Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 09/04/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott. Flavio Tovani -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2398 dell'anno 2024 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 25.03.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...]_1 CodiceFiscale_1
DI CALABRIA (RC) l'01/05/1982), rappresentato e difeso dall'avv. NUCERA
ALBINA, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in REGGIO
CALABRIA, alla VIA DEL GELSOMINO n. 37, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: , nata a [...]_2
CALTANISSETTA (CL) il 18/06/1983), rappresentata e difesa dall'avv. MARRA
MARIA GRAZIA, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in REGGIO
CALABRIA, alla VIA VITTORIO VENETO N. 20, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-considerato che con decreto del 30.09.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 30.09.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 25.09.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-preso atto che con decreto del 30.10.2024 l'udienza è stata anticipata al giorno
04.03.2025 con termine per il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., entro cinque giorni prima dell'udienza;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in
Reggio Calabria l'01/07/2014; b) dal matrimonio sono nati tre figli: Per_1
(02.02.2004) - maggiorenne non economicamente autosufficiente, Per_2
(01.08.2014) e (26.01.2018), entrambe minorenni;
Per_3
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
30.09.2024, il quale ha espresso il parere in data 01.10.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data 02/09/2024 da Parte_1
e , così provvede:
[...] Controparte_1
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro Controparte_1
degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n. 81, parte 1, u. 1, anno
2014, alle seguenti condizioni:
“- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- L'attuale abitazione coniugale, con gli arredi presenti, resta assegnata alla sig.ra che continuerà ad abitarla con le figlie minori e e con Controparte_1 Per_2 Per_3
il figlio maggiore di età. Il sig. , con la sottoscrizione Per_1 Parte_1
del presente atto provvederà a lasciare la casa coniugale portando con sé i propri effetti personali;
- le figlie minori e verranno affidate Persona_4 Persona_5
congiuntamente ad entrambi i genitori e manterranno la loro collocazione presso la madre nella attuale abitazione familiare;
- quanto alla regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario: il sig. , allo stato, si trova in Svizzera per ragioni lavorative ma è Parte_1
sua intenzione fare rientro a Reggio Calabria. Pertanto, sino al suo rientro, il padre continuerà a sentire telefonicamente le figlie e potrà incontrarle tutte le volte che avrà la possibilità di venire a Reggio Calabria o in ragione di permesso lavorativo o per il periodo di ferie, preavvisando l'altro genitore in un tempo utile di almeno tre giorni prima e con il quale concorderà, di volta in volta, tempi e modalità degli incontri con le due minori.
Allorquando il padre rientrerà definitivamente a Reggio Calabria sarà sua facoltà incontrare e tenere presso di sé le due figlie tre pomeriggi nell'arco della settimana che, salvo diverso accordo, si indicano nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 16 alle ore 20.00, quando le prenderà e riporterà presso il domicilio familiare. In aggiunta, il padre ha facoltà di trascorrere con le figlie due fine settimana alternati di ciascun mese, dal sabato dopo la scuola sino alla domenica sera alle ore 20.00 quando le riporterà a casa, con possibilità di pernottamento secondo la volontà delle due bambine. - Le principali festività - Vigilia di Natale e Natale;
Vigilia di Capodanno e
Capodanno, Pasqua e Lunedi dell'Angelo - verranno trascorse dalle figlie minori con ciascun genitore, secondo il criterio dell'alternanza, cercando di rispettare la volontà e desiderio delle due bambine.
- Nel periodo delle vacanze estive, di luglio ed agosto, le figlie trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive che i genitori concorderanno.
Considerato che
i parenti della sig.ra vivono in Controparte_1
Sicilia, nelle due settimane di sua spettanza, la madre potrà trascorrere il periodo di vacanza portando con sé le figlie in Sicilia;
- nel giorno del loro compleanno le due minori, ove non si organizzi un festeggiamento comune, potranno festeggiare il compleanno, ad anni alterni, a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro;
- il sig. contribuirà al mantenimento dei figli , Parte_1 Per_1
e corrispondendo mensilmente alla sig.ra la Per_2 Per_3 Controparte_1
complessiva somma di euro 500,00 euro, rivalutabile annualmente secondo l'indice
ISTAT, mediante versamento entro il 5 di ogni mese su carta PostePay avente il seguente IBAN [...]
- Le spese cd. straordinarie che si renderanno necessarie per i figli - per come indicate e con le modalità stabilite dal Protocollo in materia di Famiglia vigente presso il Tribunale di Reggio Calabria- verranno sostenute da entrambi i genitori in misura del 50% ciascuno.
- L'Assegno Familiare per i figli continuerà ad essere percepito interamente dalla sig.ra , quale genitore convivente con i figli. Controparte_1
- La proprietà dell'autovettura Fiat Bravo tg DP370MN, intestata alla sorella della sig. ma attualmente in uso alla moglie verrà Parte_1 Controparte_1
trasferita gratuitamente alla stessa che provvederà, entro quattro mesi, ad eseguire il passaggio di proprietà sostenendone le spese vive”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, l'8.04.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna