CASS
Sentenza 19 agosto 2024
Sentenza 19 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/08/2024, n. 22916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22916 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 32284-2021 proposto da: BARI MULTISERVIZI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio FAIS - PLACIDI, rappresentata e difesa dall'avvocato FABIO POZZI;
- ricorrente principale - contro I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati MICHELE PONTONE, LL FRASCONA', che lo rappresentano e difendono;
- controricorrente -
ricorrente incidentale - nonchè contro BARI MULTISERVIZI S.P.A.; - ricorrente principale - controricorrente incidentale - Oggetto R.G.N. 32284/2021 Cron. Rep. Ud. 14/02/2024 PU Civile Sent. Sez. L Num. 22916 Anno 2024 Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: MANCINO ROSSANA Data pubblicazione: 19/08/2024 2 nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;
- controricorrente -
ricorrente incidentale - BARI MULTISERVIZI S.P.A.; - ricorrente principale - controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1340/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 19/07/2021 R.G.N. 307/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/2024 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA', che ha concluso per l'accoglimento ricorso principale e rigetto dei ricorsi incidentali. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Bari, in parziale riforma della sentenza gravata, ha ritenuto fondato il credito portato dalla cartella opposta dall’attuale ricorrente, per maggiori premi, sanzioni e interessi dovuti all’INAIL per riclassificazione del rischio, in riferimento al periodo 2007-2014, nei limiti della minor somma indicata in dispositivo. 2. Il giudice di prime cure riteneva illegittima l’iscrizione a ruolo, in pendenza del giudizio di opposizione a verbale di accertamento ispettivo, delle somme portate dalla cartella opposta e, valutato comunque il merito della dibattuta riclassificazione, riteneva fondate le somme pretese dall’Inail. 3. Sulla controversa questione della inesigibilità del credito INAIL, devoluta dalla S.p.A. BARI MULTISERVIZI sul presupposto della richiesta sospensione della riscossione delle somme in pendenza del giudizio di accertamento 3 negativo, a norma dell'art. 1, co.537 e ss. legge n.228 del 2012, la Corte di merito, ribadito che la deduzione atteneva ad una inesigibilità meramente temporanea del credito iscritto a ruolo e preteso dall’INAIL, rimarcava che prima del compimento del complesso iter, procedimentale e amministrativo, era intervenuto il decreto del primo giudice, di sospensione dell’efficacia della cartella opposta, onde gli effetti auspicati erano stati ottenuti con il provvedimento giudiziale e si palesavano, pertanto, carenti d’interesse le doglianze intese a valorizzare il silenzio della P.A. al diverso fine dell’annullamento di diritto del ruolo, predicabile solo in presenza di cause potenzialmente estintive della pretesa, insussistenti, invece, nella specie. 4. Inoltre, per quanto in questa sede rileva, la Corte di merito, in ordine al quantum, fatte proprie le conclusioni rassegnate dall’ausiliare officiato in giudizio, condannava la società al pagamento delle differenze per premi e accessori, senza includere gli interessi moratori. 5. Avverso tale sentenza ricorre la S.p.A. Bari Multiservizi, con ricorso affidato ad un motivo, cui resiste l’INAIL e propone ricorso incidentale affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria, avverso il quale la S.p.A. Bari Multiservizi ha depositato controricorso;
resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate Riscossione e ha proposto ricorso incidentale condizionato, avverso il quale la S.p.A. Bari Multiservizi ha depositato controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 6. Con il ricorso principale, la S.p.A. Bari Multiservizi, con l’unico motivo, si duole di violazione dell'art. 1, co.540, legge n.228 del 2012 nel testo applicabile ratione temporis, previgente alla riforma di cui al d.lgs. n.159 4 del 2015, e assume l’erronea applicazione della norma, così come riformata, con la conseguenza che la cartella avrebbe dovuto essere annullata per inesigibilità del credito, in pendenza dell’azione di accertamento negativo del credito. 7. L’unica doglianza in tali termini svolta dalla parte ricorrente principale è da rigettare perché non scalfisce la decisione che ha motivato, ed illustrato, il fondamento della inesigibilità temporanea del credito, questione ben distinta dall’inesigibilità per sopravvenuti fatti estintivi esulante dalla vicenda all’esame, traendone la conseguente affermazione della carenza d’interesse, in ragione del sopraggiunto provvedimento giudiziale del giudice investito del giudizio di opposizione alla cartella e determinatosi a sospendere l’efficacia esecutiva della cartella opposta. 