Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 31/03/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione monocratica nella persona del Giudice dr.ssa Enrica Di Tursi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2523 del R.G. 2021, avente ad oggetto “usucapione”, TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. De Laurentiis Carlo Battista;
Parte_1
ATTORE
E
, . Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTI CONTUMACI
Controparte_3
CONTUMACE
FATTO e DIRITTO
La causa ha ad oggetto la domanda proposta da al fine di conseguire la declaratoria Parte_1 di usucapione del diritto di enfiteusi del fabbricato sito in riportato in Catasto Fabbricati CP_3 al foglio n. 142, particelle n. 3925 e n.144. Deduce l'attore di aver esercitato in maniera pacifica, continuata ed interrotta da oltre vent'anni il possesso come enfiteuta sul terreno agricolo summenzionato e di aver compiuto sul detto terreno, a sue esclusive spese, opere di pulizia, coltivazione, aratura, concimazione e quant'altro necessario al miglioramento ed alla produzione agricola, nel corso degli anni. Aggiungeva, inoltre, l'attore che detto terreno insisteva un diritto di enfiteusi che vedeva come concedente l'Ente Comunale di assistenza di in favore dei signori e CP_3 Controparte_1
, i quali nel corso degli anni non avevano mai rivendicato e non avevano mai Controparte_2 esercitato in alcun modo il loro diritto. L'attore evocava cosi'in giudizio e integrando poi il Controparte_1 Controparte_2 contraddittorio anche nei confronti del per veder dichiarato in suo favore il Controparte_3 diritto di enfiteusi sul terreno de quo per prescrizione acquisitiva, in tutta la sua consistenza, estensione niente escluso ed eccettuato, avendo il predetto esercitato detto diritto sul bene in oggetto in modo pacifico, pubblico ed indisturbato per oltre vent'anni. Nonostante la ritualità delle notifiche, i convenuti rimanevano contumaci. All'esito del deposito della memoria ex art. 183, 6° co., n. 2, c.p.c., venivano ammesse ed espletate le prove testimoniali richieste dall'attore ,con l'audizione del teste . Testimone_1
Ritenuta la causa matura per la decisione veniva fissata l'udienza del 18.01.2024 per la precisazione delle conclusioni. Alla predetta udienza parte attrice precisava le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in atti con dispensa dei termini ex art. 190 c.p.c.
Rimessa la causa sul ruolo con ordinanza del 19 -06- 2024 questo giudice invitava la parte attrice a depositare apposita visura ipocatastale avente valore giuridico che certificasse la titolarita' giuridica sui beni immobili, riportante il contenuto dell'atto di provenienza e la presenza o meno di eventuali gravami ,ipoteche, vincoli o pregiudizievoli o certificazione notarile o ipocatastale ventennale notarile ex art. 567 comma 2°cpc, con valore legale, redatta da un notaio abilitato, contenendo le visure ipocatastali indispensabili informazioni quali : l'elenco di tutte le formalita' trascritte in Conservatoria dei Registri Immobiliari relative ad una persona fisica o giuridica o ad un
la natura(proprieta',usufrutto, nuda proprieta' ed altro ) e la quota dei diritti reali;
l'atto di provenienza (compravendita, donazione, successione, usucapione, ed altro); la data di stipula del notaio o del pubblico ufficiale rogante;
le ipoteche ,i gravami,i vincoli ,le servitu',i decreti ingiuntivi o i pignoramenti in essere o cancellati;
il Comune e l'indirizzo in cui sono ubicate le unita' immobiliari e i dati catastali delle stesse , in alternativa anche le certificazioni notarili ultraventennali danno conto delle predette iscrizioni e trascrizioni.
Invero, la completa documentazione ipocatastale e' in grado di eliminare ogni perplessita' circa l' integrita' del contraddittorio instaurato e l'assenza di altri soggetti interessati alla domanda al fine di evitare una sentenza inutiliter data perche' pronunciata in assenza di contraddittorio con gli effettivi o altri titolari di proprieta' o diritti reali sui beni oggetto di usucapione. L'attore in data 16 10 2024 depositava visura ipocatastale da cui si evince che in origine era livellaria sino al 07 05 2001; ente comunale di diritto del CP_4 CP_3 concedente- oneri direttaria ed i sig.ri proprieta' per ½ e Controparte_1 Controparte_2 proprieta' per ½ sulle particella di terreno - qualita' seminativo, classe 04, sita in CP_3 individuata in catasto al foglio 142 , particella n. 144 e particella di terreno -qualita' seminativo
,classe 04,individuata in catasto al foglio n. 142, particella n.3925 sita in nonche' notifica CP_3 atto di citazione per integrazione contraddittorio al Comune di CP_3
All'udienza del 05 12 2024 l'attore precisava le conclusioni .
Ciò premesso quanto al fatto, passando all'esame del merito, va rilevato che la domanda è fondata e va accolta. Invero, l'enfiteusi e' il diritto reale di godimento su cosa altrui che conferisce un'ampia facolta' all'enfiteuta di utilizzazione e di disposizione di un fondo, percependone i frutti ,con l'obbligo di miglioralo e di pagare un canone al proprietario.
In passato era un istituto che ha avuto una larga diffusione dacche' attraverso la sua costituzione ,i proprietari terrieri concedevano i loro appezzamenti ai contadini in perpetuo o per lungo tempo , i quali si obbligavano a loro volta a migliorare il fondo pagando un canone periodico .
Attualmente e' un istituto oramai desueto tanto che spesso accade che chi ne e' titolare ,spesso giunge a ritenersi pieno proprietario a causa del totale disinteresse dimostrato sia dagli originari titolari di questo diritto reale e sia dai proprietari concedenti, si pensi ai vari casi in cui rimanga del tutto impagato il canone enfiteutico da tempo immemore, non venendo piu' richiesto all'enfiteuta . A prescindere dall'affrancazione, l'enfiteuta /livellario acquista la piena proprieta' per usucapione solo per interversione del possesso con cui muta la detenzione in possesso o l'esercizio del diritto reale su cosa altrui in possesso come facolta' derivante dall'esercizio del diritto di proprieta', come ad esempio con la trasformazione irreversibile del suolo che non sia semplice miglioria e comunque in tutti quei casi in cui e' chiara l'intenzione di esercitare da parte del livellario un potere nomine proprio. Occorre evidenziare che il protrarsi dell'omesso pagamento del canone non muta il titolo del possesso, il diritto del concedente non si estingue per usucapione(art 1164 cc) poiche' e' possibile usucapire solo il diritto dell'enfiteuta ma non il dominio diretto del proprietario, per sua natura imprescrittibile: nemmeno vale in tal senso l'esercizio del potere di ricognizione ex art. 969 cc che non riguarda le enfiteusi perpetue ed e' un diritto riconosciuto al concedente in materia di enfiteusi a tempo per impedire all'ex enfiteuta di usucapire il terreno. Nel caso di specie , le ragioni poste a fondamento della domanda attorea hanno ricevuto ampia ed inconfutabile conferma attraverso le dichiarazioni rese del teste escusso, sig. , il Testimone_1 quale, all'udienza del 21.12.2023, ha dichiarato testualmente .. “Conosco il sig. dall'infanzia Pt_1
e ricordo che ancor prima di acquistare la casa in San Pietro in Bevagna si occupava del detto terreno che si trova proprio di fronte la casa che ho detto che è stata acquistata dal da più Pt_1 di venti anni. Il terreno in questione è di piccole dimensioni circa 300-400 metri quadrati dove il coltiva ortaggi. Nel corso degli anni il ha piantato alberi, melograno, ulivo. …. Il Pt_1 Pt_1 nel corso di tutti questi anni ha pulito il detto terreno sia dalle erbacce ed ivi ha coltivato, Pt_1 come ho già detto, ortaggi per tutta la famiglia. Io vado a trovarlo spesso, sia di estate che di inverno, a casa ed ogni volta lo trovavo nel detto terreno per i lavori da farsi. Ricordo anche che ha ricostruito il muretto a secco che delimita il terreno ed ha anche estirpato piante ed alberi che invadevano la strada, sostituendo con altri alberi che ho detto, però piantandoli in punti diversi per non creare ingombro e pericolo alla strada adiacente il terreno”.
Dette dichiarazioni testimoniali, non resistite da alcun dato istruttorio di segno contrario, vista la contumacia dei convenuti, lasciano intendere la sussistenza in capo al Modeo dell'animus possidendi il terreno come enfiteuta ,consistente appunto nell'intenzione di utilizzare la res, di disporre di essa avendone il pieno godimento, di coltivare il fondo, facendone suoi anche i prodotti (frutti) sia quelli attuali che quelli potenziali (cioe' quelli che con la sua attivita' e merce' i miglioramenti apportati al bene puo' ottenere), di migliorare il fondo, pulendolo, recitandolo e mettendolo al sicuro (ricostruendo il muretto che delimita il terreno, estirpando piante ed alberi che invadevano la strada e sostituendoli con altri alberi collocati in punti diversi per non creare ingombro o pericolo alla strada adiacente ). Il teste ha anche precisato che l'attore utilizza il terreno come enfiteuta da piu' di vent'anni. Risultano così sussistenti i presupposti di legge per dichiarare acquisito per usucapione da parte dell'attore il diritto di enfiteusi essendo stato dimostrato come l'attore abbia sia utilizzato che migliorato il fondo alla stregua di un enfiteuta con tale precisa volonta' nei limiti del piu' ristretto contenuto,rispetto al diritto di proprieta', del diritto reale di enfiteusi . Ritiene questo giudice che possa farsi luogo a tale declaratoria sebbene nulla sia stato riferito o dimostrato dall'attore circa il pagamento del canone enfiteutico ,infatti, come suesposto, spesso accade che anche l'enfiteuta originario non paghi piu', da molto tempo, il canone . Non resta, pertanto, che farne apposita declaratoria.
La sentenza è soggetta a trascrizione ai sensi degli artt. 2643 n. 2 e 2651 c.c.. Non luogo a provvedere sulle spese del giudizio ,stante la mancata opposizione alla domanda dell'attore da parte dei convenuti contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione monocratica nella persona del Giudice dr.ssa Di Tursi, accoglie la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
e nei cui confronti e' stato integrato il
[...] Controparte_2 Controparte_3 contraddittorio, e, per l'effetto, così provvede:
DICHIARA che ha acquistato per usucapione il diritto di enfiteusi sul terreno Persona_1 agricolo (seminativo) sito nel Comune di individuato in catasto al foglio 142 p.lle n. 144 CP_3
e n. 3925, classe 04 qualita' seminativo;
ORDINA all'autorita' competente la trascrizione della presente sentenza ex art 2643 n. 2 cc e 2651 cc con esonero di ogni responsabilita'; NULLA per le spese di lite.
Taranto, 17.03.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Enrica Di Tursi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Giulia Rondinelli, tirocinante ex art. 73 del d.l. 69/2013 e succ. mod..
Il Giudice
Dr.ssa Enrica Di Tursi