Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 08/04/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2089/2019
R.G. n. 2398/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Franco Camodeca;
Parte_1
e
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv.to Mirella Arlotta;
e
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Controparte_2
Giuseppe Calabria;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con separati ricorsi, successivamente riuniti, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 10620199000580882000, notificatagli da parte di in data 23.1.2019, limitatamente alle cartelle di pagamento Controparte_3
nn. 106 2007 0000167363000, 106 2008 0000145211000, 106 2008 00006298470000, 106
2009000096363000, 106 2009 0009402734000, 106 2010 00006620502000, 106
201000013243213000, 106 20100017503825000, 106 2011000221965800, nonché agli avvisi di addebito nn. 406 2011 2000251764000, 406 2011 2000494877000, 406 2012
2000989406000.
Dedotta la prescrizione del credito contributivo ai sensi dell'art. 3, co. 9 della L. 335/1995, ha agito in giudizio chiedendo l'accertamento dell'insussistenza della pretesa creditoria.
Si costituivano in giudizio sia l' che l' contestando con varie argomentazioni la CP_4 CP_5
domanda del ricorrente, chiedendo il rigetto.
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2.1 Osserva, preliminarmente, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Controparte_3
Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022). Ed infatti, mentre la questione risolta dalla
Suprema Corte era relativa all'individuazione del giusto contraddittore nell'ipotesi in cui l'opponente, pur chiedendo nella sostanza solo l'accertamento negativo del credito contributivo previdenziale, avesse proposto ricorso nei soli confronti del soggetto incaricato della riscossione, nel presente caso, parte ricorrente ha proposto opposizione direttamente avverso l'intimazione di pagamento, atto emesso dall' cui è demandata la fase di recupero del CP_5
credito dopo la notifica del titolo del quale ha chiesto l'annullamento. Ne consegue che deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del concessionario.
Analogamente, deve dichiararsi la legittimazione passiva dell'ente impositore in ragione della titolarità in capo allo stesso dei crediti azionati.
2.2 Sempre in via preliminare, si richiama il principio per cui, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, previsto dal d.lgs. n. 46/1999, art. 24 comma 5, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile.
È, però, in ogni caso ammissibile opporre il decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica della cartella di pagamento, censura che va inquadrata nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 d.lgs. n. 46/1999 ed è volta a dedurre una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione ed alla stabilizzazione del titolo esecutivo.
Tanto premesso, parte ricorrente ha dedotto la prescrizione dei crediti in questa sede impugnati stante l'assenza di atti interruttivi della stessa.
Il motivo è parzialmente fondato.
Risulta decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive in assenza di allegazione di idonei atti interruttivi, in relazione alle cartelle di pagamento nn.
10620080000145211000 notificata il 4.2.2008, 106200800006298470000 notificata in data
13.11.2008, 1062009000096363000 notificata in data 16.3.2009 e 10620090009402734000 notificata in data 10.11.2009.
Mentre per le restanti cartelle di pagamento non risulta decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive.
2 Per la cartella di pagamento n. 10620070000167363000, notificata il 20 marzo 2007, la prescrizione è stata interrotta dall'istanza di rateizzazione con identificativo 109291 del
30/10/2015 inviata dal ricorrente all' istanza accolta dal concessionario e in virtù della CP_5
quale sono stati effettuati i conseguenti versamenti secondo il piano di rateazione (cfr. all.
. CP_5
Quanto alle cartelle di pagamento nn. 106201000006620502000 notificata il 29.6.2010,
106201000013243213000 notificata il 30.10.2010, 10620100017503825000 notificata il
26.01.2011 e 1062011000221965800 notificata il 08.03.2011, nonché agli avvisi di addebito nn. 40620112000251764000 notificato il 06.10.2011 e 40620112000494877000 notificato il
21.12.2011, vi è prova in atti della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n° 10676201400000626000 avvenuta in data 7.11.2014.
Infine, per l'avviso di addebito n. 40620122000989406000 notificato in data 9.9.2012, parte resistente ha documentalmente provato l'avvenuta notifica Controparte_2
di atti antecedenti alla intimazione opposta ed interruttivi del termine di prescrizione, ossia intimazione di pagamento n. 106201790042305 64000 notificata in data 5.9.2017.
Pertanto, per tali cartelle e avvisi di addebito, stante la comprovata notifica degli atti interruttivi da parte dell'agenzia della riscossione, la doglianza relativa al maturarsi del termine prescrizionale quinquennale è infondata.
3. Le spese di lite considerato l'esito del giudizio sono integralmente compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI, nella persona del Giudice, dott.ssa Margherita
Sitongia, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara non dovuti dalla parte ricorrente i crediti previdenziali contenuti nelle cartelle di pagamento 10620080000145211000, 106200800006298470000, 1062009000096363000 e
10620090009402734000;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 8.4.2024
La Giudice del lavoro
(Dott.ssa Margherita Sitongia)
3 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
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