8. Le disposizioni che si assumono violate, a sostegno, in tesi, della caducazione del credito nei confronti dell’INAIL, esulano dalla prospettazione e allegazione di fatti estintivi del credito per essere stata introdotta, nel giudizio di merito, una mera inesigibilità temporanea, ben diversa, come già detto, dall’estinzione definitiva del credito vantato dall’INAIL (cfr., in tema di procedura di sospensione introdotta dall’art. 1, commi 537- 540, l. n. 228/2012, Cass. n. 16249 del 2023). 9. Il ricorso principale è, pertanto, da rigettare. 10. Passando all’esame del ricorso incidentale dell’INAIL, con il primo motivo d’impugnazione si deduce nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo, allegando l’errore di calcolo per riclassificazione a seguito di rideterminazione del premio. 5 11. E‘ pur vero che l’errore di calcolo non costituisce motivo d’impugnazione ma l’illustrazione del motivo adombra, efficacemente, l’ulteriore difformità tra conclusioni rassegnate dall’ausiliare officiato in giudizio e la somma finale indicata e cristallizzata nel dispositivo, tale da rendere la motivazione apparente e inidonea, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale. 12. Del pari fondato è il secondo motivo con il quale l’INAIL si duole di violazione dell'art. 116, co.9, legge n.388/2000, per avere la Corte di merito escluso la maturazione degli interessi moratori. 13. A mente dell'art. 116, legge n.388 del 2000, recante: «Misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare», il comma 9 recita: «Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b) del comma 8 senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito all'articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46». 14. Ebbene, nella descritta cornice normativa gli interessi moratori esprimono una intrinseca vis deterrente, per cui sono dovuti, come gli ulteriori accessori, senza ulteriore domanda, come del resto la voluntas legis ha reso palese mediante l’uso della locuzione «sul debito contributivo maturano interessi» e tanto guida l'interprete nel ritenere dovuti gli interessi moratori senza ulteriore domanda giacchè gli interessi maturano automaticamente. 6 15. Rimane assorbito il ricorso incidentale condizionato di ADER. 16. In definitiva, la sentenza impugnata va cassata in relazione al ricorso incidentale accolto e, per essere necessario nuovo esame del gravame alla luce di quanto sin qui detto, la causa va rinviata alla stessa Corte d’appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso incidentale dell’INAIL, rigettato il ricorso principale e assorbito l’incidentale condizionato;
cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione. Ai sensi dell’art.13,co.
1- quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente principale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso principale ex art.13,co. 1, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14
- ricorrente principale - contro I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati MICHELE PONTONE, LL FRASCONA', che lo rappresentano e difendono;
- controricorrente -
ricorrente incidentale - nonchè contro BARI MULTISERVIZI S.P.A.; - ricorrente principale - controricorrente incidentale - Oggetto R.G.N. 32284/2021 Cron. Rep. Ud. 14/02/2024 PU Civile Sent. Sez. L Num. 22916 Anno 2024 Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: MANCINO ROSSANA Data pubblicazione: 19/08/2024 2 nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;
- controricorrente -
ricorrente incidentale - BARI MULTISERVIZI S.P.A.; - ricorrente principale - controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1340/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 19/07/2021 R.G.N. 307/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/2024 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA', che ha concluso per l'accoglimento ricorso principale e rigetto dei ricorsi incidentali. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Bari, in parziale riforma della sentenza gravata, ha ritenuto fondato il credito portato dalla cartella opposta dall’attuale ricorrente, per maggiori premi, sanzioni e interessi dovuti all’INAIL per riclassificazione del rischio, in riferimento al periodo 2007-2014, nei limiti della minor somma indicata in dispositivo. 2. Il giudice di prime cure riteneva illegittima l’iscrizione a ruolo, in pendenza del giudizio di opposizione a verbale di accertamento ispettivo, delle somme portate dalla cartella opposta e, valutato comunque il merito della dibattuta riclassificazione, riteneva fondate le somme pretese dall’Inail. 3. Sulla controversa questione della inesigibilità del credito INAIL, devoluta dalla S.p.A. BARI MULTISERVIZI sul presupposto della richiesta sospensione della riscossione delle somme in pendenza del giudizio di accertamento 3 negativo, a norma dell'art. 1, co.537 e ss. legge n.228 del 2012, la Corte di merito, ribadito che la deduzione atteneva ad una inesigibilità meramente temporanea del credito iscritto a ruolo e preteso dall’INAIL, rimarcava che prima del compimento del complesso iter, procedimentale e amministrativo, era intervenuto il decreto del primo giudice, di sospensione dell’efficacia della cartella opposta, onde gli effetti auspicati erano stati ottenuti con il provvedimento giudiziale e si palesavano, pertanto, carenti d’interesse le doglianze intese a valorizzare il silenzio della P.A. al diverso fine dell’annullamento di diritto del ruolo, predicabile solo in presenza di cause potenzialmente estintive della pretesa, insussistenti, invece, nella specie. 