il soggetto che intenda avvalersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione, e non l'autore del falso o chi abbia comunque concorso nella falsità, che hanno semmai la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio (ex multis v. Cass. 19281/2019 e la giurisprudenza ivi citata), si osserva che proprio l'applicazione del principio di causalità invocato dall'appellante conduce a ritenere corretta la decisione del tribunale di condannare la
CCIAA al pagamento delle spese di lite.
La presentazione della querela di falso presuppone infatti il previo interpello della parte che ha prodotto la scrittura, al fine di consentire a quest'ultima di decidere se rinunciare o meno ad avvalersi del documento (art. 222 c.p.c.).
È evidente pertanto che, avendo la CCIAA dichiarato – nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 2014/189628 - di volersi avvalere dell'avviso di ricevimento del verbale di accertamento n. 2009/3127-1 al fine di dimostrare la corretta notificazione dell'atto presupposto, essa abbia dato causa al giudizio incidentale sulla querela di falso, che non si sarebbe svolto se la CCIAA avesse rinunciato ad avvalersi del documento di cui era contestata la falsità.
Quale parte soccombente nel giudizio sulla querela di falso, la di è stata Pt_2 Pt_1 pertanto correttamente condannata al pagamento delle spese di lite.
2 Alla soccombenza dell'appellante segue la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi 2.000,00 € per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (compensi così determinati tenuto conto dell'attività effettivamente svolta e dei valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55
– come sostituite dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147 - ridotti in considerazione della semplicità della controversia e del valore della causa rispetto allo scaglione di riferimento).
Spese distratte in favore del difensore dell'appellata, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto dalla Parte_1
di avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 256/2018;
[...] Pt_1
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore di CP_1
liquidandole in complessivi 2.000,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura
[...] del 15%.
Spese distratte in favore del difensore dell'appellata, dichiaratosi antistatario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto – previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANÌ consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 967 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 16 dicembre 2024 e vertente
TRA
(c.f.: Parte_1
) P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Santucci
APPELLANTE
E
(c.f.: Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Fontanella
APPELLATA
OGGETTO: querela di falso
1 CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La di (d'ora in poi Parte_1 Pt_1 anche ) ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 256/2018 Pt_2 che ha accolto la querela di falso in via incidentale proposta da - nell'ambito Controparte_1 del giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 2014/189628 svoltosi davanti al Giudice di Pace di - avverso l'avviso di ricevimento del verbale di accertamento Pt_1 presupposto n. 2009/3127-1, notificato su impulso della CCIAA.
L'appellante ha dedotto al riguardo che la sentenza impugnata ha erroneamente condannato la al pagamento delle spese di lite, senza motivare la propria decisione e Pt_2 in violazione del principio di causalità, secondo cui la parte soccombente tenuta al rimborso delle spese processuali è soltanto quella che con il proprio comportamento ha dato causa al processo o al suo protrarsi.
L'appellante ha concluso domandando, in parziale riforma della sentenza impugnata, la compensazione delle spese processuali relative al giudizio di primo grado.
Si è costituita in giudizio , domandando il rigetto dell'appello. Controparte_1
L'appello è infondato e va pertanto respinto.
Premesso che legittimato passivo rispetto alla querela di falso è solo il soggetto che intenda avvalersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione, e non l'autore del falso o chi abbia comunque concorso nella falsità, che hanno semmai la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio (ex multis v. Cass. 19281/2019 e la giurisprudenza ivi citata), si osserva che proprio l'applicazione del principio di causalità invocato dall'appellante conduce a ritenere corretta la decisione del tribunale di condannare la
CCIAA al pagamento delle spese di lite.
La presentazione della querela di falso presuppone infatti il previo interpello della parte che ha prodotto la scrittura, al fine di consentire a quest'ultima di decidere se rinunciare o meno ad avvalersi del documento (art. 222 c.p.c.).
È evidente pertanto che, avendo la CCIAA dichiarato – nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 2014/189628 - di volersi avvalere dell'avviso di ricevimento del verbale di accertamento n. 2009/3127-1 al fine di dimostrare la corretta notificazione dell'atto presupposto, essa abbia dato causa al giudizio incidentale sulla querela di falso, che non si sarebbe svolto se la CCIAA avesse rinunciato ad avvalersi del documento di cui era contestata la falsità.
Quale parte soccombente nel giudizio sulla querela di falso, la di è stata Pt_2 Pt_1 pertanto correttamente condannata al pagamento delle spese di lite.
2 Alla soccombenza dell'appellante segue la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi 2.000,00 € per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (compensi così determinati tenuto conto dell'attività effettivamente svolta e dei valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55
– come sostituite dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147 - ridotti in considerazione della semplicità della controversia e del valore della causa rispetto allo scaglione di riferimento).
Spese distratte in favore del difensore dell'appellata, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto dalla Parte_1
di avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 256/2018;
[...] Pt_1
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore di CP_1
liquidandole in complessivi 2.000,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura
[...] del 15%.
Spese distratte in favore del difensore dell'appellata, dichiaratosi antistatario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto – previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
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