Articolo 969 del Codice civile
Articolo 968Articolo 970
Versione
19 aprile 1942
Art. 969.

(Ricognizione).

Il concedente puo' richiedere la ricognizione del proprio diritto da chi si trova nel possesso del fondo enfiteutico, un anno prima del compimento del ventennio.

Per l'atto di ricognizione non e' dovuta alcuna prestazione. Le spese dell'atto sono a carico del concedente.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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