4. Inoltre, per quanto in questa sede rileva, la Corte di merito, in ordine al quantum, fatte proprie le conclusioni rassegnate dall’ausiliare officiato in giudizio, condannava la società al pagamento delle differenze per premi e accessori, senza includere gli interessi moratori. 5. Avverso tale sentenza ricorre la S.p.A. Bari Multiservizi, con ricorso affidato ad un motivo, cui resiste l’INAIL e propone ricorso incidentale affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria, avverso il quale la S.p.A. Bari Multiservizi ha depositato controricorso;
resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate Riscossione e ha proposto ricorso incidentale condizionato, avverso il quale la S.p.A. Bari Multiservizi ha depositato controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 6. Con il ricorso principale, la S.p.A. Bari Multiservizi, con l’unico motivo, si duole di violazione dell'art. 1, co.540, legge n.228 del 2012 nel testo applicabile ratione temporis, previgente alla riforma di cui al d.lgs. n.159 4 del 2015, e assume l’erronea applicazione della norma, così come riformata, con la conseguenza che la cartella avrebbe dovuto essere annullata per inesigibilità del credito, in pendenza dell’azione di accertamento negativo del credito. 7. L’unica doglianza in tali termini svolta dalla parte ricorrente principale è da rigettare perché non scalfisce la decisione che ha motivato, ed illustrato, il fondamento della inesigibilità temporanea del credito, questione ben distinta dall’inesigibilità per sopravvenuti fatti estintivi esulante dalla vicenda all’esame, traendone la conseguente affermazione della carenza d’interesse, in ragione del sopraggiunto provvedimento giudiziale del giudice investito del giudizio di opposizione alla cartella e determinatosi a sospendere l’efficacia esecutiva della cartella opposta. 8. Le disposizioni che si assumono violate, a sostegno, in tesi, della caducazione del credito nei confronti dell’INAIL, esulano dalla prospettazione e allegazione di fatti estintivi del credito per essere stata introdotta, nel giudizio di merito, una mera inesigibilità temporanea, ben diversa, come già detto, dall’estinzione definitiva del credito vantato dall’INAIL (cfr., in tema di procedura di sospensione introdotta dall’art. 1, commi 537- 540, l. n. 228/2012, Cass. n. 16249 del 2023). 9. Il ricorso principale è, pertanto, da rigettare. 10. Passando all’esame del ricorso incidentale dell’INAIL, con il primo motivo d’impugnazione si deduce nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo, allegando l’errore di calcolo per riclassificazione a seguito di rideterminazione del premio. 5 11. E‘ pur vero che l’errore di calcolo non costituisce motivo d’impugnazione ma l’illustrazione del motivo adombra, efficacemente, l’ulteriore difformità tra conclusioni rassegnate dall’ausiliare officiato in giudizio e la somma finale indicata e cristallizzata nel dispositivo, tale da rendere la motivazione apparente e inidonea, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale. 12. Del pari fondato è il secondo motivo con il quale l’INAIL si duole di violazione dell'art. 116, co.9, legge n.388/2000, per avere la Corte di merito escluso la maturazione degli interessi moratori. 13. A mente dell'art. 116, legge n.388 del 2000, recante: «Misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare», il comma 9 recita: «Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b) del comma 8 senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito all'articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46». 14. Ebbene, nella descritta cornice normativa gli interessi moratori esprimono una intrinseca vis deterrente, per cui sono dovuti, come gli ulteriori accessori, senza ulteriore domanda, come del resto la voluntas legis ha reso palese mediante l’uso della locuzione «sul debito contributivo maturano interessi» e tanto guida l'interprete nel ritenere dovuti gli interessi moratori senza ulteriore domanda giacchè gli interessi maturano automaticamente. 6 15. Rimane assorbito il ricorso incidentale condizionato di ADER. 16. In definitiva, la sentenza impugnata va cassata in relazione al ricorso incidentale accolto e, per essere necessario nuovo esame del gravame alla luce di quanto sin qui detto, la causa va rinviata alla stessa Corte d’appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso incidentale dell’INAIL, rigettato il ricorso principale e assorbito l’incidentale condizionato;
cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione. Ai sensi dell’art.13,co.
1- quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente principale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso principale ex art.13,co. 1, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14